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La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
Dott. Ing. Matteo Gentile
gentile.matteo@gmail.com
https://it.linkedin.com/in/gentilematteo
Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri di Genova
20 Febbraio 2018
La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
Presentazione
A dispetto dell'informatizzazione sempre più diffusa, nelle aziende la
gestione cartacea va ancora per la maggiore, con tutte le inefficienze e
i costi del caso.
La dematerializzazione dei documenti è sempre più una realtà e sarà
sempre più diffusa nel futuro.
La legge di "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" prevede l’avvio
obbligatorio della fatturazione elettronica tra privati dal 1 Gennaio 2019.
Poiché la conservazione digitale dei documenti è uno strumento
sempre più diffuso per la conservazione dei progetti, fatture e in
generale di tutti i file di interesse aziendale, il seminario avrà validità
per il conseguimento crediti formativi in materia di deontologia.
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La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
Agenda
• Introduzione
• Fattura elettronica tra privati
• La conservazione digitale dei
documenti
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La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
Documento
• Qualsiasi «cosa» contenente un significato, a prescindere dal supporto su cui è
registrato
• Il supporto su cui registro e conservo il documento può essere
Analogico
4
Digitale
La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
Il documento informatico
Ciò che contraddistingue il documento informatico è la sua forma elettronica
(rappresentazione informatica).
Solo in questa forma quindi, il documento informatico può essere formato,
acquisito, sottoscritto, trasmesso e conservato.
E’ un oggetto immateriale (il contenuto informativo non dipende dal supporto), ogni copia
è un originale e non possono esistere modifiche fisiche.
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La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
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La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
Processi "analogici"
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La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
Processi digitali
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Obbligatoria dall’1/4/2015
Obbligatorio XBRL e PDF/A
La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
Il documento informatico
Al pari dei documenti analogici anche i documenti informatici sono destinati ad essere
conservati nel tempo ma, mentre per i documenti analogici le regole di archiviazione
sono relativamente semplici, per i documenti informatici sono richiesti “particolari
accorgimenti” in grado di garantire, durante l’intero ciclo di gestione degli stessi, il
mantenimento del loro valore giuridico e legale.
Ecco quindi che la gestione dei documenti informatici nell’ambito del loro ciclo di vita
deve fondarsi sull’adozione di:
• regole
• procedure giuridiche
• procedure legali
• procedure archivistiche
• procedure tecnologiche e funzionali
• strumenti tecnologici
in grado di assicurare, sin dalle prime fasi della loro gestione, una corretta produzione
dei medesimi, poiché solo una corretta formazione del documento informatico ne
consente una conservazione conforme alla norma a costi ragionevoli.
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La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
CAD – Il Documento Informatico
• Art.20 - Documento informatico
• Art.21 - Documento informatico sottoscritto con firma elettronica.
• Art.22 - Copie informatiche di documenti analogici
• Art.23 - Copie analogiche di documenti informatici
• Art.23 bis - Duplicati e copie informatiche di documenti informatici
• Art.23 ter - Documenti amministrativi informatici
• Art.40 - Formazione di documenti informatici
• Art.41 - Procedimento e fascicolo informatico
• Art.43 - Riproduzione e conservazione dei documenti
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La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
Il documento informatico
Secondo il disposto dell’art. 20, comma 1-bis, del CAD:
“L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo
valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue
caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo
restando quanto disposto dall'articolo 21”.
Dal punto di vista legale, quindi, il documento informatico è destinato a produrre
effetti giuridici diversi a seconda dei requisiti che possiede.
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La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
Dematerializzazione dei documenti
Molto spesso vengono create versioni diverse di uno stesso documento, e magari
generate da persone diverse o conservate in posti diversi.
Alcune aziende credono di applicare una gestione documentale digitale solo perché
hanno generato dei PDF dei documenti cartacei e li conservano in un archivio
digitale o conservano le email con gli allegati.
Questa è chiamata "Dematerializzazione 1.0" : le informazioni presenti nei documenti
sono gestibili solo parzialmente.
Non si possono:
• cercare dati di dettaglio;
• revisionare documenti;
• modificare i documenti.
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La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
Dematerializzazione dei documenti
La dematerializzazione 2.0 si ha quando un’azienda sceglie la gestione documentale
elettronica strutturata: i dati, una volta messi a sistema, possono essere gestiti in
maniera dinamica e interattiva.
In ogni momento è possibile non solo cercare e consultare le informazioni ma, a
seconda dei privilegi di accesso e dei ruoli, intervenire per fare aggiornamenti e
modifiche, garantendo sempre la qualità e la conformità del dato.
Il tutto, potendo condividere i documenti con fornitori, partner, distributori e clienti,
evitando inutili attese, smarrimenti, ridondanze, potenziando così la qualità della
relazione e del business
13
La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
Processo di dematerializzazione dei documenti
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Firma digitale
Creare
PEC
Comunicare
Gestione
Documentale e
Archiviazione
Gestire
La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
Dematerializzazione dei documenti
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La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
Generazione copie informatiche di documenti analogici
Il procedimento di generazione delle copie informatiche e delle copie per immagine su
supporto informatico di documenti e scritture analogici avviene ai sensi dell’art. 22,
comma 3, del CAD (decreto legislativo 7 marzo 2005), n. 82, e termina con l’apposizione
della firma elettronica qualificata, della firma digitale ovvero della firma elettronica basata
sui certificati rilasciati dalla Agenzie fiscali.
Nelle regole tecniche sul documento informatico DPCM 13/11/2014 all’articolo 4 sulle
copie per immagine si dice:
"Fermo restando quanto previsto dall’art. 22, comma 3, del Codice, la copia per
immagine di uno o più documenti analogici può essere sottoscritta con firma digitale o
firma elettronica qualificata da chi effettua la copia."
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La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
Generazione copie informatiche di documenti analogici
• L’articolo 1 del CAD definisce i documenti originali non unici come "i documenti per i
quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui
sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi".
• Se un documento è originale analogico non unico allora posso dematerializzarlo
semplicemente facendone una copia informatica o per immagine e facendola firmare
da chi effettua la copia
• Se un documento è originale analogico unico occorre che chi ne fa la copia
informatica o per immagine la firmi elettronicamente, e poi un pubblico ufficiale ne
firmi l’attestazione di conformità (ai sensi del comma 2 art. 4 DMEF 17/06/2014).
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La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
Originale unico
• Se non sia possibile risalire al suo contenuto attraverso altre scritture o documenti di
cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi;
• Es. i titoli all'ordine di cui agli articoli 2008 e segg. c.c. (assegno e cambiale), libri
sociali, schede carburante (se nella contabilità generale dell’impresa le registrazioni
contabili non vengono integrate con tutte le annotazioni della scheda).
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La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
Originale non unico
E’ un documento che “deve essere emesso per legge in duplice esemplare e la relativa
annotazione e conservazione sono obbligatorie per almeno un soggetto; oppure deve
essere annotato e conservato per legge da almeno un soggetto in libri o registri
obbligatori; oppure il suo contenuto è riprodotto in altri documenti, ovvero il suo
contenuto riproduce quello di altri documenti che devono essere conservati
obbligatoriamente, anche presso terzi”.
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La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
Esempi di originali non unici
• Fatture;
• Ricevute e scontrini fiscali;
• I libri di cui all'articolo 2214 codice civile (libro giornale e il libro degli inventari);
• Documenti il cui contenuto risulti depositato presso i repertori e gli archivi notarili (ad
es. i verbali delle assemblee straordinarie);
• Documenti il cui contenuto risulti depositato presso il registro delle imprese (ad es. il
verbale della delibera assembleare di approvazione del bilancio);
• Note spese, se si utilizza una modalità analitica di rimborso spese ai dipendenti ed
insieme alla nota spese sono conservati i documenti giustificativi della stessa, e sia
possibile ricostruire il contenuto della nota spese attraverso la combinazione dei
documenti giustificativi e dei dati risultanti dalla contabilità
20
La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
Classificazione documento
21
Documento
Analogico
Informatico
Copia
Originale
Unico
Non unico
La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
Sul piano decisionale
22
Dematerializzazione
SI NO
In house Outsourcing
La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
DMEF 17/6/2014 – art. 4 : obblighi di conservazione
1. Ai fini tributari il procedimento di generazione delle copie informatiche e delle
copie per immagine su supporto informatico di documenti e scritture analogici avviene
ai sensi dell'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e termina
con l'apposizione della firma elettronica qualificata, della firma digitale ovvero della
firma elettronica basata sui certificati rilasciati dalla Agenzie fiscali. La conservazione
avviene secondo le modalità di cui all'art. 3 del presente decreto.
2. Ai fini fiscali, la conformità all'originale delle copie informatiche e delle copie per
immagine su supporto informatico di documenti analogici originali unici, è
autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le
modalità di cui all'art. 22, comma 2, del CAD (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82),
e delle relative regole tecniche.
3. La distruzione di documenti analogici, di cui è obbligatoria la conservazione, è
consentita soltanto dopo il completamento della procedura di cui ai precedenti commi.
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La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
D.P.C.M. 21/3/2013 – documenti analogici originali unici
Individua particolari tipi di documenti analogici originali unici per i quali, in ragione di
esigenze di natura pubblicistica, permane l’obbligo della conservazione dell’originale
analogico o, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all’originale deve
essere autenticata da un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato con dichiarazione
firmata digitalmente ed allegata al documento informatico, ai sensi dell’art. 22 comma 5
del CAD.
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La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
La dematerializzazione dei documenti nelle PA
Il CAD (Codice dell’ Amministrazione Digitale, D.Lgs. 7 marzo 2005) all’art. 40,
“Formazione di documenti informatici”, stabilisce un preciso obbligo:
i documenti delle pubbliche amministrazioni devono essere prodotti
esclusivamente in modalità informatica.
Il documento informatico viene definito all’art. 1, comma 1, lett. p del CAD come
“la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”.
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La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
Le regole tecniche per le PA
Successivamente alla pubblicazione del CAD, e all'entrata in vigore delle regole tecniche
predisposte da AgID riguardanti:
● DPCM 13/11/2014 - il documento informatico
● DPCM 22/02/2013 - firma elettronica
● DPCM 03/12/2013 - protocollo informatico
● DPCM 03/12/2013 - sistemi di conservazione
le Pubbliche Amministrazioni entrano in possesso di tutti gli strumenti normativi utili per
gestire l'intero ciclo di vita del documento amministrativo informatico.
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La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
Il ciclo di vita dei documenti
MdG – Manuale di Gestione
MdC – Manuale di Conservazione
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http://cantieripadigitale.it/it/2017/05/03/conservazione-digitale-perche-ce-bisogno-un-manuale-integrato/
Produzione
DPCM
13/11/2014
Gestione e tenuta
DPCM 3/12/2013
Protocollo
Conservazione
DPCM
3/12/2013
MdC
MdG
La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
Sistemi di Conservazione
Oltre al DPCM del 3/12/2013, grazie alle Linee Guida sulla conservazione dei
documenti informatici del 10/12/2015 illustrano le procedure e gli strumenti per
l’avvio delle attività di conservazione dei documenti informatici da parte delle PPAA, ma
che sono utilissime anche alle aziende private.
Infatti tutto il Codice dell’Amministrazione Digitale sebbene sia riferito alle PA, vale
anche evidentemente anche per le aziende private.
Le nuove Regole tecniche riguardano il superamento della distinzione fra
conservazione di documenti informatici e conservazione sostitutiva di documenti
analogici.
Questo superamento risulta essere in linea con quanto previsto dalle nuove Regole
tecniche sulla formazione del documento informatico.
28
La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
DMEF 17/6/2014 – art. 3 : conservazione dei documenti
1. I documenti informatici sono conservati in modo tale che:
a) siano rispettate le norme del codice civile, le disposizioni del codice
dell'amministrazione digitale e delle relative regole tecniche e le altre norme tributarie
riguardanti la corretta tenuta della contabilità;
b) siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli
archivi informatici in relazione almeno al cognome, al nome, alla denominazione, al
codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi, laddove
tali informazioni siano obbligatoriamente previste. Ulteriori funzioni e chiavi di ricerca ed
estrazione potranno essere stabilite in relazione alle diverse tipologie di documento con
provvedimento delle competenti Agenzie fiscali.
2. Il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l'apposizione di
un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione.
3. Il processo di conservazione di cui ai commi precedenti è effettuato entro il termine
previsto dall'art. 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito
con modificazioni dalla legge 4 agosto 1994, n. 489.
29
La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
Prerogativa di qualità e sicurezza del documento
Prerogativa necessaria affinché il documento informatico integri le caratteristiche di
qualità e sicurezza, è la sua gestione all’interno di un sistema di gestione
documentale.
Questo è quello che afferma l’ex art. 3, comma 4, lett. d), del DPCM 13 novembre 2014,
recante “Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione,
riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché' di formazione e
conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ”.
(articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del CAD)
30
La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
Caratteristiche del sistema di gestione documentale della P.A.
In base al DPCM 13/11/2014 – Allegato 1 si definisce che il "sistema" deve:
a) garantire la sicurezza e l'integrità del sistema;
b) garantire la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e
in uscita;
c) fornire informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto
dall'amministrazione e i documenti dalla stessa formati nell'adozione dei
provvedimenti finali;
d) consentire il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati;
e) consentire, in condizioni di sicurezza, l'accesso alle informazioni del sistema da parte
dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati
personali;
f) garantire la corretta organizzazione dei documenti nell'ambito del sistema di
classificazione d'archivio adottato.
31
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/la_conservazione_dei_documenti_informatici_rev_def_.pdf
La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
Rapporti con clienti e fornitori
Fare business significa relazionarsi con clienti, fornitori, collaboratori e partner nel modo
più efficace ed efficiente possibile.
Se c’è una buona gestione delle informazioni e dei servizi associati a contratti, ordini,
spedizioni, fatturazione e pagamenti si ottiene un deciso impatto sul fatturato.
32
Bilanci
Registri IVA
Libri Contabili
Scritture Contabili
Distinte Bancarie
Bollette
Cartelle
Fascicoli
Atti notarili
La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
Le fasi del documento informatico amministrativo
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La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
Gestione Documentale
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Continuare a fare come si è sempre
fatto non significa fare meglio e in
modo efficiente !!!
Digital4-Gestionedocumentalenelb2bcomeeperchélinnovazionedigitalefaladifferenza
La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
35
Dati dell’ Osservatorio Digital
Innovation – Politecnico di
Milano - 2015
Duplicazione dei
documenti !!!
Digital4-Gestionedocumentalenelb2bcomeeperchélinnovazionedigitalefaladifferenza
La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
Agenda
• Introduzione
• Fattura elettronica tra privati
• La conservazione digitale dei
documenti
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La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
Fattura elettronica tra privati
37
Legge di Bilancio per il 2018
Direttiva 2014/55/UE del 16/4/2014 D. L. n. 148 del 16/10/2017
La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
Cos’è
La fattura elettronica è una normale fattura tra privati emessa, ricevuta,
firmata e conservata in un qualunque formato elettronico in grado di
assicurare:
38
Autenticità
dell’originale
Integrità del
contenuto
Leggibilità
fattura
dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di
conservazione pari a 10 anni.
La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
Da quando
A decorrere dal 1° gennaio 2019 sarà obbligatoria la fattura
elettronica emessa:
• tra soggetti passivi IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia
(operazioni B2B) da inviare attraverso il Sistema di Interscambio (c.d.
SDI) gestito dall’Agenzia delle Entrate;
• nei confronti dei consumatori finali (operazioni B2C). La fattura sarà
resa disponibile ai consumatori dai servizi telematici dell’Agenzia
delle Entrate e una copia elettronica o analogica sarà direttamente
messa a disposizione dai fornitori. È facoltà dei consumatori
rinunciare alla copia della fattura sia elettronica che analogica.
39
La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
Come funziona la fattura elettronica tra privati
40
Formato XML PA
Conservazione
Sostitutiva
Conservazione
Sostitutiva
La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
Evoluzione
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La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
Vantaggi fiscali
42
Esonero
spesometro
Esonero
blacklist
Esonero
scontrini e
ricevute
Rapidi
rimborsi IVA
La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
Le agevolazioni
• Esonero certificazione corrispettivi (emissione scontrino o ricevuta fiscale) se non
richiesta esplicitamente dal cliente;
• Esonero dalla comunicazione delle operazioni nei confronti di soggetti passivi IVA
domiciliati in Stati «BLACKLIST»;
• Esonero dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (spesometro
trimestrale);
• Esclusione dalla trasmissione dei modelli INTRASTAT riepilogativi di acquisiti
intracomunitari di beni e servizi;
• Diritto a rimborsi entro 3 mesi successivi alla presentazione della dichiarazione;
• Nessun obbligo di registrare le fatture emesse e gli acquisti nell’apposito registro;
• I termini dell’accertamento passano da cinque a quattro anni e i controlli potranno
essere effettuati da remoto con più libertà per l’azienda
Inoltre chi riceve la fattura elettronica può caricarla direttamente nel suo
gestionale.
43
La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
Le agevolazioni in tema di assistenza fiscale
• accesso telematico alle informazioni relative alle liquidazioni periodiche e alle
dichiarazioni annuali IVA, nell’ambito di un programma di assistenza fornito su misura
per ogni specifica categoria di soggetti;
• esonero dagli obblighi di registrazione delle fatture emesse e ricevute;
• esonero dall’obbligo di garanzia o da altri adempimenti certificativi (apposizione del
visto di conformità o sottoscrizione alternativa) in caso di presentazione di istanze di
rimborso del credito IVA per importi superiori a 15.000,00 euro.
Possono beneficiare delle suddette agevolazioni aggiuntive i soggetti passivi IVA:
• esercenti arti o professioni;
• imprese ammesse al regime di contabilità semplificata di cui all’art. 18 del DPR
600/73;
• imprese che superano i limiti, in termini di ricavi, per accedere al regime di contabilità
semplificata, limitatamente ai primi tre anni di attività (l’anno di inizio dell’attività e i
due successivi).
44
La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
Fattura elettronica tra privati
Tutto nasce con la Direttiva 2014/55/UE del 16/4/2014 relativa alla fatturazione
elettronica negli appalti pubblici e col Decreto Legge n. 148 del 16/10/2017.
Per l’anno 2018 è previsto l’invio semestrale dell’ex spesometro solo se viene esercitata
una opzione, altrimenti l’obbligo di trasmissione della comunicazione rimane trimestrale.
Non sono state accolte le richieste dei professionisti che chiedevano un unico invio
annuale.
Nel Provvedimento 27/3/2017 l’Agenzia delle Entrate aveva definito le informazioni da
trasmettere e le modalità di comunicazione dei dati delle fatture emesse/ricevute e dei
dati delle liquidazioni periodiche IVA.
I dati da inviare sono:
• Partita IVA controparte (CF se sprovvisto)
• Data e numero fattura
• Base imponibile IVA, aliquota, imposta e tipo operazione se l’imposta non è indicata in
fattura
45
La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
Fattura elettronica tra privati
E’ possibile raccogliere in un unico documento riepilogativo le fatture sotto i 300 euro.
Sanzioni se non si trasmette entro 28/2/2018 le fatture del 1° semestre 2017
L’art. 11 del D.Lgs. 471/1997 prevede:
• Da 250 a 2.000 € per omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge
tributaria.
