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              XVI LEGISLATURA   —   DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI   —   DOCUMENTI




                                                                                     N. 5195
        CAMERA DEI DEPUTATI                                                             —




                        PROPOSTA DI LEGGE
                                    D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI


            BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI,
               MECACCI, MAURIZIO TURCO, ZAMPARUTTI



       Modifiche agli articoli 152 e 230 del testo unico di cui al
       decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti l’in-
       troduzione dell’obbligo di redazione del bilancio consolidato
       e dei conti patrimoniali di inizio e fine mandato degli
       amministratori nell’ordinamento contabile degli enti locali



                                Presentata il 14 maggio 2012




    ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge finan-             Queste società, denominate « in house »,
ziaria 2002 (legge n. 448 del 2001), in            presentano, rispetto alle aziende munici-
un’ottica di esternalizzazione dei servizi         palizzate una differenza sostanziale, costi-
pubblici locali, ha sancito la fine delle          tuita da una personalità giuridica distinta
aziende municipalizzate, la cui gestione           rispetto al comune o alla provincia per
dei servizi era stata in precedenza e a più        conto della quale gestiscono i servizi. La
riprese oggetto di censure dell’Unione eu-         distinta personalità giuridica, insieme al-
ropea ritenendola incompatibile con i              l’assetto solo formalmente privato di que-
princìpi in materia di concorrenza.                sti organismi, ne ha fatto un’autentica
    In una prospettiva di compiuta libera-         « terra di nessuno », soprattutto ponendoli
lizzazione dei servizi pubblici locali si è        in un’ottica totalmente difforme dalle ra-
proceduto per gradi e sono così state              gioni che ne avevano dettato la costitu-
create le aziende speciali ovvero società          zione. La Corte dei conti, nella sua rela-
formalmente private ma sostanzialmente             zione del 2009 nella sezione dedicata agli
ancora gestite dagli enti locali.                  enti locali, offre un giudizio tranciante
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delle aziende speciali e soprattutto del-                  La Corte ha dichiarato incostituzionale
l’utilizzo improprio che di queste viene               la norma che escludeva la rilevanza eco-
fatto dalla politica: « fatti salvi i casi di          nomica del servizio idrico integrato trat-
eccellenza qui non direttamente rilevati,              tandosi di norma in materia di concor-
l’esternalizzazione di servizi e di attività           renza e come tale di competenza esclusiva
attraverso la costituzione o la partecipa-             del legislatore nazionale, ha parimenti ri-
zione a organismi terzi rispetto all’ente              tenuto incostituzionale la norma che
spesso non risponde a ponderate esigenze               estendeva alle società partecipate il vincolo
di definizione di nuovi assetti organizzativi          del patto di stabilità interno, materia « in
e gestionali né di revisione degli indirizzi           ordine alla disciplina dell’organizzazione e
strategici e degli obiettivi istituzionali. Tal-       dello svolgimento delle funzioni loro at-
volta essa costituisce solo una risposta               tribuite » ritenendo che tale potestà rego-
spontanea e disorganica ad estemporanee                lamentare fosse in capo alle regioni.
necessità derivanti da criticità di bilancio               L’aspetto rilevante della sentenza non
e, soprattutto, da difficoltà nel rispetto             sta solo nel contenuto delle decisioni as-
degli obblighi comunitari in tema di fi-               sunte dalla Corte, ma è soprattutto la
nanza pubblica, necessità che niente                   nitida rappresentazione del modello pre-
hanno a che vedere con la creazione di                 conizzato dai vari legislatori regionali,
nuovi modelli gestionali ispirati a criteri di         consistente nell’autoesclusione dal mercato
efficacia, efficienza ed economicità, presi a          delle gestioni dei servizi idrici integrati e
