Tempa Rossa. Dieni (M5S): «Il Governo accusa la Regione Calabria»Newz.it
Catanzaro. “Su Tempa Rossa il ministro dell’Ambente Gian Luca Galletti individua precise responsabilità in capo alla Regione Calabria e tutto questo non può che ridestare serie preoccupazioni sulla natura della tutela dell’ambiente nella nostra terra” con queste parole la deputata del Movimento 5 Stelle Federica Dieni commenta la risposta alla sua interrogazione sul filone di Tempa Rossa relativo al territorio calabrese.
“Il ministro Galletti nella sua risposta alla mia interrogazione evidenzia in modo chiaro le responsabilità delle amministrazioni territoriali, anzitutto relativamente alla ‘autorizzazioni’, ma anche ‘al controllo delle attività di gestione di rifiuti, ivi compreso anche l’accertamento delle violazione di cui alla parte quarta del d.lgs n. 152 del 2006’, ossia quella relativa alle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, che spetta ‘alle Province o alle Regioni alle quali tali poteri potrebbero essere stati trasferiti a seguito della riforma’. Quindi, se c’è stata omissione nei controlli, è responsabilità della Provincia di Reggio Calabria, ormai giunta al capolinea della sua esistenza, mentre per ciò che attiene alle mancate ‘prescrizioni tecniche tese a prevenire possibili inquinamenti di altri sistemi idrici ed ecosistemi’ la colpa è della Regione. Confido che almeno la supplementare azione del Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri per la prevenzione e minimizzazione degli eventuali impatti, garantita dal ministro nella sua risposta, possa servire ad accertare l’eventuale presenza di danni all’ambiente e alle persone, visto che, a quanto dimostra la triste esperienza di Tempa Rossa in Calabria, dei vertici delle nostre amministrazioni territoriali davvero non c’è da fidarsi”.
REGIONE TOSCANA | Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie ...BTO Educational
DPGR 14/R del 29/3/2017 pubblicato sul BURT n.12 – parte I- del 31/3/2017.
TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO di attuazione della l.r. 30/2003 sull’agriturismo e fattorie didattiche.
Modifiche al regolamento di attuazione della l.r. 30/2003 sull’agriturismo in Toscana.
Tempa Rossa. Dieni (M5S): «Il Governo accusa la Regione Calabria»Newz.it
Catanzaro. “Su Tempa Rossa il ministro dell’Ambente Gian Luca Galletti individua precise responsabilità in capo alla Regione Calabria e tutto questo non può che ridestare serie preoccupazioni sulla natura della tutela dell’ambiente nella nostra terra” con queste parole la deputata del Movimento 5 Stelle Federica Dieni commenta la risposta alla sua interrogazione sul filone di Tempa Rossa relativo al territorio calabrese.
“Il ministro Galletti nella sua risposta alla mia interrogazione evidenzia in modo chiaro le responsabilità delle amministrazioni territoriali, anzitutto relativamente alla ‘autorizzazioni’, ma anche ‘al controllo delle attività di gestione di rifiuti, ivi compreso anche l’accertamento delle violazione di cui alla parte quarta del d.lgs n. 152 del 2006’, ossia quella relativa alle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, che spetta ‘alle Province o alle Regioni alle quali tali poteri potrebbero essere stati trasferiti a seguito della riforma’. Quindi, se c’è stata omissione nei controlli, è responsabilità della Provincia di Reggio Calabria, ormai giunta al capolinea della sua esistenza, mentre per ciò che attiene alle mancate ‘prescrizioni tecniche tese a prevenire possibili inquinamenti di altri sistemi idrici ed ecosistemi’ la colpa è della Regione. Confido che almeno la supplementare azione del Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri per la prevenzione e minimizzazione degli eventuali impatti, garantita dal ministro nella sua risposta, possa servire ad accertare l’eventuale presenza di danni all’ambiente e alle persone, visto che, a quanto dimostra la triste esperienza di Tempa Rossa in Calabria, dei vertici delle nostre amministrazioni territoriali davvero non c’è da fidarsi”.
REGIONE TOSCANA | Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie ...BTO Educational
DPGR 14/R del 29/3/2017 pubblicato sul BURT n.12 – parte I- del 31/3/2017.
TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO di attuazione della l.r. 30/2003 sull’agriturismo e fattorie didattiche.
Modifiche al regolamento di attuazione della l.r. 30/2003 sull’agriturismo in Toscana.
Regione Marche - Richiesta integrazioni e chiarimenti AIA CementirSacci Caste...Daniele Antonozzi
Procedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale della cementeria CementirSacci srl di Castelraimondo e Gagliole. Richiesta di chiarimenti e integrazioni dalla Regione Marche, 9 febbraio 2017.
