Islam, mondo arabo e finanza. Precisazioni e cenni storici:
Islam è dinwadunyawadawla
Le principali caratteristiche della Finanza Islamica:
il divieto di “riba”
Il PLS scheme
Ilgharar
I contratti bancari islamici
Una presentazione utile e preziosa. Per chi vuole capire e...cambiare!
Cosa significa investire
Cosa dice la legge italiana a riguardo
Chi sono gli intermediari autorizzati al collocamento dei vari prodotti finanziari in Italia
Conflitto di interessi
Rischi e opportunità
Una presentazione utile e preziosa. Per chi vuole capire e...cambiare!
Cosa significa investire
Cosa dice la legge italiana a riguardo
Chi sono gli intermediari autorizzati al collocamento dei vari prodotti finanziari in Italia
Conflitto di interessi
Rischi e opportunità
Analisi dell'assicurazione islamica, takaful, svolta nell'anno 2014 durante il corso di finanza islamica presso l'Università degli studi di Torino. In collaborazione con Andrea del Corso e Stefano Solari.
Direttiva comunitaria in materia di mercati degli strumenti finanziari le cui disposizioni sono entrate in vigore in tutta l’Unione Europea lo scorso 2 novembre 2007 allo scopo di creare un mercato finanziario europeo più integrato e competitivo.
Blockchain Challenge, convegno promosso da The Blockchain Council con il contributo di: Associazione Italiana Sviluppo Marketing, Excellence Consulting, Reti.
Studio e presentazione della lezione universitaria sulle attività Sharia'a-compliant, all'interno del progetto di studio sulla finanza islamica promosso dal Centro di ricerca di finanza islamica dell'Università degli Studi di Torino:
- Attività Shariah - compliant (Sharia'a-compliant activities), Boulam Hajar
- Fondi di investimento islamici (Sharia'a-compliant investment funds), Di Iesu Desire'
- Gli indici islamici (Sharia'a-compliant indeces), Del Corso Andrea
- I fondi sovrani (Sovereign wealth funds), Pellissone Matteo
Proceedings della track Aspetti giuridici del crowdfunding - Dalla conferenza Crowdfuture - The Future of crowdfunding, Roma 19 Ottobre 2013.
Introduzione di Gian Domenico Mosco, Ordinario di Diritto Commerciale Luiss G. Carli
"La nuova regolamentazione dell’Equity Crowdfunding"
Contributi:
1) Roberta Mangione (LUISS) Equity Crowdfunding e diritto dell’intermediazione finanziaria
2) Casimiro Antonio Nigro (LUISS) Equity Crowdfunding e diritto societario
3) Claudio Di Falco (Cleary Gottlieb Steen & Hamilton) - Tecniche di protezione dei crowdfunders (investitori non professionali): limiti e prospettive di tag-along e diritto di recesso
3) Alessandro Portolano (Chiomenti Studio Legale) - Le regole di condotta applicabili a banche e imprese di investimento nell’ambito della disciplina in tema di Equity Crowdfunding
- Tavola rotonda: Equity Crowdfunding, effettiva opportunità di patrimonializzazione per le imprese?
1) Francesca Brunori (Confindustria) - Piccole imprese e mercato dei capitali. L’opportunità del Crowdfunding
Luca Enriques (LUISS) - La disciplina italiana uccide il Crowdfunding nella culla?
Leonardo Frigiolini (UNICASIM/UNICASEED) - Il ruolo delle SIM e l’importanza di un unico sostegno multidisciplinare allo startupper
Salvatore Rizzo (Banca Interprovinciale Modena) - Equity Crowdfunding: i possibili rischi di compliance per gli intermediari
Martina Tambucci (CONSOB) - Il ruolo degli intermediari tradizionali e degli investitori professionali nell'Equity Crowdfunding
Vademecum Assogestioni sui Fondi di InvestimentoDiego Martone
frutto di un'indagine di mercato condotta da Diego Martone per conto di Assogestioni, la pubblicazione risponde a domande che il cittadino/risparmiatore pone all'indistria del risparmio (indagine realizzata poco dopo il fallimento di Lehman Brothers, quando sui mercati regnava il panico da fallimento)
Rischio banche: come mettere al sicuro i propri risparmiarinadrucioc
Valutare il rischio di una banca è molto complesso: un indicatore è dato dalle agenzie di rating, che danno un “voto” alle obbligazioni e alle azioni emesse dalle banche. In generale, comunque, i soldi depositati dai cittadini in banca non rischiano comunque di svanire nel nulla, grazie ai Fondi di Tutela creati appositamente per garantire i cittadini.
