Trasporto e spedizione delle merci - Maurizio Favaro
1. Trasporto e spedizione delle merci
a cura di Maurizio Favaro
Giornalista pubblicista, autore di pubblicazioni in materia di internazionalizzazione e consulente
all’export presso Unipro Studio Associato
Docente Master Universitari
Componente del Gruppo di lavoro Incoterms® della Commissione Diritto e Pratica del Commercio
Internazionale di ICC Italia.
2. IL TRASFERIMENTO FISICO DELLE MERCI QUALE VALORE AGGIUNTO ALLE ESPORTAZIONI E
RILEVANTE FATTORE DI MARKETING
OBIETTIVI:
La merce deve pervenire a destino:
Nel modo più sicuro
Nel tempo più breve
Al minor costo
Le 7 regole della logistica del trasferimento:
-Il prodotto giusto
-Nella quantità giusta
-Nel luogo giusto
-Nella condizione giusta
-Al momento giusto
-Al cliente giusto
-Al costo giusto
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3. TRASPORTO INTERNAZIONALE E MARKETING
TRASPORTO :
•Influenza il prezzo finale del prodotto
•Fattore critico di successo
•Servizio di consegna come servizio aggiuntivo (marketing mix) e valore aggiunto
•Va concepito all’interno del piano strategico di marketing per le sue notevoli
influenze e correlazioni con il resto dell’azienda
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4. CONTRATTO DI TRASPORTO (1678 c.c.)
Contratto che obbliga il vettore a trasferire, dietro corrispettivo, persone o
cose da un luogo a un altro. E’ un contratto d’opera (se eseguito da una ditta
individuale o persona fisica) o di appalto (se eseguito da un’impresa),
bilaterale, consensuale a prestazioni corrispettive (1683-1684 C.C.), che può
essere concluso “in favore del terzo” (art. 1411 C.C.) dal quale nascono per il
vettore obbligazioni di risultato ossia il trasferimento delle merci al luogo di
destino con la diretta responsabilità di perdite e di avarie.
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5. LA RESPONSABILITA’ DEL VETTORE
Il vettore è responsabile della perdita e dell’avaria delle cose consegnategli
per il trasporto dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna
al destinatario (art. 1693 C.C. – 1° comma).
L’obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di
custodirla fino alla consegna (1177 C.C.)
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6. RESPONSABILITA’ DEL VETTORE (1693 c.c.)
Il vettore è liberato dalla responsabilità per il “perimento” della cosa affidatagli per il trasporto,
se prova che la perdita o l’avaria è derivata da:
•caso fortuito
•natura o vizi delle cose stesse o del loro imballaggio
•fatto del mittente
•fatto del destinatario
Limiti risarcitori (salvo assicurazione o dichiarazione di valore):
•D.Lgs 2005 n° 286 = 1 €/kg lordo trasporto stradale nazionale
•CMR = 8,33 DSP/kg lordo trasporto stradale internazionale
•CIM= 16,66 DSP/kg lordo trasporto ferroviario internazionale
•Varsavia= 17 DSP/kg lordo trasporto aereo internazionale
•Bruxelles= 2 DSP/kg lordo o 666,66 DSP (unità) trasporto marittimo internazionale
•COGSA (U.S.A.) = 500 $/unità trasporto marittimo internazionale
DSP= Diritti Speciali di Prelievo, unità di conto del Fondo Monetario Internazionale il cui valore è
ricavato da un paniere di valute nazionali (il valore approssimativo di 1 euro è pari a 0,76 DSP).
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7. LA SPEDIZIONE (1737 c.c.)
La spedizione è un mandato per effetto del quale lo Spedizioniere assume
l’obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante un contratto di
trasporto e di compiere le operazioni accessorie.
Lo spedizioniere non assume su di se l’onere della diretta esecuzione e quindi del
buon fine del trasporto ma solo quello di prestare mezzi e risorse per
l’individuazione e la scelta del vettore.
Da questo mandato sorgono per lo Spedizioniere obbligazioni di mezzi.
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8. LO SPEDIZIONIERE-VETTORE
Quando lo spedizioniere provvede con mezzi propri o altrui, all’esecuzione del
trasporto, in tutto o in parte, assume gli stessi obblighi del vettore.
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9. LA POSIZIONE CONTRATTUALE DELLO SPEDIZIONIERE
Lo spedizioniere, assunto il mandato di concludere un mandato di trasporto, ne
diviene a tutti gli effetti mittente contrattuale (1683 c.c.).
In questo modo il mandante (venditore/esportatore della merce), non ha
legittimazione attiva sul contratto di trasporto essendone esterno ed estraneo.
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10. LA RESPONSABILITA’ DELLO SPEDIZIONIERE
Lo spedizioniere, non facendosi carico del buon fine del contratto di trasporto,
è responsabile nei confronti del mandante della non osservanza delle sue
istruzioni (1739 c.c.) e comunque della cattiva scelta dei vettori con i quali ha
concluso il contratto di trasporto (culpa in eligendo).
Per le sole operazioni accessorie – mandato di spedizione privo della sua causa
tipica (conclusione del contratto di trasporto) – lo spedizioniere opera come
prestatore d’opera, assumendosi la relativa responsabilità.
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11. Grazie per l’attenzione
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