1. Activa s.a.s. consulting & temporary - Via Regia, 166 – 55049 Viareggio (LU) - e-mail: activa.rma@live.it
Risk & Insurance managers consulenti
Esperti nella gestione del rischio e nella revisione
dei programmi assicurativi aziendali
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CONSULENZA & TEMPORANEITÀ
Risk &
Insurance
managers
Sempre più spesso Imprenditori e Amministratori si
rivolgono a figure di esperti e consulenti per il tempo
necessario al raggiungimento degli obiettivi aziendali
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Ruolo e obiettivi dell’Risk &
Insurance manager consulente
Risk &
Insurance
managers
Ruolo e obiettivi
dell’Risk & Insurance
manager consulente
Risk manager
consulente
Individua e analizza i
potenziali rischi in cui
può incorrere il Cliente
Limita l’esposizione
individuando quali
sono gli interventi
necessari per la loro
riduzione
Valuta i rischi in base
alla loro possibile
gravità e frequenza
Individua la politica
migliore per
ottimizzare la loro
gestione, in linea con
le indicazioni del
Cliente
Definisce le misure di
eliminazione o
prevenzione degli
stessi in
coordinamento
eventuale con i tecnici
di settore
Definisce le coperture
assicurative necessarie
e i rischi che possono
invece essere ritenuti
in proprio dall’Azienda
Si accerta dei risultati
e li controlla nel
tempo
Insurance manager
consulente
Raccoglie
costantemente dati sui
rischi, sulle misure di
prevenzione e i sinistri
del Cliente al fine di
assicurarli
Definisce le coperture
assicurative idonee
Gestisce i rapporti con
le compagnie
assicurative o con i
broker
Negozia il programma
assicurativo aziendale
alle migliori condizioni
di copertura e costo.
Verifica la validità del
programma assicurativo
nel tempo al variare dei
rischi
Assiste tutte le
funzioni aziendali nella
corretta applicazione
delle norme e delle
procedure previste
dalle polizze
Gestisce i sinistri, in
qualità di “perito di
parte” dell’Azienda,
confrontandosi con il
perito nominato dagli
assicuratori e con gli
assicuratori stessi
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Con quali metodologie e
procedure si interviene
Il processo di
risk
management
Gestione del Rischio
Analisi
Individuazione Descrizione Stima
Valutazione
Severità Frequenza
Livelli di
accettazione
Trattamento
Applicazione
intervento
Verifica
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I servizi di ACT!VA
Risk &
Insurance
managers
Risk & Insurance manager consulente
Risk manager
Analisi e
Valutazione dei
rischi
Studio del
programma
assicurativo in
corso e futuro
Insurance manager
Organizzazione
della gara ad
invito e
definizione del
capitolato
garanzie
Rating delle
offerte pervenute
Gestione
danni
Assistenza nella
trattazione
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Analisi Valutazione Trattamento
I rischi non
possono essere
eliminati del
tutto, ma
possono essere
controllati e
ridotti:
• AGENDO SULLE
CIRCOSTANZE
Riducendo la
probabilità che si
verifichi un evento;
• AGENDO SULLE
CONSEGUENZE
Riducendo la gravità
dell’evento.