• Da 2€ per fattura con max 1.000 € a trimestre per omissione o errata trasmissione
delle fatture emesse/ricevute
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La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
Fattura elettronica tra privati
La legge di "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020" prevede l’avvio obbligatorio della fatturazione
elettronica tra privati dal 1 Gennaio 2019.
Vantaggi:
• Semplicità di trasmissione e conservazione rispetto alla versione "analogica"
• Possibilità di integrazione del documento informatico all’interno dei processi aziendali
tramite software opportuni
• Dematerializzazione dei processi e aumento della competitività delle imprese
• Generare risparmi nella spesa pubblica (controlli più efficienti contro evasione)
• Ottimizzazione dei costi dei privati : no data entry manuale, no errori registrazione, no
smarrimenti fatture, riduzione errori nei pagamenti, riduzione dei tempi di pagamento
e riduzione dei rischi di falsi e duplicazioni (riconciliazione automatica dei dati e
processi autorizzativi con controlli dei dati fattura più efficienti)
47
La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
Direttiva 2014/55/UE – I passaggi effettuati
La Direttiva introduce degli obblighi solo per le pubbliche amministrazioni europee.
• Predisposizione della Norma Europea (EN) da parte del CEN contenente un elenco di
sintassi e della relativa mappatura sintattica (comitato CEN/TC 434 on electronic
invoicing);
• Verifica da parte della Commissione della effettiva usabilità della Norma Europea
(praticità, facilità d’uso, costi di attuazione) e pubblicazione della “Relazione della
Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sulla valutazione della norma
europea sulla fatturazione elettronica” ;
• Pubblicazione, sulla Gazzetta ufficiale UE, del riferimento alla Norma Europea data
dalla quale inizia a decorrere inizia il termine di 18 mesi entro i quali tutti i gli Stati
membri devono recepire ed attuare tale Norma (tutte le Pubbliche Amministrazioni
europee sono obbligate a ricevere ed elaborare fatture elettroniche che rispettino
conformità alla Norma Europea).
48
La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
In Italia
In Italia si è adottato un formato proprietario nazionale, FatturaPA, in quanto era
prioritario avere una adesione massiccia all’adempimento rapido, obbligatorio per legge,
al fine di ottenere subito una parte dei benefici possibili.
L’avvio della fattura elettronica tra privati, opzionale e non obbligatorio, è stato un
insuccesso perché solo l’1% delle imprese vi ha aderito.
L’Italia ha chiesto alla Commissione Europea di poter introdurre nell’ordinamento
nazionale l’obbligo di emettere fatture elettroniche anche nel settore privato, come
già fatto con successo verso la Pubblica Amministrazione, in parziale deroga a quando
contenuto nella Direttiva europea in materia di Iva. Il motivo è l’alta evasione Iva italiana
(tax gap, 35 miliardi di € nel 2015, il più alto di tutta l’Unione).
49
La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
In Italia
50
La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
Sistema di Interscambio
Il Sistema di Interscambio, gestito dall'Agenzia delle Entrate, è un sistema informatico in
grado di:
• ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche della FatturaPA,
• effettuare controlli sui file ricevuti,
• inoltrare le fatture alle Amministrazioni destinatarie.
Il Sistema di Interscambio non ha alcun ruolo amministrativo e non assolve compiti
relativi all’archiviazione e conservazione delle fatture.
La Finanziaria 2008 ha stabilito che la trasmissione delle fatture elettroniche destinate
all’amministrazione dello stato debba avvenire attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).
Il Decreto Legislativo 127/2015, all’articolo 1, comma 2, ha esteso la disponibilità del
Sistema di Interscambio anche ai fini della trasmissione delle fatture elettroniche
relative ad operazioni che intercorrono tra soggetti privati, da predisporre secondo
lo stesso formato di fattura elettronica previsto per la fatturazione verso le pubbliche
amministrazioni.
51
La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
Sistema di Interscambio
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• File XML firmato digitalmente conforme al
formato FatturaPA
• Fattura singola o lotto di fatture con stessa
intestazione
File
FatturaPA
• File compresso (formato zip) con 1 o più file
• Non deve essere firmato file archivio, ma i
singoli file
File Archivio
• File XML conforme allo schema
MessaggiTypes_v1.1.xsd
File
Messaggio
http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/b-2.htm
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Tipi di File Messaggio
• notifica di scarto: messaggio che SdI invia al trasmittente nel caso in cui il file trasmesso (file
FatturaPA o file archivio) non abbia superato i controlli previsti;
• file dei metadati: file che SdI invia al destinatario, insieme al file FatturaPA;
• ricevuta di consegna: messaggio che SdI invia al trasmittente per certificare l’avvenuta consegna
al destinatario del file FatturaPA;
• notifica di mancata consegna: messaggio che il SdI invia al trasmittente per segnalare la
temporanea impossibilità di recapitare al destinatario il file FatturaPA;
• notifica di esito committente: messaggio facoltativo che il destinatario può inviare al SdI per
segnalare l’accettazione o il rifiuto della fattura ricevuta; la segnalazione può pervenire al SdI entro
il termine di 15 giorni;
• notifica di esito: messaggio con il quale il SdI inoltra al trasmittente la notifica di esito
committente eventualmente ricevuta dal destinatario della fattura;
• scarto esito committente: messaggio che il SdI invia al destinatario per segnalare un’eventuale
situazione di non ammissibilità o non conformità della notifica di esito committente;
• notifica di decorrenza termini: messaggio che il SdI invia sia al trasmittente sia al destinatario
nel caso in cui non abbia ricevuto notifica di esito committente entro il termine di 15 giorni dalla
data della ricevuta di consegna o dalla data della notifica di mancata consegna ma solo se questa
sia seguita da una ricevuta di consegna;
• attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito: messaggio
che il SdI invia al trasmittente nei casi di impossibilità di recapito del file per cause non imputabili al
trasmittente
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La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
Il flusso dei messaggi
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La Fatturazione Elettronica B2B e la
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Il flusso dei messaggi
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http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/b-2.htm
La Fatturazione Elettronica B2B e la
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Simulazione
Il Sistema di Interscambio mette a disposizione delle funzionalità per provare la
compilazione di un file FatturaPA e per simulare l’invio e ricezione di una fattura
nel formato della FatturaPA.
In questa sezione è infatti possibile:
• preparare una fattura mediante un form via web,
• provare l’invio e la ricezione di una fattura.
Per accedere alle funzionalità occorre:
• disporre delle credenziali Entratel o Fisconline oppure disporre di una Carta
Nazionale dei Servizi (CNS) precedentemente abilitata ai servizi telematici
dell'Agenzia delle Entrate e SPID;
• registrarsi tramite il sito di FatturaPA. Per registrarsi occorre disporre di un indirizzo di
PEC (Posta Elettronica Certificata) diverso da [nome_utente]@postacertificata.gov.it.
http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/sperimentazione.htm
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La Fatturazione Elettronica B2B e la
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Firma digitale o sigillo ?
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Firma digitale
• Garantisce autenticità,
integrità, valore legale e
non ripudio del documento
informatico firmato
Sigillo
• Permette di rilevare se un
documento informatico è
stato modificato (artt. 3 e
36 del Regolamento
eIDAS 2014/910/UE). Può
essere apposto da una
persona giuridica
• Serve a garantire
l’immodificabilità delle
fatture elettroniche
destinate a privati
La Fatturazione Elettronica B2B e la
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Fattura scartata da SdI, come mai ?
Anche generando una fattura con la procedura guidata di generazione senza errori la
fattura può essere scartata da SdI, ad esempio per questi controlli:
• Nome file duplicato
• Fattura duplicata
• Data fattura successiva alla data di ricezione
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La Fatturazione Elettronica B2B e la
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Qual è il formato da usare per gli importi ?
Tutti gli importi devono essere comprensivi di punto per separare i decimali, che devono
essere almeno 2.
Non sono accettati il segno -, la virgola e caratteri diversi da numeri e punto.
In caso di importi non corretti, l’anomalia viene riportata in fondo alla pagina, con
eventuali segnalazioni.
Altre domande e risposte sono disponibili qui:
http://www.tasse-fisco.com/liberi-professionisti/domande-risposte-fatturazione-elettronica-
tra-privati-pa/30507/
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Posso rendere in pdf cartaceo la fattura elettronica
ricevuta/emessa e trattarla nel modo classico?
La fattura elettronica deve essere emessa e conservata nel rispetto di quanto previsto
dal DMEF 17 giugno 2014 e dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dalle
relative regole tecniche.
Si è liberi di riprodurre in maniera analogica il contenuto della fattura elettronica
mediante la generazione di un file pdf da stampare, ma ovviamente la riproduzione
cartacea non rappresenta un documento giuridicamente valido.
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La Fatturazione Elettronica B2B e la
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Dal 1 Luglio 2018
Si avrà l’obbligo di emissione della fattura elettronica e delle note di variazione ex
art. 26 del D.P.R. n. 633/72, per :
• le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per
motore (obiettivo: ridurre le frodi IVA);
• le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese che
partecipano ai contratti di appalto di lavori, servizi o forniture stipulati con una pubblica
amministrazione.
A decorrere dal 1° luglio 2018 le spese per carburante per autotrazione saranno
deducibili dal reddito e l’IVA sarà detraibile, solo se gli acquisti saranno effettuati
esclusivamente mediante pagamenti elettronici (carte di credito, carte di debito o
carte prepagate).
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate potranno essere individuati
altri mezzi idonei oltre agli strumenti di pagamento sopra evidenziati.
Alla luce di tali novità dal 1° luglio 2018 sarà abrogata la scheda carburante.
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Dal 1 Settembre 2018
L’art. 4-bis del Decreto n. 193/16 riguarda la fatturazione elettronica per le cessioni di
beni di importo superiore alla soglia di 155 euro, IVA inclusa, risultanti da un’unica
fattura presso uno stesso punto vendita.
Per l’agevolazione prevista dal tax free shopping, è necessario che per l’acquisto in
Italia:
• venga emessa regolare fattura
• il bene sia acquistato da un privato cittadino;
• l’acquisto riguardi beni, e non di servizi, di importo superiore a 154,94 € IVA inclusa;
• il bene sia destinato al consumo personale o familiare;
• il bene trasportato nei bagagli personali al di fuori della Comunità Europea entro 3
mesi dall’acquisto
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La Fatturazione Elettronica B2B e la
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Dal 1 Gennaio 2019
L’ emissione della fattura elettronica diverrà obbligatoria per le operazioni
effettuate nei confronti di altri privati titolari di partita IVA, a condizione che le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano poste in essere tra soggetti residenti o
stabiliti nel territorio dello Stato.
La fatturazione elettronica consiste nell’utilizzare gli standard previsti per la FatturaPA
per tutte le operazioni intercorrenti tra i titolari di partita IVA e la PA, ed ora anche per la
formazione (XML), trasmissione e ricezione, tramite il Sistema di Interscambio,
della fattura elettronica tra privati e la successiva conservazione digitale per dieci
anni.
In caso di inosservanza dell’obbligo di fatturazione elettronica tra gli
operatori privati va ricordato che l’eventuale emissione della fattura
in formato cartaceo è da ritenersi inesistente e il documento come
non emesso.
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La Fatturazione Elettronica B2B e la
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Quando si può non emettere fattura elettronica
Sono esonerati solo i soggetti di minori dimensioni che si avvalgono di:
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• D.L. 98/11 art. 27 comma 3
Regime di
vantaggio
• Legge n. 190/14
Regime
forfettario
La Fatturazione Elettronica B2B e la
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Sanzioni
In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel
territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle elettroniche, la
fattura si intende non emessa e si applica (secondo l’articolo 6 del
Decreto Legislativo n. 417/97) una sanzione amministrativa
compresa tra il 90% e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile
non correttamente documentato o registrato nel corso
dell’esercizio.
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La Fatturazione Elettronica B2B e la
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Obblighi di Conservazione
Gli obblighi di conservazione previsti dall’articolo 3 del DMEF 17/6/2014, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale N.146 del 26/6/2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture
elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il
Sistema di Interscambio (come previsto dall’ art. 1, comma 211, della legge N 244 del
24/12/2007 ) e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate ?
E’ sufficiente la trasmissione come conservazione ?
Manca una precisazione se è una vera e propria conservazione
o solo una memorizzazione e sui termini temporali (5 o 10 anni?).
66
http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/sdi.htm
https://www.agendadigitale.eu/documenti/obbligo-fattura-b2b-
tutti-i-punti-da-sapere-su-cui-lavorare-nel-2018/
La Fatturazione Elettronica B2B e la
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Formato italiano ed europeo
I formati di FatturaPA e fattura elettronica europea non sono attualmente allineati.
Con la Direttiva 2014/55/UE del 16 aprile 2014, e l’approvazione e pubblicazione della
Norma Europea che ha definito gli standard, si riconosce che i formati in uso sono
molteplici. Su questa base infatti il CEN è stato incaricato di definire un modello di dati
semantico degli elementi essenziali della fattura, detta anche “core invoice”, e definire di
una lista limitata di sintassi, per ognuno dei quali deve essere fornita anche la
corrispondenza sintattica con il modello (la core invoice) che tutte le PA europee
dovranno accettare.
Il Sistema di Interscambio ha iniziato ad evolversi verso un adattamento a quanto
previsto dalla predetta Direttiva.
Il 30/9/2017, è terminata la consultazione pubblica promossa dall’AGID del CIUS-IT per
la Core Invoice Usage Specification per l’Italia (CIUS-IT) la cui definizione è uno dei
principali obiettivi del progetto eIGOR (eInvoicing GO Regional), progetto nazionale
finanziato dalla Commissione Europea per abilitare il sistema di fatturazione elettronica
nazionale allo scambio di fatture conformi allo standard comune europeo.
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La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
Circolare n. 18/E del 24 giugno 2014
La circolate chiarisce diversi aspetti in merito all’istituto giuridico della fatturazione
elettronica ed in particolare sulla:
• definizione della fattura elettronica;
• requisiti della fattura elettronica;
• modalità che garantiscono i requisiti della fattura elettronica
o Sistema di controllo di gestione;
o Apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente;
o Sistema EDI (Electronic Data Interchange);
• invio della fattura elettronica;
• conservazione della fattura elettronica.
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+c
ircolari/circolari+2014/giugno+2014/circolare+n18e+del+24+giugno+2014/cir18e+del+24+
06+14.pdf
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La Fatturazione Elettronica B2B e la
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Circolare n. 18/E del 24 giugno 2014
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La Fatturazione Elettronica B2B e la
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Le opzioni a disposizione
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Agenzia
delle Entrate
SW o Servizi
esterni on-
line
• Gratuito
• Inserimento dati manuale on-line
• Gestisce Conservazione Sostitutiva
delle fatture trasmesse tramite Sogei
• A pagamento
• Gestiscono Conservazione Sostitutiva
• Effettuano conversione in XML, Firma
Elettronica e Marca Temporale dei
documenti
La Fatturazione Elettronica B2B e la
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Servizio di conservazione fatture elettroniche fornito da
Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ha previsto l’attivazione di un servizio gratuito per la conservazione delle
fatture elettroniche per la durata di 15 anni, ai sensi dell’art. 1 D.Lgs. 127/2015, che
tiene conto di quanto disciplinato dal DPCM 3 dicembre 2013 contenente le “Regole
tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis
, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice
dell’Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005” (CAD) nonché
delle previsioni di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17
giugno 2014, emanato in attuazione dell’articolo 21, comma 5, del CAD, contenente le
“Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro
riproduzione su diversi tipi di supporto”.
L’Agenzia si avvale del sistema di conservazione messo a disposizione dalla società
Sogei S.p.A., nella sua qualità di società in house, in virtù degli specifici accordi
contrattuali in essere con l’Agenzia stessa, rimanendo estranea Sogei S.p.A. nei rapporti
con i contribuenti.
https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/knowledgebases2/FattElettr/attach/ConservaFatt
ura/Condizioni_Utilizzo.pdf
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La Fatturazione Elettronica B2B e la
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Agenzia delle entrate
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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/comunicazioni/fatture+e+corrispettivi/acc+servizio+fatture+e+corrisp
ettivi/indice+acc+servizio+fatture+e+corrispettivi
La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
Info ed Assistenza online Agenzia delle Entrate
Servizio di informazioni ed assistenza dell’ Agenzia delle Entrate
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La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
Info e Assistenza online Agenzia delle Entrate
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La Fatturazione Elettronica B2B e la
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Info e Assistenza online Agenzia delle Entrate
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La Fatturazione Elettronica B2B e la
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Gli intermediari
• Emettono le fatture elettroniche per conto del richiedente (firma elettronica, marca
temporale, ecc.)
• Trasmettono le fatture al Sistema di Interscambio
• Ricevono le notifiche dal Sistema di Interscambio
• Adempiono agli obblighi di Conservazione
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La Fatturazione Elettronica B2B e la
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I commercialisti – invio conto terzi
• I clienti possono inviare già la fattura in formato XML o elettronico  con un apposito
software si carica direttamente a sistema
• I clienti inviano la fattura non in formato XML  il software del commercialista deve
prevedere l’inserimento degli elementi distintivi della fattura
• Il software firma digitalmente le fatture come intermediario, le spedisce al Sistema di
Interscambio, associa relative notifiche e ricevute, le conserva a norma e permette la
consultazione
• Gestiscono i casi di scarto da parte della PA
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La Fatturazione Elettronica B2B e la
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Se voglio ricevere fattura via PEC invece che con SdI ?
Chi intende ricevere fatture elettroniche via PEC non deve fare nulla verso SdI né
riceverà da SdI alcun codice di 7 caratteri.
Dovrà soltanto assicurarsi che il fornitore conosca il suo indirizzo che va inserito nel
campo, mentre il campo <CodiceDestinatario> andrà riempito con il valore di default
"0000000".
https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/ServiziIva/KanaFattElettr.asp?new,Kb=FattElettr,
retur=1,Case=Obj(2877),t=faq.tem,templateset=Fatturazione,Company=%7B6C688E8E-
C5B4-4C73-88B0-D2024CFF8AC3%7D
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Il Provv. 182070 dell’Agenzia delle Entrate del 28/10/2016
79
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/3d2a2cc6-1e1b-4e95-8207-
314246b23724/PROVV.N.+182070+DEL+28+OTTOBRE+2016.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=3d2a2cc
6-1e1b-4e95-8207-314246b23724
La Fatturazione Elettronica B2B e la
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Il Provv. 58793 dell’Agenzia delle Entrate del 27/3/2017
80
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/4e22d9ab-2bbd-4e3f-9e60-
a9a8cbf70232/PROVVEDIMENTO+PROT.+58793+DEL+27+MARZO+2017.pdf?MOD=AJPERES&CACHE
ID=4e22d9ab-2bbd-4e3f-9e60-a9a8cbf70232
La Fatturazione Elettronica B2B e la
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Il Provv. 58793 dell’Agenzia delle Entrate del 27/3/2017
"Con riferimento alle fatture emesse … i contribuenti trasmettono i seguenti dati riferiti al
singolo documento:
• i dati identificativi del cedente/prestatore;
• i dati identificativi del cessionario/committente;
• la data del documento;
• la data di registrazione (per le sole fatture ricevute e le relative note di variazione);
• il numero del documento;
• la base imponibile
• l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti
l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione ".
