Evoluzione della Normativa  in materia di  Inquinamento Atmosferico
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203   Può essere considerato la base dell'impianto normativo sviluppato sino ad oggi Stabilisce  i  valori i limite ed i valori guida   di qualità dell’aria  Individua i  metodi di prelievo  e di analisi dei diversi inquinanti atmosferici  Detta norme per la  tutela della qualità dell'aria  ai fini della protezione della salute e dell'ambiente su  tutto il territorio nazionale   Prefigura  piani regionali  di controllo della qualità dell’aria  Prevede  l’autorizzazione amministrativa  per la costruzione degli impianti industriali fissi di competenza delle Regioni  (o per delega prov. e comuni)   Definisce i  compiti dei Ministeri, Regioni ed enti locali   “ Attuazione delle direttive CEE n° 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto da grandi impianti industriali”.
Ripartizione delle competenze le  Regioni  dovevano formulare i  piani di rilevamento  e l’indirizzo ed il coordinamento dei sistemi di  controllo  degli inquinanti Il  Ministero   ambiente  doveva predisporre i  criteri  per la raccolta dei dati da effettuare con i sistemi di rilevamento:  D.P.C.M. 21 luglio 1989  atto di indirizzo e coordinamento criteri di interpretazione e di attuazione;  D.M. 12 luglio 1990  limita le emissioni inquinanti degli impianti industriali esistenti;  D.M. 20 maggio 1991  definisce i criteri per la realizzazione dei sistemi di rilevamento dei dati della qualità dell'aria; in maniera distinta per aree urbane e industriali vengono indicati gli inquinanti da rilevare, le caratteristiche strutturali delle reti con la tipologia delle stazioni di rilevamento, gli standard per gli strumenti informatici necessari all'acquisizione ed elaborazione dei dati;  D.P.R. 25 luglio 1991   modifica dell’atto di indirizzo e coordinamento (D.P.C.M. 21 luglio ‘89) in materia di emissioni poco significative (senza autorizzazione) e di attività a ridotto inquinamento atmosferico  (autorizzazione semplificata) Con il D.Lgs. 112/1998 (concernente il conferimento di nuove  funzioni alle Regioni ed agli EELL) verrà confermato sostanzialmente l’impianto delle competenze D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203
Dalla L. 615/66 che disciplinava anche  le emissioni degli impianti mobili al  Codice della strada   che detta una nuova disciplina Sui  requisiti costruttivi  che riducono con dispositivi le emissioni (omologazione) Sul   controllo del mantenimento  dei dispositivi da parte dei proprietari veicoli (Comuni) Sulle  caratteristiche del carburante La normativa ha come fonte fondamentale le  direttive comunitarie  che hanno dettato principi comuni in questo settore (prende le mosse dalla Dir. 70/220/CEE concernente le misure da adottare) e provvedono a modificare la disciplina  adeguandola alle conoscenze tecniche  INQUINAMENTO DA TRAFFICO VEICOLARE
Negli anni 90 cominciano  i primi interventi di urgenza 20 novembre 1991   il Ministro dell’ambiente emana  11 ordinanze   (11 città: Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia)  che  fissano soglie di attenzione e allarme oltre le quali il  Sindaco  assume il potere/dovere di  stabilire misure adeguate   ( L. 59/1987, art. 8 “grave pericolo di danno ambientale”)   INQUINAMENTO GRANDI CENTRI URBANI
Il Ministero dell’Ambiente con successivi decreti detta le norme tecniche  sui limiti di concentrazione ed i  livelli d’attenzione e d’allarme D.M. 15 aprile 1994 ,   con cui vengono introdotti i  livelli di attenzione e di allarme per cinque inquinanti atmosferici  nelle aree urbane:  biossido di zolfo;  particelle sospese totali;  biossido di azoto; monossido di carbonio; ozono . Stabilisce inoltre i criteri di individuazione degli stati di attenzione e di allarme in base ai quali i Comuni possono adottare provvedimenti di prevenzione e di contenimento dell'inquinamento atmosferico. D.M. 25 novembre 1994   Aggiorna i livelli di attenzione  e di allarme e prevede la  misura di alcuni nuovi inquinanti  ormai stabilmente presenti nelle aree urbane:  benzene; idrocarburi policiclici aromatici; particelle sospese. Per i nuovi inquinanti, considerati di forte impatto per la salute e per l'ambiente, il decreto fissa obiettivi di qualità. D.M. 16 Maggio 1996   “Attivazione di un sistema di sorveglianza di inquinamento da ozono”. Impone alle  Regioni  di  redigere un rapporto annuale  per i dati di concentrazione di ozono relativi al periodo 1° gennaio – 31 dicembre nel quale possono essere contenute le informazioni sui precursori (NOx, e composti organici volatili). Stabilisce inoltre che il metodo di riferimento da utilizzare per la determinazione delle concentrazioni di ozono è quello basato sull’assorbimento UV  .