This research and analysis aims to explain how Islamic finance is spreading in Europe and what possible futures can be opened for the European economy. the major economies that have approcciate are treated for the first Islamic finance such as London , Paris and Luxembourg and will also proceed to do a focus also on Italy and the opportunities that this could lead to our country to be able to help out the ' Italian economy.
Nuova Copertura assicurativa per gli Organismi di composizione delle crisi da...Fabrizio Callarà
La crisi economica, che produce i suoi effetti in particolare sulla vulnerabilità finanziaria delle famiglie e delle imprese, ha evidenziato con maggiore intensità i fenomeni del sovraindebitamento delle famiglie e, in generale, dell’insolvenza civile.
L’attuale situazione economica ha fornito al legislatore forti impulsi per colmare il deficit normativo vigente nel nostro paese riguardo il problema del sovraindebitamento di tutti quei soggetti esclusi dall’ambito di applicazione della legge fallimentare. Così nel 2012 anche l’Italia si è finalmente dotata di una disciplina legislativa volta a favorire il superamento mediante composizione delle crisi e delle insolvenze dei soggetti non fallibili, riproducendo istituti simili a quelli introdotti con la riforma della normativa fallimentare.
L’art. 2740 c.c. prevede che il debitore risponda dell’adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri. Tuttavia, l’imprenditore commerciale può liberarsi dei propri debiti non soddisfatti presentando una proposta di concordato preventivo o fallimentare, e nel caso sia imprenditore individuale accedendo all’istituto dell’esdebitazione; mentre ai privati, fino all’introduzione della disciplina in oggetto, non veniva concessa la medesima opportunità.
Comunicato stampa ABI - Forum Internazionalizzazione 2010ABIEventi
ABI: dalla Finanza Islamica nuove opportunità per le banche e le imprese italiane.
Al IV° Forum Internazionalizzazione il punto sull’introduzione in Italia
degli strumenti Sharia Compliant
http://www.abieventi.it/eventi/626/forum-internazionalizzazione-2010/
La certificazione Halal-Halal International AUTHORITYItalian Network
Perchè certificarsi Halal:
Per validare processi aziendali nel pieno rispetto della normativa Iso 9000 e delle normative internazionali cui lo standard Halal fa riferimento
Per validare prodotti secondo uno standard riconosciuto e riconoscibile che li rendono fruibili ad un pubblico vastissimo che non è soltanto il consumatore islamico
Per promuovere un approccio culturale e multiculturale nell’azienda funzionale alla sua competitività sui mercati internazionali
Per promuovere una nuova immagine aziendale attenta quindi alle esigenze di tutti gli utenti finali
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tasso di crescita % reale dei consumi privati 2017-2025: + 4-5% annuo;
86 milioni di abitanti al 2025 (78 oggi; >10mln con reddito paragonabile alla media OCSE)
Settori trainanti: oil&gas / infrastrutture civili e residenziali / meccanica e automotive / agroalimentare
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L'Iran è un mercato assolutamente prioritario per le aziende italiane che desiderano offrire collaborazione industriale per coadiuvare la crescita della produzione iraniana ed innovarla al fine di modernizzarla e renderla in grado di competere a livello internazionale.
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“La sicurezza sul lavoro: costo o beneficio?”
Quanto costa migliorare o garantire la sicurezza e la salute sul lavoro?
Aspetti normativi
Deve prevalere la sanzione o l’educazione?
