Generally it’s a common view in public that Asthma is an incurable disease, but this concept is wrong. Asthma can be permanently cured by Homoeopathic medicines. The bronchial asthma is nothing but a type of chronic inflammatory disease of the airways characterized by variable and recurring symptoms, reversible airflow obstruction, and bronchospasm. For moredetails, visit us:
An old presentation that I made when I was an Intern in Pediatric department.
The presentation contains 71 slides. It discusses bronchial asthma in pediatric age group starting from the definition of bronchial asthma and its pathophysiology and ending by the management of acute attacks of asthma and long-term management of bronchial asthma patients.
Made by Ranjith R Thampi. A decent powerpoint on Bronchial Asthma, a short summary on various presentations and treatment options starting at Primary health level. Was made mainly for Primary Health setup. I've also added options at higher centres and also a few references for latest drug modalities and use.
These lecture notes were prepared by Dr. Hamdi Turkey- Pulmonologist- Department of internal medicine - Taiz university
Do Not Forget To Visit Our Pages On Facebook on the following Links:
https://www.facebook.com/groups/569435236444761/
AND
https://www.facebook.com/groups/690331650977113/
Direttiva ErP Quali caldaie si potranno installareAndrea Bernardi
A fine 2007, l’Unione Europea ha varato una serie di misure per la protezione dell’ambiente e del clima:
Direttiva Energy Related Products (ErP)
Direttiva Energy Labelling (ELD)
Obiettivo delle due direttive citate, è il raggiungimento di una riduzione significativa delle emissioni di CO2 in tutta l’Unione Europea entro il 2020.
Generally it’s a common view in public that Asthma is an incurable disease, but this concept is wrong. Asthma can be permanently cured by Homoeopathic medicines. The bronchial asthma is nothing but a type of chronic inflammatory disease of the airways characterized by variable and recurring symptoms, reversible airflow obstruction, and bronchospasm. For moredetails, visit us:
An old presentation that I made when I was an Intern in Pediatric department.
The presentation contains 71 slides. It discusses bronchial asthma in pediatric age group starting from the definition of bronchial asthma and its pathophysiology and ending by the management of acute attacks of asthma and long-term management of bronchial asthma patients.
Made by Ranjith R Thampi. A decent powerpoint on Bronchial Asthma, a short summary on various presentations and treatment options starting at Primary health level. Was made mainly for Primary Health setup. I've also added options at higher centres and also a few references for latest drug modalities and use.
These lecture notes were prepared by Dr. Hamdi Turkey- Pulmonologist- Department of internal medicine - Taiz university
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Direttiva ErP Quali caldaie si potranno installareAndrea Bernardi
A fine 2007, l’Unione Europea ha varato una serie di misure per la protezione dell’ambiente e del clima:
Direttiva Energy Related Products (ErP)
Direttiva Energy Labelling (ELD)
Obiettivo delle due direttive citate, è il raggiungimento di una riduzione significativa delle emissioni di CO2 in tutta l’Unione Europea entro il 2020.
La risoluzione del 4 Marzo 2013 n. 15/E dell’Agenzia delle Entrate conferma che per gli interventi di manutenzione ordinaria si applica l’IVA del 10% in quanto rientrano tra le prestazioni agevolate.
Questa aliquota riguarda tutte le manutenzioni periodiche obbligatorie degli impiandi di climatizzione invernale ed estiva per privati o condomini, l’analisi di combustione degli stessi e le verifiche d’efficienza energetiche.
