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Le agevolazioni fiscali per
il risparmio energetico
decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013
mercoledì 25 settembre 2013 1
Cenni introduttivi
• Proroga detrazione fiscale precedente al 31 dicembre 2013.
• Innalzamento percentuale di detrazione dal 55% al 65% per
le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013.
• Le agevolazioni si applicano anche sostituendo impianto di
riscaldamento e scaldacqua tradizionali con pompe di calore
ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia.
• Dal 1 gennaio 2014 (1 luglio 2014 per i condomini)
l’agevolazione sarà sostituita con detrazione fiscale del 36%
prevista per spese di ristrutturazione edilizia.
mercoledì 25 settembre 2013 2
Alcune disposizioni degli ultimi anni
• Obbligo di inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate
quando i lavori proseguono oltre il periodo d’imposta.
• Obbligo di ripartire la detrazione in dieci rate annuali di pari
importo.
• Esonero della presentazione dell’attestato di certificazione
per la sostituzione di finestre, impianti di climatizzazione
invernale, installazione di pannelli solari.
• Obbligo per banche e Poste di operare una ritenuta d’acconto
(4%) sui bonifici.
• Eliminazione obbligo di presentare separatamente il costo
della manodopera nella fattura emessa dall’impresa che
esegue i lavori.
mercoledì 25 settembre 2013 3
L’agevolazione
• Detrazione fiscale dall’Irpef/Ires concessa quando si eseguono
interventi di miglioramento all’efficienza energetica edifici
esistenti in particolare per:
– riduzione fabbisogno energetico per riscaldamento,
– miglioramento termico dell’edificio,
– installazione pannelli solari,
– sostituzione impianti di climatizzazione invernale.
• Detrazione fiscale ammessa entro il limite dell’imposta
annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. L’eventuale
quota eccedente non potrà essere rimborsata.
mercoledì 25 settembre 2013 4
Limiti detrazioni per intervento
Riqualificazione energetica di
edifici esistenti
€ 100.000
Involucro edifici € 60.000
Installazione di pannelli solari € 60.000
Sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale
€ 30.000
mercoledì 25 settembre 2013 5
Le detrazioni sono fruibili solamente per interventi eseguiti su
edifici già esistenti sulla base della sua iscrizione al catasto, dalla
richiesta di accatastamento o dal pagamento dell’ICI/IMU.
Altre condizioni
Condizioni indispensabili per ottenere la detrazione sono:
• la sostituzione dell’impianto di riscaldamento e non la sua
prima installazione;
• se l’intervento ottiene un frazionamento delle unità
immobiliari, occorre realizzare un impianto centralizzato;
• nel caso di ristrutturazioni dove si ha demolizione e
ricostruzione l’accesso si ha solo in caso di fedele
ricostruzione;
• nel caso di ristrutturazione senza demolizione ma con
ampliamento la detrazione si applica solo alla parte già
esistente.
mercoledì 25 settembre 2013 6
Chi può usufruirne
• Le persone fisiche compresi gli esercenti arti e professioni
congiuntamente anche a:
– i titolari di un diritto sull’immobile;
– i condomini per ciò che riguarda le parti comuni;
– gli inquilini;
– coloro che detengono l’immobile in comodato.
• I Contribuenti che conseguono reddito d’impresa.
• Le associazioni tra professionisti.
• Gli enti pubblici e privati che non svolgono attività
commerciale.
mercoledì 25 settembre 2013 7
Note sulla titolarità immobile
• In caso di variazione onerosa o gratuita della titolarità
dell’immobile durante il periodo di godibilità
dell’agevolazione, le quote rimanenti potranno essere godute
dal nuovo titolare.
• In caso di locazione o comodato il beneficio rimane sempre in
capo al conduttore o al comodatario.
• In caso di decesso il beneficio si trasferisce, in toto,
esclusivamente all’erede che conserva la detenzione
materiale e diretta del bene.
mercoledì 25 settembre 2013 8
Cumulabilità e aliquota IVA
• Queste detrazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni
fiscali previste per gli stessi interventi.
• Relativamente all’aliquota IVA in particolare occorre ricordare
che:
– per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria è
previsto un regime agevolato con IVA ridotta al 10%;
– per la cessione di beni, l’aliquota IVA ridotta è applicabile
solamente quando la fornitura è posta in essere
nell’ambito del contratto di appalto fino a concorrenza
del valore della prestazione.
mercoledì 25 settembre 2013 9
Quattro tipologie di interventi
interessati all’agevolazione
• Interventi riguardanti la riqualificazione energetica di edifici
già esistenti (detrazione fiscale massima pari a € 100.000).