Le caratteristiche di un sistema bancario di matrice islamica
1. Le caratteristiche di un sistema bancario
di matrice islamica
Prof.ssa Federica Miglietta
Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa,
Università di Bari Aldo Moro
Bari, 10 ottobre 2015
federica.miglietta@uniba.it
2. Agenda e domande
Islam, mondo arabo e finanza. Precisazioni e
cenni storici:
Islam è din wa dunya wa dawla
Le principali caratteristiche della Finanza
Islamica:
il divieto di “riba”
Il PLS scheme
Il gharar
I contratti bancari islamici
Federica Miglietta, Università degli
Studi di Bari Aldo Moro
3. Federica Miglietta, Università degli
Studi di Bari Aldo Moro
Islam, mondo arabo e finanza. Precisazioni
e cenni storici (1)
“Arabo” è un sinonimo di “Islamico”?
La Lega Araba è un’unione di Paesi che
riconoscono l’arabo come lingua ufficiale o
nei quali l’arabo è la lingua prevalente
E’ composta da 22 Paesi, inclusa la
Palestina, che viene considerate Stato
indipendente
Nei paesi della Lega Araba la religione
prevalente è l’Islam
4. Islam, mondo arabo e finanza. Precisazioni
e cenni storici (2)
Federica Miglietta, Università degli
Studi di Bari Aldo Moro
5. Islam, mondo arabo e finanza. Precisazioni
e cenni storici (3)
Arabo è differente da islamico
Poco meno del 15% dei fedeli islamici sono
“arabi”
Paesi come Afghanistan, Pakistan, Malesia, Iran,
sono islamici, ma non arabi
In Iran si parla il Farsi, lingua di derivazione
indoeuropea come….l’italiano.
La lingua araba è una lingua semitica (così come
l’ebraico, l’amarico, il maltese, l’aramaico)
Federica Miglietta, Università degli
Studi di Bari Aldo Moro
6. Islam, mondo arabo e finanza. Precisazioni
e cenni storici (4)
L’Islam, parola che significa “sottomissione,
abbandono” a Dio, è una religione monoteistica nata
nel settimo secolo dopo Cristo, in seguito alla
predicazione di Mohammed, considerato dai
musulmani ultimo e più importante profeta.
Il libro sacro dell’Islam è il Corano, parola di Dio
dettata a Mohammed tramite l’arcangelo Gabriele a
cui si associa, come fonte paritaria di diritto, la
Sunnah, ovvero quanto detto e fatto dal Profeta e le
risposte date ai discepoli
Federica Miglietta, Università degli
Studi di Bari Aldo Moro
7. Islam, mondo arabo e finanza. Precisazioni
e cenni storici (5)
Il Corano disciplina moltissimi aspetti della vita, in
particolare le successioni, il diritto di famiglia, i crimini
e le condanne penali. Si occupa anche delle
transazioni commerciali, i contratti, la proprietà.
L’Islam mosse i suoi primi passi in un contesto molto
differente rispetto a quello del cristianesimo.
I primi cristiani vivevano nell’impero romano dove
esisteva un corpus legis compiuto ed efficiente. Al
contrario, i primi musulmani vissero alla Mecca e a
Medina dove vi era solo una legge consuetudinaria
Federica Miglietta, Università degli
Studi di Bari Aldo Moro
8. Islam, mondo arabo e finanza. Precisazioni
e cenni storici (6):
Islam è din wa dunya wa dawla
Perché accostiamo due termini così
differenti tra loro:
Finanza
Islamica
ISLAM E’ RELIGIONE, SOCIETA’ E STATO
Federica Miglietta, Università degli
Studi di Bari Aldo Moro
9. Le principali caratteristiche della Finanza
Islamica: il divieto di “riba”
La riba
Il termine deriva dal verbo “raba” che
significa “aumentare”, “accrescere”.
