Statuto: adottato al momento della costituzione della Società ed oggetto di aggiornamento in occasione di rilevanti modifiche, disciplina le principali norme organizzative per il corretto funzionamento della Società. In particolare, lo Statuto definisce l'oggetto sociale, i poteri e il ruolo degli organi societari composti dall'Assemblea, dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale.
The impact of photovoltaic on power market in Italy - D.Migali, R.Covicchio, ...
Statuto GSE
1.
2. Allegato “A” Al n. 8.484 di racc. TITOLO II
OGGETTO DELLA SOCIETÀ
Statuto
Art. 4
del
“Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.” 4.1. La Società ha per oggetto l’esercizio delle
funzioni di natura pubblicistica del settore
TITOLO I elettrico e in particolare delle attività di ca-
COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE - rattere regolamentare, di verifica e certifica-
SEDE E DURATA DELLA SOCIETÀ zione relativa al settore dell’energia elettrica
di cui all’articolo 3, commi 12 e 13 e di cui
Art. 1 all’articolo 11, comma 3 del decreto legi-
1.1.La Società per azioni ha la denominazio- slativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive
ne “Gestore dei Servizi Energetici - GSE modifiche e integrazioni, nonché le attivi-
S.p.A.” ed è regolata dal presente statuto. La tà correlate di cui al decreto legislativo 29
Società è stata costituita ai sensi dell’articolo dicembre 2003 n. 387 e successive modifi-
3, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo che e integrazioni, in materia di promozio-
1999 n. 79 e dell’articolo 1, commi 1, lettera ne dell’energia elettrica prodotta da fonti
a), b) e c) e 3, del Decreto del Presidente del energetiche rinnovabili nel mercato interno
Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004. dell’elettricità, comprese le attività di carat-
tere regolamentare e le altre competenze,
1.2.La denominazione sociale potrà essere usata
diritti e poteri ad esse inerenti.
nella forma “GSE S.p.A.”.
In particolare la Società, nello svolgimento
Art. 2 della propria attività, provvede a:
2.1. La Società ha sede legale in Roma. a) ritirare l’energia elettrica di cui al comma 3
2.2. Il Consiglio di Amministrazione potrà de- dell’articolo 22 della legge 9 gennaio 1991, n.
liberare il trasferimento della sede legale 9, offerta dai produttori a prezzi determinati
all’interno del territorio nazionale. dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas in
applicazione del criterio del costo evitato;
2.3 Con delibera del Consiglio di Amministra-
zione potranno essere istituite e soppresse, b) acquisire l’energia elettrica ed i relativi
nei modi di legge, sedi secondarie, sia in Ita- diritti di cui al Titolo IV, lettera b), del
lia che all’estero. provvedimento CIP n. 6/1992;
c) cedere al mercato l’energia acquisita ai sensi
Art. 3
delle precedenti lettere a) e b);
3.1. La durata della Società è stabilita al 31 di-
d) qualificare gli impianti alimentati da fonti
cembre 2100 e potrà essere prorogata, una
rinnovabili e gli impianti di cogenerazione
o più volte, con deliberazione dell’Assem-
abbinati al teleriscaldamento nonché
blea degli azionisti.
effettuare il riconoscimento della
—2—
3. cogenerazione ad alto rendimento; provvedimenti conseguenti;
e) rilasciare la garanzia d’origine dell’energia m) svolgere i compiti di cui all’art. 3, comma
elettrica prodotta da fonti rinnovabili, 15, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
nonché da impianti di cogenerazione ad 79 e successive modifiche ed integrazioni;
alto rendimento; n) effettuare le verifiche previste ai fini
f) emettere i certificati verdi alla produzione del riconoscimento ai produttori della
di energia elettrica da fonti rinnovabili e produzione combinata di energia elettrica
da impianti di cogenerazione abbinati al e calore come cogenerazione disciplinate
teleriscaldamento; dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas ai
g) acquisire i diritti relativi agli impianti di cui sensi dell’articolo 2, comma 8, del decreto
all’art. 3, comma 7 della legge 14 novembre legislativo 16 marzo 1999 n. 79 e successive
1995 n. 481 e collocare sul mercato elettrico modifiche e integrazioni;
i “certificati verdi” relativi ai medesimi o) fornire supporto per lo svolgimento dei
impianti; servizi specialistici in campo energetico
h) tenere ed aggiornare il registro degli alle Amministrazioni di cui all’articolo 1,
operatori abilitati alle transazioni dei comma 2 del decreto legislativo 30 marzo
“certificati verdi”; 2001, n. 165;
i) identificare gli impianti alimentati da fonti p) espletare attività in avvalimento
rinnovabili nonché gestire ed emettere dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas
le certificazioni di origine per i suddetti per il rafforzamento delle funzioni relative
impianti, relativamente alla composizione alla tutela dei consumatori di energia,
del mix energetico utilizzato, ai sensi della anche con riferimento alle attività di cui
legge 3 agosto 2007, n. 125 e del decreto all’art. 2, comma 12 lett. l) e m) della legge
ministeriale 31 luglio 2009; 14 novembre 1995, n. 481, nonché per
l’esecuzione di attività tecniche sottese
j) effettuare le verifiche ed i controlli sulle all’accertamento e alla verifica dei costi posti
autocertificazioni dei soggetti tenuti a carico dei clienti come maggiorazioni
all’adempimento degli obblighi di cui e ulteriori componenti del prezzo finale
all’art.11 del decreto legislativo 16 marzo dell’energia.