Analisi
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Individuazione: Questionario dei Rischi
Si ringrazia:
Analisi
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La gara ad invito
Individuare
l’elenco delle
garanzie
necessarie
predisporre il
“bando” di
gara (con
termini di
presentazione
offerta)
preselezionare
gli assicuratori
interessati a
presentare
un’offerta
inviare agli
assicuratori il
bando ed
elenco delle
garanzie
richieste
raccogliere le
offerte e
compararle
aggiudicare in
base al miglior
rapporto
costo/esaustiv
ità della
copertura
Insurance
manager
consulente
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Il rating assicurativo®
Insurance
manager
consulente
Rende oggettiva la valutazione
delle polizze
Facilita la comparazione tra
prodotti
Non si limita alla valutazione
economica
Semplifica la rappresentazione del
programma assicurativo aziendale
E’ personalizzabile
® S.I.R.M. srl
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I vantaggi
Insurance
manager
consulente
Per sopperire
alle carenze
organizzative di
compagnie e
intermediari
Per migliorare
controllo sul
programma
assicurativo
aziendale
Per rifondare le
relazioni con il
mercato
assicurativo su
basi più
tecniche e
meno fiduciarie
Per monitorare
e ottimizzare
l’equilibrio dei
costi
assicurativi
Per gestire il
conflitto di
interessi
esistente tra chi
compra e chi
vende una
polizza
15. Activa s.a.s. consulting & temporary - Via Regia, 166 – 55049 Viareggio (LU) - e-mail: activa.rma@live.it
Asimmetria & Conflitto di interessi
Consumatore
Compagnie
Assicurazione
Asimmetria
& Conflitto di
interessi
16. Activa s.a.s. consulting & temporary - Via Regia, 166 – 55049 Viareggio (LU) - e-mail: activa.rma@live.it
Gli Intermediari assicurativi
Agenti
E’ vincolato a proporre
polizze di una
determinata
Compagnia di
Assicurazioni
Riceve provvigioni
dalle Compagnie di
Assicurazioni
Brokers
Può proporre polizze
di diverse Compagnie
di Assicurazioni
Riceve provvigioni
dalle Compagnie di
Assicurazioni
Asimmetria
& Conflitto di
interessi
17. Activa s.a.s. consulting & temporary - Via Regia, 166 – 55049 Viareggio (LU) - e-mail: activa.rma@live.it
L’ Risk & Insurance manager
consulente
Risk &
Insurance
manager
Non può proporre
polizze di Compagnie
di Assicurazioni
Riceve un compenso
dal suo Cliente
Asimmetria
& Conflitto di
interessi
18. Activa s.a.s. consulting & temporary - Via Regia, 166 – 55049 Viareggio (LU) - e-mail: activa.rma@live.it
Lo scenario
Consumatore
Compagnie
Assicurazione
Asimmetria
& Conflitto di
interessi
Polizze
inadeguate
Asimmetria
informativa
Maggiori
costi
Minori
indennizzi
Conflitto di
interessi
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La soluzione
Consumatore
Compagnie
Assicurazione
Brokers
Agenti di
assicurazioni
Risk &
Insurance
manager
Minori costi Indennizzi congruiPolizze adeguate
Asimmetria
& Conflitto di
interessi
La sottoassicurazione e la sovrassicurazione sono disciplinate rispettivamente dagli artt. 1907 e 1909 c.c.
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
L'assicurazione per una somma che eccede il valore reale della cosa assicurata non è valida se vi è stato dolo da parte dell'assicurato; l'assicuratore, se è in buona fede, ha diritto ai premi del periodo di assicurazione in corso. Se non vi è stato dolo da parte del contraente, il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale della cosa assicurata, e il contraente ha diritto di ottenere per l'avvenire una proporzionale riduzione del premio.
Nell'accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro. Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti.
Le stime, affinchè vengano recepite in polizza, devono essere effettuate da società specializzate in materia.
La Compagnia di assicurazioni si impegna a ritenere coperto automaticamente un ulteriore 30% delle somme stabilite per ciascuna partita di polizza, a fronte di eventuali nuovi investimenti e/o modifiche e/o rivalutazioni di qualsiasi genere;
Sui beni assicurativi, preventivamente valutati, la Compagnia di assicurazioni si impegna a non applicare eventuali riduzioni di indennizzo ( in deroga alla regola proporzionale prevista dalle condizioni di polizza e dall’ art. 1907 del C.C. ), qualora il valore dei beni che risulterà al momento del sinistro sia entro il limite dell’ ulteriore 30% delle somme stabilite per ciascuna partita di polizza;
La semplificazione, in caso di sinistro, nella elaborazione dei documenti previsti dal contratto di polizza;
La riduzione dei tempi di liquidazione danni, in quanto il perito dell'Assicurazione è agevolato nel calcolo della preesistenza.
Spesso i sottolimiti di indennizzo per alcuni rischi (es. terremoto, ricorso terzi) sono talmente esigui da rendere la copertura inutile.
Il controllo sulla contabilità sul flusso dei costi e degli indennizzi permette di negoziare con l’Intermediario sulla una base pragmatica e non empirica il livello dei costi assicurativi.
CLAUSOLA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI
A condizione che la polizza venga rinnovata per un’ulteriore annualità, alla scadenza del contratto (..................) si procederà al calcolo della partecipazione agli utili per buon andamento secondo il seguente conteggio:
dal premio netto di polizza si deduce il 30% a titolo di costo di gestione del contratto e dall’importo così ottenuto si detrarrà l’ammontare dei danni pagati o riservati relativi all’esercizio concluso.
Sul totale attivo così ottenuto si procederà ad un ristorno per felice esito pari al 20% di detto montante.
