La normativa sul trasporto di merci pericolose prevede che le imprese che svolgono tale attività (comprensiva anche delle operazioni associate al trasporto, quali carico, scarico, ecc.) debbano nominare un consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose, incaricato di accertare che le imprese adempiano correttamente alle disposizioni contenute nella normativa (che, nel caso specifico del trasporto stradale, è costituita dall’ADR).
Per alcune situazioni particolari è comunque prevista un’esenzione da tale obbligo.
Viene quindi illustrata la normativa applicabile, vengono fornite alcune ipotesi interpretative e vengono suggerite alcune possibili modifiche alla normativa stessa.
Obbligo di nomina del consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose
1. Estratto dal sito
www.ilfuturomigliore.org
Obbligo di nomina del consulente per la sicurezza
del trasporto di merci pericolose
sergio benassai
1. PREMESSA
Non sono infrequenti i dubbi relativi all’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza del
trasporto di merci pericolose nel caso di situazioni specifiche che caratterizzano le attività di alcuni
operatori del trasporto stradale di merci pericolose.
Può quindi essere utile esaminare in dettaglio la normativa applicabile, tentarne una interpretazione
accettabile e indicare possibili, future iniziative.
2. LE DISPOSIZIONI APPLICABILI
Il paragrafo 1.8.3.1 dell’ADR prescrive che:
Ogni impresa, la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure
operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali
trasporti, designa uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci
2. pericolose, in seguito denominati «consulenti», incaricati di facilitare l’opera di
prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente inerenti a tali
attività.
Tale prescrizione è ripresa dall’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 35/2010, in questi
termini:
Il legale rappresentante dell'impresa la cui attività comporta trasporti di merci
pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di
scarico, connesse a tali trasporti, nomina un consulente per la sicurezza.
Esplicitando tali disposizioni in termini di operatori, come definiti nel capitolo 1.4 dell’ADR, e
cioè:
Ogni impresa la cui attività comporta trasporti di merci pericolose = trasportatore
Ogni impresa la cui attività comporta operazioni di imballaggio = imballatore
Ogni impresa la cui attività comporta operazioni di imballaggio = caricatore
Ogni impresa la cui attività comporta operazioni di riempimento = riempitore
Ogni impresa la cui attività comporta operazioni di imballaggio = scaricatore
non risulterebbe quindi un obbligo esplicito di designare un consulente per la sicurezza dei trasporti
di merci pericolose per speditore, destinatario e gestore di un container-cisterna o di una
cisterna mobile.
Tenendo poi conto che, al momento (vedi comma 14 dell’articolo 11 del decreto legislativo
35/2010), continuano ad applicarsi, a livello nazionale, le disposizioni del decreto legislativo
40/2000, che, all’articolo 2, comma 1, prevede:
… le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese che effettuano
operazioni di trasporto di merci pericolose … , oppure operazioni di carico e
scarico connesse a tali trasporti
non risulterebbe quindi un obbligo esplicito di designare un consulente per la sicurezza dei trasporti
di merci pericolose per speditore, destinatario, imballatore, e gestore di un container-cisterna o
di una cisterna mobile (per quanto riguarda il riempitore si potrebbe valutare che la parola
“carico” possa essere intesa come comprensiva del riempimento di una cisterna).
Se poi consideriamo quanto previsto al paragrafo 1.8.5.1:
Se avviene un grave incidente o un evento imprevisto durante il carico, il
riempimento, il trasporto o lo scarico delle merci pericolose sul territorio di una
Parte contraente, il caricatore, il riempitore, il trasportatore o il destinatario
deve assicurarsi rispettivamente che un rapporto redatto secondo il modello
prescritto al 1.8.5.4 sia sottoposto all’autorità competente
ne risulterebbe che uno dei compiti (vedi 1.8.3.3) assegnati al consulente per la sicurezza dei
trasporti di merci pericolose (l’analisi e, se necessario, la redazione di relazioni sugli incidenti) non
sarebbe applicabile per speditore, imballatore e gestore di un container-cisterna o di una
cisterna mobile, mentre resterebbe qualche dubbio per quanto riguarda lo scaricatore (in quanto nel
succitato paragrafo si parla di “… durante lo scarico …”, ma non si menziona poi lo “scaricatore”)
Quanto sopra è quindi riportato in maniera schematica nella seguente tabella:
3. Operatore Obbligo di nomina del Obbligo di nomina del Obbligo di relazione
(come definito nel consulente consulente di incidente ai sensi
capitolo 1.4 espressamente espressamente previsto del paragrafo 1.8.5.1.