riferimento del legislatore che con la fi-             nelle contestuale possibilità di non essere
nanziaria del 2002 aveva istituzionalizzato            soggetti a vincoli di bilancio.
le esternalizzazioni dei servizi ».                        La diversa soggettività delle aziende
    La stessa Corte dei conti, ben conscia             speciali rispetto agli enti locali di riferi-
della distinzione solo formale tra ente                mento, contrariamente a quanto accadeva
locale e società affidataria del servizio,             per le vecchie aziende municipalizzate,
auspicava per questi organismi l’estensione            unita a quella che la Corte dei conti nella
dei vincoli del patto di stabilità interno,            citata relazione definisce « mera distin-
« poiché la società quale ente strumentale             zione formale della società affidataria ri-
dell’ente locale, assume la veste sostanziale          spetto all’ente costitutore », legittima un
di ufficio interno dell’ente ».                        sistema nel quale lo stesso ente locale
    La sentenza n. 325 della Corte costitu-            imbrigliato da vincoli di bilancio può,
zionale del 17 novembre 2010 ha provve-                attraverso le aziende speciali, fare tutto
duto a contraddire le aspirazioni della                quello che altrimenti non potrebbe sia in
Corte dei conti. In questa occasione la Con-           termini di indebitamento sia di assunzioni
sulta ha giudicato su una serie di questioni           del personale, in sostanza non è avventato
di legittimità costituzionali che Stato e re-          ritenere che questa decisione della Con-
gioni avevano reciprocamente sollevato                 sulta sia da considerare, sia pur se rispet-
proprio in materia di servizi pubblici locali          tosamente, la causa delle tante cosiddette
e di aziende speciali, precisamente relativa-          « parentopoli », fenomeni rispetto ai quali
mente ad alcune norme contenute nel de-                anche il miglior giornalismo di inchiesta si
creto legislativo n. 152 del 2006.                     è limitato ad affiancare cognomi e rap-
    Le questioni che hanno occupato la                 porti di parentela a incarichi e ad assun-
Corte costituzionale sono state due: la                zioni senza peraltro minimamente curarsi
prima scaturita dal tentativo compiuto da              dei dati di gestione e patrimoniali di
alcuni legislatori regionali di sottrarre il           queste aziende.
servizio idrico integrato alla disciplina del              Il quadro è ulteriormente arricchito da
citato decreto legislativo legiferando circa           alcune norme del testo unico delle leggi
la non rilevanza economica del servizio, la            sull’ordinamento degli enti locali, di cui al
seconda ha avuto quale oggetto proprio                 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
l’applicabilità del patto di stabilità interno         di seguito « testo unico », che in materia di
alle società in house.                                 contabilità, attraverso l’uso di espressioni
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quasi imbarazzanti, rende facoltativa e               coinvolti nel mercato imponendo loro una
non obbligatoria l’adozione di strumenti di           scelta pubblica, preferendo condizionare
contabilità consolidata per gli enti locali:          gli attori del mercato mediante regole con
« Il regolamento di contabilità assicura, di          cui conseguire l’interesse pubblico, che è
norma, la conoscenza consolidata dei ri-              individuato proprio nell’equilibrata sintesi
sultati globali delle gestioni relative ad enti       degli interessi dell’operatore economico e
od organismi costituiti per l’esercizio di            dell’utente o consumatore.
funzioni e servizi » (comma 2 dell’articolo               Viceversa l’arretratezza della pubblica
152 del testo unico) o come per il comma              amministrazione italiana, senza voler sco-
6 del successivo articolo 230 « Il regola-            modare la concezione dello Stato di di-
mento di contabilità può prevedere la                 ritto, il rapporto tra amministrazione e
compilazione di un conto consolidato pa-              individuo, trova conferma nella circo-
trimoniale per tutte le attività e passività          stanza che l’Italia sia stato l’ultimo Paese
interne ed esterne ».                                 in Europa a dotarsi, nel 1990, di una legge
