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TUTELE E VANTAGGI PER GIOVANI AVVOCATI
L’iscrizione a Cassa Forense prevede una contribuzione “minima
obbligatoria”, che prescinde dall’ammontare del reddito
professionale. Oltre a questa, vi sono ulteriori contribuzioni
parametrate al reddito.
Per non spaventare troppo i giovani colleghi, si è deciso di iniziare
queste pubblicazioni parlando di vantaggi piuttosto che di “regole
generali”, che saranno affrontate con una nuova pubblicazione.
Per questo iniziamo dicendo che per i giovani avvocati, in ragione
della possibile difficoltà di corrispondere la contribuzione integrale
sin dall’inizio della professione, dal primo anno di iscrizione alla
Cassa sono riconosciute particolari agevolazioni: ciò al fine di
garantire un congruo tempo ai giovani colleghi per avviarsi alla
professione, incrementando la propria capacità reddittuale.
Per gli avvocati iscritti agli albi e alla Cassa Forense con meno di 35
anni, la misura del contributo soggettivo, per i primi sei anni con
reddito inferiore ad euro 10.300,00 è pari ad ¼ del contributo
minimo previsto per l’anno, con riconoscimento di sei mesi di
contribuzione e possibilità di integrazione con il restante ¼.
Per i successivi due anni, sempre con reddito inferiore ad euro
10.300,00, la misura del contributo soggettivo è sempre pari ad ½
del contributo minimo previsto, con riconoscimento di sei mesi.
Il contributo soggettivo minimo previsto è ridotto del 50% per i primi
6 anni di iscrizione alla Cassa qualora l’iscrizione del giovane
avvocato decorra da data anteriore al compimento del 35° anno di
età con riconoscimento dell’intera annualità contributiva a
prescindere dal reddito e con riconoscimento dell’intera annualità
contributiva.
2
Per i primi 8 anni di iscrizione alla Cassa, a prescindere dall’età
anagrafica dell’avvocato, il contributo soggettivo minimo può essere
versato per metà con riconoscimento di soli 6 mesi di anzianità
contributiva, ma con possibilità di versare l’altra metà entro l’ottavo
anno per il riconoscimento degli ulteriori 6 mesi dell’anzianità
contributiva.
Per avere il riconoscimento dell’intero anno previdenziale si può
integrare il versamento entro l’ottavo anno (occorre versare un
ulteriore importo pari ad ½ ).
Il vantaggio di tale agevolazione consiste sostanzialmente nel potere
usufruire di tutte le agevolazioni non solo previdenziali ma anche
assistenziali in quanto si è “in regola” con le contribuzioni
previdenziali, con lo “scotto” di avere al contrario un incremento di
anzianità contributiva ridotto del 50%. Si tratta sostanzialmente di
una “scelta importante” che il giovane collega può prendere anche
verificando se la strada che intende percorre sarà quella del suo
futuro o meno.
Peraltro vi è sempre la possibilità, se gli affari vanno bene, di
recuperare l’anzianità contributiva nel giro di 6/8 anni.
In ordine al contributo integrativo si evidenzia come la regola
generale per la quale per i primi 5 anni di iscrizione alla Cassa non è
dovuto il contributo integrativo minimo mentre per i successivi 4
anni il contributo integrativo è ridotto alla metà qualora l’iscrizione
alla Cassa decorra da data anteriore il compimento del 35° anno di
età, ha subito rilevanti modifiche atteso che per il quinquennio
2018/2022 non è dovuto il contributo minimo, fermo restando però
il versamento della contribuzione nella misura del 4% dell’effettivo
volume di affari dichiarato.
3
LA RETRODATAZIONE
È un istituto particolarmente favorevole per i giovani colleghi, ma
purtroppo non sempre conosciuto e sfruttato come invece si
potrebbe.
In base all’art. 13 l. n. 141/1992 (ed all’art. 3 Regolamento Unico
della Previdenza Forense del 21.2.2020) chi si iscrive per la prima
volta alla Cassa può chiedere l’iscrizione retroattiva:
1. per gli anni di iscrizione nel Registro dei praticanti per un
massimo di 5 anni a partire da quello del conseguimento del
diploma di laurea in giurisprudenza (con esclusione degli anni
in cui il tirocinio professionale sia stato svolto per più di 6
mesi, contestualmente ad attività di lavoro subordinato);
2. per i primi 3 anni di iscrizione all’Albo se efficaci ai fini della
continuità.
