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Decreto Legge del 28/11/1988 n. 511

                                        Titolo del provvedimento:
                                        Disposizioni   urgenti in    materia di    finanza regionale   e   locale.
                                        (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29/11/1988)
                                                                         art. 6
                                        Misura dell'addizionale sull'energia elettrica.
Servizio di documentazione tributaria




                                        Testo: in vigore dal 01/06/2007
                                          1. E' istituita una addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui
                                        agli articoli 52, e seguenti, del testo unico delle disposizioni legislative
                                        concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
                                        penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995,
                                        n. 504, di seguito denominato: testo unico delle accise, nelle misure di:
                                            a) euro 18,59 per mille kWh in favore dei comuni per qualsiasi uso
                                        effettuato nelle    abitazioni,   con esclusione delle seconde case e con
                                        esclusione delle forniture, con potenza disponibile fino a 3 kW, effettuate
                                        nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, limitatamente ai
                                        primi 150 kWh di consumo mensili. Per i consumi superiori ai limiti di 150
                                        kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3
                                        kW, si procede al recupero della relativa addizionale secondo i criteri
                                        stabiliti nel capitolo I, punto 2, della deliberazione n. 15 del 14 dicembre
                                        1993 del Comitato interministeriale dei prezzi;
                                            b) euro 20,40 per mille kWh in favore dei comuni, per qualsiasi uso
                                        effettuato nelle seconde case;
                                            c) euro 9,30 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso
                                        effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze,
                                        fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese.
                                          2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del
                                        bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al
                                        comma 1, lettera c), fino a euro 11,40 per mille kWh. Le deliberazioni sono
                                        pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali
                                        del Ministero dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del
                                        Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalita'
                                        applicative.
                                          3. Le addizionali di cui al comma 1 sono dovute dai soggetti obbligati di
                                        cui all'articolo 53 del testo unico delle accise, al momento della fornitura
                                        dell'energia elettrica ai consumatori finali ovvero, per l'energia elettrica
                                        prodotta o acquistata per uso proprio, al momento del suo consumo. Le
                                        addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalita' dell'accisa
                                        sull'energia elettrica.
                                          4. Le addizionali di cui al comma 1 relative a forniture di energia
                                        elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW sono versate
                                        direttamente ai comuni ed alle province nell'ambito del cui territorio sono
                                        ubicate le utenze. Le addizionali relative a forniture di energia elettrica
                                        con potenza disponibile superiore a 200 kW e quelle relative al consumo
                                        dell'energia elettrica, prodotta o acquistata per uso proprio, sono versate
                                        all'erario, ad   eccezione di quelle riscosse nell'ambito delle province
                                        autonome di Trento e di Bolzano che sono versate direttamente ai comuni ed
                                        alle province stessi.
                                          5. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 3, del testo unico delle
                                        accise non si applicano alle addizionali di cui al comma 1; sono tuttavia
                                        esenti dalle   addizionali i consumi per l'illuminazione pubblica e per
                                        l'esercizio delle attivita' di produzione, trasporto e distribuzione di
                                        energia elettrica.
                                          6. A valere sugli importi delle addizionali concernenti i consumi relativi
                                        a forniture con potenza disponibile non superiore a 200 kW, possono essere
                                        disposte trattenute    esclusivamente  per rettifica di errori inerenti i
                                                                              Pagina 1
Decreto Legge del 28/11/1988 n. 511

                                        precedenti versamenti        gia'     effettuati ai comuni ed alle province al medesimo
                                        titolo.
                                                                                 art. 6 - quater
                                        Limiti alle esenzioni.

                                        Testo: in vigore dal 28/01/1989 con effetto dal 29/11/1988
                                        1.    A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le
                                        norme    di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 8.1 e 8.2 dell'art. 24 del DL 28
                                        febbraio 1983 n.55,      convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
                                        1983    n.131, e     successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituite
                                        dalle disposizioni di cui al presente articolo.
                                        2.    Per ogni chilowattora di consumo di energia elettrica e' istituita una
                                        addizionale nelle seguenti misure:
                                        a) lire 18 in favore dei comuni per qualsiasi applicazione nelle abitazioni,
                                        con esclusione delle forniture effettuate nelle abitazioni           di residenza
                                        anagrafica    dell'utente    limitatamente     al primo    scaglione mensile    di
Servizio di documentazione tributaria