dell’ADR) previsto dal paragrafo dal decreto legislativo dell’ADR
1.8.3.1 dell’ADR 40/2000
Speditore
Trasportatore SI SI SI
Destinatario SI
Caricatore SI SI SI
Imballatore SI
Riempitore SI ? SI
Gestore di cisterna
Scaricatore SI SI ?
3. UNA PROPOSTA INTERPRETATIVA
A fronte di quanto sopra appare comunque logico far riferimento a quanto prescritto dal paragrafo
1.8.3.1 dell’ADR e concludere quindi che esiste sicuramente l’obbligo di nomina del consulente
per:
• trasportatore
• caricatore
• imballatore
• riempitore
• scaricatore
Resterebbero dunque esclusi da tale obbligo:
• speditore
• destinatario
• gestore di cisterna
Consideriamo allora quali sono, ai sensi del capitolo 1.4 dell’ADR, gli obblighi di sicurezza previsti
per speditore, destinatario e gestore di cisterna, al fine di verificare se tali obblighi di sicurezza
possano tranquillamente essere assolti senza ricorrere al supporto di un consulente.
3.1 Obblighi di sicurezza dello speditore
Secondo quanto previsto al paragrafo 1.4.2.1.1 dell’ADR lo speditore deve:
- assicurarsi della corretta classificazione delle merci pericolose
- fornire al trasportatore le informazioni e i documenti richiesti
- utilizzare gli imballaggi e le cisterne appropriate
- osservare le disposizioni per l’inoltro e le restrizioni alla spedizione
- assicurare che le cisterne e i veicoli vuoti, non ripuliti, siano marcati e placcati in maniera
conforme e che le cisterne vuote, non ripulite, siano chiuse e con garanzia di tenuta
Dal momento dunque che è compito dello speditore classificare le merci pericolose, predisporre la
documentazione, scegliere gli imballaggi e le cisterne appropriate, svolgere insomma un ruolo
4. fondamentale nel garantire la sicurezza del trasporto, sembra abbastanza evidente la necessità di
nominare a tal fine un consulente.
3.2 Obblighi di sicurezza del destinatario
Secondo quanto previsto al paragrafo 1.4.2.3.1 dell’ADR il destinatario deve:
- non differire l’accettazione della merce
- verificare il rispetto dell’ADR dopo lo scarico
Certamente il non differimento non richiede l’intervento di un consulente.
E anche per quanto riguarda le verifiche dopo lo scarico (notando peraltro che non è molto chiaro a
quali verifiche si debba far riferimento) non sembra imperativo l’intervento di un consulente.
3.3 Obblighi di sicurezza del gestore di cisterne
Secondo quanto previsto alla sottosezione 1.4.3.4 dell’ADR il gestore di cisterne deve:
- rispettare le disposizioni in materia di costruzione, equipaggiamento, prove e marcatura
delle cisterne
- rispettare le disposizioni in materia di manutenzione
- eseguire i controlli eccezionali
Tenendo conto che quanto sopra deve essere effettuato da organismi qualificati non sembra
imperativo l’intervento di un consulente.
3.4 Conclusioni
Sulla base di quanto sopra si può ritenere che
l’obbligo della nomina di un consulente ricade, oltre che su:
• trasportatore
• caricatore
• imballatore
• riempitore
• scaricatore
anche su:
• speditore
5. 4. ESENZIONI DALL’OBBLIGO DI NOMINA DEL CONSULENTE
L’ADR prevede (paragrafo 1.8.3.2) che le autorità nazionali possono esentare dall’obbligo della
nomina di un consulente le imprese:
• le cui attività riguardano quantitativi, per unità di trasporto, inferiori ai limiti stabiliti:
- nella sottosezione 1.1.3.6
- nella sottosezione 1.7.1.4
- nel capitolo 3.3
- nel capitolo 3.4
- nel capitolo 3.5
• che eseguono trasporti occasionali ed operazioni di carico e scarico ad essi connesse, con
minimo grado di pericolosità
Su tale base il decreto legislativo 40/2000 (di seguito DLGS), e la successiva circolare del Ministero
dei trasporti del 14 novembre 2000, hanno stabilito quali imprese possono essere esentate
dall’obbligo della nomina di un consulente.
