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DirICTo 
Privacy e Comunicazioni 
Commerciali: le linee guida in 
materia di attività promozionale 
cod. 28459 
Giovedì 23 - ore 13:00 
Durata: 50 minuti 
Arena Trade - Pad.1 
DirICTo 
di Massimo Farina 
Privacy e Comunicazioni Commerciali: l 
e linee guida in materia di attività promozionale 
Massimo Farina
DirICTo 
Già prima del Codice Privacy 
(vigente L. n. 675/96) 
29 maggio 2003 - Provvedimento generale 
Spamming. Regole per un corretto invio delle e-mail 
pubblicitarie (Le sette regole) 
SMS promozionali o di vendita diretta: le 
regole per il corretto uso 
10 giugno 2003 - Pareri 
SMS di pubblica utilità: le regole per il 
Privacy e Comunicazioni Commerciali: l 
e linee guida in materia di attività promozionale 
Massimo Farina 
corretto uso 
varie modifiche del Codice che hanno inciso sulla sfera dei 
soggetti tutelati e sui diritti azionabili dai destinatari dello 
spam,determinando l'esigenza di intervenire nuovamente 
sul tema 
Il Codice Privacy 
(D.lgs. n. 196/03) 
Abroga e sostituisce la L. 675/96 
ribadendone i principi 
Dal 2009
DirICTo 
Ratio e Oggetto del Provvedimento 
continuano a pervenire all'Autorità segnalazioni, 
reclami e ricorsi relativamente alle tradizionali forme 
di spam tipizzate dal Codice Privacy……...INOLTRE 
SPAMMING (o junk-mail) = 
spazzatura 
Invio massivo di messaggi indesiderati 
Privacy e Comunicazioni Commerciali: l 
e linee guida in materia di attività promozionale 
Massimo Farina 
(generalmente commerciali) 
Ambito oggettivo dello spam (definizione) 
ai fini del Codice, è costituito dalle comunicazioni per l'invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale (v. artt. 7, comma 4, lett. b), 130, comma 1 e 140 del 
Codice) effettuate, in violazione delle norme del Codice, con sistemi automatizzati 
di chiamata senza operatore (c.d. telefonate preregistrate) oppure con modalità 
assimilate alle prime (quali: e-mail, fax, sms, mms).
DirICTo 
…..INOLTRE “sono progressivamente emersi profili 
problematici e nuove forme di spam, che possono 
comportare modalità sempre più insidiose e invasive 
della sfera personale degli interessati” 
MARKETING VIRALE 
Il marketing "virale" è una modalità di 
attività promozionale mediante la 
quale un soggetto promotore sfrutta 
la capacità comunicativa di pochi 
soggetti destinatari diretti delle 
È un‘evoluzione del 
"passaparola“ […] gli utenti di 
Internet (dietro incentivo o bonus) 
suggeriscono o raccomandano ad 
comunicazioni per trasmettere il 
messaggio ad un numero elevato di 
utenti finali. 
Privacy e Comunicazioni Commerciali: l 
e linee guida in materia di attività promozionale 
Massimo Farina 
altri l'utilizzo di un determinato 
prodotto o servizio 
È spam se svolto con modalità automatizzate 
Lecito se svolto a titolo 
personale e mirato 
Il Codice si applica invece al trattamento effettuato da chi inoltri, o comunque comunichi, il 
messaggio promozionale ricevuto a una molteplicità di destinatari i cui dati personali (numeri di 
telefono o indirizzi e-mail) siano stati reperiti su elenchi pubblici o sul web.
DirICTo 
INOLTRE “sono progressivamente emersi profili 
problematici e nuove forme di spam, che possono 
comportare modalità sempre più insidiose e invasive 
della sfera personale degli interessati” 
SOCIAL SPAM 
insieme di attività mediante le quali lo 
spammer veicola messaggi e link attraverso le 
reti sociali online 
Prima ipotesi: l'utente riceve, in privato, 
Seconda ipotesi: l'utente è diventato 
in bacheca o nel suo indirizzo di posta 
e-mail collegato al suo profilo social, un 
determinato messaggio promozionale 
relativo a uno specifico prodotto o 
servizio da un'impresa che abbia tratto i 
dati personali del destinatario dal profilo 
del social network al quale egli è iscritto. 
