La ricognizione dei livelli essenziali prevista nella Legge di bilancio 2023 ai fini dell'autonomia differenziata. l'esclusione dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali.
LEPS: IL PERCORSO ASSISTENZIALE INTEGRATO - parte 1°Franco Pesaresi
IL Piano nazionale non autosufficienza 2022-2024 e la legge di bilancio 2022 hanno introdotto, fra l'altro, un nuovo Livello essenziale delle prestazioni sociali (LEPS) - il Percorso assistenziale integrato - che quì viene descritto in un articolo diviso in due parti. Questa è la prima parte.
IL DM 77/2022 SULL'ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALEFranco Pesaresi
L’ebook cerca di fornire agli operatori del settore gli stru-menti conoscitivi necessari per affrontare e realizzare quanto previsto nel D.M. 77/2022. A questo proposito si forniscono il testo della norma e gli approfondimenti relativi alle principali novità in modo da orientare gli operatori nella fase attuativa.
Non mancano però anche le valutazioni sulle criticità che occorrerà affrontare ai diversi livelli per garantire un corretto funzionamento dei nuovi servizi e della nuova organizzazione.
L'articolo presenta il quadro nazionale di tutte le tipologie di residenza sanitaria assistenziale (RSA) previste dalle diverse regioni italiane. Chi non riuscisse a scarica il file su slideshare può provare, in subordine, al seguente link: https://mega.nz/fm/hzA2XICK
LEPS: IL PERCORSO ASSISTENZIALE INTEGRATO - parte 1°Franco Pesaresi
IL Piano nazionale non autosufficienza 2022-2024 e la legge di bilancio 2022 hanno introdotto, fra l'altro, un nuovo Livello essenziale delle prestazioni sociali (LEPS) - il Percorso assistenziale integrato - che quì viene descritto in un articolo diviso in due parti. Questa è la prima parte.
IL DM 77/2022 SULL'ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALEFranco Pesaresi
L’ebook cerca di fornire agli operatori del settore gli stru-menti conoscitivi necessari per affrontare e realizzare quanto previsto nel D.M. 77/2022. A questo proposito si forniscono il testo della norma e gli approfondimenti relativi alle principali novità in modo da orientare gli operatori nella fase attuativa.
Non mancano però anche le valutazioni sulle criticità che occorrerà affrontare ai diversi livelli per garantire un corretto funzionamento dei nuovi servizi e della nuova organizzazione.
L'articolo presenta il quadro nazionale di tutte le tipologie di residenza sanitaria assistenziale (RSA) previste dalle diverse regioni italiane. Chi non riuscisse a scarica il file su slideshare può provare, in subordine, al seguente link: https://mega.nz/fm/hzA2XICK
La normativa nazionale sulle prestazioni sociosanitarie. La gestione dell'integrazione sociosanitaria . Le regole per farla funzionare. Chi non riuscisse a scaricare il file, in subordine, può scaricarlo quì: https://mega.nz/fm/hzA2XICK
L'unità di valutazione multidimensionale in ItaliaFranco Pesaresi
L'organizzazione, gli strumenti, il PAI e il case manager nelle modalità di lavoro delle unità di valutazione multidimensionali (UVM) nelle regioni italiane.
LA RIFORMA DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE E IL SISTEMA NAZIONALE ANZIANIFranco Pesaresi
La proposta di riorganizzazione delle cure domiciliari e dell'assistenza domiciliare socioassistenziale dei comuni formulata dal "Patto per un nuovo welfare per la non autosufficienza".
Le Centrali Operative Territoriali (COT). Come sarannoFranco Pesaresi
l Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prevede nella “Missione sanità”, all’interno del progetto relativo al potenziamento delle cure domiciliari, l’attivazione di 600 Centrali Operative Territoriali. L'articolo offre una descrizione puntuale del funzionamento di queste strutture, volte a promuovere l’integrazione tra i diversi setting assistenziali e ne delinea le caratteristiche, i requisiti richiesti e le relazioni funzionali con gli altri servizi della rete, alla luce del Decreto Ministero della Salute 23 maggio 2022, n. 77.