4.1 Esenzioni per quantità trasportate su un’unità di trasporto
L’articolo 3, comma 6, lettera a) del DLGS esenta dall’obbligo della nomina di un consulente le
attività riguardanti quantitativi inferiori ai limiti stabiliti nella tabella 1.1.3.6.3 dell’ADR (il
riferimento nel DLGS è al marginale 10011 dell’ADR 1999, che, dal 2001, è sostituito appunto dalla
sottosezione 1.1.3.6).
E qui si pone un problema.
Infatti i quantitativi per i quali c’è l’esenzione sono quelli complessivamente trasportati in una unità
di trasporto.
Il calcolo di tale quantitativi è ovviamente più semplice per il trasportatore, poiché è il trasportatore
che è in grado di controllare il non superamento di tali quantitativi a bordo di un’unità di trasporto.
Per quanto riguarda lo speditore (ma anche l’imballatore, il caricatore, lo scaricatore e il
riempitore) l’esenzione dall’obbligo della nomina di un consulente richiederebbe un accordo con il
trasportatore, al fine di verificare che i quantitativi (inferiori ai limiti stabiliti nella tabella 1.1.3.6.3)
gestiti dagli altri operatori, non comportino, insieme ad altri quantitativi già presenti o da caricare
sul veicolo, il superamento dei limiti.
La situazione si presenta più semplice nel caso che il trasportatore abbia deciso comunque di
effettuare solo trasporti di quantitativi inferiori ai limiti stabiliti nella tabella 1.1.3.6.3, al fine di
usufruire delle associate esenzioni parziali dall’ADR, ivi compresa l’esenzione dall’obbligo della
nomina di un consulente.
In tal caso gli altri operatori possono in generale confidare sul fatto che sia interesse del
trasportatore non superare i limiti stabiliti.
4.2 Esenzione per quantità limitate
L’articolo 3, comma 6, lettera a) del DLGS esenta dall’obbligo della nomina di un consulente le
attività riguardanti quantitativi inferiori ai limiti stabiliti nel capitolo 3.4 dell’ADR (il riferimento
6. nel DLGS è al marginale 10010 dell’ADR 1999, che, dal 2001, è sostituito appunto dal capitolo
3.4).
In realtà non vi sarebbe bisogno di alcuna norma nazionale per definire tale esenzione, dal momento
che lo stesso capitolo 3.4 esenta le quantità limitate da quasi tutte le disposizioni dell’ADR (ivi
comprese quelle relative all’obbligo della nomina di un consulente).
4.3 Esenzioni per trasporti occasionali ed operazioni di carico e scarico ad essi
connesse, con minimo grado di pericolosità
L’articolo 3, comma 6, lettera b) del DLGS esenta dall’obbligo della nomina di un consulente le
attività riguardanti i trasporti occasionali, e le attività di carico e scarico ad essi connesse, di merci
con un grado di pericolosità o di inquinamento minimi, rinviando ad un successivo decreto la
specificazione di tali attività.
Tale specificazione è dunque contenuta nel decreto ministeriale del 4 luglio 2000.
All’articolo 1, lettera a), di tale decreto viene prevista l’esenzione dall’obbligo della nomina di un
consulente per le imprese che effettuano trasporti in colli od alla rinfusa delle merci pericolose
appartenenti alla categoria di trasporto 3, come definita al paragrafo 1.1.3.6.3 dell’ADR (il
riferimento nel DLGS è al marginale 10011 dell’ADR 1999, che, dal 2001, è sostituito appunto dalla
sottosezione 1.1.3.6).
