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Disposizioni in materia diDisposizioni in materia di
rappresentanza di interessirappresentanza di interessi
presso i decisori pubblicipresso i decisori pubblici
DISEGNO DI LEGGE 1522
d'iniziativa dei senatori ORELLANA e BATTISTA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GIUGNO 2014
Regolamentazione della rappresentanzaRegolamentazione della rappresentanza
di interessi: una prospettiva comparatadi interessi: una prospettiva comparata
 L'attività di rappresentanza di interessi particolari presso i
decisori pubblici, ovvero di lobbying, è variamente disciplinata
negli ordinamenti di molte democrazie occidentali.
 Uno dei modelli predominanti è sicuramente quello tipico delle
democrazie anglosassoni, nettamente distinto rispetto al
costituzionalismo di matrice «giacobina», che risulta invece
predominante in gran parte dell'Europa.
Il modello nordIl modello nord--americanoamericano
 Trova nell'ordinamento canadese e in quello statunitense i
due archetipi fondamentali.
 Concepisce la regolamentazione del lobbying come
«opportunità» per promuovere la responsabilità pubblica
dei decisori;
 E’ volto sopratutto a garantire la trasparenza, ridurre la
corruzione nel processo di definizione delle politiche e
promuovere la responsabilità pubblica dei decisori;
Il modello europeoIl modello europeo
 Tende a configurare la regolamentazione delle lobbies come una «possibilità» per
semplificare e razionalizzare l'interazione tra imprenditori e legislatori promuovendo in
tal modo lo sviluppo economico.
 Mira facilitare l'interazione tra imprenditori e legislatori, non necessariamente per
rafforzare la trasparenza e ridurre la corruzione quanto piuttosto per favorire e sostenere
la crescita economica l'iscrizione al registro tende a configurarsi più come una
questione di convenienza che un vero e proprio obbligo.
 Germania: primo paese ad aver introdotto un meccanismo di regolamentazione della
rappresentanza di interessi, già nel 1951, ha implementato un proprio registro dei
lobbisti, seguita, negli anni Novanta, dal Parlamento europeo e dalla Commissione nel
2008;
 nell'ultimo decennio diversi paesi hanno introdotto normative specifiche per la
regolamentazione delle lobbies, tra questi meritano particolare menzione la Lituania
(2001), Polonia (2005), Ungheria (2006 e 2013), la Macedonia (2008), in Francia (Z009),
in Slovenia (2011) e in Austria (2012);
Slovenia e AustriaSlovenia e Austria
 Rappresentano un punto di rottura nel panorama europeo, incarnando una
tipologia di regolamentazione piuttosto rigida.
 Slovenia nel 2011:
a. mira rafforzare l'integrità e la trasparenza, nonché la prevenzione della
corruzione e di evitare e combattere i conflitti di interesse;
b. registrazione dei lobbisti è obbligatoria per tutti gli individui che lavorano a
titolo privato al fine di influenzare la legislazione;
c. necessità per i funzionari del Governo di riferire i contatti con i lobbisti,
interazioni che saranno poi rese pubbliche sulla pagina web dell'apposita
Commissione speciale per la prevenzione della corruzione.
 Austria 2012:
a) tutti gli stakeholders che percepiscono compensi per influenzare le politiche
pubbliche, così come i gruppi di interessi che impiegano lobbisti, sono tenuti a
registrarsi presso il Registro dei rappresentanti di interessi;
b) all'atto di iscrizione devono essere indicate le informazioni sull'identità dei
funzionari del Governo contattati, i dichiaranti devono inoltre impegnarsi a
rispettare un codice di condotta, le cui violazioni possono causare una
sospensione dell'attività e dei contratti di lavoro in essere;
c) la maggior parte dei dati sono pubblicati e accessibili su internet da parte del
pubblico.
Il panorama italianoIl panorama italiano
 In Italia mancano regole organiche in materia di rappresentanza degli
interessi.
 Esistono delle disposizioni, in qualche modo riconducibili alla
regolamentazione dei gruppi di pressione, «disperse» all'interno di
svariati provvedimenti, sicuramente non sufficienti a disciplinare in
maniera organica un fenomeno di tale complessità
 I numerosi tentativi di regolamentare la materia ad oggi hanno tutti
avuto esito negativo.
 La regolamentazione dell'attività di lobbying è sempre stata
condizionata da due impulsi contrapposti:
a) quello di una politica che mal sopporta gli imbrigliamenti, probabilmente a causa
dell'ambizione dei partiti politici di mantenere il forte ruolo esercitato, soprattutto in
passato, nel rapporto tra Stato e società,
b) quello di un'opinione pubblica che esige maggiore trasparenza nei rapporti tra
mondo dell'economia e quello delle istituzioni.
I primi tentativi di regolamentazioneI primi tentativi di regolamentazione
 Le prime proposte di legge volte a regolamentare l'attività professionale del
rappresentante di interessi risalgono alla IX legislatura.