L'articolo di Franco Pesaresi e Marina Simoncelli descrive le funzioni, gli strumenti di valutazione, la composizione delle unità di valutazione multidimensionale nelle diverse regioni italiane.
PUA Punti unici di accesso. 1° parte: le norme nazionali e regionaliFranco Pesaresi
Le slides illustrano le poche norme nazionali e le diversificate norme regionali sui Puniti unici di accesso. La seconda parte si occupa delle funzioni e dell'organizzazione dei PUA.
Il PNRR missione salute nelle Marche. Edizione 2023Franco Pesaresi
Questo ebook racconta dei primi due anni (2022-2023) di attuazione della parte sanitaria del PNRR nella Regione Marche. Parliamo di quella che tecnicamente si chiama Missione 6 Salute del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Il PNRR prevede, come è noto, numerosi investimenti sia nella sanità territoriale che in quella ospedaliera, nulla purtroppo per la prevenzione. Parliamo per intenderci di Case della salute, di ospedali di comunità, di centrali operative territoriali, di grandi attrezzature sanitarie, di digitalizzazione ecc.
In queste pagine si cercherà di mettere in condizione il lettore di valutare come procede nelle Marche l’attuazione del PNRR nel settore sanitario, fornendo documentazione e valutazioni.
Storia dei centri unici di accesso (PUA) che avrebbero dovuto accogliere i cittadini che richiedono prestazioni territoriali sanitarie, sociosanitarie e sociali ma che non si sono sviluppati davvero. Esistono solo per singole prestazioni (per esempio ADI) ma sono stati pensati per tutte le prestazioni territoriali.
Chi non riuscisse a scaricare il file, in subordine, può provare al seguente link: https://mega.nz/fm/hzA2XICK
Che cosa è, a cosa serve, quali le informazioni necessarie per la sua redazione, come interpretare i dati, chi lo fa. Chi non riuscisse a scaricare questo file, in subordine, può provare al seguente link: https://mega.nz/fm/hzA2XICK
L'integrazione sociosanitaria nelle Marche: l'U.O. SeSFranco Pesaresi
La presentazione delle caratteristiche della unità operativa sociale e sanitaria (U.O.SeS) nel quadro del modello di integrazione sociosanitaria delle Marche.
LA RIFORMA SANITARIA NELLE MARCHE: LA RETROCESSIONE DELLA PREVENZIONEFranco Pesaresi
La nuova legge sulla riorganizzazione della sanità elimina una delle tre aree macro-aree organizzative della sanità: Dipartimento di prevenzione, distretto sanitario, ospedale.
La normativa nazionale sulle prestazioni sociosanitarie. La gestione dell'integrazione sociosanitaria . Le regole per farla funzionare. Chi non riuscisse a scaricare il file, in subordine, può scaricarlo quì: https://mega.nz/fm/hzA2XICK
L'unità di valutazione multidimensionale in ItaliaFranco Pesaresi
L'organizzazione, gli strumenti, il PAI e il case manager nelle modalità di lavoro delle unità di valutazione multidimensionali (UVM) nelle regioni italiane.
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La proposta di riorganizzazione delle cure domiciliari e dell'assistenza domiciliare socioassistenziale dei comuni formulata dal "Patto per un nuovo welfare per la non autosufficienza".
Le Centrali Operative Territoriali (COT). Come sarannoFranco Pesaresi
l Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prevede nella “Missione sanità”, all’interno del progetto relativo al potenziamento delle cure domiciliari, l’attivazione di 600 Centrali Operative Territoriali. L'articolo offre una descrizione puntuale del funzionamento di queste strutture, volte a promuovere l’integrazione tra i diversi setting assistenziali e ne delinea le caratteristiche, i requisiti richiesti e le relazioni funzionali con gli altri servizi della rete, alla luce del Decreto Ministero della Salute 23 maggio 2022, n. 77.
