EC_: relazionato in multabilita' ed infrazione penali od civili in uso di automezzi
1. Dott.Ing.Arch.giovanni Colombo A1360 PG_I_1995 09171 B_de_2003_2011
Cell.nr. +39 33 18 45 07 15 Email: ec_personali@ecologicolombo.net
31.03.2018 PG_I in Senato della Repubblica Costituzionale Italia
in Camera dei Deputati della Repubblica costituzionale Italia
In Corte Costituzionale
In Tribunali della Corte EurOpea
In Tribunali Internazionali
Gentile Dott.magistrati con Dott.esse magistrati;
Con la presente, io sottoscritto Dott.Ing. giovanni Colombo Iscritto A1360 in Ordine
degli Ingegneri della provincia di Perugia, nato ad Perugia il 01.04.1965 ed ivi
residente in Via G.Brufani 18 06124 PG_I, Le dichiaro che :
Conseguente il dimostrato GRAVE REATO ANTI diritti_doveri che
Costituzione in Italia ed che Dichiarazione Universale di diritti
dell'Essere umano, CON CUI I GOVERNI SOCIALIBERALI DI BERLUSCONI ED
FINI APPROVAVANO LA LEGGE 109 del 2005 ove ATTESTATO DI SICUREZZA
RCA CON VALORE DI 5 ANNI, AIUTANDO CHI AD ESEGUIRE PICCOLI OD GRANDI
INCIDENTI COME COMPITO MAFIOSO, CHE DOPO 5 ANNI MESSSO AL Pari di
chi innocente appena presa la patente di guida, ED METTENDO ALLO
STESSO PARI chi avendo guidato anche trentanni con pochi ed piccoli
incidenti, solo perche' senza capitali per mantenere un autoveicolo
come proprietario per 5 anni, VENIVA MESSO AL PPARI di chi se anche
innocente non esperto ad guidare.
Conseguente una lunga lista di LEGGE ANTI La Costituzione PROMULGATE
DA parlamenti INQUINATI DALE PRESENZE MAFIOSE DIRETTE ED
INDIRETTE...
si considera necessario ripetere Cio' Che Dichiarazione Universale
di diritti dell'Essere umano ed la Costituzione richiedono di
imporre come diritti doveri in codici stradali.
Innanzitutto si ha da porre il distinguo tra cio' che considerabile
REATO sia che di tipo civile che di tipo penale, che esso sia.
Dott.Ing.Arch.giovanni Colombo via G.Brufani 18 06124 PG_I IVA_nr.2819100542
2. BeurO Germini_Colombo via G.Brufani 18 06124 PG_I Dott(2°).Ing.Arch.giovanni Colombo A1360 PG_I_1995 09171 B_de_2003_2011 IVA_nr.:02819100542
Si considera sulla base di diritti_doveri sovradescritti REATO solo
CIO' CHE COMPORTA UNA LESIONE DIRETTA OD INDIRETTA, valgasi di
oggetti, che di non propria proprietà.
Da questo si impone per cui che non ESISTE REATO COME IPOTESI DI
REATO SENZA FATTO REATO, il che comporta che ad esempio non E'
LECITO ALCUNA SANZIONE anche solo di carattere civili CHE IMPONE AD
ESEMPIO DI FERMARSI AL semaforo quando non esistono passanti ne
veicolari ne pedonali. Il sanzionare al non fermarsi al semaforo
come è rosso, è permesso solo ed Solo se si causa UNA LESIONE IN UNA
QUALCHE MANIERA di terzi. Se ad esempio al buio il semaforo è rosso
ed il conducente non si ferma ed non fermandosi non esiste alchichì
che neanche deve frenare perchè commpleto assente, non E' LEGITTIMO
IMPORRE SANZIONI DI ALCUN TIPO, non ESISTENDO chi dimostrato SUBIVA
l'irregolarità.
Altrisì invece se il conducente non si ferma al semaforo rosso ed se
anche non causa alcuna LESIONE ad terzi, OBBLIGA chi attraversa ad
piedi di rallentare il suo attraversare la strada, il conducente
puo' dover pagare il sanzionabile preposto.
Altro caso è ad esempio il parcheggio tra linee verniciate che
richiedono pagare pedaggio per sostare. Se le linee delimitano uno
spazio non adeguato ed manutenuto ad parcheggio, come ad esempio con
buche nell'asfalto, il pedaggio non puo' essere RICHIEDIBILE.
Adesso passiamo ad quando esistibile il sanzionabile, cioe' esistono
dimostrate LESIONI ad terzi.
Quivi si pone il distinguo tra sanzionabili di caratteri civili ed
sanzionabili di caratteri penali.
Esistono due principali parametri da considerare:
il precedente è il preterintenzionali ed solo conseguente anche il
dolo
perchè si procede in mezzo contrario ad normali svolgersi
processuali:
sia perche' se non esistono lesioni ad terzi non esiste
sanzionabilita' di alcun tipo.
