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GLI ACQUISTI ELETTRONICI
NELLA PA
a cura di Pasquale Lopriore
Responsabile Ufficio Consulenza P.A.
Servizio EmPULIA
24 ottobre 2019
- Responsabile Ufficio Consulenza verso la P.A., Servizio
EmPULIA “Centrale di acquisto territoriale della Regione Puglia”
www.empulia.it - Unita Organizzativa SArPULIA "Soggetto
Aggregatore della Regione Puglia"
-Componente del gruppo di lavoro e-procurement per la
redazione del D.M. ex. art. 44 D.Lgs. n. 50/2016
“Digitalizzazione delle procedure” coordinato dall'Agenzia per
l'Italia Digitale
-Componente tavolo tecnico regionale per la realizzazione di
gare centralizzate per la sanità coordinato dell’Assessorato
della salute della Regione Puglia;
- Componente del sotto gruppo di lavoro “cardiologia” del
Tavolo nazionale dei soggetti aggregatori coordinato dal
M.E.F.;
2
Bio
3
Funzionalità della piattaforma del
Soggetto aggregatore della
Regione Puglia “EmPULIA”
4
Presentazione
La Regione Puglia, al fine del perseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica e di trasparenza, regolarità ed economicità
della gestione dei contratti pubblici, promuove e sviluppa, nel
rispetto della normativa nazionale, il processo di
razionalizzazione dell’acquisizione di lavori, beni e servizi delle
amministrazioni e degli enti aventi sede nel territorio regionale
attraverso il ricorso alla centrale di committenza regionale
designando (art. 20 L. R. n. 37 del 1 agosto 2014) InnovaPuglia
Soggetto Aggregatore regionale (art. 9 D.L. 66/2014
convertito con modificazioni dalla L. 89/2014).
5
Obiettivi
• Razionalizzazione della spesa pubblica regionale basata
sull’aggregazione della domanda.
• Garanzia di trasparenza nelle operazioni di gara.
• Dematerializzazione delle procedure di acquisto con
riduzione dei costi e dell’impatto ambientale.
• Modernizzazione del rapporto tra le imprese e la Pubblica
Amministrazione Locale.
• Snellimento delle procedure di affidamento di forniture,
servizi e lavori.
• Incremento della partecipazione delle PMI agli appalti
pubblici stimolando la concorrenza tra le imprese.
6
Enti che sono tenuti a ricorrere al
Soggetto aggregatore
Regione, le aziende e gli enti del SSR sono tenuti a
ricorrere al Soggetto aggregatore per l'acquisizione di
beni, servizi e lavori;
Gli enti e le agenzie regionali, elencati alla DGR n.
323 del 24/02/2015, sono tenuti a ricorrere al Soggetto
aggregatore regionale previa stipulazione di apposita
convenzione (rif. DGR n. 2461 del 25/11/2014).
7
Enti che possono ricorrere al Soggetto
aggregatore
Gli enti locali, nonché i loro consorzi, unioni o
associazioni oltre ad eventuali ulteriori soggetti
interessati di cui agli articoli 1 e 3 del decreto legislativo
numero 50 del 2016 possono ricorrere al Soggetto
aggregatore previa stipula di apposita convenzione (rif.
DGR n. 2461 del 25/11/2014).
8
Il SArPULIA offre i servizi di seguito riportati
Servizio di stazione
unica appaltante
(SUA)
La SUA cura la gestione della procedura di gara, svolgendo le attività e
i servizi di cui all’art. 3 del D.P.C.M. 30 giugno 2011.
Servizio di Centrale
di Acquisto
Territoriale (CAT)
La centrale di acquisti accerta di concerto con la Regione Puglia i bisogni
omogenei degli enti utilizzatori provvedendo ad esperire le procedure di
affidamento mediante centralizzazione delle committenze.
Servizio telematico
EmPULIA
EmPULIA mette a disposizione degli utenti registrati i seguenti servizi
integrati:
A. il sistema regionale delle Convenzioni con possibilità di emissione di
ordini a partire dai relativi cataloghi pubblicati (negozio elettronico);
B. il Sistema dinamico di acquisizione;
C. l’Albo on line dei Fornitori per beni, servizi e lavori;
D. la gestione completamente telematica delle procedure di gara (aperte,
ristrette e negoziate, sia sopra che sotto soglia comunitaria) con criteri di
aggiudicazione basati sul prezzo più basso o sull’offerta economicamente
più vantaggiosa;
E. la pubblicazione sul portale EmPULIA di gare svolte in modalità
tradizionale (gare cartacee) con funzioni di archiviazione e ricerca di tutta
la documentazione di gara.
Attività di
committenza
ausiliarie
Per tutti i servizi sopraelencati, SArPULIA mette a disposizione, su richiesta,
agli Enti Convenzionati servizi di assistenza/consulenza e addestramento.
9
Piano delle Iniziative
Il Piano delle iniziative rappresenta l’insieme di tutte le
iniziative di acquisto aggregate dei Soggetti Aggregatori,
inerenti le categorie merceologiche di beni e servizi di cui
al DPCM 24 dicembre 2015. Al fine di garantire la
massima evidenza dell’attività dei Soggetti Aggregatori si
riporta anche l’elenco dei bandi istitutivi dei Sistemi
Dinamici di Acquisizione (SDA) eventualmente realizzati
nell’ambito delle suddette categorie merceologiche.
10
DPCM del 11 luglio 2018 di attuazione dell’art. 9
comma 3 del d.l. 66/2014 che individua le
categorie merceologiche e le soglie al
superamento delle quali le amministrazioni statali
e regionali nonché gli enti del SSN e gli enti locali
devono ricorrere a Consip o ad altro soggetto
aggregatore, a decorrere dal 2018.
11
Tavolo Tecnico dei soggetti
aggregatori soggetti coinvolti
• Conferenza delle regioni;
• ANCI;
• UPI;
• (ANAC) con funzioni di uditore;
• Ministero della Salute.
12
Tavolo Tecnico regionali (DGR 17 dicembre
2015, n. 2256)
Programmazione regionale delle acquisizioni
di beni e servizi con ricorso al Soggetto
aggregatore InnovaPuglia S.p.a. (D.G.R. 22
dicembre 2017, n. 2259)
13
Analisi delle problematiche che
derivano dall'utilizzo dei sistemi
telematici d'acquisto
Art. 58. (Procedure svolte attraverso
piattaforme telematiche di negoziazione)
Le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione di
una procedura interamente gestita con sistemi telematici
avvenga con la presentazione:
• un'unica offerta;
• attraverso un'asta elettronica alle condizioni e secondo le
modalità di cui all’art. 56
14
Art. 56. (Aste elettroniche)
Processo elettronico per fasi successive, che interviene dopo
una prima valutazione completa delle offerte e consente di
classificarle sulla base di un trattamento automatico.
Gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto
prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, che non
possono essere classificati in base ad un trattamento
automatico, non sono oggetto di aste elettroniche.
15
Art. 58. (Procedure svolte
attraverso piattaforme
telematiche di negoziazione)
Devono rispettare:
• normativa vigente in materia di documento informatico e di
firma digitale;
• regole applicabili alle comunicazioni Art. 52;
• principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle
procedure, le stazioni;
• parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o
distorcere la concorrenza o modificare l'oggetto dell'appalto.
16
Art. 58. (Procedure svolte attraverso
piattaforme telematiche di negoziazione)
 Il sistema telematico crea ed attribuisce in via automatica a
ciascun operatore economico che partecipa alla procedura un
codice identificativo personale attraverso l'attribuzione di
userID e password e di eventuali altri codici individuali
necessari per operare all'interno del sistema.
 Al momento della ricezione delle offerte, la stazione
appaltante trasmette in via elettronica a ciascun concorrente la
notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa.
 Conclusa la procedura il sistema telematico produce in
automatico la graduatoria.
 Le tecnologie sono scelte in modo tale da assicurare
l'accessibilità delle persone con disabilità, conformemente agli
standard europei.
17
Art. 58. (Procedure svolte attraverso
piattaforme telematiche di negoziazione)
L'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) emana, entro il 31
luglio 2016, regole tecniche aggiuntive per garantire il
colloquio e la condivisione dei dati tra i sistemi telematici di
acquisto e di negoziazione.
18
Art. 44. (Digitalizzazione delle procedure)
Entro un anno dalla data di entrata in vigore del codice, con decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto
con
-MIT
-MEF
-AGID
-Garante privacy
sono definite le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i
contratti pubblici, anche attraverso l’interconnessione per interoperabilità
dei dati delle P.A.
