GE_: bewiesene STRAFTAT zu COrte di Csssazione Ed COrte EurOpea Ed COME OMICIO DOLOSO PRETERINTENZIONALE REITERATO COME SUICIDIO OBBLIGATO TERAPEUTICO EDCOOLPO DI STATO EVERSIONE ANTI Costituzione Italia.
Dott(2°).Ing.Arch.giovanni Colombo A1360 Ord.Ing.PG_I_1995 09171 Arch.kammer B_de_2003_2011
Il ricongiungimento familiare, requisiti e condizioni che ne pregiudicano l'ottenimento; il permesso di soggiorno per motivi familiari; i casi e la durata; la pericolosità; il divieto di espellibilità; la tutela dei minori.
La connessione tra visto di ingresso e permesso di soggiorno. Il permesso di soggiorno, l'autorità rilasciante, la procedure ordinaria; i motivi ostativi, il provvedimento di rigetto o revoca. La 241 del 1990 e la partecipazione dello straniero. La durata e cenni sul rinnovo del permesso di soggiorno.
Il permesso di soggiorno di lungo periodo. L'art. 6 del D. Lgs. 286 del 1998 e gli obblighi degli stranieri nel corso del soggiorno. I respingimenti e le espulsioni: primi cenni.
I provvedimenti di espulsioni amministrativa. I casi destinati al Ministro dell'Interno (art. 13, comma 1, del D. Lgs. 286 del 1998) e quelli del Prefetto (art. 13. comma 2, D. Lgs. 286/98). I divieti di espellibilità e le cautele istruttorie.
Legge 161/2014 = Legge Europea 2013bis/2014Vincenzo Renne
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo della Legge 161/2014 (Legge Europea 2013bis) che introduce importanti modifiche anche in tema di fiscalità internazionale.
GE_: mein klagen_in procura della repubblica costituzione italia ge_meine_rec...giovanni Colombo
GE_: mein Klagen in Procura della Repubblica Costituzione Italia in Perugia
Dott(2°).Ing.Arch.giovanni Colombo A1360 Ord.Ing.PG_I_1995 09171 Arch.kammer B_de_2003_2011
Cass. civ. ss.uu. n. 9184 del 7.06.2012FocusLegale
Previdenza Forense - L'avvocato iscritto all'Albo deve trasmettere il modello 5 anche se non iscritto alla Cassa Forense. Le Sezioni Unite della Cassazione evidenziano che premessa necessaria per l'invio del modello 5 è l'iscrizione del professionista all'Albo, indipendentemente dalla percezione di proventi (Cass. S.U. n. 9184 del 7.06.2012)
Residenza fiscale: non prioritarie le relazioni familiari.
Sulla base delle sole relazioni affettive, la presunzione afferente la residenza in Italia dei cittadini trasferitisi all’estero in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato, non regge alla prova contraria.
Scioglimento c.c. mileto ricorso tar roma 4972 2012 tesi difensiva Pino Ciampolillo
CONDIZIONI ECONOMICHE DEL COMUNE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
Dagli elementi raccolti nel corso dell’accesso si ricava che il Comune di Isola delle Femmine versa in una situazione economico-finanziaria piuttosto difficile, in parte dovuta alla progressiva riduzione dei trasferimenti provenienti dallo Stato e dalla Regione Siciliana, che ha determinato il ricorso ad anticipazioni di cassa dalla banca che gestisce il servizio di tesoreria comunale, ed in parte dalla inefficienza di tutto il sistema di riscossione dei tributi che ha determinato, tra l’altro, anche il consolidarsi di un crescente indebitamento nei confronti della societa’ che gestisce il servizio di raccolta e trasferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani per conto dell’ATO PA1 al quale il Comune appartiene.
Le criticita’ del funzionamento del servizio di riscossione dei tributi, inoltre, sono state ascritte - secondo ripetute e convinte dichiarazioni dei funzionari responsabili del Comune - all’esito negativo del rapporto gia’ instaurato con la societa’ TRIBUTI ITALIA s.p.a. - la cui condotta criminale ha avuto peraltro notazioni di rilievo nazionale
Tratto da Relazione allegata al decreto di Scioglimento del Consiglio Comunale di Isola delle Femmine Gazzetta Ufficiale 279 29 novembre 2012 da pag 55 a pagina 60
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2012/11/relazione-prefettizia-dellacommissione.html
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.it/2013/11/la-corte-dei-conti-la-relazione-di.html
GE_: bewiesene STRAFTAT zu COrte di Csssazione Ed COrte EurOpea Ed COME OMICIO DOLOSO PRETERINTENZIONALE REITERATO COME SUICIDIO OBBLIGATO TERAPEUTICO EDCOOLPO DI STATO EVERSIONE ANTI Costituzione Italia.
Dott(2°).Ing.Arch.giovanni Colombo A1360 Ord.Ing.PG_I_1995 09171 Arch.kammer B_de_2003_2011
Il ricongiungimento familiare, requisiti e condizioni che ne pregiudicano l'ottenimento; il permesso di soggiorno per motivi familiari; i casi e la durata; la pericolosità; il divieto di espellibilità; la tutela dei minori.