“ Misure urgenti per la prevenzione  dell’inquinamento atmosferico da benzene”  Fissa il  tenore massimo  di benzene e idrocarburi aromatici totali nelle benzine i  Sindaci  possono adottare misure di  limitazioni della circolazione   con criteri  operativi  definiti dal D.M. 21 aprile 1999, n. 163 , per far fronte all'inquinamento da traffico urbano  Il D.M. 163/1999 prevede le grandi città e i Comuni con più di 150.000 abitanti  devono stilare un rapporto annuale della qualità dell’aria, disporre misure programmate permanenti o periodiche di limitazione o divieto  che possono essere modificate  nel corso dell’anno se vi è miglioramento o peggioramento sulla base dei dati, diffondere le valutazioni e il rapporto  Comuni con più di 30.000 abitanti  devono adottare specifico Piano del traffico urbano Ciò porterà a definire sempre più poteri speciali ai Sindaci  e finanziamenti e incentivi ai comuni per l’adozione di misure  per la riduzione  dell’IA e il miglioramento della mobilità L. 4 novembre 1997, n. 413
E’ un  provvedimento programmatico  che definisce i  principi base di una strategia   per il  mantenimento  e il  miglioramento  e avvia il processo dinamico di adeguamento della normativa  Tende a realizzare un sistema non limitato al controllo delle emissioni ma  esteso alla “gestione” della qualità  e stabilisce gli  obiettivi per la qualità aria-ambiente  (si intende aria esterna presente nella troposfera, ad esclusione di quella presente nei luoghi di lavoro) Prevede la valutazione dei  valori limite  e le  soglie di allarme  su tutto il territorio nazionale che per questo deve essere suddiviso in zone ed agglomerati (zone con popolazione sup. a  250.000 ab.). Stabilisce gli adempimenti di rispettiva  competenza dello Stato e delle Regioni . Modifica la 203/88 ed i suoi decreti attuativi D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351 “ Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e  di gestione della qualità dell’aria ambiente”
Allo Stato compete individuazione dei valori limite e dei valori obiettivo di qualità da raggiungere Alle Regioni compete la rilevazione della qualità dell’aria l’elaborazione e attuazione di Piani di azione l’individuazione  delle aree che hanno bisogno di intervento Il D.Lgs. attribuisce notevole rilievo al diritto di informazione dei cittadini sulla qualità aria e prevede che Stato Regioni EELL garantiscano  informazioni aggiornate D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351
La  Dir. 96/62/CE   esprime  politiche generali  in materia di valutazione e gestione della qualità dell’aria,  individuando azioni  fondamentali che Stati membri devono attuare per   stabilire obiettivi  di qualità per  prevenire e ridurre effetti nocivi La  DIRETTIVA QUADRO  definisce il  contesto generale  rinviando a  “direttive figlie”  la definizione dei  parametri tecnico-operativi  relativi ai singoli inquinanti In particolare fissa elenco di sostanze sulle quali intervenire  in via prioritaria  (biossido di zolfo, biossido di azoto, le particelle sospese, piombo, ozono, ossido di carbonio, benzene, idrocarburi policiclici aromatici, mercurio, cadmio, arsenico, nichel) i  criteri  adottati  per stabilire gli  obiettivi  di qualità dell’aria per gli inquinanti ed i requisiti di  monitoraggio  (Valore limite – Valore obiettivo – Soglia di allarme – Margine di tolleranza)  i  criteri di valutazione  della qualità dell’aria  i casi in cui devono essere predisposti i  piani di intervento  e  quelli di  mantenimento   l’obbligo degli Stati membri di predisporre un  sistema di controllo e qualità  sui dati raccolti i meccanismi per  l’informazione del pubblico
ha recepito le direttive “Figlie” della Dir. 96/62/CE Dir. 1999/30/CE  - valori limite per biossido di zolfo, biossido d'azoto, ossidi di azoto, particelle e piombo Dir. 2000/69/CE  - valori limite per benzene ed monossido di carbonio Stabilisce il margine di  tolleranza   le modalità per  ridurlo nel tempo il  termine  entro il quale il valore limite deve essere raggiunto i criteri raccolta dei  dati  e tecniche di misurazione  le modalità per le  informazioni al pubblico D.M. 2 aprile 2002, n. 60
Dispone per le Regioni direttive tecniche  per effettuare  misure  per la qualità dell'aria  direttive per adottare un  piano per il mantenimento  della qualità dell'aria nelle zone indicate nell'art. 9 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351  elaborazione dei  principi generali per realizzare i programmi   Il D.M. n. 261/2002, si propone, quindi, l'obiettivo di dare attuazione non solo ai programmi di tutela dell'ambiente a livello generale, ma soprattutto ad interventi più specifici e settoriali, come la tutela dell'"aria ambiente", per realizzare sistemi di controllo e prevenzione dell'inquinamento   D.M. 1 ottobre 2002, n. 261, Regolamento attuativo elaborato dal MATT di concerto con il Min. Salute, recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria e i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi previsti dal D.Lgs. n. 351/1999
Dir. 2001/80/CE Limitazioni alle emissioni in atmosfera degli inquinanti da grandi impianti di combustione ( cd LCP  Large  Combustion Plants ) si applica  agli i mpianti  di combustione con potenza termica nominale  pari o sup. a 50 MW   indipendentemente dal combustibile utilizzato  La Commissione europea ha avviato un procedimento di infrazione nei confronti dell’Italia per  mancato   recepimento della direttiva  cui è seguita la condanna della Corte di Giustizia
Il MATT, di concerto con gli altri Ministeri competenti e la Conferenza Unificata, predispone un  aggiornamento del   programma nazionale di riduzione  che contenga  gli  obiettivi   calcolati in base ai risultati delle proiezioni aggiornate  le  misure aggiuntive  necessarie ad assicurare il rispetto dei limiti stabiliti per l'Italia  Il programma così aggiornato dovrà essere trasmesso, secondo quanto previsto dalla direttiva 2001/81, alla Commissione Europea  entro il 31 dicembre 2006 D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 171 “ Attuazione della direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali  di emissione di alcuni inquinanti atmosferici”
La  Dir. 2001/81/CE  (cd NEC,  National Emission Ceilings )  stabilisce la limitazione delle emissioni di sostanze inquinanti provocate da fenomeni di:  acidificazione  (deposizione di inquinanti acidi sulla vegetazione, sulle acque superficiali, sui terreni, sugli edifici e sui monumenti) eutrofizzazione  (alterazione degli ecosistemi terrestri e acquatici in conseguenza della deposizione di composti azotati dall'atmosfera)  formazione di ozono  a livello del suolo Limiti nazionali  (tetti)  per le emissioni di ossidi di zolfo (SOx), ossidi di azoto (NOx), composti organici volatili (COV) ed ammoniaca (NH3) Adeguamento  entro il 2010