2014 12 Ordinanza anti-smog del Comune di VeneziaAndrea Bernardi
Ordinanza n. 970 del 24 dicembre 2014 Misure di contenimento dell’inquinamento atmosferico - limitazioni di esercizio agli impianti termici per la climatizzazione invernale ubicati nell’intero territorio comunale veneziano
Scarico a parete per caldaie sotto i 35k kW - d.lgs 4 luglio 2014 n.102Andrea Bernardi
Con l'emanazione del Degreto Legislativo del 4 Luglio 2014, n.102 viene modificato ulteriormente il vecchio articolo 5, comma 9 e seguenti del D.P.R. 412/93 portando ulteriori semplificazione per effettuare lo scarico in parete delle caldaie. In queste slide vediamo ora i nuovi sei casi nei quali è possibile derogare lo scarico dei prodotti della combustione a tetto
1. Decreto Legislativo
n. 28/2011
Aspetti normativi
in tema di risparmio
energetico nel settore
termoidraulico
Associazione Artigiani e Piccola Impresa
“Città della Riviera del Brenta
Andrea Per.Ind. Bernardi
Lezione 01/04
2. Decreto Legislativo n. 28/2011
Art.1
Finalità del decreto
Il Decreto definisce gli strumenti, i meccanismi, gli
incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico,
necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al
2020 in materia di quota complessiva di energia da
fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di
quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti
2
Studio Tecnico Bernardi – info@studiobernardi.eu Progettazioni e consulenze energetiche
3. Decreto Legislativo n. 28/2011
Art.2
Definizioni
«energia da fonti rinnovabili»
Energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili:
energia eolica, solare, aerotermica, geotermica,
idrotermica e oceanica,idraulica, biomassa, gas di
discarica, gas residuati dai processi di depurazione e
biogas
3
Studio Tecnico Bernardi – info@studiobernardi.eu Progettazioni e consulenze energetiche
4. Decreto Legislativo n. 28/2011
Art.2
Definizioni
«energia aerotermica»
energia accumulata nell’aria
ambiente sotto forma di calore
4
Studio Tecnico Bernardi – info@studiobernardi.eu Progettazioni e consulenze energetiche
5. Decreto Legislativo n. 28/2011
Art.2
Definizioni
«energia geotermica»
energia accumulata sotto forma
di calore nella crosta terrestre
5
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6. Decreto Legislativo n. 28/2011
Art.2
Geotermia
bassa entalpia
6
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7. Decreto Legislativo n. 28/2011
Art.2
Geotermia
bassa entalpia
7
Studio Tecnico Bernardi – info@studiobernardi.eu Progettazioni e consulenze energetiche
8. Decreto Legislativo n. 28/2011
Art.2
Geotermia
alta entalpia
8
Studio Tecnico Bernardi – info@studiobernardi.eu Progettazioni e consulenze energetiche
9. Decreto Legislativo n. 28/2011
Art.2
9
Studio Tecnico Bernardi – info@studiobernardi.eu Progettazioni e consulenze energetiche
10. Decreto Legislativo n. 28/2011
Art.2
Definizioni
«biomassa»
la frazione biodegradabile dei prodotti,rifiuti e residui di
origine biologica provenienti dall’agricoltura
(comprendente sostanze vegetali e animali), dalla
silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la
pesca e l’acquacoltura, gli sfalci e le potature
provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la
parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani
10
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11. Decreto Legislativo n. 28/2011
Art.2
11
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12. Decreto Legislativo n. 28/2011
Art.2
Definizioni
«consumo finale lordo di energia»
i prodotti energetici forniti a scopi energetici
all’industria, ai trasporti, alle famiglie, ai servizi,
compresi i servizi pubblici, all’agricoltura, alla
silvicoltura e alla pesca, ivi compreso il consumo di
elettricità e di calore del settore elettrico per la
produzione di elettricità e di calore, incluse le perdite di
elettricità e di calore con la distribuzione e la
trasmissione
12
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13. Decreto Legislativo n. 28/2011
Art.2
Definizioni
«teleriscaldamento» o «teleraffrescamento»
la distribuzione di energia termica in forma di vapore,
acqua calda o liquidi refrigerati, da una o più fonti di
produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite
una rete, per il riscaldamento o il raffreddamento di
spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di
acqua calda sanitaria
13
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14. Decreto Legislativo n. 28/2011
Art.2
Definizioni
«bioliquidi»
combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal
trasporto, compresi l’elettricità, il riscaldamento ed il
raffreddamento, prodotti dalla biomassa
«biocarburanti»
carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla
biomassa
14
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15. Decreto Legislativo n. 28/2011
Art.2
Definizioni
«biometano»
gas ottenuto a partire da fonti rinnovabili avente
caratteristiche e condizioni di utilizzo
corrispondenti a quelle del gas metano e idoneo alla
immissione nella rete del gas naturale
15
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16. Decreto Legislativo n. 28/2011
Art.2
16
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17. Decreto Legislativo n. 28/2011
Art.2
Definizioni
«garanzia di origine»
documento elettronico che serve esclusivamente a
