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Automate Mobile Growth Hacking - 6 Easy Organic Tactics you should doDavid Jones
All the cool kids have Growth Hacking teams but enterprise Apps can't afford or access the smarts that funded startups like Uber and AirBnB have. So this talks covers 6 Easy Organic Tactics that you can do. Underpinning this is a solution to Deeplinked onboarding - a huge problem that has been a handbrake on "activation" of new mobile users.
Appuntamento il 4 maggio a Napoli per "ricostruire la città" con 10 proposte per salvare questo comune dal degrado causato da de Magistris.
Tutti sono invitati per discutere del futuro e impegnarsi per risollevare Napoli.
Joint Venture (JV) tidak banyak berbeda dengan persekutuan, yaitu kerja sama beberapa pihak untuk menyelenggarakan usaha bersama dalam jangka waktu tertentu. Kerja sama tersebut akan berakhir setelah tujuan tercapai atau pekerjaan selesai.
Perbedaan pokok antara joint venture dengan persekutuan pada umumnya terletak pada umurnya, karena umur joint venture lebih pendek daripada umur persekutuan
Allegato 1a 2007 sentenza tar palermo 1156 19 aprile respinge ricorso italcem...Pino Ciampolillo
L'impianto della Italcementi spa non è mai stato sottoposto a valutazione d'impatto ambientale, ciò risulta da quanto affermato dall’ARTA con provvedimento n.10741 del 09/02/2007 , laddove si rilevava che “…. o che l'impianto, realizzato negli anni 60, non è mai stato sottoposto a procedura di valutazione di impatto ambientale” .
Italcementi il 3-11-06 secondo le previsioni del D.lgs 152/06 ante riforma intervenuta con il d.lgs 4/08, aveva prodotto uno studio impatto ambientale previsto nella procedura V.I.A.
NESSUN seguito è stato dato a tale studio e la stessa procedura VIA non risulta essersi mai conclusa, infatti nella Conferenza di servizi tenutasi in data 21-11-2007 la stessa amministrazione rilevava che il procedimento non poteva essere concluso dato che la procedura VIA non era ancora terminata .
Ciò viola le norme che disciplinavano tale procedimento prima della riforma posta in esser con il D.lgs4/08, ma viola anche le nuove norme introdotte dal predetto decreto legislativo e disciplinanti la valutazione d'impatto ambientale. Infatti, nell'uno e nell'altro caso, è previsto il coinvolgimento del pubblico tramite la pubblicazione dell'istanza e del progetto ai fini della sua partecipazione al procedimento (artt.28 e 29 d.lgs 152/06 ante riforma ed artt. 24 post riforma introdotta dal d.lgs 4/08), ed in tal caso l'istanza ed i relativi progetti presentati il 3-11-2006 non sono mai stati portati a conoscenza del pubblico.
Inoltre, nessun provvedimento espresso in ordine alla VIA è stato ancora adottato, o comunque comunicato ai soggetti interessati, così come previsto dall'art. 31 d.lgs 152/06 ante riforma e 25 e 26 post riforma.
In conclusione il provvedimento oggi impugnato è palesemente illegittimo sia alla luce del d.lgs 152/06 ante riforma che post riforma. E' contrario all'art.34 del d.lgs 152/06 ante riforma che prevedeva la possibilità che il procedimento per l'AIA integrasse quello per ottenere anche la VIA, poiché il procedimento VIA non si è mai concluso; E' altresì contrario alla previsione di cui all'art.26.4 del novellato d.lgs 152/06, secondo cui la Valutazione d'impatto ambientale incorpori/sostituisca anche l'Autorizzazione integrata Ambientale, poiché nessun esplicito provvedimento di valutazione d'impatto ambientale è stato mai emesso.