L'articolo di Franco Pesaresi e Marina Simoncelli descrive le funzioni, gli strumenti di valutazione, la composizione delle unità di valutazione multidimensionale nelle diverse regioni italiane.
PUA Punti unici di accesso. 1° parte: le norme nazionali e regionaliFranco Pesaresi
Le slides illustrano le poche norme nazionali e le diversificate norme regionali sui Puniti unici di accesso. La seconda parte si occupa delle funzioni e dell'organizzazione dei PUA.
Il PNRR missione salute nelle Marche. Edizione 2023Franco Pesaresi
Questo ebook racconta dei primi due anni (2022-2023) di attuazione della parte sanitaria del PNRR nella Regione Marche. Parliamo di quella che tecnicamente si chiama Missione 6 Salute del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Il PNRR prevede, come è noto, numerosi investimenti sia nella sanità territoriale che in quella ospedaliera, nulla purtroppo per la prevenzione. Parliamo per intenderci di Case della salute, di ospedali di comunità, di centrali operative territoriali, di grandi attrezzature sanitarie, di digitalizzazione ecc.
In queste pagine si cercherà di mettere in condizione il lettore di valutare come procede nelle Marche l’attuazione del PNRR nel settore sanitario, fornendo documentazione e valutazioni.
Storia dei centri unici di accesso (PUA) che avrebbero dovuto accogliere i cittadini che richiedono prestazioni territoriali sanitarie, sociosanitarie e sociali ma che non si sono sviluppati davvero. Esistono solo per singole prestazioni (per esempio ADI) ma sono stati pensati per tutte le prestazioni territoriali.
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Che cosa è, a cosa serve, quali le informazioni necessarie per la sua redazione, come interpretare i dati, chi lo fa. Chi non riuscisse a scaricare questo file, in subordine, può provare al seguente link: https://mega.nz/fm/hzA2XICK
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OUA: ISTANZA AL MINISTERO DI GIUSTIZIA PER LA PRECISAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO AI SENSI DELL'ART. 76 DEL DPR 115/2002
Convesione DL 91 Mezzogiorno - Rifiuti - Classificazione Legge 116/2014francesco loro
a partire dalla pag. 22 il legislatore descrive la ratio della norma che ha portato alla abrogazione della introduzione all'allegato D del D.lgs. 152/06 relativa alla classificazione dei rifiuti
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Lezione n. 05 (2 ore) - Gli atti della gestione economico-finanziaria alla luce del Dlgs 118/2011: la programmazione economica finanziaria, il DUP, il bilancio pluriennale e consolidato, PEG e PDO, la gestione di spesa e entrata, il FPV.
LEPS: la supervisione del personale dei servizi socialiFranco Pesaresi
Questo articolo è il settimo di una serie di schede sui Livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS). I precedenti articoli erano relativi ai LEPS del “Percorso assistenziale integrato” , delle “Dimissioni protette” , del “Pronto intervento sociale” , della “Prevenzione allontanamento familiare - P.I.P.P.I.” , dei “Servizi per la residenza fittizia per i senza dimora” , dell’ “Assistenza domiciliare sociale” ora invece ci si occupa del LEPS relativo alla “Supervisione del personale dei servizi sociali”.
SERVONO GLI OBIETTIVI DI SERVIZIO NELL'ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE (SAD)Franco Pesaresi
Il problema principale oggi è costituito dalla bassissima percentuale di anziani assistiti con il SAD: bisognerebbe pertanto fissare un livello standard che tutti i Comuni o gli ambiti sociali devono raggiungere (degli obiettivi di servizio) . Occorre innanzitutto raggiungere un livello base uguale per tutti per poi crescere gradualmente in una seconda fase.
Ricostruire i contenuti del livello essenziale dell’assistenza domiciliare sociale non è facile perché la prestazione viene
presentata come singola mentre invece i servizi in essa contenuti sono diversi e di diversa natura. Non ci sono spiegazioni
adeguate nella Legge di bilancio 2022 e nel Piano per la non autosufficienza 2022-2024 per cui l’unica soluzione è
interpretare in modo letterale quanto contenuto nelle norme citate.
