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DISCIPLINA IN MATERIA DI GESTIONE COLLETTIVA DEL 
RISPARMIO. 
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2011/61/UE (AIFMD) E ULTERIORI 
INTERVENTI DI MODIFICA 
Documento per la consultazione 
Giugno 2014 
Con il presente documento si sottopongono a consultazione pubblica i seguenti schemi normativi, 
contenenti modifiche a: 
i. “Regolamento congiunto Banca d'Italia – Consob” in materia di organizzazione e controlli degli 
intermediari che prestano servizi di investimento e di gestione collettiva; 
ii. “Regolamento Intermediari” e “Regolamento Emittenti” della Consob; 
iii. “Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio” della Banca d'Italia e disciplina del 
depositario (autorizzazione, compiti, obblighi e responsabilità). 
Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, entro 60 giorni dalla data di 
pubblicazione, a: 
— CONSOB, Divisione Strategie Regolamentari, via G.B. Martini 3, 00198 ROMA, oppure on-line 
per il tramite del SIPE – Sistema Integrato per l’Esterno, per quanto attiene agli 
schemi di cui ai precedenti punti i. e ii.; 
— Banca d’Italia, Servizio Regolamentazione e Analisi macroprudenziale, Divisione 
Regolamentaz ione I I , all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
ram@pec.bancaditalia.it, per quanto attiene agli schemi di cui ai punti i. e iii. In mancanza 
di casella PEC, il mittente può inviare copia cartacea delle proprie osservazioni, commenti o 
proposte al seguente indirizzo: Banca d’Italia, Servizio Regolamentazione e Analisi 
macroprudenziale, Divisione Regolamentaz ione I I , via Milano 53, 00184 ROMA; in tal 
caso, una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata all’indirizzo e-mail: 
servizio.ram.regolamentazione2@bancaditalia.it . 
I commenti ricevuti durante la consultazione saranno pubblicati sui siti internet della Banca 
d’Italia e della CONSOB. 
I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i 
propri commenti non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima.
PARTE TERZA 
ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE 
DI COMPETENZADELLA BANCA D’ITALIA E DELLA CONSOB
ȱ 
ȱ 
ȱ 
ȱ 
ȱ 
ȱ 
ȱ 
RECEPIMENTOȱDELLAȱDIRETTIVAȱAIFMȱ 
ȱ 
RELAZIONEȱSULL’ANALISIȱD’IMPATTOȱ 
ȱ 
ȱ 
ȱ 
1.ȱ Introduzioneȱ.........................................................................................................................ȱ2ȱ 
2.ȱ Ilȱmercatoȱitalianoȱdeiȱfondiȱalternativiȱ............................................................................ȱ3ȱ 
3.ȱ Leȱareeȱdiȱindagineȱ...............................................................................................................ȱ4ȱ 
3.1.ȱ Ilȱcapitaleȱminimoȱinizialeȱ..........................................................................................ȱ4ȱ 
3.2.ȱ Leȱopzioniȱregolamentariȱsulȱcapitaleȱminimoȱ........................................................ȱ6ȱ 
3.3.ȱ Iȱlimitiȱallaȱlevaȱfinanziariaȱ.........................................................................................ȱ7ȱ 
3.4.ȱ Leȱopzioniȱregolamentariȱsuiȱlimitiȱdiȱlevaȱ..............................................................ȱ8ȱ 
4.ȱ Conclusioniȱ.........................................................................................................................ȱ11ȱ 
ȱ 
ȱ 
ȱ 
ȱ 
ȱ 
ȱ 
Giugnoȱ2014ȱ 
ȱ
1. Introduzioneȱȱ 
Laȱ presenteȱ analisiȱ d’impattoȱ accompagnaȱ l’introduzioneȱ diȱ modificheȱ alȱ 
provvedimentoȱ dellaȱ Bancaȱ d’Italiaȱ emanatoȱ inȱ dataȱ 8ȱ maggioȱ 2012ȱ eȱ recanteȱ ilȱ 
Regolamentoȱ sullaȱ gestioneȱ collettivaȱ delȱ risparmioȱ (diȱ seguito,ȱ ilȱ Regolamento).ȱ 
L’analisiȱ èȱ redattaȱ aiȱ sensiȱ delȱ Regolamentoȱ dellaȱ Bancaȱ d’Italiaȱ cheȱ disciplinaȱ 
l’adozioneȱdegliȱattiȱnormativi.1ȱInȱconformitàȱconȱtaleȱultimoȱRegolamentoȱnonȱsonoȱ 
oggettoȱ diȱ specificaȱ analisiȱ gliȱ interventiȱ regolamentariȱ cheȱ consistonoȱ nelȱ 
recepimentoȱ diȱ normativeȱ sovraordinateȱ perȱ leȱ qualiȱ laȱ Bancaȱ d’Italiaȱ haȱ ristrettiȱ 
marginiȱdiȱdiscrezionalità,ȱoȱcheȱnonȱcomportinoȱapprezzabiliȱcostiȱaddizionaliȱperȱiȱ 
destinatariȱdelleȱnorme.2ȱLeȱspecificheȱlineeȱdiȱinterventoȱregolamentareȱsulleȱqualiȱèȱ 
stataȱeffettuataȱl’analisiȱd’impattoȱsonoȱstateȱselezionateȱallaȱluceȱdiȱtaleȱdisposizione.ȱȱ 
L’analisiȱ haȱ carattereȱ siaȱ qualitativo,ȱ siaȱ quantitativo.ȱ Dalȱ puntoȱ diȱ vistaȱ 
metodologicoȱl’analisiȱsiȱèȱavvalsaȱprincipalmenteȱdelleȱinformazioniȱacquisiteȱconȱleȱ 
segnalazioniȱdiȱvigilanza.ȱȱ 
Inȱ Europaȱ iȱ fondiȱ diȱ investimentoȱ possonoȱ essereȱ ricondottiȱ aȱ dueȱ 
macrocategorie:ȱ ȱ iȱ ȱ fondiȱ armonizzatiȱ aiȱ sensiȱdellaȱDirettivaȱUCITSȱ ȱ eȱ iȱ fondiȱ nonȱ 
armonizzatiȱ(nonȱUCITS).ȱMentreȱiȱprimiȱrispettanoȱleȱregoleȱdefiniteȱdallaȱDirettivaȱ 
2009/65/CE,ȱ laȱ caratteristicaȱ comuneȱ deiȱ fondiȱ nonȱ armonizzatiȱ (ancheȱ notiȱ comeȱ 
fondiȱdiȱinvestimentoȱalternativi,ȱFIA)ȱèȱlaȱnonȱconformitàȱallaȱDirettivaȱUCITS.ȱȱ 
Alȱ diȱ làȱ diȱ questoȱ aspettoȱ comune,ȱ iȱ FIAȱ rappresentanoȱ unȱ insiemeȱ nonȱ 
omogeneo,ȱdifficileȱdaȱ ricondurreȱ adȱunitàȱ inȱ ragioneȱdeiȱdiversiȱmercati,ȱ strategie,ȱ 
struttureȱ eȱ tecnicheȱ diȱ investimentoȱ cheȱ liȱ caratterizzano.ȱ Traȱ leȱ piùȱ importantiȱ 
tipologieȱdiȱ FIAȱ siȱpossonoȱ annoverareȱ gliȱ hedgeȱfunds,ȱ iȱ fondiȱdiȱ privateȱequityȱ (cheȱ 
comprendonoȱiȱfondiȱdiȱventureȱcapital),ȱiȱfondiȱimmobiliari,ȱiȱfondiȱinfrastrutturaliȱeȱiȱ 
commodityȱfunds.ȱ Inȱ Italiaȱ ilȱmercatoȱdeiȱFIAȱèȱ statoȱfinoraȱ compostoȱprincipalmenteȱ 
dalleȱtreȱcategorieȱdeiȱfondiȱimmobiliariȱ(nelȱnostroȱordinamentoȱsempreȱchiusi),ȱdeiȱ 
fondiȱmobiliariȱchiusiȱ(privateȱequityȱeȱventureȱcapital)ȱeȱdeiȱfondiȱspeculativiȱ(apertiȱeȱ 
tipicamenteȱfondiȱdiȱfondiȱhedge).ȱ 
Nelȱ2011ȱèȱstataȱadottataȱlaȱDirettivaȱ2011/61/UEȱdelȱParlamentoȱeuropeoȱeȱdelȱ 
Consiglioȱ suiȱ gestoriȱ deiȱ fondiȱ diȱ investimentoȱ alternativiȱ (AIFMD).ȱ Conȱ questoȱ 
interventoȱ normativoȱ ilȱ legislatoreȱ europeoȱ haȱ intesoȱ stabilireȱ unȱ quadroȱ 
regolamentareȱeȱdiȱvigilanzaȱarmonizzato,ȱutileȱaȱdefinireȱunȱapproccioȱuniformeȱaiȱ 
rischiȱconnessiȱall’operativitàȱdeiȱFIAȱeȱalȱloroȱimpattoȱsugliȱinvestitoriȱeȱsuiȱmercatiȱ 
nell’Unione.ȱDiȱ fatto,ȱ sonoȱ stateȱ createȱ leȱ condizioniȱ perȱ unȱ passaportoȱ europeoȱ inȱ 
forzaȱ delȱ qualeȱ iȱ gestoriȱ diȱ FIAȱ potrannoȱ gestireȱ eȱ commercializzareȱ FIAȱ inȱ tuttaȱ 
l’Unioneȱ europea,ȱ qualoraȱ siȱ conforminoȱ alleȱ regoleȱ eȱ aiȱ requisitiȱ previstiȱ dallaȱ 
DirettivaȱAIFM,ȱeȱabbianoȱottenutoȱl’autorizzazioneȱdaȱparteȱdell’autoritàȱcompetenteȱ 
delȱproprioȱStatoȱmembroȱdiȱorigine.ȱLaȱsceltaȱdiȱadottareȱunaȱdisciplinaȱsuiȱgestoriȱeȱ 
nonȱ suiȱ fondi,ȱ cheȱ continuerannoȱ aȱ essereȱ disciplinatiȱ eȱ sottopostiȱ aȱ vigilanzaȱ 
1 ȱArt.ȱ 3ȱ delȱ “Regolamentoȱ recanteȱ laȱ disciplinaȱ dell’adozioneȱ degliȱ attiȱ diȱ naturaȱ normativaȱ oȱ diȱ 
contenutoȱgeneraleȱdellaȱBancaȱd’Italiaȱnell’esercizioȱdelleȱfunzioniȱdiȱvigilanzaȱbancariaȱeȱfinanziaria,ȱ 
aiȱsensiȱdell’articoloȱ23ȱdellaȱleggeȱ28ȱdicembreȱ2005,ȱn.ȱ262”.ȱ 
2ȱArt.ȱ 3ȱ c.ȱ 3ȱ delȱRegolamento.ȱ Laȱmedesimaȱ disposizioneȱ èȱ contenutaȱ ancheȱ nellaȱ Circolareȱdiȱ Bancaȱ 
d’Italiaȱn.ȱ277ȱdelȱ2010,ȱ“Lineeȱguidaȱperȱl’analisiȱdiȱimpattoȱdellaȱregolamentazione”.ȱȱ
nazionale,ȱ discendeȱ dallaȱ difficoltàȱ diȱ armonizzareȱ unaȱ cosìȱ grandeȱ varietàȱ diȱ 
tipologieȱ diȱ FIAȱ qualȱ èȱ quellaȱ presenteȱ inȱ Europa.ȱ Numerosiȱ sonoȱ gliȱ aspettiȱ 
disciplinati,ȱ fraȱ cuiȱ l’accessoȱ alȱ mercato,ȱ conȱ leȱ regoleȱ perȱ ilȱ rilascioȱ 
dell’autorizzazioneȱeȱperȱlaȱcommercializzazioneȱdeiȱFIAȱeȱleȱcondizioniȱoperative.ȱInȱ 
quest’ambitoȱsonoȱstatiȱregolati:ȱiȱprincipiȱgenerali,ȱleȱpoliticheȱeȱprassiȱremunerative,ȱ 
iȱconflittiȱd’interesse,ȱlaȱgestioneȱdeiȱrischiȱeȱdellaȱliquidità,ȱiȱrequisitiȱorganizzativi,ȱleȱ 
caratteristicheȱ delȱ depositario,ȱ gliȱ obblighiȱ diȱ trasparenzaȱ neiȱ confrontiȱ degliȱ 
investitoriȱeȱgliȱobblighiȱsegnaleticiȱversoȱleȱautoritàȱcompetenti.ȱ 
InȱItaliaȱilȱrecepimentoȱdellaȱDirettivaȱAIFMȱhaȱcomportatoȱmodificheȱalȱTestoȱ 
Unicoȱ dellaȱ Finanzaȱ (TUF) 3 ȱeȱ richiedeȱ interventiȱ ancheȱ aȱ livelloȱ diȱ normativaȱ 
secondaria.ȱ Inȱ particolareȱ laȱ Bancaȱ d’Italiaȱ èȱ chiamataȱ aȱmodificareȱ ilȱ Regolamentoȱ 
sullaȱgestioneȱcollettivaȱdelȱrisparmioȱ(diȱseguitoȱ“ilȱRegolamento”).ȱȱ 
Laȱpresenteȱanalisi,ȱdopoȱunaȱbreveȱdescrizioneȱdelȱmercatoȱitalianoȱdeiȱ fondiȱ 
alternativi,ȱsiȱsoffermaȱsugliȱaspettiȱdellaȱnuovaȱdisciplinaȱAIFMDȱperȱiȱqualiȱesistonoȱ 
rilevantiȱ marginiȱ diȱ discrezionalitàȱ aiȱ finiȱ delȱ recepimento.ȱ Inȱ particolare,ȱ sonoȱ 
presentateȱ leȱ diverseȱ opzioniȱ regolamentariȱ relativeȱ allaȱ disciplinaȱ sulȱ capitaleȱ 
minimoȱeȱȱallaȱlevaȱfinanziaria.ȱ 
ȱ 
2. Ilȱmercatoȱitalianoȱdeiȱfondiȱalternativiȱ 
DallaȱricognizioneȱsuiȱFIAȱitalianiȱeȱsuiȱrelativiȱgestoriȱemergeȱquantoȱsegue.ȱAlȱ 
30ȱ giugnoȱ 2013ȱ eranoȱ attiveȱ 149ȱ societàȱ diȱ gestioneȱ delȱ risparmio:ȱ 134ȱ diȱ esseȱ 
gestivanoȱinȱtuttoȱoȱinȱparteȱFIAȱmentreȱleȱrimanentiȱgestivanoȱsoloȱfondiȱUCITS.ȱInȱ 
totaleȱeranoȱoperativiȱ646ȱFIA,ȱdiȱ cuiȱ341ȱ immobiliari,ȱ140ȱ fondiȱdiȱprivateȱequityȱeȱ 
165ȱapertiȱnonȱarmonizzati4.ȱInȱterminiȱdiȱvolumi,ȱaiȱfondiȱimmobiliariȱèȱriconducibileȱ 
laȱ granȱ parteȱ delleȱmasseȱ gestiteȱ diȱ FIA,ȱ corrispondenteȱ alȱ 64%ȱ delȱ totaleȱ perȱ unȱ 
valoreȱdiȱassolutoȱdiȱoltreȱ53ȱmiliardiȱdiȱeuroȱ(Figuraȱ1).ȱ 
3ȱLaȱmodificaȱdelȱTUFȱèȱstataȱprecedutaȱdaȱunaȱconsultazioneȱpubblicaȱcheȱhaȱbeneficiatoȱdiȱunȱampioȱ 
numeroȱdiȱpartecipanti.ȱȱȱȱ 
4 Questaȱcategoriaȱcomprendeȱancheȱiȱfondiȱspeculativiȱaperti.
Figuraȱ1ȱ 
FondiȱAlternativi:ȱmasseȱgestiteȱperȱtipologiaȱdiȱfondoȱ 
(valoriȱalȱlordoȱdell’indebitamentoȱȬgrossȱassetȱvalue)ȱ 
3. Leȱareeȱdiȱindagineȱ 
Diȱ seguitoȱ siȱ esaminanoȱ leȱ disposizioniȱ dellaȱ direttivaȱ AIFMDȱ inȱ materiaȱ diȱ 
capitaleȱmiminoȱ inizialeȱ eȱdiȱ levaȱ finanziariaȱ eȱ leȱ opzioniȱ regolamentariȱperȱ ilȱ loroȱ 
recepimento.ȱ Laȱ sceltaȱ diȱ taliȱ areeȱ diȱ indagineȱ siȱ legaȱ allaȱ presenzaȱ diȱ prescrizioniȱ 
minimeȱ cuiȱ siȱ accompagnanoȱ rilevantiȱ marginiȱ diȱ discrezionalitàȱ perȱ leȱ autoritàȱ 
competentiȱaȱlivelloȱnazionale.ȱ 
ȱ 
3.1. Ilȱcapitaleȱminimoȱȱ 
Laȱdisciplinaȱȱ 
Unoȱ deiȱ requisitiȱ necessariȱ perȱ essereȱ autorizzatiȱ comeȱ gestoriȱ diȱ FIAȱ èȱ laȱ 
presenzaȱdiȱunȱ capitaleȱminimoȱ iniziale,ȱ laȱ cuiȱmisuraȱ èȱ stataȱ fissataȱpariȱ almenoȱ aȱ 
125.000ȱeuroȱ(art.ȱ9ȱdirettivaȱAIFMD)5.ȱTaleȱrequisitoȱnonȱèȱnecessarioȱperȱiȱgestoriȱleȱ 
cuiȱ attivitàȱ gestiteȱ sianoȱ inferioriȱ aȱ 100ȱ oȱ 500ȱ milioniȱ diȱ euroȱ –ȱ aȱ secondaȱ dellaȱ 
presenzaȱ oȱ menoȱ diȱ levaȱ Ȭȱ trattandosiȱ diȱ soggettiȱ esentatiȱ dallaȱ disciplinaȱ dellaȱ 
5ȱL’AIFMDȱprevedeȱcheȱquandoȱèȱnominatoȱunȱgestoreȱesternoȱdiȱFIA,ȱtaleȱgestoreȱdetengaȱunȱcapitaleȱ 
inizialeȱdiȱalmenoȱ125.000ȱeuro,ȱladdove,ȱinvece,ȱiȱgestoriȱdiȱFIAȱgestitiȱinternamenteȱdevonoȱavereȱunȱ 
capitaleȱinizialeȱdiȱalmenoȱ300.000ȱeuro.ȱ
Direttivaȱ(art.ȱ3)6ȱeȱperȱiȱqualiȱlaȱDirettivaȱconsenteȱagliȱStatiȱmembriȱdiȱprevedereȱȱunȱ 
regimeȱdiȱmeraȱregistrazioneȱpiuttostoȱcheȱdiȱautorizzazioneȱ(gestoriȱ“sottoȱsoglia”).ȱȱ 
Relativamenteȱ allaȱ disciplinaȱ attualmenteȱ vigenteȱ inȱ Italiaȱ ilȱ Regolamentoȱ 
prevedeȱ perȱ tuttiȱ iȱ gestoriȱ unȱ capitaleȱminimoȱ diȱ 1ȱmilioneȱ diȱ euroȱ eȱ unȱ capitaleȱ 
ridottoȱ diȱ 120.000ȱ perȱ iȱ gestoriȱ cheȱ hannoȱ unȱ certoȱ tipoȱ diȱ operatività 7 .ȱ Alleȱ 
disposizioniȱ sulȱ capitaleȱ minimoȱ siȱ accompagnanoȱ quelleȱ sull’adeguatezzaȱ 
patrimoniale.ȱQuesteȱultimeȱprevedonoȱcheȱleȱSGRȱdebbanoȱdetenereȱunȱpatrimonioȱ 
diȱ vigilanzaȱ nonȱ inferioreȱ allaȱ somma:ȱ 1)ȱdelȱmaggioreȱ importoȱ tra:ȱ i)ȱ laȱ coperturaȱ 
patrimonialeȱ richiestaȱ perȱ laȱ massaȱ gestitaȱ diȱ OICR8 ȱeȱ fondiȱ pensione;ȱ eȱ ii)ȱ laȱ 
coperturaȱpatrimonialeȱrichiestaȱperȱilȱrispettoȱdelȱcoefficienteȱ“altriȱrischi”9;ȱ2)ȱdellaȱ 
coperturaȱ patrimonialeȱ richiestaȱ perȱ laȱ gestioneȱ diȱ fondiȱ pensioneȱ accompagnataȱ 
dallaȱgaranziaȱdiȱrestituzioneȱdelȱcapitale.ȱ 
ȱ 
SGRȱ“sopraȱsoglia”ȱeȱ“sottoȱsoglia”:ȱrequisitiȱpatrimonialiȱeȱpatrimonioȱȱ 
Unaȱvalutazioneȱdelleȱ implicazioniȱdellaȱnuovaȱdisciplinaȱ sulȱ capitaleȱminimoȱ 
richiedeȱpreliminarmenteȱlaȱdistinzioneȱtraȱgestoriȱ“sopraȱsoglia”ȱeȱ“sottoȱsoglia”ȱinȱ 
relazioneȱall’entitàȱdelleȱmasseȱgestiteȱeȱall’utilizzoȱoȱmenoȱdellaȱleva.ȱ 
Suȱ unȱ totaleȱ diȱ 108ȱ gestoriȱ diȱ FIAȱ (diȱ seguito,ȱ GEFIA10)ȱ 80ȱ sonoȱ quelliȱ cheȱ 
gestisconoȱesclusivamenteȱFIAȱriservati.ȱDiȱessi,ȱ49ȱpossonoȱessereȱconsideratiȱ“sottoȱ 
soglia”ȱperȱilȱfattoȱdiȱgestireȱmasseȱinferioriȱaȱ100ȱmilioniȱdiȱeuroȱconȱutilizzoȱdiȱlevaȱoȱ 
masseȱcompreseȱtraȱ100ȱmilioniȱeȱ500ȱmilioniȱsenzaȱutilizzoȱdiȱlevaȱ(tav.1).ȱ 
Dall’analisiȱdeiȱ requisitiȱpatrimonialiȱ eȱdelȱpatrimonioȱdiȱvigilanzaȱperȱ leȱdueȱ 
categorieȱdiȱgestoriȱemergeȱcheȱperȱlaȱgranȱparteȱdeiȱgestoriȱ“sottoȱsoglia”ȱ(39ȱsuȱ49)ȱilȱ 
vincoloȱdiȱdisporreȱdiȱunȱcapitaleȱminimoȱpariȱaȱ1ȱmilioneȱdiȱeuroȱprevaleȱrispettoȱalȱ 
requisitoȱpatrimoniale.ȱRiguardoȱaiȱgestoriȱ“sopraȱsoglia”ȱilȱrequisitoȱpatrimonialeȱèȱ 
inferioreȱalȱmilioneȱdiȱeuroȱperȱ34ȱgestoriȱsuȱ59.ȱ 
Tavolaȱ1ȱ 
SGRȱ“sopraȱsoglia”ȱeȱ“sottoȱsoglia”:ȱ 
Requisitiȱpatrimonialiȱȱ 
(milioniȱdiȱeuro)ȱ 
6ȱE’ȱopportunoȱricordareȱcheȱlaȱDirettivaȱriconosceȱagliȱStatiȱmembriȱlaȱpossibilitàȱdiȱapplicareȱnormeȱ 
piùȱrigoroseȱ(discrezionalitàȱnazionale);ȱd’altraȱparteȱgliȱstessiȱGEFIAȱ“sottoȱsoglia”ȱpossonoȱdecidereȱdiȱ 
assoggettarsiȱallaȱDirettivaȱ(optingȬin).ȱȱ 
7 ȱSecondoȱ ilȱ Regolamentoȱ (Titoloȱ II,ȱ sez.ȱ II.1.3)ȱ possonoȱ essereȱ costituiteȱ SGRȱ conȱ capitaleȱ socialeȱ 
minimoȱalmenoȱpariȱaȱquelloȱrichiestoȱdalȱcodiceȱcivileȱperȱlaȱcostituzioneȱdelleȱsocietàȱperȱazioni.ȱLeȱ 
condizioniȱdaȱrispettareȱriguardanoȱlaȱtipologiaȱdiȱfondiȱgestitiȱ(soloȱfondiȱchiusiȱeȱriservatiȱaȱinvestitoriȱ 
istituzionali),ȱ laȱmassaȱgestitaȱ (massimoȱ 25ȱmilioniȱdiȱ euro),ȱ ilȱ settoreȱdiȱ attivitàȱdegliȱ investitoriȱ eȱ laȱ 
destinazioneȱdegliȱinvestimenti.ȱ 
8ȱDiversiȱdaiȱfondiȱchiusiȱnonȱriservatiȱaȱinvestitoriȱqualificati.ȱ 
9 ȱIlȱ requisitoȱ perȱ altriȱ rischiȱ èȱ pariȱ alȱ 25ȱ perȱ centoȱ deiȱ costiȱ operativiȱ fissiȱ risultantiȱ dalȱ bilancioȱ 
dell’ultimoȱesercizio. 
10ȱNonȱsonoȱconsideratiȱGEFIAȱiȱsoggettiȱche,ȱoltreȱaȱFIA,ȱgestisconoȱancheȱfondiȱUCITS.ȱ
N Media Min Mediana Max 
SOPRAȱSOGLIA 59 1.31 0.09 0.91 7.97 
SOTTOȱSOGLIA 49 0.60 0.05 0.40 2.83 
ȱ 
3.2. Leȱopzioniȱregolamentariȱsulȱcapitaleȱminimoȱ 
ȱAiȱfiniȱdelȱrecepimentoȱdelleȱprevisioniȱdellaȱdirettivaȱsulȱcapitaleȱinizialeȱèȱ 
possibileȱidentificareȱperȱiȱGEFIAȱ“sopraȱsoglia”ȱleȱseguentiȱopzioniȱregolamentari:ȱ 
- H0:ȱMantenimentoȱ delloȱ statusȱquo,ȱ conȱ capitaleȱminimoȱ pariȱ aȱ 1ȱmilioneȱ diȱ 
euro;ȱ 
- H1:ȱInnalzamentoȱdelȱcapitaleȱminimoȱrispettoȱalȱrequisitoȱattualeȱdiȱ1ȱmilioneȱ 
diȱeuro;ȱ 
- H2:ȱ Riduzioneȱ delȱ capitaleȱ minimoȱ alȱ diȱ sottoȱ diȱ 1ȱ milioneȱ diȱ euro,ȱ maȱ 
comunqueȱsuperioreȱaȱ125.000ȱeuro.ȱ 
Unaȱdotazioneȱdiȱcapitaleȱminimoȱsiȱrendeȱnecessariaȱinȱrelazioneȱalȱfattoȱcheȱilȱ 
soggettoȱcheȱintraprenderàȱleȱattivitàȱtipicheȱdiȱunaȱSGRȱdovràȱdisporreȱdiȱadeguatiȱ 
sistemiȱinformativiȱeȱdiȱcontrolloȱeȱappropriateȱstruttureȱdiȱriskȱmanagement.ȱȱ 
L’innalzamentoȱdelȱcapitaleȱminimoȱrispettoȱalȱlivelloȱattualeȱ(OpzioneȱH1)ȱnonȱ 
sembraȱunȱaggravioȱgiustificabileȱinȱterminiȱdiȱcostiȱeȱbenefici,ȱallaȱluceȱdell’efficaciaȱ 
dellaȱ normativaȱ vigente.ȱ Perȱ quantoȱ riguardaȱ ilȱ mantenimentoȱ delloȱ statusȱ quoȱ 
(OpzioneȱH0)ȱ eȱ laȱ riduzioneȱ delȱ livelloȱ correnteȱ diȱ capitaleȱminimoȱ (Opzioneȱ 2)ȱ leȱ 
considerazioniȱ sonoȱ inveceȱ piùȱ complesse,ȱ eȱ necessitanoȱ diȱ unaȱ specificaȱ analisiȱ inȱ 
terminiȱdiȱcostiȱgeneratiȱeȱbeneficiȱattesi.ȱIȱbeneficiȱlegatiȱalȱmantenimentoȱdelloȱstatusȱ 
quoȱ (OpzioneȱH0)ȱ sonoȱ essenzialmenteȱ legatiȱ agliȱ impattiȱ positiviȱ dellaȱ normativaȱ 
attuale,ȱ cheȱ haȱ consentitoȱ un’adeguataȱ patrimonializzazioneȱ diȱ taliȱ soggetti.ȱ Perȱ 
contro,ȱ l’abbassamentoȱ delȱ livelloȱ attualeȱ diȱ capitaleȱ minimoȱ consentirebbeȱ diȱ 
rimuovereȱunoȱsvantaggioȱcompetitivo,ȱallaȱluceȱdelȱfattoȱcheȱtaleȱrequisitoȱèȱfraȱiȱpiùȱ 
rigorosiȱ nelȱ confrontoȱ europeo.ȱ Tuttavia,ȱ iȱ beneficiȱ legatiȱ alȱ mantenimentoȱ diȱ unȱ 
livelloȱdiȱpatrimonializzazioneȱpienamenteȱadeguatoȱrispettoȱaiȱrischiȱcheȱtaliȱsoggettiȱ 
normalmenteȱassumonoȱ(elementoȱdiȱcuiȱnonȱbeneficianoȱsoloȱgliȱstakeholdersȱdiretti,ȱ 
maȱancheȱilȱsistemaȱfinanziarioȱnelȱsuoȱcomplesso),ȱrisultaȱnelȱcomplessoȱprevalente,ȱ 
insistendoȱancheȱsuȱinteressiȱulterioriȱrispettoȱaȱquelliȱdelȱsingoloȱintermediario.ȱȱ 
Relativamenteȱ aiȱ GEFIAȱ “sottoȱ soglia”,ȱ leȱ opzioniȱ regolamentariȱ perȱ ilȱ 
recepimentoȱ delleȱ previsioniȱ dell’AIFMDȱ potevanoȱ essereȱ quellaȱ diȱ mantenereȱ ilȱ 
regimeȱattualeȱdiȱautorizzazioneȱoȱprevedereȱunaȱmeraȱregistrazione,ȱinȱlineaȱconȱleȱ 
prescrizioniȱminimeȱdellaȱDirettiva.ȱIlȱlegislatoreȱitalianoȱhaȱsceltoȱdiȱadottareȱnormeȱ 
piùȱ rigoroseȱ rispettoȱ aȱ quelleȱ previsteȱ dallaȱDirettiva,ȱ siaȱ subordinandoȱ l’esercizioȱ 
dell’attivitàȱdiȱqualsiasiȱSGRȱadȱautorizzazioneȱe,ȱtraȱl’altro,ȱall’adozioneȱdelȱmodelloȱ 
societarioȱ diȱ societàȱ perȱ azioni,ȱ siaȱ riconoscendoȱ allaȱ Bancaȱ d’Italiaȱ ilȱ potereȱ diȱ 
individuareȱ leȱ normeȱ prudenzialiȱ derogabiliȱ daiȱGEFIAȱ sottoȱ sogliaȱ cheȱ gestisconoȱ