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 agosto 2016
Individuazione della capacita' complessiva di trattamento degli
impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in
esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonche' individuazione
del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di
impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e
assimilati. (16A07192)
(GU n.233 del 5-10-2016)
Ambiente - Decreto legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010angerado
Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive
Mozione n. 151
presentata in data 13 luglio 2016
a iniziativa dei Consiglieri Fabbri, Maggi, Pergolesi, Giorgini
“Modifiche al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti”
Mozione presentata dai Consigilieri Regionali Marchigiani del Movimento 5 Stelle per impegnare il Presidente e la Giunta regionale:
1) a ribadire in ogni contesto, anche nazionale, specificamente in relazione al DPCM che prevede
la realizzazione di un inceneritore nelle Marche, la netta contrarietà della Regione
all'insediamento di qualsiasi impianto di incenerimento/termovalorizzazione dei rifiuti e loro
assimilati (es. CSS);
2) ad accelerare, con il supporto delle commissioni permanenti seconda e terza, la revisione del
Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti;
3) a presentare al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, la richiesta di
aggiornamento del fabbisogno residuo regionale di incenerimento dei rifiuti urbani, di cui al
comma 3 dell’art. 6, entro il prossimo termine utile del 30 giugno 2017;
4) ad indurre tempestivamente i Comuni, le ATA, ed i soggetti gestori del servizio di raccoltatrattamento-smaltimento
dei rifiuti alla realizzazione d’urgenza di tutti i provvedimenti utili ad
azzerare il fabbisogno residuo regionale di incenerimento dei rifiuti urbani, anche mediante
l’attuazione di politiche di prevenzione della produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata, e la
realizzazione di impianti caratterizzati da una efficienza, in valori percentuali, di riciclaggio e
recupero di materia, delle diverse frazioni merceologiche superiori rispetto ai valori indicati
nell’allegato II del DPCM citato in narrativa.
Regione Marche - Richiesta integrazioni e chiarimenti AIA CementirSacci Caste...Daniele Antonozzi
Procedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale della cementeria CementirSacci srl di Castelraimondo e Gagliole. Richiesta di chiarimenti e integrazioni dalla Regione Marche, 9 febbraio 2017.
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 agosto 2016
Individuazione della capacita' complessiva di trattamento degli
impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in
esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonche' individuazione
del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di
impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e
assimilati. (16A07192)
(GU n.233 del 5-10-2016)
Ambiente - Decreto legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010angerado
Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive
Mozione n. 151
presentata in data 13 luglio 2016
a iniziativa dei Consiglieri Fabbri, Maggi, Pergolesi, Giorgini
“Modifiche al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti”
Mozione presentata dai Consigilieri Regionali Marchigiani del Movimento 5 Stelle per impegnare il Presidente e la Giunta regionale:
1) a ribadire in ogni contesto, anche nazionale, specificamente in relazione al DPCM che prevede
la realizzazione di un inceneritore nelle Marche, la netta contrarietà della Regione
all'insediamento di qualsiasi impianto di incenerimento/termovalorizzazione dei rifiuti e loro
assimilati (es. CSS);
2) ad accelerare, con il supporto delle commissioni permanenti seconda e terza, la revisione del
Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti;
3) a presentare al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, la richiesta di
aggiornamento del fabbisogno residuo regionale di incenerimento dei rifiuti urbani, di cui al
comma 3 dell’art. 6, entro il prossimo termine utile del 30 giugno 2017;
4) ad indurre tempestivamente i Comuni, le ATA, ed i soggetti gestori del servizio di raccoltatrattamento-smaltimento
dei rifiuti alla realizzazione d’urgenza di tutti i provvedimenti utili ad
azzerare il fabbisogno residuo regionale di incenerimento dei rifiuti urbani, anche mediante
l’attuazione di politiche di prevenzione della produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata, e la
realizzazione di impianti caratterizzati da una efficienza, in valori percentuali, di riciclaggio e
recupero di materia, delle diverse frazioni merceologiche superiori rispetto ai valori indicati
nell’allegato II del DPCM citato in narrativa.
La normativa comunitaria in materia di rifiuti è stata oggetto nel corso degli anni di numerosi aggiornamenti ed emendamenti.
Si è quindi ritenuto utile esaminare brevemente tale evoluzione con particolare riferimento a:
- definizione di rifiuto
- definizione di rifiuto pericoloso
- catalogo europeo dei rifiuti
anche alla luce della necessità di armonizzare la normativa sui rifiuti con quella concernente le sostanze e materie pericolose.