Stabilisce i  valori bersaglio , gli  obiettivi a lungo termine , la  soglia di allarme  e la  soglia di informazione i  metodi  ed i  criteri  per la valutazione delle concentrazioni di ozono  e per la valutazione delle concentrazioni  dei precursori dell'ozono  nell'aria le misure volte a consentire  l'informazione del pubblico   le misure volte a  mantenere  la qualità dell'aria e le misure dirette a consentirne il  miglioramento   le modalità di  cooperazione con gli altri Stati membri  dell'Unione europea ai fini della riduzione dei livelli di ozono D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 183 “ Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all’ozono nell’aria”
obiettivi a lungo termine , valori-obiettivo per il 2010 una  soglia di allarme  e un inizio di informazione sulle concentrazioni di ozono nell'aria ambiente della Comunità  metodi e criteri comuni  per valutare le concentrazioni di ozono nell'aria ambiente  conseguimento e messa a disposizione dei cittadini dell' informazione  pertinente sull'ozono nell'aria ambiente conservazione  e/o  miglioramento  della qualità dell'aria ambiente  Promozione di una  cooperazione tra gli Stati membri  per diminuire l'ozono nell'aria ambiente Dir. 2002/3/CE   “Ozono nell’aria”,  terza “direttiva figlia”, fissa:
Quarta “direttiva figlia”   ( ancora   da recepire ) della direttiva quadro 96/62/CE, concernente la presenza di inquinanti che presentano un rischio per la salute umana Dato che le sostanze in oggetto sono agenti cancerogeni umani per i quali non può essere individuata alcuna soglia riguardo agli effetti dannosi sulla salute umana,  la direttiva è finalizzata ad applicare il principio secondo il quale l'esposizione a tali inquinanti debba essere al livello più basso che si possa ragionevolmente raggiungere concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente Dir. 2004/107/CE
Strategia tematica sull’inquinamento atmosferico Comunicazione della Commissione europea del 21 settembre 2005 è una delle sette strategie tematiche nell’ambito del  Sesto Programma di  azione in materia di ambiente si propone di migliorare la qualità dell’aria  per  ridurre i rischi per la salute e l’ambiente   entro il 2020  pur trattando di tutti i principali inquinanti evidenzia una specifica riduzione soprattutto delle  polveri sottili (particolato) e dell’ozono vuole razionalizzare e aggiornare la legislazione in vigore  fondendo in un unico testo la direttiva quadro e le “figlie”   per consentire agli Stati membri  di attuarla in modo più semplice ed efficace  (Proposta di direttiva del 21 settembre 2005 che accompagna la Strategia)
l’aumento, in intensità e frequenza, dei fenomeni estremi (uragani, temporali, inondazioni, siccità, …) l'aumento del livello dei mari la desertificazione la perdita di biodiversità CAMBIAMENTI CLIMATICI
biossido di carbonio (CO 2 ) metano (CH 4 ) protossido di azoto (N 2 0)  idrofluorocarburi (HFC) perfluorocarburi (PFC) esafluoruro di zolfo (Sf 6 )  GAS SERRA
CONVENZIONE QUADRO DELLE NAZIONI UNITE  SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI   approvata a New York il 9 maggio 1992, per contrastare e ridurre al minimo gli effetti negativi dei cambiamenti climatici sul nostro pianeta.  Il PROTOCOLLO DI KYOTO strumento attuativo della Convenzione, firmato nel dicembre 1997, entrato in vigore il 16 febbraio 2005 impegna i paesi industrializzati e quelli ad economia in transizione ad una  riduzione delle emissioni dei principali gas ad effetto serra  del 5,2 % rispetto ai valori del 1990, nel periodo 2008-2012, con riduzioni differenti per ogni singolo paese In particolare,  l'Unione Europea  ha un obiettivo di  riduzione del 8%,  nell'ambito del quale  l'Italia  si è impegnata a ridurre le emissioni del  6,5% Nessuna limitazione  alle emissioni di gas-serra viene prevista per i  Paesi in via di sviluppo
Politiche e misure   interventi previsti dallo Stato attraverso programmi attuativi specifici realizzati all'interno del territorio nazionale   Meccanismi flessibili   utilizzare a proprio credito attività di riduzione delle emissioni effettuate al di fuori del territorio nazionale in considerazione del fatto che i cambiamenti climatici sono un fenomeno globale ed ogni riduzione delle emissioni di gas serra è efficace indipendentemente dal luogo del pianeta nel quale viene realizzata STRUMENTI ATTUATIVI DEL PROTOCOLLO DI KYOTO
• INTERNATIONAL EMISSIONS TRADING  (IET)  – consiste nella possibilità che uno Stato, ed eventualmente un’azienda, possa comperare o vendere ad altri stati o aziende permessi di emissione in modo da allineare le proprie emissioni con la quota assegnata: il soggetto interessato venderà tali permessi quando le proprie emissioni sono al di sotto della quota assegnata, mentre li comprerà quando le proprie emissioni sono al di sopra della quota assegnata. I permessi di emissione vengono chiamati Assigned Amount Units ed indicati con la sigla AAUs.  • CLEAN DEVELOPEMENT MECHANISM  (CDM)  – è un meccanismo di collaborazione attraverso il quale le aziende o gli Stati che realizzano progetti a tecnologia pulita nei paesi in via di sviluppo ricevono crediti di emissione pari alla riduzione ottenuta rispetto ai livelli che si sarebbero avuti senza il progetto. Tali crediti vengono chiamati Certified Emissions Reductions ed indicati spesso con la sigla CERs  • JOINT IMPLEMENTATION  (JI)  – è un meccanismo di collaborazione tra paesi industrializzati e quelli ad economia in transizione, per il raggiungimento dei rispettivi obiettivi di riduzione delle emissioni. Analogamente al CDM, permette di ottenere crediti di emissione attraverso investimenti in tecnologie pulite in altri paesi. Tali crediti vengono chiamati Emissions Reductions Units ed indicati con la sigla ERU I MECCANISMI FLESSIBILI
Attività dell'Italia per promuovere una politica di protezione dell'atmosfera L. 15 gennaio 1994 n. 65 , ratifica Convenzione quadro sui cambiamenti climatici (in vigore dal 21 marzo 1994) “ Programma nazionale  per il contenimento delle emissioni di anidride carbonica” approvato dal  CIPE il 25 febbraio 1994 Prima Comunicazione Nazionale alla Convenzione quadro  sui cambiamenti climatici il  16 gennaio 1995 Seconda Comunicazione Nazionale alla Convenzione quadro  sui cambiamenti climatici  15 novembre 1997   Delibera CIPE  19 novembre 1998  "Linee guida per le politiche e le misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra"  Legge 1° giugno 2002, n. 120  ratifica Protocollo di Kyoto Delibera CIPE 19 dicembre 2002  revisione delle “Linee-guida” del 19 novembre 1998 e il relativo Piano di Azione Nazionale per la riduzione delle emissioni dei gas serra (PAN)  D.L. 12 novembre 2004, n. 273  “Disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea
“ Delega al governo per il riordino il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione”   il DDL ha avuto un iter travagliato 9  agosto 2001   il CdM approva lo schema di DDL   19 ottobre 2001   è stato presentata alla Camera (AC 1798)   2 ottobre 2002   è approvato dalla Camera in prima lettura e passa al Senato (AS 1753)   14 maggio 2003   è approvato con modificazioni  dal Senato che lo rinvia alla Camera   15 ottobre 2003   la Camera   lo approva in seconda lettura con ulteriori modifiche   14 ottobre 2004   il Senato lo approva con modifiche ulteriori   24 novembre 2004   la Camera finalmente lo approva definitivamente   LA LEGGE DELEGA Legge 15 dicembre 2004, n. 308
TRA I VARI SETTORI DA RIORDINARE VI E’ L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO nei seguenti ambiti 1 ) emissioni provenienti dagli  impianti di riscaldamento per uso civile 2) l'incentivazione della produzione di energia da  fonti rinnovabili o alternative   3) emissioni derivanti dalle  attività agricole e zootecniche 4) Incentivazioni per l'uso di  veicoli, combustibili e carburanti  che possono contribuire alla riduzione delle emissioni e al miglioramento della qualità dell'aria 5)  informazione ai consumatori   sull'impatto ambientale  del ciclo di vita  dei prodotti  possono causare inquinamento atmosferico 6) predisposizione del piano nazionale di riduzione (direttiva 2001/80/CE) che stabilisca prescrizioni per i  grandi impianti  di combustione esistenti
PER REDIGERE IL TESTO IL MINISTRO SI E’ AVVALSO “ di una  commissione  composta da un numero massimo di ventiquattro membri scelti fra professori universitari, dirigenti apicali di istituti pubblici di ricerca ed esperti di alta qualificazione nei settori e nelle materie oggetto della delega”  istituita  dalla L. 308/2004 costituita  dal Ministro con  Decreto 21 gennaio 2005 ha presentato nel settembre 2005  gli  Schemi  dei decreti legislativi relativi ad ogni settore previsto dalla legge delega, che poi ha accorpato in un  solo testo
recante Norme in materia ambientale Parte V  “ Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera” è suddivisa Titolo I  Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera  di impianti e attività Titolo II  Impianti termici civili  Titolo III Combustibili D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Titolo I  “ Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera  di impianti e attività” si applica   agli impianti e alle attività che producono emissioni  ( inclusi:  impianti termici civili non disciplinati dal Titolo II;  esclusi:   impianti di incenerimento di rifiuti, impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale IPCC-Integrated Pollution Prevention and Control, impianti per la difesa nazionale, sfiati da ambienti da lavoro)   stabilisce  i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità ai valori limite determina   impegni maggiori per le fonti rinnovabili D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
richiesta di autorizzazione  da parte del gestore rilascio autorizzazione  da parte della   Regione   validità dell’autorizzazione   15 anni IMPIANTI CHE PRODUCONO EMISSIONI D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
La validità dell’autorizzazione è una delle innovazioni introdotte rispetto al D.P.R. 203/88   che prevedeva una validità definitiva modificabile solo in relazione all’evoluzione della migliore tecnologia disponibile o alle modifiche della situazione ambientale (art. 11) migliorativa  rispetto  alla  “non scadenza” del DPR 203/88  sproporzionata   sia  all’adeguamento degli impianti  alle nuove esigenze ambientali dovute alle politiche di sostenibilità, dato che d’ufficio non è possibile  modificare le prescrizioni dell’autorizzazione legate alle migliori tecniche disponibili se non alla scadenza e per il rinnovo (art. 271 co.9) sia rispetto alla  durata di altre autorizzazioni ambientali  come la IPCC (5 anni) e la certificazione ISO 14.000 (6 anni) e certificazioni EMAS (8 anni)   ostativa   della  semplificazione dei procedimenti autorizzatori  che dovrebbe portare  ad una autorizzazione unica D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Il D.Lgs. sembra volerne limitare i poteri Art. 281, comma 10,  prevede la  necessità di intesa con il MATT per la fissazione di limiti più restrittivi Lesivo delle competenze regionali di programmazione e pianificazione - Diverso  dalla normativa IPCC che prevede che le regioni fissino limiti più restrittivi autonomamente REGIONI E COMPETENZE D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Titolo II  “ Impianti termici civili” disciplina   impianti termici civili non sottoposti ad autorizzazione  definisce l’autorità competente per i controlli i comuni  aventi popolazione superiore ai 40.000 ab. le province nella restante parte del territorio  La questione dell’autorità competente per i controlli è già stabilita dal D. Lgs. 112/98  "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali"   all’art. 31, che afferma il ruolo unico delle province per le seguenti funzioni: la redazione e l'adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico l'autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Titolo III “ Combustibili” disciplina   le caratteristiche merceologiche  dei combustibili che possono essere utilizzati negli impianti di cui trattano i Titolo I e II  stabilisce   le condizioni di utilizzo e le prescrizioni prevede   possano essere stabiliti valori limite massimi per il contenuto di zolfo  negli oli combustibili o nel gasolio,  più elevati rispetto a quelli fissati nell’allegato X al D. Lgs.  D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Legge delega n. 308/2004 approvata con il ricorso di ripetuti  voti   di   fiducia troppo ampia e  generica   D. Lgs. n. 152/2006 definito senza rispettare le procedure, indicate dalla legge delega 308/2004 (art. 1, co 14), che prevedono  forme   di   consultazione  con organizzazioni sindacali e imprenditoriali, associazioni ambientaliste e consumeristiche adottato  senza  aver acquisito il  parere della Conferenza unificata   Stato-Regioni  previsto dalla legge delega 308/2004 (art. 1, co. 4) limita  le  competenze  delle  Regioni  che hanno già  promesso ricorsi alla Corte costituzionale riguardo all’IA  non ha trattato  tutti gli aspetti relativi alla qualità dell’aria,  non si armonizza  con provvedimenti attuativi di direttive europee,  non ha unificato  il sistema delle autorizzazioni, ha ignorato il problema delle aree urbane PUNTI CRITICI SOLLEVATI

inquinamento atmosferico

  • 1.
