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DEI DELITTI E
DELLE PENE:
• Viene pubblicato nel 1764 con l’intenzione
di indirizzarlo ai sovrani illuminati. Lo scopo
del libro è quello di attuare una riforma
radicale del sistema penale, sottraendo ai
giudici la possibilità di avere un
interpretazione propria delle leggi; riuscendo
a distinguere in modo netto la colpa dal
delitto, se la colpa può essere superata con
un travaglio interiore, diversamente il delitto
dev’essere punito dalla società per impedire
al responsabile di commetterne altri. L’autore
si batte per una concezione laica di giustizia,
svincolando dunque la religione dagli organi
di stato.
Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-SA
È stata approvata dall’assemblea
costituente nel 1947 e promulgata il 27
dicembre 1947. Pubblicata dalla gazzetta
ufficiale numero 298 ed entrata in vigore
il 1° gennaio 1948. La costituzione della
repubblica italiana è la legge
fondamentale dello stato italiano, che in
quanto tale occupa il vertice della
gerarchia delle fonti nell’ordinamento
giuridico della repubblica. Ѐ formata da
139 articoli e di 18 disposizioni transitorie
e finali. Ne esistono tre originali, uno dei
quali si trova nell’archivio storico della
presidenza della repubblica italiana.
Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY
COSTITUZIONE DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
COSTITUZIONE E BECCARIA A
CONFRONTO
Articolo 27 Capitolo 28: Della pena di morte
«Qual può essere il diritto che si attribuiscono
gli uomini di trucidare i loro simili»
Beccaria dimostra che la pena capitale non
solo è illegale ma inutile in quanto non incute
timore ai delinquenti. Uccidere un altro uomo
non fa parte delle leggi della sovranità ed è in
netto contrasto con un sistema di leggi.
Essa non è nemmeno utile sul piano sociale,
poiché non funziona né come deterrente né
come punizione per i colpevoli.
COSTITUZIONE E BECCARIA A
CONFRONTO
Articolo 13 Capitolo 19: Prontezza della pena
«Più la pena sarà vicina al delitto più ella
sarà giusta e utile (…) Il carcere ha dunque la
semplice funzione di custodia di un cittadino
finché sarà giudicato colpevole e questa
custodia, essendo essenzialmente una pena,
deve durare il minor tempo possibile»
COSTITUZIONE E BECCARIA A
CONFRONTO
Articolo 7 Introduzione
Beccaria divide il concetto di colpa da quello di
delitto, la colpa si attiene alla sfera religiosa e
morale mentre il delitto è un danno che singole
persone arrecano alla società. L’autore si batte
per una concezione laica di giustizia,
svincolando dunque la religione dagli organi di
stato. La religione può offrire una sorta di
paradossale giustificazione del delitto
commesso, infatti il perdono di cristo può
apparire ad un uomo ignorante come un
elemento che attenua la paura nei confronti
della morte.
Beccaria afferma che la pena di morte è
espressione di dispotismo; infatti accusa
gli uomini saggi e i sacerdoti di avere
troppo potere e di non poter decidere chi
vive e chi muore. Alla fine l’illuminista
esprime in tono ottimista la speranza
concreta che i sovrani e i cittadini
comprendano l’inutilità della pena di
morte.
CONCLUSIONE
Dispotismo:
Forte imposizione della
volontà del più forte.
Lavoro realizzato da:
Matteo Di Clemente
Alessandro Medeiros
Classe 4C a.s 2020-2021

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  • 1. DEI DELITTI E DELLE PENE: • Viene pubblicato nel 1764 con l’intenzione di indirizzarlo ai sovrani illuminati. Lo scopo del libro è quello di attuare una riforma radicale del sistema penale, sottraendo ai giudici la possibilità di avere un interpretazione propria delle leggi; riuscendo a distinguere in modo netto la colpa dal delitto, se la colpa può essere superata con un travaglio interiore, diversamente il delitto dev’essere punito dalla società per impedire al responsabile di commetterne altri. L’autore si batte per una concezione laica di giustizia, svincolando dunque la religione dagli organi di stato. Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-SA
  • 2. È stata approvata dall’assemblea costituente nel 1947 e promulgata il 27 dicembre 1947. Pubblicata dalla gazzetta ufficiale numero 298 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948. La costituzione della repubblica italiana è la legge fondamentale dello stato italiano, che in quanto tale occupa il vertice della gerarchia delle fonti nell’ordinamento giuridico della repubblica. Ѐ formata da 139 articoli e di 18 disposizioni transitorie e finali. Ne esistono tre originali, uno dei quali si trova nell’archivio storico della presidenza della repubblica italiana. Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
  • 3. COSTITUZIONE E BECCARIA A CONFRONTO Articolo 27 Capitolo 28: Della pena di morte «Qual può essere il diritto che si attribuiscono gli uomini di trucidare i loro simili» Beccaria dimostra che la pena capitale non solo è illegale ma inutile in quanto non incute timore ai delinquenti. Uccidere un altro uomo non fa parte delle leggi della sovranità ed è in netto contrasto con un sistema di leggi. Essa non è nemmeno utile sul piano sociale, poiché non funziona né come deterrente né come punizione per i colpevoli.
  • 4. COSTITUZIONE E BECCARIA A CONFRONTO Articolo 13 Capitolo 19: Prontezza della pena «Più la pena sarà vicina al delitto più ella sarà giusta e utile (…) Il carcere ha dunque la semplice funzione di custodia di un cittadino finché sarà giudicato colpevole e questa custodia, essendo essenzialmente una pena, deve durare il minor tempo possibile»
  • 5. COSTITUZIONE E BECCARIA A CONFRONTO Articolo 7 Introduzione Beccaria divide il concetto di colpa da quello di delitto, la colpa si attiene alla sfera religiosa e morale mentre il delitto è un danno che singole persone arrecano alla società. L’autore si batte per una concezione laica di giustizia, svincolando dunque la religione dagli organi di stato. La religione può offrire una sorta di paradossale giustificazione del delitto commesso, infatti il perdono di cristo può apparire ad un uomo ignorante come un elemento che attenua la paura nei confronti della morte.
  • 6. Beccaria afferma che la pena di morte è espressione di dispotismo; infatti accusa gli uomini saggi e i sacerdoti di avere troppo potere e di non poter decidere chi vive e chi muore. Alla fine l’illuminista esprime in tono ottimista la speranza concreta che i sovrani e i cittadini comprendano l’inutilità della pena di morte. CONCLUSIONE Dispotismo: Forte imposizione della volontà del più forte.
  • 7. Lavoro realizzato da: Matteo Di Clemente Alessandro Medeiros Classe 4C a.s 2020-2021