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Diritto societario. Il Quaderno di Assirevi
Il bilancio «lega» le valutazioni ai fatti
materiali
Non può essere negata l’assoluta importanza, anche nel settore penale, delle regole
tecnico-contabili fornite dai principi contabili nazionali e internazionali Ias/Ifrs.
Assirevi (associazione italiana revisori contabili) illustra nel quaderno 20 le
conseguenze della recente riforma del reato di false comunicazioni sociali previsto dagli
articoli 2621 e 2622 del Codice civile.
Il bilancio non è rispondente al vero quando non è predisposto seguendo le norme e i
principi che ne disciplinano la redazione: questo individua l’elemento oggettivo al quale
si aggiunge l’elemento soggettivo. Assirevi si concentra sull’elemento oggettivo,
lasciando ad altri (in particolare ai giuristi) valutazioni e interpretazioni degli aspetti
relativi all’elemento soggettivo e quindi alla frode e al dolo.
Innanzi tutto, deve sempre essere tenuto presente che ogni valutazione si fonda sulle
informazioni disponibili al momento dell’effettuazione della stima e, pertanto, la
modifica di una valutazione effettuata nel tempo è una circostanza, dal punto di vista
tecnico, sostanzialmente diversa dall’errore contabile.
Dal punto di vista contabile, un bilancio non fornisce un quadro fedele quando è viziato
da errori qualificabili come «significativi» sulla base di un criterio non solo quantitativo,
ma anche di natura qualitativa: questo vale per i principi contabili nazionali e per gli
Ias/Ifrs. Per i principi nazionali, il concetto di «significatività» (materialità, rilevanza) è
contenuto nell’Oic 11, mentre per quelli internazionali negli Ias 1 e 8. Tuttavia, tale
concetto è contenuto solo nell’articolo 2621, destinato alle società «chiuse», ma non
nell’articolo 2622 destinato alle società «aperte»: questo non giustifica, sotto il profilo
dell’elemento oggettivo (bilancio), alcuna differenza d’impostazione tra le due categorie
di società.
Dall’insieme delle disposizioni contenute nei framework di riferimento, emerge che il
bilancio ha per obiettivo l’esposizione di valori e il processo valutativo rappresenta un
elemento intrinseco nel concetto di bilancio stesso. In questo contesto, la valutazione
rappresenta lo strumento che consente di misurare, esporre e comunicare il fatto
materiale (rilevante): pertanto, tecnicamente non è possibile esporre un qualunque fatto
relativo alla gestione aziendale senza che i relativi effetti siano tradotti in valori rilevabili
dal bilancio attraverso la relativa attività di valutazione.
Ogni attività valutativa si basa su un fatto materiale e non può prescindere dallo stesso:
per esempio, la svalutazione di una partecipazione può conseguire all’esistenza del fatto
materiale riguardante l’andamento negativo della partecipata e, pertanto, in mancanza di
una svalutazione e senza adeguata motivazione si è in presenza di una mancata
comunicazione di un fatto rilevante e si induce il lettore del bilancio a supporre che
l’andamento della partecipata sia positivo.
La conclusione è che, essendo la maggior parte delle poste di bilancio oggetto di
valutazione, un’eventuale esclusione delle valutazioni stesse dal profilo oggettivo delle
false comunicazioni sociali finirebbe per ridurre significativamente l’ambito di
applicazione della norma. Si deve tenere conto della complessità insita nei processi di
stima che caratterizzano la formazione del bilancio, considerato, in particolare, che le
stime possono riguardare elementi presenti nel bilancio, ma anche l’evolversi di eventi
futuri che potrebbero influenzare il valore da assegnare a una voce di bilancio (Oic 29).