Privacy e Comunicazioni Commerciali: l 
e linee guida in materia di attività promozionale 
Massimo Farina 
"fan" della pagina di una determinata 
impresa o società oppure è iscritto a un 
"gruppo“ di follower di un determinato 
marchio, personaggio, prodotto o 
servizio (decidendo così di "seguirne" le 
relative vicende, novità o commenti) 
e successivamente riceve messaggi 
pubblicitari concernenti i suddetti 
elementi.
DirICTo 
FINALITÀ DEL PROVVEDIMENTO 
1. tenere conto del mutato quadro normativo […] con l'ulteriore obiettivo di 
assicurare l'uniforme applicazione della stessa normativa e l'osservanza del 
fondamentale principio di certezza del diritto; 
2. chiarire alcuni profili problematici relativi alle diverse modalità di spam, 
affinché gli operatori del settore possano conformarsi alla disciplina sul 
trattamento dei dati personali; 
3. inquadrare alcune nuove forme di spam, con l'intento di limitare i rischi 
connessi alle novità tecnologiche […] 
Privacy e Comunicazioni Commerciali: l 
e linee guida in materia di attività promozionale 
Massimo Farina
DirICTo 
AMBITO SOGGETTIVO DELLO SPAM 
e delle tutele azionabili 
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 
(c.d. decreto "salva Italia") 
Definizione di “dato personale” 
Comprende soltanto le informazioni riferite alle 
persone fisiche e non più anche alle persone 
giuridiche, enti o associazioni 
Definizione di “interessato” 
È soltanto la persona fisica e non più anche alle 
persone giuridiche, enti o associazioni 
D. LGS. 28 maggio 2012, n. 69 
(Direttiva 2009/136/CE) 
Privacy e Comunicazioni Commerciali: l 
e linee guida in materia di attività promozionale 
Massimo Farina 
"Servizi di comunicazione elettronica" del 
titolo X ("Comunicazionielettroniche") 
nel suo campo applicativo rientrano le comunicazioni promozionali automatizzate, e 
introduce la qualifica di "contraente"- anche per le persone giuridiche.
DirICTo 
AMBITO SOGGETTIVO DELLO SPAM 
e delle tutele azionabili 
I mutamenti normativi hanno creato qualche problema interpretativo 
Provvedimento Generale del 20 settembre 2012 sull'applicabilità del Codice alle 
persone giuridiche, enti e associazioni. 
PROVVEDIMENTO CHIARIFICATORE 
Le persone giuridiche ed enti 
assimilati, destinatarie dello 
Tuttavia i detti soggetti, in quanto 
"contraenti", si possono avvalere degli 
ordinari strumenti di tutela forniti 
spamming - differentemente dalla 
persone fisiche- dal 6 dicembre 
2011 non possono più 
presentare segnalazioni, 
reclami o ricorsi al Garante, né 
possono esercitare i diritti di cui 
agli art. 7 ss. del Codice, perché 
non possono essere più 
"interessati". 
Privacy e Comunicazioni Commerciali: l 
e linee guida in materia di attività promozionale 
Massimo Farina 
dall'ordinamento: 
1. possono esperire presso l'autorità 
giudiziaria ordinaria rimedi civilistici (es. 
l'azione inibitoria e/o l'azione di 
risarcimento del danno) oppure, 
2. qualora ricorrano gli elementi costitutivi 
dell'art. 167 CdP, attivare un procedimento 
penale con le relative sanzioni;
DirICTo 
I messaggi e-mail e…. 
Difficoltà di inquadramento soggettivo 
Alcune volte può risultare difficile 
distinguere se un destinatario sia 
una persona fisica o giuridica. 
nome.cognome@società.com 
tali indirizzi vanno considerati indirizzi "personali" di posta elettronica e i 
loro rispettivi assegnatari come "interessati", con la conseguente 
applicabilità del Codice e del relativo impianto di diritti e tutele. 
