Incontro all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Piacenza sul tema "Obbligatorietà ed alternative alla G.S. Inps", svoltosi sabato 22/02/2014 alle ore 15:00.
DISABILITA' Contratto di governo M5S - Lega: esegesi del capitolo 16Marco Campanini
Disamina giuridica del capitolo 16), denominato "Ministero per le disabilità", del contratto di governo M5S - Lega.
Un analisi del testo che prende in considerazione ogni singola previsione normativa in esso contenuta e le analizza sotto il profilo giuridico, avendo riguardo della legislazione esistente, tralasciando considerazioni di natura politica.
Pensioni e Corte Costituzionale (short note 2), di Nicola C. SalernoNc Salerno
Tema: <pensioni>, <contributo>
A mio modo di vedere, fare piena chiarezza sulla questione del contributo di solidarietà è fondamentale per quello che potrà venire dopo, in termini del futuro percorso delle riforme.
Fondamentale per instradare bene le relazioni tra Legislatore e Corte, prima che possano "aggrovigliarsi" e bloccarsi con precedenti.
Allego un piccolo scritto che si ricollega a quello circolato un po' di settimane fa.
Credo che vincolare il gettito del prelievo a rimanere nel perimetro del sistema pensionistico, ad integrazione delle pensioni basse, non sia sufficiente a risolvere il probelma della sua natura tributaria.
Ma, a ben guardare, non è neppure necessario eliminare la natura tributaria del prelievo, per "mettersi in regola" con la Costituzione.
Ristabilire una qualche forma di equità attuariale per le pensioni alte, restituendo il "di più" (il "regalo") che adesso si scarica sul lavoro e sui giovani, è già coerente con i principi della Costituzione.
Se non è nè necessaria nè sufficiente a rendere il prelievo compatibile con la Costituzione, la riattivazione di flussi redistributivi specifici via pensioni si pone anche in controtendenza rispetto a tutto il processo di riforme condotto dagl inizi degli anni Novanta ad oggi.
Mi sembra che si debba tentare di sensibilizzare, nei modi più opportuni e rispettosi, la Corte sulle ragioni della restituzione dei "regali" da parte delle pensioni più alte (il lavoro e i giovani ne sono discriminati adesso). Mentre ci si debba guardare da soluzioni che, pur non prive di "fascino", sposterebbero l'asse delle rifome delle pensioni e di tutto il welfare.
Ho provato a argomentare.
Grazie per l'attenzione e buon inizio di settimana,
Nicola Salerno
DISABILITA' Contratto di governo M5S - Lega: esegesi del capitolo 16Marco Campanini
Disamina giuridica del capitolo 16), denominato "Ministero per le disabilità", del contratto di governo M5S - Lega.
Un analisi del testo che prende in considerazione ogni singola previsione normativa in esso contenuta e le analizza sotto il profilo giuridico, avendo riguardo della legislazione esistente, tralasciando considerazioni di natura politica.
Pensioni e Corte Costituzionale (short note 2), di Nicola C. SalernoNc Salerno
Tema: <pensioni>, <contributo>
A mio modo di vedere, fare piena chiarezza sulla questione del contributo di solidarietà è fondamentale per quello che potrà venire dopo, in termini del futuro percorso delle riforme.
Fondamentale per instradare bene le relazioni tra Legislatore e Corte, prima che possano "aggrovigliarsi" e bloccarsi con precedenti.
Allego un piccolo scritto che si ricollega a quello circolato un po' di settimane fa.
Credo che vincolare il gettito del prelievo a rimanere nel perimetro del sistema pensionistico, ad integrazione delle pensioni basse, non sia sufficiente a risolvere il probelma della sua natura tributaria.
Ma, a ben guardare, non è neppure necessario eliminare la natura tributaria del prelievo, per "mettersi in regola" con la Costituzione.
Ristabilire una qualche forma di equità attuariale per le pensioni alte, restituendo il "di più" (il "regalo") che adesso si scarica sul lavoro e sui giovani, è già coerente con i principi della Costituzione.
Se non è nè necessaria nè sufficiente a rendere il prelievo compatibile con la Costituzione, la riattivazione di flussi redistributivi specifici via pensioni si pone anche in controtendenza rispetto a tutto il processo di riforme condotto dagl inizi degli anni Novanta ad oggi.
