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Il ruolo degli
organi e delle
funzioni
aziendali nella
formazione e
nella
comunicazione
della
Dichiarazione
NFI
Il D. Lgs. 254/2016: L'informativa richiesta
Ambientali
Sociali
Attinenti al personale
Rispetto dei Diritti Umani
Lotta contro la Corruzione attiva e
passiva
Diversità
TEMI da includere nella Dichiarazione di carattere non
finanziario
INFORMAZIONI richieste per ciascun tema
— Il Modello aziendale di gestione ed organizzazione
delle attività dell’impresa
— Le politiche praticate dall’impresa, comprese quelle di
dovuta diligenza, i risultati conseguiti tramite di esse ed
i relativi indicatori fondamentali di prestazione di
carattere non finanziario
— I principali rischi, generati o subiti, connessi a tali
temi e che derivano dalle attività dell’impresa, dai suoi
prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse, ove
rilevanti, le catene di fornitura e subappalto
Il D. Lgs. 254/2016 richiede alle imprese interessate di fornire un set minimo di contenuti, oltre i temi rilevanti
per la comprensione delle attività svolte.
© 2017 KPMG AdvisoryS.p.A. è una società per azioni di dirittoitalianoe fa parte del network KPMG di entità indipendentiaffiliatea KPMG InternationalCooperative("KPMG International"),entità di dirittosvizzero.Tutti i diritti
riservati.
2
Fasi e attività
— Definizione di un Piano dei
Conti contenente le
informazioni da raccogliere
(indicatori).
— Analisi preliminare del
Piano dei Conti (indicatori)
con il team di progetto.
— Condivisione dei temi
rilevanti e degli indicatori da
raccogliere con i Direttori
(riunione plenaria).
— Elaborazione di schede di
raccolta dati corredate da
opportune istruzioni per la
compilazione.
— Condivisione delle schede
con le singole Direzioni
coinvolte e formazione dei
referenti interni.
— Kick-off di progetto.
— Analisi delle priorità di
business, delle attività svolte
e della struttura societaria
del Gruppo.
— Benchmark esterno su un
panel di aziende competitor
e best practice su temi,
indicatori e modalità di
rendicontazio-ne non-
finanziaria (con particolare
riferimento ai nuovi GRI
Sustainability Reporting
Standard).
— Individuazione di temi
valutati come “materiali” dai
competitor, dagli investitori
etici, da linee guida e
standard internazionali.
— Definizione del perimetro
della Dichiarazione NFI.
Analisi preliminare
Analisi di contesto
(benchmark, perimetro)
Definizione del sistema di
reporting
Matrice di Materialità
Sistema di reporting
— Definizione dei contenuti
di linee guida sul processo
di reporting non-
finanziario.
— Informazione/
aggiornamento degli
organi di amministra-
zione e controllo sul
nuovo processo e sulle
loro responsabilità
tramite apposita
comunicazione e incontro
dedicato.
Board Induction e definizione
di Linee Guida
Board Induction
Linee guida
— Invio delle schede raccolta
dati 2016 ai referenti interni
coinvolti.
— Supporto ai referenti interni
coinvolti per la raccolta dati
2016.
— Analisi dei dati raccolti dal
gruppo di lavoro interno.
— Definizione dei contenuti
della Dichiarazione non-
finanziaria consolidata
(struttura/indice).
— Definizione di eventuali
azioni di miglioramento del
sistema di reporting ai fini di
compliance con il d.lgs.
254/16.
Rendicontazione 2016
Dichiarazione 2016 (versione
pilot)
Action Plan
— Aggiornamento/modifica del
sistema di reporting in base
all'Action Plan definito in
precedenza
— Invio delle schede raccolta
dati 2017 ai referenti interni
coinvolti.
— Supporto ai referenti interni
coinvolti per la raccolta dati
2017.
— Predisposizione della bozza
di Dichiarazione 2017.
Rendicontazione 2017
Dichiarazione 2017
FASIOUTPUT
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riservati.
Soggetti responsabili
I soggetti responsabili delle informazioni non finanziarie
Revisore legaleCdA Organo di controllo Altro revisore legale
— Approva la Dichiarazione
consolidata di carattere non
finanziario
— Garantisce che la
Dichiarazione sia redatta e
pubblicata in conformità ai
requisiti del D.lgs.
— Delibera sull'omissione di
informazioni che
compromettono la
posizione commerciale
dell'azienda
— Vigila sull'osservanza delle
disposizioni del decreto e ne
riferisce nella relazione
annuale all'Assemblea
— Viene consultato dall'organo
di amministrazione per
deliberare sull'omissione di
informazioni che
compromettono la posizione
commerciale dell'azienda
— Attesta con apposita
relazione la conformità delle
informazioni fornite rispetto
alle richieste del D.lgs. e
dello standard utilizzato
— Controlla l'avvenuta
predisposizione della
Dichiarazione
— Attesta con apposita
relazione la conformità
delle informazioni fornite
rispetto alle richieste del
D.lgs. e dello standard
utilizzato
Garanzia Controllo Assurance Assurance
Opzione 1 Opzione 2
— Il D.lgs. attribuisce alla CONSOB i poteri di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. La
CONSOB disciplinerà attraverso uno specifico regolamento le modalità di esercizio di tali poteri
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Sanzioni previste
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Casistiche previste per l'applicazione di sanzioni Sanzione Soggetti sanzionati
Mancato deposito della dichiarazione NF presso il registro
delle imprese nei termini previsti
€20.000 - €100.000 Amministratori
Mancato deposito dell'attestazione del revisore legale presso il
registro delle imprese
€20.000 - €100.000 Amministratori
Dichiarazione NF redatta non in conformità con quanto
previsto dal D.lgs.
€20.000 - €100.000 Amministratori
Mancata relazione all'assemblea di una Dichiarazione NF non
conforme con quanto previsto dal D.lgs.
€20.000 - €100.000 Componenti organo di controllo
Dichiarazione NF contenente fatti rilevanti non rispondenti al
vero o che omette fatti rilevanti
€50.000 - €150.000 Amministratori e componenti organo
di controllo
Mancata verifica della predisposizione della dichiarazione NF €20.000 - €50.000 Revisore legale
Mancata attestazione di conformità della dichiarazione
NF/attestazione di una Dichiarazione NF non conforme al
D.lgs
€20.000 - €100.000 Revisore legale/altro soggetto
designato
Presenza informativa non finanziaria
Analisi del sistema di reporting aziendale e degli eventuali KPI già disponibili al suo interno.
Tale attività consentirà di valorizzare quanto già misurato in termini di performance non-finanziarie e ottimizzare il processo verso la compliance
normativa
Ambito DNFI
Doc/sezione
Modello di
gestione
Corruzione Diversità degli
organi di governo
e controllo
Ambiente Diritti Umani Personale Società
RF-Relazione degli
amministratori sulla
gestione
RF- Le società del gruppo
Modello organizzativo e
codice etico
Relazione sul governo
societario
Relazione sulla
remunerazione
Statuto
SEZIONI DEI DOCUMENTI RILEVANTI (RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE, MODELLO 231 E CODICE ETICO, RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE, RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO) CHE
CONTENGONO INFORMAZIONI ATTINENTI AGLI AMBITI DELLA DICHIARAZIONE NON-FINANZIARIA ("DNFI") AI SENSI DEL D.LGS. 254/16
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Flussi informativi tra le principali funzioni coinvolte
Funzione
Project Leader
Internal
Audit
HR,
Organization &
Operations
Marketing &
New
Business
Acquisti servizi
e prodotti
industriali
….