esclusivamenteȱ fondiȱ riservatiȱ aȱ investitoriȱ professionali 11 .ȱ Inȱ questoȱ contestoȱ 
l’autorizzazioneȱdiȱquestiȱultimiȱsoggettiȱpotrebbeȱbasarsiȱsu:ȱ 
ȬȱH0:ȱcapitaleȱminimoȱpariȱalȱlivelloȱattualeȱdiȱ1ȱmilioneȱdiȱeuro;ȱ 
ȬȱH1:ȱinnalzamentoȱdelȱcapitaleȱminimo;ȱ 
ȬȱH2:ȱriduzioneȱdelȱcapitaleȱminimo.ȱȱ 
Seȱ l’Opzioneȱ H1ȱ risultaȱ ingiustificata,ȱ inȱ coerenzaȱ conȱ quantoȱ valutatoȱ perȱ iȱ 
GEFIAȱ “sopraȱ soglia”,ȱ siȱ ritieneȱ eccessivamenteȱ rigorosaȱ rispettoȱ alleȱ caratteristicheȱ 
deiȱ GEFIAȱ “sottoȱ soglia”ȱ ancheȱ ilȱ mantenimentoȱ delȱ livelloȱ correnteȱ diȱ capitaleȱ 
minimo.ȱL’essereȱ“sottoȱsoglia”,ȱcheȱlaȱDirettivaȱritieneȱmeritevoleȱdiȱesenzioneȱdallaȱ 
disciplinaȱ generaleȱ dell’AIFMD,ȱ dovrebbeȱ seȱ nonȱ altroȱ portareȱ allaȱ riduzioneȱ delȱ 
capitaleȱ minimo,ȱ ancheȱ inȱ lineaȱ conȱ ilȱ requisitoȱ deiȱ 125.000ȱ euroȱ previstoȱ dallaȱ 
Direttivaȱstessa.ȱD’altraȱparte,ȱl’adozioneȱdiȱunȱ“regimeȱsemplificato”ȱcontribuirebbeȱ 
aȱpromuovereȱl’accessoȱsulȱmercatoȱdiȱintermediariȱdiȱridotteȱdimensioniȱqualiȱquelliȱ 
operantiȱinȱprevalenzaȱneiȱsettoriȱdelȱprivateȱequityȱeȱdelȱventureȱcapital.ȱȱ 
ȱ ȱ 
3.3. Iȱlimitiȱallaȱlevaȱfinanziariaȱ 
Laȱdisciplinaȱattualeȱȱ 
Perȱ quantoȱ ilȱ ricorsoȱ allaȱ levaȱ finanziariaȱ rappresentiȱ unaȱ caratteristicaȱ 
fondamentaleȱperȱilȱfunzionamentoȱdegliȱintermediariȱfinanziariȱunaȱlevaȱ“eccessiva”ȱ 
puòȱessereȱproblematicaȱperȱilȱfunzionamentoȱdelȱsistemaȱfinanziario.ȱȱInȱgeneraleȱunȱ 
sistemaȱfinanziarioȱconȱlevaȱelevataȱèȱpiùȱinclineȱaȱrapidiȱprocessiȱdiȱdeleveragingȱcheȱ 
possonoȱavereȱunȱimpattoȱnegativoȱperȱl’offertaȱdiȱcreditoȱeȱdeterminareȱun’eccessivaȱ 
volatilitàȱnell’economiaȱ reale.ȱNelȱ contestoȱ regolamentareȱ europeo,ȱ conȱ laȱDirettivaȱ 
AIFM,ȱsiȱèȱritenutoȱopportunoȱdisciplinareȱlaȱlevaȱfinanziariaȱdeiȱFIAȱperȱperseguireȱ 
finalitàȱqualiȱ i)ȱ laȱprotezioneȱdell’investitore,ȱ ii)ȱ l’efficienzaȱedȱ integritàȱdeiȱmercati,ȱ 
iii)ȱ laȱ mitigazioneȱ delȱ rischioȱ sistemico.ȱ Nelȱ fareȱ questoȱ ilȱ primoȱ elementoȱ diȱ cuiȱ 
tenereȱcontoȱèȱstataȱl’assenzaȱstessaȱdiȱinformazioniȱuniformiȱsullaȱlevaȱfinanziariaȱdeiȱ 
fondiȱ eȱ laȱ conseguenteȱ impossibilitàȱ diȱ aggregareȱ leȱ informazioniȱ perȱmonitorareȱ iȱ 
rischiȱpotenzialiȱperȱiȱmercatiȱdell’Unione,ȱoltreȱcheȱl’esigenzaȱdiȱcondivisioneȱdelleȱ 
informazioniȱtraȱPaesi.ȱQuestiȱelementiȱhannoȱportatoȱaȱunaȱdisciplinaȱcheȱanzituttoȱ 
miraȱaȱ chiarireȱ leȱ formeȱdiȱ leva12,ȱ leȱmodalitàȱdiȱ calcolo13,ȱgliȱobblighiȱdiȱ reporting14.ȱ 
11 L’art.ȱ 35Ȭundeciesȱ (Derogheȱ perȱ iȱ GEFIAȱ italiani)ȱ delȱ d.lgsȱ n.ȱ 44ȱ delȱ 2014ȱ conȱ cuiȱ vieneȱ dataȱ 
attuazioneȱallaȱdirettivaȱAIFMDȱprevedeȱquantoȱsegue:ȱ“Perȱleȱfinalitaȇȱindicateȱdallȇarticoloȱ6,ȱcommaȱ 
1,ȱ laȱBancaȱdȇItaliaȱ eȱ ȱ laȱConsob,ȱnellȇambitoȱdelleȱ rispettiveȱcompetenze,ȱpossonoȱ ȱ esentareȱ ȱ iȱgestoriȱ 
autorizzatiȱ cheȱgestisconoȱ ȱFIAȱ ȱ italianiȱ ȱ riservatiȱ ȱ ilȱ ȱ cuiȱvaloreȱ totaleȱdeiȱbeniȱgestitiȱnonȱ superaȱ100ȱ 
milioniȱdiȱeuroȱȱovveroȱ500ȱmilioniȱȱseȱȱgliȱȱOicrȱȱgestitiȱȱnonȱȱfannoȱȱricorsoȱȱallaȱȱlevaȱfinanziariaȱeȱȱnonȱȱ 
consentonoȱȱagliȱȱinvestitoriȱȱdiȱȱesercitareȱȱilȱdirittoȱȱdiȱȱrimborsoȱȱperȱȱ5ȱȱanniȱȱdopoȱȱlȇinvestimentoȱȱȱ 
iniziale,ȱdallȇapplicazioneȱdelleȱdisposizioniȱattuativeȱdellȇarticoloȱ6,ȱcommiȱ1,ȱ2ȱeȱ2Ȭbis.” 
12ȱL’AIFMDȱdefinisceȱlaȱlevaȱfinanziariaȱcomeȱilȱmetodoȱconȱilȱqualeȱilȱgestoreȱaumentaȱl’esposizioneȱdiȱ 
unȱ FIAȱ gestitoȱ tramiteȱ prestitoȱ diȱ contanteȱ oȱ diȱ titoliȱ oppureȱ tramiteȱ laȱ levaȱ finanziariaȱ inclusaȱ inȱ 
posizioniȱ derivateȱ oȱ medianteȱ qualsiasiȱ altroȱ mezzo.ȱ E’ȱ inoltreȱ previstoȱ (art.ȱ 4ȱ commaȱ 3)ȱ cheȱ laȱ 
CommissioneȱUEȱ adottiȱ attiȱ delegatiȱ cheȱ specifichinoȱ leȱmodalitàȱ conȱ leȱ qualiȱ vieneȱ assuntaȱ laȱ levaȱ 
(compreseȱ eventualiȱ struttureȱ giuridicheȱ eȱ finanziarieȱ cheȱ coinvolganoȱ terziȱ controllatiȱdaiȱpertinentiȱ 
FIA)ȱeȱleȱmodalitàȱdiȱcalcoloȱdellaȱleva.ȱȱ
Parallelamente,ȱ gliȱ obiettiviȱ diȱ salvaguardiaȱ dellaȱ stabilitàȱ eȱ integritàȱ deiȱ mercatiȱ 
finanziariȱhannoȱportatoȱ ilȱ regolatoreȱ europeoȱ aȱ riconoscereȱ ilȱ potereȱdelleȱ autoritàȱ 
nazionaliȱcompetentiȱdelȱPaeseȱdiȱorigineȱdelȱgestoreȱdiȱFIAȱdiȱfissareȱlimitiȱdiȱlevaȱ 
(art.ȱ 25.3ȱ dell’AIFMD).ȱ Taleȱ potereȱ dovràȱ esercitatoȱ perȱ limitareȱ laȱ misuraȱ inȱ cuiȱ 
l’utilizzoȱdellaȱlevaȱfinanziariaȱcontribuisceȱadȱaccrescereȱiȱrischiȱsistemiciȱnelȱsistemaȱ 
finanziario.ȱDalȱ puntoȱ diȱ vistaȱ delȱ processoȱ l’autoritàȱ competenteȱ dovràȱ notificareȱ 
l’intenzioneȱdiȱadottareȱlaȱmisuraȱall’ESMA,ȱall’ESRBȱeȱalleȱaltreȱautoritàȱcompetentiȱ 
degliȱStatiȱmembri;ȱl’ESMA15,ȱinvece,ȱrilasceràȱunȱparereȱsull’adeguatezzaȱeȱlaȱdurataȱ 
dellaȱmisura;ȱdiȱ essoȱ l’Autoritàȱ competenteȱdovràȱ tenereȱ contoȱ secondoȱ ilȱprincipioȱ 
delȱcomplyȱorȱexplain.ȱ 
Inȱ attuazioneȱ dell’art.ȱ 25.9ȱ dell’AIFMDȱ laȱ Commissioneȱ haȱ ancheȱ definitoȱ iȱ 
principiȱeȱleȱcircostanzeȱinȱcuiȱleȱAutoritàȱpossonoȱfissareȱlimitiȱdiȱlevaȱ“tenendoȱcontoȱ 
delleȱdiverseȱstrategieȱdeiȱFIA,ȱdelleȱdiverseȱcondizioniȱdiȱmercatoȱinȱcuiȱessiȱoperanoȱeȱdegliȱ 
eventualiȱeffettiȱprocicliciȱdell’applicazioneȱdiȱtaliȱdisposizioni”.16ȱȱ 
Perȱ valutareȱ leȱ possibiliȱ implicazioniȱ dellaȱ normaȱ dellaȱ direttivaȱ suiȱ limitiȱ diȱ 
levaȱ eȱ leȱ opzioniȱ relativeȱ alȱ suoȱ recepimentoȱ occorreȱ tenereȱ distintiȱ iȱ fondiȱ nonȱ 
riservatiȱ(fondiȱretail)ȱdaȱquelliȱriservati.ȱ 
FIAȱretailȱ 
13ȱIlȱregolamentoȱdelegatoȱdellaȱCommissioneȱEuropeaȱ(n.ȱ231/2013ȱdelȱ19ȱdicembreȱ2012)ȱprevedeȱcheȱ 
laȱlevaȱsiaȱpariȱalȱrapportoȱtraȱl’esposizioneȱdelȱFIAȱeȱilȱsuoȱvaloreȱpatrimonialeȱnettoȱ(netȱassetȱvalue,ȱ 
NAV)ȱeȱche,ȱaȱtalȱfine,ȱl’esposizioneȱsiaȱcalcolataȱattraversoȱdueȱmetodi:ȱi)ȱilȱmetodoȱlordoȱ(grossȱmethod)ȱ 
eȱii)ȱilȱmetodoȱdegliȱimpegniȱ(commitmentȱmethod).ȱ 
14ȱPrecisiȱ obblighiȱ informativiȱ sonoȱ previstiȱ perȱ iȱ gestoriȱ diȱ FIAȱ cheȱ fannoȱ ricorsoȱ allaȱ levaȱ inȱmodoȱ 
sostanzialeȱ(art.ȱ24.4ȱAIFMD).ȱAlȱriguardoȱsonoȱstatiȱqualificatiȱcomeȱFIAȱconȱutilizzoȱdellaȱlevaȱsuȱbaseȱ 
sostanzialeȱ quelliȱ laȱ cuiȱ esposizione,ȱ calcolataȱ secondoȱ ilȱmetodoȱ degliȱ impegni,ȱ superaȱ perȱ piùȱ diȱ 3ȱ 
volteȱ ilȱ suoȱ NAV.ȱ Laȱ sogliaȱ èȱ stataȱ considerataȱ adeguataȱ allaȱ luceȱ delȱ tradeȬoffȱ traȱ adeguatezzaȱ 
dell’informativaȱsullaȱlevaȱfinanziariaȱeȱcorrispondenteȱonereȱamministrativoȱperȱiȱgestoriȱeȱleȱautoritàȱ 
competenti.ȱ 
15ȱSecondoȱlaȱdirettivaȱlaȱstessaȱESMAȱpuòȱstabilire,ȱtenutoȱcontoȱdelȱparereȱdell’ESRB,ȱquandoȱlaȱlevaȱ 
diȱunȱgestoreȱdiȱFIAȱoȱdiȱunȱgruppoȱdiȱgestoriȱdiȱFIAȱrappresentaȱunȱrischioȱsostanzialeȱperȱlaȱstabilitàȱeȱ 
l’integritàȱ delȱ sistemaȱ finanziario.ȱ Inȱ quelȱ casoȱ l’ESMAȱ potràȱ formulareȱ unȱ parereȱ perȱ leȱ autoritàȱ 
competentiȱ sulleȱmisureȱ correttive,ȱ compreseȱ ilȱ limiteȱ diȱ levaȱ cheȱ un’autoritàȱ competenteȱ dovrebbeȱ 
applicareȱaȱunȱgestoreȱdiȱFIAȱoȱunȱgruppoȱdiȱgestori.ȱ 
16ȱL’art.ȱ112ȱdelȱregolamentoȱdelegatoȱdellaȱCommissioneȱn.ȱ231/2013ȱprevedeȱcheȱnellaȱfissazioneȱdeiȱ 
limitiȱ diȱ levaȱ leȱ autoritàȱ competentiȱ tenganoȱ contoȱ deiȱ seguentiȱ aspetti:ȱ i)ȱ leȱ circostanzeȱ inȱ cuiȱ 
l’esposizioneȱdiȱunȱFIAȱoȱdiȱunȱgruppoȱdiȱFIAȱpuòȱcostituireȱun’importanteȱfonteȱdiȱrischioȱdiȱmercato,ȱ 
diȱliquiditàȱoȱdiȱcontroparteȱneiȱconfrontiȱdiȱun’istituzioneȱfinanziaria;ȱii)ȱleȱcircostanzeȱinȱcuiȱleȱattivitàȱ 
delȱgestoreȱdiȱunȱFIAȱoȱlaȱsuaȱinterazioneȱconȱunȱgruppoȱdiȱgestoriȱdiȱFIAȱoȱaltreȱistituzioniȱfinanziarie,ȱ 
inȱ particolareȱ conȱ riferimentoȱ alȱ tipoȱdiȱ attivitàȱ inȱ cuiȱ ilȱ gestoreȱ investeȱ eȱ alleȱ tecnicheȱ utilizzateȱdalȱ 
gestoreȱattraversoȱl’utilizzoȱdellaȱleva,ȱcontribuisconoȱoȱpossonoȱcontribuireȱallaȱspiraleȱalȱribassoȱdeiȱ 
prezziȱ degliȱ strumentiȱ finanziariȱ oȱ diȱ altreȱ attivitàȱ inȱ unȱ modoȱ cheȱ minacciaȱ laȱ possibilitàȱ diȱ 
sopravvivenzaȱdiȱtaliȱstrumentiȱoȱattività;ȱiii)ȱcriteriȱcomeȱilȱtipoȱdiȱFIA,ȱlaȱstrategiaȱdiȱinvestimentoȱdelȱ 
gestoreȱconȱriferimentoȱalȱFIAȱinteressato,ȱleȱcondizioniȱdiȱmercatoȱinȱcuiȱilȱgestoreȱeȱilȱFIAȱoperanoȱeȱiȱ 
possibiliȱeffettiȱproȬcicliciȱcheȱpotrebberoȱdiscendereȱdall’imposizioneȱdaȱparteȱdelleȱautoritàȱdiȱlimitiȱoȱ 
altreȱrestrizioniȱall’utilizzoȱdellaȱlevaȱdaȱparteȱdelȱgestoreȱinteressato.ȱ
Perȱ iȱ fondiȱ retailȱ laȱ disciplinaȱ italianaȱ vigenteȱ giàȱ prevedeȱ limiti,ȱ direttiȱ oȱ 
indiretti,ȱall’utilizzoȱdellaȱlevaȱfinanziaria17ȱ.ȱInȱparticolareȱsonoȱprevistiȱlimitiȱdiȱlevaȱ 
pariȱaȱ2ȱperȱiȱfondiȱretailȱapertiȱeȱchiusiȱmobiliari;ȱèȱinveceȱfissataȱunaȱlevaȱdiȱ2,5ȱconȱ 
riferimentoȱaiȱfondiȱimmobiliari.ȱ 
3.4. Leȱopzioniȱregolamentariȱsuiȱlimitiȱdiȱlevaȱȱȱ 
Perȱiȱfondiȱretailȱsiȱtrattaȱquindiȱdiȱvalutareȱl’appropriatezzaȱdeiȱlimitiȱesistentiȱ 
o,ȱinȱalternativaȱl’opportunitàȱdiȱunaȱloroȱrevisione.ȱSiȱpossonoȱpertantoȱdistinguereȱ 
leȱseguentiȱopzioni:ȱ 
ȬȱH0:ȱMantenimentoȱdeiȱlimitiȱattualiȱ(statusȱquo)ȱ 
ȬȱH1:ȱImposizioneȱdiȱlimitiȱdiȱlevaȱpiùȱelevatiȱ 
ȬȱH2:ȱImposizioneȱdiȱlimitiȱdiȱlevaȱmenoȱelevatiȱ 
Inȱconsiderazioneȱdellaȱdestinazioneȱdeiȱfondiȱaȱclientelaȱretailȱeȱinȱun’otticaȱdiȱ 
protezioneȱ dellaȱ stessaȱ nonȱ siȱ ravvisanoȱ elementiȱ perȱ suggerireȱ unȱ incrementoȱ deiȱ 
limitiȱdiȱlevaȱinȱessere.ȱSembraȱperȱcontroȱauspicabileȱallineareȱlaȱdisciplinaȱdeiȱlimitiȱ 
diȱlevaȱdeiȱfondiȱimmobiliariȱaȱquellaȱdegliȱaltriȱfondiȱretail.ȱSiȱosservaȱalȱriguardoȱcheȱ 
suȱ26ȱfondiȱimmobiliariȱretailȱ4ȱȱpresentanoȱunaȱlevaȱsuperioreȱaȱ2.ȱ 
FIAȱriservatiȱaȱinvestitoriȱprofessionaliȱ 
Perȱ iȱ FIAȱ riservati,ȱ invece,ȱ laȱ normativaȱ vigenteȱ nonȱ prevedeȱ limitiȱ diȱ leva,ȱ 
limitandosiȱaȱprescrivereȱcheȱlaȱstessaȱdebbaȱessereȱmonitorataȱeȱcheȱilȱregolamentoȱ 
deiȱ fondiȱ speculativiȱ esplicitiȱ laȱ levaȱ finanziariaȱ massimaȱ cheȱ ilȱ fondoȱ puòȱ 
raggiungere.ȱ L’adozioneȱ dellaȱ direttivaȱ haȱ pertantoȱ portatoȱ ilȱ legislatoreȱ italianoȱ aȱ 
modificareȱlaȱdisciplinaȱdelȱd.lgsȱn.58/9818ȱ(TUF)ȱintroducendoȱilȱpotereȱdellaȱBancaȱ 
d’ItaliaȱdiȱfissareȱperȱiȱFIAȱriservatiȱlimitiȱdiȱlevaȱfinanziariaȱmassimaȱ(nonchéȱaltreȱ 
normeȱprudenziali)ȱperȱassicurareȱ laȱ stabilitàȱeȱ l’integritàȱdelȱmercatoȱ finanziarioȱ 
(art.ȱ6ȱTUF).ȱ 
Concentrandoȱl’attenzioneȱsullaȱlevaȱdeiȱFIAȱriservatiȱsiȱosservaȱquantoȱsegue:ȱ 
suȱ463ȱFIAȱriservatiȱ253ȱfannoȱricorsoȱallaȱlevaȱallaȱdataȱdiȱrilevazioneȱ(giugnoȱ2013),ȱ 
distribuitiȱtraȱ231ȱfondiȱimmobiliari,ȱ21ȱfondiȱdiȱprivateȱequityȱeȱunȱfondoȱapertoȱnonȱ 
armonizzatoȱ(tav.2).ȱȱ 
Tavolaȱ2ȱ 
Totaleȱattivo,ȱNAVȱeȱlevaȱdeiȱfondiȱriservatiȱ 
(DatiȱriferitiȱaȱGiugnoȱ2013;ȱTotaleȱattivoȱeȱNAVȱinȱmilioniȱdiȱeuro)ȱ 
17ȱCfr.ȱTit.ȱV,ȱCap.ȱ3,ȱSez.ȱII,ȱpar.ȱ5ȱdelȱRegolamento. 
18ȱPerȱ iȱ fondiȱ nonȱ riservatiȱ aȱ investitoriȱ professionaliȱ l’art.ȱ 6ȱ delȱ decretoȱ Lgs.ȱ n.58/98ȱ prevedeȱ cheȱ laȱ 
Bancaȱd’Italiaȱemaniȱnormeȱprudenzialiȱdiȱcontenimentoȱeȱfrazionamentoȱdelȱrischio.ȱ
Nȱfondiȱaȱ 
leva Variabile 
primoȱ 
quartile Mediana 
terzoȱ 
quartile 
leva 1,23 1,23 1,23 
totaleȱattivo 96,72 96,72 96,72 
nav 96,62 96,62 96,62 
leva 1,55 2,02 2,69 
totaleȱattivo 33,14 78,33 179,56 
nav 12,76 35,41 76,74 
leva 1,23 1,28 1,79 
totaleȱattivo 4,78 33,86 65,41 
nav 3,76 28,42 51,64 
APERTIȱNONȱARMONIZZATI 1ȱsuȱ13 
IMMOBILIARI 231ȱsuȱ315 
PRIVATEȱEQUITY 21ȱsuȱ135 
Nota:ȱPerȱiȱfondiȱimmobiliariȱlaȱlevaȱèȱcalcolataȱcomeȱrapportoȱtraȱtotaleȱattivoȱeȱNAV;ȱperȱ 
leȱ altreȱ macrocategorie,ȱ laȱ levaȱ èȱ stataȱ calcolataȱ comeȱ rapportoȱ traȱ laȱ sommaȱ diȱ totaleȱ attivo,ȱ 
impegniȱperȱcontrattiȱderivatiȱeȱvenditeȱdiȱtitoliȱalloȱscopertoȱdivisoȱNAV.ȱȱ 
Leȱopzioniȱregolamentariȱsuiȱlimitiȱdiȱlevaȱ 
Leȱ previsioniȱ dellaȱ Direttivaȱ AIFM,ȱ comeȱ recepiteȱ nelȱ TUF,ȱ possonoȱ portareȱ 
all’identificazioneȱdelleȱseguentiȱopzioniȱregolamentariȱ:ȱ 
- H0:ȱnonȱimporreȱalcunȱlimiteȱallaȱlevaȱ(mantenimentoȱdelloȱstatusȱquo),ȱ 
prevedendoȱilȱsoloȱobbligoȱdiȱdisclosureȱdellaȱlevaȱutilizzataȱnelȱregolamentoȱdelȱ 
fondoȱeȱlaȱprovaȱcheȱlaȱstessaȱèȱragionevoleȱeȱrispettata;ȱ 
- H1:ȱ affiancareȱ agliȱ obblighiȱ informativiȱ diȱ cuiȱ all’Opzioneȱ H0ȱ limitiȱ 
all’utilizzoȱ dellaȱ leva.ȱ Inȱ questoȱ casoȱ èȱ possibileȱ identificareȱ leȱ seguentiȱ subȬ 
opzioni:ȱ 
o H1.a:ȱ fissazioneȱ exȬanteȱ diȱ limitiȱ diȱ leva,ȱ differenziatiȱ per 
tipologiaȱdiȱfondoȱperȱtenereȱcontoȱdeiȱdiversiȱprofiliȱdiȱrischio;ȱ 
o H1.b:ȱpotereȱdellaȱBancaȱd’Italiaȱdiȱimporreȱpiùȱstringentiȱlimiti 
diȱ levaȱ inȱ viaȱ successiva,ȱ seȱ ritenutoȱ utileȱ alȱ contenimentoȱ delȱ rischioȱ 
sistemico.ȱ Inȱ ogniȱ casoȱ siȱ renderebbeȱ necessariaȱ l’identificazioneȱ eȱ ilȱ 
monitoraggioȱdeiȱgestoriȱcheȱutilizzanoȱlaȱlevaȱinȱmodoȱsostanziale19.ȱȱ 
Inȱ terminiȱ diȱ valutazione,ȱ l’OpzioneȱH0ȱ nonȱ sembraȱ ragionevoleȱ consideratoȱ 
cheȱproprioȱiȱfondiȱriservatiȱsiȱcaratterizzanoȱperȱprofiliȱdiȱrischioȱpiùȱelevatiȱeȱperȱilȱ 
contributoȱche,ȱdaȱsoliȱoȱinȱaggregato,ȱpossonoȱdareȱall’emersioneȱdiȱrischiȱdiȱnaturaȱ 
sistemica.ȱ 
Assumendoȱquindiȱcomeȱpreferibileȱlaȱfissazioneȱdiȱlimitiȱdiȱleva,ȱilȱdiscrimineȱ 
siȱ poneȱ traȱ l’identificazioneȱ diȱ limitiȱ puntualiȱ exȱ anteȱ cheȱ iȱ fondiȱ nonȱ dovrebberoȱ 
superareȱ(OpzioneȱH1a)ȱeȱilȱpossibileȱinterventoȱexȱpostȱ(OpzioneȱH1b).ȱȱ 
L’OpzioneȱH1aȱpresentaȱilȱprincipaleȱlimiteȱlegatoȱallaȱdifficoltàȱstessaȱdiȱindividuareȱ 
limitiȱ puntuali.ȱ Siȱ puòȱ inoltreȱ argomentareȱ cheȱ un’eccessivaȱ ristrettezzaȱ dellaȱ levaȱ 
19 IlȱregolamentoȱdelegatoȱdellaȱCommissioneȱEuropeaȱn.ȱ231/2013ȱdefinisceȱcomeȱricorsoȱsostanzialeȱ 
allaȱlevaȱilȱcasoȱinȱcuiȱlaȱstessaȱsiaȱsuperioreȱaȱ3.ȱ
potrebbeȱavereȱeffettiȱdepressiviȱsulȱmercatoȱe,ȱinȱassenzaȱdiȱarmonizzazioneȱaȱlivelloȱ 
internazionale,ȱpromuovereȱloȱspostamentoȱall’esteroȱdegliȱoperatoriȱdelȱsettore.ȱDaȱ 
questoȱpuntoȱdiȱvistaȱe,ȱguardandoȱaiȱfondiȱriservatiȱnelȱloroȱcomplesso,ȱsembrerebbeȱ 
pertantoȱ preferibileȱ l’Opzioneȱ H1b,ȱ cheȱ siȱ baserebbeȱ sullaȱ capacitàȱ dell’autoritàȱ 
competenteȱ diȱ monitorareȱ laȱ levaȱ deiȱ fondiȱ eȱ valutare,ȱ ancheȱ inȱ relazioneȱ alleȱ 
dinamicheȱdelȱmercato,ȱl’opportunitàȱdiȱunȱinterventoȱrestrittivo.ȱAncheȱquest’ultimaȱ 
possibilitàȱnonȱèȱesenteȱdaȱrischi,ȱilȱprincipaleȱessendoȱquelloȱdellaȱnonȱtempestivitàȱ 
dell’azione.ȱ Questiȱ rischiȱ potrebberoȱ essereȱ mitigatiȱ daȱ un’azioneȱ diȱ vigilanzaȱ 
pervasivaȱsuiȱgestoriȱfacentiȱricorsoȱallaȱlevaȱinȱmodoȱsostanzialeȱeȱaventeȱadȱoggettoȱ 
l’adeguatezzaȱ delleȱ misureȱ diȱ organizzativeȱ eȱ diȱ gestioneȱ delȱ rischioȱ daȱ parteȱ 
dell’intermediario.ȱ Laȱ preferibilitàȱ diȱ unȱ approccioȱ “exȱ post”ȱ nonȱ escludeȱ cheȱ siȱ 
possanoȱindividuareȱcategorieȱdiȱfondiȱriservatiȱ(ad.ȱes.ȱquelliȱdiȱcredito)ȱperȱiȱquali,ȱ 
inȱvirtùȱdeiȱprofiliȱdiȱrischioȱ(ad.ȱes.ȱtrasformazioneȱdelleȱscadenze,ȱrischiȱdiȱcontagioȱ 
conȱ ilȱ settoreȱ bancario),ȱ èȱ inveceȱ opportunoȱ unȱ interventoȱ exȱ ante,ȱ ancheȱ 
particolarmenteȱconservativo.ȱȱ 
4. Conclusioni 
Conȱ laȱ direttivaȱ AIFMDȱ ilȱ legislatoreȱ europeoȱ haȱ definitoȱ unȱ quadroȱ 
regolamentareȱ eȱ diȱ vigilanzaȱ armonizzatoȱ suiȱ gestoriȱ diȱ fondiȱ diȱ investimentoȱ 
alternativiȱalȱfineȱdiȱaccrescereȱlaȱprotezioneȱdegliȱinvestitoriȱeȱl’integritàȱdeiȱmercati.ȱ 
Inȱ Italia,ȱ ilȱ recepimentoȱdellaȱDirettivaȱhaȱ comportatoȱmodificheȱ alȱTUFȱ eȱ richiestoȱ 
interventiȱsullaȱnormativaȱsecondaria.ȱInȱparticolare,ȱlaȱBancaȱd’Italiaȱhaȱvalutatoȱleȱ 
implicazioniȱ delleȱ nuoveȱ previsioniȱ aiȱ finiȱ dellaȱ modificaȱ delȱ Regolamentoȱ sullaȱ 
gestioneȱcollettivaȱdelȱrisparmio.ȱ 
Laȱpresenteȱanalisiȱsiȱèȱsoffermataȱsugliȱaspettiȱdellaȱnuovaȱdisciplinaȱperȱiȱqualiȱ 
sonoȱstatiȱidentificatiȱrilevantiȱmarginiȱdiȱdiscrezionalitàȱaiȱfiniȱdelȱrecepimento,ȱqualiȱ 
laȱdisciplinaȱsulȱcapitaleȱminimoȱeȱquellaȱsullaȱlevaȱfinanziaria.ȱPerȱilȱprimoȱaspetto,ȱsiȱ 
ritieneȱ ragionevoleȱ replicareȱ laȱ logicaȱ dellaȱ direttivaȱ cheȱ distingueȱ iȱ gestoriȱ inȱ 
relazioneȱ all’entitàȱdelleȱmasseȱgestiteȱ traȱgestoriȱ “sopraȱ soglia”ȱ eȱ “sottoȱ soglia”.ȱ Inȱ 
particolare,ȱ siȱ ritieneȱ opportunoȱ subordinareȱ l’ingressoȱ alȱmercatoȱ deiȱ gestoriȱ sottoȱ 
sogliaȱ aȱunȱ regimeȱ semplificatoȱbasatoȱ suȱunȱ capitaleȱminimoȱ inferiore.ȱPerȱ contro,ȱ 
nonȱ sussistonoȱ elementiȱ sufficientiȱperȱmodificareȱ laȱdisciplinaȱ sulȱ capitaleȱminimoȱ 
perȱ iȱ gestoriȱdiȱmaggioriȱdimensioniȱ (sopraȱ soglia)ȱ laȱ cuiȱmisuraȱ rimarrebbeȱpariȱ aȱ 
quellaȱattuale.ȱ 
Perȱȱquantoȱȱriguardaȱȱlaȱȱleva,ȱȱilȱȱpotereȱȱriconosciutoȱȱall’autoritàȱȱdiȱȱfissareȱȱlimitiȱ 
allaȱȱstessaȱaȱȱtutelaȱȱdellaȱȱstabilitàȱȱeȱdell’integritàȱdelȱȱsistemaȱȱfinanziarioȱȱrappresentaȱ 
un’importanteȱȱ novitàȱȱ soprattuttoȱȱ aiȱȱ finiȱȱ dellaȱȱ disciplinaȱȱ deiȱȱ fondiȱȱ riservatiȱȱ aȱȱ 
investitoriȱprofessionali.ȱAȱtalȱfine,ȱseȱl’identificazioneȱexȱanteȱdiȱlimitiȱdiȱlevaȱsembraȱ 
diȱȱdifficileȱȱimplementazione,ȱȱrivesteȱȱinveceȱȱimportanzaȱȱilȱȱmonitoraggioȱȱdellaȱȱleva,ȱȱ 
soprattuttoȱinȱcasoȱdiȱsuoȱutilizzoȱ“sostanziale”,ȱperȱeventualiȱinterventiȱexȱpostȱeȱperȱ 
accertareȱȱ cheȱȱ ilȱȱ ricorsoȱȱ allaȱȱ levaȱȱ avvengaȱȱ conȱȱ struttureȱȱ eȱȱprocedureȱȱ gestionaliȱ 
adeguate.ȱȱLaȱȱpreferibilitàȱȱdiȱȱunȱȱapproccioȱȱ“exȱȱpost”ȱȱnonȱȱescludeȱȱcheȱȱsiȱȱpossanoȱ 
’—’Ÿ’žŠ›ŽȱŒŠŽ˜›’Žȱ’ȱ˜—’ȱ›’œŽ›ŸŠ’ȱǻŠǯȱŽœǯȱšžŽ••’ȱ’ȱŒ›Ž’˜Ǽȱ’ȱŒž’ȱ™›˜’•’ȱ’ȱ›’œŒ‘’˜ȱ 
œžŽ›’œŒ˜—˜ȱ•Ȃ˜™™˜›ž—’¥ȱ’ȱž—ȱ’—Ž›ŸŽ—˜ȱŽ¡ȱŠ—Žǯȱ
Relazionesull’attivitàdiAnalisidiImpattodella 
Regolamentazione 
AttuazionedellaDirettivasuigestoridifondidiinvestimento 
alternativi(AIFMD) 
 
