La costituzione italiana rappresenta un incredibile esempio di legalità essendo immmutata dagli anni 60 quando venne introdotta successivamente alla nascita del regno d'italia. Quali sono gli articoli che la compongono? Scopriamolo
L’affermarsi del pluralismo religioso pone quotidianamente le istituzioni dinanzi a
casi che riguardano la concretezza della vita personale e familiare dei cittadini, italiani,
comunitari e non, che si evidenziano per la loro novità e per la comune caratteristica di
avere origine da una appartenenza religiosa. Anche di fronte a situazioni che fanno parte
della dimensione ordinaria della vita umana, come l’alimentazione o (per quanto tragica) la
sepoltura, o ad altre che invece attengono a circostanze straordinarie (come la restrizione
in un carcere), ci si può trovare dinanzi all’esigenza di assicurare l’esercizio del diritto di
libertà religiosa.
Non sempre si è preparati. E’ noto, la dimensione spirituale tocca corde profonde
dell’identità personale e, per tanti, anche comunitaria e la rivendicazione di spazi e diritti,
operata da “altri” a volte muove una reattività, tanto paradossale quanto in profondo
contrasto con le premesse stesse delle reazioni. Le istituzioni più vicine ai cittadini, i municipi
innanzitutto, sono chiamati a svolgere il ruolo fondamentale di veicolo di conoscenza, di
normalizzazione delle situazioni, di integrazione delle diverse anime della cittadinanza che
vive nel proprio territorio. Un ruolo quindi che deve necessariamente essere illuminato e
che trova il suo punto di luce nei principi e nelle garanzie costituzionali, cornice e condizione
per una convivenza pacifica e rispettosa delle esigenze più profonde dei singoli e delle
comunità familiari e sociali in cui vivono.
Si ritiene utile, pertanto, proporre un piccolo compendio degli aspetti della libertà
religiosa oggetto di disciplina normativa, per esporne in modo sintetico ma speriamo
esaustivo i contenuti. Uno strumento di lavoro, quindi, che possa servire da primo
orientamento a quanti, a partire dai soggetti istituzionali chiamati a garantire l’applicazione
della normativa, si trovano a dover rispondere ad una esigenza magari inedita per la comunità
rappresentata. I destinatari possono poi essere le stesse comunità religiose, specie se di
nuova origine: in tal caso ci auguriamo che il volume possa essere veicolo di trasmissione
della nostra cultura, che esprime nel diritto, seppur in maniera sempre imperfetta, i valori
di libertà e uguaglianza universale, che non di rado sono propri delle stesse religioni.
La costituzione italiana rappresenta un incredibile esempio di legalità essendo immmutata dagli anni 60 quando venne introdotta successivamente alla nascita del regno d'italia. Quali sono gli articoli che la compongono? Scopriamolo
L’affermarsi del pluralismo religioso pone quotidianamente le istituzioni dinanzi a
casi che riguardano la concretezza della vita personale e familiare dei cittadini, italiani,
comunitari e non, che si evidenziano per la loro novità e per la comune caratteristica di
avere origine da una appartenenza religiosa. Anche di fronte a situazioni che fanno parte
della dimensione ordinaria della vita umana, come l’alimentazione o (per quanto tragica) la
sepoltura, o ad altre che invece attengono a circostanze straordinarie (come la restrizione
in un carcere), ci si può trovare dinanzi all’esigenza di assicurare l’esercizio del diritto di
libertà religiosa.
Non sempre si è preparati. E’ noto, la dimensione spirituale tocca corde profonde
dell’identità personale e, per tanti, anche comunitaria e la rivendicazione di spazi e diritti,
operata da “altri” a volte muove una reattività, tanto paradossale quanto in profondo
contrasto con le premesse stesse delle reazioni. Le istituzioni più vicine ai cittadini, i municipi
innanzitutto, sono chiamati a svolgere il ruolo fondamentale di veicolo di conoscenza, di
normalizzazione delle situazioni, di integrazione delle diverse anime della cittadinanza che
vive nel proprio territorio. Un ruolo quindi che deve necessariamente essere illuminato e
che trova il suo punto di luce nei principi e nelle garanzie costituzionali, cornice e condizione
per una convivenza pacifica e rispettosa delle esigenze più profonde dei singoli e delle
comunità familiari e sociali in cui vivono.