Alla luce di quanto sopra si sottolinea infine l’opportunità di un intervento attivo degli operatori del settore, delle loro associazioni, delle aziende interessate.
Decreto 18 settembre 2001 - N. 468
Regolamento recante: "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale".
(pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 10/L alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 13 del 16 gennaio 2002)
CONDIZIONI ECONOMICHE DEL COMUNE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
Dagli elementi raccolti nel corso dell’accesso si ricava che il Comune di Isola delle Femmine versa in una situazione economico-finanziaria piuttosto difficile, in parte dovuta alla progressiva riduzione dei trasferimenti provenienti dallo Stato e dalla Regione Siciliana, che ha determinato il ricorso ad anticipazioni di cassa dalla banca che gestisce il servizio di tesoreria comunale, ed in parte dalla inefficienza di tutto il sistema di riscossione dei tributi che ha determinato, tra l’altro, anche il consolidarsi di un crescente indebitamento nei confronti della societa’ che gestisce il servizio di raccolta e trasferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani per conto dell’ATO PA1 al quale il Comune appartiene.
Le criticita’ del funzionamento del servizio di riscossione dei tributi, inoltre, sono state ascritte - secondo ripetute e convinte dichiarazioni dei funzionari responsabili del Comune - all’esito negativo del rapporto gia’ instaurato con la societa’ TRIBUTI ITALIA s.p.a. - la cui condotta criminale ha avuto peraltro notazioni di rilievo nazionale
Tratto da Relazione allegata al decreto di Scioglimento del Consiglio Comunale di Isola delle Femmine Gazzetta Ufficiale 279 29 novembre 2012 da pag 55 a pagina 60
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2012/11/relazione-prefettizia-dellacommissione.html
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.it/2013/11/la-corte-dei-conti-la-relazione-di.html
Audizione dell'Assessore regionale per il territorio e per l'ambiente e del direttore generale dell'ARPA Sicilia in relazione al piano regionale di risanamento della qualità dell'aria.
Commissione QUARTA - Ambiente e Territorio 26 settembre 2013
La seduta inizia alle ore 11.00.
Il PRESIDENTE dichiara aperta la seduta e riferisce che sul tema relativo al piano regionale di risanamento della qualità dell’aria sono state intraprese numerose attività e auspica che si raggiungano dei risultati, vista la presenza dell’Assessore per il territorio e per l’ambiente.
L’onorevole CIRONE ricorda gli atti ispettivi che ha presentato e la risoluzione approvata in Commissione. Dichiara che si tratta di un tema molto delicato che coinvolge interessi sensibili, quale la salute.
Rammenta dell’incontro che la Commissione ha tenuto presso il comune di Melilli e la grave situazione che interessa la popolazione della provincia di Siracusa, che attendono risposte concrete e risolutive avverso i fattori inquinanti causati dall’industrializzazione.
L’onorevole SORBELLO, in relazione alla zona di Siracusa, considera prioritari due obiettivi: da una parte la necessità della rivisitazione dell’autorizzazione integrata ambientale e dall’altra la opportunità di programmare una nuova collocazione delle centraline, in grado di monitorare costantemente gli agenti inquinanti.
Nonostante consideri apprezzabile l’attività svolta da parte della Provincia di Siracusa e dall’ARPA, allo stato attuale, un’area di 10 chilometri è interessata da emissioni di sostanze altamente pericolose provenienti dalle industrie che sono ivi insediate.
Il dott. LICATA di BAUCINA, dirigente generale ARPA Sicilia, rinvia alle dichiarazione già espresse nella seduta n. 56 dell’11 luglio scorso circa il piano regionale di risanamento della qualità dell’aria, ricordando che l’ARPA ha stipulato con l’assessorato del territorio un protocollo per fornire i dati utili per l’adeguamento del piano al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155. Sulla problematica riguardante la zona di Siracusa comunica che ha trasmesso al Ministero dell’ambiente una nota con la quale viene chiesta una rivisitazione dell’AIA nella zona de qua. Tuttavia, non essendo organo competente ad inoltrare tale istanza è stata trasmessa all’assessorato del territorio affinchè provvedano.