Le migliori pratiche riguardanti metodologie organizzative e di lavoro,
metodologie di programmazione e pianificazione, riferite anche
all’individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta, gestione ed
elaborazione, soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di
supporto.
19
Art. 40. (Obbligo di uso dei mezzi di
comunicazione elettronici nello svolgimento di
procedure di aggiudicazione)
Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle
procedure di cui al presente codice svolte da centrali di
committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione
elettronici ai sensi dell’art. 5 bis del D.Lgs. n. 82/2005 (codice
amministrazione digitale)
A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di
informazioni nell’ambito delle procedure svolte dalle stazioni
appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione
elettronici.
20
La guida dell'ANCI sulle conseguenze pratiche
dell'obbligo del 18 ottobre 2018 su comunicazioni
e gare elettroniche
Distinzione tra utilizzo di una piattaforma informatica di
negoziazione, e strumenti di comunicazione digitali
A seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 40 comma 2, le stazioni
appaltanti, senza ricorrere alla gestione integrale della gara su
piattaforma informatica, possano utilizzare sistemi informatici specifici
che si limitino alla ricezione e trasmissione della documentazione e
informazioni di gara, incluse le domande di partecipazione e il DGUE,
in conformità con quanto disposto dal CAD
21
Art. 52. (Regole applicabili alle comunicazioni)
22
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al
presente codice sono eseguiti utilizzando mezzi di
comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal
Codice dell’amministrazione digitale.
Caratteristiche degli strumenti e i dispositivi da utilizzare per
comunicare per via elettronica
carattere non discriminatorio
sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti
generalmente in uso
non limitano l'accesso degli operatori economici alla procedura
di aggiudicazione
Art. 52. (Regole applicabili alle comunicazioni)
23
Deroghe all’utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici nella
procedura di presentazione dell’offerta:
a) natura specialistica dell'appalto, l'uso di mezzi di comunicazione
elettronici richiederebbe specifici strumenti, dispositivi o formati di file
che non sono in genere disponibili o non sono gestiti dai programmi
comunemente disponibili;
b) i programmi utilizzano formati che non possono essere gestiti
mediante altri programmi aperti o generalmente disponibili ovvero
sono protetti da licenza di proprietà esclusiva e non possono essere
messi a disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto da
parte della stazione appaltante;
Art. 52. (Regole applicabili alle comunicazioni)
24
c) l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature
specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni
appaltanti;
d) i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico
o in scala ridotta che non può essere trasmesso per mezzo di
strumenti elettronici;
e) l'uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è
necessario a causa di una violazione della sicurezza dei mezzi di
comunicazione elettronici ovvero per la protezione di informazioni di
natura particolarmente sensibile che richiedono un livello talmente
elevato di protezione da non poter essere adeguatamente garantito
mediante l'uso degli strumenti e dispositivi elettronici
Art. 52. (Regole applicabili alle comunicazioni)
Comunicazione orale
solo in relazione a comunicazioni diverse da quelle relative agli
elementi essenziali della procedura di appalto, purché il
contenuto della comunicazione orale sia sufficientemente
documentato.
A tal fine, gli elementi essenziali della procedura di appalto
includono i documenti di gara, le richieste di partecipazione, le
conferme di interesse e le offerte.
In particolare, le comunicazioni orali con offerenti che
potrebbero incidere significativamente sul contenuto e la
valutazione delle offerte sono documentate in misura sufficiente
e con mezzi adeguati.
25
Art. 52. (Regole applicabili alle comunicazioni)
Garanzia integrità dei dati
In tutte le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di
informazioni, le stazioni appaltanti garantiscono che l'integrità
dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di
partecipazione siano mantenute.
Esame del contenuto delle offerte e delle domande di
partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito
per la loro presentazione.
26
Art. 52. (Regole applicabili alle comunicazioni)
Utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili solo se si
offrono modalità alternative di accesso:
a) offrono gratuitamente un accesso completo, illimitato e diretto per via elettronica
a tali strumenti e dispositivi a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso. Il
testo dell'avviso o dell'invito a confermare interesse indica l'indirizzo Internet
presso il quale tali strumenti e dispositivi sono accessibili;
b) assicurano che gli offerenti, che non hanno accesso agli strumenti e ai
dispositivi in questione o non hanno la possibilità di ottenerli entro i termini
pertinenti, a condizione che la responsabilità del mancato accesso non sia
attribuibile all'offerente interessato, possano accedere alla procedura di appalto
utilizzando credenziali temporanee elettroniche per un'autenticazione provvisoria
fornite gratuitamente online;
c) offrono un canale alternativo per la presentazione elettronica delle offerte.
27
Art. 52. (Regole applicabili alle comunicazioni)
Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono imporre agli
operatori economici condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza
delle informazioni che i predetti soggetti rendono disponibili durante tutta la
procedura di appalto.
Regole da applicare per la trasmissione e di ricezione elettronica delle offerte
e delle domande di partecipazione:
a) le stazioni appaltanti mettono a disposizione dei soggetti interessati le
informazioni sulle specifiche per la presentazione di offerte e domande di
partecipazione per via elettronica, compresa la cifratura e la datazione;
b) le stazioni appaltanti specificano il livello di sicurezza richiesto per i mezzi
di comunicazione elettronici da utilizzare per le varie fasi della procedura
d'aggiudicazione degli appalti. Il livello è proporzionato ai rischi connessi
28
Art. 52. (Regole applicabili alle comunicazioni)
Per le concessioni, fatti salvi i casi in cui l'uso dei mezzi
elettronici è obbligatorio, le stazioni appaltanti possono
scegliere uno o più dei seguenti mezzi di comunicazione per
tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni:
a) mezzi elettronici;
b) posta;
c) comunicazione orale, anche telefonica, per comunicazioni
diverse da quelle aventi ad oggetto gli elementi essenziali di
una procedura di aggiudicazione di una concessione e purché il
contenuto della comunicazione orale sia sufficientemente
documentato su un supporto durevole;
d) la consegna a mano comprovata da un avviso di
ricevimento.
29
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Servizio gestiti dalla
piattaforma telematica
31
Servizi gestiti tramite EmPULIA
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Informazioni controllate tramite visura camerale:
correttezza formale dei dati inseriti;
coerenza con l’oggetto sociale delle categorie merceologiche inserite;
stato del fornitore (attivo, cessato, in fallimento, ecc..);
identità del firmatario (corrispondenza con il legale rappresentate);
validità delle firma digitale utilizzata (certificatori accreditati dal DigitPA).
Controlli a campione sulle autocertificazioni:
 di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla
partecipazione alle gare di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016
 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo
 di non aver commesso infrazioni gravi, definitivamente accertate, alle
norme in materia di sicurezza e contributi previdenziali e assistenziali
Albo fornitori
Albo fornitori
Dati inseriti dall'operatore economico nell'istanza d'iscrizione:
 Anagrafica (indirizzo, recapiti telefonici, p.iva, email)
 Categorie merceologiche di riferimento dell’azienda
 Numero di protocollo del certificato di regolarità fiscale e
l'ufficio di competenza
 Numero di protocollo del certificato DURC (Documento
Unico di Regolarità Contributiva)
Gli operatori economici possono allegare documenti che
identificano l'attività economica dell'operatore economico quali:
 Indicazioni del fatturato
 Bilanci Approvati
 Brochure
 Attestazione SOA
40
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43
Le gare telematiche sono procedure di gara d’appalto
interamente gestite con sistemi elettronici e telematici, che gli
enti aderenti a EmPULIA possono utilizzare per indire diverse
tipologie di gara:
Procedure aperte e ristrette
Procedure negoziate
Tali procedure possono adottare il criterio del prezzo più
basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Gare Telematiche
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Gare Telematiche
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Gare Telematiche
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Gare Telematiche
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Gare Telematiche
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Gare Telematiche
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Gare Telematiche
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Gare Telematiche
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Gare Telematiche
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GUIDE PRATICHE
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FAQ
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Funzionalità della piattaforma del
Soggetto aggregatore della Regione
Puglia “EmPULIA”
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Gare Telematiche
Creazione di una
procedura di gara
59
Anomalia dell’offerta
Selezione formule di calcolo
Anomalia dell’offerta
Selezione formule di calcolo
Criteri di selezione
Paramenti di valutazione tecnica
Criteri di selezione
Paramenti di valutazione tecnica
Criteri di selezione
Linee Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n.