• Interventi sugli involucri degli edifici (detrazione fiscale
massima pari a € 60.000).
• L’installazione di pannelli solari (detrazione fiscale massima
pari a € 60.000).
• Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale (detrazione fiscale massima pari a € 30.000).
mercoledì 25 settembre 2013 10
Riqualificazione energetica
• Per questi interventi è prevista una detrazione fiscale
massima pari a € 100.000.
• In questa tipologia d’intervento s’intende qualsiasi tipo di
lavoro che abbia lo scopo di migliorare la prestazione
energetica dell’edificio.
• Per “climatizzazione invernale” s’intende il fabbisogno di
energia primaria necessaria a mantenere gli ambienti alla
temperatura di progetto in regime di attivazione continua.
mercoledì 25 settembre 2013 11
Involucri degli edifici
• Per questi interventi è prevista una detrazione fiscale
massima pari a € 60.000.
• Interventi su strutture opache orizzontali e verticali, finestre
ed infissi, portoni d’ingresso che delimitano l’ambiente verso
l’esterno o locali non riscaldati.
• Per gli infissi e l’involucro la detrazione non si applica se
questi sono già conformi agli indici richiesti.
• Dal 1 gennaio 2008 non occorre più presentare attestato di
qualificazione energetica per la sostituzione delle finestre
comprensive di infissi.
mercoledì 25 settembre 2013 12
Pannelli solari
• Limite massimo detrazione pari a € 60.000.
• Pannelli per produzione di acqua calda per usi domestici,
industriali, per attività e servizi.
• La fruizione della detrazione è strettamente legata:
– all’utilizzo di pannelli solari conformi alle normative UNI
EN 12975 o UNI EN 12976 con certificazione di un Paese
dell’Unione Europea e della Svizzera;
– all’avere garanzia di cinque anni per pannelli e bollitori e
di due anni per gli accessori e componenti tecnici;
• Dal 1 gennaio 2008 decade l’obbligo di presentare l’attestato
di certificazione/qualificazione energetica installando pannelli
solari.
mercoledì 25 settembre 2013 13
Climatizzazione invernale
• Limite massimo detrazione pari a € 30.000.
• Utilizzabile per sostituzione parziale o integrale di impianti di
climatizzazione invernale già esistenti con impianti dotati di
caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza,
impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a
punto del sistema di distribuzione.
• Non è agevolabile l’installazione di sistemi di climatizzazione
invernale in edifici che ne erano sprovvisti.
• Sono agevolabili le trasformazioni di impianti autonomi in
impianti centralizzati con contabilizzazione del calore.
• Non è agevolabile la trasformazione da impianto
centralizzato ad impianti autonomi.
mercoledì 25 settembre 2013 14
Spese detraibili
• Per le precedenti tipologie d’intervento sono definite come
detraibili:
– le spese relative ai lavori edili;
– le spese per prestazioni professionali necessarie a
realizzare gli interventi;
– le spese necessarie per acquisire la certificazione
energetica richiesta.
• A partire dal 2011 è obbligatorio suddividere la somma
spettante in dieci rate annuali di pari importo.
mercoledì 25 settembre 2013 15
Certificazione necessaria
• Sono necessari i seguenti documenti:
– l’asseverazione con cui dimostrare che l’intervento è
conforme ai requisiti tecnici richiesti;
– l’attestato di certificazione/qualificazione energetica
prodotto dopo i lavori;
– La scheda informativa relativa agli interventi effettuati.
• La documentazione deve essere rilasciata da tecnici abilitati e
iscritti ai rispettivi albi/collegi.
• Non è necessario effettuare alcuna comunicazione
preventiva.
mercoledì 25 settembre 2013 16
Documenti da trasmettere
• Entro 90 giorni dal termine dei lavori occorre trasmettere
all’ENEA:
– copia dell’attestato di certificazione/qualificazione
energetica;
– scheda informativa relativa ai lavori effettuati.
• Per data di fine lavoro s’intende la data di collaudo. Non è
valida l’autocertificazione.
