2. Lo strumento principale con cui la ESCo esplica il suo
lavoro è il Energy Performance Contract - EPC, (detto
anche Contratto di Rendimento Energetico - CRE)
definito all’art. 2 della Direttiva 27/2012:
“accordo contrattuale tra il beneficiario e il fornitore di
una misura di miglioramento dell'efficienza energetica,
verificata e monitorata durante l'intera durata del
contratto, laddove siano erogati investimenti (lavori,
forniture o servizi) nell'ambito della misura in funzione
del livello di miglioramento dell'efficienza energetica
stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione
energetica concordati, quali i risparmi finanziari”
L’Energy Performance Contract
(EPC)
3. L’EPC, come precedentemente definito, non è una
tipologia contrattuale definita dal Codice Civile.
Si tratta quindi di una specie di “framework concettuale”
che deve essere riempito con formule contrattuali
consistenti con l’ordinamento giuridico italiano.
La stesura di un EPC può talvolta portare a forme di
legame tra efficienza e remunerazione eccessivamente
fantasiose: si consiglia sempre avvalersi di specialisti in
contrattualistica.
I limiti del EPC
4. Inquadramento civile dell’EPC
• Lo schema delineato può essere accostato, per alcune caratteristiche
comuni, a quello della concessione di costruzione e gestione (artt. 3,
comma 11, e 143 del Codice dei Contratti Pubblici) o a quello della
concessione di servizi (artt. 3, comma 12, 30 e 216 del Codice degli
appalti).
• Le prestazioni rientranti nell’EPC, infatti, possono tradursi tanto nel
compimento di opere e nella relativa gestione, quanto nella gestione
di un servizio. Sennonché, nell’EPC il “fornitore” è remunerato in base
alla quota di risparmio ottenuta dagli interventi e non già dalla
gestione delle opere realizzate o dalla gestione del servizio.
5. La parola agli avvocati
• “L’EPC è un contratto di durata caratterizzato dall’onerosità e
corrispettività delle prestazioni. Il sinallagma contrattuale si sostanzia
essenzialmente in un do ut facias (“io do affinché tu faccia“); è
tuttavia presente, e necessario per la buona riuscita dell’operazione,
un certo grado di cooperazione del cliente nell’attività del fornitore;
in ogni caso, si deve ritenere che l’obbligazione del fornitore sia
un’obbligazione di risultato.”
6. Inquadrando l’EPC dal punto di vista civile si può dire che è
un contratto:
Non esaustivamente regolato: le clausole, soprattutto
finanziarie, possono essere molteplici
Di durata: destinato a durare nel tempo
A oggetto determinato: il miglioramento dell’efficienza
Con impegno finanziario variabile: i costi possono essere
in capo completamente alla ESCo oppure condivisi col
cliente oppure in carico a un terzo soggetto
L’EPC dal punto di vista civile
7. Inquadrando l’EPC dal punto di vista civile si può dire che è
un contratto:
Non esaustivamente regolato: le clausole, soprattutto
finanziarie, possono essere molteplici
Di durata: destinato a durare nel tempo
A oggetto determinato: il miglioramento dell’efficienza
Con impegno finanziario variabile: i costi possono essere
in capo completamente alla ESCo oppure condivisi col
cliente oppure in carico a un terzo soggetto
L’EPC dal punto di vista civile