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UN APPROCCIO PRAGMATICO AL DIRITTO
   D’AUTORE SULLE OPERE DIGITALI


        Avv. Giorgio Spedicato
Managing Partner dello studio legale Monducci Perri Spedicato &
            Partners.
            Dottore di ricerca in Informatica giuridica e diritto dell’informatica.
CHI SONO
            Docente di Diritto della Proprietà intellettuale presso la Facoltà di
            Giurisprudenza dell’Università di Bologna (polo didattico di
            Ravenna).




            Lo Studio legale associato Monducci Perri Spedicato & Partners è
            una law boutique specializzata in proprietà intellettuale, diritto
CHI È MPS   delle nuove tecnologie e diritto dell’innovazione.
            Affianca chi fa dell’innovazione il proprio lavoro e il proprio
            impegno quotidiani, supportandolo nell’attività day by day e
            assistendolo nelle operazioni più complesse.
TAG CLOUD DI QUESTA SESSIONE
DIRITTO (D’AUTORE) E RIVOLUZIONE DIGITALE


Evoluzione tecnologica ed evoluzione giuridica sono legate a doppio filo.
Ciò è ancora più vero nell’ambito del diritto d’autore:

es. avvento della stampa a caratteri mobili
   nascono le prime embrionali forme di diritto d’autore (privilegi)

es. avvento delle tecnologie digitali e delle reti telematiche
   l’evoluzione normativa è ancora in corso…
DALL’EVOLUZIONE DELLA TECNOLOGIA…

Digitalizzazione delle opere…
                l’opera si dematerializza
                perde significato la distinzione tra originale e copia
                l’opera diviene manipolabile
                si moltiplicano le possibilità di convergenza tra opere di
                diversa natura (multimedialità)
…ALL’EVOLUZIONE DEI CONCETTI GIURIDICI


Il tradizionale diritto di riproduzione ha ora ad oggetto (art. 13 lda):

«la moltiplicazione in copie diretta o indiretta,
temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera»


        con la sola eccezione per «gli atti di riproduzione temporanea privi di rilievo
        economico proprio che sono transitori o accessori e parte integrante ed
        essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di
        consentire la trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di un
        intermediario, o un utilizzo legittimo di un’opera o di altri materiali»…
…ALL’EVOLUZIONE DEI CONCETTI GIURIDICI


Il diritto di comunicazione al pubblico incorpora ora (art. 16 lda):

«la messa a disposizione del pubblico dell’opera in maniera che
ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
individualmente»
(INTERMEZZO: ALCUNE FACILI EQUAZIONI)


             digitalizzazione = riproduzione
                scansione = riproduzione
             masterizzazione = riproduzione
        uploading = riproduzione + comunicazione
         sampling = riproduzione + modificazione
              downloading = riproduzione
file sharing = riproduzione + (normalmente) comunicazione
…ALL’EVOLUZIONE DEI CONCETTI GIURIDICI


Il principio di esaurimento del diritto di distribuzione (art. 17 lda) è ora
inapplicabile in caso di:

«messa a disposizione del pubblico di opere in modo che ciascuno
possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente,
anche nel caso in cui sia consentita la realizzazione di copie dell’opera»
TECNOLOGIA E DIRITTO D’AUTORE: UN’ANALISI S.W.O.T.


                S                                      W
   La tecnologia abbatte i costi          La tecnologia (almeno quella oggi diffusa sul
   di produzione e distribuzione          mercato) non consente ancora di sfruttare
                                          appieno tutte le potenzialità offerte dalla
                                          titolarità dei diritti esclusivi


   La tecnologia consente di sfruttare    La tecnologia mette a repentaglio i vecchi
   nuovi mercati e offre la possibilità   modelli di business e moltiplica le possibilità
   di implementare nuovi modelli          di violazione dei diritti esclusivi
   di business


                O                                      T
TECNOLOGIA E DIRITTO D’AUTORE: UN’ANALISI S.W.O.T.


                S                                      W
   La tecnologia abbatte i costi          La tecnologia (almeno quella oggi diffusa sul
   di produzione e distribuzione          mercato) non consente ancora di sfruttare
                                          appieno tutte le potenzialità offerte dalla
                                          titolarità dei diritti esclusivi


   La tecnologia consente di sfruttare    La tecnologia mette a repentaglio i vecchi
   nuovi mercati e offre la possibilità   modelli di business e moltiplica le possibilità
   di implementare nuovi modelli          di violazione dei diritti esclusivi
   di business


                O                                      T
FOCUS # 1

TITOLARI DEI DIRITTI
      [e/vs]
   UTILIZZATORI
«LA RISPOSTA ALLA MACCHINA È NELLA MACCHINA»


   art. 102-quater lda

Misure tecnologiche di protezione (MTP) sono tutte le tecnologie, i
dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro
funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati
dai titolari dei diritti.