LEPS: Servizi per la residenza fittizia per i senza dimoraFranco Pesaresi
Per le persone senza dimora, la residenza anagrafica rappresenta un requisito decisivo per le sue possibilità di inclusione, perché ad essa si collega la possibilità di usufruire dei servizi sanitari, socio-assistenziali e abitativi, erogati dagli enti locali.
Una persona senza dimora può eleggere a suo domicilio non necessariamente un luogo fisico, l’importante è che scelga il Comune presso cui stabilisce i suoi interessi In questo caso, la persona viene iscritta in una via fittizia, territorialmente non esistente ma equivalente in valore giuridico; una via dove non vive nessuno e che in realtà non esiste, ma che viene istituita per dare la possibilità anche alle persone senza dimora di ottenere la residenza e i diritti ad essa connessi.
A quattro anni dal primo lockdown, e nella quarta giornata nazionale per le vittime del Covid, l'articolo si occupa delle residenze per
anziani ritornando a quel periodo terribile che ha segnato le vite, e le morti, di migliaia di anziani ricoverati. Lo facciamo
con la recensione del libro di Costanzo Ranci “Cronaca di una strage nascosta. La pandemia nelle case di riposo” (Mimesis
Edizioni, 2023).
ANZIANI. RAGGIUNTO L'OBIETTIVO DEL PNRR, MA LA RIFORMA NON C'E'Franco Pesaresi
Il Decreto Legislativo attuativo n. 29/2024, in grandissima parte, non dà attuazione alla Legge delega rinviando quasi tutte le decisioni più importanti ad una serie impressionante di ulteriori 19 decreti e linee guida. Nei prossimi mesi bisognerà cogliere ogni occasione, compresa quelle dei tanti decreti attuativi previsti, per recuperare i contenuti in linea con le previsioni più innovative della legge 33/2023.
Il servizio di Pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari si attiva in caso di emergenze ed urgenze sociali, circostanze della vita quotidiana dei cittadini che insorgono repentinamente e improvvisamente, producono bisogni non differibili, in forma acuta e grave, che la persona deve affrontare e a cui è necessario dare una risposta immediata e tempestiva in modo qualificato, con un servizio specificatamente dedicato. Il pronto intervento sociale viene assicurato 24h/24 per 365 giorni l’anno.
RIFORMA NON AUTOSUFFICIENZA: TRADIMENTI E RINVIIFranco Pesaresi
on il Decreto Legislativo attuativo, approvato il 25 gennaio scorso, il Consiglio dei Ministri anziché procedere con l’avvio dell’attuazione della riforma della non autosufficienza prevista dalla Legge Delega 33/2023, si limita a disporre un rinvio quasi generalizzato degli obiettivi fondanti la riforma stessa. Franco Pesaresi mette a fuoco gli elementi centrali del recente Decreto, evidenziandone la distanza dai contenuti della Legge delega approvata meno di un anno fa dal Governo, una riforma che anziani non autosufficienti e caregiver attendono da anni.
LE DIMISSIONI PROTETTE (riordinate nel 2021-22)Franco Pesaresi
Le dimissioni protette sono state individuate come Livello essenziale delle prestazioni sociali (LEPS). L'articolo riordina il quadro normativo delle dimissioni protette.
Bilancio 2024: i fondi per la disabilità sono diminuiti?Franco Pesaresi
Dopo la presentazione della Legge di Bilancio 2024 al Parlamento si è sviluppata una discussione sulla dimensione dei fondi destinati alla disabilità tra chi affermava che i fondi sono diminuiti rispetto all’anno precedente e le dichiarazioni del Governo che invece affermavano che i fondi sono rimasti gli stessi.
Come stanno effettivamente le cose?
Il Decreto del Ministero del Salute n. 77/2022 sull’assistenza sanitaria territoriale ha introdotto un nuovo strumento per
l’assistenza globale dei pazienti territoriali: il Progetto di salute. In questo contributo, l'autore propone un’analisi
dello strumento come definito dal quadro normativo e propone alcune valutazioni rispetto alla sua attuazione nel sistema
organizzativo dei servizi.