All’articolo 1, lettera b), di tale decreto viene prevista l’esenzione dall’obbligo della nomina di un
consulente per le imprese che effettuano operazioni di carico delle merci pericolose appartenenti
alla categoria di trasporto 3, come definita al paragrafo 1.1.3.6.3 dell’ADR (il riferimento nel
DLGS è al marginale 10011 dell’ADR 1999, che, dal 2001, è sostituito appunto dalla sottosezione
1.1.3.6) in colli od alla rinfusa, ovvero anche in cisterna qualora le materie caricate siano residui di
lavorazione e rifiuti prodotti dall'impresa stessa.
All’articolo 2 del decreto è inoltre stabilito che le esenzioni di cui sopra si applicano, per ciascuna
impresa, ad un numero massimo di operazioni annue pari a 24, con un limite massimo di 3
operazioni nello stesso mese, e per un totale complessivo massimo non superiore a 180 tonnellate.
Ciò significa in pratica che, per trasporti (in colli o alla rinfusa) o per operazioni di carico (in colli
o alla rinfusa o, per i rifiuti, anche in cisterna) occasionali (24 operazioni per anno, 3 operazioni per
mese, e non più di 180 tonnellate per anno) l’esenzione dall’obbligo della nomina di un consulente,
già prevista dall’articolo 3, comma 6, lettera a) del DLGS (vedi precedente punto 4.1) è estesa, per la
categoria 3, a qualunque quantitativo.
Si tratta quindi di un semplice ampliamento, per le merci di categoria 3, dei quantitativi trasportabili
e caricabili in esenzione, peraltro con significative condizioni “burocratiche” (richiesta preventiva e
comunicazioni al Ministero) e, interpretando letteralmente il testo, con una non chiara possibilità di
applicazione a speditore, imballatore, riempitore, scaricatore.
Successivamente è stata emessa, dal Ministero, la Circolare del 14 novembre 2000, nella quale, al
punto 5, si escludono dall’obbligo della nomina di un consulente le imprese che scaricano le merci
alla loro destinazione finale (aderendo all'interpretazione del Consiglio C.E. e della Commissione
C.E. del 7 marzo 2000).
7. 4.4 Conclusioni
Sulla base di quanto sopra si può ritenere che
sono esenti dall’obbligo della nomina di un consulente:
• speditori, imballatori, caricatori, riempitori, trasportatori e scaricatori quando le loro attività
comportano che sull’unità di trasporto siano caricati quantitativi inferiori ai limiti stabiliti
nella tabella 1.1.3.6.3 dell’ADR (in tal caso sembra comunque necessario che gli
operatori abbiano le conoscenze necessarie per interpretare correttamente le disposizioni
del 1.1.3.6.3 e che vi sia un accordo con il trasportatore)
• speditori, imballatori, caricatori, riempitori, trasportatori e scaricatori quando le loro attività
riguardano quantità limitate come definite nel capitolo 3.4
• trasportatori, caricatori e scaricatori quando le loro attività rientrano in quanto previsto nel
decreto ministeriale del 4 luglio 2000 e nella Circolare del 14 novembre 2000 (da
notare che: in tali provvedimenti non si fa esplicito riferimento a speditori e imballatori;
sembra comunque necessario che gli operatori abbiano le conoscenze necessarie per
interpretare correttamente le disposizioni del 1.1.3.6.3; l’esenzione comporta una serie di
adempimenti burocratici )
5. PROPOSTE PER UNA MODIFICA DELLA NORMATIVA
L’attuale normativa (ADR e normativa nazionale) non sembra rispondere pienamente alle esigenze
di chiarezza e semplicità.
Può quindi essere utile provare a suggerire alcune possibili modifiche.
5.1 Modifiche dell’ADR
La prima proposta di modifica riguarda il paragrafo 1.8.3.1 dell’ADR.
Obiettivo della modifica è quello di chiarire che l’obbligo della nomina di un consulente vale anche
per lo speditore.
Si potrebbe quindi modificare il paragrafo 1.8.3.1 nel modo seguente:
Ogni impresa, la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni
di spedizione, di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali
trasporti, designa uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci
pericolose, in seguito denominati «consulenti», incaricati di facilitare l’opera di
prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente inerenti a tali attività.