provare ad un cliente finale che una determinata quota
o un determinato quantitativo di energia sono stati
prodotti da fonti rinnovabili come previsto all’articolo 3,
paragrafo 6, della direttiva 2003/54/CE e dai
provvedimenti attuativi di cui all’articolo 1, comma 5,
del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007,n. 125;
17
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18. Decreto Legislativo n. 28/2011
Art.2
Definizioni
«regime di sostegno»
strumento, regime o meccanismo applicato da uno Stato membro o gruppo
di Stati membri, inteso a promuovere l’uso delle energie da fonti rinnovabili
riducendone i costi, aumentando i prezzi a cui possono essere vendute o
aumentando, per mezzo di obblighi in materia di energie rinnovabili o altri
mezzi, il volume acquistato di dette energie. Comprende, non in via
esclusiva, le sovvenzioni agli investimenti, le esenzioni o gli sgravi fiscali, le
restituzioni d’imposta, i regimi di sostegno all’obbligo in materia di energie
rinnovabili, compresi quelli che usano certificati verdi, e i regimi di sostegno
diretto dei prezzi, ivi comprese le tariffe di riacquisto e le sovvenzioni;
18
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19. Decreto Legislativo n. 28/2011
Art.2
Definizioni
«centrali ibride»
centrali che producono energia elettrica utilizzando sia
fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli
impianti di co-combustione, vale a dire gli impianti che
producono energia elettrica mediante combustione di
fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili
19
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20. Decreto Legislativo n. 28/2011
Art.2
Definizioni
«edificio di nuova costruzione»
Edificio per il quale la richiesta
del pertinente titolo edilizio,
comunque denominato, sia
stata presentata
successivamente alla data di
entrata in vigore del presente
decreto
20
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21. Decreto Legislativo n. 28/2011
Art.2
Definizioni
«edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante»
edificio ricadente in una delle seguenti categorie:
1) edificio esistente avente superficie utile
superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a
ristrutturazione integrale degli elementi edilizi
costituenti l’involucro
21
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22. Decreto Legislativo n. 28/2011
Art.2
Definizioni
«edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante»
edificio ricadente in una delle seguenti categorie:
2) edificio esistente soggetto a
demolizione e ricostruzione
anche in manutenzione
straordinaria;
22
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23. Decreto Legislativo n. 28/2011
Art.5
Autorizzazione Unica
La costruzione e l’esercizio degli impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli
impianti, nonché le modifiche sostanziali degli
impianti stessi, sono soggetti all’autorizzazione
unica
Procedimento unico non può essere superiore a 90giorni
23
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24. Decreto Legislativo n. 28/2011
Art.6
Autorizzazione Unica
30 giorni prima dell’inizio dei lavori bisogna
depositare in Comune o inviare tramite posta
elettronica certificata:
- Dichiarazione inizio lavori
- Progetto impianto
- Progetto architettonico
- Elaborati per la connessione al gestore della rete
24
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25. Decreto Legislativo n. 28/2011
Art.6
Autorizzazione Unica
La realizzazione dell’intervento deve essere finita
entro 3 anni dal perfezionamento della pratica
L’utente deve comunque comunicare
al Comune della fide dei lavori
Il progettista deve depositare un certificato di collaudo
finale assieme alla variazione catastale
conseguente alle opere realizzate
25
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26. Decreto Legislativo n. 28/2011
Art.7
Autorizzazioni solare termico
L’installazione di impianti solari termici sono
considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati
previa comunicazione, anche per via telematica,
dall’inizio dei lavori da parte dell’interessato
all’amministrazione comunale
Quando ci sono le seguenti condizioni:…….
26
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27. Decreto Legislativo n. 28/2011
Art.7
Autorizzazioni solare termico
1)L’impianto deve essere installato integrato nel tetto
o aderente con la stessa inclinazione e lo stesso
orientamento della falda, e i cui componenti non
modificano la sagoma degli edifici stessi
27
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28. Decreto Legislativo n. 28/2011
Art.7
NON RIENTRA IN ATTIVITA’ LIBERA!!!
28
Studio Tecnico Bernardi – info@studiobernardi.eu Progettazioni e consulenze energetiche
29. Decreto Legislativo n. 28/2011
Art.7
NON RIENTRA IN ATTIVITA’ LIBERA!!!
29
Studio Tecnico Bernardi – info@studiobernardi.eu Progettazioni e consulenze energetiche
30. Decreto Legislativo n. 28/2011
Art.7
NON RIENTRA IN ATTIVITA’ LIBERA!!!
30
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31. Decreto Legislativo n. 28/2011
Art.7
PROMOSSI!!
31
Studio Tecnico Bernardi – info@studiobernardi.eu Progettazioni e consulenze energetiche
32. Decreto Legislativo n. 28/2011
Art.7
2) Viene
specificato
inoltre che
l’impianto non
deve superare
la superficie
del tetto
NON RIENTRA IN ATTIVITA’ LIBERA!!!