Gli alloggi per anziani: la grande confusione normativa (2° parte)Franco Pesaresi
Seconda parte di un articolo che affronta il tema della regolamentazione nazionale degli alloggi per anziani. Negli ultimi due anni sono uscite ben 5 norme che dicono cose diverse ed inadeguate.
Gli alloggi per gli anziani: la grande confusione normativa (1° parte)Franco Pesaresi
Negli ultimi due anni (2021-2023) è scoppiato un improvviso e significativo interesse statale per la realizzazione di alloggi
dedicati agli anziani testimoniato da ben cinque norme diverse che si sono occupate del tema.
Si tratterebbe di una cosa molto positiva se non fosse che le diverse norme vanno a costituire un quadro contraddittorio e
confuso.
Le Marche approvano l'attuazione del Piano nazionale per la non autosufficienzaFranco Pesaresi
Con Delibera regionale 1496 del 2023, la Regione Marche ha approvato definitivamente le “Linee attuative regionali degli interventi per la non autosufficienza”, disponendo l’utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per la non autosufficienza sia per gli anziani che per i disabili. L'autore mette a disposizione un approfondimento sui contenuti di questa recente delibera regionale, proponendo alcune riflessioni su aspetti di particolare rilevanza.
La rivista "Abitare e Anziani" n.3/2023 ha dedicato l'intero numero agli alloggi assistiti. E' presente il mio articolo: "Gli alloggi assistiti: un'alternativa alle strutture residenziali per anziani".
L'ospedale flessibile. Quale organizzazione e quali modelli per il futuroFranco Pesaresi
Conciliare qualità e complessità oggi implica abbandonare la vecchia concezione delle organizzazioni sanitarie come strutture gerarchiche lineari: i sistemi sanitari e gli ospedali sono sempre più entità complesse governate da leggi di interazione e auto-organizzazione, spesso soggette a fenomeni emergenti, come lo è stato la minaccia pandemica. Sarà questa la chiave per riformare l’assistenza compresa quella ospedaliera, facendo convergere la pluralità di attori su un unico obiettivo: aumentare la flessibilità del sistema. Tutto il contrario della logica di “una singola causa genera un singolo effetto”.
PRIME MISURE PER GLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI. Franco Pesaresi
Le proposte del "Patto per la non autosufficienza" per la legge di bilancio 2024 per avviare un piano di legislatura per l'attuazione della L. 33/2023.
LA SPESA PUBBLICA PER LONG TERM CARE IN ITALIAFranco Pesaresi
Dopo l’approvazione della Legge delega per la riforma del sistema della non autosufficienza (l. 33/2023), e in attesa dei decreti legislativi attuativi, l'articolo propone un’analisi delle spese per la Long Term Care in Italia negli ultimi 10 anni. Una lettura utile per sapere cosa rientra sotto il “cappello” della LTC e quali sono le varie voci di spesa pubblica, tra sanità, indennità di accompagnamento e altri interventi socio-assistenziali. L'articolo propone anche informazioni legate alle macro-funzioni della Long Term Care e un confronto coi numeri degli altri Paesi UE.
1. Leggi l'articolo online
I Livelli essenziali nella Legge di bilancio 2023
Franco Pesaresi, | 21 febbraio 2023
Per affrontare il tema, piuttosto complesso, delle norme relative ai Livelli essenziali contenute nella Legge di Bilancio 2023
occorre innanzitutto introdurre una breve illustrazione di che cosa sono i Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali.
Che cosa sono i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali?
I livelli essenziali delle prestazioni (LEP) costituiscono il nucleo di prestazioni da erogare in modo uniforme sul territorio
nazionale al fine di garantire la tutela dei diritti civili e sociali nelle diverse macroaree definite dalla legge (sanità, scuola,
assistenza, trasporti, ecc.) per tutti i cittadini indipendentemente dalla regione di residenza. La Costituzione ha attribuito la
loro definizione alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lettera m) Cost.).