1999, n. 79 e sull’adempimento degli
4.2 La Società gestisce le partecipazioni in socie-
obblighi;
tà costituite ai sensi degli articoli 4 e 5 del
k) effettuare le verifiche ed i controlli sugli decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
impianti alimentati da fonti rinnovabili e 4.3 La Società, altresì, per il conseguimento
sugli impianti di cogenerazione, inclusi dell’oggetto sociale, può assumere parteci-
quelli abbinati al teleriscaldamento; pazioni ed interessenze in società ed impre-
l) effettuare le segnalazioni all’Autorità per se, sia italiane che straniere, che svolgono
l’energia elettrica previste dal decreto attività in settori connessi o strumentali od
legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 per i aventi comunque attinenza con l’attività
—3—
4. propria o con quella delle controllate. 7.2. Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà
4.4 Per il conseguimento dell’oggetto socia- diritto a un voto.
le la Società può altresì compiere tutte le 7.3. La qualità di azionista costituisce, di per sé
operazioni necessarie o utili in funzione sola, adesione al presente statuto.
strumentale o comunque connessa, quali,
a titolo esemplificativo e non esaustivo: la Art. 8
prestazione di garanzie reali e/o personali 8.1 Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decre-
per obbligazioni proprie o delle controllate, to legislativo 16 marzo 1999, n. 79, i diritti
operazioni mobiliari, immobiliari, commer- dell’azionista sono esercitati d’intesa tra il
ciali, finanziarie, mutui e quant’altro colle- Ministro dell’economia e delle finanze ed il
gato all’oggetto sociale o che consenta una Ministro dello sviluppo economico.
migliore utilizzazione delle strutture e/o
risorse proprie e delle controllate. Art. 9
4.5 La Società svolge le attività di cui all’oggetto 9.1 L’Assemblea potrà deliberare aumenti di ca-
sociale nel rispetto delle norme vigenti e in pitale, fissandone termini, condizioni e mo-
conformità agli indirizzi strategici ed ope- dalità. In sede di aumento di capitale sono
rativi definiti dal Ministero dello sviluppo ammessi conferimenti di beni in natura e di
economico. crediti.
TITOLO III Art. 10
DOMICILIO DEI SOCI 10.1. L’Assemblea straordinaria può attribuire
agli amministratori la facoltà di emettere in
Art. 5
una o più volte obbligazioni convertibili,
5.1 Il domicilio di ciascun socio, per quanto fino ad un ammontare determinato e per il
concerne i rapporti con la società, è quello periodo massimo di cinque anni dalla data
risultante dai libri sociali. di adozione del presente statuto. In tal caso
la delega comprende anche quella relativa al
TITOLO IV corrispondente aumento del capitale socia-
CAPITALE-AZIONI-OBBLIGAZIONI le.
