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Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare
lo schema di decreto legislativo per l’attuazione della
direttiva 2014/56/UE in materia di revisione legale dei
conti
Molte le novità:
ü introduzione del controllo di qualità obbligatorio;
ü superamento della distinzione tra revisori attivi e
inattivi (sostituita dalla ripartizione dell’elenco in due
sezioni denominate A e B);
ü modifiche concernenti il tirocinio e l’esame di
abilitazione.
Controllo di qualità
Il controllo di qualità avverrà sulla base di un’analisi del
rischio.
La periodicità dei controlli sarà cadenziata almeno ogni
sei anni nel caso in cui il revisore svolga incarichi in enti di
interesse pubblico o in società che superino almeno due
dei seguenti limiti dimensionali:
ü  totale dell’attivo di stato patrimoniale: 4.000.000 euro;
ü  ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 8.000.000
euro;
ü  numero medio di 50 dipendenti occupati nell’esercizio.
Gestione del registro
lo schema di decreto ne attribuisce la competenza al
Ministero dell’Economia.
Lo stesso Ministero avrà competenze sul fronte della
formazione che su quello dei controlli di qualità.
Sezione A e sezione B
Sparisce la distinzione tra revisori attivi ed inattivi. Ci
saranno sue sezioni:
ü  Sezione A: revisori legali iscritti al Registro che
svolgono attività di revisione legale o che collaborano a
un’attività di revisione legale in una società di revisione
legale, o che hanno svolto le predette attività nel
triennio precedente
ü  Sezione B: iscritti che non hanno assunto incarichi per
tre anni consecutivi
Formazione continua
Sia gli iscritti alla sezione A che alla sezione B dovranno
assolvere agli obblighi formativi (periodo triennale) che
avrà le seguenti caratteristiche:
ü  i crediti formativi dovranno riguardare per almeno il
50% materie attinenti la revisione legale dei conti, i
principi di revisione nazionali e internazionali, la
gestione del rischio e il controllo interno.
ü  i crediti formativi dovranno essere 60 nel triennio con
un minimo di 20 crediti annuali
Esame di abilitazione
ü  Tirocinio triennale con la possibilità di svolgerlo in parte
nel corso dell’ultimo biennio di studi in base ad accordi
nell’ambito di una convenzione MIUR/MEF;
ü  Tre tirocinanti per revisore;
ü  Almeno una sessione di esame all’anno;
ü  Possibilità di esonero da una o più prove in materie che
sono state oggetto di esami universitari, da attuarsi
attraverso l’atteso regolamento circa le modalità di
svolgimento esame e integrazione con l’esame da
Dottore Commercialista

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Schema decretorevisione

  • 1. Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo per l’attuazione della direttiva 2014/56/UE in materia di revisione legale dei conti
  • 2. Molte le novità: ü introduzione del controllo di qualità obbligatorio; ü superamento della distinzione tra revisori attivi e inattivi (sostituita dalla ripartizione dell’elenco in due sezioni denominate A e B); ü modifiche concernenti il tirocinio e l’esame di abilitazione.
  • 3. Controllo di qualità Il controllo di qualità avverrà sulla base di un’analisi del rischio. La periodicità dei controlli sarà cadenziata almeno ogni sei anni nel caso in cui il revisore svolga incarichi in enti di interesse pubblico o in società che superino almeno due dei seguenti limiti dimensionali: ü  totale dell’attivo di stato patrimoniale: 4.000.000 euro; ü  ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 8.000.000 euro; ü  numero medio di 50 dipendenti occupati nell’esercizio.
  • 4. Gestione del registro lo schema di decreto ne attribuisce la competenza al Ministero dell’Economia. Lo stesso Ministero avrà competenze sul fronte della formazione che su quello dei controlli di qualità.
  • 5. Sezione A e sezione B Sparisce la distinzione tra revisori attivi ed inattivi. Ci saranno sue sezioni: ü  Sezione A: revisori legali iscritti al Registro che svolgono attività di revisione legale o che collaborano a un’attività di revisione legale in una società di revisione legale, o che hanno svolto le predette attività nel triennio precedente ü  Sezione B: iscritti che non hanno assunto incarichi per tre anni consecutivi
  • 6. Formazione continua Sia gli iscritti alla sezione A che alla sezione B dovranno assolvere agli obblighi formativi (periodo triennale) che avrà le seguenti caratteristiche: ü  i crediti formativi dovranno riguardare per almeno il 50% materie attinenti la revisione legale dei conti, i principi di revisione nazionali e internazionali, la gestione del rischio e il controllo interno. ü  i crediti formativi dovranno essere 60 nel triennio con un minimo di 20 crediti annuali
  • 7. Esame di abilitazione ü  Tirocinio triennale con la possibilità di svolgerlo in parte nel corso dell’ultimo biennio di studi in base ad accordi nell’ambito di una convenzione MIUR/MEF; ü  Tre tirocinanti per revisore; ü  Almeno una sessione di esame all’anno; ü  Possibilità di esonero da una o più prove in materie che sono state oggetto di esami universitari, da attuarsi attraverso l’atteso regolamento circa le modalità di svolgimento esame e integrazione con l’esame da Dottore Commercialista