La giurisprudenza costituzionale ha chiarito inoltre che i LEP indicano la soglia di spesa costituzionalmente necessaria per
erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, nonché il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivi tali
diritti. (sentenza n. 220 del 2021).
L’art. 20, comma 2, della legge n. 42 del 2009 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale) ha stabilito che la legge
statale disciplina la determinazione dei LEP.
Allo stato attuale, numerose norme statali hanno individuato i LEP nelle materie di competenza concorrente e in quelle di
competenza esclusiva che potrebbero rientrare nelle intese Stato-Regione per l’attuazione dell’autonomia differenziata.
Per esempio, sul fronte dell’assistenza si segnala che, più recentemente, l’art. 1, comma 159, della legge n. 234 del 2021
(legge di bilancio 2022) ha fornito una definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) – sottoinsieme della più
ampia categoria dei LEP, analogamente LEA (sanità) – come “gli interventi, i servizi, le attività e le prestazioni integrate che la
Repubblica assicura con carattere di universalità su tutto il territorio nazionale per garantire qualità della vita, pari
opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità”.
Il successivo comma 160 ha previsto che, al fine di garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione
dell’offerta integrata dei LEPS sul territorio, nonché di concorrere all’attuazione degli interventi previsti dal PNRR nell’ambito
delle politiche per l’inclusione e la coesione sociale, i LEPS sono realizzati dagli ambiti territoriali sociali (ATS).
I successivi commi 167 e 169 della legge di bilancio 2022 hanno stabilito, infine, che rispettivamente con DPCM e con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali siano, nel primo caso, determinate le modalità attuative dei LEPS per le persone
anziane non autosufficienti e, nel secondo caso, definiti i LEPS negli altri settori del sociale individuati dall’art. 22 della legge
n. 328 del 2000. Giova sottolineare che queste disposizioni normative mantengono intatta la loro efficacia perchè, come si
dirà di seguito, non sono state annullate o modificate dalla Legge di Bilancio 2023, con particolar riferimento alle norme sui
Livelli essenziali.
Livelli essenziali e Legge di Bilancio 2023
La Legge di Bilancio 2023 ha approvato delle norme relative all’accelerazione del processo di determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
Nel settore sanitario e nel settore scolastico, per esempio, i Livelli essenziali sono già stati approvati ma chi si occupa di
assistenza e di servizi sociali magari avrà esultato perché questi sono attesi da oltre vent’anni. In realtà non c’è nessun
rinnovato interesse per i Livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) mentre c’è un grande interesse per l’autonomia
differenziata delle regioni e i Livelli essenziali rappresentano una pre-condizione per avviarla. È per questo che vengono
rimessi in campo.
Infatti le norme per l’accelerazione della definizione dei LEP sono esplicitamente finalizzate:
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2. all’attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordinario;
al superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni;
ad erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale;
alla garanzia di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali;
all’equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
La Legge di Bilancio 2023 instaura un collegamento diretto tra la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali e l’attuazione dell’autonomia regionale differenziata, vale a dire la realizzazione del processo
di attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni ordinarie nelle materie di legislazione concorrente e
in alcune materie di legislazione esclusiva dello Stato.
A questo fine, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Cabina di regia per la determinazione dei LEP,
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri e costituita da Ministri competenti nelle materie chiamate in causa dai
compiti e dalle funzioni della Cabina di regia, oltre che dai Presidenti della Conferenza delle regioni e delle province
autonome, dell’UPI e dell’ANCI.