La connessione tra visto di ingresso e permesso di soggiorno. Il permesso di soggiorno, l'autorità rilasciante, la procedure ordinaria; i motivi ostativi, il provvedimento di rigetto o revoca. La 241 del 1990 e la partecipazione dello straniero. La durata e cenni sul rinnovo del permesso di soggiorno.
Il permesso di soggiorno di lungo periodo. L'art. 6 del D. Lgs. 286 del 1998 e gli obblighi degli stranieri nel corso del soggiorno. I respingimenti e le espulsioni: primi cenni.
I provvedimenti di espulsioni amministrativa. I casi destinati al Ministro dell'Interno (art. 13, comma 1, del D. Lgs. 286 del 1998) e quelli del Prefetto (art. 13. comma 2, D. Lgs. 286/98). I divieti di espellibilità e le cautele istruttorie.
Legge 161/2014 = Legge Europea 2013bis/2014Vincenzo Renne
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo della Legge 161/2014 (Legge Europea 2013bis) che introduce importanti modifiche anche in tema di fiscalità internazionale.
GE_: mein klagen_in procura della repubblica costituzione italia ge_meine_rec...giovanni Colombo
GE_: mein Klagen in Procura della Repubblica Costituzione Italia in Perugia
Dott(2°).Ing.Arch.giovanni Colombo A1360 Ord.Ing.PG_I_1995 09171 Arch.kammer B_de_2003_2011
Cass. civ. ss.uu. n. 9184 del 7.06.2012FocusLegale
Previdenza Forense - L'avvocato iscritto all'Albo deve trasmettere il modello 5 anche se non iscritto alla Cassa Forense. Le Sezioni Unite della Cassazione evidenziano che premessa necessaria per l'invio del modello 5 è l'iscrizione del professionista all'Albo, indipendentemente dalla percezione di proventi (Cass. S.U. n. 9184 del 7.06.2012)
Residenza fiscale: non prioritarie le relazioni familiari.
Sulla base delle sole relazioni affettive, la presunzione afferente la residenza in Italia dei cittadini trasferitisi all’estero in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato, non regge alla prova contraria.
Scioglimento c.c. mileto ricorso tar roma 4972 2012 tesi difensiva Pino Ciampolillo
CONDIZIONI ECONOMICHE DEL COMUNE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
Dagli elementi raccolti nel corso dell’accesso si ricava che il Comune di Isola delle Femmine versa in una situazione economico-finanziaria piuttosto difficile, in parte dovuta alla progressiva riduzione dei trasferimenti provenienti dallo Stato e dalla Regione Siciliana, che ha determinato il ricorso ad anticipazioni di cassa dalla banca che gestisce il servizio di tesoreria comunale, ed in parte dalla inefficienza di tutto il sistema di riscossione dei tributi che ha determinato, tra l’altro, anche il consolidarsi di un crescente indebitamento nei confronti della societa’ che gestisce il servizio di raccolta e trasferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani per conto dell’ATO PA1 al quale il Comune appartiene.
Le criticita’ del funzionamento del servizio di riscossione dei tributi, inoltre, sono state ascritte - secondo ripetute e convinte dichiarazioni dei funzionari responsabili del Comune - all’esito negativo del rapporto gia’ instaurato con la societa’ TRIBUTI ITALIA s.p.a. - la cui condotta criminale ha avuto peraltro notazioni di rilievo nazionale
Tratto da Relazione allegata al decreto di Scioglimento del Consiglio Comunale di Isola delle Femmine Gazzetta Ufficiale 279 29 novembre 2012 da pag 55 a pagina 60
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2012/11/relazione-prefettizia-dellacommissione.html
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.it/2013/11/la-corte-dei-conti-la-relazione-di.html
Reddito di cittadinanza e residenza falsa come evitare la condanna.pdfAvv. Giuseppe Pappa
💶Reddito di cittadinanza e residenza decennale falsa: come evitare la condanna🏡
🔸Hai ottenuto il reddito di cittadinanza dichiarando di essere residente in Italia da più di dieci anni.📅
🔹Dopo qualche mese hai ricevuto una notifica penale e ti accusano di aver dichiarato il falso.😨
🔸Fai molta attenzione perché rischi una condanna penale e di dover restituire tutte le somme percepite.👮♂️
✔Leggi l’articolo per saperne di più
GE_: genaues meines Klagen entsprechend bewiesener STRAFTAT in Procura Generale Corte di Cassazione della Repubblica Costituzione Italia Dott(2°).Ing.Arch.giovanni Colombo
A1360 Ord.Ing.PG_I_1995
09171 Arch.kammer B_de_2003_2011
Nel predisporre il presente Compendio si è deciso di affrontare la ricerca giurisprudenziale del patrocinio a spese dello stato andando a svolgere un lavoro di verifica e di elaborazione di massime di repertorio, indicando le più importanti decisioni dei giudici di merito, della Cassazione e della Corte Costituzionale.