81
La Fatturazione Elettronica B2B e la
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Il Provv. 58793 dell’Agenzia delle Entrate del 27/3/2017
Il provvedimento contiene i seguenti allegati:
• Modello e istruzioni "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA"
• “Specifiche tecniche e regole per la compilazione della comunicazione”
• “Specifiche tecniche e regole per la compilazione dei dati delle fatture – versione 1.1”
• “Modalità di consultazione dei dati”
• “Modalità di trasmissione dati”
https://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/33171-comunicazione-liquidazioni-
periodiche-iva-modello.html
82
La Fatturazione Elettronica B2B e la
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Fatture e corrispettivi – quadro completo
A questo link c’è il quadro completo di normativa e prassi:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Fatture+e
+corrispettivi/Normativa+e+prassi+Fatture+e+corrispettivi/?page=ivacompro
83
La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
Il flusso che effettua un programma di fatturazione
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La Fatturazione Elettronica B2B e la
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EDI - Electronic Data Interchange
L'Electronic Data Interchange (EDI) è l'interscambio di dati tra sistemi informativi,
attraverso un canale dedicato ed in un formato definito in modo da non richiedere
intervento umano salvo in casi eccezionali.
85
Dati dell’Osservatorio
Fatturazione Elettronica &
eCommerce B2b della
School of Management del
Politecnico di Milano - 13
giugno 2017
La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
AssoSoftware
Lo standard AssoSoftware, promosso dalla omonima Associazione, può essere la
chiave giusta per avviare il processo di digitalizzazione del ciclo passivo in quanto mette
a disposizione dei soggetti che trattano le informazioni – le software house che
producono i gestionali, i clienti e gli intermediari – una codifica condivisa all’interno del
tracciato B2b della Fatturazione Elettronica.
L’idea portante dello standard AssoSoftware è la definizione di una serie di
informazioni aggiuntive, rispetto a quelle già presenti nel tracciato Fattura Elettronica
B2b dell’Agenzia delle Entrate, da inserire nel corpo della fattura quale “arricchimento”
del contenuto base. Queste informazioni faranno riferimento a tabelle condivise tra tutte
le software house per garantire la perfetta integrazione dei dati all’interno dei sistemi
gestionali.
In questo modo potrà essere automatizzata la registrazione della fattura di acquisto ai
fini gestionali, contabili e IVA.
http://www.assosoftware.it/eventi-e-news/standard-fe-e-protocollo-d-intesa
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La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
Riferimenti – Fattura elettronica
Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione
su diversi tipi di supporto
D.P.C.M. 13 novembre 2014: Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia,
duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonche' di formazione e
conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22,
23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al
decreto legislativo n. 82 del 2005.
SUGGERIMENTI PER LA COMPILAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA VERSO LE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E VERSO I PRIVATI
http://fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/Specifiche_tecniche_del_formato_FatturaPA_v1.2.pdf
https://www.agendadigitale.eu/documenti/fattura-elettronica-come-diffonderla-nelle-piccole-aziende/
https://www.guidafisco.it/fatturazione-elettronica-privati-app-gratis-agenzia-entrate-1639
https://www.guidafisco.it/fatturazione-elettronica-b2b-tra-privati-come-funziona-obbligo-agenzia-1971
87
La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
Agenda
• Introduzione
• Fattura elettronica tra privati
• La conservazione digitale dei
documenti
88
La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
La conservazione digitale dei documenti
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La Fatturazione Elettronica B2B e la
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A proposito di auto …
Dal 1 Febbraio 2018 le notifiche delle multe avverranno in via prioritaria via PEC (da
dichiarare in caso di fermo e, se non si dichiara ma la si possiede la centrale di polizia la
cercherà nei "pubblichi elenchi a cui hanno accesso").
Questo in seguito al "domicilio digitale".
Il nuovo schema legislativo modifica la definizione di “domicilio digitale” che diviene: “un
indirizzo elettronico, eletto in conformità a quanto previsto dal presente Codice, valido ai
fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale”. Può trattarsi di un indirizzo
PEC, ma non soltanto, dal momento che “le persone fisiche possono altresì eleggere il
domicilio digitale avvalendosi del servizio di cui all’articolo 64-bis”.
Il domicilio digitale è obbligatorio per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, i
professionisti tenuti all’iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti
all’iscrizione nel registro delle imprese.
90
La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
CAD Capo III - Formazione, gestione e conservazione dei
documenti informatici
• Art. 40. - Formazione di documenti informatici
• Art. 40-bis - Protocollo informatico
• Art. 41 - Procedimento e fascicolo informatico
• Art. 42. - Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni
• Art. 43. - Riproduzione e conservazione dei documenti
• Art. 44. - Requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici
• Art. 44-bis - Conservatori accreditati
91
Il CAD definisce i principi generali sulla conservazione digitale dei documenti nel Capo III.
La Fatturazione Elettronica B2B e la
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Le regole tecniche
Le regole tecniche, emanate con DPCM del 3 dicembre 2013 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale del 12-3-2014, contengono anche gli stessi allegati previsti nelle regole per il
documento informatico e il protocollo informatico:
• Allegato 1. Glossario e definizioni
• Allegato 2. Formati
• Allegato 3. Standard e specifiche tecniche
• Allegato 4. Specifiche tecniche del pacchetto di archiviazione
• Allegato 5. Metadati
92
La Fatturazione Elettronica B2B e la
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Requisiti di un sistema di conservazione – CAD art. 44
93
http://www.archivagroup.it/wp-content/uploads/2017/03/Ebook-Nuove-Regole-Tecniche.pdf
La Fatturazione Elettronica B2B e la
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Legge 24/12/1993 n. 537 art.2, com.15
“Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti per finalità amministrative e
probatorie… si intendono soddisfatti anche se realizzati su supporto ottico purché
le procedure realizzate siano conforme a regole tecniche… ”.
Però è stato abrogato dal D.P.R. 28/12/2000, N. 445, in particolare questa parte è
trattata nella Sezione Terza, "Tenuta e conservazione del sistema di gestione dei
documenti".
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La Fatturazione Elettronica B2B e la
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Legge 15/3/1997 n.59 art.15, comma 2
“Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con
strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la
loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a
tutti gli effetti di legge. …”
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La Fatturazione Elettronica B2B e la
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CAD – art. 23
1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con
firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria
dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue
componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle
vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loto
conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto
l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.
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La Fatturazione Elettronica B2B e la
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CAD – art. 23 ter
3. Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica amministrazione
in origine su supporto analogico ovvero da essa detenuti, hanno il medesimo valore
giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro conformità
all'originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell'ambito dell'ordinamento
proprio dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale o di
altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi
dell'articolo 71; in tale caso l'obbligo di conservazione dell'originale del documento è
soddisfatto con la conservazione della copia su supporto informatico.
4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite ai sensi dell'articolo 71, di
concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
97
La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
CAD – art. 44
«Il sistema di conservazione garantisce autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e
reperibilità dei documenti informatici"
98
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/conservazione
La Fatturazione Elettronica B2B e la
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Regole tecniche - D.P.C.M. 3 dicembre 2013
Nel comma 2 dell’articolo 14 dice che:
“i sistemi di conservazione già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
sono adeguati entro e non oltre 36 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto
secondo un piano dettagliato allegato al manuale di conservazione. Fino al
completamento di tale processo per tali sistemi possono essere applicate le previgenti
regole tecniche. Decorso tale termine si applicano in ogni caso le regole tecniche di cui al
presente decreto”
I sistemi di conservazione, già esistenti all’11 aprile 2014, dovevano quindi essere
adeguati entro e non oltre l’11 aprile 2017 (36 mesi dall’entrata in vigore del decreto).
Ciò che andava adeguato è infatti il sistema di conservazione definito nel “glossario”
costituente l’allegato I del D.P.C.M. 3 dicembre 2013, come “il sistema di conservazione
dei documenti informatici di cui all’articolo 44 del CAD”.
99
La Fatturazione Elettronica B2B e la
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Cassazione, il conservatore accreditato di documenti è
affidabile “di default”
La sentenza di Cassazione n. 12939 del 23/05/2017 ha giudicato per la prima volta, sulla
validazione temporale (e indirettamente circa la conservazione digitale) dei documenti
informatici.
Si tratta dell’opposizione allo stato passivo di un fallimento, presentata da un creditore, il
quale aveva depositato nel processo dei contratti di leasing sotto forma di documenti
informatici, la cui data certa veniva certificata mediante apposizione di marca temporale
da parte di un certificatore accreditato.
Il Tribunale, per ben due volte, respinge le opposizioni: la seconda volta, arriva ad
affermare un onere della prova, gravante sul creditore, il quale sarebbe chiamato a
dimostrare la conformità dell’operazione di digitalizzazione dei documenti alle regole
tecniche in materia di generazione delle firme digitali e validazione temporale dei
documenti informatici, senza precisare, peraltro, quale legge o provvedimento imponesse
un simile dovere.
Per la Suprema Corte, si applica, invece, una presunzione di conformità delle attività
compiute dal certificatore accreditato alle predette regole tecniche (peraltro, la Corte
richiama le “vecchie” regole tecniche, di cui al DPCM 30/03/2009, ora sostituito dal
DPCM 13/11/2014).
https://www.agendadigitale.eu/documenti/cassazione-il-conservatore-accreditato-di-
documenti-e-affidabile-di-default/
100
La Fatturazione Elettronica B2B e la
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Le norme internazionali di base
La certificazione di un conservatore digitale si basa anche sul rispetto di standard
documentali, in particolare:
• ISO 15489: 2001- Information and documentation – Records management : contiene
un insieme di linee guida tese ad indirizzare l’organizzazione del sistema
documentario, nonché i processi di acquisizione e gestione dei documenti.
• ISO 14721:2012 – Open Archival Information System (OAIS) reference model :
definisce il quadro in cui il processo di conservazione si svolge e le funzionalità
richieste.
• ISO 17799:2005 – Information technology -- Security techniques -- Code of practice
for information security management
• ISO 9000:2015 - Quality management systems -- Fundamentals and vocabulary
• ISO/IEC 20000 - Information technology -- Service management
• ETSI TS 101 533 - Data Preservation Systems Security
101
La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
Linee Guida sulla Conservazione dei Documenti Informatici
102
Requisiti Processi
Attività Responsabilità
in materia di conservazione dei documenti informatici, nel rispetto dei riferimenti normativi
vigenti (compreso il regolamento EIDAS) e di quelli futuri
La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
Linee Guida sulla Conservazione dei Documenti Informatici
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/la_conservazione_dei_documenti_informatici_rev_def_.pdf
103
La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
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La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
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La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
106
La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
Qual è la differenza tra archiviazione e conservazione?
Il processo di conservazione quindi è successivo all'eventuale archiviazione,
infatti solo a seguito della procedura di conservazione digitale è possibile liberarsi
della copia cartacea.
107
Archiviazione
documentale
• memorizzazione di un documento (digitale
dall'origine o scansionato) su un supporto
idoneo (es. Sistema Documentale, CD).
Conservazione
digitale
• sostituzione della conservazione su carta con
quella digitale anche per documenti cartacei
all'origine.
La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
La conservazione digitale dei documenti
Affinché il documento informatico mantenga nel tempo il medesimo valore probatorio, è
indispensabile un corretto processo di conservazione digitale.
In tal senso, il comma 2 dell’art. 3 della Bozza di Regole tecniche per il documento
informatico, dispone infatti espressamente che “il documento informatico assume la
caratteristica di immodificabilità se formato in modo che forma e contenuto non
siano alterabili durante le fasi di tenuta e accesso e ne sia garantita la staticità
nella fase di conservazione”.
In particolare, al successivo comma 4 dello stesso articolo, si elencano le operazioni
idonee a garantire le caratteristiche di immodificabilità e di integrità nel caso in cui i
documenti informatici siano formati tramite l’apposito utilizzo di strumenti software.
108
La Fatturazione Elettronica B2B e la
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La conservazione digitale dei documenti
Le operazioni in particolare sono:
a) la sottoscrizione con firma digitale ovvero con firma elettronica qualificata;
b) l’apposizione di una validazione temporale;
c) il trasferimento a soggetti terzi con Posta Elettronica Certificata con ricevuta completa;
d) la memorizzazione su sistemi di gestione documentale che adottino politiche di sicurezza;
e) il riversamento in un sistema di conservazione.
Per quanto concerne la correttezza dei processi di conservazione dei documenti informatici, il
Codice dell’Amministrazione Digitale stabilisce che tutti i documenti, che per legge o
regolamento devono essere conservati, possono essere riprodotti e conservati su
supporto informatico e sono validi a tutti gli effetti di legge.
La loro riproduzione e relativa conservazione, infatti, devono essere effettuate in modo da
garantire la conformità dei documenti agli originali e la loro conservazione nel tempo.
Inoltre, qualora i documenti siano prodotti originariamente in modalità informatica, è
obbligatorio che la loro conservazione permanente avvenga con modalità digitali (art. 43,
comma 3, CAD).
109
La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
La conservazione digitale dei documenti
Ovviamente, occorrerà sviluppare un processo che rispetti gli attuali parametri tecnici
fissati dal DPCM 3 dicembre 2013.
In base a tali norme, infatti, la conservazione digitale dei documenti informatici, a
prescindere dalla loro natura di documenti nativamente informatici o di documenti
analogici digitalizzati, deve avvenire mediante il loro versamento in un sistema di
conservazione e la predisposizione e la successiva gestione di un pacchetto di
archiviazione sottoscritto con firma digitale del responsabile della conservazione.
Il Responsabile della conservazione digitale deve, inoltre, garantire la tracciabilità di
tutte le operazioni effettuate durante l’intero processo; la tracciabilità consente, infatti, di
facilitare le operazioni di controllo e verifica effettuate dagli organi preposti e di mappare
più facilmente l’iter che il documento ha percorso, permettendo, altresì, di risalire ai vari
soggetti che si sono interfacciati al sistema informatico dell’azienda.
110
La Fatturazione Elettronica B2B e la
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Sistema di gestione documentale
L’utilizzo di un sistema di gestione documentale adeguato per la corretta gestione ed
archiviazione dei documenti informatici, permetterà di:
• garantire la sicurezza e l’integrità del sistema;
• garantire la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in
uscita;
• fornire informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto
dall’amministrazione e i documenti dalla stessa formati nell’adozione dei
provvedimenti finali;
• consentire il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati;
• consentire, in condizioni di sicurezza, l’accesso alle informazioni del sistema da parte
dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati
personali;
• garantire la corretta organizzazione dei documenti nell’ambito del sistema di
classificazione d’archivio adottato.
111
http://www.ildocumentodigitale.com
La Fatturazione Elettronica B2B e la
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Sicurezza
E’ necessario effettuare una attività di profilazione degli utenti aziendali abilitati ad
accedere alle informazioni e ai dati documentali inviati in conservazione, al fine di
rispettare le prescrizioni in materia di privacy (italiane ed europee).
Bisogna anche eventualmente identificare le figure professionali incaricate di gestire
eventuali anomalie di natura tecnica ed amministrativa correlate al processo di
conservazione ed in grado, in caso di affidamento all’esterno del servizio, di interagire
con il conservatore delegato alle attività.
Se ci si affida a terzi è meglio avvalersi di un conservatore accreditato presso AgID,
rispettoso quindi di tutte le prescrizioni normative, tecniche ed organizzative richieste
dalle regole tecniche ed assoggettato ad un controllo continuo da parte della stessa
AgID.
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/conservazione/elenco-conservatori-attivi
112
La Fatturazione Elettronica B2B e la
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Firma digitale e formati dei documenti per la conservazione
È ovviamente necessario l’uso della firma digitale per sottoscrivere i documenti e quindi
per garantire le altre caratteristiche viste prima e definite dall’art. 20, così come la scelta
dei formati risulta estremamente importante e, dal punto di vista della leggibilità dei
documenti informatici, decisiva e anche la successiva conservazione deve rispettare i
dettami dell’allegato 2 del DPCM del 3 Dicembre 2013 per i formati idonei alla
conservazione digitale a norma:
• PDF - PDF/A
• TIFF
• JPG
• Office Open XML (OOXML)
• Open Document Format
• XML
• TXT
• EML - Formati Messaggi di posta elettronica (RFC 2822/MIME)
113
La Fatturazione Elettronica B2B e la
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Tempo di conservazione
Il tempo di conservazione, come ricordato dall'art. 43 del CAD può essere:
114
• Tempo indefinito nel futuroPermanente
• Arco temporale ampio tanto
da essere interessato da
cambiamenti tecnologici
A lungo
termine
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Obiettivi della conservazione
• Impedire la perdita o la distruzione non autorizzata dei documenti
• Mantenere nel tempo le loro caratteristiche di :
115
Autenticità Integrità Affidabilità
Leggibilità Reperibilità
La Fatturazione Elettronica B2B e la
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Accreditamento conservatori
Con la Circolare n. 65/2014 (G.U. n. 89 del 16/04/2014) che abroga la precedente
circolare di DigitPA n. 59 del 2011, AgID ha ridefinito le modalità per l’accreditamento
e per la vigilanza dei soggetti che intendono conseguire i riconoscimenti più elevati in
termini di qualità e sicurezza prevedendone l’iscrizione in un apposito elenco pubblico.
La circolare si sofferma sui requisiti per l’accreditamento dei conservatori, sulle modalità
di presentazione della domanda e sul correlato iter istruttorio, dettando anche le linee
guida per la vigilanza.
Ai fini della vigilanza i conservatori accreditati sono tenuti a trasmettere ad AgID i dati
relativi all'attività quadrimestrale di conservazione, che vengono poi pubblicati.
Per il mantenimento dell’accreditamento è necessario ottenere una valutazione positiva
di conformità del proprio sistema al DPCM 3 dicembre 2013 e agli standard ivi richiamati
(su tutti, lo standard OAIS – ISO 14721 e lo standard ETSI 101 533).
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/conservazione/accreditamento-conservatori
116
La Fatturazione Elettronica B2B e la
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Circolare n. 65/2014 – Requisiti per accreditamento
• dimostrare necessaria per svolgere l’attività di conservazione; l'affidabilità
organizzativa, tecnica e finanziaria ;
• utilizzare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell'esperienza e delle
competenze necessarie per i servizi forniti: in particolare della competenza a livello
gestionale, della conoscenza specifica nel settore della gestione documentale e
conservazione documenti informatici e che abbia dimestichezza con le procedure di
sicurezza appropriate e che si attenga alle norme del CAD e al DPCM 3 dicembre
2013 recante le regole tecniche in materia di sistema di conservazione;
• applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e conformi a
tecniche consolidate;
• utilizzare sistemi affidabili e sicuri di conservazione di documenti informatici
realizzati e gestiti in conformità alle disposizioni e ai criteri, standard e specifiche
tecniche di sicurezza e di interoperabilità contenute nelle regole tecniche previste dal
CAD;
• adottare adeguate misure di protezione dei documenti idonee a garantire la
riservatezza, l’autenticità, l’immodificabilità, l'integrità e la fruibilità dei
documenti informatici oggetto di conservazione, come descritte nel manuale di
conservazione, parte integrante del contratto/convenzione di servizio.
117
La Fatturazione Elettronica B2B e la
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Se il conservatore è un soggetto privato
• avere forma giuridica di società di capitali e un capitale sociale di almeno 200.000
Euro interamente versato;
• garantire il possesso, oltre che da parte dei rappresentanti legali, anche da parte dei
soggetti preposti alla amministrazione e da parte dei componenti degli organi preposti
al controllo, dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo presso banche ai sensi dell'articolo 26 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 recante “Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia”.