50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”
Approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016
Aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2
maggio 2018
Criteri di selezione
LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI QUANTITATIVI
Criteri di selezione
Punteggio * SE VERO CHE Ribasso Offerto <= Media Ribassi Offerti ALLORA Coefficiente X *
Ribasso Offerto / Media Ribassi Offerti ALTRIMENTI Coefficiente X + ( 1 - Coefficiente X ) * ((
Ribasso Offerto - Media Ribassi Offerti ) / ( Massimo Ribasso Offerto - Media Ribassi Offerti ) )
Formule di calcolo del punteggio economico
Criteri di selezione -
Sorteggio
Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”
Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016
Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio
n. 206 del 1 marzo 2018
Criteri di selezione -
Sorteggio
Selezione degli invitati:
- in modo non discriminatorio;
- in numero proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto;
- comunque, in numero non inferiore a quanto previsto dall’articolo 36,
comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016.
Criteri di selezione da inserire nel bando devono essere:
- oggettivi;
- coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento;
- nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione,
proporzionalità e trasparenza;
- il numero massimo di operatori che sarà selezionato ai fini del
successivo invito e i relativi criteri.
Paragrafo 5.2.1
Criteri di selezione -
Sorteggio
• Numero di operatori economici, idoneo a partecipare alla procedura
negoziata, superiore a quello predeterminato dalla stazione
appaltante
• Mancanza di criteri ulteriori di selezione
Si procede al sorteggio
- debitamente pubblicizzato nell’avviso di indagine di mercato o
nell’avviso di costituzione dell’elenco, con adeguati strumenti di
pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio;
- adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli
operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi
noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di
presentazione delle offerte.
Paragrafo 5.2.3
Criteri di selezione - Sorteggio
Criteri di selezione -
Sorteggio
La ricerca del fornitore può avvenire sui seguenti parametri:
• Impresa Iscritta
• Ragione Sociale
• Indirizzo
• Partita IVA
• Cancellato d’Ufficio
• Classe di Iscrizione (Categorie Merceologiche)
• Classificazione SOA
• CF.
Criteri di selezione -
Sorteggio
Occorre selezionare il numero che si desidera sorteggiare, rispetto un
numero prefissato di Operatori Economici presenti nell’elenco di
ricerca, in modalità casuale (senza anonimato).
In questo esempio possiamo verificare che su 17 operatori economici
trovati secondo i filtri di ricerca impostati si richiede che ne vengano
sorteggiati 8 casualmente.
Criteri di selezione -
Sorteggio
Sorteggio Pubblico: selezionare questo parametro se si desidera effettuare il sorteggio di
un numero prefissato di Operatori Economici in seduta pubblica (con anonimato).
74
Illustrazione delle principali
decisioni giurisprudenziali in
materia di e-procurement
75
- Pubblicità delle sedute di gara
- Firma digitale della documentazione
- Anomalie del sistema informatico
76
PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE DI GARA
In proposito, la giurisprudenza amministrativa si è
espressa, ormai da tempo, nel senso della non
necessarietà, nell’ambito delle procedure telematiche, di
sedute pubbliche per l’apertura delle offerte (Consiglio di
Stato, sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050 id., sez. III, 25
novembre 2016, n. 4990 da ultimo TAR Cagliari,
23.10.2017 n. 664)
Il predetto orientamento è stato trasfuso, a livello
normativo, nell’art. 295, comma 7, D.P.R. 207/2010 e
successivamente dall’art. 58 d.lgs. 50/2016 che non ha
codificato, in relazione alle procedure gestite in forma
telematica, alcuna fase pubblica.
77
La gara telematica, per le modalità con cui viene
gestita, consente di tracciare qualsivoglia
operazione di apertura dei file contenenti offerte e
documenti di gara, assicurando, in tal modo, il
rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità
che devono presiedere le procedure di gara
pubbliche.
PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE DI GARA
78
FIRMA DIGITALE DELLA DOCUMENTAZIONE
Sentenza n. 430/2019 Consiglio di Stato
Ammissione offerente che ha caricato una busta economica, priva di
sottoscrizione digitale.
- la lex specialis non imponeva l’esclusione per la mancata
sottoscrizione in via digitale della busta economica e
- si è accertato, tramite le prove acquisite dal gestore del portale
telematico, la riconducibilità dell’offerta e la tempestiva trasmissione
della stessa.
Il Consiglio di Stato ha affermato che – a differenza delle gare
tradizionali – le gare svolte in modalità telematica “sono dirette ad
assicurare l’imputabilità delle operazione all’operatore economico cui
quelle credenziali risultano abbinate”.
79
FIRMA DIGITALE DELLA DOCUMENTAZIONE
Documento privo di firma digitale – è stato redatto
in forma analogica ma comunque sottoscritto,
corredato da copia della carta di identità e
trasformato in pdf.
Secondo il Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, 29
giugno 2018, n. 1291 il provvedimento di
esclusione è illegittimo, poiché nel caso di specie
non vi siano dubbi circa la provenienza da parte
della ricorrente della documentazione inoltrata.
80
FIRMA DIGITALE DELLA DOCUMENTAZIONE
Tar Puglia, Sez. I, sent. 24 maggio 2012 n.1019,
In caso di gare telematiche, la sottoscrizione delle
offerte deve avvenire obbligatoriamente con firma
digitale.
Tar di Bolzano con la sentenza n. 285/2013 si è
espresso sulla legittimità dell’esclusione delle
offerte presentate in via telematica per omessa
sottoscrizione con firma digitale della
documentazione di gara.
81
FIRMA DIGITALE DELLA DOCUMENTAZIONE
La mancanza della sottoscrizione inficia la validità e la ricevibilità
della manifestazione di volontà contenuta nell’offerta, senza che
sia necessaria, ai fini dell’esclusione, una espressa previsione
della legge di gara (in tal senso v. anche Cons. Stato, Sez. IV,
sent. n. 1425/2015, e Sez. V, n. 1195/2015).
L’impresa ricorrente non ha utilizzato il prescritto formato art. 52,
comma 8, d.lgs. n. 50 e, dunque, correttamente è stata disposta la
sua esclusione.
Nelle procedure di aggiudicazione non è sufficiente sapere a quale
operatore l’offerta può essere assegnata in quanto la firma
dell’offerta non serve soltanto per identificare l’aggiudicatario, ma è
giuridicamente vincolante sul contenuto dell’offerta medesima (in
tal senso, Consiglio di Stato, n. 3042/2017, n. 5547/2008, n.
528/2011, n. 3669/2012 e n. 727/2013).
82
ANOMALIE DEL SISTEMA INFORMATICO
TAR Roma, 17.09.2019 n. 11022
Col primo mezzo l’interessata fa valere che la cd. illegibilità della
domanda di partecipazione riguarderebbe soltanto la
documentazione amministrativa e non l’offerta tecnica ed
economica, sicchè ben avrebbe potuto essere sanata col soccorso
istruttorio, quale carenza formale della domanda come previsto
dall’art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016. L’obbligo era altresì
previsto esplicitamente a pag. 11 del Disciplinare. Osserva che la
peculiarità della procedura telematica le rende possibile la
produzione di una copia esatta della propria offerta amministrativa
avente data certa in quanto munita di sottoscrizione digitale,
elidendo la possibilità che l’offerta possa essere stata medio
tempore alterata. Cita giurisprudenza anche recente a suo favore.
83
ANOMALIE DEL SISTEMA INFORMATICO
Ma più nello specifico proprio in ordine ad una gara effettuata in via
telematica la sezione leccese del TAR Puglia osserva che: “In caso
di gara in forma telematica il rischio inerente alle modalità di
trasmissione (della domanda di partecipazione alla gara) non può
far carico che alla parte che unilateralmente sceglie il relativo
sistema e ne impone l’utilizzo ai partecipanti; e se rimane
impossibile stabilire se vi sia stato un errore da parte del
trasmittente, o piuttosto la trasmissione sia stata danneggiata per
un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull’ente che bandisce,
organizza e gestisce la gara” cfr. TAR Lecce, 10 giugno 2019, n.