    La contabilità in forma consolidata, è            organica sul procedimento amministrativo
auspicata ancora dalla Corte dei conti                che ha compiutamente regolato il rapporto
« che al riguardo, ha messo in evidenza,              tra cittadino e pubblica amministrazione.
prima di tutto, l’insufficienza del bilancio          Le liberalizzazioni in Italia, non a caso, si
dell’ente locale a fornire informazioni               sono spesso rivelate fallimentari, sovente si
esaustive concernenti l’impatto finanziario           è trattato di vere e proprie cessioni di
che le partecipazioni dell’ente hanno sui             sovranità, in cui il pubblico quando si è
propri equilibri di bilancio, attribuibile            dovuto confrontare con un soggetto oligo-
alla scarsa analiticità del bilanci ». La
                                                      polista ha abdicato alla sua funzione di
mancanza di analiticità contabile dei bi-
                                                      garante del servizio per gli utenti, senza
lanci degli enti locali ha di fatto sottratto
                                                      minimamente occuparsi di fornire un ef-
la politica locale a ogni forma di controllo
                                                      fettivo strumento regolatorio e di controllo
circa la gestione dei servizi pubblici.
                                                      della gestione.
    A fronte di questo scenario appare
                                                          Lo Stato, quando concede in affida-
ineludibile, al di là dei diktat dell’Unione
                                                      mento un servizio pubblico, non sceglie un
europea, l’avvio di un serio ed effettivo
                                                      suo sostituto, come una concezione otto-
processo di liberalizzazione dei servizi
pubblici locali. La strada per le liberaliz-          centesca degli atti concessori riteneva, ma
zazioni in Italia è particolarmente imper-            fa soprattutto altro, o almeno dovrebbe,
via: insieme a quelle che sono state le               utilizzando l’occasione dell’affidamento
cattive prassi del sessantennio partitocra-           proprio per dettare le regole attraverso le
tico, che nella gestione clientelare dei              quali garantire agli utenti l’universalità e
servizi pubblici ha avuto un’importante               l’efficienza del servizio, non dimenticando
strumento di potere, vi è da aggiungere               gli interessi individuali del gestore a cui
una certa inadeguatezza culturale della               dovrà consentire la persistenza del van-
pubblica amministrazione italiana che                 taggio economico della gestione pena il
rappresenta un ulteriore ostacolo difficil-           venire meno del mercato.
mente superabile.                                         Tutto questo ha a monte un’idea og-
    Il modello di servizio pubblico libera-           gettiva del servizio pubblico secondo cui
lizzato necessita di uno Stato capace di              non è il dato nominalistico di apparte-
relazionarsi con il gestore privato non solo          nenza allo Stato dell’attività che fa defi-
con strumenti autoritativi ma soprattutto,            nire un’attività servizio pubblico, ma la
se non esclusivamente, attraverso l’eserci-           rispondenza a un interesse generale ri-
zio di un potere regolatorio di fatto sco-            spetto al quale si rende indifferente la
nosciuto alla nostra pubblica amministra-             natura pubblica o privata del soggetto
zione.                                                gestore.
    Con l’esercizio del potere regolatorio lo             La vicenda del servizio idrico integrato
Stato non disciplina i conflitti tra i soggetti       rappresenta rispetto a questa insensibilità
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regolatoria un’efficace rappresentazione:                 « Il regolamento di contabilità assicura,
la normativa di riferimento del settore è il          di norma, la conoscenza consolidata dei
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.            risultati globali delle gestioni relative ad
    Il decreto legislativo prevede al suo             enti od organismi costituiti per l’esercizio
interno il contenuto necessario del con-              di funzioni e servizi ». Si è nuovamente
tratto di servizio ovvero lo strumento                citato il comma 2 dell’articolo 152 del