Accounting
Affari legali e
societari
Funzioni aziendali e organi di controllo
La raccolta e il consolidamento dei dati e delle informazioni non financial a livello di Gruppo, richiede la raccolta di KPI specifici per le società del
gruppo incluse nel perimetro di rendicontazione e la definizione di un flusso informativo tra la funzione Project leader e le principali funzioni coinvolte
nel processo.
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Consigilio
d'Amministrazione
CCR & CSR Compliance
Officer/Risk
Manager
HSQE
Ammnistratore
Delegato
Collegio Sindacale
OdV
Revisore legaleDirigente
Preposto
"Comply or explain" in caso di mancata indicazione di
informazioni
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• La società che non pratica politiche in uno o più degli ambiti tematici rilevanti per la
disciplina in esame deve fornire nella dichiarazione NFI le motivazioni di tale scelta,
indicando le ragioni in maniera chiara e articolata che consentano di valutare a tutti gli
stakeholder interessati le motivazioni in base alle quali si considerano determinate
informazioni non rilevanti.
• Quest’obbligo di trasparenza riprende, anche nell’ambito dell’informazione non finanziaria,
l’approccio del comply or explain adottato in tema di obblighi informativi sulle pratiche di
governo societario delle imprese.
• La regola del comply or explain si pone a valle della definizione della matrice di materialità e
legittima le società a non approntare politiche su determinati profili quand’anche essi si
presentino materiali per la società. Pur riconoscendo alle società l’autonomia nel definire una
scala di significatività degli aspetti di sostenibilità, si rende trasparente e verificabile il
processo che ha portato ad individuare concretamente i profili informativi rilevanti e il grado di
analisi appropriato.
Diritto alla riservatezza delle informazioni sensibili
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riservati.
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• Il d. lgs. n. 254/2016 contiene una clausola di salvaguardia volta a tutelare le società
dall’obbligo di indicare nella dichiarazione non finanziaria informazioni per essa sensibili.
Possono essere omesse le informazioni concernenti sviluppi imminenti e operazioni in
corso di negoziazione.
• Gli obblighi informativi in esame costituiscono una forma di rendicontazione di fatti o eventi
avvenuti fino alla data di chiusura dell’esercizio. L’unica area in cui si possa immaginare una
visione prospettica della dichiarazione non finanziaria riguarda la descrizione dei principali
rischi generati o subiti.
• La relazione sulla gestione illustra i principali rischi e incertezze nonché da conto
dell’evoluzione prevedibile della gestione. In tale ambito, si tratta di informazioni che, se
pure prospettiche, devono essere fornite in modo complessivo senza far riferimento a
specifiche operazioni. Non è ipotizzabile che la società sia tenuta a indicare in modo
puntuale particolari eventi futuri (es.: la società ha programmato una riduzione di emissioni
che derivi da dismissione di impianti o riconversione).
Diritto alla riservatezza delle informazioni sensibili
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riservati.
10
• L’omissione di queste informazioni deve avere carattere eccezionale e non può essere
utilizzata quando possa pregiudicare una comprensione dell’andamento dell’impresa e dei
suoi risultati.
• E' necessaria una deliberazione motivata dell’organo di amministrazione, sentito
l’organo di controllo. La decisione di utilizzare questa facoltà deve essere formalizzata con
una decisione dell’organo amministrativo, la quale tiene conto del parere obbligatorio ma
non vincolante del collegio sindacale, e deve essere adottata prima che sia redatta la
dichiarazione.
• La dichiarazione deve indicare che è stata utilizzata la facoltà di omissione facendo
esplicito rimando al dettato normativo. La menzione nella dichiarazione di aver usufruito
dell’omissione deve assumere carattere generico senza contenere alcun riferimento a
possibili elementi identificativi della fattispecie.
• Questa facoltà di omissione è specifica per gli obblighi informativi in esame e non pregiudica
le discipline che impongono obblighi di informazione al pubblico (es.: in materia di
informazioni privilegiate).
Formazione e regime pubblicitario della Dichiarazione NFI
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• Gli amministratori della società devono garantire che la dichiarazione non finanziaria sia
redatta e pubblicata secondo il Decreto seguendo criteri di professionalità e diligenza.
• All’organo di controllo spetta il compito di vigilare sull’osservanza delle disposizioni previste
nel Decreto.
• La relazione distinta dal bilancio deve essere approvata dall’organo amministrativo e messa a
disposizione dell’organo di controllo e del revisore entro i termini previsti per la presentazione
del progetto di bilancio (o del bilancio in caso di consolidato). La relazione distinta deve
essere pubblicata sul Registro delle imprese, a cura degli amministratori, congiuntamente alla
relazione sulla gestione.
• La dichiarazione non finanziaria, tanto se inserita nella relazione di gestione quanto se
contenuta in un documento autonomo, è un atto che rientra nell’esclusiva competenza degli
amministratori che ne assumono la paternità e ne rispondono in termini di responsabilità.
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• La redazione della dichiarazione non finanziaria è un atto di competenza degli
amministratori di natura non delegabile a un amministratore o a un comitato
all’interno del consiglio. Nella dichiarazione non finanziaria siamo in presenza di un
obbligo di rendiconto sulle politiche aziendali e sugli impatti dell’attività sociale che
presuppone la definizione di linee strategiche di politica aziendale volte a creare o
conservare valore per l’impresa alla quale dovrebbero concorrere tutti gli
amministratori.
• Il procedimento di formazione e pubblicità seguirà l’iter proprio del documento in cui
essa è inserita.
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riservati.
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• Per gli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine il progetto di
bilancio deve essere comunicato a sindaci e revisori almeno 15 giorni prima
dell’ultimo momento utile per la pubblicazione delle loro relazioni (entro quattro
mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale). Il d. lgs. n. 254/2016 unifica il termine di
comunicazione a sindaci e revisori del progetto di bilancio e della relazione distinta
ma non impone un invio congiunto.
• Il procedimento di formazione della dichiarazione non finanziaria autonoma, dopo
l’approvazione del consiglio, non comporta un passaggio nell’assemblea dei soci,
ma la pubblicazione sul sito internet della società.
• Non è previsto un deposito preventivo presso la sede sociale.
• Il percorso di formazione della dichiarazione non finanziaria contenuta in una
relazione distinta può comunque comportare un suo passaggio in assemblea, a fini
informativi, in sede di approvazione del bilancio d’esercizio.
Ruolo degli amministratori
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• La responsabilità primaria sulla corretta redazione e pubblicazione della dichiarazione non
finanziaria è in capo all’organo amministrativo.
• Il compito fondamentale dell’organo amministrativo è di predisporre un assetto
amministrativo idoneo a tradurre i vari fatti di gestione, di natura organizzativa e operativa,
negli elementi informativi, relativi alle caratteristiche dell’impresa e agli effetti quantitativi
dell’attività.