Art. 6 TITOLO V
6.1. Il capitale sociale è di Euro 26.000.000,00, ASSEMBLEA
rappresentato da n. 26.000.000 azioni or-
dinarie del valore nominale di Euro 1,00 Art. 11
ciascuna. 11.1. Le Assemblee ordinarie e straordinarie
sono tenute di regola, presso la sede sociale,
Art. 7 salva diversa deliberazione del consiglio di
7.1. Le azioni sono nominative. amministrazione e purché in Italia.
—4—
5. 11.2. L’Assemblea ordinaria deve essere convo- l’Assemblea. Per lo svolgimento delle proprie
cata almeno una volta l’anno, per l’approva- funzioni, il Presidente dell’Assemblea può
zione del bilancio, entro centottanta giorni farsi coadiuvare da uno o più assistenti
dalla chiusura dell’esercizio, tenuto conto presenti in ciascuno dei luoghi audio e/o
dei tempi tecnici per la predisposizione video collegati. Analoga facoltà è attribuita
dei dati consuntivi del comparto elettrico, al soggetto verbalizzante per lo svolgimento
dell’esigenza di attendere l’approvazione delle proprie funzioni.
dei bilanci delle società partecipate che 11.4. L’Assemblea è convocata dal Consiglio di
pure operano nel comparto elettrico e dei Amministrazione, nella sede della Società
particolari compiti attribuiti alla società dal o in altro luogo, in Italia, mediante avvi-
D.Lgs. 16 marzo 1999 n.79. so – contenente il giorno, l’ora e il luogo
11.3. L’Assemblea, sia ordinaria che straordina- dell’adunanza e l’elenco delle materie da
ria, può svolgersi anche con gli intervenuti trattare – comunicato con mezzi che garan-
dislocati in più luoghi, contigui o distanti, tiscano la prova dell’avvenuto ricevimento
che siano audio e video collegati fra loro, a almeno quindici giorni prima di quello fis-
condizione che sia rispettato il metodo col- sato per l’adunanza. In caso di urgenza, det-
legiale e che: to termine può essere ridotto a otto giorni
a) sia consentito al Presidente dell’Assemblea prima dell’adunanza.
11.5. L’Assemblea è comunque valida, a pre-
di effettuare le attività di cui al successivo
articolo 12; scindere da dette formalità, qualora sia
rappresentato l’intero capitale sociale e sia
b) sia consentito al Presidente e al soggetto
presente la maggioranza dei componenti il
verbalizzante di percepire adeguatamente
Consiglio di Amministrazione e del Colle-
gli eventi assembleari oggetto di
gio Sindacale.
verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare Art. 12
in tempo reale alla discussione e in maniera 12.1. Il Presidente dell’Assemblea verifica la re-
simultanea alla votazione sugli argomenti golarità della costituzione, accerta l’identità
all’ordine del giorno nonché di trasmettere, e la legittimazione dei presenti ed, in genere,
ricevere e visionare documenti; il diritto di intervento e di voto, regola lo
d) vengano indicati nell’avviso di convocazione svolgimento dei lavori assembleari ed ac-
i luoghi audio e video collegati a cura della certa i risultati delle votazioni; degli esiti di
società nei quali gli intervenienti potranno tali accertamenti deve essere dato conto nel
affluire. verbale.
Nell’ipotesi di cui al presente comma,
Art. 13
il Presidente dell’Assemblea e il
soggetto verbalizzante devono trovarsi 13.1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del
contemporaneamente presso il medesimo Consiglio di Amministrazione o, in caso di
luogo; in detto luogo si intende tenuta sua assenza o impedimento, dal Vice Presi-
—5—
6. dente se nominato, ovvero da altra persona TITOLO VI
eletta dall’ Assemblea. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
13.2. Il Presidente dell’Assemblea è assistito da
un segretario, anche non socio, designato Art. 15
dall’Assemblea. 15.1. La Società è amministrata da un Consiglio
di Amministrazione composto da un nume-
Art. 14
ro di membri non inferiore a tre e non supe-
14.1. L’Assemblea delibera su tutti gli oggetti di riore a cinque. L’Assemblea ne determina il
sua competenza per legge. numero entro i limiti suddetti.