Misure
           anti-accesso
           anti-copia
           di controllo degli usi
LA SPONDA DEL DIRITTO…


  art. 174-ter lda., 1 co.
«Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica,
riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche
avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di
protezione, opere o materiali protetti (…) è punito (…)»


Non è dunque vietato di per sé eludere una MTP, ma solo eludere per
porre in essere un utilizzo abusivo dell’opera
LA SPONDA DEL DIRITTO…


   art. 71-quinquies lda., co. 2 e 3
«I titolari dei diritti sono tenuti ad adottare idonee soluzioni (…) per consentire
l’esercizio delle eccezioni di cui agli articoli 55, 68, commi 1 e 2, 69, comma 2, 70,
comma 1, 71-bis e 71-quater, su espressa richiesta dei beneficiari ed a condizione
che i beneficiari stessi abbiano acquisito il possesso legittimo degli esemplari
dell’opera o del materiale protetto, o vi abbiano avuto accesso legittimo ai fini del
loro utilizzo, nel rispetto e nei limiti delle disposizioni di cui ai citati articoli (…).
I titolari dei diritti non sono tenuti agli adempimenti di cui al comma 2 in relazione
alle opere o ai materiali messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno vi
possa avere accesso dal luogo o nel momento scelto individualmente, quando
l’accesso avvenga sulla base di accordi contrattuali».
LA SPONDA DEL DIRITTO…


  art. 71-sexies lda, co. 1 e 3:
«È consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi
supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale,
purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente
commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche (…).
(…)
La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle opere o ai materiali protetti
messi a disposizione dei pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal
luogo e nel momento scelti individualmente, quando l’opera è protetta dalle
misure tecnologiche (…) ovvero quando l’accesso è consentito sulla base di accordi
contrattuali»
TUTTAVIA…


La forte avversione dei consumatori per i
«lucchetti digitali» e il fallimento delle
politiche commerciali basate sui DRM
in altri settori dell’industria culturale
dovrebbero sconsigliare il mondo
dell’editoria dal ripetere gli stessi errori…


                   Il «trend» attuale conduce piuttosto nella direzione
                   del SOCIAL DRM, basato su tecniche di watermarking
FOCUS # 2

AUTORI
 [e/vs]
EDITORI
TRASFERIMENTO DEI DIRITTI ED EDITORIA DIGITALE


   art. 107 lda

«I diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell’ingegno nonché i diritti
connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o
trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge, salva l’applicazione delle
norme contenute in questo capo»

   art. 110 lda

«La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto»
TRASFERIMENTO DEI DIRITTI ED EDITORIA DIGITALE


       REGOLA # 1

       Un trasferimento di diritti pattuito oralmente è
       pienamente valido…ma farlo per iscritto è sempre la
       soluzione migliore
TRASFERIMENTO DEI DIRITTI ED EDITORIA DIGITALE


   art. 19 lda

«I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti. L’esercizio di uno di
essi non esclude l’esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti. Essi hanno per oggetto l’opera nel
suo insieme ed in ciascuna delle sue parti»

   art. 119 lda, co. 1 e 5

Il contratto può avere per oggetto tutti i diritti di utilizzazione che spettano all’autore nel capo
dell’edizione, o taluni di essi, con il contenuto e per la durata che sono determinati dalla legge
vigente al momento del contratto.
(…)
L’alienazione di uno o più diritti di utilizzazione non implica, salvo patto contrario, il trasferimento
di altri diritti di che non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito, anche se compresi,
secondo le disposizioni del Titolo I, nella stessa categoria di facoltà esclusive.
TRASFERIMENTO DEI DIRITTI ED EDITORIA DIGITALE


       REGOLA # 2

       Less is more? Non quando si tratta di trasferire diritti di
       utilizzazione economica: è sempre meglio esplicitare in modo
       chiaro quali sono i diritti che vengono trasferiti, soprattutto
       quando ci si trova di fronte a fattispecie contrattuali atipiche,
       ovvero non espressamente disciplinate dalla legge
TRASFERIMENTO DEI DIRITTI ED EDITORIA DIGITALE


   art. 19 lda, co. 3

«Non possono essere compresi i futuri diritti eventualmente attribuiti da leggi posteriori, che
comportino una protezione del diritti di autore più larga nel suo contenuto o di maggiore
durata»



