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Obblighi informativi e di rendicontazione
in capo ai gestori - i profili regolatori
Emma Putzu
Responsabile Unità Assetti e Innovazione Idrica
Direzione Sistemi Idrici
Roma, 22 maggio 2018
22 maggio 2018
 Modalità di copertura degli oneri
derivanti dall’introduzione del
Bonus sociale idrico e del
Bonus idrico integrativo
 Gli obblighi informativi posti in
capo ai gestori
L’introduzione del Bonus Sociale Idrico: delibera 897/2017/R/IDR
Copertura dell’onere derivante dal riconoscimento del bonus
22 maggio 2018
Meccanismo perequativo a
copertura degli oneri per
Bonus sociale idrico
Copertura degli oneri per
Bonus idrico integrativo
UI3
0,5
Centesimi di euro a
metro cubo (art. 10.2 del.
918/2017/R/idr)
QUANTIFICAZIONE
 Valorizzazione della componente di
costo destinata alla copertura delle
agevolazioni migliorative eventualmente
previste dall’Ente di governo dell’Ambito
L’onere derivante dal riconoscimento del
bonus idrico integrativo è interamente a
carico della collettività locale
Da applicarsi alle utenze
diverse da quelle in
condizioni di disagio
economico sociale,
come maggiorazione del
solo corrispettivo di
acquedotto
 Stima ammontare
annuale di risorse:
20 mln/euro
 Impatto su utenza
domestica di 3
persone:
+ 0,8 euro/anno
Focus componente tariffaria UI3
22 maggio 2018
 A partire dal 1 gennaio 2018, la componente UI3 (art. 9.1 del TIBSI):
 alimenta un apposito Conto per la perequazione dei costi relativi all’erogazione
del bonus sociale idrico istituito presso la Cassa per i Servizi Energetici e
Ambientali (CSEA);
 è espressa in centesimi di euro per metro cubo e applicata a tutte le utenze del
servizio idrico integrato diverse da quelle dirette in condizioni di disagio economico
sociale, come maggiorazione al solo corrispettivo di acquedotto.
Modalità di applicazione
 Nel caso di utenze per le quali non sia disponibile la misura dei consumi, la componente
UI3 si applica alla stima dei metri cubi utilizzati da ciascun utente determinata
dividendo il canone forfettario o la quota fissa applicata al medesimo utente per il prezzo
unitario medio del servizio di acquedotto, determinato dividendo il ricavo del gestore per i
volumi totali erogati o immessi in rete nell’anno precedente.
 I soggetti che effettuano la fatturazione della fornitura idrica comunicano al gestore, entro
30 giorni dall’emissione della fattura, i dati e le informazioni rilevanti per consentire al
gestore medesimo il versamento degli importi alla CSEA.
I FASE
• Il gestore si iscrive all’anagrafica CSEA.
L’accreditamento è indispensabile per ottenere
la compensazione. Il gestore, iscritto, versa le
componenti tariffarie (UI1, UI2, UI3).
II FASE
• Il gestore versa a CSEA entro 60 giorni dal
termine di ciascun bimestre eventuali differenze,
se positive, tra ammontare di UI3 fatturata e
bonus erogato agli utenti.
• La CSEA compensa entro 90 giorni dal termine
di ciascun bimestre gli oneri sostenuti dai gestori
(differenze negative).
III FASE
• Il gestore trasmette entro il 30 marzo i dati
all’EgA competente per la validazione. L’EgA
valida i dati e invia a CSEA entro il 30 aprile
dell’anno successivo a quello di erogazione del
bonus la relazione di validazione.
• La CSEA eroga al gestore la compensazione a
titolo di conguaglio solo dopo l’invio della
relazione di validazione da parte dell’EgA e
comunque non oltre il 30 giugno.