14.2. Spetta all’Assemblea Ordinaria, fintanto- 15.2. Gli amministratori sono nominati per un
ché lo Stato Italiano detiene direttamente periodo non superiore a tre esercizi e scado-
o indirettamente il controllo della società ai no alla data dell’Assemblea convocata per
sensi dell’art. 2359 I comma n. 1 c.c., auto- l’approvazione del bilancio relativo all’ulti-
rizzare il Consiglio di Amministrazione ad mo esercizio della loro carica; gli ammini-
attribuire deleghe operative al Presidente, stratori sono rieleggibili a norma dell’art.
su specifiche materie delegabili ai sensi di 2383 del codice civile.
legge. 15.3. L’assunzione della carica di amministratore
14.3. Quando richiesto dalla legge ed in ogni altro è subordinata al possesso dei requisiti di se-
caso in cui ritenuto opportuno, il verbale è guito specificati. In particolare:
redatto da notaio.
a) i consiglieri di amministrazione devono
14.4. Per la validità della costituzione dell’Assem- essere scelti secondo criteri di professionalità
blea, sia ordinaria che straordinaria, e per la e competenza tra persone che abbiano
validità delle relative deliberazioni si osser- maturato un’esperienza complessiva di
vano le disposizioni di legge. almeno un triennio attraverso l’esercizio di:
14.5. Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in
i) attività di amministrazione o di controllo
conformità delle norme di legge e del pre-
ovvero compiti direttivi presso imprese,
sente statuto, vincolano tutti i soci, ancor-
ovvero,
ché non intervenuti o dissenzienti.
14.6. Le deliberazioni dell’Assemblea devono ii) attività professionali o di insegnamento
constare da verbale sottoscritto dal Presi- universitario in materie giuridiche,
dente dell’Assemblea e dal segretario o no- economiche, finanziarie o tecnico-
taio. scientifiche, attinenti o comunque
funzionali all’attività di impresa, ovvero,
iii) funzioni amministrative o dirigenziali,
presso enti pubblici o pubbliche
amministrazioni, operanti in settori
attinenti a quello di attività dell’impresa,
ovvero presso enti o pubbliche
—6—
7. amministrazioni che non hanno attinenza inferiore a un anno per un delitto
con i predetti settori purché le funzioni contro la pubblica amministrazione,
comportino la gestione di risorse contro la fede pubblica, contro il
economico-finanziarie. patrimonio, contro l’ordine pubblico,
b) L’amministratore cui siano state delegate contro l’economia pubblica ovvero per
in modo continuativo, ai sensi dell’articolo un delitto in materia tributaria;
2381, comma 2, c.c., attribuzioni gestionali - alla reclusione per un tempo non
proprie del Consiglio di Amministrazione, inferiore a due anni per un qualunque
può rivestire la carica di amministratore delitto non colposo;
in non più di due ulteriori consigli in iv) sia stato soggetto all’applicazione su
società per azioni. Ai fini del calcolo di richiesta delle parti di una delle pene
tale limite, non si considerano gli incarichi indicate al punto iii), salvo il caso di
di amministratore in società controllate o estinzione del reato; le pene previste dal
collegate. Gli amministratori cui non siano precedente punto iii), primo alinea, non
state delegate le attribuzioni di cui sopra rilevano se inferiori ad un anno.
possono rivestire la carica di amministratore
Il difetto dei requisiti determina la
in non più di cinque ulteriori consigli in
decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal
società per azioni.
Consiglio di Amministrazione entro trenta
c) La carica di amministratore non può essere giorni dalla nomina o dalla conoscenza del
ricoperta da colui che: difetto sopravvenuto.
i) si trovi in una delle condizioni di d) Costituiscono cause di sospensione dalle
ineleggibilità o decadenza previste funzioni di amministratore:
dall’art. 2382 del codice civile;
i) la condanna con sentenza non definitiva
ii) sia stato sottoposto a misure di prevenzione per uno dei reati di cui alla precedente
disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi lettera c), punto iii);
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423
ii) l’applicazione su richiesta delle parti di una
o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
delle pene di cui alla precedente lettera c),
successive modificazioni ed integrazioni,
punto iv), con sentenza non definitiva;
salvi gli effetti della riabilitazione;
iii) l’applicazione provvisoria di una delle
iii) sia stato condannato con sentenza
misure previste dall’articolo 10, comma
irrevocabile, salvi gli effetti della
3, della legge 31 maggio 1965, n. 575,
riabilitazione:
come sostituito dall’articolo 3 della
- alla reclusione per uno dei delitti previsti legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive
nel titolo XI del libro V del codice modificazioni e integrazioni;
civile e nel regio decreto 16 marzo
iv) l’applicazione di una misura cautelare di
1942, n. 267;
tipo personale.
