2. cosa finanzia l’ICS
La costruzione, l'ampliamento, l'attrezzatura, il miglioramento e la ristrutturazione di
impianti sportivi e/o strumentali all’attività sportiva ivi compresa l’acquisizione delle
relative aree, l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive o strumentali a
queste, la promozione della cultura sportiva, la gestione degli impianti sportivi e/o
dell’attività sportiva e la realizzazione di eventi sportivi, il finanziamento di iniziative di
sostegno e sviluppo delle attività culturali, l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e il
miglioramento di luoghi e immobili destinati ad attività culturali o strumentali ad essa.
3. natura del finanziamento
L’Istituto opera con la forma tecnica
del mutuo di scopo, cioè viene data
una somma con l'obbligo per il
mutuatario di farne un determinato
utilizzo. Il mutuatario è dunque
vincolato ad usare la somma nel
modo ed eventualmente con le
modalità e nei tempi indicati nel
contratto. Tale mutuo di scopo
beneficia per lo più di agevolazioni
pubbliche e per tanto l’Istituto è
obbligato a verificare l’effettivo
utilizzo delle somme erogate per la
realizzazione delle opere sportive.
4. soggetti finanziabili
L’Istituto opera prevalentemente con:
Comuni, Province e Regioni;
Enti Pubblici;
Coni Servizi S.p.A.;
Federazioni Sportive Nazionali;
Società, Associazioni Sportive, ed Enti di
promozione sportiva riconosciute dal
C.O.N.I., Società, Associazioni culturali;
Enti di promozione culturale e dello
spettacolo;
Nonché ogni altro soggetto pubblico o
privato che persegua anche
indirettamente, finalità sportive,
ricreative e di sviluppo dei beni e delle
attività culturali. L’Istituto indirizza le
proprie attività creditizie e finanziarie
prevalentemente nel settore dello sport.
5. Ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera a), dello Statuto, l’Istituto può
finanziare ogni altra attività ed investimento connessi ai settori
dello sport e dei beni e delle attività culturali.
Al fine di potersi considerare connessi detti finanziamenti devono
corrispondere ai seguenti requisiti:
principio di connessione
• deve trattarsi di finanziamenti per investimenti ed attività
complementari ed accessorie ai settori dello sport e dei beni e
delle attività culturali che, pur essendo suscettibili di autonoma
individuazione, sono, strutturalmente o per effetto di apposita
convenzione, posti al servizio o utilità dell’attività sportiva o
culturale o degli immobili od impianti ove queste si svolgono;
• il finanziamento deve essere destinato ai soggetti che abbiano,
anche, la disponibilità dell’impianto o dell’immobile o l’esercizio
dell’attività cui l’investimento o l’attività finanziata è connessa;
• il rapporto di connessione deve permanere per tutta la durata del
finanziamento
6. Fondo speciale per la concessione di contributi in
conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica
sportiva.
L’Istituto può concedere contributi in conto interessi
sui finanziamenti per finalità sportive, anche se
accordati da altre banche e dalla Cassa Depositi e
Prestiti S.p.A., utilizzando, nel rispetto delle procedure
fissate dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali, le
disponibilità di un Fondo speciale costituito presso
l’Istituto medesimo, previsto dall’articolo 5 della
legge 24 dicembre 1957, n. 1295 e alimentato con il
versamento da parte dell’Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli dell’aliquota a esso spettante, a norma
dell’articolo 5 del Regolamento di cui al decreto del
Ministro dell’Economia e delle Finanze 19 giugno
2003, n. 179. I contributi sono concessi previo parere
tecnico del CONI sul progetto.
Fondi Speciali
L’Istituto gestisce e amministra i Fondi Speciali a titolo gratuito.
7. Fondo alimentato con il
versamento da parte dei
Monopoli dell’aliquota del
2,45% calcolata sugli incassi
lordi del concorso pronostici
(Totocalcio, Totogol, ecc.).
il contributo in conto interessi
8. il contributo in conto interessi
Il Fondo Speciale per contributi negli interessi sui mutui
I contributi sono concessi previo parere tecnico del
C.O.N.I. sul progetto.
In fase di istruttoria è acquisito un parere in linea tecnico-
sportiva sul progetto delle opere da realizzare, CONI
Regionale per i progetti di importo lavori fino a
€.1.032.913,80;
Commissione Impianti Sportivi del CONI di Roma per i progetti di importo lavori superiore
a €.1.032.913,80
dal 1/10/2011 tale parere dovrà essere richiesto, via internet, accedendo al sito
http://pareri.coni.it.