 
 
 
Indice: 
1) Ilcontestonormativo 
2) Ladefinizionedelproblema 
3) GliobiettividellaDirettiva 
4) Glistrumentinormativi 
5) AnalisiCostiǦBenefici 
6) Analisi dell’ambito di attività, con riferimento al mercato italiano, su cui 
incidelaDirettiva 
7) L’attuazioneinItaliadelladisciplinarelativaaigestoridifondidi 
investimentoalternativieleopzioniregolamentari 
8) ValutazionediImpattodellaRegolamentazione
2 
 
1)Ilcontestonormativo 
La crisi finanziaria del 2008 ha messo in evidenza una serie di lacune del sistema di 
regolazioneevigilanzadeimercatifinanziarieuropei.Inparticolare, lacrisihaevidenziato 
gravi mancanze in materia di cooperazione, coordinamento, applicazione uniforme del 
dirittodell’UnioneefiduciatraleAutoritàNazionalidiVigilanza. 
Inrispostaatalicriticità,èstatoavviatounprocessovoltoariformareisistemidivigilanza 
per meglio proteggere i cittadini, ripristinare la fiducia nel sistema finanziario nel suo 
complessoeminimizzareilrischiodicrisifuture. 
L’esitodiquestoprocesso1,basatosulRapportodeLarosière,èstataanche lamodificadel 
procedimento di produzione normativa europea. Al modello “a livelli” della procedura 
Lamfalussy,chelasciaspessoampiomargineallivellodiattuazionenazionale,favorendola 
frammentazionedegliordinamentifinanziari,siaffiancaunmodellodiinterventodiretto,in 
cui si tende a sostituire le Direttivedi “livello 1” con atti direttamente applicabili (esempi 
sono il Regolamento 1060/2009/CE su agenzie di rating, il Regolamento (UE) n. 236/2012 
relativo alle vendite alloscoperto, ilRegolamento(UE) n.648/2012 suglistrumenti derivati 
OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni), che prevedono un 
coinvolgimentosignificativodell’ESMAsiaperquantoriguardalaproduzionenormativache 
perl’attivitàdivigilanza. 
Anche laddove si è ritenuto di ricorrere allo strumento della “direttiva”, l’approccio 
normativo è andato nella direzionedi un’armonizzazione più pronunciata,conun ricorso 
sempre minore ad opzioni regolamentari rimesse alla determinazione dei singoli Stati 
membri,comemessoinluceanchedallaComunicazionedellaCommissioneEuropeadel15 
maggio2014su“Lariformadelsettorefinanziarioeuropeo”2. 
 
1Perunapprofondimentosulprocessodi“costruzionedellenuoveregoleperunsistemafinanziarioglobale” 
che ha interessato la Commissione Europea fra il 2009 e il 2014 si rinvia alla pagina internet 
http://ec.europa.eu/internal_market/publications/docs/financialǦreformǦforǦgrowth_en.pdf 
2Nella citata Comunicazione la Commissione “traccia un bilancio dei progressi compiuti nella riforma del 
sistema finanziario e, ove possibile valuta l’impatto complessivo del programma di regolamentazione 
finanziaria dell’UE”: cfr. COM(2014) 279 final, disponibile alla pagina 
http://ec.europa.eu/internal_market/finances/policy/index_en.htm#maincontentSec1, p. 2. Sono oggetto di 
analisilediverseriformeinambitofinanziariochesonointervenutenellaUEapartiredal2008inlineaconle 
statuizionidelG20, tracui: l’ istituzionedelnuovomeccanismodi vigilanzaeuropeo (costituito dallenuove 
autoritàESMA, EBA,EIOPA ed ESEFS); l’avvio dell’Unione Bancaria (edel meccanismodi vigilanza unico); 
l’adozionedinuovemisure inambitobancario(DGS,CRD IVpackage,meccanismidi risoluzionedellecrisi 
bancarie), finanziario(MiFID IIpackage,EMIR,CSDR)e assicurativo (Solvency II); le ulteriorimisureper la 
trasparenza e l’integrità del mercato (MAD II package, direttiva sui contratti di credito ai consumatori, 
regolamentosulleagenziedirating,propostadiregolamentosuibenchmarcks). 
Perun’analisidettagliataeapprofonditadegliargomentianalizzatinellaComunicazionesirinviaaldocumento 
dilavoropredisposto dai servizi dellaCommissione “Analisieconomicadelprogrammadiregolamentazione 
finanziaria”,ibidem.
E’inquestocontestocheèstataapprovatalaDirettivasuiGestoridiFondidiInvestimento 
Alternativi (AIFMD 2011/61/UE), volta a realizzare una cornice giuridica per l’offerta di 
organismidiinvestimentocollettivodelrisparmio(inprimisainvestitoriprofessionali)che 
nonricadononelperimetrodellaDirettivaUCITS(2009/65/CE). 
L’AIFMDrappresentadunque,insiemeallaDirettivavoltaadisciplinareleremunerazioniei 
requisitiprudenzialinelsettorebancario(Direttiva2010/76/CE,cd.“CRDIII”),unodeiprimi 
attiapprovati sull’onda della crisi finanziariache attua,come siargomenterà in seguito, il 
doppiobinariodi“vigilanzamacroprudenziale”,finalizzataalcontrolloeallavalutazione 
dei rischiper la stabilità finanziaria derivanti dagli sviluppimacroeconomiciedel sistema 
finanziarionelsuocomplessoe“vigilanzamicroprudenziale”,finalizzataasalvaguardare 
lastabilitàdeipartecipantialmercatoeatutelaregliinvestitori,. 
La Direttiva AIFM intende racchiudere in un unico ambito normativo tutte le forme 
giuridicheelestrategiediinvestimentoalternativeaquelleregolatedallaDirettivaUCITSe 
dalle sue disposizioni attuative. Rientrano, pertanto, nell’ambitodi applicazioneuna vasta 
gamma di strumenti: dai più semplici fondi aperti che non soddisfano i requisiti definiti 
dalla DirettivaUCITS, ai fondidi investimento in specifiche attività illiquidecome i fondi 
immobiliari, i fondidi private equity, infrastrutture,commodities e altreancora.A seguito 
dell’entratainvigoredell’AIFMD,tuttigliorganismidiinvestimentocollettivodelrisparmio 
europeovengonoricondottiaduecategorie: 
3 
 
x fondiemessiinconformitàallaDirettivaUCITScheinvestonoinvalorimobiliarie 
sonodestinatiprincipalmenteadinvestitorialdettaglio; 
x fondi di investimento alternativi (FIA) emessi da gestori (GEFIA) che operano in 
conformità alla Direttiva AIFM, commerciabili liberamente (cd. “passaporto 
europeo”) fra investitori professionali, secondo la definizione stabilita dallaMiFID. 
La commercializzazione di tali prodotti a investitori al dettaglio è, invece, esclusa 
dall’ambitodiarmonizzazioneerimessaaregoledefinitealivellonazionale. 
Fra i due regimi appena richiamati sussistono alcune differenze fondamentali. In primo 
luogo,èimportantenotarechel’AIFMDnonrappresentaunregimecuiconformarsisubase 
volontaria,comequellodefinitodallaUCITS.Finoall’entratainvigoredell’AIFMD, infatti, 
chinonintendevaoffrireilserviziodigestionecollettivainvalorimobiliariconformemente 
alla UCITS, accettando le limitazioni imposte al gestore e ai prodotti (ad esempio con 
riferimentoalrischiodiliquiditàealdepositodeifondi),potevaoffrireprodottialternativi 
esercitando il servizio inbase alleregolenazionali,conun livellodi differenziazionedegli 
obblighi elevato. Nel Regno Unito, ad esempio, ai gestori di alcune categorie di fondi 
alternativinonerarichiestaun’autorizzazione.Dopol’attuazionedellaAIFMD, tutti ifondi 
gestitiinEuropa,nonriconducibilialregimeUCITS,dovrannoesseregestitiinconformitàalla 
nuovadisciplina:siècreatocosìunostatutocomuneperigestoridifondialternativiaquelli 
UCITS, costituendo un level playing field per la gestione collettiva del risparmio rivolta a 
investitori professionali. I costi di conformità e gli oneri amministrativi connessi
all’armonizzazionedellaregolamentazioneedellavigilanzasubaseeuropeatrovano il loro 
contraltarenellapossibilitàdiusufruiredelcd.“passaportoeuropeo”perigestoridifondi 
alternativi. 
In secondo luogo, l’AIFMD consente l’accesso al mercato a gestori extraǦeuropei mentre la 
UCITSrichiedecheglistessidebbanostabilirsinell’Unione. 
Infine,l’AIFMDnoncontieneunaspecificadisciplinadeifondi,masilimitaaregolareigestori 
difondialternativieisoggettidepositari.Alcontrario,laUCITS,conlafinalitàdifavorirela 
creazione di un mercato interno di fondi destinato a investitori retail contiene diverse 
norme che conformano la strutturazione dei fondi, imponendo, ad esempio, requisiti di 
diversificazionee limitazionedei rischi (percui laquotadiuno specifico assetnondeve 
superareil10%),limitazionialtipodiattivitàchepossonoessereinseriteinportafoglio(solo 
strumenti negoziabili tra i quali non rientrano, ad esempio, immobili o commodities) o 
l’obbligodirimborsarelaquotasurichiesta,conunbrevepreavviso(formanecessariamente 
aperta). 
Talidistinzionisono inevitabili: dovendoracchiudere“perdifferenza” tutti iprodottiche 
non si conformano al regime volontario della UCITS, l’AIFMD doveva necessariamente 
esserecostruitacomenorma“aperta”conriferimentoallecaratteristichedelfondo.Inaltre 
parole,èl’ampiezzadellepossibiliconfigurazionidiprodottoriconducibiliall’AIFMDafarsì 
che laDirettivaconcernasostanzialmente igestoridifondialternativienon ifondi stessi, 
per evitare che i gestori possano reagire all’introduzione di nuovi e significativi obblighi 
connessi al prodotto cambiandone la “veste giuridica” e tentando, allo stesso tempo, di 
replicarne la struttura finanziaria, col risultato di vanificare l’obiettivo di armonizzare la 
basegiuridicadell’offertadifondiinEuropa.Intalsenso,ladefinizionedi“fondialternativi” 
(rispettoaquelliconformiallaUCITS)nonpuòcheincluderequalunquetipologiadifondo 
attualmenteidentificabilenelmercatoeuropeo,daglihedgefundsaifondidiprivateequity, 
daifondiimmobiliaria quelliper le infrastrutture,esaràapplicabileanchea quellichein 
futuroverrannosviluppatidall’industriaaldifuoridell’ambitodiapplicazioneUCITS. 
La principale innovazione, risiede proprio nell’attuazione di una norma unica in gradodi 
adattarsi alle caratteristiche di una serie di società di gestione la cui attività differiscono 
sensibilmente.Bastipensareallapeculiaritàdellegestioniimmobiliarioallespecificitàche 
distinguono, anche tra loro, i fondi di private equity. Il principale beneficio derivante dal 
regime europeo sarà, pertanto, quello di armonizzare le regole di autorizzazione e 
funzionamento dei gestori, garantendo alle autorità competenti le informazioni utili alla 
vigilanza marco e micro prudenziale, piuttosto che quello di conformare la struttura dei 
fondiinmodochealcunirischivenganocontenuti,perfavorirne lacommercializzazionea 
investitori al dettaglio (che caratterizza il regime UCITS), ovvero per favorire gli 
investimenti in determinati settori dell’economia, attraverso la definizione di altri statuti 
relativi ai gestori di specifiche categorie di fondi destinati a investitori professionali o 
particolaricategoriediinvestitori“qualificati”(qualiifondiperilventurecapital–EuVECAǦ 
4
e i fondi per l’imprenditoria sociale –EuSEFǦ e, in prospettiva, i fondi europei di 
investimentoalungotermine –EltifǦ,oggettodi specifici interventi3,cheprevedonoanche 
indicazionielimitazioniallacomposizionedeiportafoglidiinvestimento). 
L’obiettivodell’AIFMDè,dunque,quellodi ripristinare la fiducia, inprimoluogodaparte 
degli investitori professionali, nella capacità dell’industria di allocare i risparmi in modo 
efficace, finanziando attività a valore attuale netto positivo, ed efficiente, in modo che il 
possibile trasferimento sulle strutture commissionali dei costi di conformità non eroda la 
convenienza degli investimenti, sostenendo la domanda di prodotti alternativi, accanto a 
quella dei meno rischiosi prodotti UCITS. Se tale obiettivo sarà raggiunto, potrebbero in 
prospettiva aprirsi ulteriori spazi di armonizzazione della disciplina relativa alla 
commercializzazionealdettaglio,adoggirimessaalladefinizionediregolenazionali. 
Tale ricostruzione è largamente basata sugli Impact Assessment effettuati dalla 
Commissione sia con riferimento alla Direttiva AIFMD che al Regolamento delegato n. 
231/20134, nonché sulla Relazione A.I.R. allegata allo schema di Decreto Legislativo 
approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 dicembre 20135, che costituiscono naturale 
presuppostoallapresenterelazione.  
 
3Regolamenti(UE)n.345/2013(EuVECA)en.346/2013(EuSEF),PropostaIP/13/605del26giugno2013(ELTIF) 
4 Gli Impact Assessment della Commissione Europea sono disponibili alle pagine 
http://ec.europa.eu/internal_market/investment/docs/alternative_investments/fund_managers_impact_assess 
ment.pdfehttp://ec.europa.eu/internal_market/investment/docs/20121219Ǧdirective/ia_en.pdf 
5Disponibileallapaginahttp://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/26387.htm 
5
6 
 
2)Ladefinizionedelproblema 
L’intervento normativo europeo è fondato sulla definizione delle seguenti problematiche, 
emersedallacrisifinanziariainattonell’ultimoquinquennio: 
Ǧ Vigilanza sui rischimacroǦprudenziali (sistemici): l’assenza di un approccio coerente 
allaraccoltadidatimacroǦprudenziali,comel’indebitamentoelaconcentrazionedeirischi, 
nonché di efficaci meccanismi per la condivisione di tali informazioni fra le autorità di 
vigilanzaprudenzialea livelloeuropeoe globale,rappresentaun significativoostacolo alla 
effettiva supervisione del rischio sistemico. Se l’indebitamento dei fondi è elevato e 
concentrato verso poche grandi banche, l’andamento negativo degli attivi può avere 
ripercussioni sistemiche, che vanno al di là della perdita di ricchezza da parte dei 
sottoscrittori delle quote del fondo. Inoltre, in alcuni casi, i gestori possono muoversi in 
modo correlato (“herding behaviour”)in modo da determinare un impatto proǦciclico e 
rendere più complessa la risposta delle istituzioni pubbliche in momenti critici. L’attuale 
assettodellavigilanzanonconsentedimonitorareadeguatamenteirischimacroǦprudenzialia 
causadellanaturatransfrontalieradeglistessi. 
Ǧ Vigilanza sui rischi microǦprudenziali: l’assenza di una disciplina armonizzata per i 
gestoridifondialternativiharesopossibilechealcunidiessisvolgesserolapropriaattività 
senzaesseresoggettiadadeguatirequisitieprocedureper lacorrettagestione.Ciòèstato 
ancheaccentuato dalle specificità deifondi alternativie dalle difficoltà legatealla corretta 
valutazione degli asset. Inoltre, una organizzazione debole nella gestione del rischio può 
ridurresignificativamentelafiduciadegliinvestitori,dellecontropartiedelmercatonelsuo 
complesso. La regolamentazione previgente rispetto alla AIFMD non ha garantito che la 
gestionecollettivaavvenisseinconformitàaunquadrocoerentediregoleingradoditutelare 
gli operatori e impedire che arbitraggi regolamentari influisseronegativamente sulla qualità 
dell’offertadifondialternativi. 
Ǧ Tutela degli investitori: la crisi finanziaria ha dimostrato che anche gli investitori 
professionali devono essere tutelati sia dal punto di vista della correttezza che della 
trasparenza.Iprincipalifallimentihannoriguardatolagestionedeiconflittidiinteressiela 
governancedeifondi,conparticolareriferimentoalleremunerazioni,allavalutazionedelle 
attività e alla gestione della liquidità. Anche gli investitori professionali possono essere 
vittime di comportamenti opportunistici ed effettuare scelte di investimento sulla base di 
informazioni asimmetriche. Le asimmetrie determinate da un approccio normativo 
differenziatosubasenazionaleperquantoriguarda lagovernanceinternael’informativada 
fornireagliinvestitori,nonconsentonodigarantiregliinvestitorianchequandoessioperano 
inmodoprofessionale. 
Ǧ Efficienza del mercato: l’attività dei gestori di fondi alternativi (con particolare 
riferimento a Hedge Funds e Commodity funds)non incide solo sulla stabilità del sistema 
finanziario ma anche sull’efficienza e l’integrità dei mercati nei quali operano. Più nello
specifico, alcune tecnichedi negoziazione dinamica e il rilevante ricorso allo short selling 
possonoesserecollegatiallanormativasugliabusidimercato. 
ǦMercato del controllo societario:quando i fondi (Hedge e Private Equity)pongono in 
attooperazioni rilevantiper il controllo societarioè statoevidenziatospessoun rischiodi 
trasparenza.Questosiverifica,daunaparte,nell’acquisizionedipartecipazionirilevantiin 
societàquotateattraversostrategieattivechefannoricorsoastrumenti,quali ilprestitodi 
azioni o i contratti differenziali, che rendono meno chiaro il peso di un determinato 
soggettonellacompaginesocietaria.Inoltre,vièunpotenzialedisallineamentodiincentivi 
nella gestione di un portafoglio di società, in particolare in relazione all’eccessivo ricorso 
all’indebitamento. Infine, è stata evidenziata una mancanza di trasparenza e controllo 
pubblicorispettoallesocietàsoggetteabuyǦouts. 
7
8 
 
3)GliobiettividellaDirettiva 
Allalucediquantodetto,l’obiettivogeneraledellaDirettivaAIFMèquellodicostituireun 
impianto completo e coerente per la vigilanza sui gestori di organismi di investimento 
collettivo del risparmio. Tale finalità può essere ulteriormente specificata con riferimento 
alleproblematichedescrittenelprecedenteparagrafo: 
Obiettivifinali Obiettivioperativi 
Assoggettare tutti i gestori di fondi 
alternativi ad appropriati requisiti per 
l’autorizzazioneelaregistrazione 
Assicurare che tutti i gestori di fondi 
alternativi soddisfino specifici requisiti 
primadioperarenelmercatounico 
Monitorare in modo adeguato il rischio 
sistemico 
Rafforzare la trasparenza sulle attività dei 
gestori di fondi alternativi, incluso il 
sistematico ricorso all’indebitamento, per 
garantire il monitoraggio del rischio 
sistemico.Garantireche idatirilevantiatal 
finesianocondivisialivelloeuropeo 
Monitorare e contenere in modo adeguato 
rischimicroǦprudenziali 
Imporrecontrolliinternisuiprincipalirischi 
a cui gestori sono esposti (di mercato, di 
liquidità,dicontroparte,dicredito,rischidi 
conformitàlegaleealtririschioperativi) 
Realizzare un approccio comune alla tutela 
di chi investe professionalmente in fondi 
alternativi 
Migliorare l’informativa agli investitori 
consentendounapiùaccurataduediligence. 
Assicurareun’adeguatagestionedeiconflitti 
di interessi. Imporre appropriati controlli e 
procedure in aree chiave come la 
valutazionedegliattivieillorodepositario 
Garantire maggiore trasparenza e 
responsabilità per i gestori che detengono 
partecipazionirilevanti 
Introdurre nuovi obblighi per i gestori in 
casodiacquistodipartecipazionirilevanti 
Sviluppare un mercato unico per i fondi 
alternativi 
Rimuovere le barriere all’offerta 
transfrontaliera di fondi alternativi verso 
investitori professionali senza 
compromettere l’efficacia della 
regolamentazioneedellavigilanza 
Assicurare la proporzionalità dell’intervento 
e imporre requisiti calibrati per specifiche 
situazioni 
Focalizzare gli interventi necessari sui 
gestoridirilevanzasistemicae,inaggiunta, 
quelli necessari per tutti i tipi di fondi, 
imporre requisiti calibrati per situazioni 
specifiche
9 
 
4)Glistrumentinormativi 
Perciascunodegliobiettivirappresentatinelprecedenteparagrafoèpossibileidentificaregli 
strumenti normativi che istituiscono specifici obblighi di comportamento per i soggetti 
destinatari degli stessi. Di seguito si rappresenta una tavola sinottica degli strumenti 
normativiistituitialivelloeuropeomediantel’AIFMDeiRegolamentidelegati(UE)n.2316, 
4477e4488del2013approvatiinattuazionedellanormadilivello1: 
Obiettivifinali Strumentinormativi–tavolasinotticadei 
riferimentialivelloeuropeo 
Assoggettare tutti i gestori di fondi 
alternativi ad appropriati requisiti per 
l’autorizzazioneelaregistrazione 
Condizioni e procedure di autorizzazione dei 
GEFIA(7Ǧ11L1,12Ǧ15L2) 
Monitorare in modo adeguato il 
rischiosistemico 
Obblighidisegnalazionealleautoritàcompetenti 
(24L1,110Ǧ111L2) 
Utilizzo delle informazioni riguardanti la leva 
finanziaria(25L1,112L2) 
Monitorare e contenere in modo 
adeguatorischimicroǦprudenziali 
CondizionioperativedeiGEFIA: 
Requisitigenerali(12Ǧ17L1,16Ǧ56L2), 
Organizzativi(18Ǧ19L1,57Ǧ74L2), 
Delegadifunzioni(20L1,75Ǧ82L2), 
Soggettodepositario(21L1,83Ǧ102L2) 
Realizzare un approccio comune alla 
tutela di chi investe 
professionalmenteinfondialternativi 
Relazioneannuale(22L1,103Ǧ107L2) 
Informativa preǦcontrattuale soggetta ad 
aggiornamento(23L1,108Ǧ109L2) 
Garantire maggiore trasparenza e 
responsabilità per i gestori che 
detengonopartecipazionirilevanti 
Obblighi imposti ai GEFIA che gestiscono FIA 
che acquisiscono partecipazioni rilevanti o il 
controllodisocietà(26Ǧ30L1) 
Sviluppare un mercato unico per i 
fondialternativi 
Diritti dei GEFIA e condizioni per la 
commercializzazione e gestione di FIA UE 
nell’Unione(31Ǧ33L1) 
NormespecificherelativeaiPaesiTerzi(34Ǧ42L1, 
113Ǧ115L2,1L2’’) 
OpzionedicommercializzazionediFIAdaparte 
deiGEFIApressoinvestitorialdettaglio(43L1) 
Assicurare la proporzionalità 
dell’intervento e imporre requisiti 
calibratiperspecifichesituazioni 
Deroghe(3L1,2Ǧ5L2,1L2’) 
ObblighiperiGEFIAchegestisconotipispecifici 
diFIA(25Ǧ30L1,6Ǧ11L2) 
Legenda: L1 = Direttiva AIFMD; L2 = Regolamento delegato (UE) n. 231/2013; L2’ = Regolamento (UE) n. 
447/2013;L2’’=Regolamento(UE)n.448/2013 
 
6 Che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, 
condizionigeneralidiesercizio,depositari,levafinanziaria,trasparenzaesorveglianza. 
7 Che stabilisce la procedura applicabile ai GEFIA che scelgono di sottoporsi alle norme della direttiva 
2011/61/UEdelParlamentoeuropeoedelConsiglio. 
8ChestabiliscelaproceduradideterminazionedelloStatomembrodiriferimentodelGEFIAnonUEanorma 
delladirettiva2011/61/UEdelParlamentoeuropeoedelConsiglio.
Le funzionie ipoteridivigilanzanecessariperrendereeffettivo l’impiantonormativocosì 
costituitosonodefinitidagliarticoli44Ǧ55dellaDirettivaAIFM(integratedagliartt.115e116 
delRegolamentodelegato)e,insintesi,prevedonoquantosegue: 
ǦgliStatimembridesignano leautorità(pubbliche)competentiadesercitare lefunzioni 
previstedall’AIFMD,informandoleistituzionieuropee,assicuranochelestesseistituiscano 
metodi atti a verificare l’ottemperanza delle relative disposizioni, stabiliscono lenorme 
sulle misure e le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali 
adottate ai sensi della AIFMD, e stabiliscono che le decisioni adottate ai sensi delle 
disposizioni legislative,regolamentarieamministrativeemanateinconformitàdell’AIFMD 
siano debitamente motivate e siano soggette al diritto di ricorso in sede 
giurisdizionale; 
Ǧ la vigilanza prudenziale su un GEFIA spetta (in via generale) alle autorità competenti 
dello Stato membro d’origine del GEFIA (home country control), fatta eccezione per i 
requisitigeneralidiorganizzazione (12L1)e i conflittidiinteressi(14L1)sucuivigilano le 
autorità competenti dello Stato membro ospitante nel caso in cui vi sia gestione e/o 
commercializzazione tramite succursale. Alle autorità competenti dello Statomembro 
d’origine del GEFIA sono attribuiti poteri di vigilanza informativa e ispettiva, inibitori e 
sanzionatori,daesercitaredirettamente,incollaborazioneconaltreautorità,per iltramite 
di altri soggetti o rivolgendosi all’autorità giudiziaria. Le autorità competenti dello Stato 
membroospitantehannoneiconfrontideiGEFIAchegestisconoe/ocommercializzanosul 
proprio territorio poteri di informazione e di intervento (previa 
informazione/coordinamento con le autorità dello Stato membro d’origine sotto l’egida 
dell’ESMA)nelcasodiviolazionedellenormedicuihannoresponsabilità; 
Ǧ l’ESMAelaboraeriesaminaregolarmenteorientamentivoltiadarmonizzare leprassidi 
vigilanzautilizzatedallediverseautorità,mahaanchepoteridiinterventoindiretto(“può 
[…]chiedereall’autoritàcompetenteoalleautoritàcompetentidiadottare[…]misure)alfine 
diimporrerestrizioniaiGEFIAnonUE,edivietarelacommercializzazionenell’Unione 
diquoteoazionidiFIAgestitidaGEFIAnonUEodiFIAnonUEgestitidaGEFIAUEnei 
casi specificati dall’art. 47, paragrafo 4 dell’AIFMD. Tali richieste sono “condizionate” 
all’esistenza di una significativa minaccia per il sistema finanziario e al mancato (o 
inefficace) intervento da parte delle autorità competenti. Le misure richieste devono 
contrastare in modo efficace la minaccia, senza avere effetti negativi sull’efficienza dei 
mercati,enondevonocrearearbitraggiregolamentari; 
Ǧ le autorità competenti degli Statimembricooperano tradi loro e conl’ESMA e il 
ComitatoEuropeoperilRischioSistemico(CERS)ogniqualvoltaciòsirendanecessario 
perl’espletamentodei lorocompitieper l’eserciziodei loro poteri.L’ESMArappresenta il 
soggetto competente alla composizione delle controversie in caso di disaccordo fra le 
autoritàcompetenti; 
10
Ǧ le autorità competenti per i GEFIA scambiano le informazioni necessarie per la 
sorveglianzael’interventoincasodipotenzialiimplicazionidelleattivitàdisingoliGEFIAo 
dei GEFIA collettivamente sulla stabilità di istituti finanziari di importanza sistemica e 
sull’ordinatofunzionamentodeimercati,comunicanoall’ESMAealCERSinformazioni 
aggregate sulle attività dei GEFIA sotto la loro responsabilità, e possono chiedere la 
cooperazione delle autorità competenti di un altro Stato membro per un’attività di 
vigilanza,unaverificasulpostooun’indaginenelterritoriodiquest’ultimonell’ambitodei 
poteriloroconferitiaisensidellapresentedirettiva. 
Leinformazioniacquisiteinsededivigilanza, l’esperienzaacquisitanell’applicazionedella 
direttivaelavalutazionedelsuoimpattosugliinvestitori,suiFIAosuiGEFIAcostituiranno 
labaseper avviareun successivoriesame della direttivamedesima al finedi analizzare il 
gradodiraggiungimentodegliobiettiviprefissatiediproporneleopportunemodifiche. 
Allalucediquantosinquidescrittopuò,insintesi,affermarsicheilframeworknormativo 
europeo sulla disciplinadella gestionedei fondi alternativi, la corrispondente attività di 
vigilanza,nonché le future attività di revisione delle regolemedesime testimoniano, in 
lineaproprioconleconclusionidelRapportodeLarosière,l’avvenutosignificativocambiodi 
passonel processocheha il suo obiettivo finale nella realizzazionedel mercato unico.Le 
regole definite dal legislatore europeo infatti hanno ristretto gli ambiti (e le potestà) 
discrezionalidi quellidei singoli PaesiMembri (relativamente, soprattutto, alle fattispecie 
aventiunarilevanzacrossǦborder,nell’Unione)che,pertanto,sono (esarannosemprepiù) 
chiamatiasvolgereundiversoepiùincisivoruolonellafaseascendentedellaproduzione 
normativa9.Talenuovoassettocostituisceunodeipilastrisucuipoggialarealizzazionedi 
quel sistema di regole armonizzate in grado di offrire il medesimo livello di tutela (ad 
esempio)agliinvestitorideidiversiPaesiMembrie,dunque,delMercatoUnicoEuropeo. 
Leprevisionieuropee inmateriadivigilanzaedipoteriattribuitialleAutoritànazionali, 
assieme al pregnante ruolo attribuito all’ESMA nella realizzazione di prassi di vigilanza 
uniformi,costituisconoilsecondopilastrosucuipoggialarealizzazionedelMercatoUnico. 
Unavolta,infatti,cheleregolesonostatearmonizzateoccorrescongiurareirischiderivanti 
da eventuali “arbitraggi” correlati alla diversa intensità dell’azione di vigilanza posta in 
essere dalle Autorità nazionali competenti. All’ESMA è altresì attribuita una funzione 
generaledicoordinamentoanchealfinedidirimerecontroversietraleAutoritànazionali. 
Ladettagliatadisciplinadelriesamedelladirettivache,aisensidell’art.69dell’AIFMD,la 
CommissioneEuropeadovrà avviare entro il22 luglio 2017, delinea il terzo pilastrosu cui 
 
