La fiscalità della proprietà
intellettuale in Italia e in Europa:
il regime del «Patent Box»
Milano, Università Bicocca, 4 dicembre 2015
Marco Greggi
Programma dell’incontro
1. Inquadramento del regime di tassazione speciale
(cd. Patent Box);
• La ratio dell’istituto;
• Presupposti di applicazione;
2. Uno sguardo attorno a noi: i Boxes degli altri;
• Le esperienze nell’Unione europea;
3. Le questioni aperte;
• La concorrenza fiscale dannosa;
• Gli aiuti di stato;
• Il piano d’azione «BEPS»
2
I presupposti che
giustificano i Boxes
• Mobilità dei fattori produttivi su scala globale;
• Globalizzazione dell’economia (anni ’70);
• All’interno dei Paesi della cd. «Area OCSE»;
• Base erosion and Profit shifting;
• All’interno della UE / SEE (Presidio delle libertà
fondamentali);
• Artt. 45, 49, 56, 63 TFUE …
• Il caso delle Exit taxes;
• Art, 166 e 166 bis TUIR (D.lgs. 147/15)
3
Segue …
• Un inquadramento provocatorio:
• Lex Mercatoria Fisci;
• F. Galgano, Lex Mercatoria – Storia del diritto
commerciale, Bologna, 1993, p. 216 e 217.;
• Trib. Milano 22 settembre 1986, BBTC, 1987, II, p. 331;
• Trib. Milano 9 ottobre 1986, BBTC, 1986, II, p. 337.
• Caso dei performance bonds e del Garantienvertrag. Validità del
meccanismo causale ex art. 1322 Cod. civ. in ragione della
«globalizzazione giuridica».
4
Le conseguenze fiscali
della globalizzazione
• Convergenza delle aliquote al ribasso (race to the
floor);
• Trattamento su base reale delle diverse componenti
di reddito;
• Tassazione sostitutiva;
• Prevenzione di doppia imposizione internazionale;
• Con particolare attenzione a:
• Redditi di capitale;
• Royalties.
5
Conseguenze sulle società
6
Il caso della proprietà
intellettuale
• Una situazione di «tempesta perfetta»:
• Facile circolazione dei beni (o servizi ?) in questione in un
contesto OCSE;
• Elevata redditività dei cespiti considerati;
• Difficile valutazione ai fini fiscali degli stessi, con problemi
tradizionalmente sollevati dal punto di vista operativo:
• Valore normale nel caso di cessione o di licenza;
• Effettiva titolarità del bene (interposizione fittizia);
• Approccio tradizionale: disciplina di contrasto /anti-
abusiva.
7
Verso il sistema dei Patent
Box
• Passaggio:
• Da una logica repressiva:
• Operazioni su IP come prodromiche a elusione fiscale /
abuso di diritto;
• A una logica promozionale:
• Operazioni su IP come valorizzazione della capacità
creativa del Paese;
• Discriminazione qualitativa (?)
8
Il meccanismo del Box (una
realizzazione incompiuta)
• Regime speciale di tassazione della proprietà
intellettuale;
– Abbattimento dell’imponibile (canoni) (fino al 50%);
– Esclusione pro quota delle plusvalenze da cessione
derivanti (90%);
• Modello di tassazione su base (non pienamente)
reale;
– Carve out dei proventi dall’IRES calcolata in modo
tradizionale;
– Stessa imposta, diverso calcolo dell’imponibile.
9
Il quadro normativo di
riferimento
• Il regime di Patent Box è attualmente efficace e
azionabile:
• L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, co. 37 e ss. (Legge di
stabilità 2015);
• D.l. 24 gennaio 2015, n. 3, art. 5 (cd. Investment
compact);
• D.m. 30 luglio 2015 (MISE e MEF);
• Altri riferimenti:
• Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1
dicembre 2015;
• Circ. 36/E del 1 dicembre 2015.
10
Un regime fiscale
opzionale
• Regime di IP Box è opzionale per gli operatori
economici (imprenditori commerciali);
• Residenti in Italia, in UE o in Paesi terzi con adeguato
scambio di informazioni;
• Rinvio al network convenzionale attualmente vigente;
• Riferimento in questo caso è alla stabile organizzazione di un
soggetto non residente.
• Opzione esercitata è irrevocabile e ha durata
quinquennale;
• Prorogabile dopo il primo quinquennio.