Nonostante ciò, l'amministrazione procedente ha comunque rilasciato l'Autorizzazione integrata Ambientale che, ha come suo presupposto ed antecedente logico il provvedimento positivo di valutazione d'impatto ambientale. E nel caso di una struttura mai sottoposta a valutazione d'impatto ambientale, qual è quella della Italcementi spa, tale procedimento è ancor più necessario posto che attualmente la compatibilità ambientale di tale impianto non è mai stata correttamente verificata neanche nel caso di presentazione di un'istanza volta ad utilizzare un combustibile in un ciclo produttivo, idoneo ad incidere pesantemente sull'ambiente
http:/
Allegato 1a 2007 sentenza tar palermo 1156 19 aprile respinge ricorso italcem...Pino Ciampolillo
SENATORE SODANO NO AL PETCOKE ALLA ITALCEMENTI
Isola delle Femmine Novembre 2007
Il senatore Sodano Presidente della Commissione Ambiente del Senato interviene con una interrogazione del Comitato Cittadino Isola Pulita, sull'uso da parte della Italcementi del combutibile pet-coke.
L'impianto della Italcementi spa non è mai stato sottoposto a valutazione d'impatto ambientale, ciò risulta da quanto affermato dall’ARTA con provvedimento n.10741 del 09/02/2007,laddove si rilevava che “…. o che l'impianto, realizzato negli anni 60, non è mai stato sottoposto a procedura di valutazione di impatto ambientale” .
La stessa controinteressato in data 3-11-06 secondo le previsioni del D.lgs 152/06 ante riforma intervenuta con il d.lgs 4/08, aveva prodotto uno studio d'impatto ambientale previsto nella procedura di V.I.A.
Orbene nessun seguito è stato dato a tale studio e la stessa procedura VIA non risulta essersi mai conclusa, infatti nella Conferenza di servizi tenutasi in data 21-11-2007 la stessa amministrazione rilevava che il procedimento non poteva essere concluso dato che la procedura VIA non era ancora terminata .
Ciò viola le norme che disciplinavano tale procedimento prima della riforma posta in esser con il D.lgs4/08, ma viola anche le nuove norme introdotte dal predetto decreto legislativo e disciplinanti la valutazione d'impatto ambientale. Infatti, nell'uno e nell'altro caso, è previsto il coinvolgimento del pubblico tramite la pubblicazione dell'istanza e del progetto ai fini della sua partecipazione al procedimento (artt.28 e 29 d.lgs 152/06 ante riforma ed artt. 24 post riforma introdotta dal d.lgs 4/08), ed in tal caso l'istanza ed i relativi progetti presentati il 3-11-2006 non sono mai stati portati a conoscenza del pubblico.
Inoltre, nessun provvedimento espresso in ordine alla VIA è stato ancora adottato, o comunque comunicato ai soggetti interessati, così come previsto dall'art. 31 d.lgs 152/06 ante riforma e 25 e 26 post riforma.
In conclusione il provvedimento oggi impugnato è palesemente illegittimo sia alla luce del d.lgs 152/06 ante riforma che post riforma. E' contrario all'art.34 del d.lgs 152/06 ante riforma che prevedeva la possibilità che il procedimento per l'AIA integrasse quello per ottenere anche la VIA, poiché il procedimento VIA non si è mai concluso; E' altresì contrario alla previsione di cui all'art.26.4 del novellato d.lgs 152/06, secondo cui la Valutazione d'impatto ambientale incorpori/sostituisca anche l'Autorizzazione integrata Ambientale, poiché nessun esplicito provvedimento di valutazione d'impatto ambientale è stato mai emesso.
Comitato Cittadino Isola Pulita
http://isolapulita.blogspot.it
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Joint Venture (JV) tidak banyak berbeda dengan persekutuan, yaitu kerja sama beberapa pihak untuk menyelenggarakan usaha bersama dalam jangka waktu tertentu. Kerja sama tersebut akan berakhir setelah tujuan tercapai atau pekerjaan selesai.
Perbedaan pokok antara joint venture dengan persekutuan pada umumnya terletak pada umurnya, karena umur joint venture lebih pendek daripada umur persekutuan
Allegato 1a 2007 sentenza tar palermo 1156 19 aprile respinge ricorso italcem...Pino Ciampolillo
L'impianto della Italcementi spa non è mai stato sottoposto a valutazione d'impatto ambientale, ciò risulta da quanto affermato dall’ARTA con provvedimento n.10741 del 09/02/2007 , laddove si rilevava che “…. o che l'impianto, realizzato negli anni 60, non è mai stato sottoposto a procedura di valutazione di impatto ambientale” .
