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CONGEDO PARENTALE (maternità facoltativa)
1) LAVORATRICI E LAVORATORI DIPENDENTI
A CHI SPETTA
Lavoratrici/lavoratori dipendenti a condizione che il rapporto di lavoro sia in essere.
Lavoratrici/lavoratori agricoli con contratto di lavoro a tempo determinato (O.T.D.) alle seguenti condizioni:
se il periodo di congedo parentale è richiesto nel 1° anno di vita del bambino sono necessarie 51 giornate di lavoro in agricoltura
nell'anno precedente l'evento che sarà indennizzabile anche per le astensioni che si protraggono nell'anno successivo;
se il periodo di congedo parentale è richiesto negli anni di vita del bambino successivi al primo e sino al 3° è necessario che sussista
lo status di lavoratore (iscrizione negli elenchi agricoli e 51 giornate di lavoro in agricoltura nell'anno precedente la richiesta del
congedo oppure nello stesso anno purché le giornate di lavoro siano effettuate prima dell'inizio del congedo).
Lavoratrici/lavoratori assicurati ex IPSEMA a condizione che il rapporto di lavoro sia in essere.
Il congedo parentale non spetta ai genitori disoccupati o sospesi, ai genitori lavoratori domestici, ai genitori lavoratori a domicilio. Nel
caso in cui il rapporto di lavoro in atto cessi all’inizio o durante il periodo di fruizione del congedo, il diritto al congedo stesso viene
meno dal momento in cui è cessato il rapporto di lavoro.
QUANDO SPETTA
Il congedo parentale compete, in costanza di rapporto di lavoro, ai genitori naturali entro i primi 8 anni di vita del bambino per un
periodo complessivo tra i due non superiore a 10 mesi, aumentabili a 11 qualora il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un
periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi. Detto periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche
contemporaneamente.
Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
alla madre lavoratrice dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
al padre lavoratore dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7, dalla nascita del
figlio, se lo stesso si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi
al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a decorrere dal giorno successivo al
parto), e anche se la stessa non lavora.
al genitore solo (padre o madre), per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi;
Ai lavoratori dipendenti, genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale spetta, con le stesse modalità dei genitori naturali, e cioè
entro i primi otto anni dall’ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o
affidamento, e non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.
QUANTO SPETTA
genitori naturali, possono usufruire dell’indennità per congedo parentale:
entro i primi 3 anni di età del bambino per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di 6 mesi con un importo pari al
30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo
indennizzabile;
dai 3 anni e un giorno agli 8 anni di età del bambino, nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 3 anni, o per la parte
non fruita, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte
l'importo annuo del trattamento minimo di pensione.
genitori adottivi o affidatari, possono usufruire dell’indennità per congedo parentale al 30% della retribuzione media giornaliera
calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo indennizzabile:
entro i 3 anni dall'ingresso in famiglia del minore, indipendentemente dalle condizioni di reddito del richiedente, per un periodo di
congedo complessivo di sei mesi tra i due genitori;
dai 3 anni e un giorno agli 8 anni dall'ingresso in famiglia del bambino nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 3 anni
dall’ingresso in famiglia , o per la parte non fruita, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore
richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione.
2) LAVORATRICI E LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA
A CHI SPETTA
Lavoratrici/lavoratori iscritti alla gestione separata (Legge 335/95) possono richiedere il congedo parentale a condizione che:
siano iscritti alla gestione separata come lavoratori a progetto e categorie assimilate e non siano contemporaneamente
percettori di pensione e iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria;
siano iscritti alla gestione separata in qualità di professionisti, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e
non siano titolari di pensione o iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
possano far valere almeno 3 mesi di contribuzione nei 12 mesi presi a riferimento ai fini dell’erogazione dell’indennità di
maternità/paternità;
sussista un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca il congedo parentale;
vi sia l’effettiva astensione dall’attività lavorativa.
Per il riconoscimento del diritto al padre iscritto alla gestione separata occorre che siano state versate almeno 3 mensilità di
contribuzione nei 12 mesi precedenti l’insorgenza delle seguenti situazioni:
morte o grave infermità della madre;
abbandono del figlio;
Documento generato il 26/05/2014 - Ora. 16.04
Titolo: Congedi parentali e riposi per allattamento
www.inps.it :Informazioni > Prestazioni a sostegno reddito > Congedi parentali e riposi per allattame..
