Il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro, ma una opportunità finalizzata a sostenere le scelte professionali e favorire l’acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mercato del lavoro, agevolando l’inserimento o il reinserimento anche dei soggetti esclusi o a rischio di esclusione.
NUOVO INCENTIVO PER L’ASSUNZIONE DI DISABILI: ISTRUZIONI OPERATIVE
Il tirocinio formativo
1. Il tirocinio formativo
Il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro, ma una opportunità
finalizzata a sostenere le scelte professionali e favorire l’acquisizione
di competenze mediante la conoscenza diretta del mercato del lavoro,
agevolando l’inserimento o il reinserimento anche dei soggetti esclusi
o a rischio di esclusione.
I tirocini si distinguono in 3 categorie:
1. Tirocini formativi e di orientamento;
2. Tirocini estivi di orientamento;
3. Tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro.
La durata massima del tirocinio non può essere superiore ai 6 mesi, prorogabili per non più di 30 giorni; il termine è elevato a 12 mesi,
prorogabili fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, nel caso in cui il tirocinio sia diretto a soggetti disabili, a persone svantaggiate o ad
immigrati, a richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale. Nel caso di tirocinio estivo, la durata massima del percorso formativo non
può essere superiore a 3 mesi, ricompresi tra la fine dell’anno accademico o scolastico in corso e l’inizio di quello successivo.
Il tirocinio è sospeso nel caso di maternità, malattia e infortunio che abbiano una durata superiore a un terzo della durata stabilita del percorso
formativo.
Il tirocinio non può essere utilizzato:
· per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo;
· per attività meramente ripetitive ed esecutive di contenuto elementare;
· per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso.
I tirocini possono essere rivolti a soggetti che hanno compiuto almeno il sedicesimo anno di età ed assolto
all’obbligo scolastico, ovvero per i tirocini estivi il quindicesimo anno di età.
Il tirocinante non può essere sottoposto a regime di orario se non per esigenze formative; in ogni caso, la partecipazione al percorso formativo
non può comportare per il tirocinante un impegno superiore alle 30 ore settimanali, collocate nella fascia diurna.
I tirocinanti non possono sostituire i lavoratori
con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei p
eriodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione dello stesso.
I tirocinanti non possono realizzare più di un tirocinio presso il medesimo soggetto ospitante anche serelativi a profili professionali diversi e
anche se svolti presso unità produttive diverse.
2. Il soggetto che intende attivare uno o più tirocini deve sottoscrivere apposita convenzione con il soggetto promotore, a cui è allegato il progetto
formativo, che stabilisce gli obiettivi, le conoscenze e/o competenze possedute in entrata dal tirocinante individuato dal soggetto ospitante, le
competenze da acquisire, la durata, l’articolazione oraria, le modalità di svolgimento, il profilo professionale del tutore responsabile
dell’inserimento e dell’affiancamento sul luogo di lavoro.
Il soggetto ospitante eroga in favore del tirocinante, che abbia partecipato ad almeno il settanta per cento delmonte ore mensile previsto dal proge
tto formativo, una indennità stabilita nella misura forfettaria minima dieuro 450,00 mensili, al lordo delle ritenute di legge.
Nel caso di tirocini attivati in favore di lavoratori sospesi e comunque di percettori di forme di sostegno alreddito, il soggetto ospitante non è tenu
to ad erogare l’indennità di partecipazione fermo restando il dirittodel tirocinante al rimborso delle spese sostenute per vitto, trasporto su mezzo
pubblico, spese per indumenti protettivi qualora necessaria, a fronte della presentazione degli appositi giustificativi.