    Evoluzione della Normativa in materia di Inquinamento Atmosferico
  • 2.
    D.P.R. 24 maggio1988, n. 203 Può essere considerato la base dell'impianto normativo sviluppato sino ad oggi Stabilisce i valori i limite ed i valori guida di qualità dell’aria Individua i metodi di prelievo e di analisi dei diversi inquinanti atmosferici Detta norme per la tutela della qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente su tutto il territorio nazionale Prefigura piani regionali di controllo della qualità dell’aria Prevede l’autorizzazione amministrativa per la costruzione degli impianti industriali fissi di competenza delle Regioni (o per delega prov. e comuni) Definisce i compiti dei Ministeri, Regioni ed enti locali “ Attuazione delle direttive CEE n° 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto da grandi impianti industriali”.
  • 3.
    Ripartizione delle competenzele Regioni dovevano formulare i piani di rilevamento e l’indirizzo ed il coordinamento dei sistemi di controllo degli inquinanti Il Ministero ambiente doveva predisporre i criteri per la raccolta dei dati da effettuare con i sistemi di rilevamento: D.P.C.M. 21 luglio 1989 atto di indirizzo e coordinamento criteri di interpretazione e di attuazione; D.M. 12 luglio 1990 limita le emissioni inquinanti degli impianti industriali esistenti; D.M. 20 maggio 1991 definisce i criteri per la realizzazione dei sistemi di rilevamento dei dati della qualità dell'aria; in maniera distinta per aree urbane e industriali vengono indicati gli inquinanti da rilevare, le caratteristiche strutturali delle reti con la tipologia delle stazioni di rilevamento, gli standard per gli strumenti informatici necessari all'acquisizione ed elaborazione dei dati; D.P.R. 25 luglio 1991 modifica dell’atto di indirizzo e coordinamento (D.P.C.M. 21 luglio ‘89) in materia di emissioni poco significative (senza autorizzazione) e di attività a ridotto inquinamento atmosferico (autorizzazione semplificata) Con il D.Lgs. 112/1998 (concernente il conferimento di nuove funzioni alle Regioni ed agli EELL) verrà confermato sostanzialmente l’impianto delle competenze D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203
  • 4.
    Dalla L. 615/66che disciplinava anche le emissioni degli impianti mobili al Codice della strada che detta una nuova disciplina Sui requisiti costruttivi che riducono con dispositivi le emissioni (omologazione) Sul controllo del mantenimento dei dispositivi da parte dei proprietari veicoli (Comuni) Sulle caratteristiche del carburante La normativa ha come fonte fondamentale le direttive comunitarie che hanno dettato principi comuni in questo settore (prende le mosse dalla Dir. 70/220/CEE concernente le misure da adottare) e provvedono a modificare la disciplina adeguandola alle conoscenze tecniche INQUINAMENTO DA TRAFFICO VEICOLARE
  • 5.
    Negli anni 90cominciano i primi interventi di urgenza 20 novembre 1991 il Ministro dell’ambiente emana 11 ordinanze (11 città: Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia) che fissano soglie di attenzione e allarme oltre le quali il Sindaco assume il potere/dovere di stabilire misure adeguate ( L. 59/1987, art. 8 “grave pericolo di danno ambientale”) INQUINAMENTO GRANDI CENTRI URBANI
  • 6.
    Il Ministero dell’Ambientecon successivi decreti detta le norme tecniche sui limiti di concentrazione ed i livelli d’attenzione e d’allarme D.M. 15 aprile 1994 , con cui vengono introdotti i livelli di attenzione e di allarme per cinque inquinanti atmosferici nelle aree urbane: biossido di zolfo; particelle sospese totali; biossido di azoto; monossido di carbonio; ozono . Stabilisce inoltre i criteri di individuazione degli stati di attenzione e di allarme in base ai quali i Comuni possono adottare provvedimenti di prevenzione e di contenimento dell'inquinamento atmosferico. D.M. 25 novembre 1994 Aggiorna i livelli di attenzione e di allarme e prevede la misura di alcuni nuovi inquinanti ormai stabilmente presenti nelle aree urbane: benzene; idrocarburi policiclici aromatici; particelle sospese. Per i nuovi inquinanti, considerati di forte impatto per la salute e per l'ambiente, il decreto fissa obiettivi di qualità. D.M. 16 Maggio 1996 “Attivazione di un sistema di sorveglianza di inquinamento da ozono”. Impone alle Regioni di redigere un rapporto annuale per i dati di concentrazione di ozono relativi al periodo 1° gennaio – 31 dicembre nel quale possono essere contenute le informazioni sui precursori (NOx, e composti organici volatili). Stabilisce inoltre che il metodo di riferimento da utilizzare per la determinazione delle concentrazioni di ozono è quello basato sull’assorbimento UV .
  • 7.
    “ Misure urgentiper la prevenzione dell’inquinamento atmosferico da benzene” Fissa il tenore massimo di benzene e idrocarburi aromatici totali nelle benzine i Sindaci possono adottare misure di limitazioni della circolazione con criteri operativi definiti dal D.M. 21 aprile 1999, n. 163 , per far fronte all'inquinamento da traffico urbano Il D.M. 163/1999 prevede le grandi città e i Comuni con più di 150.000 abitanti devono stilare un rapporto annuale della qualità dell’aria, disporre misure programmate permanenti o periodiche di limitazione o divieto che possono essere modificate nel corso dell’anno se vi è miglioramento o peggioramento sulla base dei dati, diffondere le valutazioni e il rapporto Comuni con più di 30.000 abitanti devono adottare specifico Piano del traffico urbano Ciò porterà a definire sempre più poteri speciali ai Sindaci e finanziamenti e incentivi ai comuni per l’adozione di misure per la riduzione dell’IA e il miglioramento della mobilità L. 4 novembre 1997, n. 413
  • 8.