977, che dunque conclude per l’applicazione del soccorso
istruttorio. (…)
84
ANOMALIE DEL SISTEMA INFORMATICO
Tar Basilicata Potenza sez. I 11/10/2019 n. 746
«gara di e-procurement gestita da un comune sulla piattaforma
Asmel»
Non è possibile attivare il soccorso istruttorio ex art.83 del
d.lgs.n.50/2016, in quanto la marcatura temporale è un elemento
costitutivo dell'offerta telematica
«marcatura temporale è il risultato di una procedura informatica che
consente di dare certezza all' ora ed al minuto di chiusura dell'
offerta». Una volta apposta ad un' offerta economica la marcatura
temporale, identificata da un apposito numero di serie, risulta infatti
garantita la certezza del tempo entro cui l' offerta è stata redatta,
anche se il file dell' offerta economica viene inviato dopo l' esame della
documentazione amministrativa e delle offerte tecniche, entro il
termine successivamente indicato dalla stazione appaltante.
85
ANOMALIE DEL SISTEMA INFORMATICO
TAR Pescara, 29.05.2018 n. 178
Discordanza tra il numero serie inserito e quello presente nella
marcatura temporale del file caricato a sistema.
Come chiarito dalla stessa pronuncia Cons. St sez. III n. 4050 del
2016 richiamata in ricorso, nel caso delle gare telematiche, la
conservazione dell’offerta è affidata allo stesso concorrente, che la
custodisce all’interno della memoria del proprio personal computer
nella fase che intercorre tra il termine di presentazione e la
procedura di upload. La identità del numero seriale della marcatura
temporale inserita all’atto della presentazione dell’offerta e quella
apposta sull’offerta nella fase di upload costituisce un adempimento
essenziale al fine di garantire che l’offerta non sia stata modificata o
sostituita in data successiva al termine ultimo perentorio di
presentazione delle offerte.
86
ANOMALIE DEL SISTEMA INFORMATICO
Consiglio di Stato 9 novembre 2018, n. 6323
Annullamento di una gara in caso di problemi tecnici nelle procedure
telematiche e sul MEPA
L’ANAC, interrogata in sede di precontenzioso, dichiarava illegittima la
condotta tenuta dall’amministrazione, che non aveva operato per
consentire che tutti i soggetti legittimati potessero avanzare la loro
offerta
Palazzo Spada hanno richiamato il principio (ex multis, Cons. Stato, III,
18 ottobre 2016, n. 4344; V, 29 dicembre 2009, n. 8966) per cui i vizi
incidenti nella fase partecipativa di gara determinano la violazione dei
principi “che postulano la massima partecipazione alle pubbliche gare,
in condizioni di piena parità fra tutte le imprese idonee, rendendo in tal
modo concreto ed attuale l’interesse pubblico generale ad un
tempestivo intervento della stazione appaltante
87
ANOMALIE DEL SISTEMA INFORMATICO
T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 17 marzo 2018, n. 373
Nella gara d’appalto svolta con procedura telematica è
legittima l’esclusione di un operatore economico che,
anche per mero errore, abbia inserito, in violazione del
principio di segretezza, l’offerta economica nella busta
telematica contenente la documentazione amministrativa
c.d. “passoe”.
Conforme: Cons. Stato, Sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050;
idem, Sez. V, 20 luglio 2016, n. 3287; idem, 12 novembre
2015, n. 5181; idem, 19 aprile 2013, n. 2214; idem, 11
maggio 2012, n. 2734; idem, 21 marzo 2011, n. 1734.
88
ANOMALIE DEL SISTEMA INFORMATICO
Appalti, nella gara telematica il software lento non giustifica l'impresa
Consiglio di Stato con la pronuncia 1745/2018
E’ rimesso alla capacità dell'operatore economico e alla sua
responsabilità imprenditoriale, l'utilizzo del tempo disponibile per
predisporre e di inoltrare la documentazione richiesta per la gara
(Consiglio di Stato 39 / 2017; Tar Napoli 5736 / 2017). Solo in casi di
sicura buona fede, è ammesso il «soccorso procedimentale» (articolo 6
legge 241/1990), in particolare se vi sono malfunzionamenti o
rallentamenti nel sistema di presentazione delle domande (Tar Lazio
2272/2018, relativa un caso di progetti di ricerca industriale).
Stessi problemi vi sono stati anche per i cosiddetti click day e per i
rimborsi tributari: la Cassazione (21221 / 2014) ha ammesso un ritardo
di due minuti nella richiesta. Ma si trattava di una procedura del 2003 e
quindi con tecnologie non molto raffinate.
89
ANOMALIE DEL SISTEMA INFORMATICO
In una gara telematica il rischio di rete e il rischio tecnologico
impongono al concorrente di attivarsi per tempo per l'invio dell'offerta; il
malfunzionamento del sistema imputabile al gestore determinano la
necessaria sospensione e la proroga dei termini.
Deliberazione di precontenzioso Anac del 6 giugno 2018 n. 537.
Mancata partecipare alla procedura telematica di affidamento di un
contratto pubblico a causa dell'impossibilità di trasmettere nei termini
l'offerta, per via delle dimensioni dei file da caricare sulla piattaforma,
superiori ai limiti massimi consentiti dal sistema.
Rimangono salvi, ha detto l'Autorità, i malfunzionamenti del sistema
imputabili al gestore della piattaforma (ad esempio fermi del sistema o
mancato rispetto dei livelli di servizio): in questi casi scatta la
responsabilità di quest'ultimo e la necessità di riconoscere una
sospensione o proroga del termine per la presentazione delle offerte,
come peraltro ora espressamente previsto dall'art. 79, comma 5-bis,
del d.lgs. 50/2016.
90
ANOMALIE DEL SISTEMA INFORMATICO
Principio di segretezza dell’offerta: un caso di ricorso
“temerario”
TAR Bari N. 00373/2018
Provvedimento di esclusione alla violazione del principio di
“segretezza dell’offerta economica” sarebbe del tutto
inconferente posto che, sebbene per mero errore materiale
sia stata effettivamente trasmessa l’offerta economica in
luogo del richiesto documento “passoe”.
91
ANOMALIE DEL SISTEMA INFORMATICO
TAR Bari N. 00373/2018
La Commissione di gara, al momento della prima seduta di
gara, non era stata ancora nominata né vi era pericolo che
i suoi futuri componenti potessero venire in qualche modo
a conoscenza dell’offerta in questione, essendo il R.U.P., il
seggio di gara e tutti i dipendenti della stazione appaltante
obbligati alla segretezza e, dunque, tenuti a non divulgare
l’offerta economica.
Le peculiarità delle gare telematiche assicura sempre e
comunque l’inviolabilità dell’offerta economica.
.
92
ANOMALIE DEL SISTEMA INFORMATICO
Sotto altro distinto profilo, infine, va rimarcato che non è
sufficiente richiamare, come pure fa la ricorrente, le
peculiarità delle gare telematiche per ritenere assicurata
sempre e comunque l’inviolabilità dell’offerta economica.
La ricorrente, infatti, trascura in tal modo di considerare
che la garanzia di segretezza dell’offerta economica nelle
gare che si svolgono mediante l’utilizzo di piattaforma on
line non può comunque prescindere dal corretto
caricamento dell’offerta economica nel sistema.
93
ANOMALIE DEL SISTEMA INFORMATICO
Tar Lazio, Sez. III bis, 10 settembre 2018, n. 9227
Il procedimento amministrativo esige l'elemento umano
Il Tar Lazio si pronuncia sul procedimento amministrativo del
MIUR, piano straordinario di mobilità territoriale e professionale,
nel quale era stata prevista una informatizzazione totale della
procedura, senza alcun intervento umano
Dirimente, secondo il Tar Lazio, che è mancata nella fattispecie
una vera e propria attività amministrativa, essendosi demandato
ad un impersonale algoritmo lo svolgimento dell’intera procedura
di assegnazione dei docenti alle sedi disponibili nell’organico
dell’autonomia della scuola.
10 settembre 2018, n. 9227)
94
ANOMALIE DEL SISTEMA INFORMATICO
Consiglio di Stato Sent. n. 3245/2017
La previsione di un tempo limite per la registrazione sul portale, fissato
dall’art. 7 del disciplinare di gara in 48 ore prima della scadenza di
presentazione delle offerte, ha il ruolo di allertare l’utente circa
l’importanza dei tempi nell’espletamento delle procedure, avuto riguardo
alle peculiarità della procedura telematica rispetto ad una cartacea.
La prima ha infatti il vantaggio, rispetto alla seconda, di eliminare costi e
disagi per l’utente, nonché oneri di sistemazione, archiviazione ed
elaborazione per la stazione appaltante, ma sconta inevitabilmente il
“rischio di rete” dovuto alla presenze di sovraccarichi o di cali di
performance della rete, ed il “rischio tecnologico”.