 Nella XIII si è compiuto un significativo avanzamento in termini di dibattito in
Commissione, sia alla Camera che al Senato, il fenomeno del lobbismo
cominciava infatti ad essere valutato al di fuori di ogni prospettiva etica e giudicato
necessario oggetto di disciplina per l'intrinseco valore della rappresentabilità degli
interessi leciti.
 Ben sei sono state le proposte elaborate nel corso della XV legislatura, tra queste
merita particolare attenzione quella presentata dall'allora Ministro per l'attuazione
del programma di Governo, Giulio Santagata.
 L'A.S.1866 è stata la prima proposta elaborata in seno alla Presidenza del
Consiglio, frutto del coinvolgimento diretto di numerosi gruppi di interesse. Uno
degli elementi cardine di questo disegno di legge è il meccanismo della
premialità: ovvero il diritto di accesso ai documenti, presentati dai gruppi di
pressione durante lo svolgimento dei processi decisionali, consentito
esclusivamente ai soggetti iscritti al registro pubblico dei lobbisti. Non si impediva
l'esercizio della professione ai soggetti non iscritti, veniva unicamente offerto un
vantaggio competitivo a chi decideva di aderire al registro.
La legge 6 novembre 2012, n. 190, una norma controversaLa legge 6 novembre 2012, n. 190, una norma controversa
 Pochi mesi prima della fine della XVI Legislatura, il Parlamento ha approvato la legge
sulla prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica
amministrazione: la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione».
 E’ il risultato di una gestazione complessa e di una mediazione serrata tra le diverse
forze politiche, prima in Commissione poi in Aula. Complessità acuita dalle forti
resistenze esercitate dai lobbisti, critici sopratutto nei confronti delle norme sul cosiddetto
«traffico di influenze illecite».
 Norme definite inopportune perché introducono un sistema di sanzioni più severe, non
bilanciato da regole più ampie e meglio strutturate sui diritti di chi, per professione,
rappresenta interessi di categoria.
 Pochi mesi più tardi, ad aprile del 2013, la nuova legislatura registra una impasse per
l'impossibilità di formare un esecutivo.
 Il 12 aprile il Gruppo di lavoro sulle riforme istituzionali, costituito 10 giorni prima dal
Presidente della Repubblica, pubblica un rapporto nel quale, tra l'altro, si suggerisce
l'adozione di misure concrete per disciplinare l'attività di lobbying.
 La relazione del gruppo di lavoro genera un vivo dibattito sui principali mezzi di
comunicazione, negli ambienti accademici e, ovviamente, in quelli istituzionali, numerosi
pertanto saranno i testi depositati sia alla Camera che al Senato.
Rappresentanza di interessi, perché regolamentare?Rappresentanza di interessi, perché regolamentare?
 Una regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi, improntata ai
principi di pubblicità, di partecipazione democratica, di trasparenza e, in
particolare, di conoscibilità dei processi decisionali, determinerebbe, nel
medio lungo periodo, un positivo impatto su molteplici variabili economiche
nazionali:
1) stesse possibilità di accesso ai processi decisionali e ai decisori pubblici
per tutti i rappresentanti di interessi particolari, elemento imprescindibile al
fine di assicurare il pluralismo nei processi politici.
2) anche i portatori di interessi "deboli" ma non meno rilevanti per l'economia
nazionale, avrebbero la possibilità di orientare le decisioni politiche
mediante l'apporto di idee ed atti concreti.
3) riduzione del moral hazard da parte dei portatori di interessiassoggettati
agli obblighi derivanti dall'iscrizione al registro e alle eventuali sanzioni che
una loro violazione genererebbe.
4) azioni del lobbista direttamente verificabili e controllabili  drastica
riduzione del livello di corruzione e aumento della fiducia dei cittadini nelle
istituzioni.
La XVII legislatura e l’A.S. 1522. La volta buona?La XVII legislatura e l’A.S. 1522. La volta buona?
 Nel corso della XVII legislatura sono stati presentati numerosi ddl atti a
disciplinare l’attività di lobbying (S.281, S.358, S.643, S.1497, S.806, S.992,
S.1191, S.1632, S.1782, Petizione n. 217,).
 Inizio della discussione presso la 1ª Commissione permanente (Affari
Costituzionali): seduta N. 194 dell’11 settembre 2014.
 Nel corso della seduta n. 261 dell’8 aprile l’A.S. 1522 viene scelto come testo
base ed è fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 23 aprile
2015. Sembra si sia arrivati a un punto decisivo
 Tuttavia, a partire dalla seduta n. del 22 aprile 2015 l’iter, subisce un arresto,
con un continuo slittamento del termine emendamenti (30 aprile 2015, 14
maggio 2015, 10 giugno 2015).