9. contributo negli interessi solo per interventi nel settore dello Sport.
Enti locali
0,50%* per tutti
ovvero
0,70%* in caso di finanziamenti nell’ambito di Convenzioni e
Protocolli d’Intesa
Soggetti diversi dagli Enti Locali
1% in caso di finanziamenti nell’ambito di Convenzioni e
Protocolli d’Intesa per mutui fino a 20 anni. Il contributo negli
interessi sarà quantificato in misura pari alla somma degli
interessi di un mutuo di eguale importo e durata di quello
mutuato ad un tasso fisso dell’1%.
* Per mutui oltre i 15 anni il contributo negli interessi sarà quantificato con riferimento alle
condizioni di un mutuo di durata quindicennale e ridistribuito costantemente per la
durata superiore
10. Contributi negli interessi
Enti locali
0,80%
Privati ed enti pubblici diversi dagli Enti Locali
1,20%
Contributo negli interessi solo per interventi nel settore dello Sport.
11. Fondo di Garanzia ex lege n. 289/02 per l’impiantistica sportiva
Ai sensi dell’articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e
successive modificazioni, presso l’Istituto è istituito il Fondo di Garanzia
per la fornitura di garanzia per i mutui relativi alla costruzione,
all’ampliamento, all’attrezzatura, al miglioramento o all’acquisto di
impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree, da parte di
società o associazioni sportive, nonché di ogni altro soggetto pubblico e
privato che persegua anche indirettamente finalità sportive.
Il Fondo è gestito in base a criteri approvati dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, o dall’Autorità di Governo con la delega allo sport, ove
nominata, su proposta dell’Istituto, sentito il CONI e in base a criteri e
modalità di gestione previsti dallo Statuto. Al Fondo possono essere
destinati nuovi apporti conferiti direttamente o indirettamente dallo Stato
e da Enti Pubblici. L’Istituto amministra in gestione separata gli importi di
cui all’articolo 1, comma 303, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base
ai criteri stabiliti dalla medesima disposizione.
fondo di garanzia
12. Il Fondo Nazionale di Garanzia per l’impiantistica sportiva, specie in questo
contesto storico, può svolgere un ruolo importante per il finanziamento
dell’impiantistica sportiva, in particolare per quella di base. Potranno così
essere finanziate operazioni sostenibili e progetti utili e meritevoli, che
però sono deboli sul versante delle garanzie. Tale Fondo Nazionale di
Garanzia era già previsto sia dalla legge n.289/2002 che dal nostro Statuto,
con una dotazione di 12,6 mln/€, ma non era operativo per effetto delle
previsioni normative particolarmente restrittive e per la mancanza di una
adeguata regolamentazione. Il d.l. n. 83/2012, il c.d. “Decreto Sviluppo”,
ha modificato la normativa rendendolo uno strumento fruibile e
rispondente all’evoluzione del settore sportivo.
In dettaglio il “Decreto Sviluppo” ha:
• modificato la tipologia della garanzia;
• ampliato la categoria dei destinatari;
• semplificato l’iter amministrativo di approvazione dei criteri di
gestione;
• è stato prevista una ulteriore dotazione di 5 mln/€, portando la
dotazione complessiva a 17,6 mln/€;
• previsto la possibilità di ulteriori apporti conferiti direttamente o
indirettamente da Enti Pubblici.
fondo nazionale di garanzia
13. L’atto di indirizzo del Ministro degli Affari Regionali del Turismo e dello
Sport ha richiesto la predisposizione di un Fondo Nazionale di Garanzia per
supportare in prevalenza operazioni di finanziamento relative ad impianti
pubblici ceduti a concessionari privati.
Sono stati approvati criteri di gestione dal Ministro degli Affari Regionali
del Turismo e dello Sport che per tanto è entrato in vigore.
MISURA MASSIMA DELLA GARANZIA
pari all’80% dell’ammontare del finanziamento
concesso per le operazioni Partenariato Pubblico Privato (PPP).
IMPORTO MASSIMO
È dato dal minore dei seguenti parametri:
• 1,5 mln/€;
• un quinto dell’apporto del singolo Ente Apportante.
