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16 dicembre 2014
Corso Europa, 11
- Milano -
Scuola di specializzazione in diritto
tributario internazionale
TRATTAMENTO FISCALE E
CONTRIBUTIVO DEI LAVORATORI
ITALIANI ALL'ESTERO E
STRANIERI IN ITALIA
Residenza e regime
fiscale
Dott. Giorgio Tedeschi
2
Lavoratori italiani all’estero
1. Residenza e regime fiscale
2. Applicazione delle convenzioni
3
La residenza fiscale: normativa domestica
Art. 2, comma 2 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR): si
considerano residenti le persone che per la maggior parte
del periodo d’imposta sono:
• iscritte nelle anagrafi della popolazione residente;
• hanno il domicilio nel territorio dello Stato;
• hanno la residenza nel territorio dello Stato.
4
La residenza fiscale: normativa domestica
- Spunti interpretativi -
•Iscrizione anagrafica: presunzione assoluta di residenza
La mera iscrizione all’AIRE e cancellazione dall’Anagrafe non è condizione
sufficiente ad essere considerati non-residenti ai fini fiscali.
•Domicilio: “sede principale di affari ed interessi”
a) Affari economici: attività lavorativa in Italia, detenzione di partecipazioni in
Italia, etc.;
b) Interessi vitali: famiglia ed affetti in Italia.
•Residenza: “dimora abituale”
a) Requisito soggettivo: intenzione e volontà di abitare in determinato luogo;
b) Requisito oggettivo: abituale permanenza in un luogo.
5
La residenza fiscale: normativa domestica
- Prassi -
Circ. 304/E del 2 dicembre 1997:
Criteri alternativi e non concorrenti
Desunti con ogni mezzo di prova
- Posizione storico-anagrafica
- Sistema informativo anagrafe tributaria
- Donazioni, compravendite, costituzione, conferimenti
- Movimentazione di somme, assegni
- Legami familiari
- Intenzione di abitare in Italia anche in futuro desumibile da
fatti e atti concludenti o pubbliche dichiarazioni
6
Il trasferimento della residenza: Paesi a
fiscalità privilegiata
• Art. 2, nuovo comma 2-bis del D.P.R. n. 917/1986
(TUIR): “si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i
cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione
residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli
individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale”
•Si dovrà pertanto verificare che lo Stato in questione sia
compreso nell’elenco dei Paesi c.d. “white list”.
•Previgente “black list”: DM 4 maggio 1999 e Circ. 140/1999.
•Domicilio fiscale nel comune di ultima residenza.
7
La residenza fiscale: profili transnazionali
Articolo 4, Modello OCSE
Paragrafo 1: residente chi è tassato per domicilio/residenza (non
per fonte)
Paragrafo 2: tie-breaker rules per dirimere i casi di doppia
residenza:
– abitazione permanente;
– centro degli interessi vitali (economici e personali);
– dimora abituale;
– cittadinanza;
– accordo fra gli Stati.
8
La residenza fiscale: profili transnazionali
Articolo 7, comma 1, par. 2, direttiva 83/182/CEE:
Prevalenza dei legami personali su quelli professionali
9
Residenza fiscale parziale
•Frazionamento del periodo di imposta
•Paragrafo 10 Commentario
•Osservazione Spagna (paragrafo 26)
•Ris. 471/E del 3 dicembre 2008 (residenza parziale)
• Proposta Assonime
10
Regime fiscale: base imponibile
Articolo 3, TUIR: Base imponibile
“L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto,
formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto
degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non
residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello
Stato.”