Ed sia perche' ad esempio se una persona guida in circostanze di
ubriachezza, valgasi non esiste il dolo ancora perche' non si è
ubriacato ad FINI DI UCCIDERE ED/D LESIONARE terzi, pero' si assume
la responsabilità piena del rischio, qualora è solo conducente senza
passeggeri nello stesso autoveicolo.
3. Chevale per il preterintenzionale:
è REATO, cioe' se esistono dimostrate LESIONI AD TERZI,
PRETERINTENZIONALE, in ogni circostanza che il conducente si mette
ad suo stesso conoscere, in CONDIZIONI DI PERICOLOSITA' ANTI terzi.
Quivi esistono:
GUIDA SENZA Patente, che se assente LESIONI AD TERZI è solo
sanzionabile per questioni di fisco.
GUIDA IN CIRCOSTANZE DI ASSUNZIONI DI SOSTANZE ALTERANTI il
pensiero:
A) USO DI PSICOFARMACI, il solo responsabile è chi LI prescrive;
B) USO DI ALCOOLICI,
C) USO DI SOSTANZE PSICOTROPE senza certificazione medica;
gli casi B) ed C) pongono il conducente ad essere completo
responsabile di ogni dimostrata LESIONI AD terzi che non nel veicolo
del conducente; mentre la sua responsabilita' è da dividere in parti
uguali con ogni dei passeggeri al automezzo da lui od lei condotto,
tranne casi di dimostrato richiedere di scendere dall'autoveicolo ED
IMPOSIZIONE DEL conducente ad NON lasciare scendere, od casi in cui
dimostrato protestando di chi passeggero al veicolo del conducente
questo IGNORA le proteste fatte.
ECCESSO DI VELOCITA', si riduce il complessivo di responsabilità se
ed Solo se per dimostrati gravi motivi d' urgenza.
NON fermarsi ad appositi segnali stradali che impongono lo stop, non
riducibile la responsabilità
NON rallentare ad appositi segnali stradali che impongono il
rallentare.
Con dimostrate LESIONI ANTI terzi ed dimostrata
PRETERINTENZIONALITA' esistono sanzioni civili certe, intese come
risarcire diostrata parte LESA ed possibile sanzionare da parte
dello Stato se il dimostrato REATO viene rilevato non con mezzo
amichevole, ed forse sanzionare anche penali, in queste circostanze
il sanzionare penali dipende solo dal dimostrare CHE la parte LESA
SUBISCE UNA LESIONE GRAVE ED/OD PERMANENTE.
Conseguente se esiste dimostrata LESIONE AD terzi, ed dimostrata
PRETERINTENZIONALITA' si decide se esiste il DOLO, che impone
sanzioni penali comunque.
IL DOLO in codice stradale esiste se ed Solo se non si e' in
condizioni prescritte da codice della strada riguardanti il come
guidare.
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4. BeurO Germini_Colombo via G.Brufani 18 06124 PG_I Dott(2°).Ing.Arch.giovanni Colombo A1360 PG_I_1995 09171 B_de_2003_2011 IVA_nr.:02819100542
Ad esempio puo' esistere un signore che mentre si gira la testa per
far manovra lo becca il torcicollo, la condizione non E'
PRETERINTENZIONALE, pero' è di DOLO perchè il codice della strada
dice che se non puoi veder dove vai facendo manovra non devi far
manovra. Di fatto il poveretto non poteva prevedere che gli veniva
il torcicollo girando il collo veloce, pero' di fatto VIOLA il
codice stradale. Ecco perche' la dimostrata PRETERINTENZIONALITA' è
condizione sine qua non per anche il dimostrato DOLO.
Il caso dell'uomo con torcicollo non si puo' nenache mettere ad
compromesso con partecipazione di colpa del signore che camminando
dietro la macchina veniva investito, perche' egli non COLPEVOLE.
Consegue che esiste che senza dimostrata preterintenzionalità
l'incidente puo' essere solo colposo, ed da cui le responsabilità
civili appieno ed quelle penali non esistenti.
Avverto CHE DEI ED DEE TIRERANNO FUORI CHE LA PREVENZIONE BASANDOSI
SU STATISTICA E' UN MIGLIOR APPROCCIO,
di fatto è dimostrato come in ogni campo del comportamento umano che
non ROMANZI EMOZIONALI DA NOVELLA 2000, che il solo approccio che
riuce drastico gli INFORTUNI ed che nnon FA CONSEGUIRE INGIUSTIZIE
LETALI è il calcolo semiprobabilistico.
Faccio un esempio quanti di voi possono camminare su una fune posta
al decimo piano di un edificio?
Penso che minimo il 99% se lo deve percorrere per 15 m senza rete
sotto se sfracica sul pavimento.
Beh la statistica vi riporta un INFORTUNIO PER 99%
il calcolo semiprobabilistico vi riporta per esperti funamboli 1% di
RISCHIO DI CADUTA, per non esperti funamboli 30% del rischio di
caduta, per persone non funamboli con buon senso d'equilibrio 65%
del rischio di caduta, per persone frequenti 90% del rischio di
caduta, per chi in seggiola ad rotelle 99.99% di rischio di caduta.
Dott.Ing.giovanni Colombo A1360 PG_I_1995