Privacy e Comunicazioni Commerciali: l 
e linee guida in materia di attività promozionale 
Massimo Farina
DirICTo 
ADEMPIMENTI 
INFORMATIVA CONSENSO 
Privacy e Comunicazioni Commerciali: l 
e linee guida in materia di attività promozionale 
Massimo Farina
DirICTo 
L’INFORMATIVA (ART. 13) 
CARATTERISTICHE 
CHIARA E COMPLETA, dunque adeguata, relativamente al trattamento dei dati, 
(accompagnata da eventuale consenso effettivamente consapevole) 
FORMA E CONTENUTO 
L'interessato deve essere previamente informato oralmente o per iscritto riguardo a 
una serie di elementi obbligatori e indefettibili: 
le modalità che saranno eventualmente utilizzate per il trattamento dati, nonché le 
finalità del trattamento stesso (ad esempio, ricerca statistica, marketing o profilazione) 
NOTA: se i dati personali dei destinatari di tali comunicazioni non sono raccolti presso 
l'interessato, l'informativa, comprensiva delle categorie di dati trattati, deve essere data 
al medesimo all'atto della registrazione dei dati. 
Privacy e Comunicazioni Commerciali: l 
e linee guida in materia di attività promozionale 
Massimo Farina
DirICTo 
IL CONSENSO ….preventivo 
Per I trattamenti effettuati ai fini 
promozionali tramite strumenti 
automatizzati o a questi equiparati si 
applica consenso preventivo del 
contraente o utente (c.d. opt-in). 
Quindi, ai fini della legittimità della comunicazione promozionale effettuata, non è lecito, 
con la medesima, avvisare della possibilità di opporsi a ulteriori invii, né è lecito 
chiedere, con tale primo messaggio promozionale, il consenso al trattamento dati per 
finalità promozionali (c.d. opt-out). 
non è possibile inviare comunicazioni promozionali con 
i predetti strumenti neanche nel caso in cui i dati 
personali siano tratti da registri pubblici, elenchi, siti 
web atti o documenti conosciuti o conoscibili da 
chiunque 
QUINDI 
Privacy e Comunicazioni Commerciali: l 
e linee guida in materia di attività promozionale 
Massimo Farina
DirICTo 
già in passato……. 
“LA FACILITÀ DI REPERIRE UN INDIRIZZO NON EQUIVALE AL CONSENSO” 
-VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI FINALITÀ- 
“anche se i dati sono estratti dalle Pagine Gialle o dai registri 
pubblici, quando si usano sistemi automatizzati è obbligatorio 
acquisire prima il consenso dei destinatari”; 
Garante Privacy - Newsletter n. 322 del 5 maggio 2009 
“neppure l’eventuale reperibilità di un indirizzo di posta 
elettronica sulla rete Internet non lo rende per ciò stesso 
liberamente disponibile anche per l’invio di comunicazioni 
elettroniche non sollecitate”. 
Garante Privacy - Provvedimento del 20 aprile 2006 
Privacy e Comunicazioni Commerciali: l 
e linee guida in materia di attività promozionale 
Massimo Farina
DirICTo 
ALTRI ESEMPI di attività non consentite per 
il marketing 
•indirizzi generati automaticamente mediante software; 
•indirizzi di utenti che prendono parte ad un gruppo di discussione; 
•indirizzi contenuti negli elenchi degli abbonati a particolari servizi; 
•indirizzi pubblicati in siti web da soggetti pubblici o privati; 
•indirizzi presenti nelle registrazioni dei nomi di dominio Internet; 
•qualsiasi altro indirizzo pubblicato per FINALITÀ diverse da quelle 
pubblicitarie 
Privacy e Comunicazioni Commerciali: l 
e linee guida in materia di attività promozionale 
Massimo Farina
DirICTo 
IL CONSENSO …..caratteristiche 
Libero, informato, specifico 
Il consenso del contraente per l'attività promozionale deve 
intendersi libero non risultare -anche solo implicitamente in via di 
fatto- obbligatorio per poter fruire del prodotto o servizio fornito 
dal titolare del trattamento. 
Es.: non è libero il consenso prestato quando la 
società condiziona la registrazione al suo sito 
web da parte degli utenti e, conseguentemente, 
anche la fruizione dei suoi servizi 
Privacy e Comunicazioni Commerciali: l 
e linee guida in materia di attività promozionale 
Massimo Farina
DirICTo 
IL CONSENSO ……specifico 
Il consenso del contraente deve essere specifico per ciascuna 
eventuale finalità perseguita e per ciascun eventuale trattamento 
effettuato, quale in particolare la comunicazione a terzi per l'invio di 
loro comunicazioni promozionali. 
Esempi di finalità: marketing, profilazione, comunicazione 
a terzi dei dati. 