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affidamento esclusivo del bambino al padre;
adozione o affidamento non esclusivi, qualora la madre non ne faccia richiesta.
QUANDO SPETTA
Per Lavoratrici/lavoratori iscritti alla gestione separata, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e non pensionati,
spetta una indennità per congedo parentale, per massimo 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino.
In caso di adozione e affidamento solo preadottivo sia nazionali che internazionali, il congedo parentale è riconoscibile per massimo 3
mesi entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato, a condizione che il minore stesso non abbia superato,
all’atto dell’adozione o dell’affidamento, i 12 anni di età.
QUANTO SPETTA
L’indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30% di 1/365 del reddito derivante da attività
di lavoro a progetto o assimilata, percepito negli stessi dodici mesi presi a riferimento per l’accertamento del requisito contributivo.
3) LAVORATRICI AUTONOME
A CHI SPETTA
Lavoratrici autonome, che abbiano effettuato il versamento dei contributi relativi al mese precedente quello in cui ha inizio il congedo
(o una frazione di esso) e che vi sia l’effettiva astensione dall’attività lavorativa.
QUANDO SPETTA
Per Lavoratrici autonome il congedo parentale spetta per un massimo di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino.
In caso diadozione e affidamento solo preadottivo sia nazionali che internazionali, il congedo parentale è riconoscibile per massimo 3
mesi entro 3 anni dall’ingresso del minore nella famiglia purché all’atto dell’adozione o affidamento il minore non abbia superato i 12
anni di età.
Nel caso di parto, adozione o affidamento plurimo il diritto al congedo parentale è previsto per ogni bambino alle condizioni sopra
indicate.
QUANTO SPETTA
L’indennità corrisposta è pari al 30% della retribuzione convenzionale prevista per l’anno di inizio del congedo stesso.
La legge 28 giugno 2012, n.92 ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 2013­2015, la possibilità di concedere alla madre
lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale la
corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per
l'infanzia o dei servizi privati accreditati.
Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare l’apposita pagina “Voucher baby sitting – asili nido” dedicata a quanto disposto
dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 dicembre 2012 e dalla successiva Circolare INPS n.48 del
28 marzo 2013.
La legge 24 dicembre 2012, n.228 ha introdotto inoltre la possibilità di frazionare ad ore la fruizione del congedo parentale, rinviando
tuttavia alla contrattazione collettiva di settore il compito di stabilire le modalità di fruizione del congedo stesso su base oraria, nonché
i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.
RIPOSI ALLATTAMENTO
A CHI SPETTA
Hanno diritto ai riposi per allattamento solo le lavoratrici/lavoratori dipendenti, anche assicurati ex IPSEMA (non hanno diritto le
colf/badanti e le lavoratrici a domicilio, lavoratrici autonome e parasubordinate) a condizione che per tutto il periodo richiesto abbiano
un valido rapporto di lavoro in corso e che il minore sia vivente.
Il lavoratore padre non può richiedere l’allattamento se:
la madre lavoratrice dipendente si trova in astensione obbligatoria o facoltativa;
la madre non si avvale dei riposi in quanto assente dal lavoro per sospensione (esempio aspettativa o permessi non retribuiti, pause
lavorative per part-time verticale).
QUANDO SPETTA
La lavoratrice/il lavoratore dipendente ha diritto fino all’anno di vita del bambino e nel caso di adozioni o affidamento, entro un anno
dalla data di ingresso del minore in famiglia a:
2 ore al giorno di riposo per allattamento se l'orario di lavoro è pari o superiore alle 6 ore giornaliere;
1 ora al giorno di riposo per allattamento se l'orario stesso è inferiore alle 6 ore;
I riposi per allattamento si raddoppiano nei casi di:
adozione o affidamento di 2 o più bambini, anche non fratelli, entrati in famiglia anche in date diverse;
parto gemellare o plurimo.
QUANTO SPETTA
Spetta una indennità pari all'ammontare dell'intera retribuzione.