Mi sembra che si debba tentare di sensibilizzare, nei modi più opportuni e rispettosi, la Corte sulle ragioni della restituzione dei "regali" da parte delle pensioni più alte (il lavoro e i giovani ne sono discriminati adesso). Mentre ci si debba guardare da soluzioni che, pur non prive di "fascino", sposterebbero l'asse delle rifome delle pensioni e di tutto il welfare.
Ho provato a argomentare.
Grazie per l'attenzione e buon inizio di settimana,
Nicola Salerno
Servizi in Toscana
- Tutela della salute e servizi: Normativa, Diagnosi, Cura, Riabilitazione, Altro
- I servizi dell'Area disabilità nel territorio toscano: Sanitario e sociale
- Percorsi di cura e riabilitazione in Toscana: cassificazione dei servizi di riabilitazione, tipologia dei servizi e modalità di accesso (Dr.ssa Ensabella)
La Mozione del MoVimento 5 Stelle sul Nuovo ISEE con la quale si impegna l'Amministrazione Comunale ad agire nelle sedi competenti per richiedere la modifica della normativa istitutiva del Nuovo ISEE in favore dei disabili e delle famiglie numerose.
Intervento di Sonia Tripaldi al convegno del 23 maggio 2017 “Gli incontri con l'Amministrazione Finanziaria. L'Agenzia - Il Fisco - Il Commercialista”,
Welfare Aziendale: Il quadro normativo dopo le Leggi di Stabilità (2016 e 2017)ShapeMe
Intervento di Giovanni Scansani - Amministratore Unico di Valore Welfare, in occasione dell'evento Welfare Aziendale - Persone Felici e in Salute per Aziende Produttive, organizzato da ShapeMe
Perché il sistema di Protezione Civile non è "uno scarica barile" come dice il sindaco di Parma Federico Pizzarotti?
La spiegazione del ruolo delle autorità, in particolare del primo cittadino, fatta dal dr. Lorenzo Alessandrini, Dipartimento di Protezione Civile, Ufficio Relazioni Istituzionali
Servizi in Toscana
- Tutela della salute e servizi: Normativa, Diagnosi, Cura, Riabilitazione, Altro
- I servizi dell'Area disabilità nel territorio toscano: Sanitario e sociale
- Percorsi di cura e riabilitazione in Toscana: cassificazione dei servizi di riabilitazione, tipologia dei servizi e modalità di accesso (Dr.ssa Ensabella)
La Mozione del MoVimento 5 Stelle sul Nuovo ISEE con la quale si impegna l'Amministrazione Comunale ad agire nelle sedi competenti per richiedere la modifica della normativa istitutiva del Nuovo ISEE in favore dei disabili e delle famiglie numerose.
Intervento di Sonia Tripaldi al convegno del 23 maggio 2017 “Gli incontri con l'Amministrazione Finanziaria. L'Agenzia - Il Fisco - Il Commercialista”,
Welfare Aziendale: Il quadro normativo dopo le Leggi di Stabilità (2016 e 2017)ShapeMe
Intervento di Giovanni Scansani - Amministratore Unico di Valore Welfare, in occasione dell'evento Welfare Aziendale - Persone Felici e in Salute per Aziende Produttive, organizzato da ShapeMe
Perché il sistema di Protezione Civile non è "uno scarica barile" come dice il sindaco di Parma Federico Pizzarotti?
La spiegazione del ruolo delle autorità, in particolare del primo cittadino, fatta dal dr. Lorenzo Alessandrini, Dipartimento di Protezione Civile, Ufficio Relazioni Istituzionali
Le Istituzioni Forense - Riforma previdenzialeEdoardo Ferraro
Le slide della relazione svolta al convegno del 21 dicembre scorso in tema di "Istituzioni Forensi". Si è parlato di regole di base sul funzionamento di Cassa Forense e delle ragioni a fondamento della riforma della previdenza forense.