ISTRUTTORIA PER L’AMMISSIONE
• Progetto;
• Dati di Bilancio;
• Altre garanzie.
fondo nazionale di garanzia
14. legge per lo sviluppo dell’impiantistica sportiva
15. legge per lo sviluppo dell’impiantistica sportiva
17. La realizzazione di opere pubbliche con il concorso di capitali privati è una realtà consolidata per il settore dell’impiantistica
sportiva.
Nel project financing propriamente detto si finanzia il progetto e i flussi di reddito che è in grado di generare i quali
costituiscono la garanzia per il finanziatore.
project financing
18. Le garanzie dell’art. 207 , 2 co T.U.E.L.
L’ente locale può rilasciare fidejussione
anche a favore di terzi, per l'assunzione di
mutui destinati alla realizzazione o alla
ristrutturazione di opere a fini culturali,
sociali o sportivi, su terreni di proprietà
dell'ente locale
Art. 207, 3°co. TUEL (estratto)
garanzia fidejussoria dell’ente locale
la garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi per
l’assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere
a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell’ente locale, purché
siano sussistenti le seguenti condizioni:
19. il progetto sia stato approvato dall’ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il
soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle
esigenze della collettività locale;
la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell’ente al termine della concessione;
la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi
alla realizzazione o ristrutturazione dell’opera.
condizioni per la garanzia dell’ente locale
20. Il rilascio di garanzia fidejussoria da parte dell’ente locale equivale ad un’ipotesi d’indebitamento: gli
interessi annuali relativi alle operazioni garantite concorrono alla formazione del limite di cui all’art.
204 e non possono impegnare più di un quinto di tale limite
La disposizione sulle fidejussioni è derogabile dal regolamento di contabilità (ex art. 152 TUEL) che può
escludere il rilascio o ampliare o restringere le casistiche in cui ciò può avvenire
rilascio della garanzia dell’ente locale
21. Le fidejussioni sono inserite nei conti d’ordine
dell’ente garante.
Vantaggi:
1. Costo = zero
2. Consente la ripartizione del rischio
3. Si adatta perfettamente a tale tipo di investimenti
4. Non impegna il bilancio del comune
Aspetti da valutare:
1. Concorre al limite di cui all’art.204 TUEL
2. Affidabilità del concessionario = valutazione
3. Controgaranzie – capitale di rischio
fidejussioni dell’ente locale
22. Visto che il Comune si è dichiarato in linea di massima disponibile a rilasciare fidejussione
solidale ai sensi dell’art. 207 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 a garanzia di un
mutuo da concedersi a ……………………………… di €…………………. alle seguenti condizioni
(barrare la casella interessata) :
Tasso di interesse Fisso Variabile
Durata di ammortamento Anni 10 Anni 15 Anni 20
Visti gli atti di Ufficio;
Visto il D. Leg.vo n° 267 del 18/8/2000;
Sotto la propria responsabilità
C E R T I F I C A
• Che, ai sensi dell’art. 204, comma 1 del D.Lgs. n° 267/2000, con la prestazione della
garanzia fideiussoria in parola, l’importo annuale degli interessi sommato a quello dei
mutui contratti ed a quello derivante dalle fideiussioni precedentemente prestate ai
sensi dell’art.207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interesse, non supera
il limite percentuale delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto
del penultimo anno precedente quello in cui viene deliberato il rilascio della fidejussione,
come determinato dall’art. 204, comma 1 del D.Lgs. n° 267/2000 e successive modifiche
ed integrazioni;
• Che, con la prestazione della garanzia fideiussoria in parola, gli interessi annuali relativi
alle operazioni di indebitamento garantite da tutte le fidejussioni prestate non
impegnano più di un quinto del predetto limite percentuale.
testo tipo di certificazione fidejussoria del comune
23. L’ICS finanzia di norma soltanto interventi realizzati successivamente alla presentazione della domanda di
finanziamento o comunque ultimati da non oltre 18 mesi dall’inoltro della domanda di mutuo.
finanziamento a soggetti diversi dagli enti locali
24. finanziamento a soggetti diversi dagli enti locali
DOCUMENTAZIONE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI
Domanda di mutuo;
Atto costitutivo e statuto;
Bilanci approvati relativi agli ultimi tre esercizi, completi di
nota integrativa e relazioni integrative;
Piano di fattibilità dell’investimento;
Documento comprovante la disponibilità dell’area
interessata dall’impianto da finanziare, di durata almeno
pari a quella del mutuo;
Parere favorevole del CONI sul progetto
definitivo/esecutivo;
Permesso di costruire (o altro provvedimento equivalente),
ai sensi della normativa vigente in materia urbanistica;
Progetto definitivo/esecutivo completo (vistato sia dal
CONI che dal Comune);
Documentazione relativa alle garanzie.
