Giornata tecnica da Acque del Chiampo, 27 marzo 2024 | MAZZOLA Rosario
Dm93/17 - Come affrontare l'impatto normativo
1.
2. Stefano Caprini
Dm93/17 – Come affrontare l’impatto normativo
Responsabile Gestione
Apparati di Misura
Torino, 13-14 Giugno 2018 Centro Ricerche SMAT
3. Torino, 13-14 Giugno 2018 Centro Ricerche SMAT
CONTESTO
Il Decreto 93/17 rappresenta il punto finale di un lungo percorso compiuto dall’Amministrazione iniziato
con la pubblicazione del DM 75 nel 2012. Un percorso che ha chiarito diversi aspetti procedurali, ha
affrontato in modo sistemico la problematica della metrologia per tutte le forniture.
Ciò non toglie che la normativa è complessa anche in relazione all’estensione ai contatori pre – MID. Un
complessità che costituisce un problema per il Gestore (che è quasi sempre il titolare del contatore) ma
che è univocamente riconosciuto come il titolare del sistema di misura nel suo complesso.
Il DM trova una sua coerenza con la Direttiva MID e con la delega attribuita dal decreto legge n.145 del
2013 all’art. 1 comma 6-septies che estende i controlli successivi agli strumenti di misura messi in
servizio ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all’art.22 della MID. Quindi i nuovi controlli
successivi si applicano ai contatori pre- Mid purché rientranti nella deroga di cui all’art. 22 del citato
DLGS 22/07.In altri termini il DM si applica ai contatori acqua perché pienamente rientranti nell’art. 22
citato in quanto " sottoponibili ai controlli legali"
Obiettivo di questa relazione è dare delle indicazioni operative per ridurre il rilevante impatto del
Decreto.
4. Torino, 13-14 Giugno 2018 Centro Ricerche SMAT
LA VERIFICAZIONE PERIODICA
In tema di verificazione i Gestori hanno acquisito un minimo di esperienza e quindi il combinato disposto
dell’art. 4 e dell’allegato IV non danno rilevanti dubbi interpretativi. La norma si applica a tutti i contatori
MID e pre MID (CEE o Nazionali) anche se rimarrà sostanzialmente solo un enunciazione perchè gli
oneri di verificazione superano di gran lunga i costi del misuratore. Non si può escludere che per i
grandi misuratori, anziché la verificazione si arrivi al ricondizionamento (e la reimmatricolazione) del
misuratore in accordo con i produttori. Un esigenza " forzata" dall’attuale distonia normativa tra
ammortamento regolatorio e validità metrologica dell’apparato.
Per le imprese che vorranno in ogni caso effettuare la verificazione periodica, visto la sostanziale
impossibilità di effettuazione sul posto si dovranno ricordare di effettuare le opportune comunicazioni di
rimozione e reinstallazione sia per l’apparecchio mandato in verifica che il sostituto non esistendo nel
nostro ordinamento il concetto di " muletto ".
Ricordo che l’unica eccezione riguarda i clienti con contatore chiuso sul posto che il legislatore
concede 30 giorni per verificare (sostituire) il misuratore alla riattivazione della fornitura.
Ancora non risolto il refuso dell’allegato IV per quanto concerne i contatori acqua dove non sono
compresi i contatori di maggior portata.
5. Torino, 13-14 Giugno 2018 Centro Ricerche SMAT
I CONTROLLI CASUALI 1/2
La gestione dei controlli casuali sono un tema rilevante perché coinvolge diversi attori (i clienti finali, le
Società di vendita, le camere di commercio ed i laboratori accreditati), devono poi trovare coerenza
con le verifiche della misura prevista dalla regolazione.
Il cliente finale può direttamente o indirettamente:
• Rivolgersi al Gestore per una verifica della misura.
• Rivolgersi alla CCIAA per un controllo casuale.
• Rivolgesti alla CCIAA dopo la verifica della misura con il Distributore.
In questo contesto l’art. 5 comma 2 chiarisce che i costi sono a carico del soggetto richiedente se
l’esito è positivo.
C’è un aspetto gestionale da considerare, il contatore, può essere controllato solo in laboratorio.
Questo significa che in caso di richiesta di verificazione il contatore va disinstallato e quindi sostituito
da un altro.
Quello da verificare andrà in laboratorio e se regolare potrà essere reinstallarlo dove è necessario. E’
al momento impensabile reinstallarlo nel punto iniziale perché vorrebbe dire rimovimentare il
misuratore, effettuare comunicazioni alla vendita e le attività di ricalcolo.
6. Torino, 13-14 Giugno 2018 Centro Ricerche SMAT
I CONTROLLI CASUALI 2/2
Infine c’è problema dei commi 4 e 5 sempre dell’art. 5 dove si considera regolare un controllo casuale
che ha un errore superiore al 50% rispetto a quello tollerato per la verificazione periodica. Un valore in
linea con le normative europee e la buona tecnica.