Delega al Governo per la riforma del sistema pensionistico e principi di racc...Nicola_C_Salerno
PROPOSTA CERM DI <<Delega al Governo per la riforma del sistema pensionistico e principi di raccordo con il mercato del lavoro e il welfare system>>
Il Flexible Benefit
Le aziende metalmeccaniche, a partire dal 1° giugno 2017, devono mettere a disposizione una serie di buoni spesa per il welfare dei dipendenti e dei loro familiari.
L’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL per le aziende metalmeccaniche e dell’installazione di impianti, datata 26.11.2016, ha varato un nuovo istituto contrattuale che prevede dei particolari contributi economici a favore dei lavoratori: il flexible benefit.
Commento critico della sentenza della Corte Costituzionale che, nel Giugno 2013, ha dichiarato illegittimo il contributo di solidarietà a carico delle pensioni più elevate. Nicola Carmine Salerno
ISEE E STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI: PROPOSTE PER UN NUOVO REGOLAMENTOFranco Pesaresi
I criteri per la quota di compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini
vanno definiti tenendo conto del quadro normativo e di considerazioni
relative ad aspetti di equità. Su queste basi è possibile delineare alcune
ipotesi applicative – la quota di spese personali che restano a disposizione,
l’utilizzabilità dell’ISEE per definire la retta alberghiera oltre che il titolo
per avere accesso al servizio in termini agevolati, l’obbligatorietà o meno
dell’ISEE – fino a delineare una proposta di regolamentazione della
compartecipazione a livello comunale.
Health Online è la primo periodico di informazione sulla Sanità Integrativa e sulla salute in generale.
In questo numero si parlerà di HELIXAFE, Blue Whale, idrocolonterapia e tanto altro, con attenzione alle dinamiche della sanità pubblica e alla necessità di riccorrere a forme di sanità integrativa per garantire il proprio diritto alle cure
2. Rapporti giuridici nelle pensioni
La pensione è una rendita vitalizia o temporanea corrisposta ad una
persona fisica in base ad un rapporto giuridico con l'ente o la società
che è obbligata a corrisponderla.
Nel caso di rapporto giuridico di diritto pubblico la pensione è corrisposta
da una pubblica amministrazione, sia essa con personalità giuridica
pubblica o privata e si configura come una prestazione previdenziale per
il soddisfacimento di un interesse pubblico.
Nel caso di rapporto giuridico di diritto privato la pensione è corrisposta
come corrispettivo di un contratto di assicurazione di diritto privato.
Si distinguono due sistemi di gestione:
- il sistema pensionistico senza copertura patrimoniale (es. sistemi PAYG);
- il sistema pensionistico con copertura patrimoniale delle obbligazioni
conseguenti alla concessione della pensione (es. sistemi a capitalizzazione).
3. Funzioni svolte dal sistema pensionistico
Funzione assicurativa: l’individuo rinuncia a parte
delle sue risorse quando attivo per vedersi riconosciuto
un certo livello di reddito (e consumo) quando anziano
Funzione previdenziale: il sistema garantisce
all'individuo il mantenimento di un tenore di vita
simile a quello raggiunto nella fase terminale della vita
lavorativa (purché abbia adeguatamente contribuito al
finanziamento del sistema)
Funzione assistenziale: la collettività assicura a tutti i
cittadini un reddito adeguato ad una esistenza dignitosa
4. Modalità di finanziamento delle prestazioni
Sistema a ripartizione (PAYG): in ogni periodo il gettito
contributivo (somma dei contributi sociali versati) e' destinato al
finanziamento delle prestazioni erogate nello stesso periodo (non si
accumulano riserve: PATTO INTERGENERAZIONALE).
Sistema a capitalizzazione (FULLY FUNDED): i contributi che
ogni lavoratore versa nel periodo di attività sono investiti sul
mercato dei capitali. La pensione corrisponderà al montante
accumulato, riscosso sotto forma di rendita (accumulazione di
riserve:
OTTICA
ASSICURATIVA
INDIVIDUALE).
Sistemi misti a più pilastri: 1° pilastro (PAYG) + 2° pilastro
previdenza complementare (a capitalizzazione) + 3° pilastro
facoltativo (assistenza sanitaria).
5. SISTEMA A RIPARTIZIONE (PAYG)
Anche dopo la Riforma Amato (1992) e Dini (1995) vede il sistema
pensionistico italiano basato su uno schema a ripartizione PAYG.