EGA
Modalità per l’erogazione della compensazione (art. 11 del TIBSI)
CSEA
I FASE
Relazione annuale di validazioneII FASE
GESTORE
ANAGRAFICA
CSEA
22 maggio 2018
III FASE
 Nella Relazione di validazione, l’EGA dovrà dare evidenza degli esiti delle seguenti
verifiche:
 che la tariffa agevolata applicata dal gestore sia quella approvata dall’EGA;
 che i volumi fatturati, distinti per tipologia d’uso, siano congruenti con quelli
eventualmente in possesso dell’EGA per altre finalità;
 che la compensazione eventualmente richiesta a CSEA dal gestore sia
imputabile alla differenza tra il gettito della componente UI3 fatturata nell’anno
precedente e il bonus sociale idrico erogato all’utenza nel medesimo anno e non
sia in alcun modo attribuibile all’erogazione del bonus idrico integrativo.
22 maggio 2018
La relazione di validazione
Obiettivo
La validazione garantisce l’assenza di sussidi
incrociati tra il bonus idrico integrativo e il bonus
sociale idrico
 Per garantire la corretta applicazione del meccanismo perequativo CSEA (Art.
11, comma 7, del TIBSI):
 verifica, anche a campione, la coerenza, la correttezza e la veridicità del
contenuto della documentazione fornita dal gestore, ai fini dell’erogazione delle
compensazioni richieste;
 effettua il monitoraggio degli adempimenti in materia di obblighi di versamento
della componente UI3.
 In caso di mancato o parziale versamento degli importi dovuti CSEA (Art. 10,
comma 3, del TIBSI):
 applica sulla somma dovuta un tasso di interesse maggiorato;
 sospende le erogazioni di contributi a carico del sistema eventualmente spettanti
ai gestori beneficiari fino al versamento dell’ammontare dovuto.
22 maggio 2018
Controlli e sanzioni 1/2
 l’Autorità irroga sanzioni amministrative pecuniarie, salvo che il fatto costituisca
reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata
ottemperanza da parte dei gestori alle richieste di informazioni o a quelle connesse
all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti
acquisiti non siano veritieri (Art. 2 comma 20, lettera c), legge 481/95)
22 maggio 2018
Controlli e sanzioni 2/2
22 maggio 2018
Gli obblighi informativi: la normativa di riferimento
Il TIBSI come s.m.i fissa gli obblighi:
 di rendicontazione e separazione contabile (art. 5.2);
Il gestore tiene separata evidenza contabile dell’ammontare di bonus sociale idrico
riconosciuto
 di registrazione e conservazione dei dati per 5 anni (art. 14);
 di comunicazione dei dati all’Arera e agli EGA (art. 12);
 di informativa nei confronti degli utenti (art. 15).
 garantire l’applicazione delle disciplina in materia di bonus sociale idrico, evitando
eventuali vantaggi indebiti per i gestori;
 garantire un adeguato riconoscimento dei costi sostenuti dai gestori;
 evitare sussidi incrociati tra il bonus sociale idrico e il bonus idrico integrativo;
 informare correttamente gli utenti garantendo il diritto a ricevere il bonus.
Obiettivi
 Articolo 14 (TIBSI)
• Il gestore predispone un registro, disponibile su apposito supporto
informatico, al fine di registrare informazioni e dati concernenti
l’erogazione del bonus sociale idrico agli utenti diretti e indiretti e
l’erogazione del bonus idrico integrativo, qualora previsto dall’EGA
territorialmente competente.
• Il registro deve riportare i dati e le informazioni relativi ad ogni
singolo ATO - comune - nel quale il gestore svolge il servizio di
acquedotto (comparto della distribuzione). I dati e le informazioni
contenuti nel registro devono essere comunicati:
 all’Autorità, per ogni ATO in cui il gestore eroga il servizio;
 a ciascun Ente di governo dell’Ambito, relativamente all’ATO di
competenza.
• Il gestore è tenuto a conservare in modo ordinato e accessibile tutta la
documentazione necessaria per un periodo non inferiore a cinque anni
solari successivi a quello di registrazione.
