Roccella Jonica (RC), 13-15 Settembre 2018 | Formale riconoscimento giudiziale e non già solo accademica odontologo forense (attraverso emendamento art. 15 Legge n. 24/2017)
Specifica categoria nell’Albo CTU/Periti (CSM, CNF e FNOMCeO si sono impegnati - art. 15 comma 3 – a promuovere la conclusione dei protocolli locali entro 45 giorni dalla stipula – sottoscritto il 24/05/2018).
Proposta emendamento integrativo all’art. 15 Legge 24 dell’8 Marzo 2017in materia di responsabilità professionale.
Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi per oggetto la responsabilità professionale dell’odontoiatra, l’autorità giudiziaria HA FACOLTÀ DI AFFIDARE l’espletamento della consulenza tecnica a un odontoiatra scelto tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3, in possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della medicina legale odontostomatologica, della odontologia forense e della conciliazione.
Legge n. 24/2017 e protocollo d’intesa CSM-CNF-FNOMCeO sulla armonizzazione Albi CTU/Periti: prospettive per l’ODONTOLOGO FORENSE?
1. Emilio NUZZOLESE,
Odontologo Forense, Dottore di Ricerca,
Cultore della materia in Medicina Legale Università di Torino
e Università Magna Graecia di Catanzaro
Consulente Tecnico e Perito presso Tribunale di Bari
Perito Tribunale Penale Internazionale
Legge n. 24/2017 e protocollo
d’intesa CSM-CNF-FNOMCeO sulla
armonizzazione Albi CTU/Periti:
prospettive per l’ODONTOLOGO
FORENSE?
Emilio NUZZOLESE
Odontologo Forense, Dottore di Ricerca
Cultore della Materia in Medicina Legale
Componente CAO-Ordine dei Medici Bari
congresso
nazionale
IV
GIORNATE MEDICO LEGALI DELLA LOCRIDE
3. Il protocollo d’intesa CSM-CNF-FNOMCeO precisa le
caratteristiche che il medico deve possedere per iscriversi
negli Albi presso i Tribunali, tra cui il possesso della
cosiddetta “speciale competenza”.
Si tratta di un criterio già previsto dall’articolo 15 disp. att.
c.p.c; articolo 69 disp. att. c.p.p. che tuttavia è stato oggetto
di diverse interpretazioni nei vari Tribunali, al punto da
essere spesso interpretato come il possesso della
competenza specialistica in un’area della medicina.
Nell’ambito dell’odontoiatria questo aspetto ha comportato
l’iscrizione negli albi CTU/Periti anche di odontoiatri privi di
competenze medico-legali, con conseguenze immaginabili
nell’ambito degli accertamenti sulla presunta colpa
professionale, soprattutto in assenza di un Medico Legale.
4. Se L’Odontoiatra è privo di competenze e formazione post-
laurea nella medicina legale e nella odontologia forense e il
Magistrato non ha previsto una nomina Collegiale con un
Medico specialista in Medicina Legale, è TROPPO ELEVATO il
rischio di consulenze tecniche improvvisate e prive della
corretta criteriologia valutativa, che è prevalentemente legale
piuttosto che semplicemente odontoiatrica.
5. Art. 15 Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei
giudizi di responsabilità sanitaria
¡ 1.Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad
oggetto la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria affida
l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un
medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti
nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di
quanto oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da
nominare, scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3,
non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico
procedimento o in altri connessi e che i consulenti tecnici
d'ufficio da nominare nell'ambito del procedimento di cui
all'articolo 8, comma 1, siano in possesso di adeguate e
comprovate competenze nell'ambito della conciliazione acquisite
anche mediante specifici percorsi formativi.
Legge 24 dell’8 Marzo 2017
in materia di responsabilità professionale degli
esercenti le professioni sanitarie
6. Art. 2 Formano oggetto della professione di odontoiatra le
attività inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle
malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti,
della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché
alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche.
Gli odontoiatri possono prescrivere tutti i medicamenti
necessari all'esercizio della loro professione.