32
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33. Decreto Legislativo n. 28/2011
Art.7
NON RIENTRA IN ATTIVITA’ LIBERA!!!
33
Studio Tecnico Bernardi – info@studiobernardi.eu Progettazioni e consulenze energetiche
34. Decreto Legislativo n. 28/2011
Art.7
NON RIENTRA IN ATTIVITA’ LIBERA!!!
34
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35. Decreto Legislativo n. 28/2011
Art.7
Autorizzazioni solare termico
3) Nel caso di impianti installati su edifici esistenti
nelle loro pertinenze o nelle pareti verticali devono
procedere con la procedura abilitativa semplificata
35
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36. Decreto Legislativo n. 28/2011
Art.7
Procedura abilitativa semplificata!!
36
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37. Decreto Legislativo n. 28/2011
Art.7
Installazioni di pompe di calore per ACS
L’installazione di pompe di calore da parte di
installatori qualificati, destinante unicamente alla
produzione di acqua calda negli edifici esistenti e
negli spazi liberi privati annessi, è considerata
estensione dell’impianto idrico-sanitario già in
opera.
37
Studio Tecnico Bernardi – info@studiobernardi.eu Progettazioni e consulenze energetiche
38. Decreto Legislativo n. 28/2011
Art.7
Autorizzazioni geotermia
Il Ministro dello sviluppo economico in concerto con il
Ministro dell’ambiente dovevano entro tre mesi
dalla data in vigore del presente decreto stabilire le
prescrizioni per la posa in opera degli impianti di
produzione di calore da risorse geotermiche.
Saranno inoltre definiti i casi nei quali si
applicheranno le procedure semplificate.
38
Studio Tecnico Bernardi – info@studiobernardi.eu Progettazioni e consulenze energetiche
39. Decreto Legislativo n. 28/2011
Art.9
Energia Geotermica
Diventano di interesse nazionale progetti pilota per
nuove centrali ad alta entalpia di media dimensione
Nel caso di impianti con reiniezione del fluido
geotermico nelle stesse formazioni di provenienza
Con potenza non superiore a 5 MW
39
Studio Tecnico Bernardi – info@studiobernardi.eu Progettazioni e consulenze energetiche
40. DCP n.47 2011
Provincia di Venezia
Energia Geotermica
Per gli impianti a bassa entalpia
nella provincia di Venezia
In attesa dei decreti attuativi è necessario
presentare alla Provincia la domanda di
autorizzazione secondo il regolamento emanato
con la Delibera del Consiglio Provinciale n.47 del
2011
40
Studio Tecnico Bernardi – info@studiobernardi.eu Progettazioni e consulenze energetiche
41. DCP n.47 2011
Provincia di Venezia
Il regolamento suddivide gli impianti geotermici distinti
in due categorie, a seconda della potenza termica
complessiva (Pt):
categoria 1: impianti con Pt inferiore a 50 kW;
categoria 2: impianti con Pt pari o superiore a 50 kW.
Gli impianti costituiti da sonde geotermiche orizzontali
sono sempre considerati di categoria 1, a prescindere
dalla potenza termica complessiva.
41
Studio Tecnico Bernardi – info@studiobernardi.eu Progettazioni e consulenze energetiche
42. DCP n.47 2011
Art. 3
Nel caso di impianti con potenza termica complessiva
superiore a 50kW,
viene richiesta la preventiva realizzazione di una
prova in sito,
tramite un test di risposta termica (Ground
Response Test), ai fini della verifica delle proprietà
termofisiche del terreno.
42
Studio Tecnico Bernardi – info@studiobernardi.eu Progettazioni e consulenze energetiche
43. Ground Response Test
GRT
43
Studio Tecnico Bernardi – info@studiobernardi.eu Progettazioni e consulenze energetiche
44. Ground Response Test
GRT
44
Studio Tecnico Bernardi – info@studiobernardi.eu Progettazioni e consulenze energetiche
45. Ground Response Test
GRT
45
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46. DCP n.47 2011
Art. 3
Per impianti con potenza termica complessiva pari o
superiore a 100 kW, viene richiesta la presentazione
di un’analisi di impatto termico nel sottosuolo.
La Provincia inoltre si riserva di chiedere il test di
riposta termica e l’analisi di impatto termico nel
sottosuolo anche per impianti con potenze termiche
inferiori ai limiti stabiliti ai commi 3 e 4, in ragione di
particolari condizioni al contorno.
