Visita medica preassuntiva : L’attuale normativa (art.9, D.Lgs. 345/99) stabilisce che il datore di lavoro prima di procedere all’assunzione del minore avrà l’obbligo, a sua cura ed a sue spese di disporre che venga effettuata una visita medica di controllo preassuntiva e di visite mediche periodiche successive, ad intervalli non superiori ad un anno.
UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO: INCIDENZA SUL RAPPORTO DI LAVORO
VISITE MEDICHE MINORI
1. Visite mediche minori
Visita medica preassuntiva : L’attuale normativa (art.9,
D.Lgs. 345/99) stabilisce che il datore di lavoro prima di
procedere all’assunzione del minore avrà l’obbligo, a sua
cura ed a sue spese di disporre che venga effettuata una
visita medica di controllo preassuntiva e di visite mediche
periodiche successive, ad intervalli non superiori ad un anno.
La visita medica preassuntiva del minore, salvo diversa regolamentazione regionale, è demandata ad un
medico che opera nell’ambito della organizzazione sanitaria pubblica, intendendo per tale sia il
professionista dipendente del Servizio Sanitario Nazionale (struttura ospedaliera pubblica o azienda
sanitaria locale) sia il professionista che operi in convenzione con il Servizio Sanitario, qual è ad es. il
medico di medicina generale (Nota Ministero del lavoro n. 1866 del 19 luglio 2006)
L’esito delle visite mediche dovrà essere comprovato da apposito certificato, in cui il medico
competente dovrà specificare gli eventuali lavori ai quali il minore non potrà essere adibito.
Il giudizio sull’idoneità o sull’inidoneità parziale o temporanea o totale del minore al lavoro deve essere
comunicato per iscritto al datore di lavoro, al lavoratore e ai titolari della potestà genitoriale.
Nel caso in cui il minore sia adibito ad un’attività per la quale è prevista la sorveglianza sanitaria le
suddette visite devono essere effettuate dal medico competente nominato dal datore di lavoro a norma
del D. Lgs n. 81/2008 (Nota Ministero del lavoro del 07 maggio 2009, n. 6688).
Pertanto la certificazione rilasciata dalla suddetta figura professionale si ritiene valida ai fini degli
obblighi previsti dalla normativa sui minori.
Si precisa che l’obbligatorietà della visita medica vige solo nei casi in cui vi sia un rapporto di
lavoro, anche speciale, circostanza che non sussiste per “l’adolescente stagista” e “lo studente
minorenne” che devono, invece, essere sottoposti a sorveglianza sanitaria solo nei casi in cui siano
soggetti a sorveglianza sanitaria (Interpello del Ministero del lavoro del 2 maggio 2013, n. 1).
2. Visita medica periodica
L’idoneità dei minori allo svolgimento dell’attività lavorativa, cui sono addetti, dovrà essere accertata
periodicamente mediante visite mediche di controllo da effettuare ad intervalli non superiori ad un anno.
Le visite dovranno essere eseguite, a cura e spese del datore di lavoro.
L’esito del controllo sanitario, attestante l’idoneità o l’inidoneità parziale o temporanea o totale del
minore al lavoro dovrà essere comunicato per iscritto al datore di lavoro, al lavoratore e ai titolari della
potestà genitoriale (art.9 D.lgs.345/1999, modif. dall’art.2, D.Lgs. 262/2000).
FONTI: art.9, D.Lgs. 345/99
Cristina Circhetta Consulente Lavoro Lecce
www.studiocarlucciocirchetta.it