9Comemesso inlucenellagiàcitataComunicazionedellaCommissioneEuropeadel 15maggio2014, “prima 
delle riforme finanziarie, la legislazione UE sui servizi finanziari si basava in gran parte sul principio 
dell’armonizzazioneminima,consentendoagliStatimembriunanotevole flessibilitànelrecepimento.Inalcuni 
casiciòhaprovocatoincertezzatraipartecipantialmercatocheoperanoalivellotransfrontaliero,haagevolato 
l’arbitraggioregolamentareehaminatogliincentiviperunacooperazionereciprocamentevantaggiosa”.Edèa 
tal fine che la Commissione ha proposto di definire un corpus di norme che fornisce un unico quadro 
regolamentareperilsettorefinanziariodaapplicareinmanierauniformeintuttal’UE. 
11
poggia ilnuovociclo“integrato”dellaproduzionenormativaeuropeanell’ambitodelquale 
l’attivitàdivigilanzapostainesseredalleautoritàcompetentidivienelafonteprincipaleper 
laraccoltadelleinformazioniedeidatiinbaseaiqualidovràesseresvoltalavalutazioneexǦ 
postdella efficacia delle regole (e, dunque,dovranno essere assunte le eventuali decisioni 
sullamodificadelleregole)10. 
Ilnuovosistemadiregolazioneoraillustratoridefiniscedunquelecompetenzeeleattività 
diregolazioneedivigilanza,siaalivelloeuropeochealivellonazionale. 
Inparticolareper leAutoritànazionalise,daunlato, siassisteadunaerosionedelpotere 
regolamentare(collocatosostanzialmentenellafaseascendentedelprocessodiproduzione 
normativa) con spazi minimi per opzioni regolatorie autonome, dall’altro lato, però, si 
registraun’accresciutarilevanzadellafunzionedivigilanzacuièattribuitounruolocentrale 
perlaraccoltaelaelaborazionediinformazioniedatiutilialleanalisieallevalutazionisulla 
efficaciadellemisurepredisposteesullaloroeventualerevisione.L’attivitàdivigilanzaela 
produzione delleinformazioni rilevantiper levalutazioni sulleregolevigentidovràquindi 
svolgersi secondo criteri e prassi via via sempre più uniformi in ambitoUE e nell’ambito 
dellacrescenteattivitàdicooperazionetraleAutoritàcoordinatedall’ESMA. 
12 
 
 
 
 
  
 
10 
Perulterioridettaglisull’attivitàdiriesamecfr.infrapar.8Valutazionediimpattodellaregolamentazione
13 
 
5)AnalisiCostiǦBenefici 
La definizione e l’attuazione degli strumenti normativi descritti nel precedente paragrafo 
sono finalizzate all’ottenimento di benefici netti per i destinatari della norma, ma 
produconoallostessotempocostiedisincentividaanalizzare(almeno)alivelloqualitativo, 
comenaturalepresuppostoallacostruzionediunsistemadiindicatoriperlavalutazione 
d’impattodellaregolamentazioneinargomento. 
Icosti 
Quantoaglieffettinegativi,l’elementoprincipaleèrappresentatodaicostidiconformitàe 
daglioneriamministrativiconnessiconleregoleproceduraliegliobblighiinformativiverso 
le autorità competenti che derivano dal rafforzamento dei requisiti per l’autorizzazione e 
della vigilanza sull’operatività dei GEFIA. In particolare, secondo uno schema classico del 
settorefinanziario,laregolamentazionesièbasatasullariservadiattività,ancheinunodei 
pochiambiticompetitivi(fondialternativi)dovetaleprincipionon sieraancoraaffermato 
completamente. Ad esito dell’AIFMD, al netto delle deroghe applicabili ad una quota 
minimale delle masse gestite (c.d. gestori sottoǦsoglia di cui infra), tutti i gestori saranno 
soggetti ad autorizzazione sulla base di un sistema di requisiti operativi e altri obblighi 
armonizzatisubaseeuropea.Taleapproccioèfondatosullaconvinzioneche,inunsettore 
cosìdelicatoperilsistemaeconomico,ladinamicaconcorrenzialediselezionedelleimprese 
migliori non debba essere lasciata alla pura dinamica di mercato, con ingresso libero e 
imprese “peggiori” libere di fallire, ma debba essere caratterizzata da una “selezione” 
(autorizzazione)ingradodigarantireunlivellominimodiqualitàcheconservilafiducianel 
sistemaenonsolonellasingolaimpresa. 
Il livellamento del campo da gioco sarà ottenuto in molti casi accrescendo, anche 
significativamente, gli oneri a carico dei soggetti operanti nel settore e, in tal modo, le 
barriere all’entrata di potenziali entranti (incentivo al consolidamento degli operatori su 
basenazionaleeallaconcorrenzasubaseeuropea). 
Tali costi (fissi)hannocome contraltarel’aumentopotenziale della qualitàdel servizio (e, 
quindi, la tutela degli investitori) ma costituiscono comunque barriere legali in grado di 
ridurre lapressioneconcorrenzialeesterna.Conparticolare riferimento all’Italia,ètuttavia 
possibileaffermarecheunabuonapartedelledisposizioniorainvigorepertuttiigestoridi 
fondialternativieuropeifosserogiàmaterialmentepresentinell’ordinamentoitalianoeche, 
pertanto,l’impattonegativoperigestorinazionalipotrebbeesserecomparativamentemeno 
pronunciatonelnostroPaese,invirtùdiunapproccionormativoincuigiàeranopresenti 
stringenti requisiti in materia di autorizzazione e operatività per tutte le SGR di diritto 
nazionale. 
Unanovitàdirilievoèlegataall’informativapreǦcontrattualeeperiodica.Gliobblighidi 
informazione nei confronti di investitori, nell’impianto regolamentare europeo, hanno 
storicamente presentato oneri minimi (se non assenti) in caso di commercializzazione a
investitori professionali. L’AIFMD modifica parzialmente tale approccio, imponendo 
obblighi di informazione specifici anche nei confronti di investitori (presuntivamente) 
dotati di esperienza e competenza, integrando la disciplina di trasparenza definita dalla 
DirettivaProspetto(orientataprincipalmenteagliinvestitorialdettaglio).Alcunionerisono 
peraltro mitigati dalla possibilità di mettere a disposizione degli investitori la 
documentazioneesclusivamente“surichiesta”11. 
Con riferimento agli oneri amministrativi, la Direttiva determina un sostanziale 
incremento delle segnalazioni nei confronti delle autorità competenti. L’attuazione dei 
presidi di vigilanza macroprudenziale integrata si basa, infatti, sulla disponibilità delle 
informazioni necessarie per anticipare e contrastare future fasi critiche. In particolare, le 
segnalazioniriguardano leinformazionisuiprincipalistrumentinegoziatiesulleprincipali 
esposizioni e più importanti concentrazioni dei fondi alternativi gestiti. Inoltre, al fine di 
assicurare la trasparenza e l’integrità del mercato sono stati introdotti nuovi obblighi 
destinatiaiGEFIAcheacquisiscono partecipazioni rilevantio il controllodi societàanche 
nonquotate. 
Ilnuovosistemadisegnalazionialleautoritàdeterminerà,infine,ancheunincrementodei 
costi delle amministrazioni coinvolte sia con riferimento allo scambio di informazioni fra 
soggetti pubblici responsabili della vigilanza, sia con riferimento al costo del personale 
impiegato nelle attività di monitoraggio necessarie ai fini della stessa. Con particolare 
riferimento all’Italia,come già evidenziato a propositodei costidi conformità, è possibile 
affermareche le principalisegnalazioniintrodottedall’AIFMDsono già richieste aigestori 
che ricadranno nell’ambito di applicazione della nuova disciplina. Pertanto, anche con 
riferimento agli oneri amministrativi, l’impatto negativo per i gestori potrebbe essere 
comparativamentemenopronunciatoinItalia,invirtùdiunapproccionormativoincuigià 
eranopresentirilevantiobblighiinformativiperleSGRdidirittonazionale. 
Ibenefici 
Il principale beneficio connesso allanuova disciplina consiste nella possibilitàdi gestire e 
commercializzareliberamente(versoinvestitoriprofessionali)fondialternativinelmercato 
unico europeo per tutti i GEFIA autorizzati ai sensi della Direttiva. La creazione del cd. 
passaportoeuropeoper igestorioffrel’opportunitàdiaccrescere ilnumerodiinvestitori 
potenzialmente destinatari di un’offerta, residenti in uno o più Stati membri, diversi da 
quello “di origine”, presso il quale è stata ottenuta l’autorizzazione alla prestazione del 
servizio.Taleopportunitàrappresentaunincentivoadaccrescerelaconcorrenzainterna 
alsettoresubaseeuropea,realizzandounlivellamentodelcampodagiocoestimolandola 
qualitàdell’offertaeunapressionealribassodellecommissioniapplicateallaclientela. 
IGEFIAavrannolapossibilitàdiaccedereadunaplateadiinvestitoripiùampiaconcosti 
ridotti,anchese ilrispettodellecondizioniperl’autorizzazioneeoperative,degliobblighi 
14 
 
11vedil’art.22dell’AIFMD
disegnalazioneeinformazioneversoilmercato,gliinvestitorieleautoritàdetermineranno 
unaumentodeicostiinizialiedigestione.Taleaumentodeicostise,daunaparte,produce 
barriere legalichelimitano laconcorrenzaesterna,dovrebbetradursiinunaumentodella 
qualità del servizio determinata dai presidi di vigilanza pensati per regolare gli ambiti di 
attività lacuicriticitàèemersainseguitoallacrisifinanziaria(governance,autorizzazione, 
remunerazioni,conflittidiinteresse,delegadiattività,informazioneagliinvestitori[anche 
professionali], segnalazione di specifici aspetti, come il ricorso alla leva finanziaria, alle 
autoritàcompetenti). 
In considerazione del principio di proporzionalità, l’AIFMD prevede un regime 
agevolato che consente ai gestori che in virtù dell’ammontare delle risorse gestite 
difficilmentepotrebberoaccederealmercatounicoeuropeo(igestori“sottoǦsoglia”)dinon 
doversopportarelatotalitàdeicostiprevistiperiGEFIA.LaDirettiva(art.3)prevedeinfatti 
pertaligestoriunregimediregistrazione(inluogodell’autorizzazione)fattasalvalafacoltà 
per gli StatiMembridi adottarenorme più rigorose nei confrontidi tali soggetti. Inoltre, 
affinché possano comunque beneficiare dei diritti riconosciuti dalla direttiva (passaporto 
europeo),aiGEFIAdiminoridimensionièriservataunaclausoladioptǦin(possonoessere 
trattati come GEFIA assoggettandosi volontariamente ai requisiti e agli obblighi previsti 
dall’AIFMD). 
Come già evidenziato dalla storia del sistema finanziario italiano, la creazione di un gap 
eccessivo negli oneri di conformità associati a diversi stadi quantitativi di una medesima 
attivitàrischiadidisincentivarelacrescitadimensionaledelleimprese.Intalsenso,lascelta 
compiutadallegislatoreèstataquelladiridurrealminimoledifferenzefraGEFIAegestori 
“sottoǦsoglia”.Ciòèstatoottenutomediantelasceltadifondodiapplicareaquestiultimile 
medesimeregoleprevisteperiGEFIA,delegandoaBancad’ItaliaeConsobladefinizionedi 
deroghepuntuali,per isoligestoridifondi riservati.Pertanto, aigestori“sottoǦsoglia”che 
offriranno fondi a investitori retail saranno applicabili le medesime regole applicabili ai 
GEFIA. Tale approccio, bilanciando principio di proporzionalità ed esigenze di tutela del 
risparmio, appare in grado di evitare che la regolamentazione nazionale possa creare un 
disincentivoallacrescitadimensionaledeigestori. 
Infine, l’AIFMD disegna un nuovo sistema di informazione e azione da parte delle 
autoritànazionaliedeuropee.Ilprincipalebeneficiodellanuovaarchitetturasaràquello 
di realizzare un sistema di presidi in grado di monitorare il rischio sistemico e i rischi 
microprudenziali e di agire in modo più efficacie per contrastare l’insorgere di situazioni 
critiche, ripristinando e sostenendo, in ultima analisi, la fiducia degli attori nel buon 
funzionamentodelsistemafinanziarioeuropeo. 
15
16
SpecializzazionepertipologiadiprodottoenumeroSGR NumeroSGR 
AIFMDͲPRIVATEEQUITY 50 
AIFMDͲIMMOBILIARI 42 
UCITS;AIFMDͲAPERTI 19 
AIFMDͲAPERTI 6 
AIFMDͲAPERTI;AIFMDͲPRIVATEEQUITY 4 
AIFMDͲPRIVATEEQUITY;AIFMDͲIMMOBILIARI 4 
AIFMDͲAPERTI;AIFMDͲIMMOBILIARI 2 
UCITS;AIFMDͲIMMOBILIARI 2 
UCITS;AIFMDͲAPERTI;AIFMDͲPRIVATEEQUITY;AIFMDͲIMMOBILIARI 2 
UCITS;AIFMDͲPRIVATEEQUITY;AIFMDͲIMMOBILIARI 1 
UCITS;AIFMDͲAPERTI;AIFMDͲPRIVATEEQUITY 1 
TOTALE 133 
AIFMDͲPRIVATEEQUITY 
4 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 
5 
0 
17 
 
6)Analisidell’ambitodiattività,conriferimentoalmercatoitaliano,sucuiincidela 
Direttivaalladatadel30giugno201312 
a) NumerocomplessivodiSGRcherientranonelperimetrodiapplicazionedellaDirettiva 
AIFM: 133,di cui 108 soggettiche gestiscono esclusivamenteFIA.Tra questi ultimi80 
sonoGEFIAchegestisconoesclusivamenteFIAriservati. 
 
 
 
 
50 
42 
19 
6 
4 
2 
1 
2 
2 
1 
AIFMDͲIMMOBILIARI 
UCITS;AIFMDͲAPERTI;AIFMDͲPRIVATE 
UCITS;AIFMDͲPRIVATEEQUITY;AIFMDͲ 
IMMOBILIARI 
UCITS;AIFMDͲAPERTI;AIFMDͲPRIVATE 
UCITS;AIFMDͲIMMOBILIARI 
 
12Fonte:elaborazionisudatiConsobeBancad’Italiaalladatadel30giugno2013. 
UCITS;AIFMDͲAPERTI 
AIFMDͲAPERTI 
AIFMDͲAPERTI;AIFMDͲPRIVATEEQUITY 
AIFMDͲPRIVATEEQUITY;AIFMDͲ 
IMMOBILIARI 
AIFMDͲAPERTI;AIFMDͲ IMMOBILIARI 
EQUITY;AIFMDͲIMMOBILIARI 
EQUITY 
SpecializzazionepertipologiadiprodottoenumeroSGR
Numeridifondigestitipertipologia 
18 
 
Il grafico suddetto evidenzia che il mercato dei gestori italiani si caratterizza per un 
significativo livello di specializzazione per tipologia di prodotto gestito Ǧ il 38% delle 
SGR (innumeroparia50)gestisceesclusivamentefondidiprivateequity, il32% delle 
SGR(innumeroparia42)gestisceesclusivamentefondiimmobiliariǦ.Nelrestante30% 
del campione analizzato (in numero pari a 41) si riscontra, invece, un’operatività su 
diversetipologiediprodotto(UCITS,FIAaperti,FIAimmobiliari,FIAprivateequity),di 
cui il 50% è rappresentato da Gestori UCITSǦFIA Aperti (in numero pari a 19). Non 
significativeappaionoleSGRattivenellagestionedidifferentitipologiediprodotto. 
 
b) Concentrazione di mercato delle SGR riconducibile al perimetro applicativo della 
AIFMD(primi10players) 
 
 
 
TOTALEATTIVO 
SGR 
NUMEROFONDI 
 
Latabellasuddettaevidenziaunaforteconcentrazionedelmercatodeigestoriitalianidi 
FIA: i primi 10 player rappresentano in termini di totale attivo il 55% del mercato 
nazionale. 
 
c) NumerodifondicherientranonelperimetrodiapplicazionedellaDirettivaAIFM:646 
 
 
 
 
Valoreassoluto Valore% Valoreassoluto Valore% 

ͳ ͻǤͻ͹ʹǤͲͲ͸Ǥͳͳ͸ 12% Ͷ͵ 7% 

ʹ ͻǤͷʹͳǤ͹ͻ͸Ǥʹ͸͵ 12% ͵͵ 5% 

͵ ͷǤͷ͸ͶǤ͵ͷͶǤͻͺ͹ 7% ͻ 1% 

Ͷ ͶǤ͸ͲͻǤ͸Ͳ͹Ǥʹ͹ͻ 6% ʹͳ 3% 

ͷ ͵Ǥ͹ͶͺǤ͵͸͸ǤͲͷ͵ 5% ͹ 1% 

͸ ͵ǤͷͳͶǤͻ͹ͳǤʹͻ͵ 4% ʹ͸ 4% 

͹ ʹǤͷͻͲǤ͵͵͸Ǥʹ͹͵ 3% ͳͲ 2% 

ͺ ʹǤ͵͸͵Ǥͷͳ͵ǤͺͲͻ 3% ͳͲ 2% 

ͻ ʹǤͳ͵ʹǤ͹ͳͺǤͷͺͷ 3% ͳͶ 2% 

ͳͲ ͳǤ͹͵ͷǤͺͲʹǤͺ͸ͺ 2% ͳͶ 2% 
TOTALE 45.753.473.526 55% 187 29% 
AIFMDǦAperti AIFMDǦPrivateEquity AIFMDǦImmobiliare Totalecomplessivo 
165 140 341 646
d) Principali voci di bilancio dei fondi che rientrano nel perimetro di applicazione della 
TIPOLOGIAFONDI NUMEROFONDI TOTALEATTIVO NAV 
AIFMDǦIMMOBILIARI ͵Ͷͳ ͷ͵ǤͷͺͻǤͷͲͺǤͷ͵ʹ ͵ͳǤ͹͵ͻǤͲͳ͸Ǥͻͳ͸ 
AIFMDǦAPERTI ͳ͸ͷ ʹͲǤͳ͹ͺǤͺͷ͵Ǥ͵Ͳͳ ͳͻǤͷͷʹǤͶͺͻǤͲͶ͹ 
AIFMDǦPRIVATEEQUITY ͳͶͲ ͺǤͻͲͺǤͻ͸ͲǤͳͺͷ ͺǤ͹ͳ͸Ǥ͵ͶͶǤ͸Ͷͳ 
TOTALECOMPLESSIVO 646 82.677.322.018 60.007.850.604 
NUMERODISGRCHEPOTREBBEROACCEDEREALREGIMEAGEVOLATO 
%SUTOTALE
ͳͲͲȀ̀
͵͵ 25% ͳǤͶͲͳǤ͹ͻͳǤͻͶ͸ 2% ͷ͵ 8% 
 ͳ͸ 12% ͵ǤʹͶͲǤͶ͵ͺǤͲͶ͵ 4% Ͷ͵ 7% 
49 37% 4.642.229.989 6% 96 15% 
19 
 
DirettivaAIFM:Numerodifondi,TotaleAttivo(€)ePatrimonioNetto(€) 
 
 
 
e) Numero di SGR che gestiscono fondi cumulativi che non superano la soglia di 
100.000.000 € o di 500.000.000 € (senza utilizzo di leva finanziaria13) che potrebbero 
ricadere nel regime agevolato previsto dalla Direttiva AIFM. Il regime agevolato si 
applica ai gestori che gestiscono esclusivamente FIA riservati (l’analisi pertanto non 
considera“sottosoglia”leSGRchegestisconoFIAretail). 
 
 
TOTALEATTIVO UTILIZZOLEVA 
NUMERO 
SGR 
SGR 
TOTALE 
ATTIVO€ 
%SUTOTALE 
ATTIVO 
NUMERO 
OICR 
%SUNUMERO 
OICR 
	ͳͲͲȀ̀ 
ͷͲͲȀ̀ 
TOTALE 
La tabella suddetta evidenzia che i gestori sottoǦsoglia (in numero pari a 49) 
rappresentano il37%delnumerototaledigestoriitalianidiFIA(innumeroparia133) 
purrappresentandointerminiditotaleattivoil6%dellemassegestite(circa4,6€/mld 
su82,7€/mld). 
 
f) Utilizzodi classi14nell’offertadeifondiriconducibili alperimetrodiapplicazionedella 
DirettivaAIFM 
 
13Nota metodologica: ai finidel calcolo della leva finanziaria, necessaria ad individuare le SGR/Fondi che 
potrebbero ricadere nel regime agevolato, è stato utilizzato il seguente criterio “semplificativo”: per i fondi 
immobiliari, ilrapporto tra TotaleattivoeNAV;per le altre tipologiedi fondi, ilrapporto tra lasomma del 
(totaleattivo+scoperto+impegni)eNAV.Sonoconsideratifondialevaquelliperiqualiilcitatorapportoè 
maggioredi1,1(èstatoconsideratoun10%di“tolleranza”). 
14 In particolare, le classi rappresentano articolazioni interne ai prodotti della gestione collettiva e si 
configurano come differenti tipologie di quote o azioni (di fondi comuni o Sicav) attraverso le quali si 
determinauna diversificazionedelle condizionidi offerta quali,adesempio, lemodalitàdipagamento delle 
commissioni, l’ammontare minimo di investimento richiesto e le differenti categorie di investitori. Per 
l’investitore levariecomponentidicostodiunOICRconcorronoadeterminare ilrendimento(netto)ditale
AIFMDǦAperti AIFMDǦPrivateEquity AIFMDǦImmobiliarI 
Numeridifondigestiti Classiofferte Numeridifondigestiti Classiofferte Numeridifondigestiti Classiofferte 
165 218 140 262 341 395 
25 
3,0 
20 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
0 
 
 
 
 
 
 
g) Analisi in termini di avvio di operatività e di Totale Attivo (€/mld.) dei fondi 
riconducibilialperimetrodiapplicazionedellaDirettivaAIFM 
 
 
 
0,7 
1 1 1 1 1 1 
 
 
8 
0,5 0,2 0,0 0,3 0,0 1,3 
9 
0,7 
21 
2,9 
15 
0,9 
39 
10,0 
48 
76 
8,2 8,0 
91 
11,7 
81 
10,1 
55 
8,1 
44 
3,7 
55 
4,9 
61 
6,5 
12 
1,0 
14,0 
12,0 
10,0 
8,0 
6,0 
4,0 
2,0 
0,0 
Totaleattiivo(€/mld) 
Il grafico suddetto evidenzia un significativo incremento di operatività dei fondi 
alternativi, siainterminidinumerositàchedimassegestite, tra il2004ed il2007per 
poiregistrareuntrenddecrescenteapartiredallacrisifinanziariadel2008. 
 
 
 
prodottoe, inragionediciò,risultanofondamentalitantoper lasceltadelcomparto,quantoperquelladelle 
relativeclassi. 
Numerodifondi(avviooperatività) 
Totaleattivo (€/mld) Numerofondi(avviooperatività)
Ͳ11,01 
16,54 
21 
300,00 
200,00 
100,00 
0,00 
Ͳ100,00 
Ͳ200,00 
Ͳ300,00 
 
 
 
h) Andamento nel periodo giugno 2011 - giugno 2013 (analisi su base mensile) delle 
sottoscrizioni complessive, dei rimborsi complessivi e della raccolta netta degli OICR, 
“UCITS” e “NON UCITS (AIFMD)”, commercializzati in Italia (dati in €/mld.) 
0,22 
Ͳ9,52 
Ͳ21,80 
Ͳ6,31 
Ͳ0,27 
Ͳ4,36 
15,20 
33,61 
27,04 
8,99 
Ͳ10,10 
5,61 
7,34 
13,98 
12,11 
Ͳ5,12 
10,79 
8,62 
11,32 
7,09 
Ͳ28,96 
40,00 
30,00 
20,00 
10,00 
0,00 
Ͳ10,00 
Ͳ20,00 
Ͳ30,00 
Ͳ40,00 
RACCOLTANETTA€/mld 
Ilgraficosuddettoevidenziachenegliultimidueanni,laraccoltanetta(comprensivadi 
fondi UCITS e fondi alternativi) non evidenzia significativi incrementi registrando 
entrate e uscite dal settore sostanzialmente equivalenti (nuove sottoscrizioni pari a 
4.014€/mldafrontedirimborsipercomplessivi di3.933€/mldconunaraccoltanetta 
positivaparia81€/mldnelbiennioconsiderato). 
i) Numero di FIA gestiti da GEFIA UE, commercializzati in Italia nei confronti di 
investitoriprofessionali,attraversoilregimedelpassaportoeuropeo,successivamenteal 
22luglio201315:36 
 
15 Indata 26 luglio 2013 la Consob e la Banca d’Italia hanno emanato una comunicazione congiunta con la 
qualehannofornitoalcunichiarimentieindicazioni inordinealleregoleapplicabilisindal22 luglio2013 in 
tema di passaporto degli OICR alternativi e sino all’entrata in vigore delle disposizioni nazionali di 
recepimentodell’AIFMD.Inparticolare,apartiredal22luglio2013,iGEFIAUEstabilitiinunoStatomembro 
in cui la AIFMD è stata già trasposta: a) i quali intendono commercializzare in Italia, nei confronti di 
RIMBORSI/SOTTOSCRIZIONI€/mld 
SOTTOSCRIZIONICOMPLESSIVE RIMBORSICOMPLESSIVI RACCOLTANETTA
22 
 
 
j) NumerodiGEFIAUEchehanno deciso,successivamente al22 luglio 201316,di gestire 
FIAdidirittoitaliano(proceduradicuiall’art.33dellaAIFMD):0 
 
investitori professionali, iFIA dagli stessi gestiti,applicano laproceduradinotifica previstadall’art.32 della 
AIFMD;b)iqualiintendonogestireunFIAitaliano,inliberaprestazionediserviziomediantestabilimentodi 
succursale,applicanolaproceduradicomunicazioneprevistadall’art.33dellaAIFMD. 
16Cfr.precedentenotan.18.
7)L’attuazioneinItaliadelladisciplinarelativaaigestoridifondidiinvestimento 
alternativieleopzioniregolamentari 
La Direttiva introduce per la prima voltadei requisitiarmonizzati per i soggetti coinvolti 
nella gestione di fondi di investimento alternativi (FIA) commercializzati in Europa ad 
investitori professionali. Una volta autorizzati, i gestori potranno operare in qualunque 
Stato Membro, strutturando la propria attività su base transfrontaliera senza essere 
assoggettatiaoneriulteriori. 
Perottenere l’autorizzazione, i gestoridi fondialternatividovrannoconformare lapropria 
attivitàarequisitieobblighi(armonizzati):dicapitale,digovernance,organizzativigenerali, 
digestionedelrischioedellaliquidità,relativiallasceltadelsoggettodepositario(anch’esso 
titolare di importanti requisiti di conformità per il delicato ruolo svolto nell’ambito della 
gestionecollettiva),applicabiliincasodidelegadiattivitàediinformativa(sianeiconfronti 
degli investitori che delle autorità competenti). A questi requisiti generali ne vengono 
affiancati alcuni legati a specifiche modalità di gestione (ad esempio per i fondi che 
utilizzanolalevafinanziaria). 
Vi sono tuttavia dei gradi di libertà nell’attuazione della disciplina da parte degli Stati 
membri,inparticolareconriferimentoalladisciplinadeiFIA,deisoggettichegestisconoun 
ammontare di risorse inferiore a specifiche soglie (cd. gestori sotto soglia17) e alle regole 
relativeallacommercializzazionedeifondialternativiainvestitorialdettaglio. 
L’attuazionedelladisciplina tracciatadallaAIFMD è stata realizzata attraversoundoppio 
binario: 
1)direttamentealivelloeuropeo,coniRegolamentidelegati(UE)n.231,447e448del2013; 
2) a livello nazionale, con la modifica del TUF (D.lgs. n. 44 del 4 marzo 2014) e dei 
regolamenti da esso delegati all’attuazione regolamentare della disciplina sui fondi 
alternativi. 
Allemodifiche intervenutenellanormativaprimariadevonopertanto fareseguitorilevanti 
interventisutreattidicompetenzadellaConsob(RegolamentoCongiuntoBancad’Italia– 
Consob, Regolamento Intermediari,RegolamentoEmittenti),oltre agli attidi competenza 
della sola Banca d’Italia (Regolamento inmateria di gestione collettiva) e al decreto del 
Ministerodell’EconomiaedelleFinanze(relativamenteallastrutturadeiFIA). 
LenumerosemodifichenecessarieperadeguareilTUFalladisciplinaeuropeainmateriadi 
fondi alternativi e l'uso sempre più frequente, in ambito europeo, dello strumento del 
regolamentodelegatodellaCommissioneUEinmateriadigestionecollettivadelrisparmio, 
 