11
Il baricentro della
disciplina
• Proventi derivanti da proprietà intellettuale (anche
Know how giuridicamente tutelabile) sono esclusi da
tassazione al 50% (disciplina a regime);
• Esclusione riguarda:
• Royalties;
• Royalties cd. «Figurative»;
• Componenti risarcitorie (per royalty equivalente)
derivante da violazione di Brevetti o altre proprietà.
• Dimensione puramente domestica del Box, nessun
impatto sulle ritenute alle royalties in uscita.
12
Quali proprietà ?
• Articolo 6 D.m. 30 luglio 2015:
1. Software protetto da copyright;
2. Brevetti industriali e «assimilati»
1. Varietà vegetali;
2. Microchips;
3. …
3. Marchi di impresa
4. Disegni e modelli
5. Know how e ogni altro intangible … giuridicamente
tutelabile.
• Come mettere a sistema con la clausola di
concorrenza sleale (2598 Cod. civ.)?
13
Le royalties «implicite»
• Applicazione de regime del regime del Box ai
componenti reddituali impliciti derivanti dalle
proprietà intellettuali;
• Utilizzazione del meccanismo dell’interpello (d.l. 30
settembre 2003, n. 269, poi art. 31 ter Dpr 600/73):
• Componenti positive implicite;
• Componenti negative implicite;
• Necessità di disaggregare tutte le componenti dal
reddito d’impresa commerciale.
14
Le condizionalità del
regime
• Il regime de Box è concesso a società che (1)
svolgono attività di ricerca …
• … e (2) nei limiti della effettiva ricerca;
• Ricerca:
• In house;
• Il problema è quello della identificazione contabile delle spese di
ricerca;
• Con soggetti terzi come Università o anche società di
ricerca e sviluppo (attività esternalizzata).
15
Reddito agevolabile
(tassazione ad aliquota ridotta)
• Rapporto fra :
• (1) costi di ricerca e sviluppo e
• (2) costi sostenuti per la produzione del bene;
• Rilevanza in questo senso anche dei costi di ricerca a
sviluppo sostenuti dalla società che fanno parte dello
stesso gruppo;
• Un Patent Box (IP Box) «consolidato» ?
• Complessità di calcolo di cui il decreto si è fatto
carico.
16
La concreta portata
dell’agevolazione
• Reddito agevolato (e dunque escluso pro quota);
• Meccanismo di calcolo precisato dal decreto
«Investment compact» …
• … e poi raffinato dal decreto interministeriale;
• Art. 42 bis l. 190/14.
• Il riferimento principale (ma non esclusivo) è alle
royalty figurative interne attribuibili all’intangible.
17
La compliance formale per
il Box
• Art. 11 (Tracciabilità delle spese e dei redditi):
• Necessità di tenere una contabilità separata per le spese
rilevanti (o prioritariamente rilevanti) per ricerca e
sviluppo;
• Identificazione delle spese di ricerca e sviluppo;
• Quale efficacia per questa contabilità ?
• Art. 8 (Definizione di attività di ricerca e sviluppo):
• Ricerca di base e ricerca applicata;
• Design, ricerche preventive;
• Attività accessorie … anche di tutela legale.
18
Dalla pratica alla teoria
• Le ragioni della complessità di un sistema:
• Aiuti di Stato proibiti nell’UE (art. 107, 108 e 109);
• Il tema della selettività e della distorsività;
• Necessità di coordinare la disciplina con i lavoro
dell’OCSE e con il recente rapporto BEPS;
• Ipotesi di arbitraggio fiscale;
• Nuove possibilità applicative dell’art. 10 bis, l. 212/00;
• Necessità di certezza applicativa per gli operatori,
soprattutto dal punto di vista delle spese.
19
Il caso degli aiuti di Stato
spagnoli
• Sistema di Patent Box spagnolo «validato» dalla
Commissione europea (IP/08/216, N470/2007);
• Misura generale e non selettiva;
• Misura coerente con il sistema IRES spagnolo;
• Misura effettivamente promozionale di ricerca e
sviluppo;
• Misura che incide sull’imponibile e non sull’aliquota;
• Sistema spagnolo concentrato su credito di imposta.
20
Segue: il caso
lussemburghese
• Procedura istruttoria ancora in corso (24 marzo
2014);
• Filone della verifica più ampia riguardante i Rulings;
• Elementi critici:
• Abbattimento dell’imponibile dell’80%;
• Concessione della misura attraverso provvedimento
amministrativo (selettività implicita);
• Non è il Patent Box ad essere sotto accusa, quanto la
modalità di erogazione del beneficio.