Le massime sono presentate in ordine cronologico, al fine di meglio individuare l’evoluzione negli orientamenti giurisprudenziali.
Corruzione, rivelazione di segreto d’ufficio e associazione per delinquere: sono i capi d’accusa contestati al deputato del Pdl, Marco Mario Milanese, nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti e trasmessa oggi alla Camera dei Deputati per l’autorizzazione all’arresto. Nelle 73 pagine è ricostruita la rete di favori e ricatti che Milanese avrebbe imbastito dal 2004 sfruttando, scrivono gli inquirenti, la sua “posizione privilegiata” di “consulente del ministro Giulio Tremonti e alto ufficiale della Guardia di Finanza”.
Ordinanza 702 bis Tribunale Roma - avv. Valerio Piccolo - www.piccolorinaldi.com
1. N. R.G. 2056812021
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Antonella Di Tullio, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa civile promossa da
prccolo vALERro, erettivamente domiciliato in rndirizzo Telematico
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con il patrocinio dell'aw'
ATTORE
con il patrocinio dell'avv.to PICCOLO VALERIO presso cui i patrocinati hanno eletto domicilio,
giuste procure in atti ; nei confronti del MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro
p.t., difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato; con l'intervento del PM.
OGG ETTO : ricono sc i m ento d e I 1 a cittadinanza ital i ana
Il ricorrente conveniva in giudizio il Ministero dell'Interno chiedendo che gli venisse
riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendente diretto di Lorenzo
nato in Marciano della Chiana il 10.8.1881 ed emigrato in Brasile senza mai
naturalizzarsi cittadino straniero, come da ceftificato depositato in atti, tradotto ed apostillato.
Il Ministero non si costituiva.
La linea di discendenza rappresentata trova riscontro nella documentazione depositata; l'avo
italiano non è stato mai nattralizzato brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza
italiana e l'aveva trasmessa iure sanguinis al figlio che l'aveva tramessa a sua volta ai suoi
discendenti.
Invero il primo codice civile del Regno d'Italia, promulgato con Regio Decreto del25.6.1865 n.
2358 prevedeva agli artt. 4 e 5, tratti a loro volta dal precedente Statuto Albertino, il riconoscimento
dei diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis per tutti i regnicoli, ovverosia di coloro
che si trovavano nel territorio del Regno Italiano al momento della sua costituzione, sempre che non
fossero figli di stranieri residenti in Italia o di italiano emigrato, status esteso all'intero nucleo
familiare la cui situazione era legata a quella del marito/padre, prevedendone la trasmissione izre
sanguinis esclusivamente per via paterna.
Accoglimento totale del 05/0212022
RG n .2056812021
Repert. n. 2357 12022 del 05/0212022
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2. Accoglimento totale del 05/0212022
È dunque provata la discendenzadiretraper linea patema degliàttori da cittadinofltn 2056812021
In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenztlfl$ff.rll.{SgnpVLZ]g5fOgf1Z2O22
l'accertamento della cittadinanzaitaliana, poiché iricorrenti ne sono pacificamente titolari sin dalla
nascita, posto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo
italiano prevedevano la trasmissione della cittadinanza per via paterna, a differenza di quanto
awiene per l'acquisto della cittadinanza per linea materna trasmessa in epoca antecedente
all'entrata in vigore della Costituzione italiana, per il quale l'accoglimento dell'istanza è frutto di
una lettura giurisprudenziale e non di un dettato normativo inequivoco.
Il ricorrente ha presentato al Consolato generale d'Italia di S. Paolo la richiesta di iscrizione
nella lista d'attesa per il riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis, ai sensi
della Legge n. 9l del 1992, quale discendente in linea diretta di cittadino italiano, allegando una
condizione di gravissimo ritardo per l'EgppgCg[6istanee per il riconoscimento della cittadinanza,
fermo alle convocazioni per le domande inoltrate nel2012.
Ne consegue l'impossibilità di poter evadere in tempi certi e brevi le richieste di riconoscimento
della cittadinanza italiana iure sanguinis a causa del numero eccessivo di domande presentate.
Dall'esame della documentazione depositata in attiviene in evidenza la dimensione del fenomeno e
la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle
domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte
dell'Autorità consolare, della richiesta presentata da parte attrice.
Ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in
conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione
della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis,il decorso di un lasso
temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione
dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando
l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Deve, pertanto, essere accolta la domanda proposta dai ricorrenti dichiarando che gli stessi sono
cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'interno dei prowedimenti
conseguenti.
Le spese di lite devono essere compensate tenuto conto dell'enorne mole di lavoro che grava
sull'amministrazione competente all'esame della domanda , che non permette di prowedere in
tempi ragionevoli.
P.Q.M.
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide
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3. Accoglimento totale del 05/0212022
RG n. 2056812021
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara
freÉletffi.:235712b» del 05/0212022
italiano ;
- ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei
registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo
alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Roma 0310212022
IL GIUDICE
dott.ssa Antonella Di Tullio
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