Il conservatore può affidare ad altro conservatore accreditato le attività a supporto del
processo di conservazione limitatamente a quelle che riguardano le infrastrutture per la
memorizzazione, trasmissione ed elaborazione dei dati.
118
La Fatturazione Elettronica B2B e la
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CAD – Art. 29 - Qualificazione e accreditamento
"I soggetti che intendono avviare la prestazione di servizi fiduciari qualificati o svolgere
l'attività di gestore di posta elettronica certificata, di gestore dell'identità digitale di
cui all'articolo 64, di conservatore di documenti informatici di cui all'articolo 44-bis
presentano all'AgID domanda, rispettivamente, di qualificazione o di
accreditamento, allegando alla stessa una relazione di valutazione della conformità
rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato dall'organo
designato ai sensi del Regolamento CE 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 luglio 2008 e dell'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99.«
http://www.agid.gov.it/cad/art-29-qualificazione-accreditamento
La certificazione di conformità deve essere rilasciata da un organismo di valutazione
della conformità accreditato da ACCREDIA, quale organismo nazionale italiano di
accreditamento.
Con una prima circolare n 36/2016, del 16/12/2016 e con una successiva DC n 5/2017,
del 27/02/2017, ACCREDIA ha dettato le regole per poter effettuare le attività di
valutazione di conformità e ha avviato i corsi di preparazione per i certificatori che
dovranno eseguire le verifiche.
119
La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
La lista di riscontro
L’agID il 14/4/2017 ha pubblicato la "Lista di riscontro per la visita ispettiva AgID e la
certificazione di conformità".
La lista di riscontro è lo strumento che supporta la verifica dei requisiti richiesti per i
sistemi di conservazione adottati dai conservatori accreditati. Tale strumento elenca
le attività di controllo da svolgere indicando gli specifici elementi da verificare ed è
utilizzabile per effettuare le visite ispettive.
Le visite ispettive sono eseguite attraverso l’esame di evidenze specifiche, per
esempio: configurazioni, log, verbali di riunioni, risultati di sessioni di test, relazioni di
incidenti ed interviste al personale.
Nei casi in cui la certificazione di conformità evidenziasse delle non conformità, queste
devono essere corredate di eventuali tempistiche per la loro risoluzione e nella visita
ispettiva successiva, verranno ripetuti i controlli su quelle attività che hanno comportato la
segnalazione delle non conformità.
120
La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
Tipologie di controlli
Attualmente le tipologie di controlli previste nel sistema di certificazione per
l’accreditamento dei conservatori digitali sono due:
• Prima valutazione e/o rinnovo;
• Sorveglianza periodica, secondo un ciclo biennale.
Le verifiche di certificazione vengono organizzate con le seguenti tempistiche:
• Accertamento dell’applicazione dei requisiti individuati della Lista di Riscontro AgID e
verifica dell’esito delle valutazioni a fronte della Norma UNI CEI ISO/IEC 27001:2014 :
6 giorni uomo in sede di valutazione iniziale o di rinnovo; 2 giorni uomo in sede di
sorveglianza;
• Per gli operatori non già certificati eIDAS, la verifica richiederà due giorni uomo
aggiuntivi per la verifica della conformità all’ Art. 24 del Regolamento eIDAS. Per gli
operatori già certificati eIDAS, tale verifica richiederà un giorno uomo.
121
La Fatturazione Elettronica B2B e la
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Requisiti minimi per la conservazione - PA
Inoltre, il comma 1 bis dell’art. 44 stabilisce che il sistema di conservazione deve
essere gestito da un Responsabile della conservazione che lavori d’intesa con il
Responsabile del trattamento dei dati personali, di cui all’art. 29 del D. Lgs. 196/2003
e, ove si tratti di documenti di una Pubblica Amministrazione, anche con il Responsabile
del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi
documentali e degli archivi.
Con particolare riguardo alle PA, l’art. 50 bis, inserito dall’art. 34, comma 2, del CAD,
impone che le stesse adottino piani di continuità operativa e di disaster recovery, in modo
da garantire, anche in situazioni di emergenza, “la continuità delle operazioni
indispensabili per il servizio e il ritorno alla normale operatività”.
In ogni caso, il successivo art. 51, comma 2, del CAD dispone che i documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni siano custoditi e controllati con
modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non
autorizzato o non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
122
La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
La conservazione digitale dei documenti fiscali e tributari
123
Il DPCM 3 dicembre 2013 e il DM 17 giugno 2014 hanno rispettivamente stabilito le regole tecniche per il
processo di conservazione e il dettaglio sul tema della gestione e conservazione dei documenti a valore
tributario.
Dal 12 Ottobre 2015 come disposto dal DPCM del 3 Dicembre 2013 (Regole tecniche sul protocollo
informatico, art. 7, c. 5) "Il registro giornaliero di protocollo è trasmesso entro la giornata successiva al
sistema di conservazione, garantendone l'immodificabilità del contenuto".
La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
Vantaggi e Benefici
Efficienza gestionale
• rapidità nel reperimento dei documenti e delle informazioni in esso contenute;
• efficienza dell'organizzazione in termini di modernità organizzativa e gestionale,
rapidità e disponibilità;
• maggiore controllo dei processi documentali.
Riduzione (tempi e costi)
• costi (diretti ed indiretti) sui processi operativi (anche carta e cartucce stampanti);
• spazi dedicati all'archivio dei documenti e materiali per la generazione;
• tempo dedicato alla gestione, con recupero di personale ed attività produttive;
• tempi di svolgimento delle attività relative ai documenti;
• il pagamento del bollo virtuale (ove previsto), che viene calcolato non più sul numero
delle pagine ma ogni 2.500 registrazioni, introduce interessanti percentuali di
risparmio rispetto al pagamento del bollo tradizionale;
• impatto organizzativo delle visite ispettive da parte degli organi competenti.
Qui è disponibile un "calcolatore di risparmi" usando un documentale.
124
La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
http://www.archivagroup.it/wp-content/uploads/2017/03/Ebook-Nuove-Regole-Tecniche.pdf
La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
Tipologia di documenti che si possono conservare
• libro giornale e libro degli inventari
• scritture ausiliarie in cui registrare elementi patrimoniali e reddituali
• scritture ausiliarie di magazzino
• registro dei beni ammortizzabili
• registri prescritti ai fini IVA: acquisti, corrispettivi, fatture emesse
• dichiarazioni fiscali (UNICO, 730, 770)
• modelli di pagamento (F23 e F24)
• libri sociali
• bilancio d'esercizio: stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa
• relazione sulla gestione, relazione dei sindaci e dei revisori contabili
• fatture attive e passive, anche sotto forma di conto, nota, parcella e simili
• ricevute fiscali e scontrini fiscali
• documenti di trasporto (DDT)
• scritture e documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie
126
La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
Tipologia di documenti che si possono conservare
• nel settore doganale, delle accise e delle imposte di consumo
• libro paga e libro matricola (conservazione secondo C.M. 33/03 Min. Lavoro)
• fattura elettronica PA passiva
• notifica fattura elettronica PA attiva
• fattura elettronica PA attiva
• notifica fattura elettronica PA passiva
• contratto
• deliberazione di giunta e di consiglio
• determinazione dirigenziale
• registro giornaliero di protocollo
• fascicolo elettorale elettronico
• documento protocollato
• … (dipende dal conservatore)
127
La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
Conservazione digitale (e a norma) delle ricevute delle PEC
Per imprese e professionisti, è caldamente consigliata la Conservazione Digitale a norma dei
messaggi e delle ricevute PEC.
A confermare questa necessità sono anzitutto due articoli del codice civile.
Il primo, art. 2214, impone alle imprese di “conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali
delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e
delle fatture spedite.”
Il secondo, art. 2220, afferma che “le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data
dell’ultima registrazione. Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi
ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti.”
Di fatto, passando a una gestione digitale delle attività lavorative, la categoria della “corrispondenza
rilevante per il business” si è estesa ai messaggi PEC. Questi ultimi, essendo documenti
informatici, devono essere mantenuti in un sistema di conservazione elettronica documentale per
un tempo stabilito dalla legge e secondo procedure ben precise (regole tecniche ex art 71 del CAD).
Infine, in relazione al Processo Civile Telematico, la conservazione dei messaggi e delle ricevute
PEC trova riscontro nel Decreto 21 febbraio 2011 n.44, che all’art. 20 comma 3 afferma:
“Il soggetto abilitato esterno è tenuto a conservare, con ogni mezzo idoneo, le ricevute di avvenuta
consegna dei messaggi trasmessi al dominio giustizia.”
https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/bisogna-conservare-a-norma-anche-le-pec-ecco-
come-e-perche/
128
La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
Conservazione digitale (e a norma) delle ricevute delle PEC
In relazione all’obbligo di conservazione per dieci anni, bisogna anche ricordare che
tale obbligo non è previsto per i gestori di Posta Elettronica Certificata, i quali di
solito offrono certificati di validità dei messaggi PEC per un periodo limitato, senza
un processo di consolidamento probatorio che renda le PEC opponibili ai terzi, pur
essendo conservate nella web mail.
Il gestore, infatti, è obbligato a conservare su supporto ottico, per un periodo minimo di
30 mesi, i log dei messaggi, ma non i messaggi, quindi solo le informazioni relative allo
scambio di mail ma non il loro contenuto.
Delle PEC ricevute, ai fini della conservazione, può essere opportuno eliminare la busta
di trasporto e conservare il messaggio originale (tipicamente in formato .eml), con il file
xml.
Delle PEC spedite è necessario conservare la “ricevuta di consegna completa” in quanto
contiene tutti gli elementi atti a garantire la conservazione nel tempo, ovvero il messaggio
inviato, la ricevuta, la firma elettronica e il file daticert.xml.
Se lascio messaggi sul server prima o poi la casella di posta diventerà piena, ma se li
scarico sono sicuro di conservarli senza possibilità di perdite, ricordarmi dove sono,
riuscire a cercarli, … ?
http://www.teamsystem.com/store/2017/10/12/pec-posta-elettronica-certificata-come-perche-conservarla/
129
La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
Quali sono le norme che regolamentano la conservazione della
posta elettronica?
L’AgID ha risposto a questo quesito qui.
Nell’ordinamento giuridico non esistono delle norme specifiche sulla
conservazione a norma della Posta Elettronica Certificata. Il tema della
conservazione a norma è trattato in generale dalla Deliberazione Cnipa 19 febbraio 2004,
n. 11 ancora vigente, inoltre normative specifiche sono state emanate per la
conservazione elettronica dei documenti fiscali.
Le regole tecniche del CAD forniscono un quadro completo e coerente sulla gestione dei
documenti informatici durante l’intero loro ciclo di vita.
Per quanto riguarda il tema delle conservazione delle mail ed in particolare della posta
elettronica certificata, esso è stato oggetto di approfondimenti nell’ambito di gruppi di
lavoro ad hoc. Il Cnipa ha prodotto un documento nell’ambito del progetto “InterPARES 3
(in inglese).
130
La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
Il Conservatore (Responsabile della Conservazione)
Chi è?
È una figura chiave e strategica necessaria ad ogni ente pubblico, azienda o studio
professionale.
Cosa fa?
Gestisce tutti i flussi informativi e documentali, sia in entrata che in uscita, attesta il
corretto svolgimento del processo di conservazione applicando la propria firma
digitale e il riferimento temporale sul documento conservato o da conservare.
Garantisce la corretta tenuta dell'archivio secondo principi documentati di sicurezza.
Perché lo fa?
L'obiettivo del responsabile della conservazione è quello di definire e realizzare il
processo per la lavorazione dei documenti che devono essere conservati a norma.
131
La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
Il Responsabile della Conservazione
132
Figura
Interna
Figura
Esterna
• Individuato all’interno dell’azienda
• Persona fisica o giuridica esterna
all’azienda (commercialista o una
società informatica specializzata)
La responsabilità fiscale e amministrativa resta comunque in capo all’impresa titolare dei
documenti
E’ obbligatorio nominare all’interno dell’organizzazione la figura del Responsabile della
Conservazione, il quale, sotto la propria responsabilità, può delegare in outsourcing il
processo/sistema di conservazione.
La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
I compiti del Responsabile della Conservazione
• definisce le caratteristiche e i requisiti del sistema di conservazione in funzione
della tipologia dei documenti da conservare, della quale tiene evidenza, in conformità
alla normativa vigente;
• sceglie, acquista e gestisce gli strumenti utilizzati per la conservazione
• gestisce il processo di conservazione e ne garantisce nel tempo la conformità
alla normativa vigente;
• genera il rapporto di versamento, secondo le modalità previste dal manuale di
conservazione;
• genera e sottoscrive il pacchetto di distribuzione con firma digitale o firma
elettronica qualificata, nei casi previsti dal manuale di conservazione;
• effettua il monitoraggio della corretta funzionalità del sistema di conservazione;
• assicura la verifica periodica, con cadenza non superiore ai cinque anni, dell'integrità
degli archivi e della leggibilità degli stessi;
• al fine di garantire la conservazione e l'accesso ai documenti informatici, adotta
misure per rilevare tempestivamente l'eventuale degrado dei sistemi di
memorizzazione e delle registrazioni e, ove necessario, per ripristinare la corretta
funzionalità;
133
La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
I compiti del Responsabile della Conservazione
• adotta analoghe misure con riguardo all'obsolescenza dei formati;
• provvede alla duplicazione o copia dei documenti informatici in relazione all'evolversi
del contesto tecnologico, secondo quanto previsto dal manuale di conservazione;
• adotta le misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema di
conservazione ai sensi di legge;
• assicura la presenza di un pubblico ufficiale, nei casi in cui sia richiesto il suo
intervento, garantendo allo stesso l'assistenza e le risorse necessarie per
l'espletamento delle attività al medesimo attribuite;
• assicura agli organismi competenti previsti dalle norme vigenti l'assistenza e le risorse
necessarie per l'espletamento delle attività di verifica e di vigilanza;
• provvede, per gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato, al versamento dei
documenti conservati all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato secondo
quanto previsto dalle norme vigenti;
• predispone il manuale di conservazione di cui all'art. 8 e ne cura l'aggiornamento
periodico in presenza di cambiamenti normativi, organizzativi, procedurali o
tecnologici rilevanti.
134
La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
Il processo di conservazione
E’ largamente ispirato al modello OAIS, es i base sul concetto di pacchetto di
versamento, che corrisponde al SIP (Submission Information Package) del modello
OAIS, e la cui struttura è indicata nell’Allegato 4 delle regole tecniche.
In particolare, la fase di accettazione e di ingest prevedono i seguenti passi:
• acquisizione e presa in carico del pacchetto di versamento;
• verifica di coerenza con quanto previsto nel manuale ed eventuale rifiuto;
• generazione di un rapporto di versamento, contenente un riferimento temporale, e
sua eventuale sottoscrizione con firma qualificata;
• preparazione e sottoscrizione con firma qualificata del in base alla struttura
specificata nell’Allegato 4 del pacchetto di archiviazione, che corrisponde al AIP
(Archival Information Package) del modello OAIS;
• gestione del pacchetto di archiviazione in base alle modalità riportate nel manuale
della conservazione.
135
La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
Il processo di conservazione
136
http://www.archivagroup.it/wp-content/uploads/2017/03/Ebook-Nuove-Regole-Tecniche.pdf
La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
Pacchetto di Versamento
137
http://www.archivagroup.it/wp-content/uploads/2017/03/Ebook-Nuove-Regole-Tecniche.pdf
La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
Pacchetto di Distribuzione
138
http://www.archivagroup.it/wp-content/uploads/2017/03/Ebook-Nuove-Regole-Tecniche.pdf
Ai fini dell’esibizione a richiesta dell’utente si procede infine alla creazione del pacchetto di
distribuzione, sottoscritto con firma digitale, qualificata o avanzata se previsto nel manuale.
La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
Il responsabile della conservazione è tenuto anche a
• produrre a fini di esibizione, a richiesta degli utenti, i pacchetti di distribuzione, che
corrispondono al DIP (Dissemination Information Package) del modello OAIS e hanno
al stessa struttura dei pacchetti di archiviazione, per garantire l’interoperabilità; questi
devono anche essere sottoscritti con firma qualificata, se previsto dal manuale;
• produrre, su richiesta degli utenti, duplicati informatici dei documenti conservati,
oppure eventualmente copie, se una conversione di formato si rivelasse necessaria;
• procedere allo scarto dei pacchetti di archiviazione all’eventuale scadenza del loro
termine di conservazione, dandone informativa al produttore.
139
La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
Chi effettua la conservazione
140
La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
Il produttore dei documenti da conservare
141
http://www.archivagroup.it/wp-content/uploads/2017/03/Ebook-Nuove-Regole-Tecniche.pdf
La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
Responsabilità del produttore
142
http://www.archivagroup.it/wp-content/uploads/2017/03/Ebook-Nuove-Regole-Tecniche.pdf
La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
Se il produttore non è esterno all’azienda
Il titolare del documento (e quindi l’azienda) che rivesta anche il ruolo di produttore
del pacchetto di versamento (senza affidarne cioè le relative attività all’esterno ma, al
contrario, assumendosi il compito di trasferirlo al sistema di conservazione) è
responsabile, ad esempio, in caso di consegna di un pacchetto di versamento non
in linea con le indicazioni/accordi presi con il Responsabile del servizio di
conservazione o se consegna un file di metadati non coincidente con i documenti
riversati nel sistema di conservazione.
Il sistema di conservazione, in questi casi, rilascia un rapporto di versamento
negativo.
143
La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
Conservazione in sintesi
Memorizzazione dei documenti su qualunque supporto
E’ consentito utilizzare un qualsiasi supporto di memorizzazione che garantisca la
conformità dei documenti agli originali.
Conservazione digitale sostitutiva
Apposizione della marca temporale e della firma digitale sugli insieme dei documenti:
si ha così la certezza opponibile ai terzi che il procedimento di conservazione dei
documenti sia stato completato in una determinata data, ad una determinata ora.
Designare il Responsabile della Conservazione
Tra i suoi obblighi c’è la stesura del Manuale della Conservazione.
Periodicità
La periodicità con cui eseguire la conservazione dei documenti informatici dipende dal
tipo di documento, per le fatture e libri contabili può essere effettuata anche con
cadenza annuale a chiusura esercizio.
Adempimento fiscale
Il pagamento dell’imposta di bollo, per i documenti contabili che lo richiedono, avviene in
un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e in base alle effettive
registrazioni in essi contenute.
Distruzione dei documenti cartacei
Effettuato il processo di conservazione, gli eventuali documenti cartacei possono essere
definitivamente eliminati (DMEF 17/6/2014 – art. 4).
144
La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
Esempio di procedimento per le scritture contabili
Libro giornale (e movimentazione magazzino o altri libri cronologici)
• Creazione documento informatico statico e non modificabile ogni 30/60 gg con firma
digitale e marca temporale
• Produzione annuale di una evidenza informatica contenente le 12/6 impronte di hash
dei periodi ed apposizione della marca temporale e firma digitale del responsabile
della conservazione
Libro mastro e libro cespiti amortizzabili
• Creazione documento informatico statico e non modificabile annuale con firma digitale
e marca temporale dopo l’approvazione del bilancio
Registri IVA
• Creazione documento informatico statico e non modificabile mensile / trimestrale al
termine della liquidazione dell’IVA con firma digitale e marca temporale
• Produzione annuale di una evidenza informatica contenente le 12/4 impronte di hash
dei periodi ed apposizione di firma digitale e marca temporale del responsabile della
conservazione
Libro inventari
• Creazione documento informatico statico e non modificabile dopo l’approvazione del
bilancio da parte dell’assemblea con apposizione della firma digitale e del riferimento
temporale.