Si ritiene utile, pertanto, proporre un piccolo compendio degli aspetti della libertà
religiosa oggetto di disciplina normativa, per esporne in modo sintetico ma speriamo
esaustivo i contenuti. Uno strumento di lavoro, quindi, che possa servire da primo
orientamento a quanti, a partire dai soggetti istituzionali chiamati a garantire l’applicazione
della normativa, si trovano a dover rispondere ad una esigenza magari inedita per la comunità
rappresentata. I destinatari possono poi essere le stesse comunità religiose, specie se di
nuova origine: in tal caso ci auguriamo che il volume possa essere veicolo di trasmissione
della nostra cultura, che esprime nel diritto, seppur in maniera sempre imperfetta, i valori
di libertà e uguaglianza universale, che non di rado sono propri delle stesse religioni.
1. DEI DELITTI E
DELLE PENE:
• Viene pubblicato nel 1764 con l’intenzione
di indirizzarlo ai sovrani illuminati. Lo scopo
del libro è quello di attuare una riforma
radicale del sistema penale, sottraendo ai
giudici la possibilità di avere un
interpretazione propria delle leggi; riuscendo
a distinguere in modo netto la colpa dal
delitto, se la colpa può essere superata con
un travaglio interiore, diversamente il delitto
dev’essere punito dalla società per impedire
al responsabile di commetterne altri. L’autore
si batte per una concezione laica di giustizia,
svincolando dunque la religione dagli organi
di stato.
Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-SA
2. È stata approvata dall’assemblea
costituente nel 1947 e promulgata il 27
dicembre 1947. Pubblicata dalla gazzetta
ufficiale numero 298 ed entrata in vigore
il 1° gennaio 1948. La costituzione della
repubblica italiana è la legge
fondamentale dello stato italiano, che in
quanto tale occupa il vertice della
gerarchia delle fonti nell’ordinamento
giuridico della repubblica. Ѐ formata da
139 articoli e di 18 disposizioni transitorie
e finali. Ne esistono tre originali, uno dei
quali si trova nell’archivio storico della
presidenza della repubblica italiana.
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COSTITUZIONE DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
3. COSTITUZIONE E BECCARIA A
CONFRONTO
Articolo 27 Capitolo 28: Della pena di morte
«Qual può essere il diritto che si attribuiscono
gli uomini di trucidare i loro simili»
Beccaria dimostra che la pena capitale non
solo è illegale ma inutile in quanto non incute
timore ai delinquenti. Uccidere un altro uomo
non fa parte delle leggi della sovranità ed è in
netto contrasto con un sistema di leggi.
Essa non è nemmeno utile sul piano sociale,
poiché non funziona né come deterrente né
come punizione per i colpevoli.
4. COSTITUZIONE E BECCARIA A
CONFRONTO
Articolo 13 Capitolo 19: Prontezza della pena
«Più la pena sarà vicina al delitto più ella
sarà giusta e utile (…) Il carcere ha dunque la
semplice funzione di custodia di un cittadino
finché sarà giudicato colpevole e questa
custodia, essendo essenzialmente una pena,
deve durare il minor tempo possibile»
5. COSTITUZIONE E BECCARIA A
CONFRONTO
Articolo 7 Introduzione
Beccaria divide il concetto di colpa da quello di
delitto, la colpa si attiene alla sfera religiosa e
morale mentre il delitto è un danno che singole
persone arrecano alla società. L’autore si batte
per una concezione laica di giustizia,
svincolando dunque la religione dagli organi di
stato. La religione può offrire una sorta di
paradossale giustificazione del delitto
commesso, infatti il perdono di cristo può
apparire ad un uomo ignorante come un
elemento che attenua la paura nei confronti
della morte.
6. Beccaria afferma che la pena di morte è
espressione di dispotismo; infatti accusa
gli uomini saggi e i sacerdoti di avere
troppo potere e di non poter decidere chi
vive e chi muore. Alla fine l’illuminista
esprime in tono ottimista la speranza
concreta che i sovrani e i cittadini
comprendano l’inutilità della pena di
morte.
CONCLUSIONE
Dispotismo:
Forte imposizione della
volontà del più forte.