25. Analisi di affidabilità del soggetto
• analisi storica: situazione
economico/patrimoniale
(bilanci/rendiconti);
• analisi previsionale: (business
plan/previsioni di gestione);
• capacità di rimborso del finanziamento
(sostenibilità del debito).
Analisi delle garanzie offerte
analisi istruttorie per soggetti diversi da EE.LL.
26. Contratto di mutuo in forma di atto
pubblico condizionato al
perfezionamento delle garanzie.
Erogazioni su presentazione di S.A.L.
Atti di erogazione per scrittura privata o
bonifico seguito da nota di quietanza.
Atto di erogazione finale a saldo in forma
di atto pubblico.
finanziamenti a soggetti diversi da EE.LL.: caratteristiche
27. Le somme sono erogate previa acquisizione di Stati di Avanzamento Lavori predisposti dal direttore dei
lavori, rivisti dall’ufficio tecnico dell’ICS che ne verifica la conformità al progetto presentato in fase
istruttoria.
Il nuovo regolamento C.O.N.I., prevede l’intervento dei tecnici C.O.N.I. non più in sede di erogazione dei
singoli SAL, ma solo una volta completate le opere in sede di verifica finale con un unico “Parere per la
verifica finale dei lavori”.
Tale parere inoltre essendo assimilato ad un collaudo rientra nelle spese tecniche finanziabili nel mutuo e
quindi questo permette di non gravare in alcun modo sul richiedente.
finanziamento a soggetti diversi dagli enti locali
28. finanziamento a soggetti diversi dagli enti locali
L’ISTRUTTORIA PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI
IL MERITO DI CREDITO
Le principali ragioni di merito di credito sono:
Il cash – flow aziendale effettivamente disponibile per il
servizio del debito
Il capitale economico aziendale (ovvero il patrimonio
effettivamente disponibile) che rappresenta l’elemento
a sostegno della solvibilità del debitore in caso di
inaridimento del cash –flow .
LA GARANZIA
Poiché la normale operatività si sviluppa
prevalentemente sul medio e lungo termine, alle
predette due ragioni di merito si affianca, quale terza
ragione, una garanzia di adeguato valore e di provata
sicurezza.
La garanzia inoltre ha anche la funzione di rafforzare
eventuali debolezze di una delle due ragioni principali.
29. È un finanziamento senza limite di
importo, dedicato a tutti gli enti
locali, ai privati e agli enti pubblici
(diversi dagli enti locali), oltre che a
tutte le società e associazioni
sportive dilettantistiche (se affiliate
alle Federazioni Sportive, agli Enti di
Promozione Sportiva e alle Discipline
Sportive Associate). Ne potranno
usufruire inoltre anche i gestori di
impianti omologati dalle Federazioni.
Verranno finanziati tutti i progetti e le
iniziative tese alla realizzazione, alla
ristrutturazione o all’acquisto di
attrezzature per impianti sportivi o
strutture dedite alla cultura su tutto il
territorio nazionale.
mutuo ordinario
30. È un finanziamento dedicato ad
importi non superiori a €50.000, ed è
riservato ai privati e agli enti pubblici
(diversi dagli enti locali), oltre che a
tutte le società e associazioni sportive
dilettantistiche (se affiliate alle
Federazioni Sportive, agli Enti di
Promozione Sportiva e alle Discipline
Sportive Associate). Ne potranno
usufruire inoltre anche i gestori di
impianti omologati dalle Federazioni.
Le attività finanziabili devono
prevedere l’acquisto di attrezzature
anche strumentali o comunque
connesse all’esercizio dell’attività
sportiva e culturale, inclusa la
realizzazione di lavori di manutenzione
ordinaria/straordinaria di impianti
sportivi o culturali o di sedi sociali o altri
lavori di impiantistica.
mutuo light
31. È il nostro finanziamento dedicato a tutte le
attività di efficientamento energetico,
nonché alla realizzazione di interventi che
prevedano l’utilizzo delle fonti rinnovabili o
la produzione di energia attraverso sistemi
ecocompatibili, oltre che alla copertura
delle spese sostenute per i relativi studi di
fattibilità e i progetti preliminari degli
impianti realizzati.
Possono inoltre essere finanziate la
realizzazione di impianti d’illuminazione a
LED e la realizzazione di fondi in erba
sintetica ad intaso vegetale al 100%.