17Taletipologiadiderogaconcerneigestoriilcuiammontarediassetundermanagementsisituialdisottodi 
soglie prefissate: 100.000.000 euro o 500.000.000 euro per i gestori di OICR che non ricorrono alla leva 
finanziariaenonconcedonoagliinvestitoridirittidirimborsoperunperiododicinqueanni.
hanno comportato un ripensamento della struttura del Titolo III del TUF, nonché 
dell'impiantodefinitoriopresenteneltestounico. 
Sono state pertanto riformulate le definizioni presenti dalla lettera d) alla lettera rǦbis) 
dell’art.1,comma1,perrenderlepiùsimilialladisciplinaeuropeaequindipiùcomprensibili 
allettoreeall'operatore,fermerestando lespecificitàdellanormativanazionale(societàdi 
investimentoegestoriitaliani). 
AseguitodellarevisioneorganicadellaParteII,TitoloIII,lenormesullagestionecollettiva 
delrisparmioèstatariorganizzatanelleseguentimacroaree: 
1. Soggetti autorizzati italiani (Società di Gestione del Risparmio [Sgr], Società di 
InvestimentoaCapitaleVariabile[Sicav]eFisso [Sicaf])e attivitàesercitabili aisensidelle 
direttiveUCITSeAIFMDedellerelativedisposizionidiattuazione; 
2. Disciplina degli OICR italiani (fondi comuni di investimento, Sicav e Sicaf in gestione 
esterna,strutturemasterǦfeeder,fusioneescissione); 
3.Operativitàtransfrontalieradeigestoriitalianiedesteri; 
4.CommercializzazioneinItaliadiOICVMeFIA; 
5. Obblighi supplementari per le Sgr i cui FIA acquisiscono partecipazioni rilevanti e di 
controllo; 
6.Disciplinadeldepositario. 
Di rilevanza fondamentale è la nuova definizione delle funzioni minime connesse alla 
prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio: gestione del portafoglio e 
gestionedelrischio. 
L’attuazioneregolamentaredelladisciplinarappresentadunquela“coda”diunprocessoche 
attraverso il presente documento si è cercato di descrivere, partendo dalle criticità che 
hanno dato origine all’intervento europeo, delineando gli obiettivi e gli strumenti ai quali 
affidarneilperseguimento,perconcludereevidenziandoiprofilichehannocaratterizzatole 
scelteregolamentari. 
Alriguardo,èpossibileevidenziaretrenucleifondamentalinell’ambitodeiqualisonostate 
compiute tali scelte, nel rispetto degli obiettivi e dei criteri definiti dalle fonti 
gerarchicamentesuperiori. 
L’armonizzazionedelladisciplinadeiGestori“UCITS”e“alternativi” 
L’attuazione regolamentare della disciplina ha posto non poche problematiche legate al 
draftingnormativo.Iltemaèrilevanteai finidelladefinizionedeglioneriperglioperatori, 
24 
Leopzioniregolamentari
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AIFMD implentation in Italy: Regulatory Impact Analysis