• L’obbligo di rendicontazione previsto dalla disciplina in esame non si limita ad imporre
obblighi informativi sul modello organizzativo e sull’impatto dell’attività posta in essere dalla
società ma riguarda anche una valutazione dei principali rischi nonché l’indicazione delle
politiche adottate dall’impresa in campo ambientale, sociale, del personale, del rispetto dei
diritti umani e della lotta alla corruzione.
• I temi di natura socio-ambientale entrano nel raggio d’azione dell’organo amministrativo e
determinano una ricaduta non solo nel senso della rendicontazione ma riguarda l’operatività
della società.
Ruolo degli amministratori
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riservati.
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• Nell’articolo del codice di autodisciplina dedicato al ruolo del consiglio di amministrazione, si
è introdotto un riferimento alla necessità che la definizione della natura e del livello di rischio
compatibile con gli obiettivi strategici includa nelle valutazioni “tutti i rischi che possono
assumere rilievo nell’ottica della sostenibilità nel medio-lungo periodo dell’attività
dell’emittente”. Questa ampia formulazione apre a una valutazione dei rischi di natura non
finanziaria.
• Sempre nello stesso Codice di autodisciplina, si suggerisce, alle sole società appartenenti
all’indice FTSE Mib, di valutare l’opportunità di istituire un comitato con il compito specifico
di supervisionare i temi di sostenibilità connessi all’esercizio dell’impresa.
• I temi socio-ambientali entrano nel processo di pianificazione strategica. Gli amministratori,
sulla base dell’analisi di contesto e dell’analisi di materialità, potrebbero definire le linee
strategiche della società e formulare i connessi obiettivi, comprendendo anche i principali
aspetti socio-ambientale.
Ruolo degli amministratori
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• L’attenzione nello svolgimento dell’attività agli interessi dei lavoratori, delle comunità e
dell’ambiente nel medio-lungo termine può contribuire al perseguimento di una crescita di
valore della società sostenibile nel tempo. Gli amministratori devono prendere in
considerazione interessi anche diversi da quelli degli azionisti nella misura in cui siano da
considerare rilevanti per le caratteristiche dell’impresa e siano strumentali agli interessi degli
azionisti.
• In termini di responsabilità civilistica degli amministratori, il giudizio sulla diligenza
dell’amministratore non investe le singole scelte di gestione ma la diligenza dimostrata
nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio di una certa operazione e quindi
l’eventuale omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste per
scelte operate in quelle circostanze.
• La definizione dei profili organizzativo-procedimentali volti a realizzare le eventuali politiche
e attività realizzative in materia socio/ambientale possono essere oggetto di valutazione in
sede di responsabilità civile per deficit organizzativo
Ruolo dei comitati interni
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• La creazione di comitati interni al consiglio di amministrazione con funzioni di natura consultiva
appartiene alla discrezionalità dell’impresa. Il limite è costituito dall’impossibilità di attribuire a
tali comitati poteri decisori, se non quando previsto dalla legge.
• Questo spazio di libera determinazione delle società riguarda la decisione di affidare compiti in
materia di rendicontazione non finanziaria a un comitato interno al consiglio e
successivamente la decisione di utilizzare un comitato esistente o di utilizzare un comitato già
costituito, ampliandone le funzioni. La prassi delle società è tanto nel senso di creare un
comitato ad hoc quanto di affidare compiti in materia a comitati preesistenti.
• L’assegnazione di compiti a comitati interni al consiglio non può riguardare l’approvazione
della dichiarazione che spetta al plenum del consiglio.
Ruolo dei comitati interni
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• La definizione del processo di adozione della dichiarazione non finanziaria potrebbe
articolarsi secondo il seguente schema:
 affidamento del compito di predisporre il documento a una funzione aziendale che
potrebbe essere responsabile del consolidamento delle informazioni nonché del
processo di redazione del documento;
 successiva valutazione del corretto utilizzo degli standard adottati ai fini della
redazione delle informative non finanziarie e/o della completezza e attendibilità del
documento a un comitato all’interno del consiglio;
 approvazione del documento in capo al consiglio nella sua collegialità.
Ruolo del Collegio Sindacale
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riservati.
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• La funzione di controllo spettante al collegio sindacale è quella di vigilare sull’osservanza
delle disposizioni previste nel d. lgs. n. 254/2016, nell’ambito delle competenze ad esso
attribuite istituzionalmente dall’ordinamento. E' prevista una figura sanzionatoria che punisce
i sindaci nel caso di dichiarazione non finanziaria che contiene fatti materiali rilevanti non
rispondenti al vero oppure omette fatti materiali rilevanti.
• Il d. lgs. n. 254/2016 delinea i compiti di controllo spettanti al collegio sindacale sulle
informazioni non finanziarie riconducendoli nell’alveo delle funzioni di vigilanza ad esso
spettanti in base ai principi generali (l’art. 149 del TUF e art. 2403 cc).
• Gli aspetti della vigilanza esercitata dal collegio sindacale riguardano: l’osservanza della
legge e dell’atto costitutivo; il rispetto dei principi di corretta amministrazione; l’adeguatezza
del sistema organizzativo, amministrativo e contabile.
• Considerato che su questa materia insiste anche il controllo del revisore legale, la questione
principale riguarda il raccordo tra le funzioni del collegio sindacale e le funzioni del revisore
legale.
Ruolo del Collegio Sindacale
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• La verifica di conformità delle informazioni fornite rispetto alle norme di riferimento e agli
standard di rendicontazione adottati spetta ai revisori. Il collegio sindacale deve svolgere un
ruolo di vigilanza di tipo sintetico sui sistemi e sui processi, in cui sono compresi anche i
sistemi e i processi di rendicontazione non finanziaria, che non ha l’obiettivo di verificare la
correttezza della dichiarazione non finanziaria, ma quello del rispetto delle regole di corretta
amministrazione che vengono introdotte nell’agire amministrativo con la disciplina in esame.
• Poiché spetta al revisore il compito di verificare l’avvenuta predisposizione della
dichiarazione non finanziaria nonché di verificare la conformità del suo contenuto rispetto
alle norme di riferimento e agli standard di rendicontazione utilizzati, entrambe queste forme
di controllo non dovrebbero essere esercitate dal collegio sindacale
Ruolo del Collegio Sindacale
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21
• Nel caso in cui la società adotti una politica aziendale in materia socio/ambientale, sussiste
uno specifico dovere degli amministratori di definire un’adeguata organizzazione funzionale
alla sua realizzazione. Si fa riferimento non tanto all’impianto amministrativo volto alla
rendicontazione dei profili socio/ambientali quanto in senso più ampio all’assetto
organizzativo diretto alla realizzazione degli obiettivi strategici in campo socio/ambientale
definiti dalla società.
• La vigilanza del collegio sindacale sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile dovrebbe riguardare anche l’adeguatezza degli assetti
organizzativi in funzione degli obiettivi strategici in campo socio/ambientale che la società si
è posta.
• Lo stesso Codice di autodisciplina delle società quotate riconosce al collegio sindacale la
competenza di vigilare sull’efficacia del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.