deputato a regolamentare il rapporto tra              testo unico che, in un semplice inciso, « di
l’ente locale e il gestore del servizio; in           norma », racconta molto della storia delle
particolare vi è una norma che prevede                liberalizzazioni italiane.
l’obbligo da parte del gestore « di assicu-               Per essere chiari ciò che il regolamento
rare il livello di efficienza e di affidabilità       di contabilità dovrebbe « di norma » assi-
del servizio da assicurare all’utenza, anche          curare è l’adozione del bilancio consoli-
con riferimento alla manutenzione degli               dato da parte delle province e dei comuni.
impianti » (articolo 151). Lo stesso decreto              Questo strumento contabile consente
legislativo prevede penali, sanzioni e, ad-           una lettura globale dei conti dell’ente
dirittura, la risoluzione del contratto in            locale e soprattutto, per quello che ci
caso di inadempimento.                                interessa, rende intellegibile l’incidenza fi-
    È di tutta evidenza che ove vi fosse              nanziaria degli enti partecipati sui bilanci
un’effettiva applicazione di questi contratti         dei comuni e delle province, le ex aziende
                                                      municipalizzate ora aziende speciali.
la quasi totalità degli affidamenti delle
                                                          La leggibilità dei risultati delle società
gestioni dei servizi idrici integrati an-
                                                      che gestiscono i servizi pubblici rappre-
drebbe revocata alla luce della condizione
                                                      senterebbe un incisivo strumento di con-
delle reti idriche italiane che hanno una
                                                      trollo politico per i cittadini ma, soprat-
media di dispersione del 50 per cento con
                                                      tutto porrebbe al centro della responsabi-
punte prossime all’80 per cento.
                                                      lità politica il tema dell’efficienza dei ser-
    La realtà attuale dei servizi pubblici
                                                      vizi e della loro sostenibilità economica.
locali non contempla efficienza ed econo-
                                                          L’argomento in questione non è solo
micità tra i propri obiettivi, muovendosi             contabile, ovviamente, ma riguarda la par-
verso     direzioni     totalmente    opposte.        tecipazione consapevole del cittadino: pro-
    L’eliminazione della distanza siderale            vincia e comune sono enti pubblici terri-
tra la funzione che, rispetto ai servizi              toriali di prossimità e la conoscenza ef-
pubblici, lo Stato dovrebbe ricoprire e               fettiva dei risultati gestionali delle ex
quella che nella realtà svolge rappresenta            aziende municipalizzate realizzerebbe in
la scommessa delle liberalizzazioni ita-              modo compiuto l’einaudiano principio ba-
liane, le cui sorti passano per la creazione          sato sul « conoscere per deliberare » quale
di un modello che sappia tenere in equi-              strumento di garanzia dei diritti civili e
librio concorrenza, economicità ed univer-            sociali del cittadino attraverso un con-
salità del servizio, risultato che sarà reso          trollo il più possibile completo dell’operato
possibile solo dal riconoscimento del mer-            dei propri amministratori.
cato e della concorrenza quali strumenti                  Ecco svelato cosa un semplice inciso in
capaci di attendere ad una funzione so-               un testo normativo nega ai cittadini, ecco
ciale e dalla effettiva modernizzazione               spiegato il perché si sono erette le barri-
della pubblica amministrazione a cui le               cate contro le liberalizzazioni dei servizi
liberalizzazioni imporranno una vera e                pubblici in Italia.
propria rivoluzione copernicana.                          Ecco, infine, il motivo per il quale, con
    In attesa di questa rivoluzione, grande           la presente proposta di legge, ci propo-
beneficio si otterrebbe modificando le                niamo di dotare gli enti locali di un
norme citate del testo unico.                         bilancio consolidato.
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        PROPOSTA DI LEGGE
               __