  • 1. DISCIPLINA IN MATERIA DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO. RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2011/61/UE (AIFMD) E ULTERIORI INTERVENTI DI MODIFICA Documento per la consultazione Giugno 2014 Con il presente documento si sottopongono a consultazione pubblica i seguenti schemi normativi, contenenti modifiche a: i. “Regolamento congiunto Banca d'Italia – Consob” in materia di organizzazione e controlli degli intermediari che prestano servizi di investimento e di gestione collettiva; ii. “Regolamento Intermediari” e “Regolamento Emittenti” della Consob; iii. “Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio” della Banca d'Italia e disciplina del depositario (autorizzazione, compiti, obblighi e responsabilità). Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, a: — CONSOB, Divisione Strategie Regolamentari, via G.B. Martini 3, 00198 ROMA, oppure on-line per il tramite del SIPE – Sistema Integrato per l’Esterno, per quanto attiene agli schemi di cui ai precedenti punti i. e ii.; — Banca d’Italia, Servizio Regolamentazione e Analisi macroprudenziale, Divisione Regolamentaz ione I I , all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ram@pec.bancaditalia.it, per quanto attiene agli schemi di cui ai punti i. e iii. In mancanza di casella PEC, il mittente può inviare copia cartacea delle proprie osservazioni, commenti o proposte al seguente indirizzo: Banca d’Italia, Servizio Regolamentazione e Analisi macroprudenziale, Divisione Regolamentaz ione I I , via Milano 53, 00184 ROMA; in tal caso, una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata all’indirizzo e-mail: servizio.ram.regolamentazione2@bancaditalia.it . I commenti ricevuti durante la consultazione saranno pubblicati sui siti internet della Banca d’Italia e della CONSOB. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima.
  • 2. PARTE TERZA ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE DI COMPETENZADELLA BANCA D’ITALIA E DELLA CONSOB
  • 3. ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ RECEPIMENTOȱDELLAȱDIRETTIVAȱAIFMȱ ȱ RELAZIONEȱSULL’ANALISIȱD’IMPATTOȱ ȱ ȱ ȱ 1.ȱ Introduzioneȱ.........................................................................................................................ȱ2ȱ 2.ȱ Ilȱmercatoȱitalianoȱdeiȱfondiȱalternativiȱ............................................................................ȱ3ȱ 3.ȱ Leȱareeȱdiȱindagineȱ...............................................................................................................ȱ4ȱ 3.1.ȱ Ilȱcapitaleȱminimoȱinizialeȱ..........................................................................................ȱ4ȱ 3.2.ȱ Leȱopzioniȱregolamentariȱsulȱcapitaleȱminimoȱ........................................................ȱ6ȱ 3.3.ȱ Iȱlimitiȱallaȱlevaȱfinanziariaȱ.........................................................................................ȱ7ȱ 3.4.ȱ Leȱopzioniȱregolamentariȱsuiȱlimitiȱdiȱlevaȱ..............................................................ȱ8ȱ 4.ȱ Conclusioniȱ.........................................................................................................................ȱ11ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Giugnoȱ2014ȱ ȱ
  • 4. 1. Introduzioneȱȱ Laȱ presenteȱ analisiȱ d’impattoȱ accompagnaȱ l’introduzioneȱ diȱ modificheȱ alȱ provvedimentoȱ dellaȱ Bancaȱ d’Italiaȱ emanatoȱ inȱ dataȱ 8ȱ maggioȱ 2012ȱ eȱ recanteȱ ilȱ Regolamentoȱ sullaȱ gestioneȱ collettivaȱ delȱ risparmioȱ (diȱ seguito,ȱ ilȱ Regolamento).ȱ L’analisiȱ èȱ redattaȱ aiȱ sensiȱ delȱ Regolamentoȱ dellaȱ Bancaȱ d’Italiaȱ cheȱ disciplinaȱ l’adozioneȱdegliȱattiȱnormativi.1ȱInȱconformitàȱconȱtaleȱultimoȱRegolamentoȱnonȱsonoȱ oggettoȱ diȱ specificaȱ analisiȱ gliȱ interventiȱ regolamentariȱ cheȱ consistonoȱ nelȱ recepimentoȱ diȱ normativeȱ sovraordinateȱ perȱ leȱ qualiȱ laȱ Bancaȱ d’Italiaȱ haȱ ristrettiȱ marginiȱdiȱdiscrezionalità,ȱoȱcheȱnonȱcomportinoȱapprezzabiliȱcostiȱaddizionaliȱperȱiȱ destinatariȱdelleȱnorme.2ȱLeȱspecificheȱlineeȱdiȱinterventoȱregolamentareȱsulleȱqualiȱèȱ stataȱeffettuataȱl’analisiȱd’impattoȱsonoȱstateȱselezionateȱallaȱluceȱdiȱtaleȱdisposizione.ȱȱ L’analisiȱ haȱ carattereȱ siaȱ qualitativo,ȱ siaȱ quantitativo.ȱ Dalȱ puntoȱ diȱ vistaȱ metodologicoȱl’analisiȱsiȱèȱavvalsaȱprincipalmenteȱdelleȱinformazioniȱacquisiteȱconȱleȱ segnalazioniȱdiȱvigilanza.ȱȱ Inȱ Europaȱ iȱ fondiȱ diȱ investimentoȱ possonoȱ essereȱ ricondottiȱ aȱ dueȱ macrocategorie:ȱ ȱ iȱ ȱ fondiȱ armonizzatiȱ aiȱ sensiȱdellaȱDirettivaȱUCITSȱ ȱ eȱ iȱ fondiȱ nonȱ armonizzatiȱ(nonȱUCITS).ȱMentreȱiȱprimiȱrispettanoȱleȱregoleȱdefiniteȱdallaȱDirettivaȱ 2009/65/CE,ȱ laȱ caratteristicaȱ comuneȱ deiȱ fondiȱ nonȱ armonizzatiȱ (ancheȱ notiȱ comeȱ fondiȱdiȱinvestimentoȱalternativi,ȱFIA)ȱèȱlaȱnonȱconformitàȱallaȱDirettivaȱUCITS.ȱȱ Alȱ diȱ làȱ diȱ questoȱ aspettoȱ comune,ȱ iȱ FIAȱ rappresentanoȱ unȱ insiemeȱ nonȱ omogeneo,ȱdifficileȱdaȱ ricondurreȱ adȱunitàȱ inȱ ragioneȱdeiȱdiversiȱmercati,ȱ strategie,ȱ struttureȱ eȱ tecnicheȱ diȱ investimentoȱ cheȱ liȱ caratterizzano.ȱ Traȱ leȱ piùȱ importantiȱ tipologieȱdiȱ FIAȱ siȱpossonoȱ annoverareȱ gliȱ hedgeȱfunds,ȱ iȱ fondiȱdiȱ privateȱequityȱ (cheȱ comprendonoȱiȱfondiȱdiȱventureȱcapital),ȱiȱfondiȱimmobiliari,ȱiȱfondiȱinfrastrutturaliȱeȱiȱ commodityȱfunds.ȱ Inȱ Italiaȱ ilȱmercatoȱdeiȱFIAȱèȱ statoȱfinoraȱ compostoȱprincipalmenteȱ dalleȱtreȱcategorieȱdeiȱfondiȱimmobiliariȱ(nelȱnostroȱordinamentoȱsempreȱchiusi),ȱdeiȱ fondiȱmobiliariȱchiusiȱ(privateȱequityȱeȱventureȱcapital)ȱeȱdeiȱfondiȱspeculativiȱ(apertiȱeȱ tipicamenteȱfondiȱdiȱfondiȱhedge).ȱ Nelȱ2011ȱèȱstataȱadottataȱlaȱDirettivaȱ2011/61/UEȱdelȱParlamentoȱeuropeoȱeȱdelȱ Consiglioȱ suiȱ gestoriȱ deiȱ fondiȱ diȱ investimentoȱ alternativiȱ (AIFMD).ȱ Conȱ questoȱ interventoȱ normativoȱ ilȱ legislatoreȱ europeoȱ haȱ intesoȱ stabilireȱ unȱ quadroȱ regolamentareȱeȱdiȱvigilanzaȱarmonizzato,ȱutileȱaȱdefinireȱunȱapproccioȱuniformeȱaiȱ rischiȱconnessiȱall’operativitàȱdeiȱFIAȱeȱalȱloroȱimpattoȱsugliȱinvestitoriȱeȱsuiȱmercatiȱ nell’Unione.ȱDiȱ fatto,ȱ sonoȱ stateȱ createȱ leȱ condizioniȱ perȱ unȱ passaportoȱ europeoȱ inȱ forzaȱ delȱ qualeȱ iȱ gestoriȱ diȱ FIAȱ potrannoȱ gestireȱ eȱ commercializzareȱ FIAȱ inȱ tuttaȱ l’Unioneȱ europea,ȱ qualoraȱ siȱ conforminoȱ alleȱ regoleȱ eȱ aiȱ requisitiȱ previstiȱ dallaȱ DirettivaȱAIFM,ȱeȱabbianoȱottenutoȱl’autorizzazioneȱdaȱparteȱdell’autoritàȱcompetenteȱ delȱproprioȱStatoȱmembroȱdiȱorigine.ȱLaȱsceltaȱdiȱadottareȱunaȱdisciplinaȱsuiȱgestoriȱeȱ nonȱ suiȱ fondi,ȱ cheȱ continuerannoȱ aȱ essereȱ disciplinatiȱ eȱ sottopostiȱ aȱ vigilanzaȱ 1 ȱArt.ȱ 3ȱ delȱ “Regolamentoȱ recanteȱ laȱ disciplinaȱ dell’adozioneȱ degliȱ attiȱ diȱ naturaȱ normativaȱ oȱ diȱ contenutoȱgeneraleȱdellaȱBancaȱd’Italiaȱnell’esercizioȱdelleȱfunzioniȱdiȱvigilanzaȱbancariaȱeȱfinanziaria,ȱ aiȱsensiȱdell’articoloȱ23ȱdellaȱleggeȱ28ȱdicembreȱ2005,ȱn.ȱ262”.ȱ 2ȱArt.ȱ 3ȱ c.ȱ 3ȱ delȱRegolamento.ȱ Laȱmedesimaȱ disposizioneȱ èȱ contenutaȱ ancheȱ nellaȱ Circolareȱdiȱ Bancaȱ d’Italiaȱn.ȱ277ȱdelȱ2010,ȱ“Lineeȱguidaȱperȱl’analisiȱdiȱimpattoȱdellaȱregolamentazione”.ȱȱ
  • 5. nazionale,ȱ discendeȱ dallaȱ difficoltàȱ diȱ armonizzareȱ unaȱ cosìȱ grandeȱ varietàȱ diȱ tipologieȱ diȱ FIAȱ qualȱ èȱ quellaȱ presenteȱ inȱ Europa.ȱ Numerosiȱ sonoȱ gliȱ aspettiȱ disciplinati,ȱ fraȱ cuiȱ l’accessoȱ alȱ mercato,ȱ conȱ leȱ regoleȱ perȱ ilȱ rilascioȱ dell’autorizzazioneȱeȱperȱlaȱcommercializzazioneȱdeiȱFIAȱeȱleȱcondizioniȱoperative.ȱInȱ quest’ambitoȱsonoȱstatiȱregolati:ȱiȱprincipiȱgenerali,ȱleȱpoliticheȱeȱprassiȱremunerative,ȱ iȱconflittiȱd’interesse,ȱlaȱgestioneȱdeiȱrischiȱeȱdellaȱliquidità,ȱiȱrequisitiȱorganizzativi,ȱleȱ caratteristicheȱ delȱ depositario,ȱ gliȱ obblighiȱ diȱ trasparenzaȱ neiȱ confrontiȱ degliȱ investitoriȱeȱgliȱobblighiȱsegnaleticiȱversoȱleȱautoritàȱcompetenti.ȱ InȱItaliaȱilȱrecepimentoȱdellaȱDirettivaȱAIFMȱhaȱcomportatoȱmodificheȱalȱTestoȱ Unicoȱ dellaȱ Finanzaȱ (TUF) 3 ȱeȱ richiedeȱ interventiȱ ancheȱ aȱ livelloȱ diȱ normativaȱ secondaria.ȱ Inȱ particolareȱ laȱ Bancaȱ d’Italiaȱ èȱ chiamataȱ aȱmodificareȱ ilȱ Regolamentoȱ sullaȱgestioneȱcollettivaȱdelȱrisparmioȱ(diȱseguitoȱ“ilȱRegolamento”).ȱȱ Laȱpresenteȱanalisi,ȱdopoȱunaȱbreveȱdescrizioneȱdelȱmercatoȱitalianoȱdeiȱ fondiȱ alternativi,ȱsiȱsoffermaȱsugliȱaspettiȱdellaȱnuovaȱdisciplinaȱAIFMDȱperȱiȱqualiȱesistonoȱ rilevantiȱ marginiȱ diȱ discrezionalitàȱ aiȱ finiȱ delȱ recepimento.ȱ Inȱ particolare,ȱ sonoȱ presentateȱ leȱ diverseȱ opzioniȱ regolamentariȱ relativeȱ allaȱ disciplinaȱ sulȱ capitaleȱ minimoȱeȱȱallaȱlevaȱfinanziaria.ȱ ȱ 2. Ilȱmercatoȱitalianoȱdeiȱfondiȱalternativiȱ DallaȱricognizioneȱsuiȱFIAȱitalianiȱeȱsuiȱrelativiȱgestoriȱemergeȱquantoȱsegue.ȱAlȱ 30ȱ giugnoȱ 2013ȱ eranoȱ attiveȱ 149ȱ societàȱ diȱ gestioneȱ delȱ risparmio:ȱ 134ȱ diȱ esseȱ gestivanoȱinȱtuttoȱoȱinȱparteȱFIAȱmentreȱleȱrimanentiȱgestivanoȱsoloȱfondiȱUCITS.ȱInȱ totaleȱeranoȱoperativiȱ646ȱFIA,ȱdiȱ cuiȱ341ȱ immobiliari,ȱ140ȱ fondiȱdiȱprivateȱequityȱeȱ 165ȱapertiȱnonȱarmonizzati4.ȱInȱterminiȱdiȱvolumi,ȱaiȱfondiȱimmobiliariȱèȱriconducibileȱ laȱ granȱ parteȱ delleȱmasseȱ gestiteȱ diȱ FIA,ȱ corrispondenteȱ alȱ 64%ȱ delȱ totaleȱ perȱ unȱ valoreȱdiȱassolutoȱdiȱoltreȱ53ȱmiliardiȱdiȱeuroȱ(Figuraȱ1).ȱ 3ȱLaȱmodificaȱdelȱTUFȱèȱstataȱprecedutaȱdaȱunaȱconsultazioneȱpubblicaȱcheȱhaȱbeneficiatoȱdiȱunȱampioȱ numeroȱdiȱpartecipanti.ȱȱȱȱ 4 Questaȱcategoriaȱcomprendeȱancheȱiȱfondiȱspeculativiȱaperti.
  • 6. Figuraȱ1ȱ FondiȱAlternativi:ȱmasseȱgestiteȱperȱtipologiaȱdiȱfondoȱ (valoriȱalȱlordoȱdell’indebitamentoȱȬgrossȱassetȱvalue)ȱ 3. Leȱareeȱdiȱindagineȱ Diȱ seguitoȱ siȱ esaminanoȱ leȱ disposizioniȱ dellaȱ direttivaȱ AIFMDȱ inȱ materiaȱ diȱ capitaleȱmiminoȱ inizialeȱ eȱdiȱ levaȱ finanziariaȱ eȱ leȱ opzioniȱ regolamentariȱperȱ ilȱ loroȱ recepimento.ȱ Laȱ sceltaȱ diȱ taliȱ areeȱ diȱ indagineȱ siȱ legaȱ allaȱ presenzaȱ diȱ prescrizioniȱ minimeȱ cuiȱ siȱ accompagnanoȱ rilevantiȱ marginiȱ diȱ discrezionalitàȱ perȱ leȱ autoritàȱ competentiȱaȱlivelloȱnazionale.ȱ ȱ 3.1. Ilȱcapitaleȱminimoȱȱ Laȱdisciplinaȱȱ Unoȱ deiȱ requisitiȱ necessariȱ perȱ essereȱ autorizzatiȱ comeȱ gestoriȱ diȱ FIAȱ èȱ laȱ presenzaȱdiȱunȱ capitaleȱminimoȱ iniziale,ȱ laȱ cuiȱmisuraȱ èȱ stataȱ fissataȱpariȱ almenoȱ aȱ 125.000ȱeuroȱ(art.ȱ9ȱdirettivaȱAIFMD)5.ȱTaleȱrequisitoȱnonȱèȱnecessarioȱperȱiȱgestoriȱleȱ cuiȱ attivitàȱ gestiteȱ sianoȱ inferioriȱ aȱ 100ȱ oȱ 500ȱ milioniȱ diȱ euroȱ –ȱ aȱ secondaȱ dellaȱ presenzaȱ oȱ menoȱ diȱ levaȱ Ȭȱ trattandosiȱ diȱ soggettiȱ esentatiȱ dallaȱ disciplinaȱ dellaȱ 5ȱL’AIFMDȱprevedeȱcheȱquandoȱèȱnominatoȱunȱgestoreȱesternoȱdiȱFIA,ȱtaleȱgestoreȱdetengaȱunȱcapitaleȱ inizialeȱdiȱalmenoȱ125.000ȱeuro,ȱladdove,ȱinvece,ȱiȱgestoriȱdiȱFIAȱgestitiȱinternamenteȱdevonoȱavereȱunȱ capitaleȱinizialeȱdiȱalmenoȱ300.000ȱeuro.ȱ
  • 7. Direttivaȱ(art.ȱ3)6ȱeȱperȱiȱqualiȱlaȱDirettivaȱconsenteȱagliȱStatiȱmembriȱdiȱprevedereȱȱunȱ regimeȱdiȱmeraȱregistrazioneȱpiuttostoȱcheȱdiȱautorizzazioneȱ(gestoriȱ“sottoȱsoglia”).ȱȱ Relativamenteȱ allaȱ disciplinaȱ attualmenteȱ vigenteȱ inȱ Italiaȱ ilȱ Regolamentoȱ prevedeȱ perȱ tuttiȱ iȱ gestoriȱ unȱ capitaleȱminimoȱ diȱ 1ȱmilioneȱ diȱ euroȱ eȱ unȱ capitaleȱ ridottoȱ diȱ 120.000ȱ perȱ iȱ gestoriȱ cheȱ hannoȱ unȱ certoȱ tipoȱ diȱ operatività 7 .ȱ Alleȱ disposizioniȱ sulȱ capitaleȱ minimoȱ siȱ accompagnanoȱ quelleȱ sull’adeguatezzaȱ patrimoniale.ȱQuesteȱultimeȱprevedonoȱcheȱleȱSGRȱdebbanoȱdetenereȱunȱpatrimonioȱ diȱ vigilanzaȱ nonȱ inferioreȱ allaȱ somma:ȱ 1)ȱdelȱmaggioreȱ importoȱ tra:ȱ i)ȱ laȱ coperturaȱ patrimonialeȱ richiestaȱ perȱ laȱ massaȱ gestitaȱ diȱ OICR8 ȱeȱ fondiȱ pensione;ȱ eȱ ii)ȱ laȱ coperturaȱpatrimonialeȱrichiestaȱperȱilȱrispettoȱdelȱcoefficienteȱ“altriȱrischi”9;ȱ2)ȱdellaȱ coperturaȱ patrimonialeȱ richiestaȱ perȱ laȱ gestioneȱ diȱ fondiȱ pensioneȱ accompagnataȱ dallaȱgaranziaȱdiȱrestituzioneȱdelȱcapitale.ȱ ȱ SGRȱ“sopraȱsoglia”ȱeȱ“sottoȱsoglia”:ȱrequisitiȱpatrimonialiȱeȱpatrimonioȱȱ Unaȱvalutazioneȱdelleȱ implicazioniȱdellaȱnuovaȱdisciplinaȱ sulȱ capitaleȱminimoȱ richiedeȱpreliminarmenteȱlaȱdistinzioneȱtraȱgestoriȱ“sopraȱsoglia”ȱeȱ“sottoȱsoglia”ȱinȱ relazioneȱall’entitàȱdelleȱmasseȱgestiteȱeȱall’utilizzoȱoȱmenoȱdellaȱleva.ȱ Suȱ unȱ totaleȱ diȱ 108ȱ gestoriȱ diȱ FIAȱ (diȱ seguito,ȱ GEFIA10)ȱ 80ȱ sonoȱ quelliȱ cheȱ gestisconoȱesclusivamenteȱFIAȱriservati.ȱDiȱessi,ȱ49ȱpossonoȱessereȱconsideratiȱ“sottoȱ soglia”ȱperȱilȱfattoȱdiȱgestireȱmasseȱinferioriȱaȱ100ȱmilioniȱdiȱeuroȱconȱutilizzoȱdiȱlevaȱoȱ masseȱcompreseȱtraȱ100ȱmilioniȱeȱ500ȱmilioniȱsenzaȱutilizzoȱdiȱlevaȱ(tav.1).ȱ Dall’analisiȱdeiȱ requisitiȱpatrimonialiȱ eȱdelȱpatrimonioȱdiȱvigilanzaȱperȱ leȱdueȱ categorieȱdiȱgestoriȱemergeȱcheȱperȱlaȱgranȱparteȱdeiȱgestoriȱ“sottoȱsoglia”ȱ(39ȱsuȱ49)ȱilȱ vincoloȱdiȱdisporreȱdiȱunȱcapitaleȱminimoȱpariȱaȱ1ȱmilioneȱdiȱeuroȱprevaleȱrispettoȱalȱ requisitoȱpatrimoniale.ȱRiguardoȱaiȱgestoriȱ“sopraȱsoglia”ȱilȱrequisitoȱpatrimonialeȱèȱ inferioreȱalȱmilioneȱdiȱeuroȱperȱ34ȱgestoriȱsuȱ59.ȱ Tavolaȱ1ȱ SGRȱ“sopraȱsoglia”ȱeȱ“sottoȱsoglia”:ȱ Requisitiȱpatrimonialiȱȱ (milioniȱdiȱeuro)ȱ 6ȱE’ȱopportunoȱricordareȱcheȱlaȱDirettivaȱriconosceȱagliȱStatiȱmembriȱlaȱpossibilitàȱdiȱapplicareȱnormeȱ piùȱrigoroseȱ(discrezionalitàȱnazionale);ȱd’altraȱparteȱgliȱstessiȱGEFIAȱ“sottoȱsoglia”ȱpossonoȱdecidereȱdiȱ assoggettarsiȱallaȱDirettivaȱ(optingȬin).ȱȱ 7 ȱSecondoȱ ilȱ Regolamentoȱ (Titoloȱ II,ȱ sez.ȱ II.1.3)ȱ possonoȱ essereȱ costituiteȱ SGRȱ conȱ capitaleȱ socialeȱ minimoȱalmenoȱpariȱaȱquelloȱrichiestoȱdalȱcodiceȱcivileȱperȱlaȱcostituzioneȱdelleȱsocietàȱperȱazioni.ȱLeȱ condizioniȱdaȱrispettareȱriguardanoȱlaȱtipologiaȱdiȱfondiȱgestitiȱ(soloȱfondiȱchiusiȱeȱriservatiȱaȱinvestitoriȱ istituzionali),ȱ laȱmassaȱgestitaȱ (massimoȱ 25ȱmilioniȱdiȱ euro),ȱ ilȱ settoreȱdiȱ attivitàȱdegliȱ investitoriȱ eȱ laȱ destinazioneȱdegliȱinvestimenti.ȱ 8ȱDiversiȱdaiȱfondiȱchiusiȱnonȱriservatiȱaȱinvestitoriȱqualificati.ȱ 9 ȱIlȱ requisitoȱ perȱ altriȱ rischiȱ èȱ pariȱ alȱ 25ȱ perȱ centoȱ deiȱ costiȱ operativiȱ fissiȱ risultantiȱ dalȱ bilancioȱ dell’ultimoȱesercizio. 10ȱNonȱsonoȱconsideratiȱGEFIAȱiȱsoggettiȱche,ȱoltreȱaȱFIA,ȱgestisconoȱancheȱfondiȱUCITS.ȱ
  • 8. N Media Min Mediana Max SOPRAȱSOGLIA 59 1.31 0.09 0.91 7.97 SOTTOȱSOGLIA 49 0.60 0.05 0.40 2.83 ȱ 3.2. Leȱopzioniȱregolamentariȱsulȱcapitaleȱminimoȱ ȱAiȱfiniȱdelȱrecepimentoȱdelleȱprevisioniȱdellaȱdirettivaȱsulȱcapitaleȱinizialeȱèȱ possibileȱidentificareȱperȱiȱGEFIAȱ“sopraȱsoglia”ȱleȱseguentiȱopzioniȱregolamentari:ȱ - H0:ȱMantenimentoȱ delloȱ statusȱquo,ȱ conȱ capitaleȱminimoȱ pariȱ aȱ 1ȱmilioneȱ diȱ euro;ȱ - H1:ȱInnalzamentoȱdelȱcapitaleȱminimoȱrispettoȱalȱrequisitoȱattualeȱdiȱ1ȱmilioneȱ diȱeuro;ȱ - H2:ȱ Riduzioneȱ delȱ capitaleȱ minimoȱ alȱ diȱ sottoȱ diȱ 1ȱ milioneȱ diȱ euro,ȱ maȱ comunqueȱsuperioreȱaȱ125.000ȱeuro.ȱ Unaȱdotazioneȱdiȱcapitaleȱminimoȱsiȱrendeȱnecessariaȱinȱrelazioneȱalȱfattoȱcheȱilȱ soggettoȱcheȱintraprenderàȱleȱattivitàȱtipicheȱdiȱunaȱSGRȱdovràȱdisporreȱdiȱadeguatiȱ sistemiȱinformativiȱeȱdiȱcontrolloȱeȱappropriateȱstruttureȱdiȱriskȱmanagement.ȱȱ L’innalzamentoȱdelȱcapitaleȱminimoȱrispettoȱalȱlivelloȱattualeȱ(OpzioneȱH1)ȱnonȱ sembraȱunȱaggravioȱgiustificabileȱinȱterminiȱdiȱcostiȱeȱbenefici,ȱallaȱluceȱdell’efficaciaȱ dellaȱ normativaȱ vigente.ȱ Perȱ quantoȱ riguardaȱ ilȱ mantenimentoȱ delloȱ statusȱ quoȱ (OpzioneȱH0)ȱ eȱ laȱ riduzioneȱ delȱ livelloȱ correnteȱ diȱ capitaleȱminimoȱ (Opzioneȱ 2)ȱ leȱ considerazioniȱ sonoȱ inveceȱ piùȱ complesse,ȱ eȱ necessitanoȱ diȱ unaȱ specificaȱ analisiȱ inȱ terminiȱdiȱcostiȱgeneratiȱeȱbeneficiȱattesi.ȱIȱbeneficiȱlegatiȱalȱmantenimentoȱdelloȱstatusȱ quoȱ (OpzioneȱH0)ȱ sonoȱ essenzialmenteȱ legatiȱ agliȱ impattiȱ positiviȱ dellaȱ normativaȱ attuale,ȱ cheȱ haȱ consentitoȱ un’adeguataȱ patrimonializzazioneȱ diȱ taliȱ soggetti.ȱ Perȱ contro,ȱ l’abbassamentoȱ delȱ livelloȱ attualeȱ diȱ capitaleȱ minimoȱ consentirebbeȱ diȱ rimuovereȱunoȱsvantaggioȱcompetitivo,ȱallaȱluceȱdelȱfattoȱcheȱtaleȱrequisitoȱèȱfraȱiȱpiùȱ rigorosiȱ nelȱ confrontoȱ europeo.ȱ Tuttavia,ȱ iȱ beneficiȱ legatiȱ alȱ mantenimentoȱ diȱ unȱ livelloȱdiȱpatrimonializzazioneȱpienamenteȱadeguatoȱrispettoȱaiȱrischiȱcheȱtaliȱsoggettiȱ normalmenteȱassumonoȱ(elementoȱdiȱcuiȱnonȱbeneficianoȱsoloȱgliȱstakeholdersȱdiretti,ȱ maȱancheȱilȱsistemaȱfinanziarioȱnelȱsuoȱcomplesso),ȱrisultaȱnelȱcomplessoȱprevalente,ȱ insistendoȱancheȱsuȱinteressiȱulterioriȱrispettoȱaȱquelliȱdelȱsingoloȱintermediario.ȱȱ Relativamenteȱ aiȱ GEFIAȱ “sottoȱ soglia”,ȱ leȱ opzioniȱ regolamentariȱ perȱ ilȱ recepimentoȱ delleȱ previsioniȱ dell’AIFMDȱ potevanoȱ essereȱ quellaȱ diȱ mantenereȱ ilȱ regimeȱattualeȱdiȱautorizzazioneȱoȱprevedereȱunaȱmeraȱregistrazione,ȱinȱlineaȱconȱleȱ prescrizioniȱminimeȱdellaȱDirettiva.ȱIlȱlegislatoreȱitalianoȱhaȱsceltoȱdiȱadottareȱnormeȱ piùȱ rigoroseȱ rispettoȱ aȱ quelleȱ previsteȱ dallaȱDirettiva,ȱ siaȱ subordinandoȱ l’esercizioȱ dell’attivitàȱdiȱqualsiasiȱSGRȱadȱautorizzazioneȱe,ȱtraȱl’altro,ȱall’adozioneȱdelȱmodelloȱ societarioȱ diȱ societàȱ perȱ azioni,ȱ siaȱ riconoscendoȱ allaȱ Bancaȱ d’Italiaȱ ilȱ potereȱ diȱ individuareȱ leȱ normeȱ prudenzialiȱ derogabiliȱ daiȱGEFIAȱ sottoȱ sogliaȱ cheȱ gestisconoȱ
  • 9. esclusivamenteȱ fondiȱ riservatiȱ aȱ investitoriȱ professionali 11 .ȱ Inȱ questoȱ contestoȱ l’autorizzazioneȱdiȱquestiȱultimiȱsoggettiȱpotrebbeȱbasarsiȱsu:ȱ ȬȱH0:ȱcapitaleȱminimoȱpariȱalȱlivelloȱattualeȱdiȱ1ȱmilioneȱdiȱeuro;ȱ ȬȱH1:ȱinnalzamentoȱdelȱcapitaleȱminimo;ȱ ȬȱH2:ȱriduzioneȱdelȱcapitaleȱminimo.ȱȱ Seȱ l’Opzioneȱ H1ȱ risultaȱ ingiustificata,ȱ inȱ coerenzaȱ conȱ quantoȱ valutatoȱ perȱ iȱ GEFIAȱ “sopraȱ soglia”,ȱ siȱ ritieneȱ eccessivamenteȱ rigorosaȱ rispettoȱ alleȱ caratteristicheȱ deiȱ GEFIAȱ “sottoȱ soglia”ȱ ancheȱ ilȱ mantenimentoȱ delȱ livelloȱ correnteȱ diȱ capitaleȱ minimo.ȱL’essereȱ“sottoȱsoglia”,ȱcheȱlaȱDirettivaȱritieneȱmeritevoleȱdiȱesenzioneȱdallaȱ disciplinaȱ generaleȱ dell’AIFMD,ȱ dovrebbeȱ seȱ nonȱ altroȱ portareȱ allaȱ riduzioneȱ delȱ capitaleȱ minimo,ȱ ancheȱ inȱ lineaȱ conȱ ilȱ requisitoȱ deiȱ 125.000ȱ euroȱ previstoȱ dallaȱ Direttivaȱstessa.ȱD’altraȱparte,ȱl’adozioneȱdiȱunȱ“regimeȱsemplificato”ȱcontribuirebbeȱ aȱpromuovereȱl’accessoȱsulȱmercatoȱdiȱintermediariȱdiȱridotteȱdimensioniȱqualiȱquelliȱ operantiȱinȱprevalenzaȱneiȱsettoriȱdelȱprivateȱequityȱeȱdelȱventureȱcapital.ȱȱ ȱ ȱ 3.3. Iȱlimitiȱallaȱlevaȱfinanziariaȱ Laȱdisciplinaȱattualeȱȱ Perȱ quantoȱ ilȱ ricorsoȱ allaȱ levaȱ finanziariaȱ rappresentiȱ unaȱ caratteristicaȱ fondamentaleȱperȱilȱfunzionamentoȱdegliȱintermediariȱfinanziariȱunaȱlevaȱ“eccessiva”ȱ puòȱessereȱproblematicaȱperȱilȱfunzionamentoȱdelȱsistemaȱfinanziario.ȱȱInȱgeneraleȱunȱ sistemaȱfinanziarioȱconȱlevaȱelevataȱèȱpiùȱinclineȱaȱrapidiȱprocessiȱdiȱdeleveragingȱcheȱ possonoȱavereȱunȱimpattoȱnegativoȱperȱl’offertaȱdiȱcreditoȱeȱdeterminareȱun’eccessivaȱ volatilitàȱnell’economiaȱ reale.ȱNelȱ contestoȱ regolamentareȱ europeo,ȱ conȱ laȱDirettivaȱ AIFM,ȱsiȱèȱritenutoȱopportunoȱdisciplinareȱlaȱlevaȱfinanziariaȱdeiȱFIAȱperȱperseguireȱ finalitàȱqualiȱ i)ȱ laȱprotezioneȱdell’investitore,ȱ ii)ȱ l’efficienzaȱedȱ integritàȱdeiȱmercati,ȱ iii)ȱ laȱ mitigazioneȱ delȱ rischioȱ sistemico.ȱ Nelȱ fareȱ questoȱ ilȱ primoȱ elementoȱ diȱ cuiȱ tenereȱcontoȱèȱstataȱl’assenzaȱstessaȱdiȱinformazioniȱuniformiȱsullaȱlevaȱfinanziariaȱdeiȱ fondiȱ eȱ laȱ conseguenteȱ impossibilitàȱ diȱ aggregareȱ leȱ informazioniȱ perȱmonitorareȱ iȱ rischiȱpotenzialiȱperȱiȱmercatiȱdell’Unione,ȱoltreȱcheȱl’esigenzaȱdiȱcondivisioneȱdelleȱ informazioniȱtraȱPaesi.ȱQuestiȱelementiȱhannoȱportatoȱaȱunaȱdisciplinaȱcheȱanzituttoȱ miraȱaȱ chiarireȱ leȱ formeȱdiȱ leva12,ȱ leȱmodalitàȱdiȱ calcolo13,ȱgliȱobblighiȱdiȱ reporting14.ȱ 11 L’art.ȱ 35Ȭundeciesȱ (Derogheȱ perȱ iȱ GEFIAȱ italiani)ȱ delȱ d.lgsȱ n.ȱ 44ȱ delȱ 2014ȱ conȱ cuiȱ vieneȱ dataȱ attuazioneȱallaȱdirettivaȱAIFMDȱprevedeȱquantoȱsegue:ȱ“Perȱleȱfinalitaȇȱindicateȱdallȇarticoloȱ6,ȱcommaȱ 1,ȱ laȱBancaȱdȇItaliaȱ eȱ ȱ laȱConsob,ȱnellȇambitoȱdelleȱ rispettiveȱcompetenze,ȱpossonoȱ ȱ esentareȱ ȱ iȱgestoriȱ autorizzatiȱ cheȱgestisconoȱ ȱFIAȱ ȱ italianiȱ ȱ riservatiȱ ȱ ilȱ ȱ cuiȱvaloreȱ totaleȱdeiȱbeniȱgestitiȱnonȱ superaȱ100ȱ milioniȱdiȱeuroȱȱovveroȱ500ȱmilioniȱȱseȱȱgliȱȱOicrȱȱgestitiȱȱnonȱȱfannoȱȱricorsoȱȱallaȱȱlevaȱfinanziariaȱeȱȱnonȱȱ consentonoȱȱagliȱȱinvestitoriȱȱdiȱȱesercitareȱȱilȱdirittoȱȱdiȱȱrimborsoȱȱperȱȱ5ȱȱanniȱȱdopoȱȱlȇinvestimentoȱȱȱ iniziale,ȱdallȇapplicazioneȱdelleȱdisposizioniȱattuativeȱdellȇarticoloȱ6,ȱcommiȱ1,ȱ2ȱeȱ2Ȭbis.” 12ȱL’AIFMDȱdefinisceȱlaȱlevaȱfinanziariaȱcomeȱilȱmetodoȱconȱilȱqualeȱilȱgestoreȱaumentaȱl’esposizioneȱdiȱ unȱ FIAȱ gestitoȱ tramiteȱ prestitoȱ diȱ contanteȱ oȱ diȱ titoliȱ oppureȱ tramiteȱ laȱ levaȱ finanziariaȱ inclusaȱ inȱ posizioniȱ derivateȱ oȱ medianteȱ qualsiasiȱ altroȱ mezzo.ȱ E’ȱ inoltreȱ previstoȱ (art.ȱ 4ȱ commaȱ 3)ȱ cheȱ laȱ CommissioneȱUEȱ adottiȱ attiȱ delegatiȱ cheȱ specifichinoȱ leȱmodalitàȱ conȱ leȱ qualiȱ vieneȱ assuntaȱ laȱ levaȱ (compreseȱ eventualiȱ struttureȱ giuridicheȱ eȱ finanziarieȱ cheȱ coinvolganoȱ terziȱ controllatiȱdaiȱpertinentiȱ FIA)ȱeȱleȱmodalitàȱdiȱcalcoloȱdellaȱleva.ȱȱ
  • 10. Parallelamente,ȱ gliȱ obiettiviȱ diȱ salvaguardiaȱ dellaȱ stabilitàȱ eȱ integritàȱ deiȱ mercatiȱ finanziariȱhannoȱportatoȱ ilȱ regolatoreȱ europeoȱ aȱ riconoscereȱ ilȱ potereȱdelleȱ autoritàȱ nazionaliȱcompetentiȱdelȱPaeseȱdiȱorigineȱdelȱgestoreȱdiȱFIAȱdiȱfissareȱlimitiȱdiȱlevaȱ (art.ȱ 25.3ȱ dell’AIFMD).ȱ Taleȱ potereȱ dovràȱ esercitatoȱ perȱ limitareȱ laȱ misuraȱ inȱ cuiȱ l’utilizzoȱdellaȱlevaȱfinanziariaȱcontribuisceȱadȱaccrescereȱiȱrischiȱsistemiciȱnelȱsistemaȱ finanziario.ȱDalȱ puntoȱ diȱ vistaȱ delȱ processoȱ l’autoritàȱ competenteȱ dovràȱ notificareȱ l’intenzioneȱdiȱadottareȱlaȱmisuraȱall’ESMA,ȱall’ESRBȱeȱalleȱaltreȱautoritàȱcompetentiȱ degliȱStatiȱmembri;ȱl’ESMA15,ȱinvece,ȱrilasceràȱunȱparereȱsull’adeguatezzaȱeȱlaȱdurataȱ dellaȱmisura;ȱdiȱ essoȱ l’Autoritàȱ competenteȱdovràȱ tenereȱ contoȱ secondoȱ ilȱprincipioȱ delȱcomplyȱorȱexplain.ȱ Inȱ attuazioneȱ dell’art.ȱ 25.9ȱ dell’AIFMDȱ laȱ Commissioneȱ haȱ ancheȱ definitoȱ iȱ principiȱeȱleȱcircostanzeȱinȱcuiȱleȱAutoritàȱpossonoȱfissareȱlimitiȱdiȱlevaȱ“tenendoȱcontoȱ delleȱdiverseȱstrategieȱdeiȱFIA,ȱdelleȱdiverseȱcondizioniȱdiȱmercatoȱinȱcuiȱessiȱoperanoȱeȱdegliȱ eventualiȱeffettiȱprocicliciȱdell’applicazioneȱdiȱtaliȱdisposizioni”.16ȱȱ Perȱ valutareȱ leȱ possibiliȱ implicazioniȱ dellaȱ normaȱ dellaȱ direttivaȱ suiȱ limitiȱ diȱ levaȱ eȱ leȱ opzioniȱ relativeȱ alȱ suoȱ recepimentoȱ occorreȱ tenereȱ distintiȱ iȱ fondiȱ nonȱ riservatiȱ(fondiȱretail)ȱdaȱquelliȱriservati.ȱ FIAȱretailȱ 13ȱIlȱregolamentoȱdelegatoȱdellaȱCommissioneȱEuropeaȱ(n.ȱ231/2013ȱdelȱ19ȱdicembreȱ2012)ȱprevedeȱcheȱ laȱlevaȱsiaȱpariȱalȱrapportoȱtraȱl’esposizioneȱdelȱFIAȱeȱilȱsuoȱvaloreȱpatrimonialeȱnettoȱ(netȱassetȱvalue,ȱ NAV)ȱeȱche,ȱaȱtalȱfine,ȱl’esposizioneȱsiaȱcalcolataȱattraversoȱdueȱmetodi:ȱi)ȱilȱmetodoȱlordoȱ(grossȱmethod)ȱ eȱii)ȱilȱmetodoȱdegliȱimpegniȱ(commitmentȱmethod).ȱ 14ȱPrecisiȱ obblighiȱ informativiȱ sonoȱ previstiȱ perȱ iȱ gestoriȱ diȱ FIAȱ cheȱ fannoȱ ricorsoȱ allaȱ levaȱ inȱmodoȱ sostanzialeȱ(art.ȱ24.4ȱAIFMD).ȱAlȱriguardoȱsonoȱstatiȱqualificatiȱcomeȱFIAȱconȱutilizzoȱdellaȱlevaȱsuȱbaseȱ sostanzialeȱ quelliȱ laȱ cuiȱ esposizione,ȱ calcolataȱ secondoȱ ilȱmetodoȱ degliȱ impegni,ȱ superaȱ perȱ piùȱ diȱ 3ȱ volteȱ ilȱ suoȱ NAV.ȱ Laȱ sogliaȱ èȱ stataȱ considerataȱ adeguataȱ allaȱ luceȱ delȱ tradeȬoffȱ traȱ adeguatezzaȱ dell’informativaȱsullaȱlevaȱfinanziariaȱeȱcorrispondenteȱonereȱamministrativoȱperȱiȱgestoriȱeȱleȱautoritàȱ competenti.ȱ 15ȱSecondoȱlaȱdirettivaȱlaȱstessaȱESMAȱpuòȱstabilire,ȱtenutoȱcontoȱdelȱparereȱdell’ESRB,ȱquandoȱlaȱlevaȱ diȱunȱgestoreȱdiȱFIAȱoȱdiȱunȱgruppoȱdiȱgestoriȱdiȱFIAȱrappresentaȱunȱrischioȱsostanzialeȱperȱlaȱstabilitàȱeȱ l’integritàȱ delȱ sistemaȱ finanziario.ȱ Inȱ quelȱ casoȱ l’ESMAȱ potràȱ formulareȱ unȱ parereȱ perȱ leȱ autoritàȱ competentiȱ sulleȱmisureȱ correttive,ȱ compreseȱ ilȱ limiteȱ diȱ levaȱ cheȱ un’autoritàȱ competenteȱ dovrebbeȱ applicareȱaȱunȱgestoreȱdiȱFIAȱoȱunȱgruppoȱdiȱgestori.ȱ 16ȱL’art.ȱ112ȱdelȱregolamentoȱdelegatoȱdellaȱCommissioneȱn.ȱ231/2013ȱprevedeȱcheȱnellaȱfissazioneȱdeiȱ limitiȱ diȱ levaȱ leȱ autoritàȱ competentiȱ tenganoȱ contoȱ deiȱ seguentiȱ aspetti:ȱ i)ȱ leȱ circostanzeȱ inȱ cuiȱ l’esposizioneȱdiȱunȱFIAȱoȱdiȱunȱgruppoȱdiȱFIAȱpuòȱcostituireȱun’importanteȱfonteȱdiȱrischioȱdiȱmercato,ȱ diȱliquiditàȱoȱdiȱcontroparteȱneiȱconfrontiȱdiȱun’istituzioneȱfinanziaria;ȱii)ȱleȱcircostanzeȱinȱcuiȱleȱattivitàȱ delȱgestoreȱdiȱunȱFIAȱoȱlaȱsuaȱinterazioneȱconȱunȱgruppoȱdiȱgestoriȱdiȱFIAȱoȱaltreȱistituzioniȱfinanziarie,ȱ inȱ particolareȱ conȱ riferimentoȱ alȱ tipoȱdiȱ attivitàȱ inȱ cuiȱ ilȱ gestoreȱ investeȱ eȱ alleȱ tecnicheȱ utilizzateȱdalȱ gestoreȱattraversoȱl’utilizzoȱdellaȱleva,ȱcontribuisconoȱoȱpossonoȱcontribuireȱallaȱspiraleȱalȱribassoȱdeiȱ prezziȱ degliȱ strumentiȱ finanziariȱ oȱ diȱ altreȱ attivitàȱ inȱ unȱ modoȱ cheȱ minacciaȱ laȱ possibilitàȱ diȱ sopravvivenzaȱdiȱtaliȱstrumentiȱoȱattività;ȱiii)ȱcriteriȱcomeȱilȱtipoȱdiȱFIA,ȱlaȱstrategiaȱdiȱinvestimentoȱdelȱ gestoreȱconȱriferimentoȱalȱFIAȱinteressato,ȱleȱcondizioniȱdiȱmercatoȱinȱcuiȱilȱgestoreȱeȱilȱFIAȱoperanoȱeȱiȱ possibiliȱeffettiȱproȬcicliciȱcheȱpotrebberoȱdiscendereȱdall’imposizioneȱdaȱparteȱdelleȱautoritàȱdiȱlimitiȱoȱ altreȱrestrizioniȱall’utilizzoȱdellaȱlevaȱdaȱparteȱdelȱgestoreȱinteressato.ȱ
  • 11. Perȱ iȱ fondiȱ retailȱ laȱ disciplinaȱ italianaȱ vigenteȱ giàȱ prevedeȱ limiti,ȱ direttiȱ oȱ indiretti,ȱall’utilizzoȱdellaȱlevaȱfinanziaria17ȱ.ȱInȱparticolareȱsonoȱprevistiȱlimitiȱdiȱlevaȱ pariȱaȱ2ȱperȱiȱfondiȱretailȱapertiȱeȱchiusiȱmobiliari;ȱèȱinveceȱfissataȱunaȱlevaȱdiȱ2,5ȱconȱ riferimentoȱaiȱfondiȱimmobiliari.ȱ 3.4. Leȱopzioniȱregolamentariȱsuiȱlimitiȱdiȱlevaȱȱȱ Perȱiȱfondiȱretailȱsiȱtrattaȱquindiȱdiȱvalutareȱl’appropriatezzaȱdeiȱlimitiȱesistentiȱ o,ȱinȱalternativaȱl’opportunitàȱdiȱunaȱloroȱrevisione.ȱSiȱpossonoȱpertantoȱdistinguereȱ leȱseguentiȱopzioni:ȱ ȬȱH0:ȱMantenimentoȱdeiȱlimitiȱattualiȱ(statusȱquo)ȱ ȬȱH1:ȱImposizioneȱdiȱlimitiȱdiȱlevaȱpiùȱelevatiȱ ȬȱH2:ȱImposizioneȱdiȱlimitiȱdiȱlevaȱmenoȱelevatiȱ Inȱconsiderazioneȱdellaȱdestinazioneȱdeiȱfondiȱaȱclientelaȱretailȱeȱinȱun’otticaȱdiȱ protezioneȱ dellaȱ stessaȱ nonȱ siȱ ravvisanoȱ elementiȱ perȱ suggerireȱ unȱ incrementoȱ deiȱ limitiȱdiȱlevaȱinȱessere.ȱSembraȱperȱcontroȱauspicabileȱallineareȱlaȱdisciplinaȱdeiȱlimitiȱ diȱlevaȱdeiȱfondiȱimmobiliariȱaȱquellaȱdegliȱaltriȱfondiȱretail.ȱSiȱosservaȱalȱriguardoȱcheȱ suȱ26ȱfondiȱimmobiliariȱretailȱ4ȱȱpresentanoȱunaȱlevaȱsuperioreȱaȱ2.ȱ FIAȱriservatiȱaȱinvestitoriȱprofessionaliȱ Perȱ iȱ FIAȱ riservati,ȱ invece,ȱ laȱ normativaȱ vigenteȱ nonȱ prevedeȱ limitiȱ diȱ leva,ȱ limitandosiȱaȱprescrivereȱcheȱlaȱstessaȱdebbaȱessereȱmonitorataȱeȱcheȱilȱregolamentoȱ deiȱ fondiȱ speculativiȱ esplicitiȱ laȱ levaȱ finanziariaȱ massimaȱ cheȱ ilȱ fondoȱ puòȱ raggiungere.ȱ L’adozioneȱ dellaȱ direttivaȱ haȱ pertantoȱ portatoȱ ilȱ legislatoreȱ italianoȱ aȱ modificareȱlaȱdisciplinaȱdelȱd.lgsȱn.58/9818ȱ(TUF)ȱintroducendoȱilȱpotereȱdellaȱBancaȱ d’ItaliaȱdiȱfissareȱperȱiȱFIAȱriservatiȱlimitiȱdiȱlevaȱfinanziariaȱmassimaȱ(nonchéȱaltreȱ normeȱprudenziali)ȱperȱassicurareȱ laȱ stabilitàȱeȱ l’integritàȱdelȱmercatoȱ finanziarioȱ (art.ȱ6ȱTUF).ȱ Concentrandoȱl’attenzioneȱsullaȱlevaȱdeiȱFIAȱriservatiȱsiȱosservaȱquantoȱsegue:ȱ suȱ463ȱFIAȱriservatiȱ253ȱfannoȱricorsoȱallaȱlevaȱallaȱdataȱdiȱrilevazioneȱ(giugnoȱ2013),ȱ distribuitiȱtraȱ231ȱfondiȱimmobiliari,ȱ21ȱfondiȱdiȱprivateȱequityȱeȱunȱfondoȱapertoȱnonȱ armonizzatoȱ(tav.2).ȱȱ Tavolaȱ2ȱ Totaleȱattivo,ȱNAVȱeȱlevaȱdeiȱfondiȱriservatiȱ (DatiȱriferitiȱaȱGiugnoȱ2013;ȱTotaleȱattivoȱeȱNAVȱinȱmilioniȱdiȱeuro)ȱ 17ȱCfr.ȱTit.ȱV,ȱCap.ȱ3,ȱSez.ȱII,ȱpar.ȱ5ȱdelȱRegolamento. 18ȱPerȱ iȱ fondiȱ nonȱ riservatiȱ aȱ investitoriȱ professionaliȱ l’art.ȱ 6ȱ delȱ decretoȱ Lgs.ȱ n.58/98ȱ prevedeȱ cheȱ laȱ Bancaȱd’Italiaȱemaniȱnormeȱprudenzialiȱdiȱcontenimentoȱeȱfrazionamentoȱdelȱrischio.ȱ