    E’ un provvedimento programmatico che definisce i principi base di una strategia per il mantenimento e il miglioramento e avvia il processo dinamico di adeguamento della normativa Tende a realizzare un sistema non limitato al controllo delle emissioni ma esteso alla “gestione” della qualità e stabilisce gli obiettivi per la qualità aria-ambiente (si intende aria esterna presente nella troposfera, ad esclusione di quella presente nei luoghi di lavoro) Prevede la valutazione dei valori limite e le soglie di allarme su tutto il territorio nazionale che per questo deve essere suddiviso in zone ed agglomerati (zone con popolazione sup. a 250.000 ab.). Stabilisce gli adempimenti di rispettiva competenza dello Stato e delle Regioni . Modifica la 203/88 ed i suoi decreti attuativi D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351 “ Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente”
  • 9.
    Allo Stato competeindividuazione dei valori limite e dei valori obiettivo di qualità da raggiungere Alle Regioni compete la rilevazione della qualità dell’aria l’elaborazione e attuazione di Piani di azione l’individuazione delle aree che hanno bisogno di intervento Il D.Lgs. attribuisce notevole rilievo al diritto di informazione dei cittadini sulla qualità aria e prevede che Stato Regioni EELL garantiscano informazioni aggiornate D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351
  • 10.
    La Dir.96/62/CE esprime politiche generali in materia di valutazione e gestione della qualità dell’aria, individuando azioni fondamentali che Stati membri devono attuare per stabilire obiettivi di qualità per prevenire e ridurre effetti nocivi La DIRETTIVA QUADRO definisce il contesto generale rinviando a “direttive figlie” la definizione dei parametri tecnico-operativi relativi ai singoli inquinanti In particolare fissa elenco di sostanze sulle quali intervenire in via prioritaria (biossido di zolfo, biossido di azoto, le particelle sospese, piombo, ozono, ossido di carbonio, benzene, idrocarburi policiclici aromatici, mercurio, cadmio, arsenico, nichel) i criteri adottati per stabilire gli obiettivi di qualità dell’aria per gli inquinanti ed i requisiti di monitoraggio (Valore limite – Valore obiettivo – Soglia di allarme – Margine di tolleranza) i criteri di valutazione della qualità dell’aria i casi in cui devono essere predisposti i piani di intervento e quelli di mantenimento l’obbligo degli Stati membri di predisporre un sistema di controllo e qualità sui dati raccolti i meccanismi per l’informazione del pubblico
  • 11.
    ha recepito ledirettive “Figlie” della Dir. 96/62/CE Dir. 1999/30/CE - valori limite per biossido di zolfo, biossido d'azoto, ossidi di azoto, particelle e piombo Dir. 2000/69/CE - valori limite per benzene ed monossido di carbonio Stabilisce il margine di tolleranza le modalità per ridurlo nel tempo il termine entro il quale il valore limite deve essere raggiunto i criteri raccolta dei dati e tecniche di misurazione le modalità per le informazioni al pubblico D.M. 2 aprile 2002, n. 60
  • 12.
    Dispone per leRegioni direttive tecniche per effettuare misure per la qualità dell'aria direttive per adottare un piano per il mantenimento della qualità dell'aria nelle zone indicate nell'art. 9 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351 elaborazione dei principi generali per realizzare i programmi Il D.M. n. 261/2002, si propone, quindi, l'obiettivo di dare attuazione non solo ai programmi di tutela dell'ambiente a livello generale, ma soprattutto ad interventi più specifici e settoriali, come la tutela dell'"aria ambiente", per realizzare sistemi di controllo e prevenzione dell'inquinamento D.M. 1 ottobre 2002, n. 261, Regolamento attuativo elaborato dal MATT di concerto con il Min. Salute, recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria e i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi previsti dal D.Lgs. n. 351/1999
  • 13.
    Dir. 2001/80/CE Limitazionialle emissioni in atmosfera degli inquinanti da grandi impianti di combustione ( cd LCP Large Combustion Plants ) si applica agli i mpianti di combustione con potenza termica nominale pari o sup. a 50 MW indipendentemente dal combustibile utilizzato La Commissione europea ha avviato un procedimento di infrazione nei confronti dell’Italia per mancato recepimento della direttiva cui è seguita la condanna della Corte di Giustizia
  • 14.
    Il MATT, diconcerto con gli altri Ministeri competenti e la Conferenza Unificata, predispone un aggiornamento del programma nazionale di riduzione che contenga gli obiettivi calcolati in base ai risultati delle proiezioni aggiornate le misure aggiuntive necessarie ad assicurare il rispetto dei limiti stabiliti per l'Italia Il programma così aggiornato dovrà essere trasmesso, secondo quanto previsto dalla direttiva 2001/81, alla Commissione Europea entro il 31 dicembre 2006 D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 171 “ Attuazione della direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici”
  • 15.
    La Dir.2001/81/CE (cd NEC, National Emission Ceilings ) stabilisce la limitazione delle emissioni di sostanze inquinanti provocate da fenomeni di: acidificazione (deposizione di inquinanti acidi sulla vegetazione, sulle acque superficiali, sui terreni, sugli edifici e sui monumenti) eutrofizzazione (alterazione degli ecosistemi terrestri e acquatici in conseguenza della deposizione di composti azotati dall'atmosfera) formazione di ozono a livello del suolo Limiti nazionali (tetti) per le emissioni di ossidi di zolfo (SOx), ossidi di azoto (NOx), composti organici volatili (COV) ed ammoniaca (NH3) Adeguamento entro il 2010
  • 16.
    Stabilisce i valori bersaglio , gli obiettivi a lungo termine , la soglia di allarme e la soglia di informazione i metodi ed i criteri per la valutazione delle concentrazioni di ozono e per la valutazione delle concentrazioni dei precursori dell'ozono nell'aria le misure volte a consentire l'informazione del pubblico le misure volte a mantenere la qualità dell'aria e le misure dirette a consentirne il miglioramento le modalità di cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea ai fini della riduzione dei livelli di ozono D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 183 “ Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all’ozono nell’aria”
  • 17.
    obiettivi a lungotermine , valori-obiettivo per il 2010 una soglia di allarme e un inizio di informazione sulle concentrazioni di ozono nell'aria ambiente della Comunità metodi e criteri comuni per valutare le concentrazioni di ozono nell'aria ambiente conseguimento e messa a disposizione dei cittadini dell' informazione pertinente sull'ozono nell'aria ambiente conservazione e/o miglioramento della qualità dell'aria ambiente Promozione di una cooperazione tra gli Stati membri per diminuire l'ozono nell'aria ambiente Dir. 2002/3/CE “Ozono nell’aria”, terza “direttiva figlia”, fissa:
  • 18.