SISTEMA A RIPARTIZIONE
Il gettito complessivo annuale e‘ destinato al finanziamento delle
pensioni pagate nello stesso anno ⇒ non si ha quindi costituzione
di riserve e fondi intitolati ai singoli contribuenti; si formano invece i
“diritti acquisiti” al pagamento di una pensione di un certo importo o
secondo una certa formula.
Le pensioni possono essere calcolate secondo i seguenti metodi di
calcolo:
1) il metodo retributivo (pensione legata ai redditi rivalutati);
2) il metodo contributivo (a capitalizzazione simulata).
3) il metodo di calcolo misto o pro-rata (pensione determinata
sommando 2 quote: quota retributiva + quota contributiva).
6. Effetti sul risparmio previdenziale
SISTEMA A RIPARTIZIONE
Il sistema a ripartizione confrontato con i sistemi tradizionali a
capitalizzazione soffre di quattro principali difetti:
1) l'incertezza congenita sulla sua capacità di pagare in futuro le
pensioni promesse;
2) il sistema è stato creato sulla base di ipotesi non più valide sulla
crescita dell'economia e della popolazione e sulla vita media dopo
il pensionamento;
3) l'estrema onerosità del sistema per i partecipanti;
4) l'enorme contribuzione obbligatoria che non partecipa alla
formazione del risparmio e dell'investimento nazionale (e quindi
alla crescita dell'economia) perché usata per pagare le pensioni
già in corso.
Nel sistema a ripartizione esiste un effetto PRIMA GENERAZIONE:
al momento dell’avvio una parte del risparmio dei lavoratori viene
trasferito ai pensionati. Se non esistono trasferimenti intergenerazionali
il risparmio diminuisce.
7. EQUITA'
Un sistema pensionistico può realizzare diversi concetti di
equità:
Equità attuariale: realizzata quando a tutte le storie
contributive e pensionistiche individuali è garantito lo
stesso tasso di rendimento interno (= tasso che eguaglia
in un dato istante di tempo il VA dei contributi versati al
VA del flusso di pensioni).
Equità previdenziale: realizzata quando a tutti gli individui,
a parità di durata della vita lavorativa, viene garantito lo
stesso tasso di sostituzione (= Pensione/Ultima retribuzione).
Equità assistenziale: realizzata quando tutti i cittadini
possono raggiungere un livello di reddito minimo.
8. INARCASSA
Inarcassa è l'Ente previdenziale degli ingegneri e architetti
liberi professionisti ad essa iscritti. Gestisce le assicurazioni
sociali obbligatorie, secondo lo schema a prestazioni definite
(DB), per erogare le prestazioni previdenziali.
Inarcassa è una pubblica amministrazione che con la spesa
pubblica svolge un servizio pubblico di tipo previdenziale o da
stato assistenziale, previsto dall'art. 38 della Costituzione.
Il finanziamento della gestione avviene attraverso le imposte
dirette (contributo soggettivo) e le imposte indirette (contributo
integrativo) pagate sia dagli iscritti, sia dai soggetti non iscritti
ma previsti per legge (committenti, società, ingegneri e
architetti dipendenti).
9. INARCASSA
Inarcassa è nata nel 1958 come ente pubblico con personalità
giuridica di diritto pubblico. Nel 1995, a seguito del D. Lgs.
509/1994, art. 1, commi 1 e 2, è diventata una associazione
riconosciuta, con personalità giuridica privata.
A partire dal 2005 l'ISTAT ha classificato Inarcassa fra le
pubbliche amministrazioni. Inarcassa è un ente gestore di forme
di previdenza obbligatoria, ovvero di un sistema pensionistico
obbligatorio (cosidetto di primo pilastro)
Fin dalla sua costituzione, il servizio di previdenza e assistenza
è gestito a ripartizione con patrimonio a copertura delle sole
obbligazioni previdenziali assunte per legge (riserva
matematica = 5 annualità delle pensioni in essere) e non dei
versamenti degli iscritti.
10. INARCASSA (Ente pubblico)
L’inclusione tra gli enti pubblici ⇒ “l’utilizzazione” statale dei risparmi
gestionali ai sensi dell' art. 8, comma 3, del D.L. 95/2012.
