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Controlli a distanza dei dipendenti solo se «difensivi»
La Cassazione ha confermato che le garanzie poste in materia di
divieto di controlli a distanza dallo Statuto trovano applicazione
ai controlli difensivi, diretti ad accertare comportamenti illeciti
dei lavoratori, «quando, però, tali comportamenti riguardino
l’esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto
di lavoro, e non, invece, quando riguardino la tutela di beni
estranei al rapporto stesso», con la conseguenza che devono
ritenersi legittimi i controlli – anche se “occulti” – diretti ad
accertare comportamenti del prestatore illeciti e lesivi del
patrimonio e dell’immagine aziendale.
Con la sentenza n. 3122 depositata il 17 febbraio 2015, la Cassazione è nuovamente intervenuta sull’utilizzo in giudizio
delle prove acquisite mediante strumenti di controllo a distanza diretti a verificare le condotte illecite dei dipendenti.
Nel caso in esame, tre lavoratori, addetti al carico di carburante nelle autobotti, erano stati licenziati per giusta causa per
aver compiuto operazioni fraudolente volte ad alterare il carico effettivo delle autobotti, in concorso con gli autisti, al
fine di sottrarre carburante aziendale. La società datrice di lavoro era venuta a conoscenza delle condotte dei dipendenti
tramite la visione di un filmato che era stato registrato dalla Guardia di finanza.
La Cassazione ha ritenuto infondata la censura sull’illegittimità della ripresa per «violazione della privacy dei
lavoratori», sul presupposto che la stessa fosse «comunque rilevante per scoprire un fatto costituente reato».
La sentenza ribadisce i recenti orientamenti giurisprudenziali espressi in tema di legittimità dei controlli cosiddetti
“difensivi”, ossia posti in essere dal datore di lavoro e diretti ad accertare comportamenti illeciti dei dipendenti, nonché
sul conseguente utilizzo in giudizio delle prove acquisite tramite tali controlli.
Sul punto si ricorda che l’articolo 4, comma 1, dello Statuto dei lavoratori stabilisce un divieto assoluto di utilizzo di
impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, mentre il
comma 2 del medesimo articolo attenua tale divieto stabilendo che gli impianti e le apparecchiature di controllo «che
siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la
possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori» (cosiddetti controlli preterintenzionali) possono essere
installati soltanto previo accordo con le Rsa/Rsu o, in mancanza, previa autorizzazione della competente Dtl.
La Cassazione nella sentenza in commento ha confermato i precedenti orientamenti giurisprudenziali secondo cui le
garanzie poste in materia di divieto di controlli a distanza dall’articolo 4, comma 2, dello Statuto trovano applicazione
ai controlli difensivi, diretti ad accertare comportamenti illeciti dei lavoratori, «quando, però, tali comportamenti
riguardino l’esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro, e non, invece, quando riguardino
la tutela di beni estranei al rapporto stesso», con la conseguenza che devono ritenersi legittimi i controlli – anche se
“occulti” – diretti ad accertare comportamenti del prestatore illeciti e lesivi del patrimonio e dell’immagine aziendale.