- alla reclusione per un tempo non
—7—
8. Il Consiglio di Amministrazione iscrive di sostituire il Presidente nei casi di assenza
l’eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha o di impedimento del Presidente medesi-
dichiarato la sospensione, fra le materie da mo; tale carica non darà in ogni caso titolo
trattare nella prima assemblea successiva al a compensi aggiuntivi.
verificarsi di una delle cause di sospensione 16.3. Il Consiglio, su proposta del Presidente,
indicate alla precedente lettera d). La revoca è nomina un segretario, anche estraneo alla
dichiarata, sentito l’interessato nei confronti Società.
del quale è effettuata la contestazione,
almeno quindici giorni prima della sua Art. 17
audizione. L’esponente non revocato è 17.1. Il Consiglio si raduna nel luogo indicato
reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle nell’avviso di convocazione tutte le volte
ipotesi previste dai punti iii) e iv) della che il Presidente o, in caso di sua assenza o
precedente lettera d), la sospensione si impedimento, il Vice Presidente lo giudichi-
applica in ogni caso per l’intera durata delle no necessario ed in ogni caso almeno ogni
misure ivi previste. due mesi, o quando ne sia fatta richiesta
15.4. L’Assemblea, anche nel corso del mandato, scritta dalla maggioranza dei suoi compo-
può variare il numero dei componenti del nenti o dal collegio sindacale.
Consiglio di Amministrazione, sempre en- 17.2. E’ammessa la possibilità che le riunioni del
tro il limite di cui al primo punto del presen- Consiglio si tengano a mezzo di sistemi di
te articolo, provvedendo alle relative nomi- collegamento audiovisivi e teleconferenza o
ne. Gli amministratori così eletti scadranno altri similari sistemi di telecomunicazione, a
con quelli in carica. condizione che tutti i partecipanti possano
15.5. Se nel corso dell’esercizio vengono a man- essere identificati e sia loro consentito se-
care uno o più amministratori, si provvede guire la discussione in tempo reale nella trat-
ai sensi dell’art. 2386 del codice civile. Se tazione degli argomenti affrontati nonché
viene meno la maggioranza dei consiglieri, ricevere e trasmettere documenti. Verifican-
si intenderà dimissionario l’intero Consiglio dosi tali requisiti, il Consiglio si considera
e l’Assemblea dovrà essere convocata d’ur- riunito nel luogo in cui si trova il Presidente,
genza dagli amministratori rimasti in carica dove pure deve trovarsi il segretario.
per la nomina del nuovo Consiglio. 17.3. La convocazione è fatta con lettera racco-
mandata o telegramma o telefax o posta
Art. 16
elettronica contenente l’indicazione della
16.1. Il Consiglio di Amministrazione nella pri- data, ora e luogo della riunione nonché de-
ma seduta successiva all’Assemblea che ha gli argomenti che debbono essere trattati,
proceduto alla sua nomina e qualora non da spedirsi almeno cinque giorni prima di
vi abbia già provveduto l’Assemblea stessa, quello fissato per la riunione o, in caso di
elegge tra i suoi membri un Presidente. urgenza, da spedirsi almeno ventiquattro
16.2. Il Consiglio di Amministrazione potrà al- ore prima, al domicilio di ciascun ammini-
tresì eleggere un Vice Presidente al solo fine stratore e di ciascun sindaco.
—8—
9. 17.4 Il Consiglio di Amministrazione deve essere no le operazioni necessarie per l’attuazione
altresì convocato quando ne è fatta richiesta dell’oggetto sociale.
scritta da almeno due consiglieri – o da uno
se il Consiglio è composto da tre membri – Art. 22
per deliberare su uno specifico argomento 22.1. Il Consiglio di Amministrazione, previa
da essi ritenuto di particolare rilievo, atti- delibera dell’Assemblea degli Azionisti di
nente alla gestione, argomento da indicare cui al comma 2 dell’art. 14 del presente
nella richiesta stessa. statuto, può attribuire deleghe operative al
Presidente sulle materie delegabili ai sensi di
Art. 18 legge, indicate dall’Assemblea, determinan-
18.1. Le riunioni del Consiglio sono presiedute done in concreto il contenuto.
dal Presidente o, in caso di sua assenza od 22.2. Il Consiglio di Amministrazione, fermo re-
impedimento, dal Vice Presidente, se nomi- stando quanto previsto al precedente com-
nato. In mancanza anche di quest’ultimo, ma, può inoltre delegare, sempre nei limiti
saranno presiedute dal consigliere più an- di legge, parte delle sue attribuzioni ad un
ziano di età. solo componente che conseguentemente
viene nominato Amministratore Delegato.