145
La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
Esempio di procedimento per le scritture contabili
Per tutte le scritture contabili di cui sopra, entro il mese di scadenza dei termini
stabiliti per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, IRAP
e IVA, il responsabile della conservazione dovrà provvedere alla chiusura della
conservazione sostitutiva dell’archivio informatico.
Dovrà creare una evidenza informatica contenente l’impronta da hash del libro giornale,
del libro inventari, del libro mastro, dei registri iva, del registro dei beni ammortizzabili e
delle altre scritture eventualmente conservate in modalità sostitutiva, a cui apporrà la
propria firma digitale e la marca temporale.
Entro il mese successivo alla scadenza dei termini stabiliti per la presentazione della
dichiarazione dei redditi, IVA, IRAP, la trasmetterà alla competente Agenzia delle entrate,
la quale produrrà successivamente la ricevuta della comunicazione effettuata ed il
relativo numero di protocollo.
http://www.conservazione-sostitutiva.it/news/conservazione-scritture-formato-digitale/
146
La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
L’ ANORC, l’Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della
Conservazione Digitale, è un'associazione senza scopo di lucro che dal 2007 mette in
comunicazione e canalizza le conoscenze e i bisogni di aziende, enti pubblici,
professionisti ed esperti che operano con diversi ruoli nella Digitalizzazione e
Conservazione digitale.
Fornisce anche un servizio di certificazione di qualità "Quality Tag".
I processi per i quali si può richiedere l’analisi per il rilascio del Quality tag ANORC sono:
Conservazione, Gestione Documentale, Privacy, FEA.
147
ANORC
La Fatturazione Elettronica B2B e la
Conservazione Digitale dei Documenti
Contratto di outsourcing – cosa chiedere
• Conservazione dei documenti informatici a norma
• Accreditamento presso DigitPA
• Studio dei flussi documentali digitalizzati e accordo sulle specifiche del pacchetto di versamento
• Riparazione di eventuali guasti al sistema
• Ricerca di modifiche da apportare al servizio a seguito di evoluzioni tecnologiche o normative
• Fornitura di potenziali applicazioni connesse al servizio di conservazione, (per es. il backup remoto
dei dati)
• Consulente nel cammino del cliente, le sue evoluzioni e i suoi cambiamenti organizzativi
• Garantire che il passaggio eventuale del compito di Responsabile della conservazione interno
avvenga celermente e senza traumi
• Formazione
148
La Fatturazione elettronica B2B e la Conservazione digitale dei documenti
La Fatturazione elettronica B2B e la Conservazione digitale dei documenti
La Fatturazione elettronica B2B e la Conservazione digitale dei documenti
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La Fatturazione elettronica B2B e la Conservazione digitale dei documenti

  • 1. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Dott. Ing. Matteo Gentile gentile.matteo@gmail.com https://it.linkedin.com/in/gentilematteo Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri di Genova 20 Febbraio 2018
  • 2. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Presentazione A dispetto dell'informatizzazione sempre più diffusa, nelle aziende la gestione cartacea va ancora per la maggiore, con tutte le inefficienze e i costi del caso. La dematerializzazione dei documenti è sempre più una realtà e sarà sempre più diffusa nel futuro. La legge di "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" prevede l’avvio obbligatorio della fatturazione elettronica tra privati dal 1 Gennaio 2019. Poiché la conservazione digitale dei documenti è uno strumento sempre più diffuso per la conservazione dei progetti, fatture e in generale di tutti i file di interesse aziendale, il seminario avrà validità per il conseguimento crediti formativi in materia di deontologia. 2
  • 3. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Agenda • Introduzione • Fattura elettronica tra privati • La conservazione digitale dei documenti 3
  • 4. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Documento • Qualsiasi «cosa» contenente un significato, a prescindere dal supporto su cui è registrato • Il supporto su cui registro e conservo il documento può essere Analogico 4 Digitale
  • 5. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Il documento informatico Ciò che contraddistingue il documento informatico è la sua forma elettronica (rappresentazione informatica). Solo in questa forma quindi, il documento informatico può essere formato, acquisito, sottoscritto, trasmesso e conservato. E’ un oggetto immateriale (il contenuto informativo non dipende dal supporto), ogni copia è un originale e non possono esistere modifiche fisiche. 5
  • 6. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti 6
  • 7. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Processi "analogici" 7
  • 8. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Processi digitali 8 Obbligatoria dall’1/4/2015 Obbligatorio XBRL e PDF/A
  • 9. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Il documento informatico Al pari dei documenti analogici anche i documenti informatici sono destinati ad essere conservati nel tempo ma, mentre per i documenti analogici le regole di archiviazione sono relativamente semplici, per i documenti informatici sono richiesti “particolari accorgimenti” in grado di garantire, durante l’intero ciclo di gestione degli stessi, il mantenimento del loro valore giuridico e legale. Ecco quindi che la gestione dei documenti informatici nell’ambito del loro ciclo di vita deve fondarsi sull’adozione di: • regole • procedure giuridiche • procedure legali • procedure archivistiche • procedure tecnologiche e funzionali • strumenti tecnologici in grado di assicurare, sin dalle prime fasi della loro gestione, una corretta produzione dei medesimi, poiché solo una corretta formazione del documento informatico ne consente una conservazione conforme alla norma a costi ragionevoli. 9
  • 10. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti CAD – Il Documento Informatico • Art.20 - Documento informatico • Art.21 - Documento informatico sottoscritto con firma elettronica. • Art.22 - Copie informatiche di documenti analogici • Art.23 - Copie analogiche di documenti informatici • Art.23 bis - Duplicati e copie informatiche di documenti informatici • Art.23 ter - Documenti amministrativi informatici • Art.40 - Formazione di documenti informatici • Art.41 - Procedimento e fascicolo informatico • Art.43 - Riproduzione e conservazione dei documenti 10
  • 11. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Il documento informatico Secondo il disposto dell’art. 20, comma 1-bis, del CAD: “L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 21”. Dal punto di vista legale, quindi, il documento informatico è destinato a produrre effetti giuridici diversi a seconda dei requisiti che possiede. 11
  • 12. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Dematerializzazione dei documenti Molto spesso vengono create versioni diverse di uno stesso documento, e magari generate da persone diverse o conservate in posti diversi. Alcune aziende credono di applicare una gestione documentale digitale solo perché hanno generato dei PDF dei documenti cartacei e li conservano in un archivio digitale o conservano le email con gli allegati. Questa è chiamata "Dematerializzazione 1.0" : le informazioni presenti nei documenti sono gestibili solo parzialmente. Non si possono: • cercare dati di dettaglio; • revisionare documenti; • modificare i documenti. 12
  • 13. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Dematerializzazione dei documenti La dematerializzazione 2.0 si ha quando un’azienda sceglie la gestione documentale elettronica strutturata: i dati, una volta messi a sistema, possono essere gestiti in maniera dinamica e interattiva. In ogni momento è possibile non solo cercare e consultare le informazioni ma, a seconda dei privilegi di accesso e dei ruoli, intervenire per fare aggiornamenti e modifiche, garantendo sempre la qualità e la conformità del dato. Il tutto, potendo condividere i documenti con fornitori, partner, distributori e clienti, evitando inutili attese, smarrimenti, ridondanze, potenziando così la qualità della relazione e del business 13
  • 14. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Processo di dematerializzazione dei documenti 14 Firma digitale Creare PEC Comunicare Gestione Documentale e Archiviazione Gestire
  • 15. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Dematerializzazione dei documenti 15
  • 16. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Generazione copie informatiche di documenti analogici Il procedimento di generazione delle copie informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico di documenti e scritture analogici avviene ai sensi dell’art. 22, comma 3, del CAD (decreto legislativo 7 marzo 2005), n. 82, e termina con l’apposizione della firma elettronica qualificata, della firma digitale ovvero della firma elettronica basata sui certificati rilasciati dalla Agenzie fiscali. Nelle regole tecniche sul documento informatico DPCM 13/11/2014 all’articolo 4 sulle copie per immagine si dice: "Fermo restando quanto previsto dall’art. 22, comma 3, del Codice, la copia per immagine di uno o più documenti analogici può essere sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata da chi effettua la copia." 16
  • 17. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Generazione copie informatiche di documenti analogici • L’articolo 1 del CAD definisce i documenti originali non unici come "i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi". • Se un documento è originale analogico non unico allora posso dematerializzarlo semplicemente facendone una copia informatica o per immagine e facendola firmare da chi effettua la copia • Se un documento è originale analogico unico occorre che chi ne fa la copia informatica o per immagine la firmi elettronicamente, e poi un pubblico ufficiale ne firmi l’attestazione di conformità (ai sensi del comma 2 art. 4 DMEF 17/06/2014). 17
  • 18. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Originale unico • Se non sia possibile risalire al suo contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi; • Es. i titoli all'ordine di cui agli articoli 2008 e segg. c.c. (assegno e cambiale), libri sociali, schede carburante (se nella contabilità generale dell’impresa le registrazioni contabili non vengono integrate con tutte le annotazioni della scheda). 18
  • 19. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Originale non unico E’ un documento che “deve essere emesso per legge in duplice esemplare e la relativa annotazione e conservazione sono obbligatorie per almeno un soggetto; oppure deve essere annotato e conservato per legge da almeno un soggetto in libri o registri obbligatori; oppure il suo contenuto è riprodotto in altri documenti, ovvero il suo contenuto riproduce quello di altri documenti che devono essere conservati obbligatoriamente, anche presso terzi”. 19
  • 20. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Esempi di originali non unici • Fatture; • Ricevute e scontrini fiscali; • I libri di cui all'articolo 2214 codice civile (libro giornale e il libro degli inventari); • Documenti il cui contenuto risulti depositato presso i repertori e gli archivi notarili (ad es. i verbali delle assemblee straordinarie); • Documenti il cui contenuto risulti depositato presso il registro delle imprese (ad es. il verbale della delibera assembleare di approvazione del bilancio); • Note spese, se si utilizza una modalità analitica di rimborso spese ai dipendenti ed insieme alla nota spese sono conservati i documenti giustificativi della stessa, e sia possibile ricostruire il contenuto della nota spese attraverso la combinazione dei documenti giustificativi e dei dati risultanti dalla contabilità 20
  • 21. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Classificazione documento 21 Documento Analogico Informatico Copia Originale Unico Non unico
  • 22. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Sul piano decisionale 22 Dematerializzazione SI NO In house Outsourcing
  • 23. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti DMEF 17/6/2014 – art. 4 : obblighi di conservazione 1. Ai fini tributari il procedimento di generazione delle copie informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico di documenti e scritture analogici avviene ai sensi dell'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e termina con l'apposizione della firma elettronica qualificata, della firma digitale ovvero della firma elettronica basata sui certificati rilasciati dalla Agenzie fiscali. La conservazione avviene secondo le modalità di cui all'art. 3 del presente decreto. 2. Ai fini fiscali, la conformità all'originale delle copie informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici originali unici, è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 2, del CAD (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), e delle relative regole tecniche. 3. La distruzione di documenti analogici, di cui è obbligatoria la conservazione, è consentita soltanto dopo il completamento della procedura di cui ai precedenti commi. 23
  • 24. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti D.P.C.M. 21/3/2013 – documenti analogici originali unici Individua particolari tipi di documenti analogici originali unici per i quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l’obbligo della conservazione dell’originale analogico o, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all’originale deve essere autenticata da un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato con dichiarazione firmata digitalmente ed allegata al documento informatico, ai sensi dell’art. 22 comma 5 del CAD. 24
  • 25. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti La dematerializzazione dei documenti nelle PA Il CAD (Codice dell’ Amministrazione Digitale, D.Lgs. 7 marzo 2005) all’art. 40, “Formazione di documenti informatici”, stabilisce un preciso obbligo: i documenti delle pubbliche amministrazioni devono essere prodotti esclusivamente in modalità informatica. Il documento informatico viene definito all’art. 1, comma 1, lett. p del CAD come “la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”. 25
  • 26. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Le regole tecniche per le PA Successivamente alla pubblicazione del CAD, e all'entrata in vigore delle regole tecniche predisposte da AgID riguardanti: ● DPCM 13/11/2014 - il documento informatico ● DPCM 22/02/2013 - firma elettronica ● DPCM 03/12/2013 - protocollo informatico ● DPCM 03/12/2013 - sistemi di conservazione le Pubbliche Amministrazioni entrano in possesso di tutti gli strumenti normativi utili per gestire l'intero ciclo di vita del documento amministrativo informatico. 26
  • 27. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Il ciclo di vita dei documenti MdG – Manuale di Gestione MdC – Manuale di Conservazione 27 http://cantieripadigitale.it/it/2017/05/03/conservazione-digitale-perche-ce-bisogno-un-manuale-integrato/ Produzione DPCM 13/11/2014 Gestione e tenuta DPCM 3/12/2013 Protocollo Conservazione DPCM 3/12/2013 MdC MdG
  • 28. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Sistemi di Conservazione Oltre al DPCM del 3/12/2013, grazie alle Linee Guida sulla conservazione dei documenti informatici del 10/12/2015 illustrano le procedure e gli strumenti per l’avvio delle attività di conservazione dei documenti informatici da parte delle PPAA, ma che sono utilissime anche alle aziende private. Infatti tutto il Codice dell’Amministrazione Digitale sebbene sia riferito alle PA, vale anche evidentemente anche per le aziende private. Le nuove Regole tecniche riguardano il superamento della distinzione fra conservazione di documenti informatici e conservazione sostitutiva di documenti analogici. Questo superamento risulta essere in linea con quanto previsto dalle nuove Regole tecniche sulla formazione del documento informatico. 28
  • 29. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti DMEF 17/6/2014 – art. 3 : conservazione dei documenti 1. I documenti informatici sono conservati in modo tale che: a) siano rispettate le norme del codice civile, le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e delle relative regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità; b) siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione almeno al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi, laddove tali informazioni siano obbligatoriamente previste. Ulteriori funzioni e chiavi di ricerca ed estrazione potranno essere stabilite in relazione alle diverse tipologie di documento con provvedimento delle competenti Agenzie fiscali. 2. Il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l'apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione. 3. Il processo di conservazione di cui ai commi precedenti è effettuato entro il termine previsto dall'art. 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1994, n. 489. 29
  • 30. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Prerogativa di qualità e sicurezza del documento Prerogativa necessaria affinché il documento informatico integri le caratteristiche di qualità e sicurezza, è la sua gestione all’interno di un sistema di gestione documentale. Questo è quello che afferma l’ex art. 3, comma 4, lett. d), del DPCM 13 novembre 2014, recante “Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché' di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ”. (articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del CAD) 30
  • 31. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Caratteristiche del sistema di gestione documentale della P.A. In base al DPCM 13/11/2014 – Allegato 1 si definisce che il "sistema" deve: a) garantire la sicurezza e l'integrità del sistema; b) garantire la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita; c) fornire informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto dall'amministrazione e i documenti dalla stessa formati nell'adozione dei provvedimenti finali; d) consentire il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati; e) consentire, in condizioni di sicurezza, l'accesso alle informazioni del sistema da parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali; f) garantire la corretta organizzazione dei documenti nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato. 31 http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/la_conservazione_dei_documenti_informatici_rev_def_.pdf
  • 32. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Rapporti con clienti e fornitori Fare business significa relazionarsi con clienti, fornitori, collaboratori e partner nel modo più efficace ed efficiente possibile. Se c’è una buona gestione delle informazioni e dei servizi associati a contratti, ordini, spedizioni, fatturazione e pagamenti si ottiene un deciso impatto sul fatturato. 32 Bilanci Registri IVA Libri Contabili Scritture Contabili Distinte Bancarie Bollette Cartelle Fascicoli Atti notarili
  • 33. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Le fasi del documento informatico amministrativo 33
  • 34. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Gestione Documentale 34 Continuare a fare come si è sempre fatto non significa fare meglio e in modo efficiente !!! Digital4-Gestionedocumentalenelb2bcomeeperchélinnovazionedigitalefaladifferenza
  • 35. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti 35 Dati dell’ Osservatorio Digital Innovation – Politecnico di Milano - 2015 Duplicazione dei documenti !!! Digital4-Gestionedocumentalenelb2bcomeeperchélinnovazionedigitalefaladifferenza
  • 36. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Agenda • Introduzione • Fattura elettronica tra privati • La conservazione digitale dei documenti 36
  • 37. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Fattura elettronica tra privati 37 Legge di Bilancio per il 2018 Direttiva 2014/55/UE del 16/4/2014 D. L. n. 148 del 16/10/2017
  • 38. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Cos’è La fattura elettronica è una normale fattura tra privati emessa, ricevuta, firmata e conservata in un qualunque formato elettronico in grado di assicurare: 38 Autenticità dell’originale Integrità del contenuto Leggibilità fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione pari a 10 anni.