22 maggio 2018
Obblighi di registrazione di dati e informazioni
 Il gestore registra su apposito supporto informatico i seguenti dati e informazioni
disaggregati per ATO relativi al bonus sociale idrico e al bonus idrico integrativo.
22 maggio 2018
Dati oggetto di registrazione
Bonus sociale idrico
 ATO
 Codice fornitura
 Data inizio agevolazione ordinaria
 Data fine agevolazione ordinaria
 Codice fiscale dell’utente
 Nome dell’utente
 Cognome dell’utente
 Indirizzo dell’utente
 Indirizzo della fornitura (ove differente
per utente indiretto)
 Codice Istat del Comune in cui è sita la
fornitura
 Importo erogato dal gestore
 Importo totale annuale
 Tipologia di utente (diretto o indiretto)
 Tipologia richiesta (rinnovo, nuova
domanda, altro)
 Tariffa agevolata
 Numerosità famiglia anagrafica
 Volumi di acqua fatturata per tipologia
d’uso
Bonus idrico integrativo
 ATO
 Codice fornitura
 Codice fiscale dell’utente
 Nome dell’utente
 Cognome dell’utente
 Indirizzo dell’utente
 Codice Istat del Comune in cui è sita la
fornitura
 Importo erogato dal gestore
 Importo totale annuale
 Tipologia di utente (diretto o indiretto)
 Numerosità famiglia anagrafica
Articolo 12 TIBSI
 Entro il 31 marzo di ogni anno, il gestore invia all’Autorità e all’EGA i dati,
disaggregati per ATO, al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di
comunicazione, relativi a:
 I volumi fatturati per il servizio di acquedotto, distinti per tipologia d’uso
 l’ammontare di UI3 fatturata agli utenti e il corrispondente ammontare versato
alla CSEA
 l’ammontare di bonus sociale idrico erogato
 Il numero dei nuclei familiari agevolati
 Il numero complessivo degli utenti agevolati
 la tariffa agevolata applicata ai fini del riconoscimento del bonus
 l’ammontare di bonus idrico integrativo erogato
 Il numero dei nuclei familiari agevolati
 Il numero complessivo degli utenti agevolati
 una nota illustrativa contenente la descrizione dell’agevolazione integrativa
22 maggio 2018
Obblighi di comunicazione verso ARERA e gli EGA
BONUS SOCIALE
IDRICO
BONUS IDRICO
INTEGRATIVO
 Il gestore comunica annualmente i dati relativi ai volumi fatturati per il servizio di acquedotto, distinti
per tipologia d’uso (relativi al 31 dicembre dell’anno precedente). Per comunicare i dati relativi ai
volumi fatturati, i gestori dovranno adottare la stessa classificazione delle classi di utenza prevista
dal TICSI.