Rischi per i quali non possono che approntarsi due strumenti preventivi:
a) la previsione di limitazioni temporali;
b) procedure di help desk. III bis, 10 settembre 2018, n. 9227)
95
Dati statistici
96
Gare svolte
Gare svolte con la piattaforma EmPULIA 3.940 procedure per
un importo totale posto a base d’asta di 1,91 miliardi di €. (85
% a favore del SSR)
A partire dal mese di giugno 2018 il servizio EmPULIA ha
inoltre gestito il sistema delle Convenzioni per i farmaci ed
abilitato gli utenti all’utilizzo del Negozio Elettronico.
Ad oggi sono stipulate 298 convenzioni per oltre 2,2 miliardi
di € e sono stati fatti ordinativi di fornitura per oltre 1 miliardo
di €.
97
Le assistenze per lo svolgimento di procedure telematiche a
favore delle Amministrazioni pugliesi sono state circa 700.
Sono stati formati al corretto utilizzo delle procedure
telematiche 212 Buyer.
Help desk (numero verde gratuito 80012121) 1.000-1.500
contatti mese
98
1.800 buyer registrati appartenenti ad oltre 297 Amministrazioni
10.650 operatori economici iscritti all’Albo dei Fornitori
(dato al 30/09/2019)
Utenti della piattaforma
Pasquale Lopriore
I materiali didattici saranno disponibili su
www.fondazioneifel.it/formazione

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  • 1. GLI ACQUISTI ELETTRONICI NELLA PA a cura di Pasquale Lopriore Responsabile Ufficio Consulenza P.A. Servizio EmPULIA 24 ottobre 2019
  • 2. - Responsabile Ufficio Consulenza verso la P.A., Servizio EmPULIA “Centrale di acquisto territoriale della Regione Puglia” www.empulia.it - Unita Organizzativa SArPULIA "Soggetto Aggregatore della Regione Puglia" -Componente del gruppo di lavoro e-procurement per la redazione del D.M. ex. art. 44 D.Lgs. n. 50/2016 “Digitalizzazione delle procedure” coordinato dall'Agenzia per l'Italia Digitale -Componente tavolo tecnico regionale per la realizzazione di gare centralizzate per la sanità coordinato dell’Assessorato della salute della Regione Puglia; - Componente del sotto gruppo di lavoro “cardiologia” del Tavolo nazionale dei soggetti aggregatori coordinato dal M.E.F.; 2 Bio
  • 3. 3 Funzionalità della piattaforma del Soggetto aggregatore della Regione Puglia “EmPULIA”
  • 4. 4 Presentazione La Regione Puglia, al fine del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di trasparenza, regolarità ed economicità della gestione dei contratti pubblici, promuove e sviluppa, nel rispetto della normativa nazionale, il processo di razionalizzazione dell’acquisizione di lavori, beni e servizi delle amministrazioni e degli enti aventi sede nel territorio regionale attraverso il ricorso alla centrale di committenza regionale designando (art. 20 L. R. n. 37 del 1 agosto 2014) InnovaPuglia Soggetto Aggregatore regionale (art. 9 D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 89/2014).
  • 5. 5 Obiettivi • Razionalizzazione della spesa pubblica regionale basata sull’aggregazione della domanda. • Garanzia di trasparenza nelle operazioni di gara. • Dematerializzazione delle procedure di acquisto con riduzione dei costi e dell’impatto ambientale. • Modernizzazione del rapporto tra le imprese e la Pubblica Amministrazione Locale. • Snellimento delle procedure di affidamento di forniture, servizi e lavori. • Incremento della partecipazione delle PMI agli appalti pubblici stimolando la concorrenza tra le imprese.
  • 6. 6 Enti che sono tenuti a ricorrere al Soggetto aggregatore Regione, le aziende e gli enti del SSR sono tenuti a ricorrere al Soggetto aggregatore per l'acquisizione di beni, servizi e lavori; Gli enti e le agenzie regionali, elencati alla DGR n. 323 del 24/02/2015, sono tenuti a ricorrere al Soggetto aggregatore regionale previa stipulazione di apposita convenzione (rif. DGR n. 2461 del 25/11/2014).
  • 7. 7 Enti che possono ricorrere al Soggetto aggregatore Gli enti locali, nonché i loro consorzi, unioni o associazioni oltre ad eventuali ulteriori soggetti interessati di cui agli articoli 1 e 3 del decreto legislativo numero 50 del 2016 possono ricorrere al Soggetto aggregatore previa stipula di apposita convenzione (rif. DGR n. 2461 del 25/11/2014).
  • 8. 8 Il SArPULIA offre i servizi di seguito riportati Servizio di stazione unica appaltante (SUA) La SUA cura la gestione della procedura di gara, svolgendo le attività e i servizi di cui all’art. 3 del D.P.C.M. 30 giugno 2011. Servizio di Centrale di Acquisto Territoriale (CAT) La centrale di acquisti accerta di concerto con la Regione Puglia i bisogni omogenei degli enti utilizzatori provvedendo ad esperire le procedure di affidamento mediante centralizzazione delle committenze. Servizio telematico EmPULIA EmPULIA mette a disposizione degli utenti registrati i seguenti servizi integrati: A. il sistema regionale delle Convenzioni con possibilità di emissione di ordini a partire dai relativi cataloghi pubblicati (negozio elettronico); B. il Sistema dinamico di acquisizione; C. l’Albo on line dei Fornitori per beni, servizi e lavori; D. la gestione completamente telematica delle procedure di gara (aperte, ristrette e negoziate, sia sopra che sotto soglia comunitaria) con criteri di aggiudicazione basati sul prezzo più basso o sull’offerta economicamente più vantaggiosa; E. la pubblicazione sul portale EmPULIA di gare svolte in modalità tradizionale (gare cartacee) con funzioni di archiviazione e ricerca di tutta la documentazione di gara. Attività di committenza ausiliarie Per tutti i servizi sopraelencati, SArPULIA mette a disposizione, su richiesta, agli Enti Convenzionati servizi di assistenza/consulenza e addestramento.
  • 9. 9 Piano delle Iniziative Il Piano delle iniziative rappresenta l’insieme di tutte le iniziative di acquisto aggregate dei Soggetti Aggregatori, inerenti le categorie merceologiche di beni e servizi di cui al DPCM 24 dicembre 2015. Al fine di garantire la massima evidenza dell’attività dei Soggetti Aggregatori si riporta anche l’elenco dei bandi istitutivi dei Sistemi Dinamici di Acquisizione (SDA) eventualmente realizzati nell’ambito delle suddette categorie merceologiche.
  • 10. 10 DPCM del 11 luglio 2018 di attuazione dell’art. 9 comma 3 del d.l. 66/2014 che individua le categorie merceologiche e le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali e regionali nonché gli enti del SSN e gli enti locali devono ricorrere a Consip o ad altro soggetto aggregatore, a decorrere dal 2018.
  • 11. 11 Tavolo Tecnico dei soggetti aggregatori soggetti coinvolti • Conferenza delle regioni; • ANCI; • UPI; • (ANAC) con funzioni di uditore; • Ministero della Salute.