21
Il codice di condotta e il
Patent Box
• Istituito dal Consiglio ECOFIN il 9 marzo 1998;
• Contrasto a:
• Concorrenza fiscale dannosa;
• Prevenzione di nuove misure che vadano in quel senso;
• Soft law;
• Dannosità:
• Ring fencing (attrazione e reverse discrimination),
• Mancanza di sostanza economica;
• Disconnessione con la attività economica nazionale;
• …
22
Incidenza del piano BEPS
• 15 Azioni per un approccio «comprehensive» alla
fiscalità internazionale;
• Temi che riguardano:
• Sostanza;
• Fonte e residenza nella tassazione del reddito; Effettività della
tassazione;
• Forma;
• Natura di enti e operazioni;
• Fonti;
• Modello di trattato;
• Informazioni;
• Scambio di informazioni sull’attuazione del progetto;
• Metodi di gestione delle controversie;
• Multilateralismo.
23
Di cosa stiamo parlando
• Sistema di soft law, dal punto di vista italiano;
• Raccomandazioni «Autorevoli ma non autoritarie»;
• Condivisione da parte dell’Italia, ad esempio nei
Consideranda al D.M. 30 luglio 2015 attuativo del Box
italiano ove si richiama espressamente l’Azione 5;
1. Delle policy;
• Comportamento proattivo nella definizione dei risultati;
2. Delle priorità;
• Necessità di dare attuazione alle linee guida con
strumenti:
• Legislativi, regolamentari, interpretativi, giurisprudenziali (?).
24
Dimensione eurounitaria
(una questione di prospettive)
Erosione dell’imponibile e
trasferimento dei profitti
all’estero
Esercizio della libertà di
stabilimento (art. 49 TFUE)
Abuso delle forme di
finanziamento ibride / delle
entità ibride
Libera circolazione delle persone
/ libertà di circolazione dei
capitali (art. 63 TFUE)
Limitazione dei benefici dei
trattati (clausola di effettività)
Principio di non discriminazione
(fiscale)
25
BEPS e Patent Box
• Esigenza di un Nexus approach fra concessione del
regime del Box ed effettiva attività economica;
• Un’impresa può essere agevolata se ha
effettivamente condotto attività di ricerca e
sviluppo;
• L’agevolazione deve poi essere concessa nello stesso
luogo dove la stesa è stata registrata;
• La disciplina italiana del Box è in linea con questo
principio generale di simmetria e coerenza.
26

La fiscalità della proprietà intellettuale in Italia e in Europa: il regime del «Patent Box»

  • 1.
    La fiscalità dellaproprietà intellettuale in Italia e in Europa: il regime del «Patent Box» Milano, Università Bicocca, 4 dicembre 2015 Marco Greggi
  • 2.
    Programma dell’incontro 1. Inquadramentodel regime di tassazione speciale (cd. Patent Box); • La ratio dell’istituto; • Presupposti di applicazione; 2. Uno sguardo attorno a noi: i Boxes degli altri; • Le esperienze nell’Unione europea; 3. Le questioni aperte; • La concorrenza fiscale dannosa; • Gli aiuti di stato; • Il piano d’azione «BEPS» 2
  • 3.
    I presupposti che giustificanoi Boxes • Mobilità dei fattori produttivi su scala globale; • Globalizzazione dell’economia (anni ’70); • All’interno dei Paesi della cd. «Area OCSE»; • Base erosion and Profit shifting; • All’interno della UE / SEE (Presidio delle libertà fondamentali); • Artt. 45, 49, 56, 63 TFUE … • Il caso delle Exit taxes; • Art, 166 e 166 bis TUIR (D.lgs. 147/15) 3
  • 4.
    Segue … • Uninquadramento provocatorio: • Lex Mercatoria Fisci; • F. Galgano, Lex Mercatoria – Storia del diritto commerciale, Bologna, 1993, p. 216 e 217.; • Trib. Milano 22 settembre 1986, BBTC, 1987, II, p. 331; • Trib. Milano 9 ottobre 1986, BBTC, 1986, II, p. 337. • Caso dei performance bonds e del Garantienvertrag. Validità del meccanismo causale ex art. 1322 Cod. civ. in ragione della «globalizzazione giuridica». 4
  • 5.
    Le conseguenze fiscali dellaglobalizzazione • Convergenza delle aliquote al ribasso (race to the floor); • Trattamento su base reale delle diverse componenti di reddito; • Tassazione sostitutiva; • Prevenzione di doppia imposizione internazionale; • Con particolare attenzione a: • Redditi di capitale; • Royalties. 5
  • 6.
  • 7.