 L’ultimo termine emendamenti è stato fissato per il 17 giugno 2015 ma, ad
oggi, non è ancora stato pubblicato il fascicolo e il provvedimento non è stato
più oggetto di discussione in commissione.
A.S. 1522 – L’ANALISI
I principi fondamentaliI principi fondamentali –– Art. 1Art. 1
 Oggetto: la disciplina dell'attività di
rappresentanza degli interessi presso i
decisori pubblici.
 Principi: pubblicità, trasparenza,
partecipazione democratica,
conosciblilità dei processi decisionali.
 Fine: garantire una più ampia base
informativa su cui i decisori pubblici
possano fondare le proprie scelte.
DefinizioniDefinizioni –– Art. 2Art. 2
 attività di rappresentanza degli interessi: ogni attività
diretta a orientare la formazione della decisione pubblica,
svolta anche attraverso la presentazione di proposte,
documenti, osservazioni, suggerimenti, richieste di incontri;
 rappresentante di interessi:chiunque professionalmente
svolge l'attività di rappresentanza degli interesssi;ù
 decisore pubblico: i membri del Parlamento e del Governo, i
commissari delle autorità indipendenti, i vertici, i consiglieri, i
consulenti degli uffici di diretta collaborazione del Presidente
del Consiglio dei ministri, dei Ministri, dei Viceministri e dei
Sottosegretari di Stato, nonché i vertici degli enti pubblici
statali, i titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale e i
titolari degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi della
normativa vigente.
Organo di controlloOrgano di controllo –– Art. 3Art. 3
 Il Comitato per il monitoraggio della rappresentanza di
interessi Presso il Segretariato generale della
Presidenza del Consiglio dei ministri:
 composizione:
1. cinque membri selezionati a seguito di una procedura
improntata a criteri di trasparenza e che tenga conto del
principio delle pari opportunità di genere, di particolare e
comprovata qualificazione professionale, di notoria
indipendenza e in possesso di documentata esperienza in
materia, per un mandato della durata di quattro anni,
rinnovabile una sola volta;
2. presidente, eletto dallo stesso comitato;
3. segreteria del Comitato, cui è destinato personale
amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri o
comandato da altre amministrazioni.
Registro: istituzione e requisiti Artt. 4 e 6Registro: istituzione e requisiti Artt. 4 e 6
 Dove? Presso il Comitato per il monitoraggio della rappresentanza di
interessi.
 Chi è tenuto a iscriversi?I soggetti che intendono svolgere l'attività di
rappresentanza di interessi e le società che hanno uno o più dipendenti
preposti a tenere i rapporti con i decisori pubblici.
 Cosa contiene?
a) i dati anagrafici e il domicilio professionale del rappresentante di
interessi;
b) i dati identificativi del titolare degli interessi per conto del quale è
eventualmente svolta l'attività di rappresentanza di interessi;
c) l'interesse specifico rappresentato;
d) le risorse economiche e umane di cui dispone il rappresentante
medesimo per lo svolgimento dell'attività di rappresentanza di
interessi;
e) la garanzia, sotto la propria responsabilità, dell'esattezza e
correttezza delle informazioni comunicate.
 Pubblicità dei contenuti del Registro: il Comitato dedica una sezione
specifica e accessibile del proprio sito internet istituzionale.
 Quali requisiti?
a) deve aver compiuto la maggiore età;
b) non deve aver riportato condanne passate in
giudicato per reati contro la personalità dello
Stato, la pubblica amministrazione,
l'amministrazione della giustizia, l'ordine
pubblico, l'incolumità pubblica, l'economia
pubblica, il patrimonio, la pubblica fede e la
persona, e non essere mai stato interdetto,
anche temporaneamente, dai pubblici uffici;
c) non deve esser stato dichiarato fallito, salvo
che sia stato riabilitato;
d) deve dimostrare di svolgere tale attività in
modo professionale.
Un requisito specifico: il codice di condottaUn requisito specifico: il codice di condotta -- Art. 5Art. 5
 I soggetti che intendono svolgere l'attività di
rappresentanza di interessi e le società preposte a
tenere i rapporti con i decisori pubblici, unitamente
alla domanda di iscrizione al Registro, devono
depositare il proprio regolamento e il codice di
condotta.
 il Comitato valuta l'idoneità del regolamento e del
codice di condotta.
 Il codice di condotta è pubblicato sul sito internet
del Comitato nell'ambito della sezione dedicata al
Registro.
PrerogativePrerogative –– Art. 8Art. 8
 I rappresentanti di interessi iscritti al Registro
hanno diritto a:
a) presentare ai decisori pubblici proposte legislative,
richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi,
memorie scritte, o qualsiasi altra documentazione
relativa all'interesse rappresentato, debitamente
sottoscritti dal rappresentante degli interessi, in modo
che ne sia chiaramente imputabile la provenienza;
b) partecipare alle attività di analisi dell'impatto della
regolamentazione (AIR) e di verifica dell'impatto della
regolamentazione (VIR), riguardanti gli atti normativi
del Governo
Banca dei provvedimenti normativiBanca dei provvedimenti normativi –– Art. 7Art. 7
 Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge è istituita presso il Comitato un'apposita banca dati
accessibile via internet dai soli rappresentanti di interessi che
abbiano chiesto l'iscrizione al Registro.