  • 12. 12 Tavolo Tecnico regionali (DGR 17 dicembre 2015, n. 2256) Programmazione regionale delle acquisizioni di beni e servizi con ricorso al Soggetto aggregatore InnovaPuglia S.p.a. (D.G.R. 22 dicembre 2017, n. 2259)
  • 13. 13 Analisi delle problematiche che derivano dall'utilizzo dei sistemi telematici d'acquisto
  • 14. Art. 58. (Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione) Le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione di una procedura interamente gestita con sistemi telematici avvenga con la presentazione: • un'unica offerta; • attraverso un'asta elettronica alle condizioni e secondo le modalità di cui all’art. 56 14
  • 15. Art. 56. (Aste elettroniche) Processo elettronico per fasi successive, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte e consente di classificarle sulla base di un trattamento automatico. Gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, che non possono essere classificati in base ad un trattamento automatico, non sono oggetto di aste elettroniche. 15
  • 16. Art. 58. (Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione) Devono rispettare: • normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale; • regole applicabili alle comunicazioni Art. 52; • principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, le stazioni; • parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l'oggetto dell'appalto. 16
  • 17. Art. 58. (Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione)  Il sistema telematico crea ed attribuisce in via automatica a ciascun operatore economico che partecipa alla procedura un codice identificativo personale attraverso l'attribuzione di userID e password e di eventuali altri codici individuali necessari per operare all'interno del sistema.  Al momento della ricezione delle offerte, la stazione appaltante trasmette in via elettronica a ciascun concorrente la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa.  Conclusa la procedura il sistema telematico produce in automatico la graduatoria.  Le tecnologie sono scelte in modo tale da assicurare l'accessibilità delle persone con disabilità, conformemente agli standard europei. 17
  • 18. Art. 58. (Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione) L'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) emana, entro il 31 luglio 2016, regole tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra i sistemi telematici di acquisto e di negoziazione. 18
  • 19. Art. 44. (Digitalizzazione delle procedure) Entro un anno dalla data di entrata in vigore del codice, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con -MIT -MEF -AGID -Garante privacy sono definite le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici, anche attraverso l’interconnessione per interoperabilità dei dati delle P.A. Le migliori pratiche riguardanti metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di programmazione e pianificazione, riferite anche all’individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta, gestione ed elaborazione, soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto. 19
  • 20. Art. 40. (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione) Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte da centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell’art. 5 bis del D.Lgs. n. 82/2005 (codice amministrazione digitale) A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. 20
  • 21. La guida dell'ANCI sulle conseguenze pratiche dell'obbligo del 18 ottobre 2018 su comunicazioni e gare elettroniche Distinzione tra utilizzo di una piattaforma informatica di negoziazione, e strumenti di comunicazione digitali A seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 40 comma 2, le stazioni appaltanti, senza ricorrere alla gestione integrale della gara su piattaforma informatica, possano utilizzare sistemi informatici specifici che si limitino alla ricezione e trasmissione della documentazione e informazioni di gara, incluse le domande di partecipazione e il DGUE, in conformità con quanto disposto dal CAD 21
  • 22. Art. 52. (Regole applicabili alle comunicazioni) 22 Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente codice sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal Codice dell’amministrazione digitale. Caratteristiche degli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica carattere non discriminatorio sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti generalmente in uso non limitano l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione
  • 23. Art. 52. (Regole applicabili alle comunicazioni) 23 Deroghe all’utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione dell’offerta: a) natura specialistica dell'appalto, l'uso di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe specifici strumenti, dispositivi o formati di file che non sono in genere disponibili o non sono gestiti dai programmi comunemente disponibili; b) i programmi utilizzano formati che non possono essere gestiti mediante altri programmi aperti o generalmente disponibili ovvero sono protetti da licenza di proprietà esclusiva e non possono essere messi a disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto da parte della stazione appaltante;
  • 24. Art. 52. (Regole applicabili alle comunicazioni) 24 c) l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti; d) i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non può essere trasmesso per mezzo di strumenti elettronici; e) l'uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è necessario a causa di una violazione della sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici ovvero per la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile che richiedono un livello talmente elevato di protezione da non poter essere adeguatamente garantito mediante l'uso degli strumenti e dispositivi elettronici
  • 25. Art. 52. (Regole applicabili alle comunicazioni) Comunicazione orale solo in relazione a comunicazioni diverse da quelle relative agli elementi essenziali della procedura di appalto, purché il contenuto della comunicazione orale sia sufficientemente documentato. A tal fine, gli elementi essenziali della procedura di appalto includono i documenti di gara, le richieste di partecipazione, le conferme di interesse e le offerte. In particolare, le comunicazioni orali con offerenti che potrebbero incidere significativamente sul contenuto e la valutazione delle offerte sono documentate in misura sufficiente e con mezzi adeguati. 25
  • 26. Art. 52. (Regole applicabili alle comunicazioni) Garanzia integrità dei dati In tutte le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti garantiscono che l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esame del contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione. 26
  • 27. Art. 52. (Regole applicabili alle comunicazioni) Utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili solo se si offrono modalità alternative di accesso: a) offrono gratuitamente un accesso completo, illimitato e diretto per via elettronica a tali strumenti e dispositivi a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso. Il testo dell'avviso o dell'invito a confermare interesse indica l'indirizzo Internet presso il quale tali strumenti e dispositivi sono accessibili; b) assicurano che gli offerenti, che non hanno accesso agli strumenti e ai dispositivi in questione o non hanno la possibilità di ottenerli entro i termini pertinenti, a condizione che la responsabilità del mancato accesso non sia attribuibile all'offerente interessato, possano accedere alla procedura di appalto utilizzando credenziali temporanee elettroniche per un'autenticazione provvisoria fornite gratuitamente online; c) offrono un canale alternativo per la presentazione elettronica delle offerte. 27
  • 28. Art. 52. (Regole applicabili alle comunicazioni) Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono imporre agli operatori economici condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni che i predetti soggetti rendono disponibili durante tutta la procedura di appalto. Regole da applicare per la trasmissione e di ricezione elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione: a) le stazioni appaltanti mettono a disposizione dei soggetti interessati le informazioni sulle specifiche per la presentazione di offerte e domande di partecipazione per via elettronica, compresa la cifratura e la datazione; b) le stazioni appaltanti specificano il livello di sicurezza richiesto per i mezzi di comunicazione elettronici da utilizzare per le varie fasi della procedura d'aggiudicazione degli appalti. Il livello è proporzionato ai rischi connessi 28
  • 29. Art. 52. (Regole applicabili alle comunicazioni) Per le concessioni, fatti salvi i casi in cui l'uso dei mezzi elettronici è obbligatorio, le stazioni appaltanti possono scegliere uno o più dei seguenti mezzi di comunicazione per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni: a) mezzi elettronici; b) posta; c) comunicazione orale, anche telefonica, per comunicazioni diverse da quelle aventi ad oggetto gli elementi essenziali di una procedura di aggiudicazione di una concessione e purché il contenuto della comunicazione orale sia sufficientemente documentato su un supporto durevole; d) la consegna a mano comprovata da un avviso di ricevimento. 29
  • 32. 32
  • 33. 33
  • 34. 34
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  • 38. Informazioni controllate tramite visura camerale: correttezza formale dei dati inseriti; coerenza con l’oggetto sociale delle categorie merceologiche inserite; stato del fornitore (attivo, cessato, in fallimento, ecc..); identità del firmatario (corrispondenza con il legale rappresentate); validità delle firma digitale utilizzata (certificatori accreditati dal DigitPA). Controlli a campione sulle autocertificazioni:  di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016  di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo  di non aver commesso infrazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e contributi previdenziali e assistenziali Albo fornitori
  • 39. Albo fornitori Dati inseriti dall'operatore economico nell'istanza d'iscrizione:  Anagrafica (indirizzo, recapiti telefonici, p.iva, email)  Categorie merceologiche di riferimento dell’azienda  Numero di protocollo del certificato di regolarità fiscale e l'ufficio di competenza  Numero di protocollo del certificato DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) Gli operatori economici possono allegare documenti che identificano l'attività economica dell'operatore economico quali:  Indicazioni del fatturato  Bilanci Approvati  Brochure  Attestazione SOA
  • 40. 40
  • 41. 41
  • 42. 42
  • 43. 43 Le gare telematiche sono procedure di gara d’appalto interamente gestite con sistemi elettronici e telematici, che gli enti aderenti a EmPULIA possono utilizzare per indire diverse tipologie di gara: Procedure aperte e ristrette Procedure negoziate Tali procedure possono adottare il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Gare Telematiche
  • 53. 53
  • 54. 54
  • 56. 56
  • 57. Funzionalità della piattaforma del Soggetto aggregatore della Regione Puglia “EmPULIA”
  • 58. 58 Gare Telematiche Creazione di una procedura di gara
  • 59. 59
  • 62. Criteri di selezione Paramenti di valutazione tecnica
  • 63. Criteri di selezione Paramenti di valutazione tecnica
  • 64. Criteri di selezione Linee Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016 Aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018
  • 65. Criteri di selezione LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI QUANTITATIVI
  • 66. Criteri di selezione Punteggio * SE VERO CHE Ribasso Offerto <= Media Ribassi Offerti ALLORA Coefficiente X * Ribasso Offerto / Media Ribassi Offerti ALTRIMENTI Coefficiente X + ( 1 - Coefficiente X ) * (( Ribasso Offerto - Media Ribassi Offerti ) / ( Massimo Ribasso Offerto - Media Ribassi Offerti ) ) Formule di calcolo del punteggio economico
  • 67. Criteri di selezione - Sorteggio Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018
  • 68. Criteri di selezione - Sorteggio Selezione degli invitati: - in modo non discriminatorio; - in numero proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto; - comunque, in numero non inferiore a quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016. Criteri di selezione da inserire nel bando devono essere: - oggettivi; - coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento; - nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza; - il numero massimo di operatori che sarà selezionato ai fini del successivo invito e i relativi criteri. Paragrafo 5.2.1
  • 69. Criteri di selezione - Sorteggio • Numero di operatori economici, idoneo a partecipare alla procedura negoziata, superiore a quello predeterminato dalla stazione appaltante • Mancanza di criteri ulteriori di selezione Si procede al sorteggio - debitamente pubblicizzato nell’avviso di indagine di mercato o nell’avviso di costituzione dell’elenco, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio; - adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. Paragrafo 5.2.3
  • 70. Criteri di selezione - Sorteggio
  • 71. Criteri di selezione - Sorteggio La ricerca del fornitore può avvenire sui seguenti parametri: • Impresa Iscritta • Ragione Sociale • Indirizzo • Partita IVA • Cancellato d’Ufficio • Classe di Iscrizione (Categorie Merceologiche) • Classificazione SOA • CF.
