1. LA LEGGE 626/94
Il Decreto Legislativo 19 settembre 1994
n. 626 è una legge innovativa perché
introduce un nuovo modo di pensare e
organizzare la sicurezza sul lavoro come
dovere di tutti.
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2. Sicurezza
=
dovere di tutti
Non più solo del datore di
lavoro, ma anche dei
lavoratori.
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3. Da un lato dunque è ribadito e sanzionato penalmente l’obbligo per il
datore di lavoro di fornire i lavoratori dei dispositivi di protezione
necessari, dall’altro è anche previsto l'arresto per quel lavoratore che
omette di utilizzarli.
La 626/94 ha inoltre previsto e disciplinato come diritto-dovere
dei lavoratori l'informazione e la formazione: cioè l'aggiornamento e
l'addestramento specifico dei lavoratori sulle norme di sicurezza.
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4. L’art. 3 stabilisce che:
“è imprescindibile, per garantire la massima sicurezza,
l’informazione, la formazione, la consultazione
e la partecipazione dei lavoratori sulle questioni riguardanti
la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro”
e le “istruzioni adeguate ai lavoratori”.
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5. La prevenzione organizzata
(dal datore di lavoro)
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6. ART. 4
1. elaborare un documento di valutazione dei rischi “in relazione alla
natura dell'attività dell'azienda”.
2. assegnare “ai lavoratori i necessari ed idonei mezzi di protezione” e
richiedere ai lavoratori l’uso di tali strumenti (Caschi, scarpe, imbracature,
mascherine)
3. aggiornare “le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti
organizzativi e produttivi”, e permettere “ai lavoratori di verificare
l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute”.
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7. Il datore di lavoro deve astenersi dal chiedere ai lavoratori di ripren-
dere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un peri-
colo grave ed immediato.
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8. La prevenzione soggettiva
(del Lavoratore)
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9. ART. 5 - Obblighi dei lavoratori
“Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della
propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro,
su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni,
conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal
datore di lavoro”.
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10. I lavoratori “contribuiscono… all'adempimento di tutti gli obblighi imposti
dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e
la salute dei lavoratori durante il lavoro”.
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11. ART. 14 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato
“In caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato” il
lavoratore ha diritto di allontanarsi “dal posto di lavoro o da una zona
pericolosa” e se si trova “nell'impossibilità di contattare il competente
superiore gerarchico” può adottare “misure per evitare le conseguenze di
tale pericolo” senza “subire pregiudizio” per tali azioni.
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12. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla
salute durante il lavoro non devono in nessun caso
comportare oneri finanziari per i lavoratori.
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