NOTA. il Garante ha precisato la sussistenza di una finalità (lato sensu) di marketing, 
che comprende: invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di 
ricerche di mercato e di comunicazione commerciale 
In questi casi è sufficiente un solo consenso, in quanto secondo il principio di finalità, i 
dati possono essere utilizzati in "altre" operazioni di trattamento in termini "compatibili" 
con gli scopi originari della raccolta: art. 11, comma 1, lett. b) del Codice). 
Privacy e Comunicazioni Commerciali: l 
e linee guida in materia di attività promozionale 
Massimo Farina
DirICTo 
IL CONSENSO …per le modalità di marketing 
L’informativa e il consenso devono distinguere tra modalità tradizionali e 
modalità automatizzate (senza operatore) di marketing 
Come agire per la richiesta del consenso??? 
È possibile chiedere due appositi e distinti consensi rispettivamente per le 
modalità tradizionali e per quelle di cui all'art. 130, commi 1 e 2 del Codice, 
oppure, in alternativa, un unico consenso che comprenda i due tipi di modalità. 
Privacy e Comunicazioni Commerciali: l 
e linee guida in materia di attività promozionale 
Massimo Farina
DirICTo 
IL CONSENSO … 
per la comunicazione e/o cessione 
a soggetti terzi a fini di marketing 
Il titolare del trattamento, che intenda raccogliere i dati personali degli 
interessati anche per comunicarli (o cederli) a terzi per le loro finalità 
promozionali deve previamente rilasciare ai medesimi un'idonea informativa, ai 
sensi dell'art. 13, comma 1, del Codice, che individui, oltre agli altri elementi 
indicati nella norma, anche ciascuno dei terzi o, in alternativa, indichi le 
categorie (economiche o merceologiche) di appartenenza degli stessi (ad 
esempio: "finanza", editoria", "abbigliamento": cfr. lettera d della detta norma). 
Inoltre, occorre che il titolare acquisisca un consenso specifico per la 
comunicazione (e/o cessione) a terzi dei dati personali per fini 
promozionali, nonché distinto da quello richiesto dal medesimo titolare per 
svolgere esso stesso attività promozionale. 
Privacy e Comunicazioni Commerciali: l 
e linee guida in materia di attività promozionale 
Massimo Farina
DirICTo 
IL CONSENSO…documentato per iscritto 
È necessario che il consenso per la finalità promozionale sia documentato per iscritto. 
Gli operatori del settore possono ritenersi liberi di scegliere il metodo che ritengono 
opportuno nell'ambito della propria libertà organizzativa. 
Non è necessario che il consenso acquisito abbia forma scritta, a pena di invalidità 
del medesimo, ma è comunque necessario che il titolare del trattamento adotti misure 
idonee a darne prova fornendo alcuni elementi tali da poter ritenere acquisito il 
consenso e circostanziare tale acquisizione. 
Appare utile adottare sistemi di verifica della identità del contraente che si è 
registrato ad un sito web perché interessato a ricevere offerte promozionali. In tal senso, 
ad esempio, l'invio di una apposita e-mail al suo indirizzo di posta elettronica con la 
quale si chiede di confermare la propria identità cliccando su un apposito link. 
Privacy e Comunicazioni Commerciali: l 
e linee guida in materia di attività promozionale 
Massimo Farina
DirICTo 
I rapporti soggettivi 
Sussistono varie combinazioni di rapporti nelle ipotesi in cui c’è distinzione tra il 
promotore e l’esecutore materiale dell’attività promozionale (esternalizzazione) 
TITOLARE vs TITOLARE (contitolarità) 
TITOLARE vs RESPONSABILE 
TITOLARE vs INCARICATO 
Sussistono varie combinazioni di rapporti nelle ipotesi in cui i dati raccolti 
vengono ceduti ad altri soggetti per finalità promozionali 
INFORMATIVA E CONSENSO DETTAGLIATI 
Privacy e Comunicazioni Commerciali: l 
e linee guida in materia di attività promozionale 
Massimo Farina 
Oppure 
INFORMATIVA E CONSENSO GENERICO (rinnovo adempimenti)
DirICTo 
SANZIONI 
Art. 161. Omessa o inidonea informativa all'interessato 
(sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 
seimila euro a trentaseimila euro ) 
Art. 162, comma 2 bis, Altre fattispecie 
(violazione delle misure indicate nell'articolo 33 o delle 
disposizioni indicate nell'articolo 167 è altresì applicata in 
sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del 
pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila 
euro) 
Privacy e Comunicazioni Commerciali: l 
e linee guida in materia di attività promozionale 
Massimo Farina 
 Art. 167. Trattamento illecito di dati 
(- reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella 
comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a 
ventiquattro mesi; 
- reclusione da uno a tre anni)
Grazie per l’attenzione 
http://www.massimofarina.it 
DirICTo 
http://www.diricto.it 
massimo@massimofarina.it
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Privacy e Comunicazioni Commerciali: le linee guida in materia di attività promozionale

  • 1. DirICTo Privacy e Comunicazioni Commerciali: le linee guida in materia di attività promozionale cod. 28459 Giovedì 23 - ore 13:00 Durata: 50 minuti Arena Trade - Pad.1 DirICTo di Massimo Farina Privacy e Comunicazioni Commerciali: l e linee guida in materia di attività promozionale Massimo Farina
  • 2. DirICTo Già prima del Codice Privacy (vigente L. n. 675/96) 29 maggio 2003 - Provvedimento generale Spamming. Regole per un corretto invio delle e-mail pubblicitarie (Le sette regole) SMS promozionali o di vendita diretta: le regole per il corretto uso 10 giugno 2003 - Pareri SMS di pubblica utilità: le regole per il Privacy e Comunicazioni Commerciali: l e linee guida in materia di attività promozionale Massimo Farina corretto uso varie modifiche del Codice che hanno inciso sulla sfera dei soggetti tutelati e sui diritti azionabili dai destinatari dello spam,determinando l'esigenza di intervenire nuovamente sul tema Il Codice Privacy (D.lgs. n. 196/03) Abroga e sostituisce la L. 675/96 ribadendone i principi Dal 2009
  • 3. DirICTo Ratio e Oggetto del Provvedimento continuano a pervenire all'Autorità segnalazioni, reclami e ricorsi relativamente alle tradizionali forme di spam tipizzate dal Codice Privacy……...INOLTRE SPAMMING (o junk-mail) = spazzatura Invio massivo di messaggi indesiderati Privacy e Comunicazioni Commerciali: l e linee guida in materia di attività promozionale Massimo Farina (generalmente commerciali) Ambito oggettivo dello spam (definizione) ai fini del Codice, è costituito dalle comunicazioni per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale (v. artt. 7, comma 4, lett. b), 130, comma 1 e 140 del Codice) effettuate, in violazione delle norme del Codice, con sistemi automatizzati di chiamata senza operatore (c.d. telefonate preregistrate) oppure con modalità assimilate alle prime (quali: e-mail, fax, sms, mms).
  • 4. DirICTo …..INOLTRE “sono progressivamente emersi profili problematici e nuove forme di spam, che possono comportare modalità sempre più insidiose e invasive della sfera personale degli interessati” MARKETING VIRALE Il marketing "virale" è una modalità di attività promozionale mediante la quale un soggetto promotore sfrutta la capacità comunicativa di pochi soggetti destinatari diretti delle È un‘evoluzione del "passaparola“ […] gli utenti di Internet (dietro incentivo o bonus) suggeriscono o raccomandano ad comunicazioni per trasmettere il messaggio ad un numero elevato di utenti finali. Privacy e Comunicazioni Commerciali: l e linee guida in materia di attività promozionale Massimo Farina altri l'utilizzo di un determinato prodotto o servizio È spam se svolto con modalità automatizzate Lecito se svolto a titolo personale e mirato Il Codice si applica invece al trattamento effettuato da chi inoltri, o comunque comunichi, il messaggio promozionale ricevuto a una molteplicità di destinatari i cui dati personali (numeri di telefono o indirizzi e-mail) siano stati reperiti su elenchi pubblici o sul web.
  • 5. DirICTo INOLTRE “sono progressivamente emersi profili problematici e nuove forme di spam, che possono comportare modalità sempre più insidiose e invasive della sfera personale degli interessati” SOCIAL SPAM insieme di attività mediante le quali lo spammer veicola messaggi e link attraverso le reti sociali online Prima ipotesi: l'utente riceve, in privato, Seconda ipotesi: l'utente è diventato in bacheca o nel suo indirizzo di posta e-mail collegato al suo profilo social, un determinato messaggio promozionale relativo a uno specifico prodotto o servizio da un'impresa che abbia tratto i dati personali del destinatario dal profilo del social network al quale egli è iscritto. Privacy e Comunicazioni Commerciali: l e linee guida in materia di attività promozionale Massimo Farina "fan" della pagina di una determinata impresa o società oppure è iscritto a un "gruppo“ di follower di un determinato marchio, personaggio, prodotto o servizio (decidendo così di "seguirne" le relative vicende, novità o commenti) e successivamente riceve messaggi pubblicitari concernenti i suddetti elementi.
