2. Titel
Gestione Separata
Maternità
obbligatoria e
congedo
parentale
Fonte
Inps circolare n.
109/2018
Iscritti alla
gestione
separata
Dal 14/06/2017 non è
obbligatoria l’effettiva
astensione dal lavoro in caso
di congedo di maternità
Dal 14/06/2017
sono previste
nuove modalità di
fruizione del
congedo parentale
3. I lavoratori possono fruire della tutela della
maternità obbligatoria, senza obbligo di
astensione dall’attività lavorativa, anche nel
caso di adozioni o affidamenti preadottivi
nazionali o internazionali
L’obbligo di astensione
effettiva resta solo in caso di
interdizione durante la
gravidanza
Nel caso di parto prematuro o occorso
successivamente alla data presunta del
parto, l’indennità di maternità/paternità
viene erogata a prescindere dall’effettiva
astensione dal lavoro
Anche quando nel periodo
indennizzato, per effetto
degli eventi prima
menzionati, superi i 5 mesi
ed 1 giorno
Nel caso di maternità flessibile, è
sufficiente inviare all'Inps una
comunicazione idonea al calcolo del
periodo di riferimento nel quale verificare la
presenza dei 3 mesi contributivi
Nel caso di ricovero del figlio non bisogna più
rendere all’Inps la dichiarazione di
responsabilità e l’attestazione medica con
dichiarazione di compatibilità dello stato di
salute con ripresa dell’attività lavorativa,
compresa la dichiarazione contenente la data
delle dimissioni del bambino
Congedo di
maternità
4. Congedo
parentale
Può essere fruito
per un periodo di 6
mesi
Viene ampliato da 1 a 3 anni di
vita o dall'ingresso in famiglia del
minore l'arco temporale di
fruizione del congedo parentale
Gli iscritti alla gestione
separata possono fruire
del congedo parentale
anche in misura frazionata
a mesi o a giorni,
(impossibile ad ore)
Non essendo previsto il principio di
automaticità delle prestazioni il
riconoscimento dell’indennità, è
consentito quando sussiste il
versamento effettivo di 3 mensilità
di contribuzione nel periodo di
riferimento
Se la fruizione del congedo
parentale indennizzato è
effettuata dopo il primo e fino
al terzo anno di vita del minore
Il trattamento economico è pagato solo se
risultano accreditate almeno 3 mensilità
con contribuzione maggiorata nei 12 mesi
precedenti l’inizio del periodo
indennizzabile del congedo parentale
richiesto
Requisito
contributivo
Possesso di almeno 3 mensilità di contribuzione,
nei 12 mesii antecedenti l’inizio del periodo
indennizzabile (è prevista l’automaticità delle
prestazioni)