  • 12. Nȱfondiȱaȱ leva Variabile primoȱ quartile Mediana terzoȱ quartile leva 1,23 1,23 1,23 totaleȱattivo 96,72 96,72 96,72 nav 96,62 96,62 96,62 leva 1,55 2,02 2,69 totaleȱattivo 33,14 78,33 179,56 nav 12,76 35,41 76,74 leva 1,23 1,28 1,79 totaleȱattivo 4,78 33,86 65,41 nav 3,76 28,42 51,64 APERTIȱNONȱARMONIZZATI 1ȱsuȱ13 IMMOBILIARI 231ȱsuȱ315 PRIVATEȱEQUITY 21ȱsuȱ135 Nota:ȱPerȱiȱfondiȱimmobiliariȱlaȱlevaȱèȱcalcolataȱcomeȱrapportoȱtraȱtotaleȱattivoȱeȱNAV;ȱperȱ leȱ altreȱ macrocategorie,ȱ laȱ levaȱ èȱ stataȱ calcolataȱ comeȱ rapportoȱ traȱ laȱ sommaȱ diȱ totaleȱ attivo,ȱ impegniȱperȱcontrattiȱderivatiȱeȱvenditeȱdiȱtitoliȱalloȱscopertoȱdivisoȱNAV.ȱȱ Leȱopzioniȱregolamentariȱsuiȱlimitiȱdiȱlevaȱ Leȱ previsioniȱ dellaȱ Direttivaȱ AIFM,ȱ comeȱ recepiteȱ nelȱ TUF,ȱ possonoȱ portareȱ all’identificazioneȱdelleȱseguentiȱopzioniȱregolamentariȱ:ȱ - H0:ȱnonȱimporreȱalcunȱlimiteȱallaȱlevaȱ(mantenimentoȱdelloȱstatusȱquo),ȱ prevedendoȱilȱsoloȱobbligoȱdiȱdisclosureȱdellaȱlevaȱutilizzataȱnelȱregolamentoȱdelȱ fondoȱeȱlaȱprovaȱcheȱlaȱstessaȱèȱragionevoleȱeȱrispettata;ȱ - H1:ȱ affiancareȱ agliȱ obblighiȱ informativiȱ diȱ cuiȱ all’Opzioneȱ H0ȱ limitiȱ all’utilizzoȱ dellaȱ leva.ȱ Inȱ questoȱ casoȱ èȱ possibileȱ identificareȱ leȱ seguentiȱ subȬ opzioni:ȱ o H1.a:ȱ fissazioneȱ exȬanteȱ diȱ limitiȱ diȱ leva,ȱ differenziatiȱ per tipologiaȱdiȱfondoȱperȱtenereȱcontoȱdeiȱdiversiȱprofiliȱdiȱrischio;ȱ o H1.b:ȱpotereȱdellaȱBancaȱd’Italiaȱdiȱimporreȱpiùȱstringentiȱlimiti diȱ levaȱ inȱ viaȱ successiva,ȱ seȱ ritenutoȱ utileȱ alȱ contenimentoȱ delȱ rischioȱ sistemico.ȱ Inȱ ogniȱ casoȱ siȱ renderebbeȱ necessariaȱ l’identificazioneȱ eȱ ilȱ monitoraggioȱdeiȱgestoriȱcheȱutilizzanoȱlaȱlevaȱinȱmodoȱsostanziale19.ȱȱ Inȱ terminiȱ diȱ valutazione,ȱ l’OpzioneȱH0ȱ nonȱ sembraȱ ragionevoleȱ consideratoȱ cheȱproprioȱiȱfondiȱriservatiȱsiȱcaratterizzanoȱperȱprofiliȱdiȱrischioȱpiùȱelevatiȱeȱperȱilȱ contributoȱche,ȱdaȱsoliȱoȱinȱaggregato,ȱpossonoȱdareȱall’emersioneȱdiȱrischiȱdiȱnaturaȱ sistemica.ȱ Assumendoȱquindiȱcomeȱpreferibileȱlaȱfissazioneȱdiȱlimitiȱdiȱleva,ȱilȱdiscrimineȱ siȱ poneȱ traȱ l’identificazioneȱ diȱ limitiȱ puntualiȱ exȱ anteȱ cheȱ iȱ fondiȱ nonȱ dovrebberoȱ superareȱ(OpzioneȱH1a)ȱeȱilȱpossibileȱinterventoȱexȱpostȱ(OpzioneȱH1b).ȱȱ L’OpzioneȱH1aȱpresentaȱilȱprincipaleȱlimiteȱlegatoȱallaȱdifficoltàȱstessaȱdiȱindividuareȱ limitiȱ puntuali.ȱ Siȱ puòȱ inoltreȱ argomentareȱ cheȱ un’eccessivaȱ ristrettezzaȱ dellaȱ levaȱ 19 IlȱregolamentoȱdelegatoȱdellaȱCommissioneȱEuropeaȱn.ȱ231/2013ȱdefinisceȱcomeȱricorsoȱsostanzialeȱ allaȱlevaȱilȱcasoȱinȱcuiȱlaȱstessaȱsiaȱsuperioreȱaȱ3.ȱ
  • 13. potrebbeȱavereȱeffettiȱdepressiviȱsulȱmercatoȱe,ȱinȱassenzaȱdiȱarmonizzazioneȱaȱlivelloȱ internazionale,ȱpromuovereȱloȱspostamentoȱall’esteroȱdegliȱoperatoriȱdelȱsettore.ȱDaȱ questoȱpuntoȱdiȱvistaȱe,ȱguardandoȱaiȱfondiȱriservatiȱnelȱloroȱcomplesso,ȱsembrerebbeȱ pertantoȱ preferibileȱ l’Opzioneȱ H1b,ȱ cheȱ siȱ baserebbeȱ sullaȱ capacitàȱ dell’autoritàȱ competenteȱ diȱ monitorareȱ laȱ levaȱ deiȱ fondiȱ eȱ valutare,ȱ ancheȱ inȱ relazioneȱ alleȱ dinamicheȱdelȱmercato,ȱl’opportunitàȱdiȱunȱinterventoȱrestrittivo.ȱAncheȱquest’ultimaȱ possibilitàȱnonȱèȱesenteȱdaȱrischi,ȱilȱprincipaleȱessendoȱquelloȱdellaȱnonȱtempestivitàȱ dell’azione.ȱ Questiȱ rischiȱ potrebberoȱ essereȱ mitigatiȱ daȱ un’azioneȱ diȱ vigilanzaȱ pervasivaȱsuiȱgestoriȱfacentiȱricorsoȱallaȱlevaȱinȱmodoȱsostanzialeȱeȱaventeȱadȱoggettoȱ l’adeguatezzaȱ delleȱ misureȱ diȱ organizzativeȱ eȱ diȱ gestioneȱ delȱ rischioȱ daȱ parteȱ dell’intermediario.ȱ Laȱ preferibilitàȱ diȱ unȱ approccioȱ “exȱ post”ȱ nonȱ escludeȱ cheȱ siȱ possanoȱindividuareȱcategorieȱdiȱfondiȱriservatiȱ(ad.ȱes.ȱquelliȱdiȱcredito)ȱperȱiȱquali,ȱ inȱvirtùȱdeiȱprofiliȱdiȱrischioȱ(ad.ȱes.ȱtrasformazioneȱdelleȱscadenze,ȱrischiȱdiȱcontagioȱ conȱ ilȱ settoreȱ bancario),ȱ èȱ inveceȱ opportunoȱ unȱ interventoȱ exȱ ante,ȱ ancheȱ particolarmenteȱconservativo.ȱȱ 4. Conclusioni Conȱ laȱ direttivaȱ AIFMDȱ ilȱ legislatoreȱ europeoȱ haȱ definitoȱ unȱ quadroȱ regolamentareȱ eȱ diȱ vigilanzaȱ armonizzatoȱ suiȱ gestoriȱ diȱ fondiȱ diȱ investimentoȱ alternativiȱalȱfineȱdiȱaccrescereȱlaȱprotezioneȱdegliȱinvestitoriȱeȱl’integritàȱdeiȱmercati.ȱ Inȱ Italia,ȱ ilȱ recepimentoȱdellaȱDirettivaȱhaȱ comportatoȱmodificheȱ alȱTUFȱ eȱ richiestoȱ interventiȱsullaȱnormativaȱsecondaria.ȱInȱparticolare,ȱlaȱBancaȱd’Italiaȱhaȱvalutatoȱleȱ implicazioniȱ delleȱ nuoveȱ previsioniȱ aiȱ finiȱ dellaȱ modificaȱ delȱ Regolamentoȱ sullaȱ gestioneȱcollettivaȱdelȱrisparmio.ȱ Laȱpresenteȱanalisiȱsiȱèȱsoffermataȱsugliȱaspettiȱdellaȱnuovaȱdisciplinaȱperȱiȱqualiȱ sonoȱstatiȱidentificatiȱrilevantiȱmarginiȱdiȱdiscrezionalitàȱaiȱfiniȱdelȱrecepimento,ȱqualiȱ laȱdisciplinaȱsulȱcapitaleȱminimoȱeȱquellaȱsullaȱlevaȱfinanziaria.ȱPerȱilȱprimoȱaspetto,ȱsiȱ ritieneȱ ragionevoleȱ replicareȱ laȱ logicaȱ dellaȱ direttivaȱ cheȱ distingueȱ iȱ gestoriȱ inȱ relazioneȱ all’entitàȱdelleȱmasseȱgestiteȱ traȱgestoriȱ “sopraȱ soglia”ȱ eȱ “sottoȱ soglia”.ȱ Inȱ particolare,ȱ siȱ ritieneȱ opportunoȱ subordinareȱ l’ingressoȱ alȱmercatoȱ deiȱ gestoriȱ sottoȱ sogliaȱ aȱunȱ regimeȱ semplificatoȱbasatoȱ suȱunȱ capitaleȱminimoȱ inferiore.ȱPerȱ contro,ȱ nonȱ sussistonoȱ elementiȱ sufficientiȱperȱmodificareȱ laȱdisciplinaȱ sulȱ capitaleȱminimoȱ perȱ iȱ gestoriȱdiȱmaggioriȱdimensioniȱ (sopraȱ soglia)ȱ laȱ cuiȱmisuraȱ rimarrebbeȱpariȱ aȱ quellaȱattuale.ȱ Perȱȱquantoȱȱriguardaȱȱlaȱȱleva,ȱȱilȱȱpotereȱȱriconosciutoȱȱall’autoritàȱȱdiȱȱfissareȱȱlimitiȱ allaȱȱstessaȱaȱȱtutelaȱȱdellaȱȱstabilitàȱȱeȱdell’integritàȱdelȱȱsistemaȱȱfinanziarioȱȱrappresentaȱ un’importanteȱȱ novitàȱȱ soprattuttoȱȱ aiȱȱ finiȱȱ dellaȱȱ disciplinaȱȱ deiȱȱ fondiȱȱ riservatiȱȱ aȱȱ investitoriȱprofessionali.ȱAȱtalȱfine,ȱseȱl’identificazioneȱexȱanteȱdiȱlimitiȱdiȱlevaȱsembraȱ diȱȱdifficileȱȱimplementazione,ȱȱrivesteȱȱinveceȱȱimportanzaȱȱilȱȱmonitoraggioȱȱdellaȱȱleva,ȱȱ soprattuttoȱinȱcasoȱdiȱsuoȱutilizzoȱ“sostanziale”,ȱperȱeventualiȱinterventiȱexȱpostȱeȱperȱ accertareȱȱ cheȱȱ ilȱȱ ricorsoȱȱ allaȱȱ levaȱȱ avvengaȱȱ conȱȱ struttureȱȱ eȱȱprocedureȱȱ gestionaliȱ adeguate.ȱȱLaȱȱpreferibilitàȱȱdiȱȱunȱȱapproccioȱȱ“exȱȱpost”ȱȱnonȱȱescludeȱȱcheȱȱsiȱȱpossanoȱ ’—’Ÿ’žŠ›ŽȱŒŠŽ˜›’Žȱ’ȱ˜—’ȱ›’œŽ›ŸŠ’ȱǻŠǯȱŽœǯȱšžŽ••’ȱ’ȱŒ›Ž’˜Ǽȱ’ȱŒž’ȱ™›˜’•’ȱ’ȱ›’œŒ‘’˜ȱ œžŽ›’œŒ˜—˜ȱ•Ȃ˜™™˜›ž—’¥ȱ’ȱž—ȱ’—Ž›ŸŽ—˜ȱŽ¡ȱŠ—Žǯȱ
  • 14.
  • 15. Relazionesull’attivitàdiAnalisidiImpattodella Regolamentazione AttuazionedellaDirettivasuigestoridifondidiinvestimento alternativi(AIFMD) Indice: 1) Ilcontestonormativo 2) Ladefinizionedelproblema 3) GliobiettividellaDirettiva 4) Glistrumentinormativi 5) AnalisiCostiǦBenefici 6) Analisi dell’ambito di attività, con riferimento al mercato italiano, su cui incidelaDirettiva 7) L’attuazioneinItaliadelladisciplinarelativaaigestoridifondidi investimentoalternativieleopzioniregolamentari 8) ValutazionediImpattodellaRegolamentazione
  • 16. 2 1)Ilcontestonormativo La crisi finanziaria del 2008 ha messo in evidenza una serie di lacune del sistema di regolazioneevigilanzadeimercatifinanziarieuropei.Inparticolare, lacrisihaevidenziato gravi mancanze in materia di cooperazione, coordinamento, applicazione uniforme del dirittodell’UnioneefiduciatraleAutoritàNazionalidiVigilanza. Inrispostaatalicriticità,èstatoavviatounprocessovoltoariformareisistemidivigilanza per meglio proteggere i cittadini, ripristinare la fiducia nel sistema finanziario nel suo complessoeminimizzareilrischiodicrisifuture. L’esitodiquestoprocesso1,basatosulRapportodeLarosière,èstataanche lamodificadel procedimento di produzione normativa europea. Al modello “a livelli” della procedura Lamfalussy,chelasciaspessoampiomargineallivellodiattuazionenazionale,favorendola frammentazionedegliordinamentifinanziari,siaffiancaunmodellodiinterventodiretto,in cui si tende a sostituire le Direttivedi “livello 1” con atti direttamente applicabili (esempi sono il Regolamento 1060/2009/CE su agenzie di rating, il Regolamento (UE) n. 236/2012 relativo alle vendite alloscoperto, ilRegolamento(UE) n.648/2012 suglistrumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni), che prevedono un coinvolgimentosignificativodell’ESMAsiaperquantoriguardalaproduzionenormativache perl’attivitàdivigilanza. Anche laddove si è ritenuto di ricorrere allo strumento della “direttiva”, l’approccio normativo è andato nella direzionedi un’armonizzazione più pronunciata,conun ricorso sempre minore ad opzioni regolamentari rimesse alla determinazione dei singoli Stati membri,comemessoinluceanchedallaComunicazionedellaCommissioneEuropeadel15 maggio2014su“Lariformadelsettorefinanziarioeuropeo”2. 1Perunapprofondimentosulprocessodi“costruzionedellenuoveregoleperunsistemafinanziarioglobale” che ha interessato la Commissione Europea fra il 2009 e il 2014 si rinvia alla pagina internet http://ec.europa.eu/internal_market/publications/docs/financialǦreformǦforǦgrowth_en.pdf 2Nella citata Comunicazione la Commissione “traccia un bilancio dei progressi compiuti nella riforma del sistema finanziario e, ove possibile valuta l’impatto complessivo del programma di regolamentazione finanziaria dell’UE”: cfr. COM(2014) 279 final, disponibile alla pagina http://ec.europa.eu/internal_market/finances/policy/index_en.htm#maincontentSec1, p. 2. Sono oggetto di analisilediverseriformeinambitofinanziariochesonointervenutenellaUEapartiredal2008inlineaconle statuizionidelG20, tracui: l’ istituzionedelnuovomeccanismodi vigilanzaeuropeo (costituito dallenuove autoritàESMA, EBA,EIOPA ed ESEFS); l’avvio dell’Unione Bancaria (edel meccanismodi vigilanza unico); l’adozionedinuovemisure inambitobancario(DGS,CRD IVpackage,meccanismidi risoluzionedellecrisi bancarie), finanziario(MiFID IIpackage,EMIR,CSDR)e assicurativo (Solvency II); le ulteriorimisureper la trasparenza e l’integrità del mercato (MAD II package, direttiva sui contratti di credito ai consumatori, regolamentosulleagenziedirating,propostadiregolamentosuibenchmarcks). Perun’analisidettagliataeapprofonditadegliargomentianalizzatinellaComunicazionesirinviaaldocumento dilavoropredisposto dai servizi dellaCommissione “Analisieconomicadelprogrammadiregolamentazione finanziaria”,ibidem.
  • 17. E’inquestocontestocheèstataapprovatalaDirettivasuiGestoridiFondidiInvestimento Alternativi (AIFMD 2011/61/UE), volta a realizzare una cornice giuridica per l’offerta di organismidiinvestimentocollettivodelrisparmio(inprimisainvestitoriprofessionali)che nonricadononelperimetrodellaDirettivaUCITS(2009/65/CE). L’AIFMDrappresentadunque,insiemeallaDirettivavoltaadisciplinareleremunerazioniei requisitiprudenzialinelsettorebancario(Direttiva2010/76/CE,cd.“CRDIII”),unodeiprimi attiapprovati sull’onda della crisi finanziariache attua,come siargomenterà in seguito, il doppiobinariodi“vigilanzamacroprudenziale”,finalizzataalcontrolloeallavalutazione dei rischiper la stabilità finanziaria derivanti dagli sviluppimacroeconomiciedel sistema finanziarionelsuocomplessoe“vigilanzamicroprudenziale”,finalizzataasalvaguardare lastabilitàdeipartecipantialmercatoeatutelaregliinvestitori,. La Direttiva AIFM intende racchiudere in un unico ambito normativo tutte le forme giuridicheelestrategiediinvestimentoalternativeaquelleregolatedallaDirettivaUCITSe dalle sue disposizioni attuative. Rientrano, pertanto, nell’ambitodi applicazioneuna vasta gamma di strumenti: dai più semplici fondi aperti che non soddisfano i requisiti definiti dalla DirettivaUCITS, ai fondidi investimento in specifiche attività illiquidecome i fondi immobiliari, i fondidi private equity, infrastrutture,commodities e altreancora.A seguito dell’entratainvigoredell’AIFMD,tuttigliorganismidiinvestimentocollettivodelrisparmio europeovengonoricondottiaduecategorie: 3 x fondiemessiinconformitàallaDirettivaUCITScheinvestonoinvalorimobiliarie sonodestinatiprincipalmenteadinvestitorialdettaglio; x fondi di investimento alternativi (FIA) emessi da gestori (GEFIA) che operano in conformità alla Direttiva AIFM, commerciabili liberamente (cd. “passaporto europeo”) fra investitori professionali, secondo la definizione stabilita dallaMiFID. La commercializzazione di tali prodotti a investitori al dettaglio è, invece, esclusa dall’ambitodiarmonizzazioneerimessaaregoledefinitealivellonazionale. Fra i due regimi appena richiamati sussistono alcune differenze fondamentali. In primo luogo,èimportantenotarechel’AIFMDnonrappresentaunregimecuiconformarsisubase volontaria,comequellodefinitodallaUCITS.Finoall’entratainvigoredell’AIFMD, infatti, chinonintendevaoffrireilserviziodigestionecollettivainvalorimobiliariconformemente alla UCITS, accettando le limitazioni imposte al gestore e ai prodotti (ad esempio con riferimentoalrischiodiliquiditàealdepositodeifondi),potevaoffrireprodottialternativi esercitando il servizio inbase alleregolenazionali,conun livellodi differenziazionedegli obblighi elevato. Nel Regno Unito, ad esempio, ai gestori di alcune categorie di fondi alternativinonerarichiestaun’autorizzazione.Dopol’attuazionedellaAIFMD, tutti ifondi gestitiinEuropa,nonriconducibilialregimeUCITS,dovrannoesseregestitiinconformitàalla nuovadisciplina:siècreatocosìunostatutocomuneperigestoridifondialternativiaquelli UCITS, costituendo un level playing field per la gestione collettiva del risparmio rivolta a investitori professionali. I costi di conformità e gli oneri amministrativi connessi
  • 18. all’armonizzazionedellaregolamentazioneedellavigilanzasubaseeuropeatrovano il loro contraltarenellapossibilitàdiusufruiredelcd.“passaportoeuropeo”perigestoridifondi alternativi. In secondo luogo, l’AIFMD consente l’accesso al mercato a gestori extraǦeuropei mentre la UCITSrichiedecheglistessidebbanostabilirsinell’Unione. Infine,l’AIFMDnoncontieneunaspecificadisciplinadeifondi,masilimitaaregolareigestori difondialternativieisoggettidepositari.Alcontrario,laUCITS,conlafinalitàdifavorirela creazione di un mercato interno di fondi destinato a investitori retail contiene diverse norme che conformano la strutturazione dei fondi, imponendo, ad esempio, requisiti di diversificazionee limitazionedei rischi (percui laquotadiuno specifico assetnondeve superareil10%),limitazionialtipodiattivitàchepossonoessereinseriteinportafoglio(solo strumenti negoziabili tra i quali non rientrano, ad esempio, immobili o commodities) o l’obbligodirimborsarelaquotasurichiesta,conunbrevepreavviso(formanecessariamente aperta). Talidistinzionisono inevitabili: dovendoracchiudere“perdifferenza” tutti iprodottiche non si conformano al regime volontario della UCITS, l’AIFMD doveva necessariamente esserecostruitacomenorma“aperta”conriferimentoallecaratteristichedelfondo.Inaltre parole,èl’ampiezzadellepossibiliconfigurazionidiprodottoriconducibiliall’AIFMDafarsì che laDirettivaconcernasostanzialmente igestoridifondialternativienon ifondi stessi, per evitare che i gestori possano reagire all’introduzione di nuovi e significativi obblighi connessi al prodotto cambiandone la “veste giuridica” e tentando, allo stesso tempo, di replicarne la struttura finanziaria, col risultato di vanificare l’obiettivo di armonizzare la basegiuridicadell’offertadifondiinEuropa.Intalsenso,ladefinizionedi“fondialternativi” (rispettoaquelliconformiallaUCITS)nonpuòcheincluderequalunquetipologiadifondo attualmenteidentificabilenelmercatoeuropeo,daglihedgefundsaifondidiprivateequity, daifondiimmobiliaria quelliper le infrastrutture,esaràapplicabileanchea quellichein futuroverrannosviluppatidall’industriaaldifuoridell’ambitodiapplicazioneUCITS. La principale innovazione, risiede proprio nell’attuazione di una norma unica in gradodi adattarsi alle caratteristiche di una serie di società di gestione la cui attività differiscono sensibilmente.Bastipensareallapeculiaritàdellegestioniimmobiliarioallespecificitàche distinguono, anche tra loro, i fondi di private equity. Il principale beneficio derivante dal regime europeo sarà, pertanto, quello di armonizzare le regole di autorizzazione e funzionamento dei gestori, garantendo alle autorità competenti le informazioni utili alla vigilanza marco e micro prudenziale, piuttosto che quello di conformare la struttura dei fondiinmodochealcunirischivenganocontenuti,perfavorirne lacommercializzazionea investitori al dettaglio (che caratterizza il regime UCITS), ovvero per favorire gli investimenti in determinati settori dell’economia, attraverso la definizione di altri statuti relativi ai gestori di specifiche categorie di fondi destinati a investitori professionali o particolaricategoriediinvestitori“qualificati”(qualiifondiperilventurecapital–EuVECAǦ 4
  • 19. e i fondi per l’imprenditoria sociale –EuSEFǦ e, in prospettiva, i fondi europei di investimentoalungotermine –EltifǦ,oggettodi specifici interventi3,cheprevedonoanche indicazionielimitazioniallacomposizionedeiportafoglidiinvestimento). L’obiettivodell’AIFMDè,dunque,quellodi ripristinare la fiducia, inprimoluogodaparte degli investitori professionali, nella capacità dell’industria di allocare i risparmi in modo efficace, finanziando attività a valore attuale netto positivo, ed efficiente, in modo che il possibile trasferimento sulle strutture commissionali dei costi di conformità non eroda la convenienza degli investimenti, sostenendo la domanda di prodotti alternativi, accanto a quella dei meno rischiosi prodotti UCITS. Se tale obiettivo sarà raggiunto, potrebbero in prospettiva aprirsi ulteriori spazi di armonizzazione della disciplina relativa alla commercializzazionealdettaglio,adoggirimessaalladefinizionediregolenazionali. Tale ricostruzione è largamente basata sugli Impact Assessment effettuati dalla Commissione sia con riferimento alla Direttiva AIFMD che al Regolamento delegato n. 231/20134, nonché sulla Relazione A.I.R. allegata allo schema di Decreto Legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 dicembre 20135, che costituiscono naturale presuppostoallapresenterelazione. 3Regolamenti(UE)n.345/2013(EuVECA)en.346/2013(EuSEF),PropostaIP/13/605del26giugno2013(ELTIF) 4 Gli Impact Assessment della Commissione Europea sono disponibili alle pagine http://ec.europa.eu/internal_market/investment/docs/alternative_investments/fund_managers_impact_assess ment.pdfehttp://ec.europa.eu/internal_market/investment/docs/20121219Ǧdirective/ia_en.pdf 5Disponibileallapaginahttp://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/26387.htm 5
  • 20. 6 2)Ladefinizionedelproblema L’intervento normativo europeo è fondato sulla definizione delle seguenti problematiche, emersedallacrisifinanziariainattonell’ultimoquinquennio: Ǧ Vigilanza sui rischimacroǦprudenziali (sistemici): l’assenza di un approccio coerente allaraccoltadidatimacroǦprudenziali,comel’indebitamentoelaconcentrazionedeirischi, nonché di efficaci meccanismi per la condivisione di tali informazioni fra le autorità di vigilanzaprudenzialea livelloeuropeoe globale,rappresentaun significativoostacolo alla effettiva supervisione del rischio sistemico. Se l’indebitamento dei fondi è elevato e concentrato verso poche grandi banche, l’andamento negativo degli attivi può avere ripercussioni sistemiche, che vanno al di là della perdita di ricchezza da parte dei sottoscrittori delle quote del fondo. Inoltre, in alcuni casi, i gestori possono muoversi in modo correlato (“herding behaviour”)in modo da determinare un impatto proǦciclico e rendere più complessa la risposta delle istituzioni pubbliche in momenti critici. L’attuale assettodellavigilanzanonconsentedimonitorareadeguatamenteirischimacroǦprudenzialia causadellanaturatransfrontalieradeglistessi. Ǧ Vigilanza sui rischi microǦprudenziali: l’assenza di una disciplina armonizzata per i gestoridifondialternativiharesopossibilechealcunidiessisvolgesserolapropriaattività senzaesseresoggettiadadeguatirequisitieprocedureper lacorrettagestione.Ciòèstato ancheaccentuato dalle specificità deifondi alternativie dalle difficoltà legatealla corretta valutazione degli asset. Inoltre, una organizzazione debole nella gestione del rischio può ridurresignificativamentelafiduciadegliinvestitori,dellecontropartiedelmercatonelsuo complesso. La regolamentazione previgente rispetto alla AIFMD non ha garantito che la gestionecollettivaavvenisseinconformitàaunquadrocoerentediregoleingradoditutelare gli operatori e impedire che arbitraggi regolamentari influisseronegativamente sulla qualità dell’offertadifondialternativi. Ǧ Tutela degli investitori: la crisi finanziaria ha dimostrato che anche gli investitori professionali devono essere tutelati sia dal punto di vista della correttezza che della trasparenza.Iprincipalifallimentihannoriguardatolagestionedeiconflittidiinteressiela governancedeifondi,conparticolareriferimentoalleremunerazioni,allavalutazionedelle attività e alla gestione della liquidità. Anche gli investitori professionali possono essere vittime di comportamenti opportunistici ed effettuare scelte di investimento sulla base di informazioni asimmetriche. Le asimmetrie determinate da un approccio normativo differenziatosubasenazionaleperquantoriguarda lagovernanceinternael’informativada fornireagliinvestitori,nonconsentonodigarantiregliinvestitorianchequandoessioperano inmodoprofessionale. Ǧ Efficienza del mercato: l’attività dei gestori di fondi alternativi (con particolare riferimento a Hedge Funds e Commodity funds)non incide solo sulla stabilità del sistema finanziario ma anche sull’efficienza e l’integrità dei mercati nei quali operano. Più nello
  • 21. specifico, alcune tecnichedi negoziazione dinamica e il rilevante ricorso allo short selling possonoesserecollegatiallanormativasugliabusidimercato. ǦMercato del controllo societario:quando i fondi (Hedge e Private Equity)pongono in attooperazioni rilevantiper il controllo societarioè statoevidenziatospessoun rischiodi trasparenza.Questosiverifica,daunaparte,nell’acquisizionedipartecipazionirilevantiin societàquotateattraversostrategieattivechefannoricorsoastrumenti,quali ilprestitodi azioni o i contratti differenziali, che rendono meno chiaro il peso di un determinato soggettonellacompaginesocietaria.Inoltre,vièunpotenzialedisallineamentodiincentivi nella gestione di un portafoglio di società, in particolare in relazione all’eccessivo ricorso all’indebitamento. Infine, è stata evidenziata una mancanza di trasparenza e controllo pubblicorispettoallesocietàsoggetteabuyǦouts. 7
  • 22. 8 3)GliobiettividellaDirettiva Allalucediquantodetto,l’obiettivogeneraledellaDirettivaAIFMèquellodicostituireun impianto completo e coerente per la vigilanza sui gestori di organismi di investimento collettivo del risparmio. Tale finalità può essere ulteriormente specificata con riferimento alleproblematichedescrittenelprecedenteparagrafo: Obiettivifinali Obiettivioperativi Assoggettare tutti i gestori di fondi alternativi ad appropriati requisiti per l’autorizzazioneelaregistrazione Assicurare che tutti i gestori di fondi alternativi soddisfino specifici requisiti primadioperarenelmercatounico Monitorare in modo adeguato il rischio sistemico Rafforzare la trasparenza sulle attività dei gestori di fondi alternativi, incluso il sistematico ricorso all’indebitamento, per garantire il monitoraggio del rischio sistemico.Garantireche idatirilevantiatal finesianocondivisialivelloeuropeo Monitorare e contenere in modo adeguato rischimicroǦprudenziali Imporrecontrolliinternisuiprincipalirischi a cui gestori sono esposti (di mercato, di liquidità,dicontroparte,dicredito,rischidi conformitàlegaleealtririschioperativi) Realizzare un approccio comune alla tutela di chi investe professionalmente in fondi alternativi Migliorare l’informativa agli investitori consentendounapiùaccurataduediligence. Assicurareun’adeguatagestionedeiconflitti di interessi. Imporre appropriati controlli e procedure in aree chiave come la valutazionedegliattivieillorodepositario Garantire maggiore trasparenza e responsabilità per i gestori che detengono partecipazionirilevanti Introdurre nuovi obblighi per i gestori in casodiacquistodipartecipazionirilevanti Sviluppare un mercato unico per i fondi alternativi Rimuovere le barriere all’offerta transfrontaliera di fondi alternativi verso investitori professionali senza compromettere l’efficacia della regolamentazioneedellavigilanza Assicurare la proporzionalità dell’intervento e imporre requisiti calibrati per specifiche situazioni Focalizzare gli interventi necessari sui gestoridirilevanzasistemicae,inaggiunta, quelli necessari per tutti i tipi di fondi, imporre requisiti calibrati per situazioni specifiche
  • 23. 9 4)Glistrumentinormativi Perciascunodegliobiettivirappresentatinelprecedenteparagrafoèpossibileidentificaregli strumenti normativi che istituiscono specifici obblighi di comportamento per i soggetti destinatari degli stessi. Di seguito si rappresenta una tavola sinottica degli strumenti normativiistituitialivelloeuropeomediantel’AIFMDeiRegolamentidelegati(UE)n.2316, 4477e4488del2013approvatiinattuazionedellanormadilivello1: Obiettivifinali Strumentinormativi–tavolasinotticadei riferimentialivelloeuropeo Assoggettare tutti i gestori di fondi alternativi ad appropriati requisiti per l’autorizzazioneelaregistrazione Condizioni e procedure di autorizzazione dei GEFIA(7Ǧ11L1,12Ǧ15L2) Monitorare in modo adeguato il rischiosistemico Obblighidisegnalazionealleautoritàcompetenti (24L1,110Ǧ111L2) Utilizzo delle informazioni riguardanti la leva finanziaria(25L1,112L2) Monitorare e contenere in modo adeguatorischimicroǦprudenziali CondizionioperativedeiGEFIA: Requisitigenerali(12Ǧ17L1,16Ǧ56L2), Organizzativi(18Ǧ19L1,57Ǧ74L2), Delegadifunzioni(20L1,75Ǧ82L2), Soggettodepositario(21L1,83Ǧ102L2) Realizzare un approccio comune alla tutela di chi investe professionalmenteinfondialternativi Relazioneannuale(22L1,103Ǧ107L2) Informativa preǦcontrattuale soggetta ad aggiornamento(23L1,108Ǧ109L2) Garantire maggiore trasparenza e responsabilità per i gestori che detengonopartecipazionirilevanti Obblighi imposti ai GEFIA che gestiscono FIA che acquisiscono partecipazioni rilevanti o il controllodisocietà(26Ǧ30L1) Sviluppare un mercato unico per i fondialternativi Diritti dei GEFIA e condizioni per la commercializzazione e gestione di FIA UE nell’Unione(31Ǧ33L1) NormespecificherelativeaiPaesiTerzi(34Ǧ42L1, 113Ǧ115L2,1L2’’) OpzionedicommercializzazionediFIAdaparte deiGEFIApressoinvestitorialdettaglio(43L1) Assicurare la proporzionalità dell’intervento e imporre requisiti calibratiperspecifichesituazioni Deroghe(3L1,2Ǧ5L2,1L2’) ObblighiperiGEFIAchegestisconotipispecifici diFIA(25Ǧ30L1,6Ǧ11L2) Legenda: L1 = Direttiva AIFMD; L2 = Regolamento delegato (UE) n. 231/2013; L2’ = Regolamento (UE) n. 447/2013;L2’’=Regolamento(UE)n.448/2013 6 Che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizionigeneralidiesercizio,depositari,levafinanziaria,trasparenzaesorveglianza. 7 Che stabilisce la procedura applicabile ai GEFIA che scelgono di sottoporsi alle norme della direttiva 2011/61/UEdelParlamentoeuropeoedelConsiglio. 8ChestabiliscelaproceduradideterminazionedelloStatomembrodiriferimentodelGEFIAnonUEanorma delladirettiva2011/61/UEdelParlamentoeuropeoedelConsiglio.
  • 24. Le funzionie ipoteridivigilanzanecessariperrendereeffettivo l’impiantonormativocosì costituitosonodefinitidagliarticoli44Ǧ55dellaDirettivaAIFM(integratedagliartt.115e116 delRegolamentodelegato)e,insintesi,prevedonoquantosegue: ǦgliStatimembridesignano leautorità(pubbliche)competentiadesercitare lefunzioni previstedall’AIFMD,informandoleistituzionieuropee,assicuranochelestesseistituiscano metodi atti a verificare l’ottemperanza delle relative disposizioni, stabiliscono lenorme sulle misure e le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della AIFMD, e stabiliscono che le decisioni adottate ai sensi delle disposizioni legislative,regolamentarieamministrativeemanateinconformitàdell’AIFMD siano debitamente motivate e siano soggette al diritto di ricorso in sede giurisdizionale; Ǧ la vigilanza prudenziale su un GEFIA spetta (in via generale) alle autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA (home country control), fatta eccezione per i requisitigeneralidiorganizzazione (12L1)e i conflittidiinteressi(14L1)sucuivigilano le autorità competenti dello Stato membro ospitante nel caso in cui vi sia gestione e/o commercializzazione tramite succursale. Alle autorità competenti dello Statomembro d’origine del GEFIA sono attribuiti poteri di vigilanza informativa e ispettiva, inibitori e sanzionatori,daesercitaredirettamente,incollaborazioneconaltreautorità,per iltramite di altri soggetti o rivolgendosi all’autorità giudiziaria. Le autorità competenti dello Stato membroospitantehannoneiconfrontideiGEFIAchegestisconoe/ocommercializzanosul proprio territorio poteri di informazione e di intervento (previa informazione/coordinamento con le autorità dello Stato membro d’origine sotto l’egida dell’ESMA)nelcasodiviolazionedellenormedicuihannoresponsabilità; Ǧ l’ESMAelaboraeriesaminaregolarmenteorientamentivoltiadarmonizzare leprassidi vigilanzautilizzatedallediverseautorità,mahaanchepoteridiinterventoindiretto(“può […]chiedereall’autoritàcompetenteoalleautoritàcompetentidiadottare[…]misure)alfine diimporrerestrizioniaiGEFIAnonUE,edivietarelacommercializzazionenell’Unione diquoteoazionidiFIAgestitidaGEFIAnonUEodiFIAnonUEgestitidaGEFIAUEnei casi specificati dall’art. 47, paragrafo 4 dell’AIFMD. Tali richieste sono “condizionate” all’esistenza di una significativa minaccia per il sistema finanziario e al mancato (o inefficace) intervento da parte delle autorità competenti. Le misure richieste devono contrastare in modo efficace la minaccia, senza avere effetti negativi sull’efficienza dei mercati,enondevonocrearearbitraggiregolamentari; Ǧ le autorità competenti degli Statimembricooperano tradi loro e conl’ESMA e il ComitatoEuropeoperilRischioSistemico(CERS)ogniqualvoltaciòsirendanecessario perl’espletamentodei lorocompitieper l’eserciziodei loro poteri.L’ESMArappresenta il soggetto competente alla composizione delle controversie in caso di disaccordo fra le autoritàcompetenti; 10