  • 6. DirICTo FINALITÀ DEL PROVVEDIMENTO 1. tenere conto del mutato quadro normativo […] con l'ulteriore obiettivo di assicurare l'uniforme applicazione della stessa normativa e l'osservanza del fondamentale principio di certezza del diritto; 2. chiarire alcuni profili problematici relativi alle diverse modalità di spam, affinché gli operatori del settore possano conformarsi alla disciplina sul trattamento dei dati personali; 3. inquadrare alcune nuove forme di spam, con l'intento di limitare i rischi connessi alle novità tecnologiche […] Privacy e Comunicazioni Commerciali: l e linee guida in materia di attività promozionale Massimo Farina
  • 7. DirICTo AMBITO SOGGETTIVO DELLO SPAM e delle tutele azionabili D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. decreto "salva Italia") Definizione di “dato personale” Comprende soltanto le informazioni riferite alle persone fisiche e non più anche alle persone giuridiche, enti o associazioni Definizione di “interessato” È soltanto la persona fisica e non più anche alle persone giuridiche, enti o associazioni D. LGS. 28 maggio 2012, n. 69 (Direttiva 2009/136/CE) Privacy e Comunicazioni Commerciali: l e linee guida in materia di attività promozionale Massimo Farina "Servizi di comunicazione elettronica" del titolo X ("Comunicazionielettroniche") nel suo campo applicativo rientrano le comunicazioni promozionali automatizzate, e introduce la qualifica di "contraente"- anche per le persone giuridiche.
  • 8. DirICTo AMBITO SOGGETTIVO DELLO SPAM e delle tutele azionabili I mutamenti normativi hanno creato qualche problema interpretativo Provvedimento Generale del 20 settembre 2012 sull'applicabilità del Codice alle persone giuridiche, enti e associazioni. PROVVEDIMENTO CHIARIFICATORE Le persone giuridiche ed enti assimilati, destinatarie dello Tuttavia i detti soggetti, in quanto "contraenti", si possono avvalere degli ordinari strumenti di tutela forniti spamming - differentemente dalla persone fisiche- dal 6 dicembre 2011 non possono più presentare segnalazioni, reclami o ricorsi al Garante, né possono esercitare i diritti di cui agli art. 7 ss. del Codice, perché non possono essere più "interessati". Privacy e Comunicazioni Commerciali: l e linee guida in materia di attività promozionale Massimo Farina dall'ordinamento: 1. possono esperire presso l'autorità giudiziaria ordinaria rimedi civilistici (es. l'azione inibitoria e/o l'azione di risarcimento del danno) oppure, 2. qualora ricorrano gli elementi costitutivi dell'art. 167 CdP, attivare un procedimento penale con le relative sanzioni;
  • 9. DirICTo I messaggi e-mail e…. Difficoltà di inquadramento soggettivo Alcune volte può risultare difficile distinguere se un destinatario sia una persona fisica o giuridica. nome.cognome@società.com tali indirizzi vanno considerati indirizzi "personali" di posta elettronica e i loro rispettivi assegnatari come "interessati", con la conseguente applicabilità del Codice e del relativo impianto di diritti e tutele. Privacy e Comunicazioni Commerciali: l e linee guida in materia di attività promozionale Massimo Farina
  • 10. DirICTo ADEMPIMENTI INFORMATIVA CONSENSO Privacy e Comunicazioni Commerciali: l e linee guida in materia di attività promozionale Massimo Farina
  • 11. DirICTo L’INFORMATIVA (ART. 13) CARATTERISTICHE CHIARA E COMPLETA, dunque adeguata, relativamente al trattamento dei dati, (accompagnata da eventuale consenso effettivamente consapevole) FORMA E CONTENUTO L'interessato deve essere previamente informato oralmente o per iscritto riguardo a una serie di elementi obbligatori e indefettibili: le modalità che saranno eventualmente utilizzate per il trattamento dati, nonché le finalità del trattamento stesso (ad esempio, ricerca statistica, marketing o profilazione) NOTA: se i dati personali dei destinatari di tali comunicazioni non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa, comprensiva delle categorie di dati trattati, deve essere data al medesimo all'atto della registrazione dei dati. Privacy e Comunicazioni Commerciali: l e linee guida in materia di attività promozionale Massimo Farina