    Il caso dellaproprietà intellettuale • Una situazione di «tempesta perfetta»: • Facile circolazione dei beni (o servizi ?) in questione in un contesto OCSE; • Elevata redditività dei cespiti considerati; • Difficile valutazione ai fini fiscali degli stessi, con problemi tradizionalmente sollevati dal punto di vista operativo: • Valore normale nel caso di cessione o di licenza; • Effettiva titolarità del bene (interposizione fittizia); • Approccio tradizionale: disciplina di contrasto /anti- abusiva. 7
  • 8.
    Verso il sistemadei Patent Box • Passaggio: • Da una logica repressiva: • Operazioni su IP come prodromiche a elusione fiscale / abuso di diritto; • A una logica promozionale: • Operazioni su IP come valorizzazione della capacità creativa del Paese; • Discriminazione qualitativa (?) 8
  • 9.
    Il meccanismo delBox (una realizzazione incompiuta) • Regime speciale di tassazione della proprietà intellettuale; – Abbattimento dell’imponibile (canoni) (fino al 50%); – Esclusione pro quota delle plusvalenze da cessione derivanti (90%); • Modello di tassazione su base (non pienamente) reale; – Carve out dei proventi dall’IRES calcolata in modo tradizionale; – Stessa imposta, diverso calcolo dell’imponibile. 9
  • 10.
    Il quadro normativodi riferimento • Il regime di Patent Box è attualmente efficace e azionabile: • L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, co. 37 e ss. (Legge di stabilità 2015); • D.l. 24 gennaio 2015, n. 3, art. 5 (cd. Investment compact); • D.m. 30 luglio 2015 (MISE e MEF); • Altri riferimenti: • Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1 dicembre 2015; • Circ. 36/E del 1 dicembre 2015. 10
  • 11.
    Un regime fiscale opzionale •Regime di IP Box è opzionale per gli operatori economici (imprenditori commerciali); • Residenti in Italia, in UE o in Paesi terzi con adeguato scambio di informazioni; • Rinvio al network convenzionale attualmente vigente; • Riferimento in questo caso è alla stabile organizzazione di un soggetto non residente. • Opzione esercitata è irrevocabile e ha durata quinquennale; • Prorogabile dopo il primo quinquennio. 11
  • 12.
    Il baricentro della disciplina •Proventi derivanti da proprietà intellettuale (anche Know how giuridicamente tutelabile) sono esclusi da tassazione al 50% (disciplina a regime); • Esclusione riguarda: • Royalties; • Royalties cd. «Figurative»; • Componenti risarcitorie (per royalty equivalente) derivante da violazione di Brevetti o altre proprietà. • Dimensione puramente domestica del Box, nessun impatto sulle ritenute alle royalties in uscita. 12
  • 13.
    Quali proprietà ? •Articolo 6 D.m. 30 luglio 2015: 1. Software protetto da copyright; 2. Brevetti industriali e «assimilati» 1. Varietà vegetali; 2. Microchips; 3. … 3. Marchi di impresa 4. Disegni e modelli 5. Know how e ogni altro intangible … giuridicamente tutelabile. • Come mettere a sistema con la clausola di concorrenza sleale (2598 Cod. civ.)? 13
  • 14.
    Le royalties «implicite» •Applicazione de regime del regime del Box ai componenti reddituali impliciti derivanti dalle proprietà intellettuali; • Utilizzazione del meccanismo dell’interpello (d.l. 30 settembre 2003, n. 269, poi art. 31 ter Dpr 600/73): • Componenti positive implicite; • Componenti negative implicite; • Necessità di disaggregare tutte le componenti dal reddito d’impresa commerciale. 14
  • 15.
    Le condizionalità del regime •Il regime de Box è concesso a società che (1) svolgono attività di ricerca … • … e (2) nei limiti della effettiva ricerca; • Ricerca: • In house; • Il problema è quello della identificazione contabile delle spese di ricerca; • Con soggetti terzi come Università o anche società di ricerca e sviluppo (attività esternalizzata). 15
  • 16.
    Reddito agevolabile (tassazione adaliquota ridotta) • Rapporto fra : • (1) costi di ricerca e sviluppo e • (2) costi sostenuti per la produzione del bene; • Rilevanza in questo senso anche dei costi di ricerca a sviluppo sostenuti dalla società che fanno parte dello stesso gruppo; • Un Patent Box (IP Box) «consolidato» ? • Complessità di calcolo di cui il decreto si è fatto carico. 16
  • 17.