Nel caso in cui il totale dei danni superi il 70% dei premi netti, la differenza andrà in detrazione sul conteggio della partecipazione agli utili della prossima annualità.
La partecipazione agli utili verrà conteggiata in sede di regolamento premio.
Ai fini della copertura è indispensabile che il contratto di assicurazione sia valido (debitamente sottoscritto da assicurato e Compagnia) ed efficace (il premio deve essere stato pagato a chi ha titolo all’incasso).
Spesso, in attesa della emissione della polizza, la compagnia rilascia un certificato di copertura provvisoria. Questo documento, tuttavia, prevede un riferimento generico alla copertura e non esprime i contenuti delle singole clausole. In caso di sinistro, questi ultimi dovranno essere provati dall’assicurato.
Errori da evitare:
descrizione parziale del rischio
prolungare i tempi di attesa per l’emissione del contratto
accettare clausole dal contenuto non chiaro
sottoscrivere frettolosamente il contratto
confondere il valore commerciale con il costo di ricostruzione
accettare una durata pluriennale del contratto
Often, pending the issue of the policy, the company will issue a certificate of provisional cover. This document, however, provides a general reference to coverage and does not make the contents of individual clauses. In case of damage, the latter must be tested by the insured.Mistakes to avoid:partial description of the riskextend the waiting time for the issue of the contractaccept clauses not clear from the contenthastily sign the contractconfuse the commercial value with the cost of rebuildingaccept a multi-year contract
Il Codice Civile esclude che le regole appena riferite si possano applicare ai veicoli dei clienti, alle cose lasciate negli stessi e agli animali vivi.
Ciò non significa tuttavia che l’albergatore non debba rispondere per il caso di danneggiamento o di furto degli stessi.
Infatti, qualora l’albergatore, pur senza pretendere compensi aggiuntivi, metta a disposizione dei clienti un parcheggio per le autovetture riservato e posto in luogo aperto, potrà ugualmente essere chiamato a rispondere per il caso di danneggiamento o di furto subito dai clienti che hanno parcheggiato in quel luogo la propria automobile.
In effetti fra il cliente di un albergo che lasci il proprio veicolo in garage e l’albergatore si crea un contratto atipico di posteggio (riconducibile alla figura del contratto, accessorio a quello di albergo), comportante l’obbligo per il depositario di custodire il veicolo e di restituirlo nello stato in cui gli è stato consegnato.
Da ciò deriva l’obbligo per quest’ultimo di risarcire il danno subito dal cliente in caso di furto, ove non fornisca la prova dell’inevitabilità dell’evento, nonostante l’uso della diligenza del buon padre di famiglia.
Tale principio si applica anche nel caso di apparente depositario e cioè quando una serie di circostanze abbiano ingenerato nel terzo il convincimento che l’autorimessa fosse custodita da personale dell’albergo, e anche se ciò non corrispondeva alla realtà, in quanto gestita da altra struttura.
E’ opportuno chiarire che oggetto del deposito è non solo il veicolo, ma anche le cose a questo funzionalmente collegate, come gli optionals o l’autoradio; per le altre cose, l’albergatore risponde solo se il cliente aveva avvertito della loro presenza.
La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto si sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all’equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell’alloggio per giornata.
Nei confronti delle responsabilità relative alle cose portate e non consegnate dai clienti, l’Albergatore è completamente indifeso in quanto è tenuto a pagare indipendentemente da qualsiasi sua responsabilità, ma l’indennizzo viene circoscritto in maniera ben chiara in 100 volte il costo della camera, fatto salvo, per eccesso, il caso di colpa dell’albergatore come disciplinato all’art. 1785-bis del c.c.
Per prezzo della locazione dell’alloggio per giornata deve intendersi il corrispettivo comprendente il prezzo dei servizi accessori ma indispensabili ad usufruirne in condizioni di normalità.
Nell’ipotesi di camera doppia, se il danneggiato è uno solo, il limite di risarcimento sarà pari a cento volte la metà del prezzo della camera.
Il legislatore ha evidentemente voluto garantire il Cliente come se nel prezzo della camera, oltre che alla fruizione del pernottamento e dei servizi previsti nella struttura alberghiera, fosse compresa la sicurezza integrale di ciò che l’alloggiato si porta appresso; riprendendo l’antico principio del locandiere che dava sì alloggio al viandante, ma anche protezione dai briganti.
Le prestazioni in cui si obbliga l’albergatore sono molteplici ed eterogenee, e vanno dalla locazione dell’alloggio alla prestazione di servizi ed ancora al deposito, e che la preminenza riconoscibile alla locazione dell’alloggio non vale, sotto il profilo causale, a far assumere alle altre prestazioni carattere
meramente accessorio.