Il comma 793 dell’art. 1 della Legge 197/2022 fissa i seguenti compiti e gli obiettivi che la Cabina di regia è chiamata a
conseguire, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e in coerenza con i relativi obiettivi programmati, entro sei mesi
dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2023:
1. effettua una ricognizione della normativa statale e delle funzioni esercitate dallo Stato e dalle regioni a statuto
ordinario in ognuna delle materie di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione[note]Art. 116, comma 3
Costituzione: “Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma
dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente
all’organizzazione della giustizia di pace, n) (norme generali sull’istruzione) e s) (tutela dell’ambiente, dell’ecosistema
e dei beni culturali), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione
interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princ?pi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a
maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.” Art. 117, comma 3,
Costituzione: Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea
delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e
tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo;
protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della
comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa;
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione
e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di
credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà
legislativa, salvo che per la determinazione dei princ?pi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.[/note];
2. effettua una ricognizione della spesa storica a carattere permanente dell’ultimo triennio, sostenuta dallo Stato in
ciascuna regione per l’insieme delle materie di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per ciascuna
materia e per ciascuna funzione esercitata dallo Stato;
3. individua le materie o gli ambiti di materie che sono riferibili ai LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard;
4. determina, nel rispetto dell’articolo 17 della legge 196/2009, e, comunque, nell’ambito degli stanziamenti di bilancio a
legislazione vigente, i LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni
standard.
Il comma 794 stabilisce che la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sulla base della ricognizione effettuata e a
seguito delle attività della Cabina di regia, trasmette a quest’ultima le ipotesi tecniche inerenti alla determinazione dei costi e
fabbisogni standard nelle materie di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
Il comma 795 prevede che entro sei mesi dalla conclusione delle attività, la Cabina di regia predisponga uno o più schemi di
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP e i correlati costi
e fabbisogni standard nelle materie di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione (Servizio Studi Camera e Senato,
2022).
Le disposizioni appena approvate con la Legge di Bilancio 2023 comportano che siano escluse dalla ricognizione e dai
provvedimenti conseguenti i Livelli essenziali che si occupano delle prestazioni sociali (LEPS) e quindi di assistenza e servizi
sociali. Questo accade perché la macroarea dell’assistenza non è ricompresa fra quelle indicate nel 3° comma dell’art.116
della Costituzione. Questo aspetto colpisce perché i LEPS sono assolutamente necessari per ridurre le straordinarie differenze
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3. regionali nell’accesso ai servizi sociali, dopo oltre 20 anni di attesa.
L’aspetto sorprendente è che le procedure individuate non prevedono un coinvolgimento delle Camere neanche in sede
consultiva nel procedimento di adozione dei suddetti DPCM di determinazione dei LEP e dei correlati costi e fabbisogni
standard, diversamente da quanto previsto in altri procedimenti di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
contemplati dalla legge ordinaria (ad esempio, per la determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui al DPCM 12
gennaio 2017, approvato dopo essere stato sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti). Si rammenta a
questo proposito che l’art. 20, comma 2, della legge n. 42/2009 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale) ha
stabilito che la legge statale disciplina la determinazione dei LEP, il che farebbe supporre la necessità di una Legge
parlamentare o, come è accaduto nel caso dell’approvazione dei LEA sanitari con Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri (DPCM), almeno l’acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti. Questa procedura che si sottrae
dalle determinazioni del Parlamento relativamente ai diritti sociali e civili rischia di incappare nell’incostituzionalità se solo
supererà l’attività ricognitoria per introdurre nuovi LEP o modificare gli attuali.
La sintesi è, dunque, che entro il 2023, dovrebbero essere approvati dei DPCM con i quali:
saranno rideterminati i LEP già esistenti e cioè già approvati con norme statali (senza alcun passaggio Parlamentare),
per ognuno di questi saranno definiti costi e fabbisogni standard (e cioè essenzialmente i finanziamenti che dovranno
essere destinati all’attuazione dei LEP già esistenti),
e che questi riguarderanno le materie di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, e quindi con esclusione
dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) che non sono previsti nel citato comma della Costituzione Italiana.
Qualche valutazione
La disciplina contenuta nella manovra di bilancio 2023 sembra limitarsi a sistematizzare l’esistente, assumendo come LEP i
servizi che sono già previsti dalla normativa o comunque sono offerti sul territorio e rivalutandone la spesa in termini di costo
e fabbisogno standard.