                                        consumo,    quale    risulta   fissato nelle      tariffe vigenti    adottate dal
                                        Comitato interministariale dei prezzi;
                                        b) lire 6,5       in favore dei comuni e lire 11,5 in favore delle province per
                                        qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni,           per tutte le
                                        utenze,    fino al     limite massimo      di 200.000 chilowattora di consumo al
                                        mese.
                                        3.    Le addizionali di cui al secondo comma si applicano a partire dalle
                                        fatturazioni,     anche d'acconto,    effettuate dalle imprese distributrici dopo
                                        la data di entrata in vigore del presente decreto e, per le imprese non
                                        distributrici     di energia elettrica che presentano dichiarazioni di consumo
                                        agli    uffici tecnici     delle    imposte    di   fabbricazione,   dalla   prima
                                        dichiarazione di consumo, anche di acconto, successiva alla predetta data.
                                        4.    Le esenzioni vigenti per l'imposta erariale sul consumo dell'energia
                                        elettrica    non si estendono alle addizionali di cui al secondo comma; sono
                                        tuttavia esenti i consumi per l'illuminazione pubblica e per l'esercizio
                                        dell'attivita'      di   produzione,     trasporto e distribuzione di energia
                                        elettrica.
                                        5.    Le addizionali di cui al secondo comma sono liquidate e riscosse con le
                                        stesse    modalita' dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e
                                        sono versate direttamente ai comuni e alle province nell'ambito del cui
                                        territorio    sono ubicate     le utenze, con esclusione di quelle sui consumi
                                        relativi a forniture con potenza impegnata superiore a 200 chilowatt.
                                        6. A valere sugli importi delle addizionali concernenti i consumi relativi a
                                        forniture    con potenza     impegnata non superiore a 200 chilowatt, possono
                                        essere disposte trattenute esclusivamente per rettifica di errori inerenti i
                                        precedenti versamenti gia' effettuati ai comuni ed alle province al medesimo
                                        titolo.
                                        7. Le addizionali relative a forniture con potenza impegnata superiore a 200
                                        chilowatt,    nonche' quelle relative alle imprese di cui al comma 3 non
                                        distributrici,      sono   liquidate     e    riscosse con le stesse modalita'
                                        dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate in
                                        apposito    conto corrente     aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato
                                        intestato a "Ministero del tesoro: somme da devolvere a favore dei comuni e
                                        delle    province". Con decreto del Ministro del tesoro le somme affluite nel
                                        predetto conto corrente di tesoreria sono prelevate per essere iscritte nei
                                        competenti    capitoli dello      stato di previsione del Ministero dell'interno,
                                        per la successiva loro ripartizione tra i comuni e le province secondo
                                        criteri individuati dal Ministero dell'interno, sentite l'UPI e l'ANCI. Per
                                        i comuni e le province compresi nei territori delle province autonome di
                                        Trento    e di     Bolzano le somme da devolvere ai comuni ed alle province sono
                                        attribuite    dal Ministero      dell'interno alle province autonome per        la
                                        ripartizione tra gli enti interessati.

                                                                                 art. 7
                                        Aumento della tariffa.

                                        Testo: in vigore dal 29/11/1988
                                        1.   Il limite stabilito dall'articolo 17 del decreto legge 1 luglio 1986, n.
                                        318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 48, e'

                                                                                   Pagina 2
Decreto Legge del 28/11/1988 n. 511

                                        elevato   a lire    170 per la parte della tariffa relativa al servizio di
                                        fognatura.
                                        2.   La tariffa del canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta,
                                        l'allontanamento,   la depurazione    e lo scarico delle acque di rifiuto
                                        provenienti da insediamenti civili, di cui all'articolo 17 della legge 10
                                        maggio 1976, n.    319, e successive modificazioni ed integrazioni, deliberata
                                        dagli enti gestori del servizio e vigente alla data di entrata in vigore del
                                        presente decreto, e' aumentata di lire 70 per la parte relativa al servizio
                                        di fognatura.
                                        3.   Gli enti gestori del servizio di fognatura applicano l'aumento previsto
                                        dai commi 1 e 2 a partire dalle fatturazioni effettuate dopo la data di
                                        entrata in vigore del presente decreto.
                                        4.   In deroga all'articolo 17, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n.
                                        41, e ai fini dell'applicazione dell'articolo 19 del decreto legge 31 agosto
                                        1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n.
                                        440,   le tariffe degli acquedotti comunque gestiti dagli enti locali possono
                                        essere   aumentate nell'anno 1988 fino ad assicurare la copertura del 100 per
Servizio di documentazione tributaria




                                        cento di tutti i costi di gestione.

