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DEL FIUME & ASSOCIATI
00183 Roma – Via Appia Nuova, 197 – TEL. 06.97610486 – FAX 06.97656179
e-mail: f.delfiume@delfiumeassociati.it - C.F. DLF FRC 75C07 H501G - P.IVA: 07806171000
Circolare n. 1/15
Roma, gennaio 2015
Gentile Cliente,
la Legge del 23 dicembre 2014 n. 190 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2014, ha
esteso la fattispecie di applicazione in materia di I.V.A. del meccanismo dell’inversione
contabile finalizzato a contrastare l'evasione I.V.A. e le frodi fiscali.
In recepimento dell’art. 199 par. 1, lettera a), della direttiva n. 2006/112/CE, il Legislatore
introduce nel D.P.R. 633/1972 la nuova lettera a-ter) del comma 6 dell’art. 17 prevedendo
l’applicazione del reverse charge per le “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di
installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”.
Per le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di
completamento relative a edifici, il reverse charge assume carattere
oggettivo, applicandosi indipendentemente:
• sia dal rapporto contrattuale;
• sia dalla tipologia di attività esercitata.
In altre parole in tutti i rapporti “B2B” aventi ad oggetto le prestazioni considerate.
A proposito dei servizi di pulizia, qualora per definire il raggio di azione si dovesse fare
riferimento alla sezione “F” della tabella ATECO, come chiarito dall’amministrazione
finanziaria in relazione alle prestazioni di subappalto di cui alla lettera a) ricadrebbero
nell’inversione contabile solo i lavori di pulizia di nuovi edifici dopo la costruzione,
classificati nel codice 43.39.09 di detta sezione, e non anche i servizi di pulizia in genere, che
sono invece classificati nelle classi 81.21 e 81.22 della sezione N.
In attesa di chiarimenti al riguardo, si è dell’avviso che, anche alla luce delle finalità della
disposizione, sia da preferire una lettura estensiva, volta ad attrarre nel regime dell’inversione
contabile tutti i servizi di pulizia degli edifici.
Inoltre, all’art. 17, comma 6, D.P.R. n. 633/1972 sono aggiunte le nuove lettere d-bis), d-ter),
d-quater) e d-quinquies) in base alle quali - fino al 31 dicembre 2018 (comma 631) - il
meccanismo dell’inversione contabile si applica anche:
• ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra di cui all’art. 3 della direttiva n.
2003/87/CE;
• ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla
citata direttiva n. 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
• alle cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo-rivenditore, ossia ad “un
soggetto passivo la cui principale attività in relazione all’acquisto di gas, di energia elettrica [...]
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è costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti è
trascurabile”;
• alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1),
supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3).
Le disposizioni inerenti i servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti e
completamento relativi ad edifici entrano in vigore a partire dal 1 gennaio 2015.
Le disposizioni inerenti il settore energetico entrano anch’esse in vigore dal 2015 anche se per
un periodo di quattro anni.
Per le disposizioni inerenti la grande distribuzione è invece necessario attendere il via libera da
parte dell’Unione Europea.
Ricordiamo che con l’inversione contabile l’I.V.A. è assolta, anziché mediante addebito nella
fattura da parte del fornitore, mediante auto-applicazione da parte dello stesso
cessionario/committente, se soggetto passivo.
Il soggetto che riceverà la fattura dovrà perciò integrarla con l’I.V.A. relativa alla prestazione
ricevuta e dovrà registrare la fattura sia sul registro degli acquisti che su quello delle vendite e
conteggiare nella liquidazione dell’Iva del periodo interessato sia l’importo dell’Iva a debito
che in detrazione.
* * *
A Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse occorrere, inviamo cordiali saluti
Dott. Federico Del Fiume

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