  • 39. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Da quando A decorrere dal 1° gennaio 2019 sarà obbligatoria la fattura elettronica emessa: • tra soggetti passivi IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia (operazioni B2B) da inviare attraverso il Sistema di Interscambio (c.d. SDI) gestito dall’Agenzia delle Entrate; • nei confronti dei consumatori finali (operazioni B2C). La fattura sarà resa disponibile ai consumatori dai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e una copia elettronica o analogica sarà direttamente messa a disposizione dai fornitori. È facoltà dei consumatori rinunciare alla copia della fattura sia elettronica che analogica. 39
  • 40. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Come funziona la fattura elettronica tra privati 40 Formato XML PA Conservazione Sostitutiva Conservazione Sostitutiva
  • 41. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Evoluzione 41
  • 42. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Vantaggi fiscali 42 Esonero spesometro Esonero blacklist Esonero scontrini e ricevute Rapidi rimborsi IVA
  • 43. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Le agevolazioni • Esonero certificazione corrispettivi (emissione scontrino o ricevuta fiscale) se non richiesta esplicitamente dal cliente; • Esonero dalla comunicazione delle operazioni nei confronti di soggetti passivi IVA domiciliati in Stati «BLACKLIST»; • Esonero dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (spesometro trimestrale); • Esclusione dalla trasmissione dei modelli INTRASTAT riepilogativi di acquisiti intracomunitari di beni e servizi; • Diritto a rimborsi entro 3 mesi successivi alla presentazione della dichiarazione; • Nessun obbligo di registrare le fatture emesse e gli acquisti nell’apposito registro; • I termini dell’accertamento passano da cinque a quattro anni e i controlli potranno essere effettuati da remoto con più libertà per l’azienda Inoltre chi riceve la fattura elettronica può caricarla direttamente nel suo gestionale. 43
  • 44. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Le agevolazioni in tema di assistenza fiscale • accesso telematico alle informazioni relative alle liquidazioni periodiche e alle dichiarazioni annuali IVA, nell’ambito di un programma di assistenza fornito su misura per ogni specifica categoria di soggetti; • esonero dagli obblighi di registrazione delle fatture emesse e ricevute; • esonero dall’obbligo di garanzia o da altri adempimenti certificativi (apposizione del visto di conformità o sottoscrizione alternativa) in caso di presentazione di istanze di rimborso del credito IVA per importi superiori a 15.000,00 euro. Possono beneficiare delle suddette agevolazioni aggiuntive i soggetti passivi IVA: • esercenti arti o professioni; • imprese ammesse al regime di contabilità semplificata di cui all’art. 18 del DPR 600/73; • imprese che superano i limiti, in termini di ricavi, per accedere al regime di contabilità semplificata, limitatamente ai primi tre anni di attività (l’anno di inizio dell’attività e i due successivi). 44
  • 45. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Fattura elettronica tra privati Tutto nasce con la Direttiva 2014/55/UE del 16/4/2014 relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici e col Decreto Legge n. 148 del 16/10/2017. Per l’anno 2018 è previsto l’invio semestrale dell’ex spesometro solo se viene esercitata una opzione, altrimenti l’obbligo di trasmissione della comunicazione rimane trimestrale. Non sono state accolte le richieste dei professionisti che chiedevano un unico invio annuale. Nel Provvedimento 27/3/2017 l’Agenzia delle Entrate aveva definito le informazioni da trasmettere e le modalità di comunicazione dei dati delle fatture emesse/ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. I dati da inviare sono: • Partita IVA controparte (CF se sprovvisto) • Data e numero fattura • Base imponibile IVA, aliquota, imposta e tipo operazione se l’imposta non è indicata in fattura 45
  • 46. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Fattura elettronica tra privati E’ possibile raccogliere in un unico documento riepilogativo le fatture sotto i 300 euro. Sanzioni se non si trasmette entro 28/2/2018 le fatture del 1° semestre 2017 L’art. 11 del D.Lgs. 471/1997 prevede: • Da 250 a 2.000 € per omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria. • Da 2€ per fattura con max 1.000 € a trimestre per omissione o errata trasmissione delle fatture emesse/ricevute 46
  • 47. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Fattura elettronica tra privati La legge di "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" prevede l’avvio obbligatorio della fatturazione elettronica tra privati dal 1 Gennaio 2019. Vantaggi: • Semplicità di trasmissione e conservazione rispetto alla versione "analogica" • Possibilità di integrazione del documento informatico all’interno dei processi aziendali tramite software opportuni • Dematerializzazione dei processi e aumento della competitività delle imprese • Generare risparmi nella spesa pubblica (controlli più efficienti contro evasione) • Ottimizzazione dei costi dei privati : no data entry manuale, no errori registrazione, no smarrimenti fatture, riduzione errori nei pagamenti, riduzione dei tempi di pagamento e riduzione dei rischi di falsi e duplicazioni (riconciliazione automatica dei dati e processi autorizzativi con controlli dei dati fattura più efficienti) 47
  • 48. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Direttiva 2014/55/UE – I passaggi effettuati La Direttiva introduce degli obblighi solo per le pubbliche amministrazioni europee. • Predisposizione della Norma Europea (EN) da parte del CEN contenente un elenco di sintassi e della relativa mappatura sintattica (comitato CEN/TC 434 on electronic invoicing); • Verifica da parte della Commissione della effettiva usabilità della Norma Europea (praticità, facilità d’uso, costi di attuazione) e pubblicazione della “Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sulla valutazione della norma europea sulla fatturazione elettronica” ; • Pubblicazione, sulla Gazzetta ufficiale UE, del riferimento alla Norma Europea data dalla quale inizia a decorrere inizia il termine di 18 mesi entro i quali tutti i gli Stati membri devono recepire ed attuare tale Norma (tutte le Pubbliche Amministrazioni europee sono obbligate a ricevere ed elaborare fatture elettroniche che rispettino conformità alla Norma Europea). 48
  • 49. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti In Italia In Italia si è adottato un formato proprietario nazionale, FatturaPA, in quanto era prioritario avere una adesione massiccia all’adempimento rapido, obbligatorio per legge, al fine di ottenere subito una parte dei benefici possibili. L’avvio della fattura elettronica tra privati, opzionale e non obbligatorio, è stato un insuccesso perché solo l’1% delle imprese vi ha aderito. L’Italia ha chiesto alla Commissione Europea di poter introdurre nell’ordinamento nazionale l’obbligo di emettere fatture elettroniche anche nel settore privato, come già fatto con successo verso la Pubblica Amministrazione, in parziale deroga a quando contenuto nella Direttiva europea in materia di Iva. Il motivo è l’alta evasione Iva italiana (tax gap, 35 miliardi di € nel 2015, il più alto di tutta l’Unione). 49
  • 50. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti In Italia 50
  • 51. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Sistema di Interscambio Il Sistema di Interscambio, gestito dall'Agenzia delle Entrate, è un sistema informatico in grado di: • ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche della FatturaPA, • effettuare controlli sui file ricevuti, • inoltrare le fatture alle Amministrazioni destinatarie. Il Sistema di Interscambio non ha alcun ruolo amministrativo e non assolve compiti relativi all’archiviazione e conservazione delle fatture. La Finanziaria 2008 ha stabilito che la trasmissione delle fatture elettroniche destinate all’amministrazione dello stato debba avvenire attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). Il Decreto Legislativo 127/2015, all’articolo 1, comma 2, ha esteso la disponibilità del Sistema di Interscambio anche ai fini della trasmissione delle fatture elettroniche relative ad operazioni che intercorrono tra soggetti privati, da predisporre secondo lo stesso formato di fattura elettronica previsto per la fatturazione verso le pubbliche amministrazioni. 51
  • 52. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Sistema di Interscambio 52 • File XML firmato digitalmente conforme al formato FatturaPA • Fattura singola o lotto di fatture con stessa intestazione File FatturaPA • File compresso (formato zip) con 1 o più file • Non deve essere firmato file archivio, ma i singoli file File Archivio • File XML conforme allo schema MessaggiTypes_v1.1.xsd File Messaggio http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/b-2.htm
  • 53. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Tipi di File Messaggio • notifica di scarto: messaggio che SdI invia al trasmittente nel caso in cui il file trasmesso (file FatturaPA o file archivio) non abbia superato i controlli previsti; • file dei metadati: file che SdI invia al destinatario, insieme al file FatturaPA; • ricevuta di consegna: messaggio che SdI invia al trasmittente per certificare l’avvenuta consegna al destinatario del file FatturaPA; • notifica di mancata consegna: messaggio che il SdI invia al trasmittente per segnalare la temporanea impossibilità di recapitare al destinatario il file FatturaPA; • notifica di esito committente: messaggio facoltativo che il destinatario può inviare al SdI per segnalare l’accettazione o il rifiuto della fattura ricevuta; la segnalazione può pervenire al SdI entro il termine di 15 giorni; • notifica di esito: messaggio con il quale il SdI inoltra al trasmittente la notifica di esito committente eventualmente ricevuta dal destinatario della fattura; • scarto esito committente: messaggio che il SdI invia al destinatario per segnalare un’eventuale situazione di non ammissibilità o non conformità della notifica di esito committente; • notifica di decorrenza termini: messaggio che il SdI invia sia al trasmittente sia al destinatario nel caso in cui non abbia ricevuto notifica di esito committente entro il termine di 15 giorni dalla data della ricevuta di consegna o dalla data della notifica di mancata consegna ma solo se questa sia seguita da una ricevuta di consegna; • attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito: messaggio che il SdI invia al trasmittente nei casi di impossibilità di recapito del file per cause non imputabili al trasmittente 53
  • 54. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Il flusso dei messaggi 54
  • 55. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Il flusso dei messaggi 55 http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/b-2.htm
  • 56. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Simulazione Il Sistema di Interscambio mette a disposizione delle funzionalità per provare la compilazione di un file FatturaPA e per simulare l’invio e ricezione di una fattura nel formato della FatturaPA. In questa sezione è infatti possibile: • preparare una fattura mediante un form via web, • provare l’invio e la ricezione di una fattura. Per accedere alle funzionalità occorre: • disporre delle credenziali Entratel o Fisconline oppure disporre di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS) precedentemente abilitata ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate e SPID; • registrarsi tramite il sito di FatturaPA. Per registrarsi occorre disporre di un indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata) diverso da [nome_utente]@postacertificata.gov.it. http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/sperimentazione.htm 56
  • 57. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Firma digitale o sigillo ? 57 Firma digitale • Garantisce autenticità, integrità, valore legale e non ripudio del documento informatico firmato Sigillo • Permette di rilevare se un documento informatico è stato modificato (artt. 3 e 36 del Regolamento eIDAS 2014/910/UE). Può essere apposto da una persona giuridica • Serve a garantire l’immodificabilità delle fatture elettroniche destinate a privati
  • 58. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Fattura scartata da SdI, come mai ? Anche generando una fattura con la procedura guidata di generazione senza errori la fattura può essere scartata da SdI, ad esempio per questi controlli: • Nome file duplicato • Fattura duplicata • Data fattura successiva alla data di ricezione 58
  • 59. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Qual è il formato da usare per gli importi ? Tutti gli importi devono essere comprensivi di punto per separare i decimali, che devono essere almeno 2. Non sono accettati il segno -, la virgola e caratteri diversi da numeri e punto. In caso di importi non corretti, l’anomalia viene riportata in fondo alla pagina, con eventuali segnalazioni. Altre domande e risposte sono disponibili qui: http://www.tasse-fisco.com/liberi-professionisti/domande-risposte-fatturazione-elettronica- tra-privati-pa/30507/ 59
  • 60. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Posso rendere in pdf cartaceo la fattura elettronica ricevuta/emessa e trattarla nel modo classico? La fattura elettronica deve essere emessa e conservata nel rispetto di quanto previsto dal DMEF 17 giugno 2014 e dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dalle relative regole tecniche. Si è liberi di riprodurre in maniera analogica il contenuto della fattura elettronica mediante la generazione di un file pdf da stampare, ma ovviamente la riproduzione cartacea non rappresenta un documento giuridicamente valido. 60
  • 61. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Dal 1 Luglio 2018 Si avrà l’obbligo di emissione della fattura elettronica e delle note di variazione ex art. 26 del D.P.R. n. 633/72, per : • le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motore (obiettivo: ridurre le frodi IVA); • le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese che partecipano ai contratti di appalto di lavori, servizi o forniture stipulati con una pubblica amministrazione. A decorrere dal 1° luglio 2018 le spese per carburante per autotrazione saranno deducibili dal reddito e l’IVA sarà detraibile, solo se gli acquisti saranno effettuati esclusivamente mediante pagamenti elettronici (carte di credito, carte di debito o carte prepagate). Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate potranno essere individuati altri mezzi idonei oltre agli strumenti di pagamento sopra evidenziati. Alla luce di tali novità dal 1° luglio 2018 sarà abrogata la scheda carburante. 61
  • 62. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Dal 1 Settembre 2018 L’art. 4-bis del Decreto n. 193/16 riguarda la fatturazione elettronica per le cessioni di beni di importo superiore alla soglia di 155 euro, IVA inclusa, risultanti da un’unica fattura presso uno stesso punto vendita. Per l’agevolazione prevista dal tax free shopping, è necessario che per l’acquisto in Italia: • venga emessa regolare fattura • il bene sia acquistato da un privato cittadino; • l’acquisto riguardi beni, e non di servizi, di importo superiore a 154,94 € IVA inclusa; • il bene sia destinato al consumo personale o familiare; • il bene trasportato nei bagagli personali al di fuori della Comunità Europea entro 3 mesi dall’acquisto 62
  • 63. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Dal 1 Gennaio 2019 L’ emissione della fattura elettronica diverrà obbligatoria per le operazioni effettuate nei confronti di altri privati titolari di partita IVA, a condizione che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano poste in essere tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. La fatturazione elettronica consiste nell’utilizzare gli standard previsti per la FatturaPA per tutte le operazioni intercorrenti tra i titolari di partita IVA e la PA, ed ora anche per la formazione (XML), trasmissione e ricezione, tramite il Sistema di Interscambio, della fattura elettronica tra privati e la successiva conservazione digitale per dieci anni. In caso di inosservanza dell’obbligo di fatturazione elettronica tra gli operatori privati va ricordato che l’eventuale emissione della fattura in formato cartaceo è da ritenersi inesistente e il documento come non emesso. 63
  • 64. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Quando si può non emettere fattura elettronica Sono esonerati solo i soggetti di minori dimensioni che si avvalgono di: 64 • D.L. 98/11 art. 27 comma 3 Regime di vantaggio • Legge n. 190/14 Regime forfettario
  • 65. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Sanzioni In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle elettroniche, la fattura si intende non emessa e si applica (secondo l’articolo 6 del Decreto Legislativo n. 417/97) una sanzione amministrativa compresa tra il 90% e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio. 65
  • 66. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Obblighi di Conservazione Gli obblighi di conservazione previsti dall’articolo 3 del DMEF 17/6/2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale N.146 del 26/6/2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio (come previsto dall’ art. 1, comma 211, della legge N 244 del 24/12/2007 ) e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate ? E’ sufficiente la trasmissione come conservazione ? Manca una precisazione se è una vera e propria conservazione o solo una memorizzazione e sui termini temporali (5 o 10 anni?). 66 http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/sdi.htm https://www.agendadigitale.eu/documenti/obbligo-fattura-b2b- tutti-i-punti-da-sapere-su-cui-lavorare-nel-2018/
  • 67. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Formato italiano ed europeo I formati di FatturaPA e fattura elettronica europea non sono attualmente allineati. Con la Direttiva 2014/55/UE del 16 aprile 2014, e l’approvazione e pubblicazione della Norma Europea che ha definito gli standard, si riconosce che i formati in uso sono molteplici. Su questa base infatti il CEN è stato incaricato di definire un modello di dati semantico degli elementi essenziali della fattura, detta anche “core invoice”, e definire di una lista limitata di sintassi, per ognuno dei quali deve essere fornita anche la corrispondenza sintattica con il modello (la core invoice) che tutte le PA europee dovranno accettare. Il Sistema di Interscambio ha iniziato ad evolversi verso un adattamento a quanto previsto dalla predetta Direttiva. Il 30/9/2017, è terminata la consultazione pubblica promossa dall’AGID del CIUS-IT per la Core Invoice Usage Specification per l’Italia (CIUS-IT) la cui definizione è uno dei principali obiettivi del progetto eIGOR (eInvoicing GO Regional), progetto nazionale finanziato dalla Commissione Europea per abilitare il sistema di fatturazione elettronica nazionale allo scambio di fatture conformi allo standard comune europeo. 67
  • 68. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Circolare n. 18/E del 24 giugno 2014 La circolate chiarisce diversi aspetti in merito all’istituto giuridico della fatturazione elettronica ed in particolare sulla: • definizione della fattura elettronica; • requisiti della fattura elettronica; • modalità che garantiscono i requisiti della fattura elettronica o Sistema di controllo di gestione; o Apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente; o Sistema EDI (Electronic Data Interchange); • invio della fattura elettronica; • conservazione della fattura elettronica. http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+c ircolari/circolari+2014/giugno+2014/circolare+n18e+del+24+giugno+2014/cir18e+del+24+ 06+14.pdf 68
  • 69. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Circolare n. 18/E del 24 giugno 2014 69
  • 70. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Le opzioni a disposizione 70 Agenzia delle Entrate SW o Servizi esterni on- line • Gratuito • Inserimento dati manuale on-line • Gestisce Conservazione Sostitutiva delle fatture trasmesse tramite Sogei • A pagamento • Gestiscono Conservazione Sostitutiva • Effettuano conversione in XML, Firma Elettronica e Marca Temporale dei documenti
  • 71. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Servizio di conservazione fatture elettroniche fornito da Agenzia delle Entrate L’Agenzia ha previsto l’attivazione di un servizio gratuito per la conservazione delle fatture elettroniche per la durata di 15 anni, ai sensi dell’art. 1 D.Lgs. 127/2015, che tiene conto di quanto disciplinato dal DPCM 3 dicembre 2013 contenente le “Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis , 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005” (CAD) nonché delle previsioni di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014, emanato in attuazione dell’articolo 21, comma 5, del CAD, contenente le “Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto”. L’Agenzia si avvale del sistema di conservazione messo a disposizione dalla società Sogei S.p.A., nella sua qualità di società in house, in virtù degli specifici accordi contrattuali in essere con l’Agenzia stessa, rimanendo estranea Sogei S.p.A. nei rapporti con i contribuenti. https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/knowledgebases2/FattElettr/attach/ConservaFatt ura/Condizioni_Utilizzo.pdf 71
  • 72. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Agenzia delle entrate 72 http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/comunicazioni/fatture+e+corrispettivi/acc+servizio+fatture+e+corrisp ettivi/indice+acc+servizio+fatture+e+corrispettivi
  • 73. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Info ed Assistenza online Agenzia delle Entrate Servizio di informazioni ed assistenza dell’ Agenzia delle Entrate 73
  • 74. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Info e Assistenza online Agenzia delle Entrate 74
  • 75. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Info e Assistenza online Agenzia delle Entrate 75
  • 76. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Gli intermediari • Emettono le fatture elettroniche per conto del richiedente (firma elettronica, marca temporale, ecc.) • Trasmettono le fatture al Sistema di Interscambio • Ricevono le notifiche dal Sistema di Interscambio • Adempiono agli obblighi di Conservazione 76
  • 77. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti I commercialisti – invio conto terzi • I clienti possono inviare già la fattura in formato XML o elettronico  con un apposito software si carica direttamente a sistema • I clienti inviano la fattura non in formato XML  il software del commercialista deve prevedere l’inserimento degli elementi distintivi della fattura • Il software firma digitalmente le fatture come intermediario, le spedisce al Sistema di Interscambio, associa relative notifiche e ricevute, le conserva a norma e permette la consultazione • Gestiscono i casi di scarto da parte della PA 77
  • 78. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Se voglio ricevere fattura via PEC invece che con SdI ? Chi intende ricevere fatture elettroniche via PEC non deve fare nulla verso SdI né riceverà da SdI alcun codice di 7 caratteri. Dovrà soltanto assicurarsi che il fornitore conosca il suo indirizzo che va inserito nel campo, mentre il campo <CodiceDestinatario> andrà riempito con il valore di default "0000000". https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/ServiziIva/KanaFattElettr.asp?new,Kb=FattElettr, retur=1,Case=Obj(2877),t=faq.tem,templateset=Fatturazione,Company=%7B6C688E8E- C5B4-4C73-88B0-D2024CFF8AC3%7D 78
  • 79. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Il Provv. 182070 dell’Agenzia delle Entrate del 28/10/2016 79 http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/3d2a2cc6-1e1b-4e95-8207- 314246b23724/PROVV.N.+182070+DEL+28+OTTOBRE+2016.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=3d2a2cc 6-1e1b-4e95-8207-314246b23724
  • 80. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Il Provv. 58793 dell’Agenzia delle Entrate del 27/3/2017 80 http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/4e22d9ab-2bbd-4e3f-9e60- a9a8cbf70232/PROVVEDIMENTO+PROT.+58793+DEL+27+MARZO+2017.pdf?MOD=AJPERES&CACHE ID=4e22d9ab-2bbd-4e3f-9e60-a9a8cbf70232
  • 81. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Il Provv. 58793 dell’Agenzia delle Entrate del 27/3/2017 "Con riferimento alle fatture emesse … i contribuenti trasmettono i seguenti dati riferiti al singolo documento: • i dati identificativi del cedente/prestatore; • i dati identificativi del cessionario/committente; • la data del documento; • la data di registrazione (per le sole fatture ricevute e le relative note di variazione); • il numero del documento; • la base imponibile • l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione ". 81
  • 82. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Il Provv. 58793 dell’Agenzia delle Entrate del 27/3/2017 Il provvedimento contiene i seguenti allegati: • Modello e istruzioni "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA" • “Specifiche tecniche e regole per la compilazione della comunicazione” • “Specifiche tecniche e regole per la compilazione dei dati delle fatture – versione 1.1” • “Modalità di consultazione dei dati” • “Modalità di trasmissione dati” https://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/33171-comunicazione-liquidazioni- periodiche-iva-modello.html 82
  • 83. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Fatture e corrispettivi – quadro completo A questo link c’è il quadro completo di normativa e prassi: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Fatture+e +corrispettivi/Normativa+e+prassi+Fatture+e+corrispettivi/?page=ivacompro 83
  • 84. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Il flusso che effettua un programma di fatturazione 84
  • 85. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti EDI - Electronic Data Interchange L'Electronic Data Interchange (EDI) è l'interscambio di dati tra sistemi informativi, attraverso un canale dedicato ed in un formato definito in modo da non richiedere intervento umano salvo in casi eccezionali. 85 Dati dell’Osservatorio Fatturazione Elettronica & eCommerce B2b della School of Management del Politecnico di Milano - 13 giugno 2017
  • 86. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti AssoSoftware Lo standard AssoSoftware, promosso dalla omonima Associazione, può essere la chiave giusta per avviare il processo di digitalizzazione del ciclo passivo in quanto mette a disposizione dei soggetti che trattano le informazioni – le software house che producono i gestionali, i clienti e gli intermediari – una codifica condivisa all’interno del tracciato B2b della Fatturazione Elettronica. L’idea portante dello standard AssoSoftware è la definizione di una serie di informazioni aggiuntive, rispetto a quelle già presenti nel tracciato Fattura Elettronica B2b dell’Agenzia delle Entrate, da inserire nel corpo della fattura quale “arricchimento” del contenuto base. Queste informazioni faranno riferimento a tabelle condivise tra tutte le software house per garantire la perfetta integrazione dei dati all’interno dei sistemi gestionali. In questo modo potrà essere automatizzata la registrazione della fattura di acquisto ai fini gestionali, contabili e IVA. http://www.assosoftware.it/eventi-e-news/standard-fe-e-protocollo-d-intesa 86
  • 87. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Riferimenti – Fattura elettronica Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto D.P.C.M. 13 novembre 2014: Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonche' di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. SUGGERIMENTI PER LA COMPILAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA VERSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E VERSO I PRIVATI http://fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/Specifiche_tecniche_del_formato_FatturaPA_v1.2.pdf https://www.agendadigitale.eu/documenti/fattura-elettronica-come-diffonderla-nelle-piccole-aziende/ https://www.guidafisco.it/fatturazione-elettronica-privati-app-gratis-agenzia-entrate-1639 https://www.guidafisco.it/fatturazione-elettronica-b2b-tra-privati-come-funziona-obbligo-agenzia-1971 87
  • 88. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Agenda • Introduzione • Fattura elettronica tra privati • La conservazione digitale dei documenti 88
  • 89. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti La conservazione digitale dei documenti 89
  • 90. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti A proposito di auto … Dal 1 Febbraio 2018 le notifiche delle multe avverranno in via prioritaria via PEC (da dichiarare in caso di fermo e, se non si dichiara ma la si possiede la centrale di polizia la cercherà nei "pubblichi elenchi a cui hanno accesso"). Questo in seguito al "domicilio digitale". Il nuovo schema legislativo modifica la definizione di “domicilio digitale” che diviene: “un indirizzo elettronico, eletto in conformità a quanto previsto dal presente Codice, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale”. Può trattarsi di un indirizzo PEC, ma non soltanto, dal momento che “le persone fisiche possono altresì eleggere il domicilio digitale avvalendosi del servizio di cui all’articolo 64-bis”. Il domicilio digitale è obbligatorio per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, i professionisti tenuti all’iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese. 90
  • 91. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti CAD Capo III - Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici • Art. 40. - Formazione di documenti informatici • Art. 40-bis - Protocollo informatico • Art. 41 - Procedimento e fascicolo informatico • Art. 42. - Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni • Art. 43. - Riproduzione e conservazione dei documenti • Art. 44. - Requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici • Art. 44-bis - Conservatori accreditati 91 Il CAD definisce i principi generali sulla conservazione digitale dei documenti nel Capo III.