Possono usufruire del finanziamento gli enti
locali, i privati e gli enti pubblici (diversi
dagli enti locali), oltre che tutte le società e
associazioni sportive dilettantistiche (se
affiliate alle Federazioni Sportive, agli Enti di
Promozione Sportiva e alle Discipline
Sportive Associate) e gli operatori in attività
culturali. Ne potranno usufruire inoltre
anche i gestori di impianti omologati dalle
Federazioni.
mutuo energetico
32. È un finanziamento destinato a
tutte le attività che prevedono
l’acquisto di attrezzature per
l’adeguamento di impianti
sportivi già esistenti alle
normative vigenti al fine di poter
disputare
incontri agonistici.
Potranno usufruire di questo
finanziamento gli enti locali, i
privati e gli enti pubblici (diversi
dagli enti locali), oltre che tutte
le società e associazioni sportive
dilettantistiche (se affiliate alle
Federazioni Sportive, agli Enti di
Promozione Sportiva e alle
Discipline Sportive Associate) e
gli operatori in attività culturali.
Ne potranno usufruire inoltre
anche i gestori di impianti
omologati dalle Federazioni.
mutuo messa a norma
33. ENTI PUBBLICI TERRITORIALI
Mutui di norma fino a 25 a tasso fisso o variabile
SOGGETTI PRIVATI E ENTI PUBBLICI DIVERSI DAGLI ENTI LOCALI
Mutui di norma fino a 20 a tasso fisso o variabile
condizioni dei finanziamenti
34. ITER DEL FINANZIAMENTO ICS DAL PRIMO CONTATTO ALL’EROGAZIONE
RCZ
CLIENTE
Sviluppo Rete
Terr.
Domanda Mutuo e
Documentazione base
Istruttoria
Documentazione
2° Livello
Completamento istruttoria e
concessione finanziamento
Perfezionamento e
Riscontro tecnico
Stipula del contratto
Erogazione mutuo
le fasi del mutuo ICS
36. ATTIVITÀ ISTRUTTORIA
ISTRUTTORIAISTRUTTORIA
Valutazione dell’investimento,
della sua sostenibilità
e del “merito creditizio” del Cliente
Analisi cliente:
tipologia soggetto da affidare,
verifica assenza di anomalie
(protesti, pregiudizievoli,
eventi di conservatoria).
Analisi storica dell’attività:
Valutazione ultimi 3 bilanci d’esercizio e/o
rendiconti;
Grado di indebitamento nei confronti
di terzi e verso ICS;
Livello di patrimonializzazione del cliente;
Verifica del grado di equilibrio economico;
Assegnazione rating interno di controparte.
Analisi previsionale dell’attività:
Valutazione del Business Plan.
la fase istruttoria
37. il procedimento standardizzato per la
valutazione della situazione economica di un
soggetto nonché della sua solvibilità futura
(merito creditizio) si traduce
nell’assegnazione di un rating. Si analizzano
sia fattori cosiddetti “hard”, quali ad esempio
il bilancio, il risultato economico, sia quelli
“soft”, tra cui la strategia aziendale, la
posizione di mercato, la pianificazione della
successione d’impresa e le doti professionali
degli amministratori.
Il rating non si fonda su un’analisi unica,
bensì è regolarmente aggiornato per
evidenziare eventuali variazioni e giungere ad
una valutazione sempre attuale della
situazione economica dell‘impresa.
valutazione del cliente ed analisi storica dell’attività
38. il business plan è un documento,
strutturato secondo uno schema
preciso, che sintetizza i contenuti e
le caratteristiche del progetto
imprenditoriale (business idea).
Viene utilizzato sia per la
pianificazione e gestione aziendale
che per la comunicazione esterna,
in particolare verso potenziali
finanziatori o investitori.
business plan
40. Se dall’analisi
preliminare del
soggetto
richiedente non
emergono
elementi ostativi
alla concessione
del finanziamento,
l’Istituto, acquisita
la documentazione
del caso, avvia
l’istruttoria tecnica
del progetto
esempio di prospetto di flusso di cassa
41. pricing del finanziamento
IL PRICING DELL’OPERAZIONE
Dalla combinazione dei fattori di merito di
credito e dalla durata del finanziamento
richiesto viene determinata la rischiosità
dell’operazione.
In relazione a tale rischiosità viene
individuato il tasso da applicare
all’operazione.