Tale privatizzazione ⇒ un mero modello organizzativo privo di riflessi
sostanziali atti a salvaguardare gli spazi di autonomia gestionale delle
casse. La Corte Costituzionale sul punto si è pronunciata affermando
“che la garanzia dell’autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa
e contabile degli enti privatizzati, che costituisce un principio direttivo
della delega, non attiene tanto alla struttura dell’ente quanto piuttosto
all'esercizio delle sue funzioni”.
La destinazione delle economie oltre a rientrare certamente tra tali
funzioni sembrerebbe richiedere che quali poste di bilancio i risparmi di
spesa dovrebbero essere vincolati alla realizzazione esclusiva della
funzione previdenziale.
Il Trattato dell’Unione Europea, pur non vincolando direttamente i sistemi previdenziali degli stati europei, in virtù
della competenza esclusiva di questi ultimi sulla materia, ne condizionano comunque l’efficacia esterna qualora le
disposizioni legislative adottate possano violare i principi comunitari.
11. INARCASSA (Ente pubblico)
Nella decisione della Corte Costituzionale n. 248/1997, si legge:
“La trasformazione operata dal d.lgs. 509/1994 ha lasciato, quindi,
immutato il carattere pubblicistico dell’attività istituzionale di previdenza ed
assistenza svolta dagli Enti, che conservano una funzione strettamente
correlata all’interesse pubblico, ………. Mentre il prosieguo: “…..
costituendo la privatizzazione una innovazione di carattere essenzialmente
organizzativo.” è la decisione riportata nella sentenza 15/1999 sempre della
Corte Costituzionale.
Consiglio di Stato, sentenza n. 6014 del 28/11/2012, Sez. VI.
Alta Corte Europea, denominata sentenza ADOLF TRULEY.
Nei diversi orientamenti giurisprudenziali, comunque non assume rilievo il
fatto che il servizio sia prestato anche da privati, quanto piuttosto la circostanza
che l’attività dei gestori sia inserita in un sistema di organizzazione per il
perseguimento di interessi generali.
Il fattore che caratterizza il servizio pubblico è la doverosità di intervenire in
un determinato settore al fine di garantire una prestazione d’interesse generale.
12. INARCASSA (Ente pubblico)
In tema di previdenza obbligatoria il principio di sussidiarietà
orizzontale non si applica, perché in tutto sostituito dai principi
contenuti o ricavabili dall’art. 38 della Costituzione, il quale
comunque legittima esplicitamente la possibilità che sia lo Stato
direttamente con i suoi organi a gestire tale servizio sociale.
Art. 38, della Costituzione:
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al
mantenimento ed all’assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro
esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione
involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o
integrati dallo Stato.
L’assistenza privata è libera.
13. È applicabile il principio di sussidiarietà?
NO - principio di sussidiarietà orizzontale non si applica;
SI - art. 38 della Costituzione, legittima esplicitamente lo Stato
direttamente con i suoi organi a gestire tale servizio sociale.
Però, le modifiche introdotte al Titolo V della Costituzione, in
particolare al comma 4, dell'art. 118, impone alle istituzioni
pubbliche:
a) di promuovere l’attività dei soggetti privati operanti nel settore
assistenziale (…. si attribuisca all’operatore pubblico un ruolo residuale unicamente di tipo assistenziale);
b) di rimuovere di tutte le condizioni che ostacolino lo
svolgimento dei loro compiti.
Inoltre, gli Enti previdenziali privatizzati, possono non solo
accorparsi tra loro, ma anche estendere la gestione previdenziale a
categorie professionali di nuova istituzione che dovessero risultare
prive di una tutela pensionistica (cfr. art. 1, comma 36, Legge 243/2004).
14. Welfare ed assistenza
L’applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale,
determina un sensibile mutamento del modo di concepire il
welfare:
1) nell’obbligo delle autorità pubbliche di preferire l’intervento
dei soggetti privati interessati nello svolgimento delle attività
assistenziali (contraendo la spesa pubblica);
2) di sostituirsi ad essi solo qualora sia stata accertata
l’inadeguatezza degli stessi a rendere fruibile il relativo diritto
(indipendentemente dal carattere no-profit dell'attività).