  • 25. Ǧ le autorità competenti per i GEFIA scambiano le informazioni necessarie per la sorveglianzael’interventoincasodipotenzialiimplicazionidelleattivitàdisingoliGEFIAo dei GEFIA collettivamente sulla stabilità di istituti finanziari di importanza sistemica e sull’ordinatofunzionamentodeimercati,comunicanoall’ESMAealCERSinformazioni aggregate sulle attività dei GEFIA sotto la loro responsabilità, e possono chiedere la cooperazione delle autorità competenti di un altro Stato membro per un’attività di vigilanza,unaverificasulpostooun’indaginenelterritoriodiquest’ultimonell’ambitodei poteriloroconferitiaisensidellapresentedirettiva. Leinformazioniacquisiteinsededivigilanza, l’esperienzaacquisitanell’applicazionedella direttivaelavalutazionedelsuoimpattosugliinvestitori,suiFIAosuiGEFIAcostituiranno labaseper avviareun successivoriesame della direttivamedesima al finedi analizzare il gradodiraggiungimentodegliobiettiviprefissatiediproporneleopportunemodifiche. Allalucediquantosinquidescrittopuò,insintesi,affermarsicheilframeworknormativo europeo sulla disciplinadella gestionedei fondi alternativi, la corrispondente attività di vigilanza,nonché le future attività di revisione delle regolemedesime testimoniano, in lineaproprioconleconclusionidelRapportodeLarosière,l’avvenutosignificativocambiodi passonel processocheha il suo obiettivo finale nella realizzazionedel mercato unico.Le regole definite dal legislatore europeo infatti hanno ristretto gli ambiti (e le potestà) discrezionalidi quellidei singoli PaesiMembri (relativamente, soprattutto, alle fattispecie aventiunarilevanzacrossǦborder,nell’Unione)che,pertanto,sono (esarannosemprepiù) chiamatiasvolgereundiversoepiùincisivoruolonellafaseascendentedellaproduzione normativa9.Talenuovoassettocostituisceunodeipilastrisucuipoggialarealizzazionedi quel sistema di regole armonizzate in grado di offrire il medesimo livello di tutela (ad esempio)agliinvestitorideidiversiPaesiMembrie,dunque,delMercatoUnicoEuropeo. Leprevisionieuropee inmateriadivigilanzaedipoteriattribuitialleAutoritànazionali, assieme al pregnante ruolo attribuito all’ESMA nella realizzazione di prassi di vigilanza uniformi,costituisconoilsecondopilastrosucuipoggialarealizzazionedelMercatoUnico. Unavolta,infatti,cheleregolesonostatearmonizzateoccorrescongiurareirischiderivanti da eventuali “arbitraggi” correlati alla diversa intensità dell’azione di vigilanza posta in essere dalle Autorità nazionali competenti. All’ESMA è altresì attribuita una funzione generaledicoordinamentoanchealfinedidirimerecontroversietraleAutoritànazionali. Ladettagliatadisciplinadelriesamedelladirettivache,aisensidell’art.69dell’AIFMD,la CommissioneEuropeadovrà avviare entro il22 luglio 2017, delinea il terzo pilastrosu cui 9Comemesso inlucenellagiàcitataComunicazionedellaCommissioneEuropeadel 15maggio2014, “prima delle riforme finanziarie, la legislazione UE sui servizi finanziari si basava in gran parte sul principio dell’armonizzazioneminima,consentendoagliStatimembriunanotevole flessibilitànelrecepimento.Inalcuni casiciòhaprovocatoincertezzatraipartecipantialmercatocheoperanoalivellotransfrontaliero,haagevolato l’arbitraggioregolamentareehaminatogliincentiviperunacooperazionereciprocamentevantaggiosa”.Edèa tal fine che la Commissione ha proposto di definire un corpus di norme che fornisce un unico quadro regolamentareperilsettorefinanziariodaapplicareinmanierauniformeintuttal’UE. 11
  • 26. poggia ilnuovociclo“integrato”dellaproduzionenormativaeuropeanell’ambitodelquale l’attivitàdivigilanzapostainesseredalleautoritàcompetentidivienelafonteprincipaleper laraccoltadelleinformazioniedeidatiinbaseaiqualidovràesseresvoltalavalutazioneexǦ postdella efficacia delle regole (e, dunque,dovranno essere assunte le eventuali decisioni sullamodificadelleregole)10. Ilnuovosistemadiregolazioneoraillustratoridefiniscedunquelecompetenzeeleattività diregolazioneedivigilanza,siaalivelloeuropeochealivellonazionale. Inparticolareper leAutoritànazionalise,daunlato, siassisteadunaerosionedelpotere regolamentare(collocatosostanzialmentenellafaseascendentedelprocessodiproduzione normativa) con spazi minimi per opzioni regolatorie autonome, dall’altro lato, però, si registraun’accresciutarilevanzadellafunzionedivigilanzacuièattribuitounruolocentrale perlaraccoltaelaelaborazionediinformazioniedatiutilialleanalisieallevalutazionisulla efficaciadellemisurepredisposteesullaloroeventualerevisione.L’attivitàdivigilanzaela produzione delleinformazioni rilevantiper levalutazioni sulleregolevigentidovràquindi svolgersi secondo criteri e prassi via via sempre più uniformi in ambitoUE e nell’ambito dellacrescenteattivitàdicooperazionetraleAutoritàcoordinatedall’ESMA. 12 10 Perulterioridettaglisull’attivitàdiriesamecfr.infrapar.8Valutazionediimpattodellaregolamentazione
  • 27. 13 5)AnalisiCostiǦBenefici La definizione e l’attuazione degli strumenti normativi descritti nel precedente paragrafo sono finalizzate all’ottenimento di benefici netti per i destinatari della norma, ma produconoallostessotempocostiedisincentividaanalizzare(almeno)alivelloqualitativo, comenaturalepresuppostoallacostruzionediunsistemadiindicatoriperlavalutazione d’impattodellaregolamentazioneinargomento. Icosti Quantoaglieffettinegativi,l’elementoprincipaleèrappresentatodaicostidiconformitàe daglioneriamministrativiconnessiconleregoleproceduraliegliobblighiinformativiverso le autorità competenti che derivano dal rafforzamento dei requisiti per l’autorizzazione e della vigilanza sull’operatività dei GEFIA. In particolare, secondo uno schema classico del settorefinanziario,laregolamentazionesièbasatasullariservadiattività,ancheinunodei pochiambiticompetitivi(fondialternativi)dovetaleprincipionon sieraancoraaffermato completamente. Ad esito dell’AIFMD, al netto delle deroghe applicabili ad una quota minimale delle masse gestite (c.d. gestori sottoǦsoglia di cui infra), tutti i gestori saranno soggetti ad autorizzazione sulla base di un sistema di requisiti operativi e altri obblighi armonizzatisubaseeuropea.Taleapproccioèfondatosullaconvinzioneche,inunsettore cosìdelicatoperilsistemaeconomico,ladinamicaconcorrenzialediselezionedelleimprese migliori non debba essere lasciata alla pura dinamica di mercato, con ingresso libero e imprese “peggiori” libere di fallire, ma debba essere caratterizzata da una “selezione” (autorizzazione)ingradodigarantireunlivellominimodiqualitàcheconservilafiducianel sistemaenonsolonellasingolaimpresa. Il livellamento del campo da gioco sarà ottenuto in molti casi accrescendo, anche significativamente, gli oneri a carico dei soggetti operanti nel settore e, in tal modo, le barriere all’entrata di potenziali entranti (incentivo al consolidamento degli operatori su basenazionaleeallaconcorrenzasubaseeuropea). Tali costi (fissi)hannocome contraltarel’aumentopotenziale della qualitàdel servizio (e, quindi, la tutela degli investitori) ma costituiscono comunque barriere legali in grado di ridurre lapressioneconcorrenzialeesterna.Conparticolare riferimento all’Italia,ètuttavia possibileaffermarecheunabuonapartedelledisposizioniorainvigorepertuttiigestoridi fondialternativieuropeifosserogiàmaterialmentepresentinell’ordinamentoitalianoeche, pertanto,l’impattonegativoperigestorinazionalipotrebbeesserecomparativamentemeno pronunciatonelnostroPaese,invirtùdiunapproccionormativoincuigiàeranopresenti stringenti requisiti in materia di autorizzazione e operatività per tutte le SGR di diritto nazionale. Unanovitàdirilievoèlegataall’informativapreǦcontrattualeeperiodica.Gliobblighidi informazione nei confronti di investitori, nell’impianto regolamentare europeo, hanno storicamente presentato oneri minimi (se non assenti) in caso di commercializzazione a
  • 28. investitori professionali. L’AIFMD modifica parzialmente tale approccio, imponendo obblighi di informazione specifici anche nei confronti di investitori (presuntivamente) dotati di esperienza e competenza, integrando la disciplina di trasparenza definita dalla DirettivaProspetto(orientataprincipalmenteagliinvestitorialdettaglio).Alcunionerisono peraltro mitigati dalla possibilità di mettere a disposizione degli investitori la documentazioneesclusivamente“surichiesta”11. Con riferimento agli oneri amministrativi, la Direttiva determina un sostanziale incremento delle segnalazioni nei confronti delle autorità competenti. L’attuazione dei presidi di vigilanza macroprudenziale integrata si basa, infatti, sulla disponibilità delle informazioni necessarie per anticipare e contrastare future fasi critiche. In particolare, le segnalazioniriguardano leinformazionisuiprincipalistrumentinegoziatiesulleprincipali esposizioni e più importanti concentrazioni dei fondi alternativi gestiti. Inoltre, al fine di assicurare la trasparenza e l’integrità del mercato sono stati introdotti nuovi obblighi destinatiaiGEFIAcheacquisiscono partecipazioni rilevantio il controllodi societàanche nonquotate. Ilnuovosistemadisegnalazionialleautoritàdeterminerà,infine,ancheunincrementodei costi delle amministrazioni coinvolte sia con riferimento allo scambio di informazioni fra soggetti pubblici responsabili della vigilanza, sia con riferimento al costo del personale impiegato nelle attività di monitoraggio necessarie ai fini della stessa. Con particolare riferimento all’Italia,come già evidenziato a propositodei costidi conformità, è possibile affermareche le principalisegnalazioniintrodottedall’AIFMDsono già richieste aigestori che ricadranno nell’ambito di applicazione della nuova disciplina. Pertanto, anche con riferimento agli oneri amministrativi, l’impatto negativo per i gestori potrebbe essere comparativamentemenopronunciatoinItalia,invirtùdiunapproccionormativoincuigià eranopresentirilevantiobblighiinformativiperleSGRdidirittonazionale. Ibenefici Il principale beneficio connesso allanuova disciplina consiste nella possibilitàdi gestire e commercializzareliberamente(versoinvestitoriprofessionali)fondialternativinelmercato unico europeo per tutti i GEFIA autorizzati ai sensi della Direttiva. La creazione del cd. passaportoeuropeoper igestorioffrel’opportunitàdiaccrescere ilnumerodiinvestitori potenzialmente destinatari di un’offerta, residenti in uno o più Stati membri, diversi da quello “di origine”, presso il quale è stata ottenuta l’autorizzazione alla prestazione del servizio.Taleopportunitàrappresentaunincentivoadaccrescerelaconcorrenzainterna alsettoresubaseeuropea,realizzandounlivellamentodelcampodagiocoestimolandola qualitàdell’offertaeunapressionealribassodellecommissioniapplicateallaclientela. IGEFIAavrannolapossibilitàdiaccedereadunaplateadiinvestitoripiùampiaconcosti ridotti,anchese ilrispettodellecondizioniperl’autorizzazioneeoperative,degliobblighi 14 11vedil’art.22dell’AIFMD
  • 29. disegnalazioneeinformazioneversoilmercato,gliinvestitorieleautoritàdetermineranno unaumentodeicostiinizialiedigestione.Taleaumentodeicostise,daunaparte,produce barriere legalichelimitano laconcorrenzaesterna,dovrebbetradursiinunaumentodella qualità del servizio determinata dai presidi di vigilanza pensati per regolare gli ambiti di attività lacuicriticitàèemersainseguitoallacrisifinanziaria(governance,autorizzazione, remunerazioni,conflittidiinteresse,delegadiattività,informazioneagliinvestitori[anche professionali], segnalazione di specifici aspetti, come il ricorso alla leva finanziaria, alle autoritàcompetenti). In considerazione del principio di proporzionalità, l’AIFMD prevede un regime agevolato che consente ai gestori che in virtù dell’ammontare delle risorse gestite difficilmentepotrebberoaccederealmercatounicoeuropeo(igestori“sottoǦsoglia”)dinon doversopportarelatotalitàdeicostiprevistiperiGEFIA.LaDirettiva(art.3)prevedeinfatti pertaligestoriunregimediregistrazione(inluogodell’autorizzazione)fattasalvalafacoltà per gli StatiMembridi adottarenorme più rigorose nei confrontidi tali soggetti. Inoltre, affinché possano comunque beneficiare dei diritti riconosciuti dalla direttiva (passaporto europeo),aiGEFIAdiminoridimensionièriservataunaclausoladioptǦin(possonoessere trattati come GEFIA assoggettandosi volontariamente ai requisiti e agli obblighi previsti dall’AIFMD). Come già evidenziato dalla storia del sistema finanziario italiano, la creazione di un gap eccessivo negli oneri di conformità associati a diversi stadi quantitativi di una medesima attivitàrischiadidisincentivarelacrescitadimensionaledelleimprese.Intalsenso,lascelta compiutadallegislatoreèstataquelladiridurrealminimoledifferenzefraGEFIAegestori “sottoǦsoglia”.Ciòèstatoottenutomediantelasceltadifondodiapplicareaquestiultimile medesimeregoleprevisteperiGEFIA,delegandoaBancad’ItaliaeConsobladefinizionedi deroghepuntuali,per isoligestoridifondi riservati.Pertanto, aigestori“sottoǦsoglia”che offriranno fondi a investitori retail saranno applicabili le medesime regole applicabili ai GEFIA. Tale approccio, bilanciando principio di proporzionalità ed esigenze di tutela del risparmio, appare in grado di evitare che la regolamentazione nazionale possa creare un disincentivoallacrescitadimensionaledeigestori. Infine, l’AIFMD disegna un nuovo sistema di informazione e azione da parte delle autoritànazionaliedeuropee.Ilprincipalebeneficiodellanuovaarchitetturasaràquello di realizzare un sistema di presidi in grado di monitorare il rischio sistemico e i rischi microprudenziali e di agire in modo più efficacie per contrastare l’insorgere di situazioni critiche, ripristinando e sostenendo, in ultima analisi, la fiducia degli attori nel buon funzionamentodelsistemafinanziarioeuropeo. 15
  • 30. 16
  • 31. SpecializzazionepertipologiadiprodottoenumeroSGR NumeroSGR AIFMDͲPRIVATEEQUITY 50 AIFMDͲIMMOBILIARI 42 UCITS;AIFMDͲAPERTI 19 AIFMDͲAPERTI 6 AIFMDͲAPERTI;AIFMDͲPRIVATEEQUITY 4 AIFMDͲPRIVATEEQUITY;AIFMDͲIMMOBILIARI 4 AIFMDͲAPERTI;AIFMDͲIMMOBILIARI 2 UCITS;AIFMDͲIMMOBILIARI 2 UCITS;AIFMDͲAPERTI;AIFMDͲPRIVATEEQUITY;AIFMDͲIMMOBILIARI 2 UCITS;AIFMDͲPRIVATEEQUITY;AIFMDͲIMMOBILIARI 1 UCITS;AIFMDͲAPERTI;AIFMDͲPRIVATEEQUITY 1 TOTALE 133 AIFMDͲPRIVATEEQUITY 4 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 17 6)Analisidell’ambitodiattività,conriferimentoalmercatoitaliano,sucuiincidela Direttivaalladatadel30giugno201312 a) NumerocomplessivodiSGRcherientranonelperimetrodiapplicazionedellaDirettiva AIFM: 133,di cui 108 soggettiche gestiscono esclusivamenteFIA.Tra questi ultimi80 sonoGEFIAchegestisconoesclusivamenteFIAriservati. 50 42 19 6 4 2 1 2 2 1 AIFMDͲIMMOBILIARI UCITS;AIFMDͲAPERTI;AIFMDͲPRIVATE UCITS;AIFMDͲPRIVATEEQUITY;AIFMDͲ IMMOBILIARI UCITS;AIFMDͲAPERTI;AIFMDͲPRIVATE UCITS;AIFMDͲIMMOBILIARI 12Fonte:elaborazionisudatiConsobeBancad’Italiaalladatadel30giugno2013. UCITS;AIFMDͲAPERTI AIFMDͲAPERTI AIFMDͲAPERTI;AIFMDͲPRIVATEEQUITY AIFMDͲPRIVATEEQUITY;AIFMDͲ IMMOBILIARI AIFMDͲAPERTI;AIFMDͲ IMMOBILIARI EQUITY;AIFMDͲIMMOBILIARI EQUITY SpecializzazionepertipologiadiprodottoenumeroSGR
  • 32. Numeridifondigestitipertipologia 18 Il grafico suddetto evidenzia che il mercato dei gestori italiani si caratterizza per un significativo livello di specializzazione per tipologia di prodotto gestito Ǧ il 38% delle SGR (innumeroparia50)gestisceesclusivamentefondidiprivateequity, il32% delle SGR(innumeroparia42)gestisceesclusivamentefondiimmobiliariǦ.Nelrestante30% del campione analizzato (in numero pari a 41) si riscontra, invece, un’operatività su diversetipologiediprodotto(UCITS,FIAaperti,FIAimmobiliari,FIAprivateequity),di cui il 50% è rappresentato da Gestori UCITSǦFIA Aperti (in numero pari a 19). Non significativeappaionoleSGRattivenellagestionedidifferentitipologiediprodotto. b) Concentrazione di mercato delle SGR riconducibile al perimetro applicativo della AIFMD(primi10players) TOTALEATTIVO SGR NUMEROFONDI Latabellasuddettaevidenziaunaforteconcentrazionedelmercatodeigestoriitalianidi FIA: i primi 10 player rappresentano in termini di totale attivo il 55% del mercato nazionale. c) NumerodifondicherientranonelperimetrodiapplicazionedellaDirettivaAIFM:646 Valoreassoluto Valore% Valoreassoluto Valore% ͳ ͻǤͻ͹ʹǤͲͲ͸Ǥͳͳ͸ 12% Ͷ͵ 7% ʹ ͻǤͷʹͳǤ͹ͻ͸Ǥʹ͸͵ 12% ͵͵ 5% ͵ ͷǤͷ͸ͶǤ͵ͷͶǤͻͺ͹ 7% ͻ 1% Ͷ ͶǤ͸ͲͻǤ͸Ͳ͹Ǥʹ͹ͻ 6% ʹͳ 3% ͷ ͵Ǥ͹ͶͺǤ͵͸͸ǤͲͷ͵ 5% ͹ 1% ͸ ͵ǤͷͳͶǤͻ͹ͳǤʹͻ͵ 4% ʹ͸ 4% ͹ ʹǤͷͻͲǤ͵͵͸Ǥʹ͹͵ 3% ͳͲ 2% ͺ ʹǤ͵͸͵Ǥͷͳ͵ǤͺͲͻ 3% ͳͲ 2% ͻ ʹǤͳ͵ʹǤ͹ͳͺǤͷͺͷ 3% ͳͶ 2% ͳͲ ͳǤ͹͵ͷǤͺͲʹǤͺ͸ͺ 2% ͳͶ 2% TOTALE 45.753.473.526 55% 187 29% AIFMDǦAperti AIFMDǦPrivateEquity AIFMDǦImmobiliare Totalecomplessivo 165 140 341 646
  • 33. d) Principali voci di bilancio dei fondi che rientrano nel perimetro di applicazione della TIPOLOGIAFONDI NUMEROFONDI TOTALEATTIVO NAV AIFMDǦIMMOBILIARI ͵Ͷͳ ͷ͵ǤͷͺͻǤͷͲͺǤͷ͵ʹ ͵ͳǤ͹͵ͻǤͲͳ͸Ǥͻͳ͸ AIFMDǦAPERTI ͳ͸ͷ ʹͲǤͳ͹ͺǤͺͷ͵Ǥ͵Ͳͳ ͳͻǤͷͷʹǤͶͺͻǤͲͶ͹ AIFMDǦPRIVATEEQUITY ͳͶͲ ͺǤͻͲͺǤͻ͸ͲǤͳͺͷ ͺǤ͹ͳ͸Ǥ͵ͶͶǤ͸Ͷͳ TOTALECOMPLESSIVO 646 82.677.322.018 60.007.850.604 NUMERODISGRCHEPOTREBBEROACCEDEREALREGIMEAGEVOLATO %SUTOTALE
  • 35. ͵͵ 25% ͳǤͶͲͳǤ͹ͻͳǤͻͶ͸ 2% ͷ͵ 8% ͳ͸ 12% ͵ǤʹͶͲǤͶ͵ͺǤͲͶ͵ 4% Ͷ͵ 7% 49 37% 4.642.229.989 6% 96 15% 19 DirettivaAIFM:Numerodifondi,TotaleAttivo(€)ePatrimonioNetto(€) e) Numero di SGR che gestiscono fondi cumulativi che non superano la soglia di 100.000.000 € o di 500.000.000 € (senza utilizzo di leva finanziaria13) che potrebbero ricadere nel regime agevolato previsto dalla Direttiva AIFM. Il regime agevolato si applica ai gestori che gestiscono esclusivamente FIA riservati (l’analisi pertanto non considera“sottosoglia”leSGRchegestisconoFIAretail). TOTALEATTIVO UTILIZZOLEVA NUMERO SGR SGR TOTALE ATTIVO€ %SUTOTALE ATTIVO NUMERO OICR %SUNUMERO OICR ͳͲͲȀ̀ ͷͲͲȀ̀ TOTALE La tabella suddetta evidenzia che i gestori sottoǦsoglia (in numero pari a 49) rappresentano il37%delnumerototaledigestoriitalianidiFIA(innumeroparia133) purrappresentandointerminiditotaleattivoil6%dellemassegestite(circa4,6€/mld su82,7€/mld). f) Utilizzodi classi14nell’offertadeifondiriconducibili alperimetrodiapplicazionedella DirettivaAIFM 13Nota metodologica: ai finidel calcolo della leva finanziaria, necessaria ad individuare le SGR/Fondi che potrebbero ricadere nel regime agevolato, è stato utilizzato il seguente criterio “semplificativo”: per i fondi immobiliari, ilrapporto tra TotaleattivoeNAV;per le altre tipologiedi fondi, ilrapporto tra lasomma del (totaleattivo+scoperto+impegni)eNAV.Sonoconsideratifondialevaquelliperiqualiilcitatorapportoè maggioredi1,1(èstatoconsideratoun10%di“tolleranza”). 14 In particolare, le classi rappresentano articolazioni interne ai prodotti della gestione collettiva e si configurano come differenti tipologie di quote o azioni (di fondi comuni o Sicav) attraverso le quali si determinauna diversificazionedelle condizionidi offerta quali,adesempio, lemodalitàdipagamento delle commissioni, l’ammontare minimo di investimento richiesto e le differenti categorie di investitori. Per l’investitore levariecomponentidicostodiunOICRconcorronoadeterminare ilrendimento(netto)ditale
  • 36. AIFMDǦAperti AIFMDǦPrivateEquity AIFMDǦImmobiliarI Numeridifondigestiti Classiofferte Numeridifondigestiti Classiofferte Numeridifondigestiti Classiofferte 165 218 140 262 341 395 25 3,0 20 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 g) Analisi in termini di avvio di operatività e di Totale Attivo (€/mld.) dei fondi riconducibilialperimetrodiapplicazionedellaDirettivaAIFM 0,7 1 1 1 1 1 1 8 0,5 0,2 0,0 0,3 0,0 1,3 9 0,7 21 2,9 15 0,9 39 10,0 48 76 8,2 8,0 91 11,7 81 10,1 55 8,1 44 3,7 55 4,9 61 6,5 12 1,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Totaleattiivo(€/mld) Il grafico suddetto evidenzia un significativo incremento di operatività dei fondi alternativi, siainterminidinumerositàchedimassegestite, tra il2004ed il2007per poiregistrareuntrenddecrescenteapartiredallacrisifinanziariadel2008. prodottoe, inragionediciò,risultanofondamentalitantoper lasceltadelcomparto,quantoperquelladelle relativeclassi. Numerodifondi(avviooperatività) Totaleattivo (€/mld) Numerofondi(avviooperatività)
  • 37. Ͳ11,01 16,54 21 300,00 200,00 100,00 0,00 Ͳ100,00 Ͳ200,00 Ͳ300,00 h) Andamento nel periodo giugno 2011 - giugno 2013 (analisi su base mensile) delle sottoscrizioni complessive, dei rimborsi complessivi e della raccolta netta degli OICR, “UCITS” e “NON UCITS (AIFMD)”, commercializzati in Italia (dati in €/mld.) 0,22 Ͳ9,52 Ͳ21,80 Ͳ6,31 Ͳ0,27 Ͳ4,36 15,20 33,61 27,04 8,99 Ͳ10,10 5,61 7,34 13,98 12,11 Ͳ5,12 10,79 8,62 11,32 7,09 Ͳ28,96 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Ͳ10,00 Ͳ20,00 Ͳ30,00 Ͳ40,00 RACCOLTANETTA€/mld Ilgraficosuddettoevidenziachenegliultimidueanni,laraccoltanetta(comprensivadi fondi UCITS e fondi alternativi) non evidenzia significativi incrementi registrando entrate e uscite dal settore sostanzialmente equivalenti (nuove sottoscrizioni pari a 4.014€/mldafrontedirimborsipercomplessivi di3.933€/mldconunaraccoltanetta positivaparia81€/mldnelbiennioconsiderato). i) Numero di FIA gestiti da GEFIA UE, commercializzati in Italia nei confronti di investitoriprofessionali,attraversoilregimedelpassaportoeuropeo,successivamenteal 22luglio201315:36 15 Indata 26 luglio 2013 la Consob e la Banca d’Italia hanno emanato una comunicazione congiunta con la qualehannofornitoalcunichiarimentieindicazioni inordinealleregoleapplicabilisindal22 luglio2013 in tema di passaporto degli OICR alternativi e sino all’entrata in vigore delle disposizioni nazionali di recepimentodell’AIFMD.Inparticolare,apartiredal22luglio2013,iGEFIAUEstabilitiinunoStatomembro in cui la AIFMD è stata già trasposta: a) i quali intendono commercializzare in Italia, nei confronti di RIMBORSI/SOTTOSCRIZIONI€/mld SOTTOSCRIZIONICOMPLESSIVE RIMBORSICOMPLESSIVI RACCOLTANETTA
  • 38. 22 j) NumerodiGEFIAUEchehanno deciso,successivamente al22 luglio 201316,di gestire FIAdidirittoitaliano(proceduradicuiall’art.33dellaAIFMD):0 investitori professionali, iFIA dagli stessi gestiti,applicano laproceduradinotifica previstadall’art.32 della AIFMD;b)iqualiintendonogestireunFIAitaliano,inliberaprestazionediserviziomediantestabilimentodi succursale,applicanolaproceduradicomunicazioneprevistadall’art.33dellaAIFMD. 16Cfr.precedentenotan.18.
  • 39. 7)L’attuazioneinItaliadelladisciplinarelativaaigestoridifondidiinvestimento alternativieleopzioniregolamentari La Direttiva introduce per la prima voltadei requisitiarmonizzati per i soggetti coinvolti nella gestione di fondi di investimento alternativi (FIA) commercializzati in Europa ad investitori professionali. Una volta autorizzati, i gestori potranno operare in qualunque Stato Membro, strutturando la propria attività su base transfrontaliera senza essere assoggettatiaoneriulteriori. Perottenere l’autorizzazione, i gestoridi fondialternatividovrannoconformare lapropria attivitàarequisitieobblighi(armonizzati):dicapitale,digovernance,organizzativigenerali, digestionedelrischioedellaliquidità,relativiallasceltadelsoggettodepositario(anch’esso titolare di importanti requisiti di conformità per il delicato ruolo svolto nell’ambito della gestionecollettiva),applicabiliincasodidelegadiattivitàediinformativa(sianeiconfronti degli investitori che delle autorità competenti). A questi requisiti generali ne vengono affiancati alcuni legati a specifiche modalità di gestione (ad esempio per i fondi che utilizzanolalevafinanziaria). Vi sono tuttavia dei gradi di libertà nell’attuazione della disciplina da parte degli Stati membri,inparticolareconriferimentoalladisciplinadeiFIA,deisoggettichegestisconoun ammontare di risorse inferiore a specifiche soglie (cd. gestori sotto soglia17) e alle regole relativeallacommercializzazionedeifondialternativiainvestitorialdettaglio. L’attuazionedelladisciplina tracciatadallaAIFMD è stata realizzata attraversoundoppio binario: 1)direttamentealivelloeuropeo,coniRegolamentidelegati(UE)n.231,447e448del2013; 2) a livello nazionale, con la modifica del TUF (D.lgs. n. 44 del 4 marzo 2014) e dei regolamenti da esso delegati all’attuazione regolamentare della disciplina sui fondi alternativi. Allemodifiche intervenutenellanormativaprimariadevonopertanto fareseguitorilevanti interventisutreattidicompetenzadellaConsob(RegolamentoCongiuntoBancad’Italia– Consob, Regolamento Intermediari,RegolamentoEmittenti),oltre agli attidi competenza della sola Banca d’Italia (Regolamento inmateria di gestione collettiva) e al decreto del Ministerodell’EconomiaedelleFinanze(relativamenteallastrutturadeiFIA). LenumerosemodifichenecessarieperadeguareilTUFalladisciplinaeuropeainmateriadi fondi alternativi e l'uso sempre più frequente, in ambito europeo, dello strumento del regolamentodelegatodellaCommissioneUEinmateriadigestionecollettivadelrisparmio, 17Taletipologiadiderogaconcerneigestoriilcuiammontarediassetundermanagementsisituialdisottodi soglie prefissate: 100.000.000 euro o 500.000.000 euro per i gestori di OICR che non ricorrono alla leva finanziariaenonconcedonoagliinvestitoridirittidirimborsoperunperiododicinqueanni.
  • 40. hanno comportato un ripensamento della struttura del Titolo III del TUF, nonché dell'impiantodefinitoriopresenteneltestounico. Sono state pertanto riformulate le definizioni presenti dalla lettera d) alla lettera rǦbis) dell’art.1,comma1,perrenderlepiùsimilialladisciplinaeuropeaequindipiùcomprensibili allettoreeall'operatore,fermerestando lespecificitàdellanormativanazionale(societàdi investimentoegestoriitaliani). AseguitodellarevisioneorganicadellaParteII,TitoloIII,lenormesullagestionecollettiva delrisparmioèstatariorganizzatanelleseguentimacroaree: 1. Soggetti autorizzati italiani (Società di Gestione del Risparmio [Sgr], Società di InvestimentoaCapitaleVariabile[Sicav]eFisso [Sicaf])e attivitàesercitabili aisensidelle direttiveUCITSeAIFMDedellerelativedisposizionidiattuazione; 2. Disciplina degli OICR italiani (fondi comuni di investimento, Sicav e Sicaf in gestione esterna,strutturemasterǦfeeder,fusioneescissione); 3.Operativitàtransfrontalieradeigestoriitalianiedesteri; 4.CommercializzazioneinItaliadiOICVMeFIA; 5. Obblighi supplementari per le Sgr i cui FIA acquisiscono partecipazioni rilevanti e di controllo; 6.Disciplinadeldepositario. Di rilevanza fondamentale è la nuova definizione delle funzioni minime connesse alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio: gestione del portafoglio e gestionedelrischio. L’attuazioneregolamentaredelladisciplinarappresentadunquela“coda”diunprocessoche attraverso il presente documento si è cercato di descrivere, partendo dalle criticità che hanno dato origine all’intervento europeo, delineando gli obiettivi e gli strumenti ai quali affidarneilperseguimento,perconcludereevidenziandoiprofilichehannocaratterizzatole scelteregolamentari. Alriguardo,èpossibileevidenziaretrenucleifondamentalinell’ambitodeiqualisonostate compiute tali scelte, nel rispetto degli obiettivi e dei criteri definiti dalle fonti gerarchicamentesuperiori. L’armonizzazionedelladisciplinadeiGestori“UCITS”e“alternativi” L’attuazione regolamentare della disciplina ha posto non poche problematiche legate al draftingnormativo.Iltemaèrilevanteai finidelladefinizionedeglioneriperglioperatori, 24 Leopzioniregolamentari