                                                                              art. 8
                                        Copertura finanziaria.
                                        Testo: in vigore dal 29/11/1988
                                        1. Il rapporto di copertura del costo complessivo di erogazione del servizio
                                        di   smaltimento dei     rifiuti solidi urbani interni con il provento della
                                        tassa, da deliberare per l'anno 1987 in misura non inferiore al 40 per cento
                                        o per l'anno 1988 in misura non inferiore al 60 per cento entro i termini
                                        previsti    dall'articolo 16    del decreto legge 31 agosto 1987, n. 359,
                                        convertito,    con modificazioni,    dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440,
                                        costituisce    la minima    copertura finanziaria che gli aumenti delle tariffe
                                        devevano assicurare ai     comuni. Restano pertanto valide ed efficaci le
                                        deliberazioni    adottate dai consigli comunali entro i termini stabiliti dal
                                        citato articolo 16,     con le quali si e' inteso assicurare al comune un
                                        rapporo   di copertura     dei costi superiore a quello minimo obbligatorio,
                                        prescritto dalla norma soprarichiamata.
                                        2.   L'articolo 10 bis del decreto legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito
                                        con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e' aggiunto in fine,
                                        il seguente comma:
                                        "1   bis. Sono     esclusi da tale classificazione i locali destinati ad
                                        abitazione del conduttore e/o proprietario del fondo ed ogni altro destinato
                                        ad   uso abitativo i rifiuti dei quali restano classificati, ad ogni effetto
                                        di legge, rifiuti urbani interni".
                                        3.   La pena pecuniaria prevista al terzo comma dell'articolo 23 del decreto
                                        legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni, dalla legge 26
                                        aprile 1983, n.      131, non e' dovuta nel caso in cui il contribuente, al
                                        momento del versamento, abbia corrisposto per intero la sovrimposta dovuta.

                                                                         art. 10
                                        Differimento dei termini relativi alle dichiarazioni e ai versamenti
                                        degli enti di cui al DPR 218/78 ed alle aziende turistiche nonche' agli
                                        enti morali di carattere artistico e culturale.

                                        Testo: in vigore dal 28/01/1989 con effetto dal 29/11/1988
                                        1. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legge 14       marzo 1988,
                                        n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio           1988,   n.
                                        154, sono estese a tutti gli enti soggetti alle disposizioni in materia di
                                        contabilita' pubblica.
                                        2. Il termine del 31 ottobre 1988, previsto dall'articolo 9 del citato
                                        decreto legge n. 70 del 1988, convertito con modificazioni,      dalla    citata
                                        legge n. 154 del 1988, e' prorogato al 30 giugno 1989.
                                        3. I periodi di imposta cui si applicano le            disposizioni    contenute
                                        nell'articolo 9 del citato decreto legge n. 70 del 1988,      convertito,    con
                                        modificazioni, dalla citata legge n. 154 del 1988, sono quelli chiusi
                                        anteriormente all'1 gennaio 1989.
                                        4. I terzi nei confronti dei quali gli enti di cui al primo comma effettuano
                                        la rivalsa possono portare in detrazione i relativi importi nel     periodo   di

                                                                               Pagina 3
Decreto Legge del 28/11/1988 n. 511

                                        imposta nel corso del quale la rivalsa e' stata effettuata.
                                        5. All'articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con
                                        decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.        917,  e'
                                        aggiunto, infine, il seguente comma:
                                        "4 bis. Per gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilita'
                                        pubblica, la contabilita' unica di cui al terzo comma si intende realizzata
                                        nell'ambito della contabilita' pubblica tenuta a norma di legge dagli stessi
                                        enti".
                                                                              art. 12
                                        Entrata in vigore.
                                        Testo: in vigore dal 29/11/1988
                                        1.   Il presente    decreto entra in vigore il giorno     stesso della sua
                                        pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica   italiana e sara'
                                        presentato alle Camere per la conversione in legge.
Servizio di documentazione tributaria




                                                                               Pagina 4

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D.l.511 88 addizionale_energia_elettrica