22 maggio 2018
Focus – i volumi da comunicare a ARERA e agli EGA
Volumi fatturati per il servizio di acquedotto distinti per tipologia d’uso
Classi di Utenza Servizio Acquedotto
Volumi Aliquota Ammontare fatturato
(a) (b) (c)= a*b
Mc c/€ €
Uso Domestico
- di cui uso domestico residente
di cui residente non disagiato
- di cui uso domestico non residente
- di cui uso condominiale
- di cui altre sotto - tipologie (max 2)
Altri usi diversi dal domestico
di cui uso industriale
di cui uso artigianale e commerciale
di cui uso agricolo e zootecnico
di cui uso pubblico non disalimentabile
di cui uso pubblico disalimentabile
di cui altri usi
Totale
Totale ammontare UI3 fatturato (A)
Totale bonus erogato (B)
Ammontare versato a CSEA (A - B)
Articolo 15 TIBSI
 Ciascun gestore provvede a dare la più ampia
pubblicità a quanto disposto dal TIBSI. A tal
fine:
 Riporta nel documento di fatturazione (per le utenze
dirette) che la fornitura è ammessa al bonus sociale
idrico e indica il periodo di decorrenza dell’agevolazione
e la data entro la quale deve essere effettuato il rinnovo;
 Pubblica sul sito internet:
 i corrispettivi tariffari applicati all’utenza dando
particolare evidenza alla tariffa agevolata
applicata per il riconoscimento del Bonus sociale
idrico;
 lo schema di informativa predisposto da Arera
disponibile sul sito nella sezione dedicata al Bonus
e il modulo per la presentazione della domanda
22 maggio 2018
Obblighi di comunicazione verso gli utenti
 Apertura dell’anagrafica territoriale idrica prevista per giugno 2018
 Ogni gestore iscritto all’Anagrafica ARERA dovrà dichiarare i comuni serviti in
ogni ATO (associazione comuni, data affidamento, gestione servizio)
 Per ciascun comune servito occorrerà fornire il dettaglio dei servizi gestiti con
riferimento ai servizi di:
 Acquedotto – distribuzione
 Fognatura
 Depurazione
 Per ciascun servizio occorrerà dichiarare se lo stesso è affidato e/o effettivamente
gestito
 I gestori troveranno precaricate le associazioni comuni-servizi risultanti dalle
informazioni comunicate fin ora all’Autorità
 I gestori sono tenuti ad aggiornare le informazioni comunicate all’Autorità,
qualora intervengano variazioni nel territorio servito ovvero nel perimetro
delle attività svolte
22 maggio 2018
Prossimi passi (1/3)
22 maggio 2018
Prossimi passi (2/3)
 Specifiche iniziative di informazione, promozione e condivisione con i
soggetti coinvolti nella gestione dell’agevolazione
 Incontri di formazione e approfondimento rivolti ai Comuni
(sono previsti 7 webinar destinati a tutti i Comuni per presentare il
complesso di iniziative e finalità relative al bonus sociale idrico)
 Incontri di formazione e approfondimento rivolti alla consulta dei CAF
 Incontri di formazione e approfondimento rivolti ai gestori, alle principali
associazioni di categoria e agli Enti di governo dell’Ambito
(è previsto un altro incontro formativo, e 3 webinar dedicati ai gestori per
presentare le modalità di dialogo applicativo, il set delle specifiche di
integrazione e le modalità di accreditamento alla piattaforma SGAte)
22 maggio 2018
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Modalità applicative del bonus sociale idrico

  • 1. Obblighi informativi e di rendicontazione in capo ai gestori - i profili regolatori Emma Putzu Responsabile Unità Assetti e Innovazione Idrica Direzione Sistemi Idrici Roma, 22 maggio 2018
  • 2. 22 maggio 2018  Modalità di copertura degli oneri derivanti dall’introduzione del Bonus sociale idrico e del Bonus idrico integrativo  Gli obblighi informativi posti in capo ai gestori L’introduzione del Bonus Sociale Idrico: delibera 897/2017/R/IDR
  • 3. Copertura dell’onere derivante dal riconoscimento del bonus 22 maggio 2018 Meccanismo perequativo a copertura degli oneri per Bonus sociale idrico Copertura degli oneri per Bonus idrico integrativo UI3 0,5 Centesimi di euro a metro cubo (art. 10.2 del. 918/2017/R/idr) QUANTIFICAZIONE  Valorizzazione della componente di costo destinata alla copertura delle agevolazioni migliorative eventualmente previste dall’Ente di governo dell’Ambito L’onere derivante dal riconoscimento del bonus idrico integrativo è interamente a carico della collettività locale Da applicarsi alle utenze diverse da quelle in condizioni di disagio economico sociale, come maggiorazione del solo corrispettivo di acquedotto  Stima ammontare annuale di risorse: 20 mln/euro  Impatto su utenza domestica di 3 persone: + 0,8 euro/anno
  • 4. Focus componente tariffaria UI3 22 maggio 2018  A partire dal 1 gennaio 2018, la componente UI3 (art. 9.1 del TIBSI):  alimenta un apposito Conto per la perequazione dei costi relativi all’erogazione del bonus sociale idrico istituito presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA);  è espressa in centesimi di euro per metro cubo e applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato diverse da quelle dirette in condizioni di disagio economico sociale, come maggiorazione al solo corrispettivo di acquedotto. Modalità di applicazione  Nel caso di utenze per le quali non sia disponibile la misura dei consumi, la componente UI3 si applica alla stima dei metri cubi utilizzati da ciascun utente determinata dividendo il canone forfettario o la quota fissa applicata al medesimo utente per il prezzo unitario medio del servizio di acquedotto, determinato dividendo il ricavo del gestore per i volumi totali erogati o immessi in rete nell’anno precedente.  I soggetti che effettuano la fatturazione della fornitura idrica comunicano al gestore, entro 30 giorni dall’emissione della fattura, i dati e le informazioni rilevanti per consentire al gestore medesimo il versamento degli importi alla CSEA.