  • 72. Criteri di selezione - Sorteggio Occorre selezionare il numero che si desidera sorteggiare, rispetto un numero prefissato di Operatori Economici presenti nell’elenco di ricerca, in modalità casuale (senza anonimato). In questo esempio possiamo verificare che su 17 operatori economici trovati secondo i filtri di ricerca impostati si richiede che ne vengano sorteggiati 8 casualmente.
  • 73. Criteri di selezione - Sorteggio Sorteggio Pubblico: selezionare questo parametro se si desidera effettuare il sorteggio di un numero prefissato di Operatori Economici in seduta pubblica (con anonimato).
  • 74. 74 Illustrazione delle principali decisioni giurisprudenziali in materia di e-procurement
  • 75. 75 - Pubblicità delle sedute di gara - Firma digitale della documentazione - Anomalie del sistema informatico
  • 76. 76 PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE DI GARA In proposito, la giurisprudenza amministrativa si è espressa, ormai da tempo, nel senso della non necessarietà, nell’ambito delle procedure telematiche, di sedute pubbliche per l’apertura delle offerte (Consiglio di Stato, sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050 id., sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990 da ultimo TAR Cagliari, 23.10.2017 n. 664) Il predetto orientamento è stato trasfuso, a livello normativo, nell’art. 295, comma 7, D.P.R. 207/2010 e successivamente dall’art. 58 d.lgs. 50/2016 che non ha codificato, in relazione alle procedure gestite in forma telematica, alcuna fase pubblica.
  • 77. 77 La gara telematica, per le modalità con cui viene gestita, consente di tracciare qualsivoglia operazione di apertura dei file contenenti offerte e documenti di gara, assicurando, in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche. PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE DI GARA
  • 78. 78 FIRMA DIGITALE DELLA DOCUMENTAZIONE Sentenza n. 430/2019 Consiglio di Stato Ammissione offerente che ha caricato una busta economica, priva di sottoscrizione digitale. - la lex specialis non imponeva l’esclusione per la mancata sottoscrizione in via digitale della busta economica e - si è accertato, tramite le prove acquisite dal gestore del portale telematico, la riconducibilità dell’offerta e la tempestiva trasmissione della stessa. Il Consiglio di Stato ha affermato che – a differenza delle gare tradizionali – le gare svolte in modalità telematica “sono dirette ad assicurare l’imputabilità delle operazione all’operatore economico cui quelle credenziali risultano abbinate”.
  • 79. 79 FIRMA DIGITALE DELLA DOCUMENTAZIONE Documento privo di firma digitale – è stato redatto in forma analogica ma comunque sottoscritto, corredato da copia della carta di identità e trasformato in pdf. Secondo il Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, 29 giugno 2018, n. 1291 il provvedimento di esclusione è illegittimo, poiché nel caso di specie non vi siano dubbi circa la provenienza da parte della ricorrente della documentazione inoltrata.
  • 80. 80 FIRMA DIGITALE DELLA DOCUMENTAZIONE Tar Puglia, Sez. I, sent. 24 maggio 2012 n.1019, In caso di gare telematiche, la sottoscrizione delle offerte deve avvenire obbligatoriamente con firma digitale. Tar di Bolzano con la sentenza n. 285/2013 si è espresso sulla legittimità dell’esclusione delle offerte presentate in via telematica per omessa sottoscrizione con firma digitale della documentazione di gara.
  • 81. 81 FIRMA DIGITALE DELLA DOCUMENTAZIONE La mancanza della sottoscrizione inficia la validità e la ricevibilità della manifestazione di volontà contenuta nell’offerta, senza che sia necessaria, ai fini dell’esclusione, una espressa previsione della legge di gara (in tal senso v. anche Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 1425/2015, e Sez. V, n. 1195/2015). L’impresa ricorrente non ha utilizzato il prescritto formato art. 52, comma 8, d.lgs. n. 50 e, dunque, correttamente è stata disposta la sua esclusione. Nelle procedure di aggiudicazione non è sufficiente sapere a quale operatore l’offerta può essere assegnata in quanto la firma dell’offerta non serve soltanto per identificare l’aggiudicatario, ma è giuridicamente vincolante sul contenuto dell’offerta medesima (in tal senso, Consiglio di Stato, n. 3042/2017, n. 5547/2008, n. 528/2011, n. 3669/2012 e n. 727/2013).
  • 82. 82 ANOMALIE DEL SISTEMA INFORMATICO TAR Roma, 17.09.2019 n. 11022 Col primo mezzo l’interessata fa valere che la cd. illegibilità della domanda di partecipazione riguarderebbe soltanto la documentazione amministrativa e non l’offerta tecnica ed economica, sicchè ben avrebbe potuto essere sanata col soccorso istruttorio, quale carenza formale della domanda come previsto dall’art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016. L’obbligo era altresì previsto esplicitamente a pag. 11 del Disciplinare. Osserva che la peculiarità della procedura telematica le rende possibile la produzione di una copia esatta della propria offerta amministrativa avente data certa in quanto munita di sottoscrizione digitale, elidendo la possibilità che l’offerta possa essere stata medio tempore alterata. Cita giurisprudenza anche recente a suo favore.
  • 83. 83 ANOMALIE DEL SISTEMA INFORMATICO Ma più nello specifico proprio in ordine ad una gara effettuata in via telematica la sezione leccese del TAR Puglia osserva che: “In caso di gara in forma telematica il rischio inerente alle modalità di trasmissione (della domanda di partecipazione alla gara) non può far carico che alla parte che unilateralmente sceglie il relativo sistema e ne impone l’utilizzo ai partecipanti; e se rimane impossibile stabilire se vi sia stato un errore da parte del trasmittente, o piuttosto la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull’ente che bandisce, organizza e gestisce la gara” cfr. TAR Lecce, 10 giugno 2019, n. 977, che dunque conclude per l’applicazione del soccorso istruttorio. (…)
  • 84. 84 ANOMALIE DEL SISTEMA INFORMATICO Tar Basilicata Potenza sez. I 11/10/2019 n. 746 «gara di e-procurement gestita da un comune sulla piattaforma Asmel» Non è possibile attivare il soccorso istruttorio ex art.83 del d.lgs.n.50/2016, in quanto la marcatura temporale è un elemento costitutivo dell'offerta telematica «marcatura temporale è il risultato di una procedura informatica che consente di dare certezza all' ora ed al minuto di chiusura dell' offerta». Una volta apposta ad un' offerta economica la marcatura temporale, identificata da un apposito numero di serie, risulta infatti garantita la certezza del tempo entro cui l' offerta è stata redatta, anche se il file dell' offerta economica viene inviato dopo l' esame della documentazione amministrativa e delle offerte tecniche, entro il termine successivamente indicato dalla stazione appaltante.
  • 85. 85 ANOMALIE DEL SISTEMA INFORMATICO TAR Pescara, 29.05.2018 n. 178 Discordanza tra il numero serie inserito e quello presente nella marcatura temporale del file caricato a sistema. Come chiarito dalla stessa pronuncia Cons. St sez. III n. 4050 del 2016 richiamata in ricorso, nel caso delle gare telematiche, la conservazione dell’offerta è affidata allo stesso concorrente, che la custodisce all’interno della memoria del proprio personal computer nella fase che intercorre tra il termine di presentazione e la procedura di upload. La identità del numero seriale della marcatura temporale inserita all’atto della presentazione dell’offerta e quella apposta sull’offerta nella fase di upload costituisce un adempimento essenziale al fine di garantire che l’offerta non sia stata modificata o sostituita in data successiva al termine ultimo perentorio di presentazione delle offerte.