  • 92. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Le regole tecniche Le regole tecniche, emanate con DPCM del 3 dicembre 2013 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 12-3-2014, contengono anche gli stessi allegati previsti nelle regole per il documento informatico e il protocollo informatico: • Allegato 1. Glossario e definizioni • Allegato 2. Formati • Allegato 3. Standard e specifiche tecniche • Allegato 4. Specifiche tecniche del pacchetto di archiviazione • Allegato 5. Metadati 92
  • 93. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Requisiti di un sistema di conservazione – CAD art. 44 93 http://www.archivagroup.it/wp-content/uploads/2017/03/Ebook-Nuove-Regole-Tecniche.pdf
  • 94. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Legge 24/12/1993 n. 537 art.2, com.15 “Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti per finalità amministrative e probatorie… si intendono soddisfatti anche se realizzati su supporto ottico purché le procedure realizzate siano conforme a regole tecniche… ”. Però è stato abrogato dal D.P.R. 28/12/2000, N. 445, in particolare questa parte è trattata nella Sezione Terza, "Tenuta e conservazione del sistema di gestione dei documenti". 94
  • 95. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Legge 15/3/1997 n.59 art.15, comma 2 “Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. …” 95
  • 96. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti CAD – art. 23 1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loto conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico. 96
  • 97. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti CAD – art. 23 ter 3. Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica amministrazione in origine su supporto analogico ovvero da essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71; in tale caso l'obbligo di conservazione dell'originale del documento è soddisfatto con la conservazione della copia su supporto informatico. 4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite ai sensi dell'articolo 71, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. 97
  • 98. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti CAD – art. 44 «Il sistema di conservazione garantisce autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità dei documenti informatici" 98 http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/conservazione
  • 99. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Regole tecniche - D.P.C.M. 3 dicembre 2013 Nel comma 2 dell’articolo 14 dice che: “i sistemi di conservazione già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono adeguati entro e non oltre 36 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto secondo un piano dettagliato allegato al manuale di conservazione. Fino al completamento di tale processo per tali sistemi possono essere applicate le previgenti regole tecniche. Decorso tale termine si applicano in ogni caso le regole tecniche di cui al presente decreto” I sistemi di conservazione, già esistenti all’11 aprile 2014, dovevano quindi essere adeguati entro e non oltre l’11 aprile 2017 (36 mesi dall’entrata in vigore del decreto). Ciò che andava adeguato è infatti il sistema di conservazione definito nel “glossario” costituente l’allegato I del D.P.C.M. 3 dicembre 2013, come “il sistema di conservazione dei documenti informatici di cui all’articolo 44 del CAD”. 99
  • 100. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Cassazione, il conservatore accreditato di documenti è affidabile “di default” La sentenza di Cassazione n. 12939 del 23/05/2017 ha giudicato per la prima volta, sulla validazione temporale (e indirettamente circa la conservazione digitale) dei documenti informatici. Si tratta dell’opposizione allo stato passivo di un fallimento, presentata da un creditore, il quale aveva depositato nel processo dei contratti di leasing sotto forma di documenti informatici, la cui data certa veniva certificata mediante apposizione di marca temporale da parte di un certificatore accreditato. Il Tribunale, per ben due volte, respinge le opposizioni: la seconda volta, arriva ad affermare un onere della prova, gravante sul creditore, il quale sarebbe chiamato a dimostrare la conformità dell’operazione di digitalizzazione dei documenti alle regole tecniche in materia di generazione delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici, senza precisare, peraltro, quale legge o provvedimento imponesse un simile dovere. Per la Suprema Corte, si applica, invece, una presunzione di conformità delle attività compiute dal certificatore accreditato alle predette regole tecniche (peraltro, la Corte richiama le “vecchie” regole tecniche, di cui al DPCM 30/03/2009, ora sostituito dal DPCM 13/11/2014). https://www.agendadigitale.eu/documenti/cassazione-il-conservatore-accreditato-di- documenti-e-affidabile-di-default/ 100
  • 101. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Le norme internazionali di base La certificazione di un conservatore digitale si basa anche sul rispetto di standard documentali, in particolare: • ISO 15489: 2001- Information and documentation – Records management : contiene un insieme di linee guida tese ad indirizzare l’organizzazione del sistema documentario, nonché i processi di acquisizione e gestione dei documenti. • ISO 14721:2012 – Open Archival Information System (OAIS) reference model : definisce il quadro in cui il processo di conservazione si svolge e le funzionalità richieste. • ISO 17799:2005 – Information technology -- Security techniques -- Code of practice for information security management • ISO 9000:2015 - Quality management systems -- Fundamentals and vocabulary • ISO/IEC 20000 - Information technology -- Service management • ETSI TS 101 533 - Data Preservation Systems Security 101
  • 102. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Linee Guida sulla Conservazione dei Documenti Informatici 102 Requisiti Processi Attività Responsabilità in materia di conservazione dei documenti informatici, nel rispetto dei riferimenti normativi vigenti (compreso il regolamento EIDAS) e di quelli futuri
  • 103. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Linee Guida sulla Conservazione dei Documenti Informatici http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/la_conservazione_dei_documenti_informatici_rev_def_.pdf 103
  • 104. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti 104
  • 105. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti 105
  • 106. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti 106
  • 107. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Qual è la differenza tra archiviazione e conservazione? Il processo di conservazione quindi è successivo all'eventuale archiviazione, infatti solo a seguito della procedura di conservazione digitale è possibile liberarsi della copia cartacea. 107 Archiviazione documentale • memorizzazione di un documento (digitale dall'origine o scansionato) su un supporto idoneo (es. Sistema Documentale, CD). Conservazione digitale • sostituzione della conservazione su carta con quella digitale anche per documenti cartacei all'origine.
  • 108. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti La conservazione digitale dei documenti Affinché il documento informatico mantenga nel tempo il medesimo valore probatorio, è indispensabile un corretto processo di conservazione digitale. In tal senso, il comma 2 dell’art. 3 della Bozza di Regole tecniche per il documento informatico, dispone infatti espressamente che “il documento informatico assume la caratteristica di immodificabilità se formato in modo che forma e contenuto non siano alterabili durante le fasi di tenuta e accesso e ne sia garantita la staticità nella fase di conservazione”. In particolare, al successivo comma 4 dello stesso articolo, si elencano le operazioni idonee a garantire le caratteristiche di immodificabilità e di integrità nel caso in cui i documenti informatici siano formati tramite l’apposito utilizzo di strumenti software. 108
  • 109. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti La conservazione digitale dei documenti Le operazioni in particolare sono: a) la sottoscrizione con firma digitale ovvero con firma elettronica qualificata; b) l’apposizione di una validazione temporale; c) il trasferimento a soggetti terzi con Posta Elettronica Certificata con ricevuta completa; d) la memorizzazione su sistemi di gestione documentale che adottino politiche di sicurezza; e) il riversamento in un sistema di conservazione. Per quanto concerne la correttezza dei processi di conservazione dei documenti informatici, il Codice dell’Amministrazione Digitale stabilisce che tutti i documenti, che per legge o regolamento devono essere conservati, possono essere riprodotti e conservati su supporto informatico e sono validi a tutti gli effetti di legge. La loro riproduzione e relativa conservazione, infatti, devono essere effettuate in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali e la loro conservazione nel tempo. Inoltre, qualora i documenti siano prodotti originariamente in modalità informatica, è obbligatorio che la loro conservazione permanente avvenga con modalità digitali (art. 43, comma 3, CAD). 109
  • 110. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti La conservazione digitale dei documenti Ovviamente, occorrerà sviluppare un processo che rispetti gli attuali parametri tecnici fissati dal DPCM 3 dicembre 2013. In base a tali norme, infatti, la conservazione digitale dei documenti informatici, a prescindere dalla loro natura di documenti nativamente informatici o di documenti analogici digitalizzati, deve avvenire mediante il loro versamento in un sistema di conservazione e la predisposizione e la successiva gestione di un pacchetto di archiviazione sottoscritto con firma digitale del responsabile della conservazione. Il Responsabile della conservazione digitale deve, inoltre, garantire la tracciabilità di tutte le operazioni effettuate durante l’intero processo; la tracciabilità consente, infatti, di facilitare le operazioni di controllo e verifica effettuate dagli organi preposti e di mappare più facilmente l’iter che il documento ha percorso, permettendo, altresì, di risalire ai vari soggetti che si sono interfacciati al sistema informatico dell’azienda. 110
  • 111. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Sistema di gestione documentale L’utilizzo di un sistema di gestione documentale adeguato per la corretta gestione ed archiviazione dei documenti informatici, permetterà di: • garantire la sicurezza e l’integrità del sistema; • garantire la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita; • fornire informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto dall’amministrazione e i documenti dalla stessa formati nell’adozione dei provvedimenti finali; • consentire il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati; • consentire, in condizioni di sicurezza, l’accesso alle informazioni del sistema da parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali; • garantire la corretta organizzazione dei documenti nell’ambito del sistema di classificazione d’archivio adottato. 111 http://www.ildocumentodigitale.com
  • 112. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Sicurezza E’ necessario effettuare una attività di profilazione degli utenti aziendali abilitati ad accedere alle informazioni e ai dati documentali inviati in conservazione, al fine di rispettare le prescrizioni in materia di privacy (italiane ed europee). Bisogna anche eventualmente identificare le figure professionali incaricate di gestire eventuali anomalie di natura tecnica ed amministrativa correlate al processo di conservazione ed in grado, in caso di affidamento all’esterno del servizio, di interagire con il conservatore delegato alle attività. Se ci si affida a terzi è meglio avvalersi di un conservatore accreditato presso AgID, rispettoso quindi di tutte le prescrizioni normative, tecniche ed organizzative richieste dalle regole tecniche ed assoggettato ad un controllo continuo da parte della stessa AgID. http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/conservazione/elenco-conservatori-attivi 112
  • 113. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Firma digitale e formati dei documenti per la conservazione È ovviamente necessario l’uso della firma digitale per sottoscrivere i documenti e quindi per garantire le altre caratteristiche viste prima e definite dall’art. 20, così come la scelta dei formati risulta estremamente importante e, dal punto di vista della leggibilità dei documenti informatici, decisiva e anche la successiva conservazione deve rispettare i dettami dell’allegato 2 del DPCM del 3 Dicembre 2013 per i formati idonei alla conservazione digitale a norma: • PDF - PDF/A • TIFF • JPG • Office Open XML (OOXML) • Open Document Format • XML • TXT • EML - Formati Messaggi di posta elettronica (RFC 2822/MIME) 113
  • 114. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Tempo di conservazione Il tempo di conservazione, come ricordato dall'art. 43 del CAD può essere: 114 • Tempo indefinito nel futuroPermanente • Arco temporale ampio tanto da essere interessato da cambiamenti tecnologici A lungo termine
  • 115. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Obiettivi della conservazione • Impedire la perdita o la distruzione non autorizzata dei documenti • Mantenere nel tempo le loro caratteristiche di : 115 Autenticità Integrità Affidabilità Leggibilità Reperibilità
  • 116. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Accreditamento conservatori Con la Circolare n. 65/2014 (G.U. n. 89 del 16/04/2014) che abroga la precedente circolare di DigitPA n. 59 del 2011, AgID ha ridefinito le modalità per l’accreditamento e per la vigilanza dei soggetti che intendono conseguire i riconoscimenti più elevati in termini di qualità e sicurezza prevedendone l’iscrizione in un apposito elenco pubblico. La circolare si sofferma sui requisiti per l’accreditamento dei conservatori, sulle modalità di presentazione della domanda e sul correlato iter istruttorio, dettando anche le linee guida per la vigilanza. Ai fini della vigilanza i conservatori accreditati sono tenuti a trasmettere ad AgID i dati relativi all'attività quadrimestrale di conservazione, che vengono poi pubblicati. Per il mantenimento dell’accreditamento è necessario ottenere una valutazione positiva di conformità del proprio sistema al DPCM 3 dicembre 2013 e agli standard ivi richiamati (su tutti, lo standard OAIS – ISO 14721 e lo standard ETSI 101 533). http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/conservazione/accreditamento-conservatori 116
  • 117. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Circolare n. 65/2014 – Requisiti per accreditamento • dimostrare necessaria per svolgere l’attività di conservazione; l'affidabilità organizzativa, tecnica e finanziaria ; • utilizzare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell'esperienza e delle competenze necessarie per i servizi forniti: in particolare della competenza a livello gestionale, della conoscenza specifica nel settore della gestione documentale e conservazione documenti informatici e che abbia dimestichezza con le procedure di sicurezza appropriate e che si attenga alle norme del CAD e al DPCM 3 dicembre 2013 recante le regole tecniche in materia di sistema di conservazione; • applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e conformi a tecniche consolidate; • utilizzare sistemi affidabili e sicuri di conservazione di documenti informatici realizzati e gestiti in conformità alle disposizioni e ai criteri, standard e specifiche tecniche di sicurezza e di interoperabilità contenute nelle regole tecniche previste dal CAD; • adottare adeguate misure di protezione dei documenti idonee a garantire la riservatezza, l’autenticità, l’immodificabilità, l'integrità e la fruibilità dei documenti informatici oggetto di conservazione, come descritte nel manuale di conservazione, parte integrante del contratto/convenzione di servizio. 117
  • 118. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Se il conservatore è un soggetto privato • avere forma giuridica di società di capitali e un capitale sociale di almeno 200.000 Euro interamente versato; • garantire il possesso, oltre che da parte dei rappresentanti legali, anche da parte dei soggetti preposti alla amministrazione e da parte dei componenti degli organi preposti al controllo, dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”. Il conservatore può affidare ad altro conservatore accreditato le attività a supporto del processo di conservazione limitatamente a quelle che riguardano le infrastrutture per la memorizzazione, trasmissione ed elaborazione dei dati. 118
  • 119. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti CAD – Art. 29 - Qualificazione e accreditamento "I soggetti che intendono avviare la prestazione di servizi fiduciari qualificati o svolgere l'attività di gestore di posta elettronica certificata, di gestore dell'identità digitale di cui all'articolo 64, di conservatore di documenti informatici di cui all'articolo 44-bis presentano all'AgID domanda, rispettivamente, di qualificazione o di accreditamento, allegando alla stessa una relazione di valutazione della conformità rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato dall'organo designato ai sensi del Regolamento CE 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 e dell'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99.« http://www.agid.gov.it/cad/art-29-qualificazione-accreditamento La certificazione di conformità deve essere rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato da ACCREDIA, quale organismo nazionale italiano di accreditamento. Con una prima circolare n 36/2016, del 16/12/2016 e con una successiva DC n 5/2017, del 27/02/2017, ACCREDIA ha dettato le regole per poter effettuare le attività di valutazione di conformità e ha avviato i corsi di preparazione per i certificatori che dovranno eseguire le verifiche. 119
  • 120. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti La lista di riscontro L’agID il 14/4/2017 ha pubblicato la "Lista di riscontro per la visita ispettiva AgID e la certificazione di conformità". La lista di riscontro è lo strumento che supporta la verifica dei requisiti richiesti per i sistemi di conservazione adottati dai conservatori accreditati. Tale strumento elenca le attività di controllo da svolgere indicando gli specifici elementi da verificare ed è utilizzabile per effettuare le visite ispettive. Le visite ispettive sono eseguite attraverso l’esame di evidenze specifiche, per esempio: configurazioni, log, verbali di riunioni, risultati di sessioni di test, relazioni di incidenti ed interviste al personale. Nei casi in cui la certificazione di conformità evidenziasse delle non conformità, queste devono essere corredate di eventuali tempistiche per la loro risoluzione e nella visita ispettiva successiva, verranno ripetuti i controlli su quelle attività che hanno comportato la segnalazione delle non conformità. 120
  • 121. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Tipologie di controlli Attualmente le tipologie di controlli previste nel sistema di certificazione per l’accreditamento dei conservatori digitali sono due: • Prima valutazione e/o rinnovo; • Sorveglianza periodica, secondo un ciclo biennale. Le verifiche di certificazione vengono organizzate con le seguenti tempistiche: • Accertamento dell’applicazione dei requisiti individuati della Lista di Riscontro AgID e verifica dell’esito delle valutazioni a fronte della Norma UNI CEI ISO/IEC 27001:2014 : 6 giorni uomo in sede di valutazione iniziale o di rinnovo; 2 giorni uomo in sede di sorveglianza; • Per gli operatori non già certificati eIDAS, la verifica richiederà due giorni uomo aggiuntivi per la verifica della conformità all’ Art. 24 del Regolamento eIDAS. Per gli operatori già certificati eIDAS, tale verifica richiederà un giorno uomo. 121
  • 122. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Requisiti minimi per la conservazione - PA Inoltre, il comma 1 bis dell’art. 44 stabilisce che il sistema di conservazione deve essere gestito da un Responsabile della conservazione che lavori d’intesa con il Responsabile del trattamento dei dati personali, di cui all’art. 29 del D. Lgs. 196/2003 e, ove si tratti di documenti di una Pubblica Amministrazione, anche con il Responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi. Con particolare riguardo alle PA, l’art. 50 bis, inserito dall’art. 34, comma 2, del CAD, impone che le stesse adottino piani di continuità operativa e di disaster recovery, in modo da garantire, anche in situazioni di emergenza, “la continuità delle operazioni indispensabili per il servizio e il ritorno alla normale operatività”. In ogni caso, il successivo art. 51, comma 2, del CAD dispone che i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni siano custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 122
  • 123. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti La conservazione digitale dei documenti fiscali e tributari 123 Il DPCM 3 dicembre 2013 e il DM 17 giugno 2014 hanno rispettivamente stabilito le regole tecniche per il processo di conservazione e il dettaglio sul tema della gestione e conservazione dei documenti a valore tributario. Dal 12 Ottobre 2015 come disposto dal DPCM del 3 Dicembre 2013 (Regole tecniche sul protocollo informatico, art. 7, c. 5) "Il registro giornaliero di protocollo è trasmesso entro la giornata successiva al sistema di conservazione, garantendone l'immodificabilità del contenuto".