Art. 19 Solo a tale componente, e al Presidente nel
19.1. Per la validità delle riunioni del Consiglio caso di attribuzione di deleghe operative di
è necessaria la presenza della maggioranza cui al precedente comma, possono essere
degli amministratori in carica. riconosciuti compensi ai sensi dell’art. 2389
19.2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza III comma c.c.
dei voti dei presenti. In caso di parità preva- 22.3. Il Consiglio di Amministrazione può de-
le il voto di chi presiede. legare il compimento di singoli atti anche
ad altri membri del Consiglio stesso, a con-
Art. 20 dizione che non siano previsti compensi
20.1. Le deliberazioni del Consiglio di Ammini- aggiuntivi.
strazione risultano da processi verbali che, 22.4. L’amministratore delegato cura che l’asset-
trascritti su apposito libro tenuto a norma to organizzativo e contabile sia adeguato
di legge, vengono firmati dal Presidente alla natura e alle dimensioni dell’impresa e
della seduta e dal segretario. riferisce al Consiglio di Amministrazione e
20.2. Le copie dei verbali fanno piena fede se al Collegio Sindacale almeno ogni tre mesi
sottoscritte dal Presidente della seduta e dal sul generale andamento della gestione e sul-
segretario. la sua prevedibile evoluzione nonché sulle
operazioni di maggior rilievo per le loro
Art. 21 dimensioni o caratteristiche effettuate dalla
21.1. La gestione dell’impresa spetta esclusiva- società e dalle sue controllate.
mente agli amministratori, i quali compio- 22.5. Il Responsabile della funzione di control-
—9—
10. lo interno riferisce al Consiglio di Ammi- Consiglio.
nistrazione ovvero ad apposito Comitato
eventualmente costituito all’interno dello TITOLO VII
stesso. DIRIGENTE PREPOSTO ALLA
REDAZIONE DEI DOCUMENTI
Art. 23 CONTABILI SOCIETARI (ART. 154-BIS
D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58)
23.1 La rappresentanza legale e la firma socia-
le spettano al Presidente del Consiglio di Art. 26
Amministrazione. In caso di sua assenza
e/o impedimento spettano al Vice Presi- 26.1. Il Consiglio di Amministrazione nomina,
dente se nominato; la firma del Vice Pre- previo parere obbligatorio del Collegio Sin-
sidente fa fede di fronte ai terzi dell’as- dacale, per un periodo non inferiore alla
senza e/o impedimento del Presidente. durata in carica del Consiglio stesso e non
La rappresentanza della società spetta altre- superiore a sei esercizi, il dirigente prepo-
sì agli amministratori con delega, nei limiti sto alla redazione dei documenti contabili
della delega medesima. societari di cui all’art. 154 bis del D.Lgs.
58/1998.
23.2. I predetti legali rappresentanti potranno
conferire poteri di rappresentanza legale 26.2. Il dirigente preposto alla redazione dei do-
della Società, pure in sede processuale, an- cumenti contabili societari deve possedere
che con facoltà di subdelega. i requisiti di onorabilità previsti per gli am-
ministratori.
Art. 24 26.3. Il dirigente preposto alla redazione dei
24.1. Ai membri del Consiglio di Amministra- documenti contabili societari deve essere
zione spetta un compenso da determinarsi scelto secondo criteri di professionalità e
dall’Assemblea ordinaria. Tale deliberazio- competenza tra i dirigenti che abbiano ma-
ne, una volta presa, sarà valida anche per gli turato un’esperienza complessiva di almeno
esercizi successivi fino a diversa determina- tre anni in funzioni amministrative presso
zione dell’Assemblea. imprese, o presso società di consulenza o
studi professionali.
Art. 25 26.4. Il dirigente preposto alla redazione dei
25.1. Il Presidente: documenti contabili societari può essere
revocato dal Consiglio di Amministrazione,
a) fissa l’ordine del giorno del Consiglio di
sentito il parere del Collegio Sindacale, solo
Amministrazione e ne coordina i lavori;
per giusta causa.