Ruolo del Dirigente Preposto
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22
• La questione riguarda se l’attestazione che il dirigente preposto rilascia debba coprire anche
le informazioni contenute nella dichiarazione non finanziaria e se le procedure
amministrativo/contabili che il dirigente preposto deve predisporre comprendano anche
quelle dirette alla rilevazione dei dati socio/ambientali.
• Rientrano tra le procedure amministrativo-contabili quelle afferenti la formazione del bilancio
o di altri documenti che presentano dati contabili in forma strutturata sintetizzabili nelle
modalità di contabilizzazione delle operazioni aziendali, nelle modalità di classificazione
delle operazioni, nella determinazione dei criteri di valutazione per la rappresentazione della
situazione aziendale e infine nelle modalità di esposizione della situazione.
• I compiti di attestazione dovrebbero riguardare, oltre ai bilanci d’esercizio e consolidati e alla
relazione semestrale, gli altri atti e comunicazioni diffusi al mercato e relativi all’informativa
contabile presentati in forma strutturata che sono da intendere come tutte quelle
comunicazioni aventi come oggetto esclusivo l’informativa contabile annuale e infrannuale.
Ruolo del Dirigente Preposto
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riservati.
23
• Un’interpretazione più ampia degli obblighi di attestazione, secondo cui essa dovrebbe
riguardare ogni documento diffuso al mercato che contenga dati contabili, comporterebbe
un’estensione significativa di tali obblighi al di là delle intenzioni del legislatore dato che gran
parte dei documenti sociali possono contenere rappresentazioni numeriche di fatti di
gestione che originano da scritture contabili.
• L’autorità di vigilanza ha espresso un’opinione che sembra ampliare la sfera di
applicazione della disciplina. Ad avviso della CONSOB, infatti, tra gli “atti” richiamati dal
secondo comma dell’art.154 bis possono essere ricompresi, “anche tutti i documenti
predisposti dalle società quotate ai sensi della normativa regolamentare della Consob
relativi all’informativa contabile (ad esempio, le relazioni trimestrali, i documenti informativi
predisposti ai sensi dell’art. 71 del RE, i prospetti informativi)”. Secondo questa
interpretazione l’attestazione dovrebbe riguardare anche i prospetti e i documenti informativi
relativi a operazioni straordinarie.
Ruolo del Dirigente Preposto
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riservati.
24
• Le informazioni che non hanno natura finanziaria integrano le informazioni di natura
finanziaria contenute nel bilancio. Non illustrano la situazione patrimoniale, economica e
finanziaria della società ma rendicontano le politiche attuate dalla società e gli effetti della
sua attività in ambiti tematici di natura tipicamente non contabile.
• Il contenuto delle informazioni è costituito anche da parti discorsive che illustrano i modelli
aziendali, le politiche e i rischi.
• Le informazioni di natura quantitativa (quali consumo di energia, acqua, emissioni
atmosferiche) utilizzano unità di misura non monetarie. È comunque possibile che parte
delle informazioni rese possano essere ricavate da dati gestionali che si basano su
risultanze contabili. Si tratta di dati che non sono resi per illustrare l’andamento economico-
finanziario della società ma per rendere conoscibile con un’unità di misura monetaria un
certo impatto dell’attività d’impresa. Si tratta di informazioni per le quali non appare rivolta
l’attestazione volta a certificare la corrispondenza con le scritture contabili.
Ruolo del Dirigente Preposto
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riservati.
25
• Anche sotto il profilo del processo di rendicontazione, il sistema di raccolta e validazione dei
dati in ambito non finanziario non collima con quello volto a definire i dati di bilancio. Le
figure che ricoprono la carica di dirigente preposto, in quanto governano i processi di
produzione dei dati contabili, non hanno un ruolo di governo nei processi volti a rendicontare
le informazioni in materia ambientale, del personale e sociale.
• La dichiarazione non finanziaria contenuta in una relazione distinta non rientra tra le
comunicazioni diffuse al mercato e relative all’informazione contabile di cui all’art. 154-bis,
comma 2 del TUF. Di conseguenza, il dirigente preposto non è tenuto a rilasciare alcuna
attestazione sulla corrispondenza della dichiarazione non finanziaria alle risultanze
documentali, ai libri e alle scritture contabili. Nel caso in cui la dichiarazione non finanziaria
costituisca una sezione della relazione di gestione, l’attestazione rilasciata dal dirigente
preposto sul bilancio d’esercizio e consolidato in base all’allegato 3C-ter del Regolamento
emittenti non copre le informazioni di natura non finanziaria.
• Il dirigente preposto non è chiamato, per obbligo di legge, a predisporre la procedura di
rilevazione dei dati per la formazione della dichiarazione non finanziaria.
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Dott. PierMario Barzaghi

  • 1. Il ruolo degli organi e delle funzioni aziendali nella formazione e nella comunicazione della Dichiarazione NFI
  • 2. Il D. Lgs. 254/2016: L'informativa richiesta Ambientali Sociali Attinenti al personale Rispetto dei Diritti Umani Lotta contro la Corruzione attiva e passiva Diversità TEMI da includere nella Dichiarazione di carattere non finanziario INFORMAZIONI richieste per ciascun tema — Il Modello aziendale di gestione ed organizzazione delle attività dell’impresa — Le politiche praticate dall’impresa, comprese quelle di dovuta diligenza, i risultati conseguiti tramite di esse ed i relativi indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario — I principali rischi, generati o subiti, connessi a tali temi e che derivano dalle attività dell’impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse, ove rilevanti, le catene di fornitura e subappalto Il D. Lgs. 254/2016 richiede alle imprese interessate di fornire un set minimo di contenuti, oltre i temi rilevanti per la comprensione delle attività svolte. © 2017 KPMG AdvisoryS.p.A. è una società per azioni di dirittoitalianoe fa parte del network KPMG di entità indipendentiaffiliatea KPMG InternationalCooperative("KPMG International"),entità di dirittosvizzero.Tutti i diritti riservati. 2
  • 3. Fasi e attività — Definizione di un Piano dei Conti contenente le informazioni da raccogliere (indicatori). — Analisi preliminare del Piano dei Conti (indicatori) con il team di progetto. — Condivisione dei temi rilevanti e degli indicatori da raccogliere con i Direttori (riunione plenaria). — Elaborazione di schede di raccolta dati corredate da opportune istruzioni per la compilazione. — Condivisione delle schede con le singole Direzioni coinvolte e formazione dei referenti interni. — Kick-off di progetto. — Analisi delle priorità di business, delle attività svolte e della struttura societaria del Gruppo. — Benchmark esterno su un panel di aziende competitor e best practice su temi, indicatori e modalità di rendicontazio-ne non- finanziaria (con particolare riferimento ai nuovi GRI Sustainability Reporting Standard). — Individuazione di temi valutati come “materiali” dai competitor, dagli investitori etici, da linee guida e standard internazionali. — Definizione del perimetro della Dichiarazione NFI. Analisi preliminare Analisi di contesto (benchmark, perimetro) Definizione del sistema di reporting Matrice di Materialità Sistema di reporting — Definizione dei contenuti di linee guida sul processo di reporting non- finanziario. — Informazione/ aggiornamento degli organi di amministra- zione e controllo sul nuovo processo e sulle loro responsabilità tramite apposita comunicazione e incontro dedicato. Board Induction e definizione di Linee Guida Board Induction Linee guida — Invio delle schede raccolta dati 2016 ai referenti interni coinvolti. — Supporto ai referenti interni coinvolti per la raccolta dati 2016. — Analisi dei dati raccolti dal gruppo di lavoro interno. — Definizione dei contenuti della Dichiarazione non- finanziaria consolidata (struttura/indice). — Definizione di eventuali azioni di miglioramento del sistema di reporting ai fini di compliance con il d.lgs. 254/16. Rendicontazione 2016 Dichiarazione 2016 (versione pilot) Action Plan — Aggiornamento/modifica del sistema di reporting in base all'Action Plan definito in precedenza — Invio delle schede raccolta dati 2017 ai referenti interni coinvolti. — Supporto ai referenti interni coinvolti per la raccolta dati 2017. — Predisposizione della bozza di Dichiarazione 2017. Rendicontazione 2017 Dichiarazione 2017 FASIOUTPUT © 2017 KPMG AdvisoryS.p.A. è una società per azioni di dirittoitalianoe fa parte del network KPMG di entità indipendentiaffiliatea KPMG InternationalCooperative("KPMG International"),entità di dirittosvizzero.Tutti i diritti riservati.