 Nell'ambito della banca dati sono indicati gli schemi di
provvedimenti normativi in corso di predisposizione da parte
dei decisori pubblici, corredati dai seguenti elementi di
informazione:
a) il referente nell'ambito dell'organizzazione di riferimento, con
l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica;
b) le finalità del provvedimenti e i contenuti di massima dello stesso;
c) i tempi presumibili per l'avvio dell'iter approvativo;
d) gli sviluppi nel tempo del provvedimento e i decisori pubblici
hanno l'obbligo di fornire tempestivamente al Comitato le
informazioni di cui alle lettere precedenti, nonché ogni altro
elemento utile per consentire l'aggiornamento dei dati.
Obblighi per i lobbistiObblighi per i lobbisti –– Art.Art.
 A decorrere dall'anno successivo a quello dell'iscrizione nel Registro, entro il termine del 28
febbraio di ogni anno il rappresentante degli interessi trasmette, per via telematica al Comitato
sotto la propria responsabilità, una relazione concernente l'attività svolta nell'anno precedente.
 La relazione contiene:
a) l'elenco dettagliato delle attività di rappresentanza di interessi poste in essere;
b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le predette attività;
c) l'elenco delle risorse economiche ed umane effettivamente impiegate per lo svolgimento
delle predette attività;
d) i risultati ottenuti e quelli attesi.
 Il Comitato può richiedere ai rappresentanti di interessi o ai decisori pubblici dati e informazioni
integrativi rispetto a quelli contenuti nella relazione.
 Relazioni sono pubbliche e accessibili via internet.
 Il Comitato trasmette al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, un rapporto sulla verifica
dell'attività dei rappresentanti di interessi svolta nell'anno precedente, contestualmente
pubblicato sul sito internet del Comitato nell'ambito della sezione dedicata al Registro
Obblighi per i decisori pubbliciObblighi per i decisori pubblici –– Art. 10Art. 10
 L'attività di rappresentanza di interessi svolta nei confronti dei
decisori pubblici è resa nota, ove pertinente all'oggetto dei
processi decisionali, facendone menzione nella relazione
illustrativa oppure nel preambolo degli atti normativi e degli
atti amministrativi generali.
 Il decisore pubblico che ritenga violato, dal rappresentante di
interessi, il codice di condotta o le disposizioni della presente
legge, ne dà immediata comunicazione al Comitato per il
monitoraggio della rappresentanza di interessi.
 Il decisore pubblico è tenuto a trasmettere al Comitato ogni
informazione relativa alla propria situazione patrimoniale,
nonché l'appartenenza ad associazioni o movimenti. Il
Comitato rende pubblici i dati, entro 30 giorni dalla ricezione,
nell’apposita sezione del sito internet.
Incompatibilità, esclusioni e sanzioniIncompatibilità, esclusioni e sanzioni –– Artt. 11, 12, 13Artt. 11, 12, 13
Non possono iscriversi al Registro e, pertanto, svolgere l'attività di
rappresentanza di interessi:
 durante il loro mandato e per i due anni successivi alla cessazione
dell'incarico, del mandato, ovvero dell'ufficio ricoperto:
a) i decisori pubblici;
b) i soggetti titolari di incarichi individuali presso le pubbliche
amministrazioni, in qualità di personale esterno alle stesse, ai
sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303;
c) i soggetti titolari di incarichi individuali in qualità di esperti di
comprovata esperienza, conferiti da parte delle pubbliche
amministrazioni ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 in nessun caso:
a) i giornalisti, pubblicisti, professionisti, iscritti all'Ordine dei
giornalisti;
b) i rappresentanti di interessi non possono in ogni caso svolgere
funzioni di amministrazione e direzione all'interno di società a
partecipazione pubblica totale o di controllo.
SanzioniSanzioni
 La violazione degli obblighi previsti dal codice di condotta di cui all'articolo 5, il
mancato deposito della relazione di cui all'articolo 9, comma 1, sono puniti con la
censura oppure la sospensione o, nei casi di particolare gravità, con la
cancellazione dal Registro.
 Salvo che il fatto costituisca reato, il rappresentante di interessi, che svolga nel
confronti dei decisori pubblici l'attività di cui all'articolo 1, in assenza di iscrizione
nel Registro, è punito con una sanzione pecuniaria da euro 20.000 a euro
200.000.
 Il provvedimento di sospensione o di cancellazione dal Registro è pubblicato, per
estratto, entro il termine di 30 giorni dalla data di modificazione, a cura e a spese
del responsabile delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusioni nazionale,
di cui uno economico. Il rappresentante di interessi cancellato dal Registro non
può chiedere una nuova iscrizione.