                    ART. 1.


   1. Il comma 2 dell’articolo 152 del testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, è sostituito dal se-
guente:

    « 2. Il regolamento di contabilità assi-
cura la conoscenza consolidata dei risul-
tati globali delle gestioni relative ad enti
od organismi costituiti per l’esercizio di
funzioni e di servizi ».


   2. Il comma 6 dell’articolo 230 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

    « 6. Il regolamento di contabilità deve
prevedere la compilazione di un conto
consolidato patrimoniale per tutte le at-
tività e passività interne ed esterne, non-
ché la redazione di conti patrimoniali di
inizio e di fine mandato degli ammini-
stratori ».



                    ART. 2.


    1. Mediante apposito regolamento di
contabilità, da adottare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le giunte comunali e pro-
vinciali stabiliscono le disposizioni per
l’attuazione degli articoli 152, comma 2, e
230, comma 6, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
come sostituiti dall’articolo 1 della pre-
sente legge.
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                    ART. 3.

    1. Le disposizioni degli articoli 152,
comma 2, e 230, comma 6, del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, come sostituiti dall’articolo 1 della
presente legge, si applicano a decorrere
dall’esercizio successivo a quello in corso
alla data di entrata in vigore della mede-
sima legge.
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Modifiche agli articoli 152 e 230 del testo unico di cui al