LEGGE 409 DEL 24 LUGLIO 1985
ISTITUZIONE DELLA PROFESSIONE SANITARIA DI
ODONTOIATRA
7. Medico Chirurgo
[laureato in medicina e chirurgia]
Medico Odontoiatra
[laureato in odontoiatria e protesi dentaria]
Medicina Legale
e delle Assicurazioni
Esame di Stato
(Abilitazione)
Albo Medici-Chirurghi
Esame di Stato
(Abilitazione)
Albo Odontoiatri
Odontoiatria Legale
e delle Assicurazioni
Odontologia Forense
8. Esercizio dell’Odontoiatria solo al medico iscritto all’Albo
degli Odontoiatri.
Il medico legale non può svolgere attività accertativa in
ambito odontoiatrico senza un ausiliario specialista in
odontoiatria.
L’Odontoiatra non può improvvisarsi consulente tecnico
senza le giuste competenze, una formazione specifica e
l’aggiornamento professionale nella medicina giuridica
9. Sentenze I grado Procedimenti Civili per
Responsabilità Medica
Tribunale Civile di Matera [2002 – 2013]
E. Nuzzolese, A. Pandiscia, G. Di Vella. Medical and dental professional liability
in first-instance judgments issued by the Civil Court of Matera (Italy) during
the period 2002-2013, IALM Intersocietal Symposium, Venice 21-24 June 2016 | 99
10. RISULTATI: 54 sentenze
¶ 13% LIBERI PROFESSIONISTI
¶ 69% CASI: ESPELTATA CTU
¶ 41% CASI: ACCOLTA DOMANDA PARTE ATTRICE
¶ 9% DELLA DOMANDA ACCOLTA ODONTOIATRIA
¶ VALORE MEDIO RISERCIMENTO: 10300 EURO
¶ VALORE MEDICO DANNO BIOLOGICO: 1,5%
¶ 91% CASI: MAGISTRATO HA FATTO PROPRIE LA
CONCLUSIONI DEL CTU
11.
12. 2. Nei procedimenti civili e nei procedimenti
penali aventi per oggetto la responsabilità
professionale dell’odontoiatra, l’autorità
giudiziaria HA FACOLTÀ DI AFFIDARE
l’espletamento della consulenza tecnica a un
odontoiatra scelto tra gli iscritti negli albi di cui
ai commi 2 e 3, in possesso di adeguate e
comprovate competenze nell'ambito della
medicina legale odontostomatologica, della
odontologia forense e della conciliazione.
Proposta emendamento integrativo
all’art. 15 Legge 24 dell’8 Marzo 2017
in materia di responsabilità professionale
13. ¡ L’articolo 4 e 15 del protocollo d’intesa CSM-CNF-FNOMCeO
prevede il recepimento delle linee guida nazionali
attraverso stipula di ulteriori protocolli d’intesa locali con i
Tribunali, con facoltà di apportare eventuali motivati
adattamenti dovuti ad esigenze locali e il fine di creare un
elenco più mirato di esperti nelle diverse aree mediche.
¡ Le specializzazioni da prendere come riferimento per
l’elenco degli esperti sono quelle individuate dal MIUR, ma
a titolo indicativo e non esaustivo, potendo prevedere
anche delle sotto-categorie. Il comma 3 dell’art. 4 del
protocollo d’intesa, prevede, un confronto con le società
scientifiche riconosciute per una migliore identificazione
delle differenti “sotto-categorie” (…) e di profili
professionali non strettamente corrispondente a singole
14. ¡Formale riconoscimento giudiziale e non
già solo accademica odontologo forense
(attraverso emendamento art. 15 Legge n. 24/2017)
¡Specifica categoria nell’Albo CTU/Periti
(CSM, CNF e FNOMCeO si sono impegnati - art. 15
comma 3 – a promuovere la conclusione dei protocolli
locali entro 45 giorni dalla stipula – sottoscritto il
24/05/2018)
¡GRAZIE PER L’ATTENZIONE
CONCLUSIONI