Italcementi il 3-11-06 secondo le previsioni del D.lgs 152/06 ante riforma intervenuta con il d.lgs 4/08, aveva prodotto uno studio impatto ambientale previsto nella procedura V.I.A.
NESSUN seguito è stato dato a tale studio e la stessa procedura VIA non risulta essersi mai conclusa, infatti nella Conferenza di servizi tenutasi in data 21-11-2007 la stessa amministrazione rilevava che il procedimento non poteva essere concluso dato che la procedura VIA non era ancora terminata .
Ciò viola le norme che disciplinavano tale procedimento prima della riforma posta in esser con il D.lgs4/08, ma viola anche le nuove norme introdotte dal predetto decreto legislativo e disciplinanti la valutazione d'impatto ambientale. Infatti, nell'uno e nell'altro caso, è previsto il coinvolgimento del pubblico tramite la pubblicazione dell'istanza e del progetto ai fini della sua partecipazione al procedimento (artt.28 e 29 d.lgs 152/06 ante riforma ed artt. 24 post riforma introdotta dal d.lgs 4/08), ed in tal caso l'istanza ed i relativi progetti presentati il 3-11-2006 non sono mai stati portati a conoscenza del pubblico.
Inoltre, nessun provvedimento espresso in ordine alla VIA è stato ancora adottato, o comunque comunicato ai soggetti interessati, così come previsto dall'art. 31 d.lgs 152/06 ante riforma e 25 e 26 post riforma.
In conclusione il provvedimento oggi impugnato è palesemente illegittimo sia alla luce del d.lgs 152/06 ante riforma che post riforma. E' contrario all'art.34 del d.lgs 152/06 ante riforma che prevedeva la possibilità che il procedimento per l'AIA integrasse quello per ottenere anche la VIA, poiché il procedimento VIA non si è mai concluso; E' altresì contrario alla previsione di cui all'art.26.4 del novellato d.lgs 152/06, secondo cui la Valutazione d'impatto ambientale incorpori/sostituisca anche l'Autorizzazione integrata Ambientale, poiché nessun esplicito provvedimento di valutazione d'impatto ambientale è stato mai emesso.
Nonostante ciò, l'amministrazione procedente ha comunque rilasciato l'Autorizzazione integrata Ambientale che, ha come suo presupposto ed antecedente logico il provvedimento positivo di valutazione d'impatto ambientale. E nel caso di una struttura mai sottoposta a valutazione d'impatto ambientale, qual è quella della Italcementi spa, tale procedimento è ancor più necessario posto che attualmente la compatibilità ambientale di tale impianto non è mai stata correttamente verificata neanche nel caso di presentazione di un'istanza volta ad utilizzare un combustibile in un ciclo produttivo, idoneo ad incidere pesantemente sull'ambiente
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Allegato 1a 2007 sentenza tar palermo 1156 19 aprile respinge ricorso italcem...Pino Ciampolillo
SENATORE SODANO NO AL PETCOKE ALLA ITALCEMENTI
Isola delle Femmine Novembre 2007
Il senatore Sodano Presidente della Commissione Ambiente del Senato interviene con una interrogazione del Comitato Cittadino Isola Pulita, sull'uso da parte della Italcementi del combutibile pet-coke.
L'impianto della Italcementi spa non è mai stato sottoposto a valutazione d'impatto ambientale, ciò risulta da quanto affermato dall’ARTA con provvedimento n.10741 del 09/02/2007,laddove si rilevava che “…. o che l'impianto, realizzato negli anni 60, non è mai stato sottoposto a procedura di valutazione di impatto ambientale” .
La stessa controinteressato in data 3-11-06 secondo le previsioni del D.lgs 152/06 ante riforma intervenuta con il d.lgs 4/08, aveva prodotto uno studio d'impatto ambientale previsto nella procedura di V.I.A.
Orbene nessun seguito è stato dato a tale studio e la stessa procedura VIA non risulta essersi mai conclusa, infatti nella Conferenza di servizi tenutasi in data 21-11-2007 la stessa amministrazione rilevava che il procedimento non poteva essere concluso dato che la procedura VIA non era ancora terminata .