  • 4. Soggetti responsabili I soggetti responsabili delle informazioni non finanziarie Revisore legaleCdA Organo di controllo Altro revisore legale — Approva la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario — Garantisce che la Dichiarazione sia redatta e pubblicata in conformità ai requisiti del D.lgs. — Delibera sull'omissione di informazioni che compromettono la posizione commerciale dell'azienda — Vigila sull'osservanza delle disposizioni del decreto e ne riferisce nella relazione annuale all'Assemblea — Viene consultato dall'organo di amministrazione per deliberare sull'omissione di informazioni che compromettono la posizione commerciale dell'azienda — Attesta con apposita relazione la conformità delle informazioni fornite rispetto alle richieste del D.lgs. e dello standard utilizzato — Controlla l'avvenuta predisposizione della Dichiarazione — Attesta con apposita relazione la conformità delle informazioni fornite rispetto alle richieste del D.lgs. e dello standard utilizzato Garanzia Controllo Assurance Assurance Opzione 1 Opzione 2 — Il D.lgs. attribuisce alla CONSOB i poteri di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. La CONSOB disciplinerà attraverso uno specifico regolamento le modalità di esercizio di tali poteri © 2017 KPMG AdvisoryS.p.A. è una società per azioni di dirittoitalianoe fa parte del network KPMG di entità indipendentiaffiliatea KPMG InternationalCooperative("KPMG International"),entità di dirittosvizzero.Tutti i diritti riservati. 4
  • 5. Sanzioni previste © 2017 KPMG AdvisoryS.p.A. è una società per azioni di dirittoitalianoe fa parte del network KPMG di entità indipendentiaffiliatea KPMG InternationalCooperative("KPMG International"),entità di dirittosvizzero.Tutti i diritti riservati. 5 Casistiche previste per l'applicazione di sanzioni Sanzione Soggetti sanzionati Mancato deposito della dichiarazione NF presso il registro delle imprese nei termini previsti €20.000 - €100.000 Amministratori Mancato deposito dell'attestazione del revisore legale presso il registro delle imprese €20.000 - €100.000 Amministratori Dichiarazione NF redatta non in conformità con quanto previsto dal D.lgs. €20.000 - €100.000 Amministratori Mancata relazione all'assemblea di una Dichiarazione NF non conforme con quanto previsto dal D.lgs. €20.000 - €100.000 Componenti organo di controllo Dichiarazione NF contenente fatti rilevanti non rispondenti al vero o che omette fatti rilevanti €50.000 - €150.000 Amministratori e componenti organo di controllo Mancata verifica della predisposizione della dichiarazione NF €20.000 - €50.000 Revisore legale Mancata attestazione di conformità della dichiarazione NF/attestazione di una Dichiarazione NF non conforme al D.lgs €20.000 - €100.000 Revisore legale/altro soggetto designato
  • 6. Presenza informativa non finanziaria Analisi del sistema di reporting aziendale e degli eventuali KPI già disponibili al suo interno. Tale attività consentirà di valorizzare quanto già misurato in termini di performance non-finanziarie e ottimizzare il processo verso la compliance normativa Ambito DNFI Doc/sezione Modello di gestione Corruzione Diversità degli organi di governo e controllo Ambiente Diritti Umani Personale Società RF-Relazione degli amministratori sulla gestione RF- Le società del gruppo Modello organizzativo e codice etico Relazione sul governo societario Relazione sulla remunerazione Statuto SEZIONI DEI DOCUMENTI RILEVANTI (RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE, MODELLO 231 E CODICE ETICO, RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE, RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO) CHE CONTENGONO INFORMAZIONI ATTINENTI AGLI AMBITI DELLA DICHIARAZIONE NON-FINANZIARIA ("DNFI") AI SENSI DEL D.LGS. 254/16 © 2017 KPMG AdvisoryS.p.A. è una società per azioni di dirittoitalianoe fa parte del network KPMG di entità indipendentiaffiliatea KPMG InternationalCooperative("KPMG International"),entità di dirittosvizzero.Tutti i diritti riservati.
  • 7. Flussi informativi tra le principali funzioni coinvolte Funzione Project Leader Internal Audit HR, Organization & Operations Marketing & New Business Acquisti servizi e prodotti industriali …. Accounting Affari legali e societari Funzioni aziendali e organi di controllo La raccolta e il consolidamento dei dati e delle informazioni non financial a livello di Gruppo, richiede la raccolta di KPI specifici per le società del gruppo incluse nel perimetro di rendicontazione e la definizione di un flusso informativo tra la funzione Project leader e le principali funzioni coinvolte nel processo. © 2017 KPMG AdvisoryS.p.A. è una società per azioni di dirittoitalianoe fa parte del network KPMG di entità indipendentiaffiliatea KPMG InternationalCooperative("KPMG International"),entità di dirittosvizzero.Tutti i diritti riservati. Consigilio d'Amministrazione CCR & CSR Compliance Officer/Risk Manager HSQE Ammnistratore Delegato Collegio Sindacale OdV Revisore legaleDirigente Preposto
  • 8. "Comply or explain" in caso di mancata indicazione di informazioni © 2017 KPMG AdvisoryS.p.A. è una società per azioni di dirittoitalianoe fa parte del network KPMG di entità indipendentiaffiliatea KPMG InternationalCooperative("KPMG International"),entità di dirittosvizzero.Tutti i diritti riservati. 8 • La società che non pratica politiche in uno o più degli ambiti tematici rilevanti per la disciplina in esame deve fornire nella dichiarazione NFI le motivazioni di tale scelta, indicando le ragioni in maniera chiara e articolata che consentano di valutare a tutti gli stakeholder interessati le motivazioni in base alle quali si considerano determinate informazioni non rilevanti. • Quest’obbligo di trasparenza riprende, anche nell’ambito dell’informazione non finanziaria, l’approccio del comply or explain adottato in tema di obblighi informativi sulle pratiche di governo societario delle imprese. • La regola del comply or explain si pone a valle della definizione della matrice di materialità e legittima le società a non approntare politiche su determinati profili quand’anche essi si presentino materiali per la società. Pur riconoscendo alle società l’autonomia nel definire una scala di significatività degli aspetti di sostenibilità, si rende trasparente e verificabile il processo che ha portato ad individuare concretamente i profili informativi rilevanti e il grado di analisi appropriato.