Articolo 23, TUIR: Applicazione dell’imposta ai non residenti
“ Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non
residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato:
c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello
Stato…”
11
Regime fiscale: schema di sintesi
Dipendente italiano che lavora all’estero:
1. Residente in Italia => doppia tassazione (in Italia su retribuzione
effettiva o convenzionale, all’estero presumibilmente su effettiva), e
recupero del credito di imposta
2. Residente all’estero => tassazione solo all’estero (luogo di
svolgimento dell’attività)
Dipendente straniero che lavora in Italia:
1. Residente in Italia => tassazione in Italia su retribuzione effettiva
(convenzionale pre-, post-assignment); all’estero esenzione o
recupero del credito di imposta; su altri redditi tassazione worldwide
in Italia
2. Residente all’estero => tassazione in Italia solo su redditi di fonte
italiana (luogo di svolgimento dell’attività)

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TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO DEI LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO E STRANIERI IN ITALIA Residenza e regime fiscale

  • 1. 16 dicembre 2014 Corso Europa, 11 - Milano - Scuola di specializzazione in diritto tributario internazionale TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO DEI LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO E STRANIERI IN ITALIA Residenza e regime fiscale Dott. Giorgio Tedeschi
  • 2. 2 Lavoratori italiani all’estero 1. Residenza e regime fiscale 2. Applicazione delle convenzioni
  • 3. 3 La residenza fiscale: normativa domestica Art. 2, comma 2 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR): si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono: • iscritte nelle anagrafi della popolazione residente; • hanno il domicilio nel territorio dello Stato; • hanno la residenza nel territorio dello Stato.
  • 4. 4 La residenza fiscale: normativa domestica - Spunti interpretativi - •Iscrizione anagrafica: presunzione assoluta di residenza La mera iscrizione all’AIRE e cancellazione dall’Anagrafe non è condizione sufficiente ad essere considerati non-residenti ai fini fiscali. •Domicilio: “sede principale di affari ed interessi” a) Affari economici: attività lavorativa in Italia, detenzione di partecipazioni in Italia, etc.; b) Interessi vitali: famiglia ed affetti in Italia. •Residenza: “dimora abituale” a) Requisito soggettivo: intenzione e volontà di abitare in determinato luogo; b) Requisito oggettivo: abituale permanenza in un luogo.
  • 5. 5 La residenza fiscale: normativa domestica - Prassi - Circ. 304/E del 2 dicembre 1997: Criteri alternativi e non concorrenti Desunti con ogni mezzo di prova - Posizione storico-anagrafica - Sistema informativo anagrafe tributaria - Donazioni, compravendite, costituzione, conferimenti - Movimentazione di somme, assegni - Legami familiari - Intenzione di abitare in Italia anche in futuro desumibile da fatti e atti concludenti o pubbliche dichiarazioni
  • 6. 6 Il trasferimento della residenza: Paesi a fiscalità privilegiata • Art. 2, nuovo comma 2-bis del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR): “si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale” •Si dovrà pertanto verificare che lo Stato in questione sia compreso nell’elenco dei Paesi c.d. “white list”. •Previgente “black list”: DM 4 maggio 1999 e Circ. 140/1999. •Domicilio fiscale nel comune di ultima residenza.
  • 7. 7 La residenza fiscale: profili transnazionali Articolo 4, Modello OCSE Paragrafo 1: residente chi è tassato per domicilio/residenza (non per fonte) Paragrafo 2: tie-breaker rules per dirimere i casi di doppia residenza: – abitazione permanente; – centro degli interessi vitali (economici e personali); – dimora abituale; – cittadinanza; – accordo fra gli Stati.
  • 8. 8 La residenza fiscale: profili transnazionali Articolo 7, comma 1, par. 2, direttiva 83/182/CEE: Prevalenza dei legami personali su quelli professionali
  • 9. 9 Residenza fiscale parziale •Frazionamento del periodo di imposta •Paragrafo 10 Commentario •Osservazione Spagna (paragrafo 26) •Ris. 471/E del 3 dicembre 2008 (residenza parziale) • Proposta Assonime
  • 10. 10 Regime fiscale: base imponibile Articolo 3, TUIR: Base imponibile “L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato.” Articolo 23, TUIR: Applicazione dell’imposta ai non residenti “ Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato: c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato…”
  • 11. 11 Regime fiscale: schema di sintesi Dipendente italiano che lavora all’estero: 1. Residente in Italia => doppia tassazione (in Italia su retribuzione effettiva o convenzionale, all’estero presumibilmente su effettiva), e recupero del credito di imposta 2. Residente all’estero => tassazione solo all’estero (luogo di svolgimento dell’attività) Dipendente straniero che lavora in Italia: 1. Residente in Italia => tassazione in Italia su retribuzione effettiva (convenzionale pre-, post-assignment); all’estero esenzione o recupero del credito di imposta; su altri redditi tassazione worldwide in Italia 2. Residente all’estero => tassazione in Italia solo su redditi di fonte italiana (luogo di svolgimento dell’attività)