• La trasmissione deve avvenire accedendo al sito
www.acs.enea.it da cui si otterrà una ricevuta informatica.
• L’invio cartaceo è ammesso solamente per lavori la cui
complessità non trova adeguata descrizione negli schemi resi
disponibili dalla stessa ENEA.
mercoledì 25 settembre 2013 17
Come fare i pagamenti
• La prova del pagamento è:
– per i soggetti non titolari di reddito la ricevuta del
bonifico bancario o postale;
– per i soggetti titolari di reddito d’impresa, esonerati
dall’obbligo del bonifico, altra documentazione idonea.
• Nel caso di versamento con bonifico occorre indicare:
– la causale del versamento;
– il Codice Fiscale del beneficiario della detrazione;
– la Partita IVA o il Codice Fiscale del soggetto a favore del
quale si effettua il bonifico.
mercoledì 25 settembre 2013 18
Documenti da conservare
• Qual’ora l’Amministrazione Finanziaria ne faccia richiesta
occorre esibire, quindi conservare:
– l’asseverazione;
– la ricevuta telematica inviata da ENEA;
– i documenti fiscali comprovanti le spese sostenute;
– per i soggetti non titolari di reddito d’impresa, la ricevuta
del bonifico con cui si è effettuato il pagamento.
• L’Amministrazione finanziaria potrà comunque richiedere
ulteriori documenti per verificare la corretta detrazione
d’imposta.
mercoledì 25 settembre 2013 19
Quadro sintetico adempimenti
Documenti
ad ENEA
•Scheda informativa
•Certificazione energetica
ad Agenzia delle Entrate
•Comunicazione se i lavori proseguono oltre
il periodo d’imposta
da conservare
•Asseverazione
•Ricevuta trasmissione documenti
•Documenti fiscali
•Ricevuta bonifico
Pagamenti
Contribuenti senza PIVA •Bonifico bancario o postale
altri Contribuenti •Qualsiasi forma
mercoledì 25 settembre 2013 20
Grazie per l’attenzione
Giacomo Rossi
mercoledì 25 settembre 2013 21

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2013 09-25-lab e lab-le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico

  • 1. Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013 mercoledì 25 settembre 2013 1
  • 2. Cenni introduttivi • Proroga detrazione fiscale precedente al 31 dicembre 2013. • Innalzamento percentuale di detrazione dal 55% al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013. • Le agevolazioni si applicano anche sostituendo impianto di riscaldamento e scaldacqua tradizionali con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia. • Dal 1 gennaio 2014 (1 luglio 2014 per i condomini) l’agevolazione sarà sostituita con detrazione fiscale del 36% prevista per spese di ristrutturazione edilizia. mercoledì 25 settembre 2013 2
  • 3. Alcune disposizioni degli ultimi anni • Obbligo di inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate quando i lavori proseguono oltre il periodo d’imposta. • Obbligo di ripartire la detrazione in dieci rate annuali di pari importo. • Esonero della presentazione dell’attestato di certificazione per la sostituzione di finestre, impianti di climatizzazione invernale, installazione di pannelli solari. • Obbligo per banche e Poste di operare una ritenuta d’acconto (4%) sui bonifici. • Eliminazione obbligo di presentare separatamente il costo della manodopera nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori. mercoledì 25 settembre 2013 3
  • 4. L’agevolazione • Detrazione fiscale dall’Irpef/Ires concessa quando si eseguono interventi di miglioramento all’efficienza energetica edifici esistenti in particolare per: – riduzione fabbisogno energetico per riscaldamento, – miglioramento termico dell’edificio, – installazione pannelli solari, – sostituzione impianti di climatizzazione invernale. • Detrazione fiscale ammessa entro il limite dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. L’eventuale quota eccedente non potrà essere rimborsata. mercoledì 25 settembre 2013 4
  • 5. Limiti detrazioni per intervento Riqualificazione energetica di edifici esistenti € 100.000 Involucro edifici € 60.000 Installazione di pannelli solari € 60.000 Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale € 30.000 mercoledì 25 settembre 2013 5 Le detrazioni sono fruibili solamente per interventi eseguiti su edifici già esistenti sulla base della sua iscrizione al catasto, dalla richiesta di accatastamento o dal pagamento dell’ICI/IMU.