In altri termini, la disciplina posta dalla Legge di Bilancio è rivolta essenzialmente all’individuazione dei LEP di cui consentire
l’erogazione in ogni Regione mediante finanziamenti collegati ai fabbisogni standard, quale condizione preliminare per
l’attribuzione di ulteriori condizioni di autonomia.
Ma proprio perché si è previsto che l’intero processo è vincolato dall’invarianza finanziaria e si concluderà con DPCM, ovvero
con atti non dotati di forza di legge, il risultato finale della disciplina introdotta con la legge di bilancio comporterà
inevitabilmente che la rilevazione concernerà soltanto LEP fondati o comunque rintracciabili nella vigente normativa
legislativa. Pertanto, da tale procedimento di emersione e ufficializzazione non ne potrà in alcun modo scaturire l’incremento
complessivo della spesa pubblica.
Ma se la spesa rimane invariata rimane intatto e forse addirittura peggiorato il tema dei divari territoriali. In altre parole, Se si
intaccano i divari territoriali occorrerà spostare risorse da chi già le percepisce per ridurli mentre in caso contrario non si
permetterà all’intera nazione di fare passi avanti nell’applicazione dei Livelli essenziali e dunque nella riduzione delle grandi
differenze territoriali nella disponibilità di servizi. Ipotesi quest’ultima cha sembra la più probabile dato che non pare che sia
previsto alcun meccanismo per superare i divari territoriali, in quanto non possono essere determinati – né tantomeno
finanziati – i LEP relativi a prestazioni che non vengano già erogate.
Quel che è certo è che la valutazione delle risorse da trasferire alle Regioni che chiederanno nuovi spazi di autonomia
dovrebbe avvenire sulla base di una fotografia della situazione attuale.
In questo quadro, non si registra nessuna attenzione per il tema dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) che
devono essere ancora definiti (salvo una decina) e che sono esclusi dal percorso di ricognizione e di determinazione del
fabbisogno finanziario. Questo, nel prossimo futuro, potrebbe comportare due possibili esiti, alternativi fra loro:
1. Tutte le attenzione del Governo relative ai Livelli essenziali saranno concentrate sul percorso definito dalla Legge di
Bilancio 2023 e non ci sarà spazio alcuno per la determinazione dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS)
perché questo potrebbe creare confusione e contraddizioni formali rispetto ad un percorso di cristallizzazione dei
provvedimenti precedenti relativi ai LEP, necessario per permettere la ricognizione di normative e fabbisogni finanziari;
2. Siccome per i LEPS non ci sono i vincoli normativi e finanziari stabiliti dalla Legge di Bilancio 2023, il Governo, così
come indicato nei commi 167 e 169 della legge di bilancio 2022 (che rimangono validi ed efficaci) rispettivamente con
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4. DPCM e con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dovranno essere determinate le modalità attuative
dei LEPS per le persone anziane non autosufficienti e i LEPS negli altri settori del sociale individuati dall’art. 22 della
legge n. 328 del 2000.
Vedremo in futuro quali saranno le decisioni che su questo assumerà il Governo, consapevoli del fatto che la seconda ipotesi
appena illustrata relativa ai LEPS rimane percorribile, legittima e urgente anche alla luce del nuovo quadro normativo
delineato dalla Legge di Bilancio 2023.
Bibliografia
L. 29 dicembre 2022, n. 197: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il
triennio 2023-2025”.
Salerno G.M., Con il procedimento i determinazione dei LEP (e relativi costi e fabbisogni standard) la legge di bilancio
riapre il cantiere dell’autonomia differenziata, Federalismi.it 11/1/2023
Servizio Studi Camera dei Deputati e Senato della Repubblica, dossier Legge di bilancio 2023, 24/12/2022, volume 1.
Ufficio Parlamentare di bilancio (UPB), Audizione nell’ambito dell’esame del DDL di bilancio per il 2023, 5 Dicembre
2022.
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