  • 124. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Vantaggi e Benefici Efficienza gestionale • rapidità nel reperimento dei documenti e delle informazioni in esso contenute; • efficienza dell'organizzazione in termini di modernità organizzativa e gestionale, rapidità e disponibilità; • maggiore controllo dei processi documentali. Riduzione (tempi e costi) • costi (diretti ed indiretti) sui processi operativi (anche carta e cartucce stampanti); • spazi dedicati all'archivio dei documenti e materiali per la generazione; • tempo dedicato alla gestione, con recupero di personale ed attività produttive; • tempi di svolgimento delle attività relative ai documenti; • il pagamento del bollo virtuale (ove previsto), che viene calcolato non più sul numero delle pagine ma ogni 2.500 registrazioni, introduce interessanti percentuali di risparmio rispetto al pagamento del bollo tradizionale; • impatto organizzativo delle visite ispettive da parte degli organi competenti. Qui è disponibile un "calcolatore di risparmi" usando un documentale. 124
  • 125. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti http://www.archivagroup.it/wp-content/uploads/2017/03/Ebook-Nuove-Regole-Tecniche.pdf
  • 126. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Tipologia di documenti che si possono conservare • libro giornale e libro degli inventari • scritture ausiliarie in cui registrare elementi patrimoniali e reddituali • scritture ausiliarie di magazzino • registro dei beni ammortizzabili • registri prescritti ai fini IVA: acquisti, corrispettivi, fatture emesse • dichiarazioni fiscali (UNICO, 730, 770) • modelli di pagamento (F23 e F24) • libri sociali • bilancio d'esercizio: stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa • relazione sulla gestione, relazione dei sindaci e dei revisori contabili • fatture attive e passive, anche sotto forma di conto, nota, parcella e simili • ricevute fiscali e scontrini fiscali • documenti di trasporto (DDT) • scritture e documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie 126
  • 127. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Tipologia di documenti che si possono conservare • nel settore doganale, delle accise e delle imposte di consumo • libro paga e libro matricola (conservazione secondo C.M. 33/03 Min. Lavoro) • fattura elettronica PA passiva • notifica fattura elettronica PA attiva • fattura elettronica PA attiva • notifica fattura elettronica PA passiva • contratto • deliberazione di giunta e di consiglio • determinazione dirigenziale • registro giornaliero di protocollo • fascicolo elettorale elettronico • documento protocollato • … (dipende dal conservatore) 127
  • 128. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Conservazione digitale (e a norma) delle ricevute delle PEC Per imprese e professionisti, è caldamente consigliata la Conservazione Digitale a norma dei messaggi e delle ricevute PEC. A confermare questa necessità sono anzitutto due articoli del codice civile. Il primo, art. 2214, impone alle imprese di “conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.” Il secondo, art. 2220, afferma che “le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione. Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti.” Di fatto, passando a una gestione digitale delle attività lavorative, la categoria della “corrispondenza rilevante per il business” si è estesa ai messaggi PEC. Questi ultimi, essendo documenti informatici, devono essere mantenuti in un sistema di conservazione elettronica documentale per un tempo stabilito dalla legge e secondo procedure ben precise (regole tecniche ex art 71 del CAD). Infine, in relazione al Processo Civile Telematico, la conservazione dei messaggi e delle ricevute PEC trova riscontro nel Decreto 21 febbraio 2011 n.44, che all’art. 20 comma 3 afferma: “Il soggetto abilitato esterno è tenuto a conservare, con ogni mezzo idoneo, le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi al dominio giustizia.” https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/bisogna-conservare-a-norma-anche-le-pec-ecco- come-e-perche/ 128
  • 129. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Conservazione digitale (e a norma) delle ricevute delle PEC In relazione all’obbligo di conservazione per dieci anni, bisogna anche ricordare che tale obbligo non è previsto per i gestori di Posta Elettronica Certificata, i quali di solito offrono certificati di validità dei messaggi PEC per un periodo limitato, senza un processo di consolidamento probatorio che renda le PEC opponibili ai terzi, pur essendo conservate nella web mail. Il gestore, infatti, è obbligato a conservare su supporto ottico, per un periodo minimo di 30 mesi, i log dei messaggi, ma non i messaggi, quindi solo le informazioni relative allo scambio di mail ma non il loro contenuto. Delle PEC ricevute, ai fini della conservazione, può essere opportuno eliminare la busta di trasporto e conservare il messaggio originale (tipicamente in formato .eml), con il file xml. Delle PEC spedite è necessario conservare la “ricevuta di consegna completa” in quanto contiene tutti gli elementi atti a garantire la conservazione nel tempo, ovvero il messaggio inviato, la ricevuta, la firma elettronica e il file daticert.xml. Se lascio messaggi sul server prima o poi la casella di posta diventerà piena, ma se li scarico sono sicuro di conservarli senza possibilità di perdite, ricordarmi dove sono, riuscire a cercarli, … ? http://www.teamsystem.com/store/2017/10/12/pec-posta-elettronica-certificata-come-perche-conservarla/ 129
  • 130. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Quali sono le norme che regolamentano la conservazione della posta elettronica? L’AgID ha risposto a questo quesito qui. Nell’ordinamento giuridico non esistono delle norme specifiche sulla conservazione a norma della Posta Elettronica Certificata. Il tema della conservazione a norma è trattato in generale dalla Deliberazione Cnipa 19 febbraio 2004, n. 11 ancora vigente, inoltre normative specifiche sono state emanate per la conservazione elettronica dei documenti fiscali. Le regole tecniche del CAD forniscono un quadro completo e coerente sulla gestione dei documenti informatici durante l’intero loro ciclo di vita. Per quanto riguarda il tema delle conservazione delle mail ed in particolare della posta elettronica certificata, esso è stato oggetto di approfondimenti nell’ambito di gruppi di lavoro ad hoc. Il Cnipa ha prodotto un documento nell’ambito del progetto “InterPARES 3 (in inglese). 130
  • 131. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Il Conservatore (Responsabile della Conservazione) Chi è? È una figura chiave e strategica necessaria ad ogni ente pubblico, azienda o studio professionale. Cosa fa? Gestisce tutti i flussi informativi e documentali, sia in entrata che in uscita, attesta il corretto svolgimento del processo di conservazione applicando la propria firma digitale e il riferimento temporale sul documento conservato o da conservare. Garantisce la corretta tenuta dell'archivio secondo principi documentati di sicurezza. Perché lo fa? L'obiettivo del responsabile della conservazione è quello di definire e realizzare il processo per la lavorazione dei documenti che devono essere conservati a norma. 131
  • 132. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Il Responsabile della Conservazione 132 Figura Interna Figura Esterna • Individuato all’interno dell’azienda • Persona fisica o giuridica esterna all’azienda (commercialista o una società informatica specializzata) La responsabilità fiscale e amministrativa resta comunque in capo all’impresa titolare dei documenti E’ obbligatorio nominare all’interno dell’organizzazione la figura del Responsabile della Conservazione, il quale, sotto la propria responsabilità, può delegare in outsourcing il processo/sistema di conservazione.
  • 133. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti I compiti del Responsabile della Conservazione • definisce le caratteristiche e i requisiti del sistema di conservazione in funzione della tipologia dei documenti da conservare, della quale tiene evidenza, in conformità alla normativa vigente; • sceglie, acquista e gestisce gli strumenti utilizzati per la conservazione • gestisce il processo di conservazione e ne garantisce nel tempo la conformità alla normativa vigente; • genera il rapporto di versamento, secondo le modalità previste dal manuale di conservazione; • genera e sottoscrive il pacchetto di distribuzione con firma digitale o firma elettronica qualificata, nei casi previsti dal manuale di conservazione; • effettua il monitoraggio della corretta funzionalità del sistema di conservazione; • assicura la verifica periodica, con cadenza non superiore ai cinque anni, dell'integrità degli archivi e della leggibilità degli stessi; • al fine di garantire la conservazione e l'accesso ai documenti informatici, adotta misure per rilevare tempestivamente l'eventuale degrado dei sistemi di memorizzazione e delle registrazioni e, ove necessario, per ripristinare la corretta funzionalità; 133
  • 134. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti I compiti del Responsabile della Conservazione • adotta analoghe misure con riguardo all'obsolescenza dei formati; • provvede alla duplicazione o copia dei documenti informatici in relazione all'evolversi del contesto tecnologico, secondo quanto previsto dal manuale di conservazione; • adotta le misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema di conservazione ai sensi di legge; • assicura la presenza di un pubblico ufficiale, nei casi in cui sia richiesto il suo intervento, garantendo allo stesso l'assistenza e le risorse necessarie per l'espletamento delle attività al medesimo attribuite; • assicura agli organismi competenti previsti dalle norme vigenti l'assistenza e le risorse necessarie per l'espletamento delle attività di verifica e di vigilanza; • provvede, per gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato, al versamento dei documenti conservati all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato secondo quanto previsto dalle norme vigenti; • predispone il manuale di conservazione di cui all'art. 8 e ne cura l'aggiornamento periodico in presenza di cambiamenti normativi, organizzativi, procedurali o tecnologici rilevanti. 134
  • 135. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Il processo di conservazione E’ largamente ispirato al modello OAIS, es i base sul concetto di pacchetto di versamento, che corrisponde al SIP (Submission Information Package) del modello OAIS, e la cui struttura è indicata nell’Allegato 4 delle regole tecniche. In particolare, la fase di accettazione e di ingest prevedono i seguenti passi: • acquisizione e presa in carico del pacchetto di versamento; • verifica di coerenza con quanto previsto nel manuale ed eventuale rifiuto; • generazione di un rapporto di versamento, contenente un riferimento temporale, e sua eventuale sottoscrizione con firma qualificata; • preparazione e sottoscrizione con firma qualificata del in base alla struttura specificata nell’Allegato 4 del pacchetto di archiviazione, che corrisponde al AIP (Archival Information Package) del modello OAIS; • gestione del pacchetto di archiviazione in base alle modalità riportate nel manuale della conservazione. 135
  • 136. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Il processo di conservazione 136 http://www.archivagroup.it/wp-content/uploads/2017/03/Ebook-Nuove-Regole-Tecniche.pdf
  • 137. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Pacchetto di Versamento 137 http://www.archivagroup.it/wp-content/uploads/2017/03/Ebook-Nuove-Regole-Tecniche.pdf
  • 138. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Pacchetto di Distribuzione 138 http://www.archivagroup.it/wp-content/uploads/2017/03/Ebook-Nuove-Regole-Tecniche.pdf Ai fini dell’esibizione a richiesta dell’utente si procede infine alla creazione del pacchetto di distribuzione, sottoscritto con firma digitale, qualificata o avanzata se previsto nel manuale.
  • 139. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Il responsabile della conservazione è tenuto anche a • produrre a fini di esibizione, a richiesta degli utenti, i pacchetti di distribuzione, che corrispondono al DIP (Dissemination Information Package) del modello OAIS e hanno al stessa struttura dei pacchetti di archiviazione, per garantire l’interoperabilità; questi devono anche essere sottoscritti con firma qualificata, se previsto dal manuale; • produrre, su richiesta degli utenti, duplicati informatici dei documenti conservati, oppure eventualmente copie, se una conversione di formato si rivelasse necessaria; • procedere allo scarto dei pacchetti di archiviazione all’eventuale scadenza del loro termine di conservazione, dandone informativa al produttore. 139
  • 140. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Chi effettua la conservazione 140
  • 141. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Il produttore dei documenti da conservare 141 http://www.archivagroup.it/wp-content/uploads/2017/03/Ebook-Nuove-Regole-Tecniche.pdf
  • 142. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Responsabilità del produttore 142 http://www.archivagroup.it/wp-content/uploads/2017/03/Ebook-Nuove-Regole-Tecniche.pdf
  • 143. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Se il produttore non è esterno all’azienda Il titolare del documento (e quindi l’azienda) che rivesta anche il ruolo di produttore del pacchetto di versamento (senza affidarne cioè le relative attività all’esterno ma, al contrario, assumendosi il compito di trasferirlo al sistema di conservazione) è responsabile, ad esempio, in caso di consegna di un pacchetto di versamento non in linea con le indicazioni/accordi presi con il Responsabile del servizio di conservazione o se consegna un file di metadati non coincidente con i documenti riversati nel sistema di conservazione. Il sistema di conservazione, in questi casi, rilascia un rapporto di versamento negativo. 143
  • 144. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Conservazione in sintesi Memorizzazione dei documenti su qualunque supporto E’ consentito utilizzare un qualsiasi supporto di memorizzazione che garantisca la conformità dei documenti agli originali. Conservazione digitale sostitutiva Apposizione della marca temporale e della firma digitale sugli insieme dei documenti: si ha così la certezza opponibile ai terzi che il procedimento di conservazione dei documenti sia stato completato in una determinata data, ad una determinata ora. Designare il Responsabile della Conservazione Tra i suoi obblighi c’è la stesura del Manuale della Conservazione. Periodicità La periodicità con cui eseguire la conservazione dei documenti informatici dipende dal tipo di documento, per le fatture e libri contabili può essere effettuata anche con cadenza annuale a chiusura esercizio. Adempimento fiscale Il pagamento dell’imposta di bollo, per i documenti contabili che lo richiedono, avviene in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e in base alle effettive registrazioni in essi contenute. Distruzione dei documenti cartacei Effettuato il processo di conservazione, gli eventuali documenti cartacei possono essere definitivamente eliminati (DMEF 17/6/2014 – art. 4). 144
  • 145. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Esempio di procedimento per le scritture contabili Libro giornale (e movimentazione magazzino o altri libri cronologici) • Creazione documento informatico statico e non modificabile ogni 30/60 gg con firma digitale e marca temporale • Produzione annuale di una evidenza informatica contenente le 12/6 impronte di hash dei periodi ed apposizione della marca temporale e firma digitale del responsabile della conservazione Libro mastro e libro cespiti amortizzabili • Creazione documento informatico statico e non modificabile annuale con firma digitale e marca temporale dopo l’approvazione del bilancio Registri IVA • Creazione documento informatico statico e non modificabile mensile / trimestrale al termine della liquidazione dell’IVA con firma digitale e marca temporale • Produzione annuale di una evidenza informatica contenente le 12/4 impronte di hash dei periodi ed apposizione di firma digitale e marca temporale del responsabile della conservazione Libro inventari • Creazione documento informatico statico e non modificabile dopo l’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea con apposizione della firma digitale e del riferimento temporale. 145
  • 146. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Esempio di procedimento per le scritture contabili Per tutte le scritture contabili di cui sopra, entro il mese di scadenza dei termini stabiliti per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, IRAP e IVA, il responsabile della conservazione dovrà provvedere alla chiusura della conservazione sostitutiva dell’archivio informatico. Dovrà creare una evidenza informatica contenente l’impronta da hash del libro giornale, del libro inventari, del libro mastro, dei registri iva, del registro dei beni ammortizzabili e delle altre scritture eventualmente conservate in modalità sostitutiva, a cui apporrà la propria firma digitale e la marca temporale. Entro il mese successivo alla scadenza dei termini stabiliti per la presentazione della dichiarazione dei redditi, IVA, IRAP, la trasmetterà alla competente Agenzia delle entrate, la quale produrrà successivamente la ricevuta della comunicazione effettuata ed il relativo numero di protocollo. http://www.conservazione-sostitutiva.it/news/conservazione-scritture-formato-digitale/ 146
  • 147. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti L’ ANORC, l’Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale, è un'associazione senza scopo di lucro che dal 2007 mette in comunicazione e canalizza le conoscenze e i bisogni di aziende, enti pubblici, professionisti ed esperti che operano con diversi ruoli nella Digitalizzazione e Conservazione digitale. Fornisce anche un servizio di certificazione di qualità "Quality Tag". I processi per i quali si può richiedere l’analisi per il rilascio del Quality tag ANORC sono: Conservazione, Gestione Documentale, Privacy, FEA. 147 ANORC
  • 148. La Fatturazione Elettronica B2B e la Conservazione Digitale dei Documenti Contratto di outsourcing – cosa chiedere • Conservazione dei documenti informatici a norma • Accreditamento presso DigitPA • Studio dei flussi documentali digitalizzati e accordo sulle specifiche del pacchetto di versamento • Riparazione di eventuali guasti al sistema • Ricerca di modifiche da apportare al servizio a seguito di evoluzioni tecnologiche o normative • Fornitura di potenziali applicazioni connesse al servizio di conservazione, (per es. il backup remoto dei dati) • Consulente nel cammino del cliente, le sue evoluzioni e i suoi cambiamenti organizzativi • Garantire che il passaggio eventuale del compito di Responsabile della conservazione interno avvenga celermente e senza traumi • Formazione 148