EsclusioniEsclusioni –– Art.12Art.12
Le disposizioni non si applicano alle attività di
rappresentanza degli interessi svolta :
 da enti pubblici, anche territoriali, o da altri
soggetti rappresentativi di enti pubblici, dai;
 da partiti politici;
 nell'ambito di processi decisionali che si
concludono mediante protocolli di intesa e altri
strumenti di concertazione, da esponenti di
organizzazioni sindacali e imprenditoriali.”

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Disposizioni in Materia di Rappresentanza di Interessi

  • 1. Disposizioni in materia diDisposizioni in materia di rappresentanza di interessirappresentanza di interessi presso i decisori pubblicipresso i decisori pubblici DISEGNO DI LEGGE 1522 d'iniziativa dei senatori ORELLANA e BATTISTA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GIUGNO 2014
  • 2. Regolamentazione della rappresentanzaRegolamentazione della rappresentanza di interessi: una prospettiva comparatadi interessi: una prospettiva comparata  L'attività di rappresentanza di interessi particolari presso i decisori pubblici, ovvero di lobbying, è variamente disciplinata negli ordinamenti di molte democrazie occidentali.  Uno dei modelli predominanti è sicuramente quello tipico delle democrazie anglosassoni, nettamente distinto rispetto al costituzionalismo di matrice «giacobina», che risulta invece predominante in gran parte dell'Europa.
  • 3. Il modello nordIl modello nord--americanoamericano  Trova nell'ordinamento canadese e in quello statunitense i due archetipi fondamentali.  Concepisce la regolamentazione del lobbying come «opportunità» per promuovere la responsabilità pubblica dei decisori;  E’ volto sopratutto a garantire la trasparenza, ridurre la corruzione nel processo di definizione delle politiche e promuovere la responsabilità pubblica dei decisori;
  • 4. Il modello europeoIl modello europeo  Tende a configurare la regolamentazione delle lobbies come una «possibilità» per semplificare e razionalizzare l'interazione tra imprenditori e legislatori promuovendo in tal modo lo sviluppo economico.  Mira facilitare l'interazione tra imprenditori e legislatori, non necessariamente per rafforzare la trasparenza e ridurre la corruzione quanto piuttosto per favorire e sostenere la crescita economica l'iscrizione al registro tende a configurarsi più come una questione di convenienza che un vero e proprio obbligo.  Germania: primo paese ad aver introdotto un meccanismo di regolamentazione della rappresentanza di interessi, già nel 1951, ha implementato un proprio registro dei lobbisti, seguita, negli anni Novanta, dal Parlamento europeo e dalla Commissione nel 2008;  nell'ultimo decennio diversi paesi hanno introdotto normative specifiche per la regolamentazione delle lobbies, tra questi meritano particolare menzione la Lituania (2001), Polonia (2005), Ungheria (2006 e 2013), la Macedonia (2008), in Francia (Z009), in Slovenia (2011) e in Austria (2012);
  • 5. Slovenia e AustriaSlovenia e Austria  Rappresentano un punto di rottura nel panorama europeo, incarnando una tipologia di regolamentazione piuttosto rigida.  Slovenia nel 2011: a. mira rafforzare l'integrità e la trasparenza, nonché la prevenzione della corruzione e di evitare e combattere i conflitti di interesse; b. registrazione dei lobbisti è obbligatoria per tutti gli individui che lavorano a titolo privato al fine di influenzare la legislazione; c. necessità per i funzionari del Governo di riferire i contatti con i lobbisti, interazioni che saranno poi rese pubbliche sulla pagina web dell'apposita Commissione speciale per la prevenzione della corruzione.  Austria 2012: a) tutti gli stakeholders che percepiscono compensi per influenzare le politiche pubbliche, così come i gruppi di interessi che impiegano lobbisti, sono tenuti a registrarsi presso il Registro dei rappresentanti di interessi; b) all'atto di iscrizione devono essere indicate le informazioni sull'identità dei funzionari del Governo contattati, i dichiaranti devono inoltre impegnarsi a rispettare un codice di condotta, le cui violazioni possono causare una sospensione dell'attività e dei contratti di lavoro in essere; c) la maggior parte dei dati sono pubblicati e accessibili su internet da parte del pubblico.
  • 6. Il panorama italianoIl panorama italiano  In Italia mancano regole organiche in materia di rappresentanza degli interessi.  Esistono delle disposizioni, in qualche modo riconducibili alla regolamentazione dei gruppi di pressione, «disperse» all'interno di svariati provvedimenti, sicuramente non sufficienti a disciplinare in maniera organica un fenomeno di tale complessità  I numerosi tentativi di regolamentare la materia ad oggi hanno tutti avuto esito negativo.  La regolamentazione dell'attività di lobbying è sempre stata condizionata da due impulsi contrapposti: a) quello di una politica che mal sopporta gli imbrigliamenti, probabilmente a causa dell'ambizione dei partiti politici di mantenere il forte ruolo esercitato, soprattutto in passato, nel rapporto tra Stato e società, b) quello di un'opinione pubblica che esige maggiore trasparenza nei rapporti tra mondo dell'economia e quello delle istituzioni.