    Quarta “direttiva figlia” ( ancora da recepire ) della direttiva quadro 96/62/CE, concernente la presenza di inquinanti che presentano un rischio per la salute umana Dato che le sostanze in oggetto sono agenti cancerogeni umani per i quali non può essere individuata alcuna soglia riguardo agli effetti dannosi sulla salute umana, la direttiva è finalizzata ad applicare il principio secondo il quale l'esposizione a tali inquinanti debba essere al livello più basso che si possa ragionevolmente raggiungere concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente Dir. 2004/107/CE
  • 19.
    Strategia tematica sull’inquinamentoatmosferico Comunicazione della Commissione europea del 21 settembre 2005 è una delle sette strategie tematiche nell’ambito del Sesto Programma di azione in materia di ambiente si propone di migliorare la qualità dell’aria per ridurre i rischi per la salute e l’ambiente entro il 2020 pur trattando di tutti i principali inquinanti evidenzia una specifica riduzione soprattutto delle polveri sottili (particolato) e dell’ozono vuole razionalizzare e aggiornare la legislazione in vigore fondendo in un unico testo la direttiva quadro e le “figlie” per consentire agli Stati membri di attuarla in modo più semplice ed efficace (Proposta di direttiva del 21 settembre 2005 che accompagna la Strategia)
  • 20.
    l’aumento, in intensitàe frequenza, dei fenomeni estremi (uragani, temporali, inondazioni, siccità, …) l'aumento del livello dei mari la desertificazione la perdita di biodiversità CAMBIAMENTI CLIMATICI
  • 21.
    biossido di carbonio(CO 2 ) metano (CH 4 ) protossido di azoto (N 2 0) idrofluorocarburi (HFC) perfluorocarburi (PFC) esafluoruro di zolfo (Sf 6 ) GAS SERRA
  • 22.
    CONVENZIONE QUADRO DELLENAZIONI UNITE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI approvata a New York il 9 maggio 1992, per contrastare e ridurre al minimo gli effetti negativi dei cambiamenti climatici sul nostro pianeta. Il PROTOCOLLO DI KYOTO strumento attuativo della Convenzione, firmato nel dicembre 1997, entrato in vigore il 16 febbraio 2005 impegna i paesi industrializzati e quelli ad economia in transizione ad una riduzione delle emissioni dei principali gas ad effetto serra del 5,2 % rispetto ai valori del 1990, nel periodo 2008-2012, con riduzioni differenti per ogni singolo paese In particolare, l'Unione Europea ha un obiettivo di riduzione del 8%, nell'ambito del quale l'Italia si è impegnata a ridurre le emissioni del 6,5% Nessuna limitazione alle emissioni di gas-serra viene prevista per i Paesi in via di sviluppo
  • 23.
    Politiche e misure interventi previsti dallo Stato attraverso programmi attuativi specifici realizzati all'interno del territorio nazionale Meccanismi flessibili utilizzare a proprio credito attività di riduzione delle emissioni effettuate al di fuori del territorio nazionale in considerazione del fatto che i cambiamenti climatici sono un fenomeno globale ed ogni riduzione delle emissioni di gas serra è efficace indipendentemente dal luogo del pianeta nel quale viene realizzata STRUMENTI ATTUATIVI DEL PROTOCOLLO DI KYOTO
  • 24.
    • INTERNATIONAL EMISSIONSTRADING (IET) – consiste nella possibilità che uno Stato, ed eventualmente un’azienda, possa comperare o vendere ad altri stati o aziende permessi di emissione in modo da allineare le proprie emissioni con la quota assegnata: il soggetto interessato venderà tali permessi quando le proprie emissioni sono al di sotto della quota assegnata, mentre li comprerà quando le proprie emissioni sono al di sopra della quota assegnata. I permessi di emissione vengono chiamati Assigned Amount Units ed indicati con la sigla AAUs. • CLEAN DEVELOPEMENT MECHANISM (CDM) – è un meccanismo di collaborazione attraverso il quale le aziende o gli Stati che realizzano progetti a tecnologia pulita nei paesi in via di sviluppo ricevono crediti di emissione pari alla riduzione ottenuta rispetto ai livelli che si sarebbero avuti senza il progetto. Tali crediti vengono chiamati Certified Emissions Reductions ed indicati spesso con la sigla CERs • JOINT IMPLEMENTATION (JI) – è un meccanismo di collaborazione tra paesi industrializzati e quelli ad economia in transizione, per il raggiungimento dei rispettivi obiettivi di riduzione delle emissioni. Analogamente al CDM, permette di ottenere crediti di emissione attraverso investimenti in tecnologie pulite in altri paesi. Tali crediti vengono chiamati Emissions Reductions Units ed indicati con la sigla ERU I MECCANISMI FLESSIBILI
  • 25.
    Attività dell'Italia perpromuovere una politica di protezione dell'atmosfera L. 15 gennaio 1994 n. 65 , ratifica Convenzione quadro sui cambiamenti climatici (in vigore dal 21 marzo 1994) “ Programma nazionale per il contenimento delle emissioni di anidride carbonica” approvato dal CIPE il 25 febbraio 1994 Prima Comunicazione Nazionale alla Convenzione quadro sui cambiamenti climatici il 16 gennaio 1995 Seconda Comunicazione Nazionale alla Convenzione quadro sui cambiamenti climatici 15 novembre 1997 Delibera CIPE 19 novembre 1998 "Linee guida per le politiche e le misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra" Legge 1° giugno 2002, n. 120 ratifica Protocollo di Kyoto Delibera CIPE 19 dicembre 2002 revisione delle “Linee-guida” del 19 novembre 1998 e il relativo Piano di Azione Nazionale per la riduzione delle emissioni dei gas serra (PAN) D.L. 12 novembre 2004, n. 273 “Disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea
  • 26.