  • 1. Decreto Legge del 28/11/1988 n. 511 Titolo del provvedimento: Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29/11/1988) art. 6 Misura dell'addizionale sull'energia elettrica. Servizio di documentazione tributaria Testo: in vigore dal 01/06/2007 1. E' istituita una addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui agli articoli 52, e seguenti, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, di seguito denominato: testo unico delle accise, nelle misure di: a) euro 18,59 per mille kWh in favore dei comuni per qualsiasi uso effettuato nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case e con esclusione delle forniture, con potenza disponibile fino a 3 kW, effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, limitatamente ai primi 150 kWh di consumo mensili. Per i consumi superiori ai limiti di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero della relativa addizionale secondo i criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del Comitato interministeriale dei prezzi; b) euro 20,40 per mille kWh in favore dei comuni, per qualsiasi uso effettuato nelle seconde case; c) euro 9,30 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. 2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a euro 11,40 per mille kWh. Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalita' applicative. 3. Le addizionali di cui al comma 1 sono dovute dai soggetti obbligati di cui all'articolo 53 del testo unico delle accise, al momento della fornitura dell'energia elettrica ai consumatori finali ovvero, per l'energia elettrica prodotta o acquistata per uso proprio, al momento del suo consumo. Le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalita' dell'accisa sull'energia elettrica. 4. Le addizionali di cui al comma 1 relative a forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW sono versate direttamente ai comuni ed alle province nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze. Le addizionali relative a forniture di energia elettrica con potenza disponibile superiore a 200 kW e quelle relative al consumo dell'energia elettrica, prodotta o acquistata per uso proprio, sono versate all'erario, ad eccezione di quelle riscosse nell'ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano che sono versate direttamente ai comuni ed alle province stessi. 5. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 3, del testo unico delle accise non si applicano alle addizionali di cui al comma 1; sono tuttavia esenti dalle addizionali i consumi per l'illuminazione pubblica e per l'esercizio delle attivita' di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. 6. A valere sugli importi delle addizionali concernenti i consumi relativi a forniture con potenza disponibile non superiore a 200 kW, possono essere disposte trattenute esclusivamente per rettifica di errori inerenti i Pagina 1
  • 2. Decreto Legge del 28/11/1988 n. 511 precedenti versamenti gia' effettuati ai comuni ed alle province al medesimo titolo. art. 6 - quater Limiti alle esenzioni. Testo: in vigore dal 28/01/1989 con effetto dal 29/11/1988 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 8.1 e 8.2 dell'art. 24 del DL 28 febbraio 1983 n.55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983 n.131, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituite dalle disposizioni di cui al presente articolo. 2. Per ogni chilowattora di consumo di energia elettrica e' istituita una addizionale nelle seguenti misure: a) lire 18 in favore dei comuni per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, con esclusione delle forniture effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica dell'utente limitatamente al primo scaglione mensile di Servizio di documentazione tributaria consumo, quale risulta fissato nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministariale dei prezzi; b) lire 6,5 in favore dei comuni e lire 11,5 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 chilowattora di consumo al mese. 3. Le addizionali di cui al secondo comma si applicano a partire dalle fatturazioni, anche d'acconto, effettuate dalle imprese distributrici dopo la data di entrata in vigore del presente decreto e, per le imprese non distributrici di energia elettrica che presentano dichiarazioni di consumo agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, dalla prima dichiarazione di consumo, anche di acconto, successiva alla predetta data. 4. Le esenzioni vigenti per l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica non si estendono alle addizionali di cui al secondo comma; sono tuttavia esenti i consumi per l'illuminazione pubblica e per l'esercizio dell'attivita' di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. 5. Le addizionali di cui al secondo comma sono liquidate e riscosse con le stesse modalita' dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate direttamente ai comuni e alle province nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze, con esclusione di quelle sui consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore a 200 chilowatt. 6. A valere sugli importi delle addizionali concernenti i consumi relativi a forniture con potenza impegnata non superiore a 200 chilowatt, possono essere disposte trattenute esclusivamente per rettifica di errori inerenti i precedenti versamenti gia' effettuati ai comuni ed alle province al medesimo titolo. 