  • 6. Altre condizioni Condizioni indispensabili per ottenere la detrazione sono: • la sostituzione dell’impianto di riscaldamento e non la sua prima installazione; • se l’intervento ottiene un frazionamento delle unità immobiliari, occorre realizzare un impianto centralizzato; • nel caso di ristrutturazioni dove si ha demolizione e ricostruzione l’accesso si ha solo in caso di fedele ricostruzione; • nel caso di ristrutturazione senza demolizione ma con ampliamento la detrazione si applica solo alla parte già esistente. mercoledì 25 settembre 2013 6
  • 7. Chi può usufruirne • Le persone fisiche compresi gli esercenti arti e professioni congiuntamente anche a: – i titolari di un diritto sull’immobile; – i condomini per ciò che riguarda le parti comuni; – gli inquilini; – coloro che detengono l’immobile in comodato. • I Contribuenti che conseguono reddito d’impresa. • Le associazioni tra professionisti. • Gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. mercoledì 25 settembre 2013 7
  • 8. Note sulla titolarità immobile • In caso di variazione onerosa o gratuita della titolarità dell’immobile durante il periodo di godibilità dell’agevolazione, le quote rimanenti potranno essere godute dal nuovo titolare. • In caso di locazione o comodato il beneficio rimane sempre in capo al conduttore o al comodatario. • In caso di decesso il beneficio si trasferisce, in toto, esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. mercoledì 25 settembre 2013 8
  • 9. Cumulabilità e aliquota IVA • Queste detrazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste per gli stessi interventi. • Relativamente all’aliquota IVA in particolare occorre ricordare che: – per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria è previsto un regime agevolato con IVA ridotta al 10%; – per la cessione di beni, l’aliquota IVA ridotta è applicabile solamente quando la fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto fino a concorrenza del valore della prestazione. mercoledì 25 settembre 2013 9
  • 10. Quattro tipologie di interventi interessati all’agevolazione • Interventi riguardanti la riqualificazione energetica di edifici già esistenti (detrazione fiscale massima pari a € 100.000). • Interventi sugli involucri degli edifici (detrazione fiscale massima pari a € 60.000). • L’installazione di pannelli solari (detrazione fiscale massima pari a € 60.000). • Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (detrazione fiscale massima pari a € 30.000). mercoledì 25 settembre 2013 10
  • 11. Riqualificazione energetica • Per questi interventi è prevista una detrazione fiscale massima pari a € 100.000. • In questa tipologia d’intervento s’intende qualsiasi tipo di lavoro che abbia lo scopo di migliorare la prestazione energetica dell’edificio. • Per “climatizzazione invernale” s’intende il fabbisogno di energia primaria necessaria a mantenere gli ambienti alla temperatura di progetto in regime di attivazione continua. mercoledì 25 settembre 2013 11
  • 12. Involucri degli edifici • Per questi interventi è prevista una detrazione fiscale massima pari a € 60.000. • Interventi su strutture opache orizzontali e verticali, finestre ed infissi, portoni d’ingresso che delimitano l’ambiente verso l’esterno o locali non riscaldati. • Per gli infissi e l’involucro la detrazione non si applica se questi sono già conformi agli indici richiesti. • Dal 1 gennaio 2008 non occorre più presentare attestato di qualificazione energetica per la sostituzione delle finestre comprensive di infissi. mercoledì 25 settembre 2013 12
  • 13. Pannelli solari • Limite massimo detrazione pari a € 60.000. • Pannelli per produzione di acqua calda per usi domestici, industriali, per attività e servizi. • La fruizione della detrazione è strettamente legata: – all’utilizzo di pannelli solari conformi alle normative UNI EN 12975 o UNI EN 12976 con certificazione di un Paese dell’Unione Europea e della Svizzera; – all’avere garanzia di cinque anni per pannelli e bollitori e di due anni per gli accessori e componenti tecnici; • Dal 1 gennaio 2008 decade l’obbligo di presentare l’attestato di certificazione/qualificazione energetica installando pannelli solari. mercoledì 25 settembre 2013 13