    La concreta portata dell’agevolazione •Reddito agevolato (e dunque escluso pro quota); • Meccanismo di calcolo precisato dal decreto «Investment compact» … • … e poi raffinato dal decreto interministeriale; • Art. 42 bis l. 190/14. • Il riferimento principale (ma non esclusivo) è alle royalty figurative interne attribuibili all’intangible. 17
  • 18.
    La compliance formaleper il Box • Art. 11 (Tracciabilità delle spese e dei redditi): • Necessità di tenere una contabilità separata per le spese rilevanti (o prioritariamente rilevanti) per ricerca e sviluppo; • Identificazione delle spese di ricerca e sviluppo; • Quale efficacia per questa contabilità ? • Art. 8 (Definizione di attività di ricerca e sviluppo): • Ricerca di base e ricerca applicata; • Design, ricerche preventive; • Attività accessorie … anche di tutela legale. 18
  • 19.
    Dalla pratica allateoria • Le ragioni della complessità di un sistema: • Aiuti di Stato proibiti nell’UE (art. 107, 108 e 109); • Il tema della selettività e della distorsività; • Necessità di coordinare la disciplina con i lavoro dell’OCSE e con il recente rapporto BEPS; • Ipotesi di arbitraggio fiscale; • Nuove possibilità applicative dell’art. 10 bis, l. 212/00; • Necessità di certezza applicativa per gli operatori, soprattutto dal punto di vista delle spese. 19
  • 20.
    Il caso degliaiuti di Stato spagnoli • Sistema di Patent Box spagnolo «validato» dalla Commissione europea (IP/08/216, N470/2007); • Misura generale e non selettiva; • Misura coerente con il sistema IRES spagnolo; • Misura effettivamente promozionale di ricerca e sviluppo; • Misura che incide sull’imponibile e non sull’aliquota; • Sistema spagnolo concentrato su credito di imposta. 20
  • 21.
    Segue: il caso lussemburghese •Procedura istruttoria ancora in corso (24 marzo 2014); • Filone della verifica più ampia riguardante i Rulings; • Elementi critici: • Abbattimento dell’imponibile dell’80%; • Concessione della misura attraverso provvedimento amministrativo (selettività implicita); • Non è il Patent Box ad essere sotto accusa, quanto la modalità di erogazione del beneficio. 21
  • 22.
    Il codice dicondotta e il Patent Box • Istituito dal Consiglio ECOFIN il 9 marzo 1998; • Contrasto a: • Concorrenza fiscale dannosa; • Prevenzione di nuove misure che vadano in quel senso; • Soft law; • Dannosità: • Ring fencing (attrazione e reverse discrimination), • Mancanza di sostanza economica; • Disconnessione con la attività economica nazionale; • … 22
  • 23.
    Incidenza del pianoBEPS • 15 Azioni per un approccio «comprehensive» alla fiscalità internazionale; • Temi che riguardano: • Sostanza; • Fonte e residenza nella tassazione del reddito; Effettività della tassazione; • Forma; • Natura di enti e operazioni; • Fonti; • Modello di trattato; • Informazioni; • Scambio di informazioni sull’attuazione del progetto; • Metodi di gestione delle controversie; • Multilateralismo. 23
  • 24.
    Di cosa stiamoparlando • Sistema di soft law, dal punto di vista italiano; • Raccomandazioni «Autorevoli ma non autoritarie»; • Condivisione da parte dell’Italia, ad esempio nei Consideranda al D.M. 30 luglio 2015 attuativo del Box italiano ove si richiama espressamente l’Azione 5; 1. Delle policy; • Comportamento proattivo nella definizione dei risultati; 2. Delle priorità; • Necessità di dare attuazione alle linee guida con strumenti: • Legislativi, regolamentari, interpretativi, giurisprudenziali (?). 24
  • 25.
    Dimensione eurounitaria (una questionedi prospettive) Erosione dell’imponibile e trasferimento dei profitti all’estero Esercizio della libertà di stabilimento (art. 49 TFUE) Abuso delle forme di finanziamento ibride / delle entità ibride Libera circolazione delle persone / libertà di circolazione dei capitali (art. 63 TFUE) Limitazione dei benefici dei trattati (clausola di effettività) Principio di non discriminazione (fiscale) 25
  • 26.
    BEPS e PatentBox • Esigenza di un Nexus approach fra concessione del regime del Box ed effettiva attività economica; • Un’impresa può essere agevolata se ha effettivamente condotto attività di ricerca e sviluppo; • L’agevolazione deve poi essere concessa nello stesso luogo dove la stesa è stata registrata; • La disciplina italiana del Box è in linea con questo principio generale di simmetria e coerenza. 26