La responsabilità dell’albergatore per le cose introdotte in albergo dal cliente sorge per il solo fatto dell’introduzione, da parte del cliente, delle cose nell’albergo, indipendentemente da qualsiasi consegna e inerisce direttamente al contenuto del contratto alberghiero, dovendo essere riferita all’obbligo accessorio dell’albergatore di garantire alla clientela la sicurezza delle cose portate in albergo, contro eventuali perdite,danni e furti.
Le norme di questo articolo del Codice Civile prevedono la responsabilità dell’albergatore per tutte le cose che il cliente porta in albergo, tanto per quelle che si trovino nella camera quanto per quelle lasciate nei suoi locali e nelle sue pertinenze come il giardino, la piscina, il garage.
L’albergatore ha l’obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell’importanza e delle condizioni di gestione dell’albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.
L’albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.
La materia è notevolmente diversa e più complessa per le cose consegnate dal cliente all’albergatore, ponendo in capo all’albergatore un indennizzo illimitato.
Qualora il furto, il deterioramento o la distruzione del bene portato in albergo siano attribuibili a colpa del cliente stesso o di persone a lui collegate e per l’operato delle quali risponde, egli non potrà pretendere alcun risarcimento.
L’accertamento della colpa in capo all’albergatore può anche non basarsi su un’azione o un’omissione (ad. es., la mancata custodia del quadro chiavi della portineria), ma sulla constatazione di una mancanza
strutturale attinente alla organizzazione stessa dell’impresa alberghiera (ad es., il fatto che le serrature delle camere fossero uguali e pertanto apribili con una qualunque delle chiavi a disposizione dei clienti).
Trova quindi conferma il principio secondo il quale la colpa dell’albergatore può derivare dalla stessa organizzazione dell’impresa, per imprudente omissione degli accorgimenti idonei a salvaguardare i beni recati dal cliente.
Il dovere primario che incombe sul cliente vittima del furto di un bene di sua proprietà è quello dell’immediata denuncia all’albergatore.
In caso contrario infatti egli potrà avvalersi dei diritti che la legge gli garantisce per il risarcimento del danno; un ritardo nella denuncia può essere accettato solo se supportato da valide motivazioni; il clienti infatti ha il dovere di non disinteressarsi delle proprie cose e di prendere le opportune cautele.
Risulta quindi inutile prevedere avvisi nelle camere d’albergo del tipo “La Direzione declina ogni responsabilità per il furto o lo smarrimento di beni consegnati o non consegnati in custodia”.
E’ bene ribadire che questi avvisi non hanno nessuna validità dal punto giuridico.
Il Codice Civile esclude che le regole appena riferite si possano applicare ai veicoli dei clienti, alle cose lasciate negli stessi e agli animali vivi.
Ciò non significa tuttavia che l’albergatore non debba rispondere per il caso di danneggiamento o di furto degli stessi.
Infatti, qualora l’albergatore, pur senza pretendere compensi aggiuntivi, metta a disposizione dei clienti un parcheggio per le autovetture riservato e posto in luogo aperto, potrà ugualmente essere chiamato a rispondere per il caso di danneggiamento o di furto subito dai clienti che hanno parcheggiato in quel luogo la propria automobile.
In effetti fra il cliente di un albergo che lasci il proprio veicolo in garage e l’albergatore si crea un contratto atipico di posteggio (riconducibile alla figura del contratto, accessorio a quello di albergo), comportante l’obbligo per il depositario di custodire il veicolo e di restituirlo nello stato in cui gli è stato consegnato.
Da ciò deriva l’obbligo per quest’ultimo di risarcire il danno subito dal cliente in caso di furto, ove non fornisca la prova dell’inevitabilità dell’evento, nonostante l’uso della diligenza del buon padre di famiglia.
Tale principio si applica anche nel caso di apparente depositario e cioè quando una serie di circostanze abbiano ingenerato nel terzo il convincimento che l’autorimessa fosse custodita da personale dell’albergo, e anche se ciò non corrispondeva alla realtà, in quanto gestita da altra struttura.
E’ opportuno chiarire che oggetto del deposito è non solo il veicolo, ma anche le cose a questo funzionalmente collegate, come gli optionals o l’autoradio; per le altre cose, l’albergatore risponde solo se il cliente aveva avvertito della loro presenza.