CON OCCHI DIVERSI - catechesi per candidati alla Cresima
Presentazione open data
1.
2. OPEN DATA
I dati aperti sono dati che possono essere
liberamente utilizzati, riutilizzati e ridistribuiti
da chiunque, soggetti eventualmente alla
necessità di citarne la fonte e di condividerli
con lo stesso tipo di licenza con cui sono
stati originariamente rilasciati
3. GLI ASPETTI PIU' IMPORTANTI SONO:
I dati devono essere disponibili nel loro complesso preferibilmente mediante
scaricamento da Internet e devono essere disponibili in un formato utile e
modificabile.
i dati devono essere forniti a condizioni tali da permetterne il riutilizzo e la
ridistribuzione. Ciò comprende la possibilità di combinarli con altre basi di
dati.
Tutti devono essere in grado di usare, riutilizzare e ridistribuire i
dati. Non ci devono essere discriminazioni né di ambito di iniziativa
né contro soggetti o gruppi.
Disponibilità e accesso
Riutilizzo e ridistribuzione
Partecipazione
universale
5. DISPONIBILITA' DEI DATI
ASPETTI GIURIDICI ASPETTI TECNICI
I diritti di proprietà intellettuale dei
dati impediscono a terzi l’uso, il
riutilizzo e la ridistribuzione dei dati
senza un’autorizzazione esplicita.
L’ opera deve essere
disponibile con una
licenza aperta
es.
Creative Commons CC Zero
License (cc-zero)
Open Data Commons Public
Domain Dedication and Licence
(PDDL)
Available
In bulk
In an open, machine-readable format
6. open government data
(dati aperti del settore pubblico )
2009
Stati Uniti d’America, il Regno Unito, il Canada e
la Nuova Zelanda diedero vita ad iniziative per
l’apertura della loro informazione pubblica.
Il D. L. n. 179/2012,n. 179 all'art. 9 prevede che i dati
e le informazioni forniti dalla pubblica amministrazione
devono essere obbligatoriamente pubblicati in formato
aperto (cd. open data).
ITALIA
7. open government data
(dati aperti del settore pubblico )
2009
Stati Uniti d’America, il Regno Unito, il Canada e
la Nuova Zelanda diedero vita ad iniziative per
l’apertura della loro informazione pubblica.
Il D. L. n. 179/2012,n. 179 all'art. 9 prevede che i dati
e le informazioni forniti dalla pubblica amministrazione
devono essere obbligatoriamente pubblicati in formato
aperto (cd. open data).
ITALIA