Pertanto, non può fornire alcuna indicazione significativa circa la correttezza della
valutazione iscritta in bilancio, il raffronto tra i risultati di una stima posta in essere in
uno specifico contesto informativo con quelli emersi da una successiva valutazione o
determinazione che tenga conto di dati fattuali non conosciuti (e comunque non
conoscibili) all’epoca della prima stima. Infatti, dal principio contabile Oic 29 emerge
che la modifica di una valutazione nel tempo rappresenta una circostanza
sostanzialmente diversa dall’errore contabile.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Franco Roscini Vitali

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Il bilancio "lega" le valutazioni ai fatti materiali

  • 1. Diritto societario. Il Quaderno di Assirevi Il bilancio «lega» le valutazioni ai fatti materiali Non può essere negata l’assoluta importanza, anche nel settore penale, delle regole tecnico-contabili fornite dai principi contabili nazionali e internazionali Ias/Ifrs. Assirevi (associazione italiana revisori contabili) illustra nel quaderno 20 le conseguenze della recente riforma del reato di false comunicazioni sociali previsto dagli articoli 2621 e 2622 del Codice civile. Il bilancio non è rispondente al vero quando non è predisposto seguendo le norme e i principi che ne disciplinano la redazione: questo individua l’elemento oggettivo al quale si aggiunge l’elemento soggettivo. Assirevi si concentra sull’elemento oggettivo, lasciando ad altri (in particolare ai giuristi) valutazioni e interpretazioni degli aspetti relativi all’elemento soggettivo e quindi alla frode e al dolo. Innanzi tutto, deve sempre essere tenuto presente che ogni valutazione si fonda sulle informazioni disponibili al momento dell’effettuazione della stima e, pertanto, la modifica di una valutazione effettuata nel tempo è una circostanza, dal punto di vista tecnico, sostanzialmente diversa dall’errore contabile. Dal punto di vista contabile, un bilancio non fornisce un quadro fedele quando è viziato da errori qualificabili come «significativi» sulla base di un criterio non solo quantitativo, ma anche di natura qualitativa: questo vale per i principi contabili nazionali e per gli Ias/Ifrs. Per i principi nazionali, il concetto di «significatività» (materialità, rilevanza) è contenuto nell’Oic 11, mentre per quelli internazionali negli Ias 1 e 8. Tuttavia, tale concetto è contenuto solo nell’articolo 2621, destinato alle società «chiuse», ma non nell’articolo 2622 destinato alle società «aperte»: questo non giustifica, sotto il profilo dell’elemento oggettivo (bilancio), alcuna differenza d’impostazione tra le due categorie di società. Dall’insieme delle disposizioni contenute nei framework di riferimento, emerge che il bilancio ha per obiettivo l’esposizione di valori e il processo valutativo rappresenta un elemento intrinseco nel concetto di bilancio stesso. In questo contesto, la valutazione rappresenta lo strumento che consente di misurare, esporre e comunicare il fatto materiale (rilevante): pertanto, tecnicamente non è possibile esporre un qualunque fatto relativo alla gestione aziendale senza che i relativi effetti siano tradotti in valori rilevabili dal bilancio attraverso la relativa attività di valutazione. Ogni attività valutativa si basa su un fatto materiale e non può prescindere dallo stesso: per esempio, la svalutazione di una partecipazione può conseguire all’esistenza del fatto materiale riguardante l’andamento negativo della partecipata e, pertanto, in mancanza di una svalutazione e senza adeguata motivazione si è in presenza di una mancata comunicazione di un fatto rilevante e si induce il lettore del bilancio a supporre che l’andamento della partecipata sia positivo. La conclusione è che, essendo la maggior parte delle poste di bilancio oggetto di valutazione, un’eventuale esclusione delle valutazioni stesse dal profilo oggettivo delle false comunicazioni sociali finirebbe per ridurre significativamente l’ambito di applicazione della norma. Si deve tenere conto della complessità insita nei processi di stima che caratterizzano la formazione del bilancio, considerato, in particolare, che le
  • 2. stime possono riguardare elementi presenti nel bilancio, ma anche l’evolversi di eventi futuri che potrebbero influenzare il valore da assegnare a una voce di bilancio (Oic 29). Pertanto, non può fornire alcuna indicazione significativa circa la correttezza della valutazione iscritta in bilancio, il raffronto tra i risultati di una stima posta in essere in uno specifico contesto informativo con quelli emersi da una successiva valutazione o determinazione che tenga conto di dati fattuali non conosciuti (e comunque non conoscibili) all’epoca della prima stima. Infatti, dal principio contabile Oic 29 emerge che la modifica di una valutazione nel tempo rappresenta una circostanza sostanzialmente diversa dall’errore contabile. © RIPRODUZIONE RISERVATA Franco Roscini Vitali