  • 9. Diritto alla riservatezza delle informazioni sensibili © 2017 KPMG AdvisoryS.p.A. è una società per azioni di dirittoitalianoe fa parte del network KPMG di entità indipendentiaffiliatea KPMG InternationalCooperative("KPMG International"),entità di dirittosvizzero.Tutti i diritti riservati. 9 • Il d. lgs. n. 254/2016 contiene una clausola di salvaguardia volta a tutelare le società dall’obbligo di indicare nella dichiarazione non finanziaria informazioni per essa sensibili. Possono essere omesse le informazioni concernenti sviluppi imminenti e operazioni in corso di negoziazione. • Gli obblighi informativi in esame costituiscono una forma di rendicontazione di fatti o eventi avvenuti fino alla data di chiusura dell’esercizio. L’unica area in cui si possa immaginare una visione prospettica della dichiarazione non finanziaria riguarda la descrizione dei principali rischi generati o subiti. • La relazione sulla gestione illustra i principali rischi e incertezze nonché da conto dell’evoluzione prevedibile della gestione. In tale ambito, si tratta di informazioni che, se pure prospettiche, devono essere fornite in modo complessivo senza far riferimento a specifiche operazioni. Non è ipotizzabile che la società sia tenuta a indicare in modo puntuale particolari eventi futuri (es.: la società ha programmato una riduzione di emissioni che derivi da dismissione di impianti o riconversione).
  • 10. Diritto alla riservatezza delle informazioni sensibili © 2017 KPMG AdvisoryS.p.A. è una società per azioni di dirittoitalianoe fa parte del network KPMG di entità indipendentiaffiliatea KPMG InternationalCooperative("KPMG International"),entità di dirittosvizzero.Tutti i diritti riservati. 10 • L’omissione di queste informazioni deve avere carattere eccezionale e non può essere utilizzata quando possa pregiudicare una comprensione dell’andamento dell’impresa e dei suoi risultati. • E' necessaria una deliberazione motivata dell’organo di amministrazione, sentito l’organo di controllo. La decisione di utilizzare questa facoltà deve essere formalizzata con una decisione dell’organo amministrativo, la quale tiene conto del parere obbligatorio ma non vincolante del collegio sindacale, e deve essere adottata prima che sia redatta la dichiarazione. • La dichiarazione deve indicare che è stata utilizzata la facoltà di omissione facendo esplicito rimando al dettato normativo. La menzione nella dichiarazione di aver usufruito dell’omissione deve assumere carattere generico senza contenere alcun riferimento a possibili elementi identificativi della fattispecie. • Questa facoltà di omissione è specifica per gli obblighi informativi in esame e non pregiudica le discipline che impongono obblighi di informazione al pubblico (es.: in materia di informazioni privilegiate).
  • 11. Formazione e regime pubblicitario della Dichiarazione NFI © 2017 KPMG AdvisoryS.p.A. è una società per azioni di dirittoitalianoe fa parte del network KPMG di entità indipendentiaffiliatea KPMG InternationalCooperative("KPMG International"),entità di dirittosvizzero.Tutti i diritti riservati. 11 • Gli amministratori della società devono garantire che la dichiarazione non finanziaria sia redatta e pubblicata secondo il Decreto seguendo criteri di professionalità e diligenza. • All’organo di controllo spetta il compito di vigilare sull’osservanza delle disposizioni previste nel Decreto. • La relazione distinta dal bilancio deve essere approvata dall’organo amministrativo e messa a disposizione dell’organo di controllo e del revisore entro i termini previsti per la presentazione del progetto di bilancio (o del bilancio in caso di consolidato). La relazione distinta deve essere pubblicata sul Registro delle imprese, a cura degli amministratori, congiuntamente alla relazione sulla gestione. • La dichiarazione non finanziaria, tanto se inserita nella relazione di gestione quanto se contenuta in un documento autonomo, è un atto che rientra nell’esclusiva competenza degli amministratori che ne assumono la paternità e ne rispondono in termini di responsabilità.
  • 12. Formazione e regime pubblicitario della Dichiarazione NFI © 2017 KPMG AdvisoryS.p.A. è una società per azioni di dirittoitalianoe fa parte del network KPMG di entità indipendentiaffiliatea KPMG InternationalCooperative("KPMG International"),entità di dirittosvizzero.Tutti i diritti riservati. 12 • La redazione della dichiarazione non finanziaria è un atto di competenza degli amministratori di natura non delegabile a un amministratore o a un comitato all’interno del consiglio. Nella dichiarazione non finanziaria siamo in presenza di un obbligo di rendiconto sulle politiche aziendali e sugli impatti dell’attività sociale che presuppone la definizione di linee strategiche di politica aziendale volte a creare o conservare valore per l’impresa alla quale dovrebbero concorrere tutti gli amministratori. • Il procedimento di formazione e pubblicità seguirà l’iter proprio del documento in cui essa è inserita.
  • 13. Formazione e regime pubblicitario della Dichiarazione NFI © 2017 KPMG AdvisoryS.p.A. è una società per azioni di dirittoitalianoe fa parte del network KPMG di entità indipendentiaffiliatea KPMG InternationalCooperative("KPMG International"),entità di dirittosvizzero.Tutti i diritti riservati. 13 • Per gli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine il progetto di bilancio deve essere comunicato a sindaci e revisori almeno 15 giorni prima dell’ultimo momento utile per la pubblicazione delle loro relazioni (entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale). Il d. lgs. n. 254/2016 unifica il termine di comunicazione a sindaci e revisori del progetto di bilancio e della relazione distinta ma non impone un invio congiunto. • Il procedimento di formazione della dichiarazione non finanziaria autonoma, dopo l’approvazione del consiglio, non comporta un passaggio nell’assemblea dei soci, ma la pubblicazione sul sito internet della società. • Non è previsto un deposito preventivo presso la sede sociale. • Il percorso di formazione della dichiarazione non finanziaria contenuta in una relazione distinta può comunque comportare un suo passaggio in assemblea, a fini informativi, in sede di approvazione del bilancio d’esercizio.
  • 14. Ruolo degli amministratori © 2017 KPMG AdvisoryS.p.A. è una società per azioni di dirittoitalianoe fa parte del network KPMG di entità indipendentiaffiliatea KPMG InternationalCooperative("KPMG International"),entità di dirittosvizzero.Tutti i diritti riservati. 14 • La responsabilità primaria sulla corretta redazione e pubblicazione della dichiarazione non finanziaria è in capo all’organo amministrativo. • Il compito fondamentale dell’organo amministrativo è di predisporre un assetto amministrativo idoneo a tradurre i vari fatti di gestione, di natura organizzativa e operativa, negli elementi informativi, relativi alle caratteristiche dell’impresa e agli effetti quantitativi dell’attività. • L’obbligo di rendicontazione previsto dalla disciplina in esame non si limita ad imporre obblighi informativi sul modello organizzativo e sull’impatto dell’attività posta in essere dalla società ma riguarda anche una valutazione dei principali rischi nonché l’indicazione delle politiche adottate dall’impresa in campo ambientale, sociale, del personale, del rispetto dei diritti umani e della lotta alla corruzione. • I temi di natura socio-ambientale entrano nel raggio d’azione dell’organo amministrativo e determinano una ricaduta non solo nel senso della rendicontazione ma riguarda l’operatività della società.