  • 1. Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI N. 5195 CAMERA DEI DEPUTATI — PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO, ZAMPARUTTI Modifiche agli articoli 152 e 230 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti l’in- troduzione dell’obbligo di redazione del bilancio consolidato e dei conti patrimoniali di inizio e fine mandato degli amministratori nell’ordinamento contabile degli enti locali Presentata il 14 maggio 2012 ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge finan- Queste società, denominate « in house », ziaria 2002 (legge n. 448 del 2001), in presentano, rispetto alle aziende munici- un’ottica di esternalizzazione dei servizi palizzate una differenza sostanziale, costi- pubblici locali, ha sancito la fine delle tuita da una personalità giuridica distinta aziende municipalizzate, la cui gestione rispetto al comune o alla provincia per dei servizi era stata in precedenza e a più conto della quale gestiscono i servizi. La riprese oggetto di censure dell’Unione eu- distinta personalità giuridica, insieme al- ropea ritenendola incompatibile con i l’assetto solo formalmente privato di que- princìpi in materia di concorrenza. sti organismi, ne ha fatto un’autentica In una prospettiva di compiuta libera- « terra di nessuno », soprattutto ponendoli lizzazione dei servizi pubblici locali si è in un’ottica totalmente difforme dalle ra- proceduto per gradi e sono così state gioni che ne avevano dettato la costitu- create le aziende speciali ovvero società zione. La Corte dei conti, nella sua rela- formalmente private ma sostanzialmente zione del 2009 nella sezione dedicata agli ancora gestite dagli enti locali. enti locali, offre un giudizio tranciante
  • 2. Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati — 5195 XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI delle aziende speciali e soprattutto del- La Corte ha dichiarato incostituzionale l’utilizzo improprio che di queste viene la norma che escludeva la rilevanza eco- fatto dalla politica: « fatti salvi i casi di nomica del servizio idrico integrato trat- eccellenza qui non direttamente rilevati, tandosi di norma in materia di concor- l’esternalizzazione di servizi e di attività renza e come tale di competenza esclusiva attraverso la costituzione o la partecipa- del legislatore nazionale, ha parimenti ri- zione a organismi terzi rispetto all’ente tenuto incostituzionale la norma che spesso non risponde a ponderate esigenze estendeva alle società partecipate il vincolo di definizione di nuovi assetti organizzativi del patto di stabilità interno, materia « in e gestionali né di revisione degli indirizzi ordine alla disciplina dell’organizzazione e strategici e degli obiettivi istituzionali. Tal- dello svolgimento delle funzioni loro at- volta essa costituisce solo una risposta tribuite » ritenendo che tale potestà rego- spontanea e disorganica ad estemporanee lamentare fosse in capo alle regioni. necessità derivanti da criticità di bilancio L’aspetto rilevante della sentenza non e, soprattutto, da difficoltà nel rispetto sta solo nel contenuto delle decisioni as- degli obblighi comunitari in tema di fi- sunte dalla Corte, ma è soprattutto la nanza pubblica, necessità che niente nitida rappresentazione del modello pre- hanno a che vedere con la creazione di conizzato dai vari legislatori regionali, nuovi modelli gestionali ispirati a criteri di consistente nell’autoesclusione dal mercato efficacia, efficienza ed economicità, presi a delle gestioni dei servizi idrici integrati e riferimento del legislatore che con la fi- nelle contestuale possibilità di non essere nanziaria del 2002 aveva istituzionalizzato soggetti a vincoli di bilancio. le esternalizzazioni dei servizi ». La diversa soggettività delle aziende La stessa Corte dei conti, ben conscia speciali rispetto agli enti locali di riferi- della distinzione solo formale tra ente mento, contrariamente a quanto accadeva locale e società affidataria del servizio, per le vecchie aziende municipalizzate, auspicava per questi organismi l’estensione unita a quella che la Corte dei conti nella dei vincoli del patto di stabilità interno, citata relazione definisce « mera distin- « poiché la società quale ente strumentale zione formale della società affidataria ri- dell’ente locale, assume la veste sostanziale spetto all’ente costitutore », legittima un di ufficio interno dell’ente ». sistema nel quale lo stesso ente locale La sentenza n. 325 della Corte costitu- imbrigliato da vincoli di bilancio può, zionale del 17 novembre 2010 ha provve- attraverso le aziende speciali, fare tutto duto a contraddire le aspirazioni della quello che altrimenti non potrebbe sia in Corte dei conti. In questa occasione la Con- termini di indebitamento sia di assunzioni sulta ha giudicato su una serie di questioni del personale, in sostanza non è avventato di legittimità costituzionali che Stato e re- ritenere che questa decisione della Con- gioni avevano reciprocamente sollevato sulta sia da considerare, sia pur se rispet- proprio in materia di servizi pubblici locali tosamente, la causa delle tante cosiddette e di aziende speciali, precisamente relativa- « parentopoli », fenomeni rispetto ai quali mente ad alcune norme contenute nel de- anche il miglior giornalismo di inchiesta si creto legislativo n. 152 del 2006. è limitato ad affiancare