  • 12. DirICTo IL CONSENSO ….preventivo Per I trattamenti effettuati ai fini promozionali tramite strumenti automatizzati o a questi equiparati si applica consenso preventivo del contraente o utente (c.d. opt-in). Quindi, ai fini della legittimità della comunicazione promozionale effettuata, non è lecito, con la medesima, avvisare della possibilità di opporsi a ulteriori invii, né è lecito chiedere, con tale primo messaggio promozionale, il consenso al trattamento dati per finalità promozionali (c.d. opt-out). non è possibile inviare comunicazioni promozionali con i predetti strumenti neanche nel caso in cui i dati personali siano tratti da registri pubblici, elenchi, siti web atti o documenti conosciuti o conoscibili da chiunque QUINDI Privacy e Comunicazioni Commerciali: l e linee guida in materia di attività promozionale Massimo Farina
  • 13. DirICTo già in passato……. “LA FACILITÀ DI REPERIRE UN INDIRIZZO NON EQUIVALE AL CONSENSO” -VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI FINALITÀ- “anche se i dati sono estratti dalle Pagine Gialle o dai registri pubblici, quando si usano sistemi automatizzati è obbligatorio acquisire prima il consenso dei destinatari”; Garante Privacy - Newsletter n. 322 del 5 maggio 2009 “neppure l’eventuale reperibilità di un indirizzo di posta elettronica sulla rete Internet non lo rende per ciò stesso liberamente disponibile anche per l’invio di comunicazioni elettroniche non sollecitate”. Garante Privacy - Provvedimento del 20 aprile 2006 Privacy e Comunicazioni Commerciali: l e linee guida in materia di attività promozionale Massimo Farina
  • 14. DirICTo ALTRI ESEMPI di attività non consentite per il marketing •indirizzi generati automaticamente mediante software; •indirizzi di utenti che prendono parte ad un gruppo di discussione; •indirizzi contenuti negli elenchi degli abbonati a particolari servizi; •indirizzi pubblicati in siti web da soggetti pubblici o privati; •indirizzi presenti nelle registrazioni dei nomi di dominio Internet; •qualsiasi altro indirizzo pubblicato per FINALITÀ diverse da quelle pubblicitarie Privacy e Comunicazioni Commerciali: l e linee guida in materia di attività promozionale Massimo Farina
  • 15. DirICTo IL CONSENSO …..caratteristiche Libero, informato, specifico Il consenso del contraente per l'attività promozionale deve intendersi libero non risultare -anche solo implicitamente in via di fatto- obbligatorio per poter fruire del prodotto o servizio fornito dal titolare del trattamento. Es.: non è libero il consenso prestato quando la società condiziona la registrazione al suo sito web da parte degli utenti e, conseguentemente, anche la fruizione dei suoi servizi Privacy e Comunicazioni Commerciali: l e linee guida in materia di attività promozionale Massimo Farina
  • 16. DirICTo IL CONSENSO ……specifico Il consenso del contraente deve essere specifico per ciascuna eventuale finalità perseguita e per ciascun eventuale trattamento effettuato, quale in particolare la comunicazione a terzi per l'invio di loro comunicazioni promozionali. Esempi di finalità: marketing, profilazione, comunicazione a terzi dei dati. NOTA. il Garante ha precisato la sussistenza di una finalità (lato sensu) di marketing, che comprende: invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato e di comunicazione commerciale In questi casi è sufficiente un solo consenso, in quanto secondo il principio di finalità, i dati possono essere utilizzati in "altre" operazioni di trattamento in termini "compatibili" con gli scopi originari della raccolta: art. 11, comma 1, lett. b) del Codice). Privacy e Comunicazioni Commerciali: l e linee guida in materia di attività promozionale Massimo Farina
  • 17. DirICTo IL CONSENSO …per le modalità di marketing L’informativa e il consenso devono distinguere tra modalità tradizionali e modalità automatizzate (senza operatore) di marketing Come agire per la richiesta del consenso??? È possibile chiedere due appositi e distinti consensi rispettivamente per le modalità tradizionali e per quelle di cui all'art. 130, commi 1 e 2 del Codice, oppure, in alternativa, un unico consenso che comprenda i due tipi di modalità. Privacy e Comunicazioni Commerciali: l e linee guida in materia di attività promozionale Massimo Farina