  • 7. I primi tentativi di regolamentazioneI primi tentativi di regolamentazione  Le prime proposte di legge volte a regolamentare l'attività professionale del rappresentante di interessi risalgono alla IX legislatura.  Nella XIII si è compiuto un significativo avanzamento in termini di dibattito in Commissione, sia alla Camera che al Senato, il fenomeno del lobbismo cominciava infatti ad essere valutato al di fuori di ogni prospettiva etica e giudicato necessario oggetto di disciplina per l'intrinseco valore della rappresentabilità degli interessi leciti.  Ben sei sono state le proposte elaborate nel corso della XV legislatura, tra queste merita particolare attenzione quella presentata dall'allora Ministro per l'attuazione del programma di Governo, Giulio Santagata.  L'A.S.1866 è stata la prima proposta elaborata in seno alla Presidenza del Consiglio, frutto del coinvolgimento diretto di numerosi gruppi di interesse. Uno degli elementi cardine di questo disegno di legge è il meccanismo della premialità: ovvero il diritto di accesso ai documenti, presentati dai gruppi di pressione durante lo svolgimento dei processi decisionali, consentito esclusivamente ai soggetti iscritti al registro pubblico dei lobbisti. Non si impediva l'esercizio della professione ai soggetti non iscritti, veniva unicamente offerto un vantaggio competitivo a chi decideva di aderire al registro.
  • 8. La legge 6 novembre 2012, n. 190, una norma controversaLa legge 6 novembre 2012, n. 190, una norma controversa  Pochi mesi prima della fine della XVI Legislatura, il Parlamento ha approvato la legge sulla prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione: la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione».  E’ il risultato di una gestazione complessa e di una mediazione serrata tra le diverse forze politiche, prima in Commissione poi in Aula. Complessità acuita dalle forti resistenze esercitate dai lobbisti, critici sopratutto nei confronti delle norme sul cosiddetto «traffico di influenze illecite».  Norme definite inopportune perché introducono un sistema di sanzioni più severe, non bilanciato da regole più ampie e meglio strutturate sui diritti di chi, per professione, rappresenta interessi di categoria.  Pochi mesi più tardi, ad aprile del 2013, la nuova legislatura registra una impasse per l'impossibilità di formare un esecutivo.  Il 12 aprile il Gruppo di lavoro sulle riforme istituzionali, costituito 10 giorni prima dal Presidente della Repubblica, pubblica un rapporto nel quale, tra l'altro, si suggerisce l'adozione di misure concrete per disciplinare l'attività di lobbying.  La relazione del gruppo di lavoro genera un vivo dibattito sui principali mezzi di comunicazione, negli ambienti accademici e, ovviamente, in quelli istituzionali, numerosi pertanto saranno i testi depositati sia alla Camera che al Senato.
  • 9. Rappresentanza di interessi, perché regolamentare?Rappresentanza di interessi, perché regolamentare?  Una regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi, improntata ai principi di pubblicità, di partecipazione democratica, di trasparenza e, in particolare, di conoscibilità dei processi decisionali, determinerebbe, nel medio lungo periodo, un positivo impatto su molteplici variabili economiche nazionali: 1) stesse possibilità di accesso ai processi decisionali e ai decisori pubblici per tutti i rappresentanti di interessi particolari, elemento imprescindibile al fine di assicurare il pluralismo nei processi politici. 2) anche i portatori di interessi "deboli" ma non meno rilevanti per l'economia nazionale, avrebbero la possibilità di orientare le decisioni politiche mediante l'apporto di idee ed atti concreti. 3) riduzione del moral hazard da parte dei portatori di interessiassoggettati agli obblighi derivanti dall'iscrizione al registro e alle eventuali sanzioni che una loro violazione genererebbe. 4) azioni del lobbista direttamente verificabili e controllabili  drastica riduzione del livello di corruzione e aumento della fiducia dei cittadini nelle istituzioni.
  • 10. La XVII legislatura e l’A.S. 1522. La volta buona?La XVII legislatura e l’A.S. 1522. La volta buona?  Nel corso della XVII legislatura sono stati presentati numerosi ddl atti a disciplinare l’attività di lobbying (S.281, S.358, S.643, S.1497, S.806, S.992, S.1191, S.1632, S.1782, Petizione n. 217,).  Inizio della discussione presso la 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali): seduta N. 194 dell’11 settembre 2014.  Nel corso della seduta n. 261 dell’8 aprile l’A.S. 1522 viene scelto come testo base ed è fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 23 aprile 2015. Sembra si sia arrivati a un punto decisivo  Tuttavia, a partire dalla seduta n. del 22 aprile 2015 l’iter, subisce un arresto, con un continuo slittamento del termine emendamenti (30 aprile 2015, 14 maggio 2015, 10 giugno 2015).  L’ultimo termine emendamenti è stato fissato per il 17 giugno 2015 ma, ad oggi, non è ancora stato pubblicato il fascicolo e il provvedimento non è stato più oggetto di discussione in commissione.