Il sig. GENCHI, CGIL, osserva che sei anni fa Legambiente denunciava che il piano regionale sulla qualità dell’aria era il prodotto di un copiato dal piano della Regione Veneto. Nonostante una particolare attenzione mediatica, non è susseguito alcun intervento. Infatti, il piano contiene dei riferimenti che non risultano compatibili con il territorio siciliano,anzi, vi sono rinvii a territori pianeggianti e percorsi che appartengono continua….
http://tutelaariaregionesicilia.blogspot.it/2013/09/audizione-dellassessore-regionale-per_24.html
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1. Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare
Decreto 22 ottobre 2008
(Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2008 n. 265)
Semplificazione degli adempimenti amministrativi di cui all'articolo 195, comma 2, lettera s-
bis) del decreto legislativo n. 152/2006, in materia di raccolta e trasporto di specifiche
tipologie di rifiuti
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Vista la direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006
relativa ai rifiuti;
Vista la direttiva 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa ai rifiuti
pericolosi;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" ed, in
particolare, la Parte IV del decreto concernente "Norme in materia di gestione dei rifiuti e
di bonifica dei siti inquinati";
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive
ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia
ambientale" che ha introdotto modifiche ed integrazioni alla parte IV del citato decreto
legislativo n. 152/2006;
Visto, in particolare, l'articolo 195, comma 2, lettera s-bis del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 novellato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 che testualmente
recita: "l'individuazione e la disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie ed anche in
deroga alle disposizioni della parte quarta del presente decreto, di semplificazioni con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottarsi entro
tre mesi dalla entrata in vigore della presente disciplina in materia di adempimenti
amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al
recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai
produttori, ai distributori, a coloro che svolgono attività di installazione e manutenzione
presso le utenze domestiche dei beni stessi o ad impianti autorizzati alle operazioni di
recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell'allegato C alla Parte quarta del
presente decreto";
Considerato quanto disposto dal decreto ministeriale 5 aprile 2006, n. 186 concernente il
"Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione
dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli
articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
Ravvisata l'opportunità di individuare delle procedure amministrative semplificate per il
recupero della categoria di rifiuti individuati quali cartucce di toner per stampanti laser,
cartucce di stampanti inkjet e cartucce di nastri per stampanti ad aghi;
Decreta:
2. Art. 1
1. La raccolta ed il trasporto della tipologia di rifiuti individuati come cartucce di
toner per stampanti laser, cartucce di stampanti inkjet, e cartucce di nastri per stampanti
ad aghi per i quali è attribuito nel Catalogo europeo dei rifiuti (CER) il codice 080318 (toner
per stampa esauriti non contenenti sostanze pericolose), possono essere effettuati, in
deroga a quanto disposto dalla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
come modificato ed integrato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, con modalità
amministrative semplificate, a condizione che siano destinati al recupero e conferiti
direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ad impianti autorizzati alle
operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell'allegato C alla parte
quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Il formulario di identificazione di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n.
152/2006 è validamente sostituito dal documento di trasporto di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 472 del 14 agosto 1996, purché la consegna avvenga
direttamente presso il luogo dove si effettuano le operazioni di recupero e non siano
previsti depositi temporanei intermedi.
3. Per la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti devono essere utilizzati imballi tipo
"eco-box" non pallettizzato muniti di coperchio e sigillo ed idonei ad impedire la
dispersione di liquidi e di polveri, con dimensioni massime pari a 35cm 35cm 70cm e con
un peso complessivo (imballo e rifiuti contenuti) non superiore a 30kg.
4. Qualora il trasporto dei rifiuti di cui al comma 1 destinati al recupero sia effettuato
da imprese che esercitano attività di trasporto conto terzi, quali corrieri e vettori ordinari di
consegna, per i quali il trasporto dei rifiuti non costituisce l'attività principale dell'impresa, e
non ecceda le quantità giornaliera di cui al comma precedente, ai fini dell'iscrizione all'Albo
nazionale dei gestori ambientali si applicano le modalità semplificate di iscrizione di cui
all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in armonia con
quanto deliberato dal Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti in data 3 marzo 2008.
Art. 2
1. Per i rifiuti di cui all'articolo 1 ai quali è attribuito nel Catalogo europeo dei rifiuti
(CER) il codice 080317* (toner per stampa esauriti contenenti sostanze pericolose, fermi
restando gli obblighi previsti dalla vigente normativa, qualora il trasporto sia effettuato da
imprese che esercitano attività di trasporto conto terzi, quali corrieri e vettori ordinari di
consegna, per i quali il trasporto dei rifiuti non costituisce l'attività principale dell'impresa e
non ecceda la quantità giornaliera di 30kg, ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale dei
gestori ambientali si applicano le modalità semplificate di iscrizione di cui all'art. 212,
comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in armonia con quanto deliberato dal
Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti
in data 3 marzo 2008.
Art. 3
1. Le iscrizioni all'Albo nazionale dei gestori ambientali già assentite alle imprese di
cui agli articoli 1, comma 4, e 2 al momento dell'entrata in vigore del presente decreto,
restano valide fino alla scadenza.
Roma, 22 ottobre 2008
Il Ministro: Prestigiacomo