  • 15. Ruolo degli amministratori © 2017 KPMG AdvisoryS.p.A. è una società per azioni di dirittoitalianoe fa parte del network KPMG di entità indipendentiaffiliatea KPMG InternationalCooperative("KPMG International"),entità di dirittosvizzero.Tutti i diritti riservati. 15 • Nell’articolo del codice di autodisciplina dedicato al ruolo del consiglio di amministrazione, si è introdotto un riferimento alla necessità che la definizione della natura e del livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici includa nelle valutazioni “tutti i rischi che possono assumere rilievo nell’ottica della sostenibilità nel medio-lungo periodo dell’attività dell’emittente”. Questa ampia formulazione apre a una valutazione dei rischi di natura non finanziaria. • Sempre nello stesso Codice di autodisciplina, si suggerisce, alle sole società appartenenti all’indice FTSE Mib, di valutare l’opportunità di istituire un comitato con il compito specifico di supervisionare i temi di sostenibilità connessi all’esercizio dell’impresa. • I temi socio-ambientali entrano nel processo di pianificazione strategica. Gli amministratori, sulla base dell’analisi di contesto e dell’analisi di materialità, potrebbero definire le linee strategiche della società e formulare i connessi obiettivi, comprendendo anche i principali aspetti socio-ambientale.
  • 16. Ruolo degli amministratori © 2017 KPMG AdvisoryS.p.A. è una società per azioni di dirittoitalianoe fa parte del network KPMG di entità indipendentiaffiliatea KPMG InternationalCooperative("KPMG International"),entità di dirittosvizzero.Tutti i diritti riservati. 16 • L’attenzione nello svolgimento dell’attività agli interessi dei lavoratori, delle comunità e dell’ambiente nel medio-lungo termine può contribuire al perseguimento di una crescita di valore della società sostenibile nel tempo. Gli amministratori devono prendere in considerazione interessi anche diversi da quelli degli azionisti nella misura in cui siano da considerare rilevanti per le caratteristiche dell’impresa e siano strumentali agli interessi degli azionisti. • In termini di responsabilità civilistica degli amministratori, il giudizio sulla diligenza dell’amministratore non investe le singole scelte di gestione ma la diligenza dimostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio di una certa operazione e quindi l’eventuale omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste per scelte operate in quelle circostanze. • La definizione dei profili organizzativo-procedimentali volti a realizzare le eventuali politiche e attività realizzative in materia socio/ambientale possono essere oggetto di valutazione in sede di responsabilità civile per deficit organizzativo
  • 17. Ruolo dei comitati interni © 2017 KPMG AdvisoryS.p.A. è una società per azioni di dirittoitalianoe fa parte del network KPMG di entità indipendentiaffiliatea KPMG InternationalCooperative("KPMG International"),entità di dirittosvizzero.Tutti i diritti riservati. 17 • La creazione di comitati interni al consiglio di amministrazione con funzioni di natura consultiva appartiene alla discrezionalità dell’impresa. Il limite è costituito dall’impossibilità di attribuire a tali comitati poteri decisori, se non quando previsto dalla legge. • Questo spazio di libera determinazione delle società riguarda la decisione di affidare compiti in materia di rendicontazione non finanziaria a un comitato interno al consiglio e successivamente la decisione di utilizzare un comitato esistente o di utilizzare un comitato già costituito, ampliandone le funzioni. La prassi delle società è tanto nel senso di creare un comitato ad hoc quanto di affidare compiti in materia a comitati preesistenti. • L’assegnazione di compiti a comitati interni al consiglio non può riguardare l’approvazione della dichiarazione che spetta al plenum del consiglio.
  • 18. Ruolo dei comitati interni © 2017 KPMG AdvisoryS.p.A. è una società per azioni di dirittoitalianoe fa parte del network KPMG di entità indipendentiaffiliatea KPMG InternationalCooperative("KPMG International"),entità di dirittosvizzero.Tutti i diritti riservati. 18 • La definizione del processo di adozione della dichiarazione non finanziaria potrebbe articolarsi secondo il seguente schema:  affidamento del compito di predisporre il documento a una funzione aziendale che potrebbe essere responsabile del consolidamento delle informazioni nonché del processo di redazione del documento;  successiva valutazione del corretto utilizzo degli standard adottati ai fini della redazione delle informative non finanziarie e/o della completezza e attendibilità del documento a un comitato all’interno del consiglio;  approvazione del documento in capo al consiglio nella sua collegialità.
  • 19. Ruolo del Collegio Sindacale © 2017 KPMG AdvisoryS.p.A. è una società per azioni di dirittoitalianoe fa parte del network KPMG di entità indipendentiaffiliatea KPMG InternationalCooperative("KPMG International"),entità di dirittosvizzero.Tutti i diritti riservati. 19 • La funzione di controllo spettante al collegio sindacale è quella di vigilare sull’osservanza delle disposizioni previste nel d. lgs. n. 254/2016, nell’ambito delle competenze ad esso attribuite istituzionalmente dall’ordinamento. E' prevista una figura sanzionatoria che punisce i sindaci nel caso di dichiarazione non finanziaria che contiene fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero oppure omette fatti materiali rilevanti. • Il d. lgs. n. 254/2016 delinea i compiti di controllo spettanti al collegio sindacale sulle informazioni non finanziarie riconducendoli nell’alveo delle funzioni di vigilanza ad esso spettanti in base ai principi generali (l’art. 149 del TUF e art. 2403 cc). • Gli aspetti della vigilanza esercitata dal collegio sindacale riguardano: l’osservanza della legge e dell’atto costitutivo; il rispetto dei principi di corretta amministrazione; l’adeguatezza del sistema organizzativo, amministrativo e contabile. • Considerato che su questa materia insiste anche il controllo del revisore legale, la questione principale riguarda il raccordo tra le funzioni del collegio sindacale e le funzioni del revisore legale.