  • 18. DirICTo IL CONSENSO … per la comunicazione e/o cessione a soggetti terzi a fini di marketing Il titolare del trattamento, che intenda raccogliere i dati personali degli interessati anche per comunicarli (o cederli) a terzi per le loro finalità promozionali deve previamente rilasciare ai medesimi un'idonea informativa, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Codice, che individui, oltre agli altri elementi indicati nella norma, anche ciascuno dei terzi o, in alternativa, indichi le categorie (economiche o merceologiche) di appartenenza degli stessi (ad esempio: "finanza", editoria", "abbigliamento": cfr. lettera d della detta norma). Inoltre, occorre che il titolare acquisisca un consenso specifico per la comunicazione (e/o cessione) a terzi dei dati personali per fini promozionali, nonché distinto da quello richiesto dal medesimo titolare per svolgere esso stesso attività promozionale. Privacy e Comunicazioni Commerciali: l e linee guida in materia di attività promozionale Massimo Farina
  • 19. DirICTo IL CONSENSO…documentato per iscritto È necessario che il consenso per la finalità promozionale sia documentato per iscritto. Gli operatori del settore possono ritenersi liberi di scegliere il metodo che ritengono opportuno nell'ambito della propria libertà organizzativa. Non è necessario che il consenso acquisito abbia forma scritta, a pena di invalidità del medesimo, ma è comunque necessario che il titolare del trattamento adotti misure idonee a darne prova fornendo alcuni elementi tali da poter ritenere acquisito il consenso e circostanziare tale acquisizione. Appare utile adottare sistemi di verifica della identità del contraente che si è registrato ad un sito web perché interessato a ricevere offerte promozionali. In tal senso, ad esempio, l'invio di una apposita e-mail al suo indirizzo di posta elettronica con la quale si chiede di confermare la propria identità cliccando su un apposito link. Privacy e Comunicazioni Commerciali: l e linee guida in materia di attività promozionale Massimo Farina
  • 20. DirICTo I rapporti soggettivi Sussistono varie combinazioni di rapporti nelle ipotesi in cui c’è distinzione tra il promotore e l’esecutore materiale dell’attività promozionale (esternalizzazione) TITOLARE vs TITOLARE (contitolarità) TITOLARE vs RESPONSABILE TITOLARE vs INCARICATO Sussistono varie combinazioni di rapporti nelle ipotesi in cui i dati raccolti vengono ceduti ad altri soggetti per finalità promozionali INFORMATIVA E CONSENSO DETTAGLIATI Privacy e Comunicazioni Commerciali: l e linee guida in materia di attività promozionale Massimo Farina Oppure INFORMATIVA E CONSENSO GENERICO (rinnovo adempimenti)
  • 21. DirICTo SANZIONI Art. 161. Omessa o inidonea informativa all'interessato (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro ) Art. 162, comma 2 bis, Altre fattispecie (violazione delle misure indicate nell'articolo 33 o delle disposizioni indicate nell'articolo 167 è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro) Privacy e Comunicazioni Commerciali: l e linee guida in materia di attività promozionale Massimo Farina Art. 167. Trattamento illecito di dati (- reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi; - reclusione da uno a tre anni)
  • 22. Grazie per l’attenzione http://www.massimofarina.it DirICTo http://www.diricto.it massimo@massimofarina.it
  • 23. Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo 2.5 Tu sei libero: di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire o recitare l'opera di creare opere derivate Alle seguenti condizioni: LICENZA Attribuzione. Devi riconoscere il contributo dell'autore originario. Non commerciale. Non puoi usare quest’opera per scopi commerciali. Condividi allo stesso modo. Se alteri, trasformi o sviluppi quest’opera, puoi DirICTo distribuire l’opera risultante solo per mezzo di una licenza identica a questa. In occasione di ogni atto di riutilizzazione o distribuzione, devi chiarire agli altri i termini della licenza di quest’opera. Se ottieni il permesso dal titolare del diritto d'autore, è possibile rinunciare ad ognuna di queste condizioni. Le tue utilizzazioni libere e gli altri diritti non sono in nessun modo limitati da quanto sopra