  • 5. I FASE • Il gestore si iscrive all’anagrafica CSEA. L’accreditamento è indispensabile per ottenere la compensazione. Il gestore, iscritto, versa le componenti tariffarie (UI1, UI2, UI3). II FASE • Il gestore versa a CSEA entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre eventuali differenze, se positive, tra ammontare di UI3 fatturata e bonus erogato agli utenti. • La CSEA compensa entro 90 giorni dal termine di ciascun bimestre gli oneri sostenuti dai gestori (differenze negative). III FASE • Il gestore trasmette entro il 30 marzo i dati all’EgA competente per la validazione. L’EgA valida i dati e invia a CSEA entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di erogazione del bonus la relazione di validazione. • La CSEA eroga al gestore la compensazione a titolo di conguaglio solo dopo l’invio della relazione di validazione da parte dell’EgA e comunque non oltre il 30 giugno. EGA Modalità per l’erogazione della compensazione (art. 11 del TIBSI) CSEA I FASE Relazione annuale di validazioneII FASE GESTORE ANAGRAFICA CSEA 22 maggio 2018 III FASE
  • 6.  Nella Relazione di validazione, l’EGA dovrà dare evidenza degli esiti delle seguenti verifiche:  che la tariffa agevolata applicata dal gestore sia quella approvata dall’EGA;  che i volumi fatturati, distinti per tipologia d’uso, siano congruenti con quelli eventualmente in possesso dell’EGA per altre finalità;  che la compensazione eventualmente richiesta a CSEA dal gestore sia imputabile alla differenza tra il gettito della componente UI3 fatturata nell’anno precedente e il bonus sociale idrico erogato all’utenza nel medesimo anno e non sia in alcun modo attribuibile all’erogazione del bonus idrico integrativo. 22 maggio 2018 La relazione di validazione Obiettivo La validazione garantisce l’assenza di sussidi incrociati tra il bonus idrico integrativo e il bonus sociale idrico
  • 7.  Per garantire la corretta applicazione del meccanismo perequativo CSEA (Art. 11, comma 7, del TIBSI):  verifica, anche a campione, la coerenza, la correttezza e la veridicità del contenuto della documentazione fornita dal gestore, ai fini dell’erogazione delle compensazioni richieste;  effettua il monitoraggio degli adempimenti in materia di obblighi di versamento della componente UI3.  In caso di mancato o parziale versamento degli importi dovuti CSEA (Art. 10, comma 3, del TIBSI):  applica sulla somma dovuta un tasso di interesse maggiorato;  sospende le erogazioni di contributi a carico del sistema eventualmente spettanti ai gestori beneficiari fino al versamento dell’ammontare dovuto. 22 maggio 2018 Controlli e sanzioni 1/2
  • 8.  l’Autorità irroga sanzioni amministrative pecuniarie, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei gestori alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri (Art. 2 comma 20, lettera c), legge 481/95) 22 maggio 2018 Controlli e sanzioni 2/2
  • 9. 22 maggio 2018 Gli obblighi informativi: la normativa di riferimento Il TIBSI come s.m.i fissa gli obblighi:  di rendicontazione e separazione contabile (art. 5.2); Il gestore tiene separata evidenza contabile dell’ammontare di bonus sociale idrico riconosciuto  di registrazione e conservazione dei dati per 5 anni (art. 14);  di comunicazione dei dati all’Arera e agli EGA (art. 12);  di informativa nei confronti degli utenti (art. 15).  garantire l’applicazione delle disciplina in materia di bonus sociale idrico, evitando eventuali vantaggi indebiti per i gestori;  garantire un adeguato riconoscimento dei costi sostenuti dai gestori;  evitare sussidi incrociati tra il bonus sociale idrico e il bonus idrico integrativo;  informare correttamente gli utenti garantendo il diritto a ricevere il bonus. Obiettivi