Tale facoltà si esercita a pena di decadenza mediante espressa
richiesta alla Cassa entro il termine perentorio di 6 mesi dalla
ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione da parte della
Cassa.
L’iscrizione alla Cassa con effetto retroattivo può essere richiesta solo
da chi (art. 1 comma 1 l. 141/1992):
1. si iscrive per prima volta alla Cassa;
2. abbia meno di 40 anni;
3. sia in regola con l’invio del modello 5 per tutti gli anni di
iscrizione all’albo.
Il pagamento della contribuzione versata per la retrodatazione deve
essere effettuato a pena di decadenza entro il termine fissato dalla
Cassa e le somme versate per la retrodatazione costituiscono
4
contributi previdenziali obbligatori integralmente deducibili a fini
fiscali.
Ove non si procedesse come sopra per gli anni di pratica, in
alternativa, gli stessi anni possono essere “recuperati”
successivamente ma con domanda di riscatto, il cui onere è la
gravosa riserva matematica.
L’interessato, a pena di decadenza, dovrà procedere al pagamento
dei contributi dovuti per gli anni di pratica richiesti (fermo restando il
contributo soggettivo minimo nella misura ridotta) con due modalità:
• in un’unica soluzione entro 6 mesi dalla comunicazione della
Cassa;
• in via rateale in 3 anni.
I motivi per accedere alla retrodatazione sono vari:
• per potere sfruttare la normativa sulle agevolazioni
contributive (iscrizione ante 35 anni);
• per potere sfruttare la normativa sulla pensione indiretta, di
invalidità, etc. (iscrizione ante 40 anni - Art. 4 R.U e facoltà di
iscrizione degli ultraquarantenni);
• per potere sfruttare la normativa sulla pensione anticipata;
• per potere accumulare più anni di contribuzione.
5
TUTELA DELLA MATERNITÀ
La tutela si attua con la corresponsione dell’indennità di maternità
per i periodi di gravidanza e puerperio comprendenti i due mesi
antecedenti la presunta data del parto ed i tre mesi successivi alla
data effettiva del parto (art. 1 c. 1 l. 379/1990).
La medesima tutela si applica anche in caso di adozione o di
affidamento preadottivo (art. 3 l. 379/1990).
Sul punto interessante è la sentenza della Corte Costituzionale
(22.10.2015 n. 205) che ha dichiarato incostituzionale l’art. 72 del
d.lgs. 26.3.2001 n. 151 nella parte in cui, per il caso di adozione
nazionale, prevede che l’indennità maternità spetti alla madre libera
professionista solo se il bambino non ha superato i 6 anni di età.
1. Termini per la presentazione
La domanda deve essere presentata entro il termine di 180 giorni
dal parto (ovvero dall’ingresso del bambino nella casa) oppure entro
il termine di 180 giorni dalla data di interruzione della gravidanza.
Nel caso di adozione o di affidamento preadottivo la domanda alla
cassa deve essere presentata dalla libera professionista corredata
oltre che dalla copia del provvedimento di adozione o di affidamento
da idonea dichiarazione ai sensi della legge 15/1968 attestante
l’inesistenza del diritto a indennità di maternità per qualsiasi altro
titolo nonché la data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.
2. Importo della indennità
Il riferimento normativo è la legge 15 ottobre 2003 n. 289
In base a tale dettato normativo la misura dell’indennità è pari
all’80% di 5/12 del reddito professionale percepito e denunciato ai
6
fini fiscali dalla libera professionista nel secondo anno precedente
quello dell’evento.
È altresì fissato un tetto per l’indennità di maternità percepibile dalle
libere professioniste pari a 5 volte l’indennità minima di maternità,
con lo scopo di evitare che si possano verificare sperequazioni
In caso di parto gemellare o plurigemellare o di adozione di due figli
contemporaneamente l’importo della indennità di maternità non
aumenta in rapporto ai figli.
3. Obbligo di astensione dall’attività professionale?
La Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 11 L. 379/1990 nella parte in cui
prevede che l’indennità di maternità ivi stabilita venga corrisposta
alla libera professionista indipendentemente dall’effettiva
astensione dal lavoro.