  • 14. Climatizzazione invernale • Limite massimo detrazione pari a € 30.000. • Utilizzabile per sostituzione parziale o integrale di impianti di climatizzazione invernale già esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza, impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. • Non è agevolabile l’installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti. • Sono agevolabili le trasformazioni di impianti autonomi in impianti centralizzati con contabilizzazione del calore. • Non è agevolabile la trasformazione da impianto centralizzato ad impianti autonomi. mercoledì 25 settembre 2013 14
  • 15. Spese detraibili • Per le precedenti tipologie d’intervento sono definite come detraibili: – le spese relative ai lavori edili; – le spese per prestazioni professionali necessarie a realizzare gli interventi; – le spese necessarie per acquisire la certificazione energetica richiesta. • A partire dal 2011 è obbligatorio suddividere la somma spettante in dieci rate annuali di pari importo. mercoledì 25 settembre 2013 15
  • 16. Certificazione necessaria • Sono necessari i seguenti documenti: – l’asseverazione con cui dimostrare che l’intervento è conforme ai requisiti tecnici richiesti; – l’attestato di certificazione/qualificazione energetica prodotto dopo i lavori; – La scheda informativa relativa agli interventi effettuati. • La documentazione deve essere rilasciata da tecnici abilitati e iscritti ai rispettivi albi/collegi. • Non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva. mercoledì 25 settembre 2013 16
  • 17. Documenti da trasmettere • Entro 90 giorni dal termine dei lavori occorre trasmettere all’ENEA: – copia dell’attestato di certificazione/qualificazione energetica; – scheda informativa relativa ai lavori effettuati. • Per data di fine lavoro s’intende la data di collaudo. Non è valida l’autocertificazione. • La trasmissione deve avvenire accedendo al sito www.acs.enea.it da cui si otterrà una ricevuta informatica. • L’invio cartaceo è ammesso solamente per lavori la cui complessità non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dalla stessa ENEA. mercoledì 25 settembre 2013 17
  • 18. Come fare i pagamenti • La prova del pagamento è: – per i soggetti non titolari di reddito la ricevuta del bonifico bancario o postale; – per i soggetti titolari di reddito d’impresa, esonerati dall’obbligo del bonifico, altra documentazione idonea. • Nel caso di versamento con bonifico occorre indicare: – la causale del versamento; – il Codice Fiscale del beneficiario della detrazione; – la Partita IVA o il Codice Fiscale del soggetto a favore del quale si effettua il bonifico. mercoledì 25 settembre 2013 18
  • 19. Documenti da conservare • Qual’ora l’Amministrazione Finanziaria ne faccia richiesta occorre esibire, quindi conservare: – l’asseverazione; – la ricevuta telematica inviata da ENEA; – i documenti fiscali comprovanti le spese sostenute; – per i soggetti non titolari di reddito d’impresa, la ricevuta del bonifico con cui si è effettuato il pagamento. • L’Amministrazione finanziaria potrà comunque richiedere ulteriori documenti per verificare la corretta detrazione d’imposta. mercoledì 25 settembre 2013 19
  • 20. Quadro sintetico adempimenti Documenti ad ENEA •Scheda informativa •Certificazione energetica ad Agenzia delle Entrate •Comunicazione se i lavori proseguono oltre il periodo d’imposta da conservare •Asseverazione •Ricevuta trasmissione documenti •Documenti fiscali •Ricevuta bonifico Pagamenti Contribuenti senza PIVA •Bonifico bancario o postale altri Contribuenti •Qualsiasi forma mercoledì 25 settembre 2013 20
  • 21. Grazie per l’attenzione Giacomo Rossi mercoledì 25 settembre 2013 21

Editor's Notes

  1. Il decreto legge n.63 del 4 giugno 2013 ha prorogato al 31 dicembre 2013 la detrazione fiscale per gli interventi di efficienza energetica. Lo stesso decreto ha innalzato dal 55% al 65% la percentuale di detraibilità delle spese sostenute nel periodo che va dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013. Con documento del 13 luglio 2013 redatto dalla XIV Commissione Permanente per le Politiche dell’Unione Europea, nelle agevolazioni sono inclusi anche gli interventi che riguardano la sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia e la sostituzione di scaldaacqua tradizionali con scaldaacqua a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria Questi erano inizialmente stati autorizzati solamente fino al 30 giugno 2013.. Dal 1 gennaio 2013 (1 luglio 2013 per i condomini) l’agevolazione sarà sostituita con la detrazione fiscale pari al 36% prevista per le spese di ristrutturazione edilizia.