cognomi e rap- Le questioni che hanno occupato la porti di parentela a incarichi e ad assun- Corte costituzionale sono state due: la zioni senza peraltro minimamente curarsi prima scaturita dal tentativo compiuto da dei dati di gestione e patrimoniali di alcuni legislatori regionali di sottrarre il queste aziende. servizio idrico integrato alla disciplina del Il quadro è ulteriormente arricchito da citato decreto legislativo legiferando circa alcune norme del testo unico delle leggi la non rilevanza economica del servizio, la sull’ordinamento degli enti locali, di cui al seconda ha avuto quale oggetto proprio decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l’applicabilità del patto di stabilità interno di seguito « testo unico », che in materia di alle società in house. contabilità, attraverso l’uso di espressioni
  • 3. Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati — 5195 XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI quasi imbarazzanti, rende facoltativa e coinvolti nel mercato imponendo loro una non obbligatoria l’adozione di strumenti di scelta pubblica, preferendo condizionare contabilità consolidata per gli enti locali: gli attori del mercato mediante regole con « Il regolamento di contabilità assicura, di cui conseguire l’interesse pubblico, che è norma, la conoscenza consolidata dei ri- individuato proprio nell’equilibrata sintesi sultati globali delle gestioni relative ad enti degli interessi dell’operatore economico e od organismi costituiti per l’esercizio di dell’utente o consumatore. funzioni e servizi » (comma 2 dell’articolo Viceversa l’arretratezza della pubblica 152 del testo unico) o come per il comma amministrazione italiana, senza voler sco- 6 del successivo articolo 230 « Il regola- modare la concezione dello Stato di di- mento di contabilità può prevedere la ritto, il rapporto tra amministrazione e compilazione di un conto consolidato pa- individuo, trova conferma nella circo- trimoniale per tutte le attività e passività stanza che l’Italia sia stato l’ultimo Paese interne ed esterne ». in Europa a dotarsi, nel 1990, di una legge La contabilità in forma consolidata, è organica sul procedimento amministrativo auspicata ancora dalla Corte dei conti che ha compiutamente regolato il rapporto « che al riguardo, ha messo in evidenza, tra cittadino e pubblica amministrazione. prima di tutto, l’insufficienza del bilancio Le liberalizzazioni in Italia, non a caso, si dell’ente locale a fornire informazioni sono spesso rivelate fallimentari, sovente si esaustive concernenti l’impatto finanziario è trattato di vere e proprie cessioni di che le partecipazioni dell’ente hanno sui sovranità, in cui il pubblico quando si è propri equilibri di bilancio, attribuibile dovuto confrontare con un soggetto oligo- alla scarsa analiticità del bilanci ». La polista ha abdicato alla sua funzione di mancanza di analiticità contabile dei bi- garante del servizio per gli utenti, senza lanci degli enti locali ha di fatto sottratto minimamente occuparsi di fornire un ef- la politica locale a ogni forma di controllo fettivo strumento regolatorio e di controllo circa la gestione dei servizi pubblici. della gestione. A fronte di questo scenario appare Lo Stato, quando concede in affida- ineludibile, al di là dei diktat dell’Unione mento un servizio pubblico, non sceglie un europea, l’avvio di un serio ed effettivo suo sostituto, come una concezione otto- processo di liberalizzazione dei servizi pubblici locali. La strada per le liberaliz- centesca degli atti concessori riteneva, ma zazioni in Italia è particolarmente imper- fa soprattutto altro, o almeno dovrebbe, via: insieme a quelle che sono state le utilizzando l’occasione dell’affidamento cattive prassi del sessantennio partitocra- proprio per dettare le regole attraverso le tico, che nella gestione clientelare dei quali garantire agli utenti l’universalità e servizi pubblici ha avuto un’importante l’efficienza del servizio, non dimenticando strumento di potere, vi è da aggiungere gli interessi individuali del gestore a cui una certa inadeguatezza culturale della dovrà consentire la persistenza del van- pubblica amministrazione italiana che taggio economico della gestione pena il rappresenta un ulteriore ostacolo difficil- venire meno del mercato. mente superabile. Tutto questo ha a monte un’idea og- Il modello di servizio pubblico libera- gettiva del servizio pubblico secondo cui lizzato necessita di uno Stato capace di non è il dato nominalistico di apparte- relazionarsi con il gestore privato non solo nenza allo Stato dell’attività che fa defi- con strumenti autoritativi ma soprattutto, nire un’attività servizio pubblico, ma la se non esclusivamente, attraverso l’eserci- rispondenza a un interesse generale ri- zio di un potere regolatorio di fatto sco- spetto al quale si rende indifferente la nosciuto alla nostra pubblica amministra- natura pubblica o privata del soggetto zione. gestore. Con l’esercizio del potere regolatorio lo La vicenda del servizio idrico integrato Stato non disciplina i conflitti tra i soggetti rappresenta rispetto a questa insensibilità