  • 11. A.S. 1522 – L’ANALISI
  • 12. I principi fondamentaliI principi fondamentali –– Art. 1Art. 1  Oggetto: la disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi presso i decisori pubblici.  Principi: pubblicità, trasparenza, partecipazione democratica, conosciblilità dei processi decisionali.  Fine: garantire una più ampia base informativa su cui i decisori pubblici possano fondare le proprie scelte.
  • 13. DefinizioniDefinizioni –– Art. 2Art. 2  attività di rappresentanza degli interessi: ogni attività diretta a orientare la formazione della decisione pubblica, svolta anche attraverso la presentazione di proposte, documenti, osservazioni, suggerimenti, richieste di incontri;  rappresentante di interessi:chiunque professionalmente svolge l'attività di rappresentanza degli interesssi;ù  decisore pubblico: i membri del Parlamento e del Governo, i commissari delle autorità indipendenti, i vertici, i consiglieri, i consulenti degli uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri, dei Viceministri e dei Sottosegretari di Stato, nonché i vertici degli enti pubblici statali, i titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale e i titolari degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi della normativa vigente.
  • 14. Organo di controlloOrgano di controllo –– Art. 3Art. 3  Il Comitato per il monitoraggio della rappresentanza di interessi Presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri:  composizione: 1. cinque membri selezionati a seguito di una procedura improntata a criteri di trasparenza e che tenga conto del principio delle pari opportunità di genere, di particolare e comprovata qualificazione professionale, di notoria indipendenza e in possesso di documentata esperienza in materia, per un mandato della durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta; 2. presidente, eletto dallo stesso comitato; 3. segreteria del Comitato, cui è destinato personale amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri o comandato da altre amministrazioni.
  • 15. Registro: istituzione e requisiti Artt. 4 e 6Registro: istituzione e requisiti Artt. 4 e 6  Dove? Presso il Comitato per il monitoraggio della rappresentanza di interessi.  Chi è tenuto a iscriversi?I soggetti che intendono svolgere l'attività di rappresentanza di interessi e le società che hanno uno o più dipendenti preposti a tenere i rapporti con i decisori pubblici.  Cosa contiene? a) i dati anagrafici e il domicilio professionale del rappresentante di interessi; b) i dati identificativi del titolare degli interessi per conto del quale è eventualmente svolta l'attività di rappresentanza di interessi; c) l'interesse specifico rappresentato; d) le risorse economiche e umane di cui dispone il rappresentante medesimo per lo svolgimento dell'attività di rappresentanza di interessi; e) la garanzia, sotto la propria responsabilità, dell'esattezza e correttezza delle informazioni comunicate.  Pubblicità dei contenuti del Registro: il Comitato dedica una sezione specifica e accessibile del proprio sito internet istituzionale.
  • 16.  Quali requisiti? a) deve aver compiuto la maggiore età; b) non deve aver riportato condanne passate in giudicato per reati contro la personalità dello Stato, la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, l'economia pubblica, il patrimonio, la pubblica fede e la persona, e non essere mai stato interdetto, anche temporaneamente, dai pubblici uffici; c) non deve esser stato dichiarato fallito, salvo che sia stato riabilitato; d) deve dimostrare di svolgere tale attività in modo professionale.
  • 17. Un requisito specifico: il codice di condottaUn requisito specifico: il codice di condotta -- Art. 5Art. 5  I soggetti che intendono svolgere l'attività di rappresentanza di interessi e le società preposte a tenere i rapporti con i decisori pubblici, unitamente alla domanda di iscrizione al Registro, devono depositare il proprio regolamento e il codice di condotta.  il Comitato valuta l'idoneità del regolamento e del codice di condotta.  Il codice di condotta è pubblicato sul sito internet del Comitato nell'ambito della sezione dedicata al Registro.