46
Studio Tecnico Bernardi – info@studiobernardi.eu Progettazioni e consulenze energetiche
47. DCP n.47 2011
Art. 8
L’autorizzazione alla realizzazione delle sonde
geotermiche è rilasciata entro il termine di
quarantacinque giorni per impianti sotto i 50 kW e
novanta giorni per impianti sopra i 50 kW dalla data
di ricevimento della domanda.
Questo termine può essere sospeso una sola volta in
caso si rendesse necessaria, da parte della Provincia,
l’acquisizione di ulteriori documentazioni e/o
informazioni relative all’impianto.
47
Studio Tecnico Bernardi – info@studiobernardi.eu Progettazioni e consulenze energetiche
48. DCP n.47 2011
Art. 8
I termini cominciano a decorrere dalla data di
presentazione al protocollo generale, o all’indirizzo di
posta certificata, della Provincia della domanda
corredata di tutta la documentazione
Allegato 1 + Allegato 2
48
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49. DCP n.47 2011
Art. 8
49
Studio Tecnico Bernardi – info@studiobernardi.eu Progettazioni e consulenze energetiche
50. DCP n.47 2011
Art. 10
Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori di
installazione dell’impianto è inviata alla Provincia la
seguente documentazione:
a)Certificato di regolare esecuzione dell’impianto, a
firma del Direttore dei Lavori e del geologo
responsabile, attestante la rispondenza delle opere
alle assunzioni di progetto e la descrizione delle
eventuali modifiche di modesta entità resesi
necessarie in corso d’opera;
50
Studio Tecnico Bernardi – info@studiobernardi.eu Progettazioni e consulenze energetiche
51. DCP n.47 2011
Art. 10
b) Rapporto di corretta perforazione (allegato n.4),
a firma del geologo abilitato, attestante la corretta
realizzazione delle perforazioni, della cementazione
dei fori e dell’isolamento delle eventuali falde
attraversate, contenente i risultati delle verifiche di
tenuta effettuate sulle singole sonde;
c) relazione dell’esito e delle modalità di esecuzione
del collaudo funzionale dell’impianto di scambio
termico sottoscritto da un tecnico impiantista abilitato
o dal direttore lavori.
51
Studio Tecnico Bernardi – info@studiobernardi.eu Progettazioni e consulenze energetiche
52. DCP n.47 2011
Art. 11
Ai fini del controllo sulla
corretta realizzazione degli
impianti di scambio termico a
circuito chiuso da parte del
personale della Provincia e
del Comune sede
dell’impianto, è garantito
l’accesso e l’ispezionabilità
dell’impianto.
52
Studio Tecnico Bernardi – info@studiobernardi.eu Progettazioni e consulenze energetiche
53. DCP n.47 2011
Art. 11
La realizzazione di un impianto
geotermico senza autorizzazione,
comporta il fermo cantiere ed il
fermo impianto sino alla
regolarizzazione della procedura
autorizzativa, ed eventuale verifica in
sito da parte dell’autorità provinciale
del rispetto delle indicazioni
normative.
53
Studio Tecnico Bernardi – info@studiobernardi.eu Progettazioni e consulenze energetiche
Editor's Notes
In toscana si concentrano I piu grandi impianti italiani vicino a pisa siena e grosseto
Straordinaria manutenzione -> opere di ristrutturazione o sostituzione di parti anche strutturali (non ci sono oneri) Ordinaria / Ristrutturazione edilizia -> 20% Oneri + Diritti di segreteria
Prima il procedimento unico durava 180 giorni
Si deve attestare la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonch é il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
Si deve attestare la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonch é il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
Si deve attestare la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonch é il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
Si deve attestare la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonch é il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
Si deve attestare la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonch é il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
Si deve attestare la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonch é il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
Si deve attestare la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonch é il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
Si deve attestare la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonch é il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
Si deve attestare la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonch é il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
Si deve attestare la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonch é il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
Si deve attestare la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonch é il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
Si deve attestare la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonch é il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
Si deve attestare la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonch é il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
Si deve attestare la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonch é il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
Si deve attestare la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonch é il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
Si deve attestare la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonch é il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
Si deve attestare la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonch é il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
Si deve attestare la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonch é il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
Si deve attestare la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonch é il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
Si deve attestare la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonch é il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
Si deve attestare la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonch é il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
Si deve attestare la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonch é il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
Si deve attestare la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonch é il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
Si deve attestare la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonch é il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
Si deve attestare la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonch é il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
Si deve attestare la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonch é il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
Si deve attestare la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonch é il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
Si deve attestare la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonch é il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
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