    “ Delega algoverno per il riordino il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione” il DDL ha avuto un iter travagliato 9 agosto 2001 il CdM approva lo schema di DDL 19 ottobre 2001 è stato presentata alla Camera (AC 1798) 2 ottobre 2002 è approvato dalla Camera in prima lettura e passa al Senato (AS 1753) 14 maggio 2003 è approvato con modificazioni dal Senato che lo rinvia alla Camera 15 ottobre 2003 la Camera lo approva in seconda lettura con ulteriori modifiche 14 ottobre 2004 il Senato lo approva con modifiche ulteriori 24 novembre 2004 la Camera finalmente lo approva definitivamente LA LEGGE DELEGA Legge 15 dicembre 2004, n. 308
  • 27.
    TRA I VARISETTORI DA RIORDINARE VI E’ L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO nei seguenti ambiti 1 ) emissioni provenienti dagli impianti di riscaldamento per uso civile 2) l'incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili o alternative 3) emissioni derivanti dalle attività agricole e zootecniche 4) Incentivazioni per l'uso di veicoli, combustibili e carburanti che possono contribuire alla riduzione delle emissioni e al miglioramento della qualità dell'aria 5) informazione ai consumatori sull'impatto ambientale del ciclo di vita dei prodotti possono causare inquinamento atmosferico 6) predisposizione del piano nazionale di riduzione (direttiva 2001/80/CE) che stabilisca prescrizioni per i grandi impianti di combustione esistenti
  • 28.
    PER REDIGERE ILTESTO IL MINISTRO SI E’ AVVALSO “ di una commissione composta da un numero massimo di ventiquattro membri scelti fra professori universitari, dirigenti apicali di istituti pubblici di ricerca ed esperti di alta qualificazione nei settori e nelle materie oggetto della delega” istituita dalla L. 308/2004 costituita dal Ministro con Decreto 21 gennaio 2005 ha presentato nel settembre 2005 gli Schemi dei decreti legislativi relativi ad ogni settore previsto dalla legge delega, che poi ha accorpato in un solo testo
  • 29.
    recante Norme inmateria ambientale Parte V “ Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera” è suddivisa Titolo I Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività Titolo II Impianti termici civili Titolo III Combustibili D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
  • 30.
    Titolo I “ Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività” si applica agli impianti e alle attività che producono emissioni ( inclusi: impianti termici civili non disciplinati dal Titolo II; esclusi: impianti di incenerimento di rifiuti, impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale IPCC-Integrated Pollution Prevention and Control, impianti per la difesa nazionale, sfiati da ambienti da lavoro) stabilisce i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità ai valori limite determina impegni maggiori per le fonti rinnovabili D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
  • 31.
    richiesta di autorizzazione da parte del gestore rilascio autorizzazione da parte della Regione validità dell’autorizzazione 15 anni IMPIANTI CHE PRODUCONO EMISSIONI D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
  • 32.
    La validità dell’autorizzazioneè una delle innovazioni introdotte rispetto al D.P.R. 203/88 che prevedeva una validità definitiva modificabile solo in relazione all’evoluzione della migliore tecnologia disponibile o alle modifiche della situazione ambientale (art. 11) migliorativa rispetto alla “non scadenza” del DPR 203/88 sproporzionata sia all’adeguamento degli impianti alle nuove esigenze ambientali dovute alle politiche di sostenibilità, dato che d’ufficio non è possibile modificare le prescrizioni dell’autorizzazione legate alle migliori tecniche disponibili se non alla scadenza e per il rinnovo (art. 271 co.9) sia rispetto alla durata di altre autorizzazioni ambientali come la IPCC (5 anni) e la certificazione ISO 14.000 (6 anni) e certificazioni EMAS (8 anni) ostativa della semplificazione dei procedimenti autorizzatori che dovrebbe portare ad una autorizzazione unica D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
  • 33.
    Il D.Lgs. sembravolerne limitare i poteri Art. 281, comma 10, prevede la necessità di intesa con il MATT per la fissazione di limiti più restrittivi Lesivo delle competenze regionali di programmazione e pianificazione - Diverso dalla normativa IPCC che prevede che le regioni fissino limiti più restrittivi autonomamente REGIONI E COMPETENZE D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
  • 34.
    Titolo II “ Impianti termici civili” disciplina impianti termici civili non sottoposti ad autorizzazione definisce l’autorità competente per i controlli i comuni aventi popolazione superiore ai 40.000 ab. le province nella restante parte del territorio La questione dell’autorità competente per i controlli è già stabilita dal D. Lgs. 112/98 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali" all’art. 31, che afferma il ruolo unico delle province per le seguenti funzioni: la redazione e l'adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico l'autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
  • 35.
    Titolo III “Combustibili” disciplina le caratteristiche merceologiche dei combustibili che possono essere utilizzati negli impianti di cui trattano i Titolo I e II stabilisce le condizioni di utilizzo e le prescrizioni prevede possano essere stabiliti valori limite massimi per il contenuto di zolfo negli oli combustibili o nel gasolio, più elevati rispetto a quelli fissati nell’allegato X al D. Lgs. D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
  • 36.
    Legge delega n.308/2004 approvata con il ricorso di ripetuti voti di fiducia troppo ampia e generica D. Lgs. n. 152/2006 definito senza rispettare le procedure, indicate dalla legge delega 308/2004 (art. 1, co 14), che prevedono forme di consultazione con organizzazioni sindacali e imprenditoriali, associazioni ambientaliste e consumeristiche adottato senza aver acquisito il parere della Conferenza unificata Stato-Regioni previsto dalla legge delega 308/2004 (art. 1, co. 4) limita le competenze delle Regioni che hanno già promesso ricorsi alla Corte costituzionale riguardo all’IA non ha trattato tutti gli aspetti relativi alla qualità dell’aria, non si armonizza con provvedimenti attuativi di direttive europee, non ha unificato il sistema delle autorizzazioni, ha ignorato il problema delle aree urbane PUNTI CRITICI SOLLEVATI