  • 20. Ruolo del Collegio Sindacale © 2017 KPMG AdvisoryS.p.A. è una società per azioni di dirittoitalianoe fa parte del network KPMG di entità indipendentiaffiliatea KPMG InternationalCooperative("KPMG International"),entità di dirittosvizzero.Tutti i diritti riservati. 20 • La verifica di conformità delle informazioni fornite rispetto alle norme di riferimento e agli standard di rendicontazione adottati spetta ai revisori. Il collegio sindacale deve svolgere un ruolo di vigilanza di tipo sintetico sui sistemi e sui processi, in cui sono compresi anche i sistemi e i processi di rendicontazione non finanziaria, che non ha l’obiettivo di verificare la correttezza della dichiarazione non finanziaria, ma quello del rispetto delle regole di corretta amministrazione che vengono introdotte nell’agire amministrativo con la disciplina in esame. • Poiché spetta al revisore il compito di verificare l’avvenuta predisposizione della dichiarazione non finanziaria nonché di verificare la conformità del suo contenuto rispetto alle norme di riferimento e agli standard di rendicontazione utilizzati, entrambe queste forme di controllo non dovrebbero essere esercitate dal collegio sindacale
  • 21. Ruolo del Collegio Sindacale © 2017 KPMG AdvisoryS.p.A. è una società per azioni di dirittoitalianoe fa parte del network KPMG di entità indipendentiaffiliatea KPMG InternationalCooperative("KPMG International"),entità di dirittosvizzero.Tutti i diritti riservati. 21 • Nel caso in cui la società adotti una politica aziendale in materia socio/ambientale, sussiste uno specifico dovere degli amministratori di definire un’adeguata organizzazione funzionale alla sua realizzazione. Si fa riferimento non tanto all’impianto amministrativo volto alla rendicontazione dei profili socio/ambientali quanto in senso più ampio all’assetto organizzativo diretto alla realizzazione degli obiettivi strategici in campo socio/ambientale definiti dalla società. • La vigilanza del collegio sindacale sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dovrebbe riguardare anche l’adeguatezza degli assetti organizzativi in funzione degli obiettivi strategici in campo socio/ambientale che la società si è posta. • Lo stesso Codice di autodisciplina delle società quotate riconosce al collegio sindacale la competenza di vigilare sull’efficacia del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.
  • 22. Ruolo del Dirigente Preposto © 2017 KPMG AdvisoryS.p.A. è una società per azioni di dirittoitalianoe fa parte del network KPMG di entità indipendentiaffiliatea KPMG InternationalCooperative("KPMG International"),entità di dirittosvizzero.Tutti i diritti riservati. 22 • La questione riguarda se l’attestazione che il dirigente preposto rilascia debba coprire anche le informazioni contenute nella dichiarazione non finanziaria e se le procedure amministrativo/contabili che il dirigente preposto deve predisporre comprendano anche quelle dirette alla rilevazione dei dati socio/ambientali. • Rientrano tra le procedure amministrativo-contabili quelle afferenti la formazione del bilancio o di altri documenti che presentano dati contabili in forma strutturata sintetizzabili nelle modalità di contabilizzazione delle operazioni aziendali, nelle modalità di classificazione delle operazioni, nella determinazione dei criteri di valutazione per la rappresentazione della situazione aziendale e infine nelle modalità di esposizione della situazione. • I compiti di attestazione dovrebbero riguardare, oltre ai bilanci d’esercizio e consolidati e alla relazione semestrale, gli altri atti e comunicazioni diffusi al mercato e relativi all’informativa contabile presentati in forma strutturata che sono da intendere come tutte quelle comunicazioni aventi come oggetto esclusivo l’informativa contabile annuale e infrannuale.
  • 23. Ruolo del Dirigente Preposto © 2017 KPMG AdvisoryS.p.A. è una società per azioni di dirittoitalianoe fa parte del network KPMG di entità indipendentiaffiliatea KPMG InternationalCooperative("KPMG International"),entità di dirittosvizzero.Tutti i diritti riservati. 23 • Un’interpretazione più ampia degli obblighi di attestazione, secondo cui essa dovrebbe riguardare ogni documento diffuso al mercato che contenga dati contabili, comporterebbe un’estensione significativa di tali obblighi al di là delle intenzioni del legislatore dato che gran parte dei documenti sociali possono contenere rappresentazioni numeriche di fatti di gestione che originano da scritture contabili. • L’autorità di vigilanza ha espresso un’opinione che sembra ampliare la sfera di applicazione della disciplina. Ad avviso della CONSOB, infatti, tra gli “atti” richiamati dal secondo comma dell’art.154 bis possono essere ricompresi, “anche tutti i documenti predisposti dalle società quotate ai sensi della normativa regolamentare della Consob relativi all’informativa contabile (ad esempio, le relazioni trimestrali, i documenti informativi predisposti ai sensi dell’art. 71 del RE, i prospetti informativi)”. Secondo questa interpretazione l’attestazione dovrebbe riguardare anche i prospetti e i documenti informativi relativi a operazioni straordinarie.
  • 24. Ruolo del Dirigente Preposto © 2017 KPMG AdvisoryS.p.A. è una società per azioni di dirittoitalianoe fa parte del network KPMG di entità indipendentiaffiliatea KPMG InternationalCooperative("KPMG International"),entità di dirittosvizzero.Tutti i diritti riservati. 24 • Le informazioni che non hanno natura finanziaria integrano le informazioni di natura finanziaria contenute nel bilancio. Non illustrano la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società ma rendicontano le politiche attuate dalla società e gli effetti della sua attività in ambiti tematici di natura tipicamente non contabile. • Il contenuto delle informazioni è costituito anche da parti discorsive che illustrano i modelli aziendali, le politiche e i rischi. • Le informazioni di natura quantitativa (quali consumo di energia, acqua, emissioni atmosferiche) utilizzano unità di misura non monetarie. È comunque possibile che parte delle informazioni rese possano essere ricavate da dati gestionali che si basano su risultanze contabili. Si tratta di dati che non sono resi per illustrare l’andamento economico- finanziario della società ma per rendere conoscibile con un’unità di misura monetaria un certo impatto dell’attività d’impresa. Si tratta di informazioni per le quali non appare rivolta l’attestazione volta a certificare la corrispondenza con le scritture contabili.
  • 25. Ruolo del Dirigente Preposto © 2017 KPMG AdvisoryS.p.A. è una società per azioni di dirittoitalianoe fa parte del network KPMG di entità indipendentiaffiliatea KPMG InternationalCooperative("KPMG International"),entità di dirittosvizzero.Tutti i diritti riservati. 25 • Anche sotto il profilo del processo di rendicontazione, il sistema di raccolta e validazione dei dati in ambito non finanziario non collima con quello volto a definire i dati di bilancio. Le figure che ricoprono la carica di dirigente preposto, in quanto governano i processi di produzione dei dati contabili, non hanno un ruolo di governo nei processi volti a rendicontare le informazioni in materia ambientale, del personale e sociale. • La dichiarazione non finanziaria contenuta in una relazione distinta non rientra tra le comunicazioni diffuse al mercato e relative all’informazione contabile di cui all’art. 154-bis, comma 2 del TUF. Di conseguenza, il dirigente preposto non è tenuto a rilasciare alcuna attestazione sulla corrispondenza della dichiarazione non finanziaria alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. Nel caso in cui la dichiarazione non finanziaria costituisca una sezione della relazione di gestione, l’attestazione rilasciata dal dirigente preposto sul bilancio d’esercizio e consolidato in base all’allegato 3C-ter del Regolamento emittenti non copre le informazioni di natura non finanziaria. • Il dirigente preposto non è chiamato, per obbligo di legge, a predisporre la procedura di rilevazione dei dati per la formazione della dichiarazione non finanziaria.
  • 26. Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International. kpmg.com/socialmedia kpmg.com/app © 2017 KPMG Advisory S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.