  • 18. PrerogativePrerogative –– Art. 8Art. 8  I rappresentanti di interessi iscritti al Registro hanno diritto a: a) presentare ai decisori pubblici proposte legislative, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi, memorie scritte, o qualsiasi altra documentazione relativa all'interesse rappresentato, debitamente sottoscritti dal rappresentante degli interessi, in modo che ne sia chiaramente imputabile la provenienza; b) partecipare alle attività di analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e di verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), riguardanti gli atti normativi del Governo
  • 19. Banca dei provvedimenti normativiBanca dei provvedimenti normativi –– Art. 7Art. 7  Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge è istituita presso il Comitato un'apposita banca dati accessibile via internet dai soli rappresentanti di interessi che abbiano chiesto l'iscrizione al Registro.  Nell'ambito della banca dati sono indicati gli schemi di provvedimenti normativi in corso di predisposizione da parte dei decisori pubblici, corredati dai seguenti elementi di informazione: a) il referente nell'ambito dell'organizzazione di riferimento, con l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica; b) le finalità del provvedimenti e i contenuti di massima dello stesso; c) i tempi presumibili per l'avvio dell'iter approvativo; d) gli sviluppi nel tempo del provvedimento e i decisori pubblici hanno l'obbligo di fornire tempestivamente al Comitato le informazioni di cui alle lettere precedenti, nonché ogni altro elemento utile per consentire l'aggiornamento dei dati.
  • 20. Obblighi per i lobbistiObblighi per i lobbisti –– Art.Art.  A decorrere dall'anno successivo a quello dell'iscrizione nel Registro, entro il termine del 28 febbraio di ogni anno il rappresentante degli interessi trasmette, per via telematica al Comitato sotto la propria responsabilità, una relazione concernente l'attività svolta nell'anno precedente.  La relazione contiene: a) l'elenco dettagliato delle attività di rappresentanza di interessi poste in essere; b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le predette attività; c) l'elenco delle risorse economiche ed umane effettivamente impiegate per lo svolgimento delle predette attività; d) i risultati ottenuti e quelli attesi.  Il Comitato può richiedere ai rappresentanti di interessi o ai decisori pubblici dati e informazioni integrativi rispetto a quelli contenuti nella relazione.  Relazioni sono pubbliche e accessibili via internet.  Il Comitato trasmette al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, un rapporto sulla verifica dell'attività dei rappresentanti di interessi svolta nell'anno precedente, contestualmente pubblicato sul sito internet del Comitato nell'ambito della sezione dedicata al Registro
  • 21. Obblighi per i decisori pubbliciObblighi per i decisori pubblici –– Art. 10Art. 10  L'attività di rappresentanza di interessi svolta nei confronti dei decisori pubblici è resa nota, ove pertinente all'oggetto dei processi decisionali, facendone menzione nella relazione illustrativa oppure nel preambolo degli atti normativi e degli atti amministrativi generali.  Il decisore pubblico che ritenga violato, dal rappresentante di interessi, il codice di condotta o le disposizioni della presente legge, ne dà immediata comunicazione al Comitato per il monitoraggio della rappresentanza di interessi.  Il decisore pubblico è tenuto a trasmettere al Comitato ogni informazione relativa alla propria situazione patrimoniale, nonché l'appartenenza ad associazioni o movimenti. Il Comitato rende pubblici i dati, entro 30 giorni dalla ricezione, nell’apposita sezione del sito internet.
  • 22. Incompatibilità, esclusioni e sanzioniIncompatibilità, esclusioni e sanzioni –– Artt. 11, 12, 13Artt. 11, 12, 13 Non possono iscriversi al Registro e, pertanto, svolgere l'attività di rappresentanza di interessi:  durante il loro mandato e per i due anni successivi alla cessazione dell'incarico, del mandato, ovvero dell'ufficio ricoperto: a) i decisori pubblici; b) i soggetti titolari di incarichi individuali presso le pubbliche amministrazioni, in qualità di personale esterno alle stesse, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; c) i soggetti titolari di incarichi individuali in qualità di esperti di comprovata esperienza, conferiti da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  in nessun caso: a) i giornalisti, pubblicisti, professionisti, iscritti all'Ordine dei giornalisti; b) i rappresentanti di interessi non possono in ogni caso svolgere funzioni di amministrazione e direzione all'interno di società a partecipazione pubblica totale o di controllo.
  • 23. SanzioniSanzioni  La violazione degli obblighi previsti dal codice di condotta di cui all'articolo 5, il mancato deposito della relazione di cui all'articolo 9, comma 1, sono puniti con la censura oppure la sospensione o, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal Registro.  Salvo che il fatto costituisca reato, il rappresentante di interessi, che svolga nel confronti dei decisori pubblici l'attività di cui all'articolo 1, in assenza di iscrizione nel Registro, è punito con una sanzione pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000.  Il provvedimento di sospensione o di cancellazione dal Registro è pubblicato, per estratto, entro il termine di 30 giorni dalla data di modificazione, a cura e a spese del responsabile delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusioni nazionale, di cui uno economico. Il rappresentante di interessi cancellato dal Registro non può chiedere una nuova iscrizione.
  • 24. EsclusioniEsclusioni –– Art.12Art.12 Le disposizioni non si applicano alle attività di rappresentanza degli interessi svolta :  da enti pubblici, anche territoriali, o da altri soggetti rappresentativi di enti pubblici, dai;  da partiti politici;  nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli di intesa e altri strumenti di concertazione, da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali.”