La sostanza è che l’indennità SPETTA anche se nei periodi di
astensione obbligatoria (5 mesi come prima indicati) la
professionista non si sia astenuta dall’attività lavorativa.
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Vademecum Cassa Forense - Giovani avvocati e maternità

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  • 2. TUTELE E VANTAGGI PER GIOVANI AVVOCATI L’iscrizione a Cassa Forense prevede una contribuzione “minima obbligatoria”, che prescinde dall’ammontare del reddito professionale. Oltre a questa, vi sono ulteriori contribuzioni parametrate al reddito. Per non spaventare troppo i giovani colleghi, si è deciso di iniziare queste pubblicazioni parlando di vantaggi piuttosto che di “regole generali”, che saranno affrontate con una nuova pubblicazione. Per questo iniziamo dicendo che per i giovani avvocati, in ragione della possibile difficoltà di corrispondere la contribuzione integrale sin dall’inizio della professione, dal primo anno di iscrizione alla Cassa sono riconosciute particolari agevolazioni: ciò al fine di garantire un congruo tempo ai giovani colleghi per avviarsi alla professione, incrementando la propria capacità reddittuale. Per gli avvocati iscritti agli albi e alla Cassa Forense con meno di 35 anni, la misura del contributo soggettivo, per i primi sei anni con reddito inferiore ad euro 10.300,00 è pari ad ¼ del contributo minimo previsto per l’anno, con riconoscimento di sei mesi di contribuzione e possibilità di integrazione con il restante ¼. Per i successivi due anni, sempre con reddito inferiore ad euro 10.300,00, la misura del contributo soggettivo è sempre pari ad ½ del contributo minimo previsto, con riconoscimento di sei mesi. Il contributo soggettivo minimo previsto è ridotto del 50% per i primi 6 anni di iscrizione alla Cassa qualora l’iscrizione del giovane avvocato decorra da data anteriore al compimento del 35° anno di età con riconoscimento dell’intera annualità contributiva a prescindere dal reddito e con riconoscimento dell’intera annualità contributiva. 2
  • 3. Per i primi 8 anni di iscrizione alla Cassa, a prescindere dall’età anagrafica dell’avvocato, il contributo soggettivo minimo può essere versato per metà con riconoscimento di soli 6 mesi di anzianità contributiva, ma con possibilità di versare l’altra metà entro l’ottavo anno per il riconoscimento degli ulteriori 6 mesi dell’anzianità contributiva. Per avere il riconoscimento dell’intero anno previdenziale si può integrare il versamento entro l’ottavo anno (occorre versare un ulteriore importo pari ad ½ ). Il vantaggio di tale agevolazione consiste sostanzialmente nel potere usufruire di tutte le agevolazioni non solo previdenziali ma anche assistenziali in quanto si è “in regola” con le contribuzioni previdenziali, con lo “scotto” di avere al contrario un incremento di anzianità contributiva ridotto del 50%. Si tratta sostanzialmente di una “scelta importante” che il giovane collega può prendere anche verificando se la strada che intende percorre sarà quella del suo futuro o meno. Peraltro vi è sempre la possibilità, se gli affari vanno bene, di recuperare l’anzianità contributiva nel giro di 6/8 anni. In ordine al contributo integrativo si evidenzia come la regola generale per la quale per i primi 5 anni di iscrizione alla Cassa non è dovuto il contributo integrativo minimo mentre per i successivi 4 anni il contributo integrativo è ridotto alla metà qualora l’iscrizione alla Cassa decorra da data anteriore il compimento del 35° anno di età, ha subito rilevanti modifiche atteso che per il quinquennio 2018/2022 non è dovuto il contributo minimo, fermo restando però il versamento della contribuzione nella misura del 4% dell’effettivo volume di affari dichiarato. 3