  2. Tra le principali disposizioni introdotte negli ultimi anni ricordiamo: L’obbligo di inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, quando i lavori proseguono oltre un periodo d’imposta. La modifica del numero di rate annuali in cui dev’essere ripartita la detrazione (dal 2011 è obbligatorio ripartire la detrazione in dieci rate annuali di pari importo). L’esonero della presentazione dell’attestato di certificazione(qualificazione energetica per la sostituzione di finestre, per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e per l’installazione di pannelli solari. L’obbligo per banche e Poste di operare una ritenuta d’acconto pari al 4% sui bonifici. L’eliminazione dell’obbligo di indicare separatamente il costo della manodopera nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori.
  3. L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni Irpef o Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica dell’edificio in particolare per: la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento, il miglioramento termico dell’edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti), l’installazione di pannelli solari, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Le detrazioni sono riconosciute nella misura del 55% per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 e del 65% per spese relative ad interventi eseguiti tra l 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2013. La detrazione fiscale è ammessa entro il limite dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi; la somma eventualmente eccedente non può essere chiesta a rimborso.
  4. I limiti di detrazione per intervento sono pari a: 100.000 € per la riqualificazione energetica di edifici esistenti, 60.000 € per l’involucro degli edifici, 60.000 € per l’installazione di pannelli solari, 30.000 € per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Le detrazioni sono fruibili solamente se gli interventi sono eseguiti su edifici già esistenti sulla base di quanto risulta dal catasto, dalla richiesta di accatastamento o dal pagamento dell’ICI/IMU.
  5. In relazione ad alcune tipologie di interventi, inoltre, è necessario che gli edifici presentino specifiche caratteristiche quali, ad esempio: essere già dotati di un impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dell’intervento (tranne nel caso in cui si installano pannelli solari), nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell’unità immobiliare con conseguente aumento delle stesse, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato., nel caso di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione si può accedere all’incentivo solo nel caso di fedele ricostruzione. Restano esclusi, quindi, gli interventi relativi ai lavori di ampliamento, nel caso di ristrutturazione senza demolizione dell’esistente e ampliamento, la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte già esistente.
  6. Possono usufruire delle detrazioni tutti i Contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito ‘impresa, che possiedono a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento. In particolare sono ammessi alla detrazione: le persone fisiche compresi gli esercenti arti e professioni, i Contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali), le associazioni tra professionisti, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
  7. Nel caso di variazione della titolarità dell’immobile durante il periodo di godimento dell’agevolazione, le quote di detrazione residue potranno essere fruite dal nuovo titolare salvo diverso accordo delle parti, da indicare nell’atto di trasferimento. Invece, il beneficio rimane sempre in capo al conduttore o al comodatario qualora dovesse cessare il contratto di locazione o comodato. Infine, in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
  8. La detrazione d’imposta del 55% (e del 65%) non è cumulabile con altre agevolazioni previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali quali, ad esempio, la detrazione del 36%-50% per interventi inerenti il recupero del patrimonio edilizio. Relativamente all’aliquota IVA è opportuno ricordare che: per le prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria) realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato con applicazione dell’IVA ridotta al 10%, per le cessioni di beni, l’aliquota ridotta si applica solo quando la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto e fino a concorrenza del valore della presentazione.
  9. Gli interventi interessati all’agevolazione sono, dunque, di quattro tipi: interventi che riguardano la riqualificazione energetica degli edifici già esistenti, interventi sugli involucri degli edifici, l’installazione di pannelli solari, interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
  10. Per la riqualificazione energetica la detrazione massima è pari a 100.000 € e questi interventi riguardano qualsiasi intervento o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica degli edifici, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla norma. L’intervento ha infatti lo scopo di ridurre il fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale. Con climatizzazione invernale si intende la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo.
  11. In questa categoria ricadono interventi su edifici esistenti o parti si edifici esistenti o unità immobiliari esistenti riguardanti le strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti) e verticali (pareti generalmente esterne), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati. In questo gruppo d’interventi rientra anche la sostituzione dei portoni d’ingresso a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro dell’edificio verso l’esterno. La semplice sostituzione degli infissi o il rifacimento dell’involucro degli edifici, qualora questi siano originariamente conformi agli indici richiesti, non consente di fruire della detrazione poiché il beneficio è teso ad agevolare gli interventi da cui consegua un risparmi energetico. Utile ricordare che dal 1 gennaio 2008, per la sostituzione di finestre comprensive di infissi, in singole unità immobiliari, non occorre più presentare l’attestato di certificazione/qualificazione energetica.