Purtroppo si è previsto l’obbligo di riparazione entro 30 giorni se superiore ai valori previsti dalla
verificazione periodica
Un problema di natura tecnica: nella stragrande maggioranza dei casi un misuratore non è riparabile
riportandolo in tolleranza.
Potrebbe essere anche discutibile sostituire un contatore anziché ripararlo non avendo previsto tale
situazione nel decreto.
In ogni caso al cliente sarà molto difficile spiegare che la misura è regolare ma il contatore è da
cambiare/sostituire e per di più facendoli pagare il costoso controllo casuale.
Diventa fondamentale quindi essere estremamente chiari sulla procedura che chiaramente rischia di
non tutelare il cliente finale, se pur totalmente rispettosa delle normative tecniche. Da qui l’importanza
di mantenere un sistema di controllo della misura da parte del gestore.
7. Torino, 13-14 Giugno 2018 Centro Ricerche SMAT
GLI EFFETTI DELLA SCADENZA METROLOGICA 1/2
Punto focale del decreto è come detto l’estensione ai contatori Pre MID. Una norma resa
necessaria dalla peculiare situazione del nostro Paese che non aveva norme nazionali (salvo che
nel gas) che determinano la scadenza della validità metrica del misuratore con omologazione
antecedente alla MID.
Una carenza normativa che stava generando una situazione distonica in quanto i misuratori MID
dovevano essere sostituiti obbligatoriamente alla loro scadenza ai sensi del DM 155/13 (10 anni o
13 a seconda della tipologia di misura), mentre i Pre Mid potevano rimanere installati senza alcun
vincolo. Di fatto una diversità di trattamento nei confronti dei cittadini inaccettabile soprattutto
tenendo conto delle dinamiche della qualità della misura nel tempo.
Ma dobbiamo comprendere cosa comporta la scadenza metrologica. Comporta che la misura
conteggiata dal misuratore dopo il superamento della vita metrica non è più una misura legale
utilizzabile per la fatturazione. In altri termini il contatore andrà in stima con tutti gli effetti
conseguenti.
8. Torino, 13-14 Giugno 2018 Centro Ricerche SMAT
GLI EFFETTI DELLA SCADENZA METROLOGICA 2/2
Mettere in stima la misura come è noto peggiora il servizio, danneggia il gestore, crea costi
aggiuntivi, mina la fiducia dei clienti nei nostri confronti e dal 2020 potrebbe procurare un
documento economico notevole con l’entrata del Maxibollette anche nel settore idrico. Meno
l’impresa è veloce nel sostituire i misuratori più avrà apparati non utilizzabili per fatturare il cliente,
più avrà un dato negativo sul fronte delle perdite.
L’impatto della norma è pesante per il settore idrico che ha un parco contatori molto vecchio. Ma il
legislatore ne ha tenuto conto prevedendo due diverse modalità di intervento.
La prima è una deroga di 3 anni (fino a settembre 2020) per sostituire (verificare) tutti i contatori
Pre Mid. (in realtà la deroga è più vicina ai 4 anni se teniamo conto che la versione definitiva del
decreto è del settembre 2016 quando sono state avviare le procedure nazionali e comunitarie di
approvazione).
La seconda è una deroga più articolata che consente di andare oltre al termine anche in modo
significativo.
9. Torino, 13-14 Giugno 2018 Centro Ricerche SMAT
L’ ART.18 del DM 93
Il legislatore ha tenuto conto da un lato dell’esperienza nel settore del gas, ha opportunamente
previsto una via d’uscita nell’art. 18 comma 7 che recita:
10. Torino, 13-14 Giugno 2018 Centro Ricerche SMAT
L’ ART.18 del DM 93
Le interpretazioni di questo comma si sprecano. Alcuni gestori si basano sul concetto espresso dal
decreto e quindi ipotizzano di chiedere una deroga di 10 anni (mi auguro a partire dal 2017), altri
focalizzano sul concetto di miglioramento.
Addirittura qualcuno ha messo in discussione che sia l’Arera a dover autorizzare il piano di
miglioramento e ritengono che sia l’Ato.
La nostra Federazione ha fatto un ottimo lavoro con una proposta misurata che ritengo corretta e
condivisibile.
Il messaggio che voglio dare in questo incertezza è che la cosa peggiore per un gestore è non
fare.
Nella maggior parte dei casi i gestori dovranno chiedere deroga e questa deroga dovrà essere
coerente con la propria situazione gestionale e le capacità finanziare. Tutti sappiamo che sostituire
il contatore con un parco vetusto è conveniente ed opportuno.