Ciò viola le norme che disciplinavano tale procedimento prima della riforma posta in esser con il D.lgs4/08, ma viola anche le nuove norme introdotte dal predetto decreto legislativo e disciplinanti la valutazione d'impatto ambientale. Infatti, nell'uno e nell'altro caso, è previsto il coinvolgimento del pubblico tramite la pubblicazione dell'istanza e del progetto ai fini della sua partecipazione al procedimento (artt.28 e 29 d.lgs 152/06 ante riforma ed artt. 24 post riforma introdotta dal d.lgs 4/08), ed in tal caso l'istanza ed i relativi progetti presentati il 3-11-2006 non sono mai stati portati a conoscenza del pubblico.
Inoltre, nessun provvedimento espresso in ordine alla VIA è stato ancora adottato, o comunque comunicato ai soggetti interessati, così come previsto dall'art. 31 d.lgs 152/06 ante riforma e 25 e 26 post riforma.
In conclusione il provvedimento oggi impugnato è palesemente illegittimo sia alla luce del d.lgs 152/06 ante riforma che post riforma. E' contrario all'art.34 del d.lgs 152/06 ante riforma che prevedeva la possibilità che il procedimento per l'AIA integrasse quello per ottenere anche la VIA, poiché il procedimento VIA non si è mai concluso; E' altresì contrario alla previsione di cui all'art.26.4 del novellato d.lgs 152/06, secondo cui la Valutazione d'impatto ambientale incorpori/sostituisca anche l'Autorizzazione integrata Ambientale, poiché nessun esplicito provvedimento di valutazione d'impatto ambientale è stato mai emesso.
Comitato Cittadino Isola Pulita
http://isolapulita.blogspot.it
SCIOGLIMENTO C C PER INFILTRAZIONI MAFIOSE NOMINA OPPOSIZIONE AL PRECETTO DEL...Pino Ciampolillo
Munnezza sparsa in giro in ogni angolo del paese
Per noi queste piccole e grandi discariche a cielo aperto è tranquillizzante, ci dà modo di non andare in “astinenza”.
Al mattino ci svegliamo e scendiamo in paese è bello munnezza dappertutto, camminiamo sui marciapiedi giocando a scansare sacchetti di munnezza abban donati è un po’ come nei versi della canzone di Gaber l’uomo che cerca di scansare ,saltellando, le righe della pavimentazione.
A volte passeggiando mi distraggo ed ecco che do una testata al sacchetto che penzola dalla corda del balcone.
Che bello anche oggi sono “coperto”.
Nel rileggere le dichiarazioni del Sindaco di Palermo che la mafia fa affari anche sulla munnezza.
Mi viene da pensare:la mafia fa affari sulla droga, come fa affari sulla munnezza!!!!!
Questo ci rassicura di sicuro non andremo mai in “astinenza”
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.it/2012/11/relazione-prefettizia-dellacommissione.html
in tema di patrocinio a spese dello Stato,
ai fini della liquidazione del compenso al difensore, il
criterio del valore della controversia determinato a norma del
codice di procedura civile ha - quanto alla individuazione
dello scaglione di tariffa applicabile - un valore parametrico
e di massima, sicché non è esclusa la possibilità per il giudice
di discostarsi da quel parametro, scendendo al di sotto
di esso, ogni qualvolta ciò sia giustificato dalla natura
dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli
atti assunti rispetto alla posizione processuale del soggetto
difeso.
In tema di patrocinio a spese dello Stato
nel processo civile, il combinato disposto degli artt. 82 e
130 T.U. spese giust. comporta che i compensi spettanti al difensore
sono liquidati in modo che, in ogni caso, non risultino
superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti,
e sono ridotti della metà. La misura della liquidazione,
pertanto, non può superare la metà dei valori medi delle tariffe
professionali vigenti.
1. SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 4 marzo 2010 «Inadempimento di uno Stato – Ambiente –
Direttiva 2006/12/CE – Artt. 4 e 5 – Gestione dei rifiuti – Piano di gestione – Rete adeguata ed integrata di
impianti di smaltimento – Pericolo per la salute umana o per l’ambiente – Forza maggiore – Turbative
dell’ordine pubblico – Criminalità organizzata» Nella causa C-297/08, avente ad oggetto il ricorso per
inadempimento, ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 3 luglio 2008, Commissione europea, contro Repubblica
italiana,
2. Sentenza della Corte (Grande Sezione) 12 luglio 2005 Causa C-304/02 Commissione delle Comunità
europee contro Repubblica francese
«Inadempimento di uno Stato — Pesca — Obblighi di controllo a carico degli Stati membri —
Sentenza della Corte che accerta un inadempimento — Omessa esecuzione — Art. 228 CE —
Pagamento di una somma forfettaria — Imposizione di una penalità»
Inadempimento di uno Stato, art. 228 CE – Omessa esecuzione della sentenza della Corte 11 giugno
1991, causa C-64/88 – Omessa garanzia del rispetto delle misure tecniche di conservazione relative alle
dimensioni minime dei pesci, in particolare dei naselli – Omessa rilevazione degli inadempimenti di cui
le autorità nazionali hanno potuto accertare l'esistenza e il mancato perseguimento dei trasgressori –
Penalità»
3. Sentenza della corte (prima sezione) del 28 ottobre 1982. - groupement des agences de voyages, asbl
contro commissione delle comunita'europee. - ricorso per l'annullamento di una decisione adottata a
seguito di un bando di gara. - causa 135/81.
4. sentenza della corte del 15 luglio 1963. - plauman et co contro la commissione della cee. - causa 25/62.
causa avente ad oggetto
- l' annullamento della decisione della commissione s iii 03079, in data 22 maggio 1962, con la quale
veniva rifiutata alla repubblica federale di germania l' autorizzazione a sospendere parzialmente la
riscossione del dazio gravante su " mandarini e clementine, freschi " provenienti da paesi terzi;
- il pagamento di dm 39.414,01 quale riparazione pecuniaria,
5. ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge della Regione
Sardegna 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della
spesa, politiche sociali e di sviluppo), nel testo sostituito dall’art. 3, comma 3, della legge
della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della Regione – Legge finanziaria 2007), promosso con ricorso del
Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 2 agosto 2007, depositato in cancelleria il 7
agosto successivo ed iscritto al n. 36 del registro ricorsi 2007.
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 17 novembre 2009 «Libera prestazione dei servizi – Art. 49 CE
– Aiuti di Stato – Art. 87 CE – Normativa regionale che istituisce un’imposta sullo scalo turistico di aeromobili
adibiti al trasporto privato di persone nonché di unità da diporto che grava unicamente sugli esercenti aventi il
domicilio fiscale fuori dal territorio regionale» Nel procedimento C-169/08, avente ad oggetto la domanda di
pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Corte costituzionale con ordinanza 13
febbraio 2008, pervenuta in cancelleria il 21 aprile 2008, nella causa Presidente del Consiglio dei Ministri
contro Regione Sardegna
6. SENTENZA DELLA CORTE DEL 6 OTTOBRE 1982 SRL CILFIT E LANIFICIO DI GAVARDO
SPA CONTRO MINISTERO DELLA SANITA' (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE,
PROPOSTA DALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE). - OBBLIGO DI RINVIO
PREGIUDIZIALE. - CAUSA 283/81. RIMBORSO DI SOMME CORRISPOSTE —
INDEBITAMENTE PER DIRITTI DI VISITASANITARIA SU IMPORTAZIONI DI LANE.
7. Sentenza della corte del 22 ottobre 1987. - foto-frost contro hauptzollamt luebeck-ost. - domanda di
pronuncia pregiudiziale, proposta dal finanzgericht hamburg. - incompetenza dei giudici nazionali a
constatare l'invalidita'di atti comunitari - validita'di una decisione in materia di recupero " a posteriori "
di dazi all'importazione. - causa 314/85.
Tra la società tedesca Foto-Frost e lo Hauptzollamt di Lubecca-Est è in corso una causa che ha per
oggetto il recupero "a posteriori" di dazi all' importazione relativi a merci fabbricate nella Repubblica
democratica tedesca (" RDT ") ed acquistate da un' impresa avente sede nella Repubblica federale di
Germania (" Repubblica federale ") presso società stabilite in altri Stati membri
Foto-Frost è un' impresa stabilita nella Repubblica federale che importa, esporta e commercia all'
ingrosso prodotti fotografici