  12. Per interventi di installazione di pannelli solari si intende l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e di cura, istituti scolastici e università. La fruizione della detrazione è richiesto che per i pannelli solari esistano le seguenti condizioni: l’utilizzo di pannelli solari conformi alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, certificati da un organismo di un Paese dell’Unione Europea e della Svizzera, un termine minimo di garanzia fissato in cinque anni per i pannelli e i bollitori e in due anni per gli accessori e i componenti tecnici. Per le spese effettuate dal 1 gennaio 2008 riguardanti l’installazione di pannelli solari, non occorre più presentare l’attestato di certificazione/qualificazione energetica.
  13. La detrazione massima di 30.000 euro è applicabile per lavori di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale si intende la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Non è agevolabile l’installazione di impianti di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti. Nell’ambito sia della sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaia a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, sono comprese nell’agevolazione anche la trasformazione di impianti individuali autonomi con impianti centralizzati con contabilizzazione del calore come pure la trasformazione di impianti centralizzati già esistenti con l’aggiunta della contabilizzazione del calore. Relativamente alle pompe di calore ad alta efficienza e agli impianti geotermici a bassa entalpia, la finestra utile per ottenere le detrazioni inizialmente era limitata dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2013 ma successivamente, in data 16 luglio 2013, la XIV Commissione Permanente per le Politiche dell’Unione Europea ha esteso anche per questi dispositivi la scadenza al 31 dicembre 2013. Non sono agevolabili le trasformazioni inverse di impianti centralizzati in impianti autonomi.
  14. Le spese per le quali è possibile fruire della detrazione comprendono sia i costi per i lavori edili connessi all’intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare gli interventi e acquisire la certificazione necessaria. A partire dal 1 gennaio 2011 è obbligatorio suddividere la somma spettante in dieci rate annuali di pari importo.
  15. Per avere accesso alle detrazioni occorre presentare una documentazione rappresentata da: l’asseverazione la quale consente di dimostrare che l’intervento è conforme ai requisiti tecnici richiesti. l’attestato di certificazione/qualificazione energetica che comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio. Tale documentazione è prodotta successivamente all’esecuzione degli interventi utilizzando procedure e metodologie approvate dalle Regioni. la scheda informativa relativa agli interventi realizzati e che deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, i dati identificativi dell’edificio sul quale sono stati effettuati gli interventi, la tipologia di intervento eseguito, il risparmio energetico che ne è conseguito e il relativo costo, L’asseverazione, l’attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici ei impianti nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali. La fruizione dell’agevolazione fiscale sulle spese energetiche non è subordinata ad alcuna comnicazione preventiva.
  16. Entro 90 giorni dalla fine dei lavori relativi agli interventi realizzati occorre trasmettere all’ENEA: copia dell’attestato di certificazione/qualificazione energetica, la scheda informativa. La data di fine lavori coincide con la data di collaudo e non di effettuazione dei pagamenti. Se il tipo di intervento non richiede collaudo, il Contribuente può provare la data di fine lavoro con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori. Non è ritenuta valida, a tal fine, l’autocertificazione del Contribuente. La trasmissione deve avvenire per via telematica attraverso il sito www.acs.enea.it ed ottenendo da questo la ricevuta informatica. L’invio cartaceo a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, è ammesso sempre entro il termine di 90 giorni dal termine dei lavori, solo ed esclusivamente quando la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’ENEA.
  17. Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d’impresa; in particolare è previsto che: i contribuenti non titolari di reddito d’impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale, I contribuenti titolari di reddito d’impresa sono esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso la prova del pagamento delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione. Nel modello di versamento con bonifico bancario o postale vanno indicati: la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (la ditta o il professionista che ha eseguito i lavori).
  18. Per poter fruire del beneficio fiscale è necessario conservare ed esibire all’Amministrazione finanziaria, ove ne faccia richiesta, la documentazione relativa agli interventi realizzati; in particolare va conservato: il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato, la ricevuta di invio mediante internet o la ricevuta della raccomandata postale all’ENEA. le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi, per i Contribuenti non titolari di reddito d’impresa, la ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso cui è stato effettuato il pagamento. L’amministrazione finanziaria potrà comunque richiedere l’esibizione di ulteriori documenti o atti per verificare la corretta applicazione della detrazione d’imposta.