  • 10.  Articolo 14 (TIBSI) • Il gestore predispone un registro, disponibile su apposito supporto informatico, al fine di registrare informazioni e dati concernenti l’erogazione del bonus sociale idrico agli utenti diretti e indiretti e l’erogazione del bonus idrico integrativo, qualora previsto dall’EGA territorialmente competente. • Il registro deve riportare i dati e le informazioni relativi ad ogni singolo ATO - comune - nel quale il gestore svolge il servizio di acquedotto (comparto della distribuzione). I dati e le informazioni contenuti nel registro devono essere comunicati:  all’Autorità, per ogni ATO in cui il gestore eroga il servizio;  a ciascun Ente di governo dell’Ambito, relativamente all’ATO di competenza. • Il gestore è tenuto a conservare in modo ordinato e accessibile tutta la documentazione necessaria per un periodo non inferiore a cinque anni solari successivi a quello di registrazione. 22 maggio 2018 Obblighi di registrazione di dati e informazioni
  • 11.  Il gestore registra su apposito supporto informatico i seguenti dati e informazioni disaggregati per ATO relativi al bonus sociale idrico e al bonus idrico integrativo. 22 maggio 2018 Dati oggetto di registrazione Bonus sociale idrico  ATO  Codice fornitura  Data inizio agevolazione ordinaria  Data fine agevolazione ordinaria  Codice fiscale dell’utente  Nome dell’utente  Cognome dell’utente  Indirizzo dell’utente  Indirizzo della fornitura (ove differente per utente indiretto)  Codice Istat del Comune in cui è sita la fornitura  Importo erogato dal gestore  Importo totale annuale  Tipologia di utente (diretto o indiretto)  Tipologia richiesta (rinnovo, nuova domanda, altro)  Tariffa agevolata  Numerosità famiglia anagrafica  Volumi di acqua fatturata per tipologia d’uso Bonus idrico integrativo  ATO  Codice fornitura  Codice fiscale dell’utente  Nome dell’utente  Cognome dell’utente  Indirizzo dell’utente  Codice Istat del Comune in cui è sita la fornitura  Importo erogato dal gestore  Importo totale annuale  Tipologia di utente (diretto o indiretto)  Numerosità famiglia anagrafica
  • 12. Articolo 12 TIBSI  Entro il 31 marzo di ogni anno, il gestore invia all’Autorità e all’EGA i dati, disaggregati per ATO, al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di comunicazione, relativi a:  I volumi fatturati per il servizio di acquedotto, distinti per tipologia d’uso  l’ammontare di UI3 fatturata agli utenti e il corrispondente ammontare versato alla CSEA  l’ammontare di bonus sociale idrico erogato  Il numero dei nuclei familiari agevolati  Il numero complessivo degli utenti agevolati  la tariffa agevolata applicata ai fini del riconoscimento del bonus  l’ammontare di bonus idrico integrativo erogato  Il numero dei nuclei familiari agevolati  Il numero complessivo degli utenti agevolati  una nota illustrativa contenente la descrizione dell’agevolazione integrativa 22 maggio 2018 Obblighi di comunicazione verso ARERA e gli EGA BONUS SOCIALE IDRICO BONUS IDRICO INTEGRATIVO