La riba era proibita ai tempi del profeta
Riba è comunemente tradotto come
“usura”, “Interesse”, “premio”
Il Corano è molto severo con la riba. E’
considerato un comportamento che porta
ad una maledizione perenne ed alla pazzia
Federica Miglietta, Università degli
Studi di Bari Aldo Moro
10. Le principali caratteristiche della Finanza
Islamica: il divieto di “riba” (2)
Come definire la riba in termini moderni? La riba si
riferisce al tasso di interesse, qualsiasi sia il livello
applicato, o solo all’usura?
Molti economisti moderni definiscono formalmente
la riba come segue.
1) Rappresenta un “premio” fissato ex-ante
2) E’ legato al periodo di tempo e all’ammontare del
prestito
3) Il suo pagamento è garantito indipendentemente dai
risultati dell’investimento e dai motivi per i quali il
denaro è stato preso a prestito
CAVEAT La mancanza del tasso di interesse non
implica che la finanza islamica rappresenti una
economia di gratuità né che un RENDIMENTO sul
capitale non sia lecito
Federica Miglietta, Università degli
Studi di Bari Aldo Moro
11. Le principali caratteristiche della Finanza
Islamica: lo schema del PLS
Nel Corano si afferma che “Allah ha permesso il
commercio e proibito l’usura”.
Si riporta un hadith del Profeta ove si
affermerebbe: “il profitto si ottiene condividendo le
perdite”. Tutti gli strumenti finanziari per il
commercio e la produzione si basano sulla
condivisione dei profitti e delle perdite.
La partecipazione ai profitti e alle perdite
rappresenta una remunerazione per lo sforzo
imprenditoriale e rappresenta l’unica
modalità lecita per ottenere un guadagno
Federica Miglietta, Università degli
Studi di Bari Aldo Moro
12. Le principali caratteristiche della Finanza
Islamica: il gharar
Oltre la riba, il gharar rappresenta l’elemento
più importante nei contratti finanziari. Il gharar
deriva da problemi di tipo informativo e si
riferisce a qualsiasi incertezza creata da
mancanza di informazione o controllo nella
redazione di un contratto.
Si può pensare al gharar come qualsiasi
ignoranza riguardo un elemento essenziale di
un contratto o in una transazione. L’esistenza
del gharar rende nullo un contratto.
Federica Miglietta, Università degli
Studi di Bari Aldo Moro
13. Contratti bancari islamici
Riassumere e classificare i contratti
islamici è piuttosto complesso e
soggetto ad una serie di distinguo; visto
che tutti i contratti, infatti, variamente
combinati, possono soddisfare molteplici
bisogni, non esiste una relazione
univoca che lega un tipo di contratto
lecito ad uno strumento o servizio
bancario.
Federica Miglietta, Università degli
Studi di Bari Aldo Moro
14. Contratti bancari islamici:
mudarabah e depositi bancari
E’ un rapporto contrattuale tra il mandante,
che conferisce il capitale ed un
imprenditore/gestore dal quale viene attribuita
la gestione del capitale o della attività. I profitti
conseguiti vengono divisi tra le due parti
secondo rapporti predefiniti; le perdite vanno a
totale carico del conferente.
La raccolta di una banca islamica può avvenire,
per esempio, raccogliendo risparmio tra il
pubblico a titolo di depositi non garantiti, che
vengono investiti dalla banca, entrando a far
parte di uno schema di profit and loss sharing.
Federica Miglietta, Università degli
Studi di Bari Aldo Moro
15. Contratti bancari islamici:
mudarabah e depositi bancari (2)
Esiste la possibilità che la banca decurti il
valore nominale dei depositi, nel caso gli
investimenti effettuati intacchino il capitale, ma
generalmente le banche cercano di garantire il
valore nominale dei depositi a vista.
E’ in contrasto con le leggi bancarie occidentali
dove viene garantito la restituzione del valore
nominale dei depositi (raccolta del risparmio
con obbligo di rimborso- TUB italiano)
Federica Miglietta, Università degli
Studi di Bari Aldo Moro
16. Contratti bancari islamici:
La società islamica-musharakah
Musharakah: contratto di capitale e lavoro. E’
un accordo societario in base al quale due o più
soci contribuiscono al finanziamento di un
affare apportando pro quota il capitale e
partecipano alla conduzione dell’affare stesso
con il proprio lavoro. In questa tipologia
contrattuale i profitti vengono distribuiti
secondo modalità predefinite e generalmente in
proporzione alla entità del capitale conferito.