  • 4. Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati — 5195 XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI regolatoria un’efficace rappresentazione: « Il regolamento di contabilità assicura, la normativa di riferimento del settore è il di norma, la conoscenza consolidata dei decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. risultati globali delle gestioni relative ad Il decreto legislativo prevede al suo enti od organismi costituiti per l’esercizio interno il contenuto necessario del con- di funzioni e servizi ». Si è nuovamente tratto di servizio ovvero lo strumento citato il comma 2 dell’articolo 152 del deputato a regolamentare il rapporto tra testo unico che, in un semplice inciso, « di l’ente locale e il gestore del servizio; in norma », racconta molto della storia delle particolare vi è una norma che prevede liberalizzazioni italiane. l’obbligo da parte del gestore « di assicu- Per essere chiari ciò che il regolamento rare il livello di efficienza e di affidabilità di contabilità dovrebbe « di norma » assi- del servizio da assicurare all’utenza, anche curare è l’adozione del bilancio consoli- con riferimento alla manutenzione degli dato da parte delle province e dei comuni. impianti » (articolo 151). Lo stesso decreto Questo strumento contabile consente legislativo prevede penali, sanzioni e, ad- una lettura globale dei conti dell’ente dirittura, la risoluzione del contratto in locale e soprattutto, per quello che ci caso di inadempimento. interessa, rende intellegibile l’incidenza fi- È di tutta evidenza che ove vi fosse nanziaria degli enti partecipati sui bilanci un’effettiva applicazione di questi contratti dei comuni e delle province, le ex aziende municipalizzate ora aziende speciali. la quasi totalità degli affidamenti delle La leggibilità dei risultati delle società gestioni dei servizi idrici integrati an- che gestiscono i servizi pubblici rappre- drebbe revocata alla luce della condizione senterebbe un incisivo strumento di con- delle reti idriche italiane che hanno una trollo politico per i cittadini ma, soprat- media di dispersione del 50 per cento con tutto porrebbe al centro della responsabi- punte prossime all’80 per cento. lità politica il tema dell’efficienza dei ser- La realtà attuale dei servizi pubblici vizi e della loro sostenibilità economica. locali non contempla efficienza ed econo- L’argomento in questione non è solo micità tra i propri obiettivi, muovendosi contabile, ovviamente, ma riguarda la par- verso direzioni totalmente opposte. tecipazione consapevole del cittadino: pro- L’eliminazione della distanza siderale vincia e comune sono enti pubblici terri- tra la funzione che, rispetto ai servizi toriali di prossimità e la conoscenza ef- pubblici, lo Stato dovrebbe ricoprire e fettiva dei risultati gestionali delle ex quella che nella realtà svolge rappresenta aziende municipalizzate realizzerebbe in la scommessa delle liberalizzazioni ita- modo compiuto l’einaudiano principio ba- liane, le cui sorti passano per la creazione sato sul « conoscere per deliberare » quale di un modello che sappia tenere in equi- strumento di garanzia dei diritti civili e librio concorrenza, economicità ed univer- sociali del cittadino attraverso un con- salità del servizio, risultato che sarà reso trollo il più possibile completo dell’operato possibile solo dal riconoscimento del mer- dei propri amministratori. cato e della concorrenza quali strumenti Ecco svelato cosa un semplice inciso in capaci di attendere ad una funzione so- un testo normativo nega ai cittadini, ecco ciale e dalla effettiva modernizzazione spiegato il perché si sono erette le barri- della pubblica amministrazione a cui le cate contro le liberalizzazioni dei servizi liberalizzazioni imporranno una vera e pubblici in Italia. propria rivoluzione copernicana. Ecco, infine, il motivo per il quale, con In attesa di questa rivoluzione, grande la presente proposta di legge, ci propo- beneficio si otterrebbe modificando le niamo di dotare gli enti locali di un norme citate del testo unico. bilancio consolidato.
  • 5. Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati — 5195 XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI PROPOSTA DI LEGGE __ ART. 1. 1. Il comma 2 dell’articolo 152 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal se- guente: « 2. Il regolamento di contabilità assi- cura la conoscenza consolidata dei risul- tati globali delle gestioni relative ad enti od organismi costituiti per l’esercizio di funzioni e di servizi ». 2. Il comma 6 dell’articolo 230 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: « 6. Il regolamento di contabilità deve prevedere la compilazione di un conto consolidato patrimoniale per tutte le at- tività e passività interne ed esterne, non- ché la redazione di conti patrimoniali di inizio e di fine mandato degli ammini- stratori ». ART. 2. 1. Mediante apposito regolamento di contabilità, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le giunte comunali e pro- vinciali stabiliscono le disposizioni per l’attuazione degli articoli 152, comma 2, e 230, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituiti dall’articolo 1 della pre- sente legge.
  • 6. Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati — 5195 XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI ART. 3. 1. Le disposizioni degli articoli 152, comma 2, e 230, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituiti dall’articolo 1 della presente legge, si applicano a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della mede- sima legge.
  • 8. € 1,00 *16PDL0060040* *16PDL0060040*