La Corte, inoltre, tenendo in considerazione il fatto che il filmato che riprendeva i dipendenti nel compimento delle
condotte illecite era stato effettuato non dal datore di lavoro bensì dalla Gdf, ha ribadito l’ulteriore principio già
espresso dalla medesima Corte nel 2011 (Cass. 2117/2011) secondo cui il divieto di cui all’articolo 4 dello Statuto dei
lavoratori non preclude al datore di lavoro «al fine di dimostrare l’illecito posto in essere da propri dipendenti, di
utilizzare le risultanze di registrazioni video operate fuori dall’azienda da un soggetto terzo, del tutto estraneo
all’impresa e ai lavoratori dipendenti della stessa, per esclusive finalità “difensive” del proprio ufficio e della
documentazione in esso custodita, con la conseguenza che tali risultanze sono legittimamente utilizzabili nel processo
dal datore di lavoro».Fonte: NORME E TRIBUTI 20 FEBBRAIO 2015 Il Sole 24 Ore Angelo Zambelli
www.studiocarlucciocirchetta.it
CRISTINA CIRCHETTA CONSULENTE DEL LAVORO LECCE BRINDISI

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  • 1. Controlli a distanza dei dipendenti solo se «difensivi» La Cassazione ha confermato che le garanzie poste in materia di divieto di controlli a distanza dallo Statuto trovano applicazione ai controlli difensivi, diretti ad accertare comportamenti illeciti dei lavoratori, «quando, però, tali comportamenti riguardino l’esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro, e non, invece, quando riguardino la tutela di beni estranei al rapporto stesso», con la conseguenza che devono ritenersi legittimi i controlli – anche se “occulti” – diretti ad accertare comportamenti del prestatore illeciti e lesivi del patrimonio e dell’immagine aziendale. Con la sentenza n. 3122 depositata il 17 febbraio 2015, la Cassazione è nuovamente intervenuta sull’utilizzo in giudizio delle prove acquisite mediante strumenti di controllo a distanza diretti a verificare le condotte illecite dei dipendenti. Nel caso in esame, tre lavoratori, addetti al carico di carburante nelle autobotti, erano stati licenziati per giusta causa per aver compiuto operazioni fraudolente volte ad alterare il carico effettivo delle autobotti, in concorso con gli autisti, al fine di sottrarre carburante aziendale. La società datrice di lavoro era venuta a conoscenza delle condotte dei dipendenti tramite la visione di un filmato che era stato registrato dalla Guardia di finanza. La Cassazione ha ritenuto infondata la censura sull’illegittimità della ripresa per «violazione della privacy dei lavoratori», sul presupposto che la stessa fosse «comunque rilevante per scoprire un fatto costituente reato». La sentenza ribadisce i recenti orientamenti giurisprudenziali espressi in tema di legittimità dei controlli cosiddetti “difensivi”, ossia posti in essere dal datore di lavoro e diretti ad accertare comportamenti illeciti dei dipendenti, nonché sul conseguente utilizzo in giudizio delle prove acquisite tramite tali controlli. Sul punto si ricorda che l’articolo 4, comma 1, dello Statuto dei lavoratori stabilisce un divieto assoluto di utilizzo di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, mentre il comma 2 del medesimo articolo attenua tale divieto stabilendo che gli impianti e le apparecchiature di controllo «che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori» (cosiddetti controlli preterintenzionali) possono essere installati soltanto previo accordo con le Rsa/Rsu o, in mancanza, previa autorizzazione della competente Dtl. La Cassazione nella sentenza in commento ha confermato i precedenti orientamenti giurisprudenziali secondo cui le garanzie poste in materia di divieto di controlli a distanza dall’articolo 4, comma 2, dello Statuto trovano applicazione ai controlli difensivi, diretti ad accertare comportamenti illeciti dei lavoratori, «quando, però, tali comportamenti riguardino l’esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro, e non, invece, quando riguardino la tutela di beni estranei al rapporto stesso», con la conseguenza che devono ritenersi legittimi i controlli – anche se “occulti” – diretti ad accertare comportamenti del prestatore illeciti e lesivi del patrimonio e dell’immagine aziendale. La Corte, inoltre, tenendo in considerazione il fatto che il filmato che riprendeva i dipendenti nel compimento delle condotte illecite era stato effettuato non dal datore di lavoro bensì dalla Gdf, ha ribadito l’ulteriore principio già espresso dalla medesima Corte nel 2011 (Cass. 2117/2011) secondo cui il divieto di cui all’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori non preclude al datore di lavoro «al fine di dimostrare l’illecito posto in essere da propri dipendenti, di utilizzare le risultanze di registrazioni video operate fuori dall’azienda da un soggetto terzo, del tutto estraneo all’impresa e ai lavoratori dipendenti della stessa, per esclusive finalità “difensive” del proprio ufficio e della documentazione in esso custodita, con la conseguenza che tali risultanze sono legittimamente utilizzabili nel processo dal datore di lavoro».Fonte: NORME E TRIBUTI 20 FEBBRAIO 2015 Il Sole 24 Ore Angelo Zambelli www.studiocarlucciocirchetta.it CRISTINA CIRCHETTA CONSULENTE DEL LAVORO LECCE BRINDISI