Documento generato il 26/05/2014 - Ora. 16.04
Titolo: Congedi parentali e riposi per allattamento
www.inps.it :Informazioni > Prestazioni a sostegno reddito > Congedi parentali e riposi per allattame..
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LA DOMANDA
A) Congedo parentale (materntità facolatativa)
La domanda di congedo parentale deve essere presentata all’Inps telematicamente mediante una delle seguenti modalità:
WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it ­
Servizi on line);
Contact Center integrato – n. 803164 gratuito da rete fissa o al n. 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del
proprio gestore telefonico;
Patronati ,attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
La domanda telematica va inoltrata prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto; qualora sia presentata dopo, saranno pagati solo i
giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda. Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, l’indennità è anticipata
dal datore di lavoro tranne in casi particolari in cui è pagata direttamente dall’Inps (operai agricoli a tempo determinato, lavoratori
stagionali a termine, lavoratori dello spettacolo a tempo determinato). Per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione Separata e per
le lavoratrici autonome il pagamento è effettuato direttamente dall’Inps.
Per le lavoratrici/lavoratori assicurate ex IPSEMA, in via transitoria fino al 31.06.2014, la domanda deve essere inviata secondo le
modalità attualmente in uso, corredata dai dati retributivi comunicati dal datore di lavoro (Circolare INPS n.179 del 23 dicembre
2013).
Se Inps non provvede al pagamento entro un anno dalla fine del periodo indennizzabile, il diritto si prescrive; il termine di prescrizione
si interrompe se il richiedente presenta all’Inps atti scritti di data certa (richieste scritte di pagamento, solleciti e così via). 
B) Riposi per allattamento
La domanda, per lavoratrici/lavoratori dipendenti, deve essere consegnata prima dell’inizio del periodo di riposo per allattamento
richiesto:
direttamente ed esclusivamente al datore di lavoro (nessuna domanda va presentata all’INPS) per le lavoratrici;
sia alla Sede INPS di appartenenza che al proprio datore di lavoro per i lavoratori.
Per le lavoratrici/lavoratori assicurate ex IPSEMA, in via transitoria fino al 31.06.2014, la domanda deve essere inviata secondo le
modalità attualmente in uso, corredata dai dati retributivi comunicati dal datore di lavoro (Circolare INPS n.179 del 23 dicembre
2013)
Documento generato il 26/05/2014 - Ora. 16.04
Titolo: Congedi parentali e riposi per allattamento
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  • 1. CONGEDO PARENTALE (maternità facoltativa) 1) LAVORATRICI E LAVORATORI DIPENDENTI A CHI SPETTA Lavoratrici/lavoratori dipendenti a condizione che il rapporto di lavoro sia in essere. Lavoratrici/lavoratori agricoli con contratto di lavoro a tempo determinato (O.T.D.) alle seguenti condizioni: se il periodo di congedo parentale è richiesto nel 1° anno di vita del bambino sono necessarie 51 giornate di lavoro in agricoltura nell'anno precedente l'evento che sarà indennizzabile anche per le astensioni che si protraggono nell'anno successivo; se il periodo di congedo parentale è richiesto negli anni di vita del bambino successivi al primo e sino al 3° è necessario che sussista lo status di lavoratore (iscrizione negli elenchi agricoli e 51 giornate di lavoro in agricoltura nell'anno precedente la richiesta del congedo oppure nello stesso anno purché le giornate di lavoro siano effettuate prima dell'inizio del congedo). Lavoratrici/lavoratori assicurati ex IPSEMA a condizione che il rapporto di lavoro sia in essere. Il congedo parentale non spetta ai genitori disoccupati o sospesi, ai genitori lavoratori domestici, ai genitori lavoratori a domicilio. Nel caso in cui il rapporto di lavoro in atto cessi all’inizio o durante il periodo di fruizione del congedo, il diritto al congedo stesso viene meno dal momento in cui è cessato il rapporto di lavoro. QUANDO SPETTA Il congedo parentale compete, in costanza di rapporto di lavoro, ai genitori naturali entro i primi 8 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due non superiore a 10 mesi, aumentabili a 11 qualora il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi. Detto periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente. Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: alla madre lavoratrice dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi; al padre lavoratore dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7, dalla nascita del figlio, se lo stesso si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a decorrere dal giorno successivo al parto), e anche se la stessa non lavora. al genitore solo (padre o madre), per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi; Ai lavoratori dipendenti, genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale spetta, con le stesse modalità dei genitori naturali, e cioè entro i primi otto anni dall’ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento, e non oltre il compimento della maggiore età dello stesso. QUANTO SPETTA genitori naturali, possono usufruire dell’indennità per congedo parentale: entro i primi 3 anni di età del bambino per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di 6 mesi con un importo pari al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo indennizzabile; dai 3 anni e un giorno agli 8 anni di età del bambino, nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 3 anni, o per la parte non fruita, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione. genitori adottivi o affidatari, possono usufruire dell’indennità per congedo parentale al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo indennizzabile: entro i 3 anni dall'ingresso in famiglia del minore, indipendentemente dalle condizioni di reddito del richiedente, per un periodo di congedo complessivo di sei mesi tra i due genitori; dai 3 anni e un giorno agli 8 anni dall'ingresso in famiglia del bambino nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 3 anni dall’ingresso in famiglia , o per la parte non fruita, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione. 2) LAVORATRICI E LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA A CHI SPETTA Lavoratrici/lavoratori iscritti alla gestione separata (Legge 335/95) possono richiedere il congedo parentale a condizione che: siano iscritti alla gestione separata come lavoratori a progetto e categorie assimilate e non siano contemporaneamente percettori di pensione e iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria; siano iscritti alla gestione separata in qualità di professionisti, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non siano titolari di pensione o iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; possano far valere almeno 3 mesi di contribuzione nei 12 mesi presi a riferimento ai fini dell’erogazione dell’indennità di maternità/paternità; sussista un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca il congedo parentale; vi sia l’effettiva astensione dall’attività lavorativa. Per il riconoscimento del diritto al padre iscritto alla gestione separata occorre che siano state versate almeno 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l’insorgenza delle seguenti situazioni: morte o grave infermità della madre; abbandono del figlio; Documento generato il 26/05/2014 - Ora. 16.04 Titolo: Congedi parentali e riposi per allattamento www.inps.it :Informazioni > Prestazioni a sostegno reddito > Congedi parentali e riposi per allattame.. Pag. 1 di 3
  • 2. affidamento esclusivo del bambino al padre; adozione o affidamento non esclusivi, qualora la madre non ne faccia richiesta. QUANDO SPETTA Per Lavoratrici/lavoratori iscritti alla gestione separata, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e non pensionati, spetta una indennità per congedo parentale, per massimo 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino. In caso di adozione e affidamento solo preadottivo sia nazionali che internazionali, il congedo parentale è riconoscibile per massimo 3 mesi entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato, a condizione che il minore stesso non abbia superato, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, i 12 anni di età. QUANTO SPETTA L’indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30% di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata, percepito negli stessi dodici mesi presi a riferimento per l’accertamento del requisito contributivo. 3) LAVORATRICI AUTONOME A CHI SPETTA Lavoratrici autonome, che abbiano effettuato il versamento dei contributi relativi al mese precedente quello in cui ha inizio il congedo (o una frazione di esso) e che vi sia l’effettiva astensione dall’attività lavorativa. QUANDO SPETTA Per Lavoratrici autonome il congedo parentale spetta per un massimo di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino. In caso diadozione e affidamento solo preadottivo sia nazionali che internazionali, il congedo parentale è riconoscibile per massimo 3 mesi entro 3 anni dall’ingresso del minore nella famiglia purché all’atto dell’adozione o affidamento il minore non abbia superato i 12 anni di età. Nel caso di parto, adozione o affidamento plurimo il diritto al congedo parentale è previsto per ogni bambino alle condizioni sopra indicate. QUANTO SPETTA L’indennità corrisposta è pari al 30% della retribuzione convenzionale prevista per l’anno di inizio del congedo stesso. La legge 28 giugno 2012, n.92 ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 2013­2015, la possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati. Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare l’apposita pagina “Voucher baby sitting – asili nido” dedicata a quanto disposto dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 dicembre 2012 e dalla successiva Circolare INPS n.48 del 28 marzo 2013. La legge 24 dicembre 2012, n.228 ha introdotto inoltre la possibilità di frazionare ad ore la fruizione del congedo parentale, rinviando tuttavia alla contrattazione collettiva di settore il compito di stabilire le modalità di fruizione del congedo stesso su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. RIPOSI ALLATTAMENTO A CHI SPETTA Hanno diritto ai riposi per allattamento solo le lavoratrici/lavoratori dipendenti, anche assicurati ex IPSEMA (non hanno diritto le colf/badanti e le lavoratrici a domicilio, lavoratrici autonome e parasubordinate) a condizione che per tutto il periodo richiesto abbiano un valido rapporto di lavoro in corso e che il minore sia vivente. Il lavoratore padre non può richiedere l’allattamento se: la madre lavoratrice dipendente si trova in astensione obbligatoria o facoltativa; la madre non si avvale dei riposi in quanto assente dal lavoro per sospensione (esempio aspettativa o permessi non retribuiti, pause lavorative per part-time verticale). QUANDO SPETTA La lavoratrice/il lavoratore dipendente ha diritto fino all’anno di vita del bambino e nel caso di adozioni o affidamento, entro un anno dalla data di ingresso del minore in famiglia a: 2 ore al giorno di riposo per allattamento se l'orario di lavoro è pari o superiore alle 6 ore giornaliere; 1 ora al giorno di riposo per allattamento se l'orario stesso è inferiore alle 6 ore; I riposi per allattamento si raddoppiano nei casi di: adozione o affidamento di 2 o più bambini, anche non fratelli, entrati in famiglia anche in date diverse; parto gemellare o plurimo. QUANTO SPETTA Spetta una indennità pari all'ammontare dell'intera retribuzione. Documento generato il 26/05/2014 - Ora. 16.04 Titolo: Congedi parentali e riposi per allattamento www.inps.it :Informazioni > Prestazioni a sostegno reddito > Congedi parentali e riposi per allattame.. Pag. 2 di 3
  • 3. LA DOMANDA A) Congedo parentale (materntità facolatativa) La domanda di congedo parentale deve essere presentata all’Inps telematicamente mediante una delle seguenti modalità: WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it ­ Servizi on line); Contact Center integrato – n. 803164 gratuito da rete fissa o al n. 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico; Patronati ,attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. La domanda telematica va inoltrata prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto; qualora sia presentata dopo, saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda. Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro tranne in casi particolari in cui è pagata direttamente dall’Inps (operai agricoli a tempo determinato, lavoratori stagionali a termine, lavoratori dello spettacolo a tempo determinato). Per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione Separata e per le lavoratrici autonome il pagamento è effettuato direttamente dall’Inps. Per le lavoratrici/lavoratori assicurate ex IPSEMA, in via transitoria fino al 31.06.2014, la domanda deve essere inviata secondo le modalità attualmente in uso, corredata dai dati retributivi comunicati dal datore di lavoro (Circolare INPS n.179 del 23 dicembre 2013). Se Inps non provvede al pagamento entro un anno dalla fine del periodo indennizzabile, il diritto si prescrive; il termine di prescrizione si interrompe se il richiedente presenta all’Inps atti scritti di data certa (richieste scritte di pagamento, solleciti e così via).  B) Riposi per allattamento La domanda, per lavoratrici/lavoratori dipendenti, deve essere consegnata prima dell’inizio del periodo di riposo per allattamento richiesto: direttamente ed esclusivamente al datore di lavoro (nessuna domanda va presentata all’INPS) per le lavoratrici; sia alla Sede INPS di appartenenza che al proprio datore di lavoro per i lavoratori. Per le lavoratrici/lavoratori assicurate ex IPSEMA, in via transitoria fino al 31.06.2014, la domanda deve essere inviata secondo le modalità attualmente in uso, corredata dai dati retributivi comunicati dal datore di lavoro (Circolare INPS n.179 del 23 dicembre 2013) Documento generato il 26/05/2014 - Ora. 16.04 Titolo: Congedi parentali e riposi per allattamento www.inps.it :Informazioni > Prestazioni a sostegno reddito > Congedi parentali e riposi per allattame.. Pag. 3 di 3