Presentazione del dr. Dario La Veglia amministratore unico Soa Quadrifoglio spa al convegno ANIEM UCSI del 16-12-2014. Tematiche trattate: Attestazione dei consorzi stabili, attestazione con avvalimento, partecipazione a gare con la certificazione ISO 9000 scaduta o dopo la scadenza del triennio
Presentzione Matematica similitudini circonferenze e omotetie.pptx
Attestazione Soa consorzi stabili - convegno ucsi aniem 16 12-2014
1. Il modo più naturale per Attestarsi
IL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE
IMPRESE PER LA PARTECIPAZIONE AGLI
APPALTI PUBBLICI:
L’ ATTESTAZIONE SOA
Convegno UCSI – ANIEM Dott. Dario La Veglia – Roma 16/12/2014
SOA QUADRIFOGLIO – Organismo di attestazione S.p.A. Autorizzazione Autorità vigilanza LLPP n. 45 del 15/02/2001
Iscr. Registro imprese Roma - REA 970851 - CAP. SOC. € 516.400,00 i.v. - P. IVA 02162250605
Sede legale ROMA Via dei Berio 91 tel. 06/22751075 fax 06/2278764680129 n. verde 800-905087
www.soaquadrifoglio.it e mail: info@soaquadrifoglio.it
NAPOLI Centro Direzionale Isola G 1 tel. 081/5587539 fax 081/5587539
NARO (AG) Via Lauria 32 tel. 0922/554628 fax 0922/554628
COSENZA Via G. Mancini tel./fax 0984/23116
RIETI Via Mattia Battistini 12 tel./fax 0746/251038
2. CONSORZIO STABILE
• Art 34 c. 1 lett c) soggetti a cui affidare contratti pubblici costituiti anche in
forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra
imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società
cooperative di produzione e lavoro;
• i consorzi stabili possono eseguire i lavori appaltati con la propria
organizzazione d'impresa oppure assegnarne l’esecuzione ai propri
consorziati senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità
solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante (art. 94, comma 1,
del Regolamento);
• In caso di scioglimento del consorzio stabile ai consorziati sono attribuiti pro-quota
i requisiti maturati a favore del consorzio in quanto da questi non
assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono
proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione dei lavori
nel quinquennio antecedente (art. 94, comma 4 del Regolamento);
3. CONSORZIO STABILE
• la qualificazione può avvenire
• sulla base dei requisiti posseduti dal consorzio stesso
• sulla base delle qualificazioni possedute dai consorziati
Le predette modalità di qualificazione non sono cumulabili
• Art 36 c. 7 Si qualifica per la classifica corrispondente alla somma
di quelle possedute dalle imprese consorziate
• Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non
coincida con una delle classifiche di cui al regolamento, la
qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o
in quella immediatamente superiore, a seconda che tale somma si
collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari
della metà dell'intervallo tra le due classifiche
4. CONSORZIO STABILE
• Il consorzio deve possedere i requisiti d’ordine generale (articolo 78
del Regolamento) nonché una direzione tecnica autonoma e diversa
da quelle delle imprese consorziate (articolo 87 del Regolamento);
• tutte le imprese consorziate devono essere in possesso di
attestazione di qualificazione
• La durata è di cinque anni con l’obbligo di verifica triennale; nel caso
in cui l’attestazione di uno dei consorziati scada prima dei tre anni
ovvero dei cinque anni (scadenza intermedia) - il consorzio deve
richiedere alla SOA l’adeguamento della propria attestazione.
• Le SOA hanno l'obbligo di comunicare, entro 7 giorni, il rilascio
delle attestazioni di qualificazioni alle SOA che hanno emesso le
attestazioni delle imprese aderenti, per l’aggiornamento (a titolo
oneroso) della partecipazione al consorzio.
5. Attestazione con avvalimento
Art. 88 DPR 207/2010
• l’impresa ausiliata, presenta alla Soa la dichiarazione con la quale
l’impresa ausiliaria assume l’obbligo di mettere a disposizione le
risorse oggetto di avvalimento in favore dell’impresa ausiliata per tutto
il periodo di validità della attestazione Soa rilasciata mediante
avvalimento.
• l’obbligo di documentare alla Soa il rapporto di controllo tra le imprese
ai sensi dell’articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile, e di
comunicare alla Soa e all’Autorità entro quindici giorni il venire meno di
tale rapporto di controllo.
• L’impresa ausiliata, deve possedere:
a) i requisiti di cui all’articolo 78 in proprio;
b) i requisiti di cui all’articolo 79 anche mediante i requisiti resi disponibili dall’impresa
ausiliaria.
• Il modello di attestazione SOA con avvalimento è diverso
6. Incremento convenzionale premiante
(I.C.P.)Art. 80 DPR 207/2010
• Consente all’azienda attestanda, se rispettati alcuni requisiti, di ottenere un
incremento fino al 30% (o fino al 39%) sul volume d’affari e sui lavori.
• L’azienda deve possedere il requisito della qualità certificata da organo
competente.
• inoltre deve soddisfare tre delle seguenti quattro condizioni:
a) Patrimonio netto (totale lett A dello stato patrimoniale) dell’ultimo bilancio approvato
> 5% della cifra d’affari media annuale;
b) indice di liquidità > 0,5 (liquidità + crediti + rimanenze)/debiti;
c) Valore produzione – Costi >=0 in almeno due degli ultimi tre esercizi;
d) adeguata dotazione di attrezzature tecniche e adeguato organico medio annuo.
Se Patrimonio netto >=10% della c.a. e b) c) d) OK allora ICP può arrivare fino a 39%
7. Sistema Qualità Aziendale scaduto o
revocato
• Se l’impresa è in possesso di classifiche I o II conseguite con utilizzo di ICP
in caso di Certificazione ISO annullata, revocata o decaduta se la stessa è
riportata sull’attestazione come in corso di validità la SOA apre un
procedimento ex art. 40 c. 9 ter
• le stazioni appaltanti verificano le date contenute nell'attestazione: non è
abilitata a partecipare alle gare nel caso in cui il certificato di qualità non sia più
valido e l'importo dell'appalto, invece, richieda una qualificazione a partire dalla
classifica III.
• potranno ammettere le imprese che dimostrino alla data di scadenza del
termine di presentazione delle offerte, il rilascio di una nuova certificazione di
qualità e di avere un procedimento in itinere per l’adeguamento della propria
qualificazione presso la SOA competente ovvero quando sia richiesta una
classifica II
8. Contratto verifica triennale
Art. 77 DPR 207/2010
• Art. 77 c. 1 – Se il contratto è sottoscritto DOPO la scadenza
triennale, le imprese non possono partecipare alle gare nel
periodo che dovesse intercorrere tra la data di scadenza triennale
e la data di effettuazione della verifica con esito positivo;
• Art. 77 c. 3 – Estesa tempistica effettuazione pratica di verifica
triennale a 45 giorni, con possibilità di sospensione di altri 45
giorni;
• Art. 77 c. 6 – Percentuale di scostamento è ritornata al 25%;
• Art. 77 c. 7 – In caso di esito negativo della verifica triennale
l’attestato decade dalla data di comunicazione della SOA o alla
data di naturale scadenza;