  • 4. LA RETRODATAZIONE È un istituto particolarmente favorevole per i giovani colleghi, ma purtroppo non sempre conosciuto e sfruttato come invece si potrebbe. In base all’art. 13 l. n. 141/1992 (ed all’art. 3 Regolamento Unico della Previdenza Forense del 21.2.2020) chi si iscrive per la prima volta alla Cassa può chiedere l’iscrizione retroattiva: 1. per gli anni di iscrizione nel Registro dei praticanti per un massimo di 5 anni a partire da quello del conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza (con esclusione degli anni in cui il tirocinio professionale sia stato svolto per più di 6 mesi, contestualmente ad attività di lavoro subordinato); 2. per i primi 3 anni di iscrizione all’Albo se efficaci ai fini della continuità. Tale facoltà si esercita a pena di decadenza mediante espressa richiesta alla Cassa entro il termine perentorio di 6 mesi dalla ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione da parte della Cassa. L’iscrizione alla Cassa con effetto retroattivo può essere richiesta solo da chi (art. 1 comma 1 l. 141/1992): 1. si iscrive per prima volta alla Cassa; 2. abbia meno di 40 anni; 3. sia in regola con l’invio del modello 5 per tutti gli anni di iscrizione all’albo. Il pagamento della contribuzione versata per la retrodatazione deve essere effettuato a pena di decadenza entro il termine fissato dalla Cassa e le somme versate per la retrodatazione costituiscono 4
  • 5. contributi previdenziali obbligatori integralmente deducibili a fini fiscali. Ove non si procedesse come sopra per gli anni di pratica, in alternativa, gli stessi anni possono essere “recuperati” successivamente ma con domanda di riscatto, il cui onere è la gravosa riserva matematica. L’interessato, a pena di decadenza, dovrà procedere al pagamento dei contributi dovuti per gli anni di pratica richiesti (fermo restando il contributo soggettivo minimo nella misura ridotta) con due modalità: • in un’unica soluzione entro 6 mesi dalla comunicazione della Cassa; • in via rateale in 3 anni. I motivi per accedere alla retrodatazione sono vari: • per potere sfruttare la normativa sulle agevolazioni contributive (iscrizione ante 35 anni); • per potere sfruttare la normativa sulla pensione indiretta, di invalidità, etc. (iscrizione ante 40 anni - Art. 4 R.U e facoltà di iscrizione degli ultraquarantenni); • per potere sfruttare la normativa sulla pensione anticipata; • per potere accumulare più anni di contribuzione. 5
  • 6. TUTELA DELLA MATERNITÀ La tutela si attua con la corresponsione dell’indennità di maternità per i periodi di gravidanza e puerperio comprendenti i due mesi antecedenti la presunta data del parto ed i tre mesi successivi alla data effettiva del parto (art. 1 c. 1 l. 379/1990). La medesima tutela si applica anche in caso di adozione o di affidamento preadottivo (art. 3 l. 379/1990). Sul punto interessante è la sentenza della Corte Costituzionale (22.10.2015 n. 205) che ha dichiarato incostituzionale l’art. 72 del d.lgs. 26.3.2001 n. 151 nella parte in cui, per il caso di adozione nazionale, prevede che l’indennità maternità spetti alla madre libera professionista solo se il bambino non ha superato i 6 anni di età. 1. Termini per la presentazione La domanda deve essere presentata entro il termine di 180 giorni dal parto (ovvero dall’ingresso del bambino nella casa) oppure entro il termine di 180 giorni dalla data di interruzione della gravidanza. Nel caso di adozione o di affidamento preadottivo la domanda alla cassa deve essere presentata dalla libera professionista corredata oltre che dalla copia del provvedimento di adozione o di affidamento da idonea dichiarazione ai sensi della legge 15/1968 attestante l’inesistenza del diritto a indennità di maternità per qualsiasi altro titolo nonché la data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia. 2. Importo della indennità Il riferimento normativo è la legge 15 ottobre 2003 n. 289 In base a tale dettato normativo la misura dell’indennità è pari all’80% di 5/12 del reddito professionale percepito e denunciato ai 6
  • 7. fini fiscali dalla libera professionista nel secondo anno precedente quello dell’evento. È altresì fissato un tetto per l’indennità di maternità percepibile dalle libere professioniste pari a 5 volte l’indennità minima di maternità, con lo scopo di evitare che si possano verificare sperequazioni In caso di parto gemellare o plurigemellare o di adozione di due figli contemporaneamente l’importo della indennità di maternità non aumenta in rapporto ai figli. 3. Obbligo di astensione dall’attività professionale? La Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11 L. 379/1990 nella parte in cui prevede che l’indennità di maternità ivi stabilita venga corrisposta alla libera professionista indipendentemente dall’effettiva astensione dal lavoro. La sostanza è che l’indennità SPETTA anche se nei periodi di astensione obbligatoria (5 mesi come prima indicati) la professionista non si sia astenuta dall’attività lavorativa. 7
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