7. Le addizionali relative a forniture con potenza impegnata superiore a 200 chilowatt, nonche' quelle relative alle imprese di cui al comma 3 non distributrici, sono liquidate e riscosse con le stesse modalita' dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato a "Ministero del tesoro: somme da devolvere a favore dei comuni e delle province". Con decreto del Ministro del tesoro le somme affluite nel predetto conto corrente di tesoreria sono prelevate per essere iscritte nei competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per la successiva loro ripartizione tra i comuni e le province secondo criteri individuati dal Ministero dell'interno, sentite l'UPI e l'ANCI. Per i comuni e le province compresi nei territori delle province autonome di Trento e di Bolzano le somme da devolvere ai comuni ed alle province sono attribuite dal Ministero dell'interno alle province autonome per la ripartizione tra gli enti interessati. art. 7 Aumento della tariffa. Testo: in vigore dal 29/11/1988 1. Il limite stabilito dall'articolo 17 del decreto legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 48, e' Pagina 2
  • 3. Decreto Legge del 28/11/1988 n. 511 elevato a lire 170 per la parte della tariffa relativa al servizio di fognatura. 2. La tariffa del canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti civili, di cui all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, deliberata dagli enti gestori del servizio e vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' aumentata di lire 70 per la parte relativa al servizio di fognatura. 3. Gli enti gestori del servizio di fognatura applicano l'aumento previsto dai commi 1 e 2 a partire dalle fatturazioni effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. 4. In deroga all'articolo 17, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e ai fini dell'applicazione dell'articolo 19 del decreto legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, le tariffe degli acquedotti comunque gestiti dagli enti locali possono essere aumentate nell'anno 1988 fino ad assicurare la copertura del 100 per Servizio di documentazione tributaria cento di tutti i costi di gestione. art. 8 Copertura finanziaria. Testo: in vigore dal 29/11/1988 1. Il rapporto di copertura del costo complessivo di erogazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni con il provento della tassa, da deliberare per l'anno 1987 in misura non inferiore al 40 per cento o per l'anno 1988 in misura non inferiore al 60 per cento entro i termini previsti dall'articolo 16 del decreto legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, costituisce la minima copertura finanziaria che gli aumenti delle tariffe devevano assicurare ai comuni. Restano pertanto valide ed efficaci le deliberazioni adottate dai consigli comunali entro i termini stabiliti dal citato articolo 16, con le quali si e' inteso assicurare al comune un rapporo di copertura dei costi superiore a quello minimo obbligatorio, prescritto dalla norma soprarichiamata. 2. L'articolo 10 bis del decreto legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e' aggiunto in fine, il seguente comma: "1 bis. Sono esclusi da tale classificazione i locali destinati ad abitazione del conduttore e/o proprietario del fondo ed ogni altro destinato ad uso abitativo i rifiuti dei quali restano classificati, ad ogni effetto di legge, rifiuti urbani interni". 3. La pena pecuniaria prevista al terzo comma dell'articolo 23 del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, non e' dovuta nel caso in cui il contribuente, al momento del versamento, abbia corrisposto per intero la sovrimposta dovuta. art. 10 Differimento dei termini relativi alle dichiarazioni e ai versamenti degli enti di cui al DPR 218/78 ed alle aziende turistiche nonche' agli enti morali di carattere artistico e culturale. Testo: in vigore dal 28/01/1989 con effetto dal 29/11/1988 1. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, sono estese a tutti gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilita' pubblica. 2. Il termine del 31 ottobre 1988, previsto dall'articolo 9 del citato decreto legge n. 70 del 1988, convertito con modificazioni, dalla citata legge n. 154 del 1988, e' prorogato al 30 giugno 1989. 3. I periodi di imposta cui si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 9 del citato decreto legge n. 70 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 154 del 1988, sono quelli chiusi anteriormente all'1 gennaio 1989. 4. I terzi nei confronti dei quali gli enti di cui al primo comma effettuano la rivalsa possono portare in detrazione i relativi importi nel periodo di Pagina 3
  • 4. Decreto Legge del 28/11/1988 n. 511 imposta nel corso del quale la rivalsa e' stata effettuata. 5. All'articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, infine, il seguente comma: "4 bis. Per gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilita' pubblica, la contabilita' unica di cui al terzo comma si intende realizzata nell'ambito della contabilita' pubblica tenuta a norma di legge dagli stessi enti". art. 12 Entrata in vigore. Testo: in vigore dal 29/11/1988 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Servizio di documentazione tributaria Pagina 4