2. ESCo: “Soggetto giuridico che fornisce servizi energetici ovvero
altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica nelle
installazioni o nei locali dell’utente e, ciò facendo, accetta un certo
margine di rischio finanziario”
ESPCo: “soggetto giuridico, ivi comprese le imprese artigiane e le
loro forme consortili, che ha come scopo l’offerta di servizi
energetici atti al miglioramento dell’efficienza nell’uso dell’energia”
ESCo e EPSCo (definizioni d. Lgs.
115/08)
Manca il riferimento
all’assunzione di
rischio finanziario
3. Il legame tra remunerazione della ESCo e efficienza
deve essere esplicitato contrattualmente
Anche normali contratti di vendita o di servizio (p.e. vendita
di 100 punti luce a LED a 200 €/cad.) possono portare
maggiore effiicienza al cliente: se però manca l’esplicito
riferimento contrattuale il contratto non è di tipo EPC e la
ditta che lo propone è una ESPCo.
ESCo e miglioramento
dell’efficienza
4. Il recupero dell’efficienza è la leva con la quale opera una
ESCo, in quanto deve legare i risparmi alla propria
remunerazione.
ESCo e miglioramento dell’efficienza