  • 86. 86 ANOMALIE DEL SISTEMA INFORMATICO Consiglio di Stato 9 novembre 2018, n. 6323 Annullamento di una gara in caso di problemi tecnici nelle procedure telematiche e sul MEPA L’ANAC, interrogata in sede di precontenzioso, dichiarava illegittima la condotta tenuta dall’amministrazione, che non aveva operato per consentire che tutti i soggetti legittimati potessero avanzare la loro offerta Palazzo Spada hanno richiamato il principio (ex multis, Cons. Stato, III, 18 ottobre 2016, n. 4344; V, 29 dicembre 2009, n. 8966) per cui i vizi incidenti nella fase partecipativa di gara determinano la violazione dei principi “che postulano la massima partecipazione alle pubbliche gare, in condizioni di piena parità fra tutte le imprese idonee, rendendo in tal modo concreto ed attuale l’interesse pubblico generale ad un tempestivo intervento della stazione appaltante
  • 87. 87 ANOMALIE DEL SISTEMA INFORMATICO T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 17 marzo 2018, n. 373 Nella gara d’appalto svolta con procedura telematica è legittima l’esclusione di un operatore economico che, anche per mero errore, abbia inserito, in violazione del principio di segretezza, l’offerta economica nella busta telematica contenente la documentazione amministrativa c.d. “passoe”. Conforme: Cons. Stato, Sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050; idem, Sez. V, 20 luglio 2016, n. 3287; idem, 12 novembre 2015, n. 5181; idem, 19 aprile 2013, n. 2214; idem, 11 maggio 2012, n. 2734; idem, 21 marzo 2011, n. 1734.
  • 88. 88 ANOMALIE DEL SISTEMA INFORMATICO Appalti, nella gara telematica il software lento non giustifica l'impresa Consiglio di Stato con la pronuncia 1745/2018 E’ rimesso alla capacità dell'operatore economico e alla sua responsabilità imprenditoriale, l'utilizzo del tempo disponibile per predisporre e di inoltrare la documentazione richiesta per la gara (Consiglio di Stato 39 / 2017; Tar Napoli 5736 / 2017). Solo in casi di sicura buona fede, è ammesso il «soccorso procedimentale» (articolo 6 legge 241/1990), in particolare se vi sono malfunzionamenti o rallentamenti nel sistema di presentazione delle domande (Tar Lazio 2272/2018, relativa un caso di progetti di ricerca industriale). Stessi problemi vi sono stati anche per i cosiddetti click day e per i rimborsi tributari: la Cassazione (21221 / 2014) ha ammesso un ritardo di due minuti nella richiesta. Ma si trattava di una procedura del 2003 e quindi con tecnologie non molto raffinate.
  • 89. 89 ANOMALIE DEL SISTEMA INFORMATICO In una gara telematica il rischio di rete e il rischio tecnologico impongono al concorrente di attivarsi per tempo per l'invio dell'offerta; il malfunzionamento del sistema imputabile al gestore determinano la necessaria sospensione e la proroga dei termini. Deliberazione di precontenzioso Anac del 6 giugno 2018 n. 537. Mancata partecipare alla procedura telematica di affidamento di un contratto pubblico a causa dell'impossibilità di trasmettere nei termini l'offerta, per via delle dimensioni dei file da caricare sulla piattaforma, superiori ai limiti massimi consentiti dal sistema. Rimangono salvi, ha detto l'Autorità, i malfunzionamenti del sistema imputabili al gestore della piattaforma (ad esempio fermi del sistema o mancato rispetto dei livelli di servizio): in questi casi scatta la responsabilità di quest'ultimo e la necessità di riconoscere una sospensione o proroga del termine per la presentazione delle offerte, come peraltro ora espressamente previsto dall'art. 79, comma 5-bis, del d.lgs. 50/2016.
  • 90. 90 ANOMALIE DEL SISTEMA INFORMATICO Principio di segretezza dell’offerta: un caso di ricorso “temerario” TAR Bari N. 00373/2018 Provvedimento di esclusione alla violazione del principio di “segretezza dell’offerta economica” sarebbe del tutto inconferente posto che, sebbene per mero errore materiale sia stata effettivamente trasmessa l’offerta economica in luogo del richiesto documento “passoe”.
  • 91. 91 ANOMALIE DEL SISTEMA INFORMATICO TAR Bari N. 00373/2018 La Commissione di gara, al momento della prima seduta di gara, non era stata ancora nominata né vi era pericolo che i suoi futuri componenti potessero venire in qualche modo a conoscenza dell’offerta in questione, essendo il R.U.P., il seggio di gara e tutti i dipendenti della stazione appaltante obbligati alla segretezza e, dunque, tenuti a non divulgare l’offerta economica. Le peculiarità delle gare telematiche assicura sempre e comunque l’inviolabilità dell’offerta economica. .
  • 92. 92 ANOMALIE DEL SISTEMA INFORMATICO Sotto altro distinto profilo, infine, va rimarcato che non è sufficiente richiamare, come pure fa la ricorrente, le peculiarità delle gare telematiche per ritenere assicurata sempre e comunque l’inviolabilità dell’offerta economica. La ricorrente, infatti, trascura in tal modo di considerare che la garanzia di segretezza dell’offerta economica nelle gare che si svolgono mediante l’utilizzo di piattaforma on line non può comunque prescindere dal corretto caricamento dell’offerta economica nel sistema.
  • 93. 93 ANOMALIE DEL SISTEMA INFORMATICO Tar Lazio, Sez. III bis, 10 settembre 2018, n. 9227 Il procedimento amministrativo esige l'elemento umano Il Tar Lazio si pronuncia sul procedimento amministrativo del MIUR, piano straordinario di mobilità territoriale e professionale, nel quale era stata prevista una informatizzazione totale della procedura, senza alcun intervento umano Dirimente, secondo il Tar Lazio, che è mancata nella fattispecie una vera e propria attività amministrativa, essendosi demandato ad un impersonale algoritmo lo svolgimento dell’intera procedura di assegnazione dei docenti alle sedi disponibili nell’organico dell’autonomia della scuola. 10 settembre 2018, n. 9227)
  • 94. 94 ANOMALIE DEL SISTEMA INFORMATICO Consiglio di Stato Sent. n. 3245/2017 La previsione di un tempo limite per la registrazione sul portale, fissato dall’art. 7 del disciplinare di gara in 48 ore prima della scadenza di presentazione delle offerte, ha il ruolo di allertare l’utente circa l’importanza dei tempi nell’espletamento delle procedure, avuto riguardo alle peculiarità della procedura telematica rispetto ad una cartacea. La prima ha infatti il vantaggio, rispetto alla seconda, di eliminare costi e disagi per l’utente, nonché oneri di sistemazione, archiviazione ed elaborazione per la stazione appaltante, ma sconta inevitabilmente il “rischio di rete” dovuto alla presenze di sovraccarichi o di cali di performance della rete, ed il “rischio tecnologico”. Rischi per i quali non possono che approntarsi due strumenti preventivi: a) la previsione di limitazioni temporali; b) procedure di help desk. III bis, 10 settembre 2018, n. 9227)
  • 96. 96 Gare svolte Gare svolte con la piattaforma EmPULIA 3.940 procedure per un importo totale posto a base d’asta di 1,91 miliardi di €. (85 % a favore del SSR) A partire dal mese di giugno 2018 il servizio EmPULIA ha inoltre gestito il sistema delle Convenzioni per i farmaci ed abilitato gli utenti all’utilizzo del Negozio Elettronico. Ad oggi sono stipulate 298 convenzioni per oltre 2,2 miliardi di € e sono stati fatti ordinativi di fornitura per oltre 1 miliardo di €.
  • 97. 97 Le assistenze per lo svolgimento di procedure telematiche a favore delle Amministrazioni pugliesi sono state circa 700. Sono stati formati al corretto utilizzo delle procedure telematiche 212 Buyer. Help desk (numero verde gratuito 80012121) 1.000-1.500 contatti mese
  • 98. 98 1.800 buyer registrati appartenenti ad oltre 297 Amministrazioni 10.650 operatori economici iscritti all’Albo dei Fornitori (dato al 30/09/2019) Utenti della piattaforma
  • 99. Pasquale Lopriore I materiali didattici saranno disponibili su www.fondazioneifel.it/formazione

Editor's Notes

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