Molti esperti, invece, ............ lasciare all’operatore pubblico un
ruolo residuale unicamente di tipo assistenziale (stato sociale minimo).
MODELLO RESIDUALE (public assistance model)
Intervento residuale dello Stato, che fornisce prestazioni minimali e
limitate nel tempo, per rispondere a bisogni individuali soltanto quando
gli altri attori (mercato e famiglia) non riescono a soddisfarli
15. D. Lgs. 509/94 e modelli organizzativi
Il D. Lgs. 509/94 ha trasformato in persone giuridiche private,
associazioni o fondazioni (privatizzazione) una serie di Enti, di
cui all'allegato “A” del sopracitato Decreto (ENPAM, INPGI, Avvocati, Notariato).
La “privatizzazione”, non ha modificato la natura obbligatoria
di questa forma di previdenza, continuando a permanere
l'obbligo di iscrizione e della conseguente contribuzione.
I modelli organizzativi individuati dal Decreto, previa
approvazione del Min. del Lavoro e Min. del Tesoro, sono:
a) Cassa di previdenza per singola categoria (8.000 iscritti);
b) Cassa di previdenza pluricategoriale (5.000 iscritti);
c) inclusione, con gestione separata (previo assenso Ente
ricevente), in una delle forme di previdenza obbligatorie già
esistenti per un'altra categoria professionale, simile per analogia
delle prestazioni e settore professionale, tra quelle previste dal
D. Lgs. 509/94;
16. INPS e i diversi regimi
INPS: è l'ente previdenziale che tutela la generalità dei lavoratori
subordinati del settore privato, garantendo la copertura assicurativa
per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (I.V.S.)
1) regime generale;
2) regime speciale (attuare forme di tutela a favore di categorie particolari di lavoratori);
2.a.) esclusivo (INPDAP dipendenti pubblici);
2.b.) sostitutivi A.G.O. (ENPALS – spettacolo e volo);
2.c.) residuale (non sono mai esonerativi dell'ordinario, anche se
esclusivi o sostitutivi);
2.d.) integrativi (tutela aggiuntiva rispetto a quella fornita da regime
generale).
18. Sentenze conseguite da Inaredis
INPS: operazione POSEIDONE (sanzioni elevatissime);
Le Sentenze avverse all'iscrizioni alla G.S. INPS:
Sentenza Trib. di Rieti, Sez. Lav. - n. 339 del 28-05-2013;
Sentenza Trib. di Nicosia, Sez. Lav., del 16-04-2013;
Requisiti per l'iscrizione alla GS INPS:
1) soggetto non subordinato alla iscriz. ad Albo professionale;
2) attività non soggette al versamento contributivo agli Enti di
cui al comma 11, ovvero le Casse Privatizzate (mentre, il
contributo integrativo veniva corrisposto ad Inarcassa).
Sentenza Tribunale di Aosta, Sez. Lav. del 23-02-2011:
“rappresenta una vera e propria forzatura del sistema, in quanto si
fonda su alcuni articoli di legge, in particolare art. 2, comma 26, della Legge
335/1995, … omissis … Pertanto, la pretesa dell'I.N.P.S. si pone in assoluto
contrasto non solo con la stessa legge 335/95, ma anche con altre disposizioni
legislative successive, come lo stesso decreto n. 103/1996.
19. Sistemi previdenziali PAYG / FUNDED
In Italia, in genere nei sistemi previdenziali obbligatori pubblici non vi
è un accumulo di patrimoni per la copertura dei debiti previdenziali in
quanto la gestione avviene con il sistema a ripartizione (Pay As You
Go - PAYG). La pensione è quindi corrisposta in base alle leggi
speciali sulle assicurazioni sociali obbligatorie vigenti che fissano i
requisiti minimi di legge per accedervi e non è strettamente legata ai
contributi previdenziali versati come ad esempio nel caso della
pensione di vecchiaia determinata con il metodo di calcolo retributivo o
con il metodo di calcolo contributivo a capitalizzazione simulata
vigente in Italia.