  • 13.  Il gestore comunica annualmente i dati relativi ai volumi fatturati per il servizio di acquedotto, distinti per tipologia d’uso (relativi al 31 dicembre dell’anno precedente). Per comunicare i dati relativi ai volumi fatturati, i gestori dovranno adottare la stessa classificazione delle classi di utenza prevista dal TICSI. 22 maggio 2018 Focus – i volumi da comunicare a ARERA e agli EGA Volumi fatturati per il servizio di acquedotto distinti per tipologia d’uso Classi di Utenza Servizio Acquedotto Volumi Aliquota Ammontare fatturato (a) (b) (c)= a*b Mc c/€ € Uso Domestico - di cui uso domestico residente di cui residente non disagiato - di cui uso domestico non residente - di cui uso condominiale - di cui altre sotto - tipologie (max 2) Altri usi diversi dal domestico di cui uso industriale di cui uso artigianale e commerciale di cui uso agricolo e zootecnico di cui uso pubblico non disalimentabile di cui uso pubblico disalimentabile di cui altri usi Totale Totale ammontare UI3 fatturato (A) Totale bonus erogato (B) Ammontare versato a CSEA (A - B)
  • 14. Articolo 15 TIBSI  Ciascun gestore provvede a dare la più ampia pubblicità a quanto disposto dal TIBSI. A tal fine:  Riporta nel documento di fatturazione (per le utenze dirette) che la fornitura è ammessa al bonus sociale idrico e indica il periodo di decorrenza dell’agevolazione e la data entro la quale deve essere effettuato il rinnovo;  Pubblica sul sito internet:  i corrispettivi tariffari applicati all’utenza dando particolare evidenza alla tariffa agevolata applicata per il riconoscimento del Bonus sociale idrico;  lo schema di informativa predisposto da Arera disponibile sul sito nella sezione dedicata al Bonus e il modulo per la presentazione della domanda 22 maggio 2018 Obblighi di comunicazione verso gli utenti
  • 15.  Apertura dell’anagrafica territoriale idrica prevista per giugno 2018  Ogni gestore iscritto all’Anagrafica ARERA dovrà dichiarare i comuni serviti in ogni ATO (associazione comuni, data affidamento, gestione servizio)  Per ciascun comune servito occorrerà fornire il dettaglio dei servizi gestiti con riferimento ai servizi di:  Acquedotto – distribuzione  Fognatura  Depurazione  Per ciascun servizio occorrerà dichiarare se lo stesso è affidato e/o effettivamente gestito  I gestori troveranno precaricate le associazioni comuni-servizi risultanti dalle informazioni comunicate fin ora all’Autorità  I gestori sono tenuti ad aggiornare le informazioni comunicate all’Autorità, qualora intervengano variazioni nel territorio servito ovvero nel perimetro delle attività svolte 22 maggio 2018 Prossimi passi (1/3)
  • 16. 22 maggio 2018 Prossimi passi (2/3)
  • 17.  Specifiche iniziative di informazione, promozione e condivisione con i soggetti coinvolti nella gestione dell’agevolazione  Incontri di formazione e approfondimento rivolti ai Comuni (sono previsti 7 webinar destinati a tutti i Comuni per presentare il complesso di iniziative e finalità relative al bonus sociale idrico)  Incontri di formazione e approfondimento rivolti alla consulta dei CAF  Incontri di formazione e approfondimento rivolti ai gestori, alle principali associazioni di categoria e agli Enti di governo dell’Ambito (è previsto un altro incontro formativo, e 3 webinar dedicati ai gestori per presentare le modalità di dialogo applicativo, il set delle specifiche di integrazione e le modalità di accreditamento alla piattaforma SGAte) 22 maggio 2018 Prossimi passi (3/3)