Anche le perdite vengono ripartite in relazione
all’apporto di capitali
Federica Miglietta, Università degli
Studi di Bari Aldo Moro
17. Musharakah mutanaqisah
Ipotizziamo che un piccolo imprenditore degli Emirati Arabi Uniti necessiti di un battello con il
quale condurre i turisti attraverso i canali nella marina di Dubai. Il battello da acquistare costa
200.000 dirham (circa 40.000 euro): l’imprenditore può contribuire con il 20% del valore,
ovvero con 40.000 dirham e chiede alla banca di finanziare l’importo restante (pari all’80% del
valore, per 160.000 dirham).
L’imprenditore e la banca si accordano per un contratto di musharakah mutanaqisah nei
termini che seguono:
L’imprenditore pagherà per i primi sei mesi l’80% dei propri profitti netti alla banca, su
base mensile.
Dopo sei mesi l’imprenditore acquisterà dalla banca una quota di proprietà del battello
pari al 10%, corrispondenti a 20.000 dirham.
Dopo dodici mesi l’imprenditore acquisterà dalla banca una ulteriore quota di proprietà
del battello, pari ad un ulteriore 10%, per un valore di 20.000 dirham. Ogni sei mesi
l’imprenditore acquisterà una quota pari al 10% del battello, fino ad acquistare l’intero
battello.
A partire dal settimo mese in poi, la quota di profitto che l’imprenditore verserà alla banca su
base mensile sarà calcolata in base alla ripartizione della proprietà del battello.
In pratica, all’inizio, la banca possiede una quota dell’80% della società che possiede il
battello: il piccolo imprenditore deve versare alla banca l’80% dei profitti netti per remunerare
la banca proprietaria del battello. Alla fine del sesto mese, però, l’imprenditore acquista una
quota di proprietà e dunque la società diventa per il 70% (poiché ha ceduto un 10%) di
proprietà della banca e per il 30% (ovvero la vecchia quota del 20% più la nuova quota del
10%) dell’imprenditore. Contestualmente cambierà la proporzione nella ripartizione dei profitti:
la banca, nel corso del secondo semestre avrà diritto al 70% dei profitti netti e l’imprenditore
al 30%. Con il passare dei semestri la proprietà del battello passa dalla banca al battelliere e i
profitti vengono ripartiti in base alle nuove quote di società.
Federica Miglietta, Università degli
Studi di Bari Aldo Moro
18. Contratti bancari islamici:
La vendita cost-plus: murabahah
Questo contratto prevede una vendita
nella quale il venditore comunica
all’acquirente il prezzo pagato
all’origine per il bene ed il ricarico
applicato. Il termine murabahah,
quindi, nella sua accezione originaria,
indica semplicemente una vendita
cost-plus.
Federica Miglietta, Università degli
Studi di Bari Aldo Moro
19. Contratti bancari islamici:
I certificati di partecipazione-
i sukuk
i sukuk rappresentano dei certificati rappresentativi
di partecipazione alla proprietà in un pool di attività
il cui rendimento assicura il pagamento di un flusso
di cassa costante ai detentori dei titoli.
Lo schema con il quale viene costruito un sukuk
ricalca, in parte, quello della cartolarizzazione: il
trasferimento della proprietà, infatti, viene
assicurato dalla costituzione di una società veicolo
che, dopo aver acquistato il pool di attività le rende
negoziabili con l’emissione dei certificati, i sukuk. Il
tipo di attività alla base dello schema di sukuk
assume diverse forme e il rendimento che l’attività
stessa assicura remunera i possessori dei sukuk.
Federica Miglietta, Università degli
Studi di Bari Aldo Moro
20. Grazie mille e…a presto
Ma'aa salamah
federica.miglietta@uniba.it
Federica Miglietta, Università degli
Studi di Bari Aldo Moro