Nei sistemi a capitalizzazione (fundend), ogni individuo accumula i
suoi contributi previdenziali in un fondo. Al raggiungimento dell’eta’
pensionabile, il neo-pensionato inizia ad attingere dal suo montante
fino alla morte. Nei sistemi PAYG, invece, i contributi previdenziali
vengono immediatamente girati ai pensionati. In altre parole, la
differenza sostanziale tra i due sistemi e’ che nel secondo non c’e’
accumulo di risorse finanziarie (utilizz per la crescita ed investimenti).
20. Vantaggi dei sistemi Fully Funded
Mr Rossi versa 1$ ogni anno per 40 anni, dai 25 ai 65 anni. I tassi di interesse sono
al 4%. Dopo essere andato in pensione a 65 anni, Mr Rossi vive in media altri 16
anni. Muore circa a 81 anni. Il sistema deve essere calibrato affinche il saldo totale
di Mr Rossi a 85 anni sia zero. Brevi calcoli mostrano che Mr Rossi avra’
accumulato circa 95$ dopo i 40 anni di contribuzione. Potra’ poi permettersi di
estrarre una pensione di 8$ all’anno per 16 anni prima di ridurre il suo montante a
zero.
Proviamo ora ad applicare il modello alla realta’.
In Italia nel 2012, la spesa pensionistica ammontava a circa 280 miliardi di euro.
Significa che il nostro modello va “riscalato” di 280/8=35 miliardi. Un modello a
contribuzione che replicasse la stessa spesa pensionistica italiana, quindi, dovrebbe
raccogliere 35 miliardi di euro ogni anno. Al 65esimo anno di eta’, il montante totale
sarebbe di 3325 miliardi. L’eta’ media degli italiani non e’ pero’ 65 anni, bensi’ 45.
La massa di risparmio medio sara’ quindi pari a 1042 miliardi di euro. Questo
significa che l’adozione di un sistema PAYG al posto di un sistema a contribuzione
ha provocato il mancato accumulo di circa 1042 miliardi di euro. Non avendoli, gli
italiani sono costretti a prenderli a prestito. Ipotizzando dei tassi medi del 4%,
questo comporta circa 42 miliardi di euro di spesa per interessi aggiuntiva ogni
anno. Dalla sua introduzione, quindi, il costo cumulato del nostro sistema PAYG si
aggira sui 1600 miliardi di euro.
21. Una possibile alternativa alla GS INPS?
In generale …... tentare di realizzare un Sistema previdenziale di
primo pilastro a capitalizzazione individuale con rapporto
giuridico di diritto pubblico.
Ma … (avversioni, resistenze, ecc.):
● Inarcassa;
● Inps;
● Politica.
Allora che fare?
Fondo pensione (contratto di assicurazione) di diritto privato,
ma contenente, sin dall'inizio, tutti gli elementi assistenza e di
protezione sociale di un sistema obbligatorio.
All'inizio …. un buon investimento (5-6% lordo annuo).
22. Non parliamo di Inarcassa ….
In qualsiasi sistema previdenziale, a prescidere dalla forma di
finanziamento, la differenza di rendimento dell'1% implica una
differenza nel montante contributivo pari a 16 volte la
contribuzione annua corrisposta in 35 anni. Cioè, se mediamente
si versano €. 3.000/annui per 35 anni, la differenza di rendimento
dell' 1%, implica avere nel montante contributivo circa €. 48.000
(euro quarantottomila/00) in più o in meno.
Accenno brevemente, pure ai costi di gestione, che in genere
ammontano a circa il 4% del reddito lordo. Ipotizzando che
l'iscritto riesca a risparmiare una aliquota compresa tra il 10% 25% del proprio reddito netto, implica che nel caso di reddito
lordo di €. 50.000 (€. 40.000 annui netti), si spenderanno circa €.
1.000, per metterne a rendita una quota compresa tra €.
4.000/€.10.000. Una compagnia assicurativa privata, verrebbe
presa a pesci in faccia (di solito 0,8% - 1,5%).
23. Ringraziamenti
TUTTI I COLLEGHI PARTECIPANTI
L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI PIACENZA
IL CONSIGLIO DELL'ORDINE
IL PRESIDENTE DELL'ORDINE
8000 ... grazie per l'attenzione!