La seconda proposta di modifica riguarda il paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR.
Obiettivo della modifica è quello di rendere omogenee per tutti paesi aderenti all’ADR le esenzioni
attualmente indicate nella lettera a) del paragrafo, lasciando poi alle autorità nazionali competenti la
definizione delle esenzioni di cui alla lettera b).
Si potrebbe quindi modificare il paragrafo 1.8.3.2 nel modo seguente:
8. Sono esenti dall’obbligo della nomina di un consulente le imprese le cui attività
riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, inferiori ai limiti definiti a 1.1.3.6 e
1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5.
Le autorità competenti delle Parti contraenti possono prevedere che le presenti
disposizioni non si applichino alle imprese: (a) le cui attività riguardano quantitativi,
per ogni unità di trasporto, inferiori ai limiti definiti a 1.1.3.6 e 1.7.1.4 come pure ai
capitoli 3.3, 3.4 o 3.5; ovvero (b) che non eseguono, a titolo di attività principale o
accessoria, trasporti di merci pericolose o operazioni di carico o scarico connesse a
tali trasporti, ma che eseguono occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose,
o operazioni di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di
pericolosità o un rischio di inquinamento minimi.
5.2 Modifiche della normativa nazionale
Attualmente, come previsto dal paragrafo 1.8.3.2, lettera b), dell’ADR, sono in vigore, in relazione
a quanto prescritto dal DLGS, le esenzioni dettagliate nel decreto ministeriale del 4 luglio 2000 e
nella Circolare del 14 novembre 2000.
Ma va ricordato che tutta la materia relativa al consulente è stata oggetto di una revisione ed è
attualmente contenuta negli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 35/2010.
L’articolo 11, comma 2, di tale decreto prevede gli obblighi in materia di nomina del consulente.
Tenendo conto della modifica sopra proposta per l’ADR, appare logico prevedere la seguente
modifica a tale articolo nei termini seguenti:
Il legale rappresentante dell'impresa la cui attività comporta trasporti di merci
pericolose, oppure operazioni di spedizione, di imballaggio, di carico, di riempimento
o di scarico, connesse a tali trasporti, nomina un consulente per la sicurezza.
All’articolo 11, comma 4, è poi previsto che:
Con provvedimento dell'amministrazione sono individuate le condizioni alle quali le
imprese esercenti l'attività di cui al comma 2 possono essere esonerate dal campo di
applicazione delle disposizioni del presente articolo, ai sensi e nei limiti di cui al
capitolo 1.8, dell'ADR, del RID e dell'ADN.
Vi è quindi ampia possibilità per rivedere le disposizioni attualmente contenute nel decreto
ministeriale del 4 luglio 2000 e nella Circolare del 14 novembre 2000.
Tuttavia, tenendo presente che:
- con la modifica proposta per il paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR sarebbero comunque (anche
senza alcun provvedimento nazionale) esenti dall’obbligo della nomina di un consulente le
imprese le cui attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, inferiori ai limiti
definiti a 1.1.3.6 e 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5
- che l’ulteriore esenzione prevista all’articolo 1, lettera b), è, come detto (vedi precedente
punto 4.3), un semplice ampliamento, per le merci di categoria 3, dei quantitativi
trasportabili e caricabili in esenzione, peraltro con significative condizioni “burocratiche”
- che l’esenzione prevista nella Circolare del 14 novembre 2000, che riguarda lo scaricatore
che scarica alla destinazione finale, non sembra corrispondere ai criteri generali previsti per
le esenzioni nell’ADR (trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di
inquinamento minimi)
9. forse la soluzione migliore è:
NON prevedere alcuna esenzione aggiuntiva rispetto a quelle indicate nell’ADR (come
modificato con la proposta di cui sopra).
Un’ultima considerazione: ogni operatore dovrebbe valutare attentamente, qualora intenda
usufruire delle previste esenzioni, se effettivamente sia conveniente non procedere alla nomina
di un consulente, tenendo conto che, per usufruire dell’esenzione, è comunque necessario
disporre delle competenze necessarie per assicurarsi di essere effettivamente nelle condizioni
di esenzione.