b) provvede affinché adeguate informazioni 26.5. Il dirigente preposto alla redazione dei do-
sulle materie iscritte all’ordine del giorno cumenti contabili societari decade dall’uffi-
vengano fornite a tutti gli amministratori e cio in mancanza dei requisiti necessari per la
sindaci; carica. La decadenza è dichiarata dal Consi-
c) verifica l’attuazione delle deliberazioni del glio di Amministrazione entro trenta giorni
— 10 —
11. dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. 27.2. I sindaci restano in carica per tre eser-
26.6. Il dirigente preposto alla redazione dei do- cizi e scadono alla data dell’Assemblea
cumenti contabili societari predispone ade- convocata per l’approvazione del bilan-
guate procedure amministrative e contabili cio relativo al terzo esercizio della carica.
per la formazione del bilancio d’esercizio e, I sindaci uscenti sono rieleggibili.
ove previsto, del bilancio consolidato. 27.3. E’ ammessa la possibilità che le riunioni
26.7. Il Consiglio di Amministrazione vigila af- del Collegio Sindacale si tengano a mezzo
finché il dirigente preposto alla redazione di sistemi di collegamento audiovisivi e/o
di documenti contabili societari disponga di teleconferenza o altri similari sistemi di
adeguati poteri e mezzi per l’esercizio dei telecomunicazione, a condizione che tutti
compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto i partecipanti possano essere identificati e
effettivo delle procedure amministrative e sia loro consentito seguire la discussione
contabili. in tempo reale nella trattazione degli argo-
26.8. Gli organi amministrativi delegati e il diri- menti affrontati nonché ricevere e trasmet-
gente preposto alla redazione dei documen- tere documenti. Verificandosi tali requisiti,
ti contabili societari attestano, con apposita il Collegio si considera riunito nel luogo in
relazione allegata al bilancio d’esercizio e, cui si trova il presidente.
ove previsto, al bilancio consolidato, l’ade-
guatezza e l’effettiva applicazione delle
TITOLO IX
procedure di cui al comma 6 del presente REVISIONE LEGALE DEI CONTI
articolo nel corso dell’esercizio cui si rife-
Art. 28
riscono i documenti, nonché la corrispon-
denza di questi alle risultanze dei libri e delle 28.1. La revisione legale dei conti sulla Società è
scritture contabili e la loro idoneità a forni- esercitata da una società di revisione legale
re una rappresentazione veritiera e corretta iscritta nell’apposito registro. L’Assemblea,
della situazione patrimoniale, economica su proposta motivata del Collegio Sindaca-
e finanziaria della società e, ove previsto il le, conferisce alla società di revisione legale
bilancio consolidato, dell’insieme delle im- l’incarico di revisione legale dei conti, de-
prese incluse nel consolidamento. terminandone il corrispettivo spettante per
l’intera durata dell’incarico e gli eventuali
TITOLO VIII criteri per l’adeguamento di tale corrispetti-
COLLEGIO SINDACALE vo durante l’incarico.
L’incarico ha la durata di tre esercizi con
Art. 27 scadenza alla data dell’Assemblea convoca-
27.1. L’Assemblea nomina il Collegio Sindacale ta per l’approvazione del bilancio relativo al
costituito da tre sindaci effettivi e ne de- terzo esercizio dell’incarico.
termina il compenso. L’Assemblea nomina L’incarico è rinnovabile.
altresì due sindaci supplenti.
— 11 —
12. TITOLO X di amministratore.
BILANCI E UTILI 32.3. Per quanto non espressamente disposto
nel presente statuto, valgono le norme del
Art. 29 codice civile e delle leggi speciali in materia.
29.1. L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre
di ogni anno.
29.2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio prov- Firmato Emilio Cremona
vede, in conformità alle prescrizioni di leg- Firmato Alfredo Maria Becchetti Notaio
ge, alla formazione del bilancio sociale.
Art. 30
30.1. I dividendi non riscossi entro il quinquen-
nio dal giorno in cui siano diventati esigibili
saranno prescritti a favore della Società con
diretta loro apposizione a riserva.
TITOLO XI
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
DELLA SOCIETÀ
Art. 31
31.1. In caso di scioglimento della Società, l’As-
semblea determinerà le modalità della liqui-
dazione e nominerà uno o più liquidatori
fissandone i poteri e i compensi.
TITOLO XII
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 32
32.1. E’ fatto divieto di corrispondere gettoni di
presenza ai componenti degli organi sociali.
32.2. La remunerazione dei componenti di comi-
tati con funzioni consultive o di proposta,
ove sia necessaria la costituzione di detti
comitati, può essere riconosciuta a ciascuno
dei componenti in misura non superiore al
30% del compenso deliberato per la carica
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