In caso di «vecchi» contratti di edizione, sottoscritti
nell’era del solo analogico, i diritti di pubblicazione
in formato elettronico non possono considerarsi
come ricompresi tra quelli trasferiti dall’autore all’editore
(v. querelle Penguin Books / Ian Fleming Publication)
TRASFERIMENTO DEI DIRITTI ED EDITORIA DIGITALE


   art. 119 lda, co. 4

«Salvo pattuizione espressa, l’alienazione non si estende ai diritti di
utilizzazione dipendenti dalle eventuali elaborazioni e trasformazioni di
cui l’opera è suscettibile, compresi gli adattamenti alla cinematografia,
alla radiodiffusione ed alla registrazione su apparecchi meccanici».
TRASFERIMENTO DEI DIRITTI ED EDITORIA DIGITALE


       REGOLA # 3

       Se l’editore intende sfruttare economicamente l’opera anche
       in sue versioni «derivate» è opportuno che si riservi
       esplicitamente il diritto ad apportare modifiche all’opera e
       che si riservi altresì i c.d. «diritti secondari»
TRASFERIMENTO DEI DIRITTI ED EDITORIA DIGITALE


   art. 122 lda, co. 1, 2, 3 e 4

«Il contratto di edizione può essere per edizione o a termine.
Il contratto per edizione conferisce all’editore il diritto di eseguire una o più edizioni entro
vent’anni dalla consegna del manoscritto completo.
Nel contratto devono essere indicati il numero delle edizioni e il numero degli esemplari di
ogni edizione.
Possono tuttavia essere previste più ipotesi, sia nei riguardi del numero delle edizioni e del
numero degli esemplari, sia nei riguardi del compenso relativo.
Se mancano tali indicazioni si intende che il contratto ha per oggetto una sola edizione per il
numero massimo di duemila esemplari».
TRASFERIMENTO DEI DIRITTI ED EDITORIA DIGITALE


       REGOLA # 4

       In caso di contratto «per edizione» specificare sempre il
       numero delle edizioni. La previsione relativa al numero di
       esemplari appare invece inapplicabile all’ipotesi di edizione
       esclusivamente elettronica dell’opera.
TRASFERIMENTO DEI DIRITTI ED EDITORIA DIGITALE


   art. 122 lda, co. 5

«Il contratto di edizione a termine conferisce all’editore il diritto di
eseguire quel numero di edizioni che stima necessario durante il
termine, che non può eccedere venti anni, e per il numero minimo di
esemplari per edizione, che deve essere indicato nel contratto, a pena
di nullità del contratto medesimo».
TRASFERIMENTO DEI DIRITTI ED EDITORIA DIGITALE


       REGOLA # 5

       In caso di contratto «a termine» specificare sempre il
       numero di anni. La previsione relativa al numero di
       esemplari appare invece inapplicabile all’ipotesi di
       edizione esclusivamente elettronica dell’opera.
CONCLUSIONE


Ogni giorno un autore si sveglia e sa che dovrà negoziare
bene il contratto con l’editore, o quest’ultimo
riuscirà ad accaparrarsi tutto il valore della sua opera.

Ogni giorno un editore si sveglia e sa che dovrà scrivere
bene il contratto con l’autore, o non potrà
sfruttare tutto il potenziale commerciale dell’opera.
Ogni giorno un lettore si sveglia e acquista un ebook e
sa che dovrà leggere bene il contratto di licenza, o rischierà
di commettere una violazione del diritto d’autore.

Ogni giorno, non importa che tu sia autore, editore o lettore.
Impara a leggere, negoziare e scrivere bene i contratti!
STUDIO LEGALE ASSOCIATO


MILANO
Via Larga, 6
20122 Milano
                                GRAZIE DELL’ATTENZIONE!
Tel. 02.89926248
Email: milano.desk@mpslaw.it

BOLOGNA                               Avv. Giorgio Spedicato
Via dell’Indipendenza, 36
40121 Bologna
Tel. 051.7878043
Email: bologna.desk@mpslaw.it
                                email: giorgio.spedicato@mpslaw.it
IMOLA
                                     skype: giorgio.spedicato
Via Garibaldi, 40
40026 Imola (Bo)
Tel. 0542.30702
Email: imola.desk@mpslaw.it
MONDUCCI PERRI SPEDICATO & PARTNERS

            www.mpslaw.it

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Giorgio Spedicato_Un approccio pragmatico al diritto d'autore sulle opere digitali (Ebook Lab Italia 2011)

  • 1. UN APPROCCIO PRAGMATICO AL DIRITTO D’AUTORE SULLE OPERE DIGITALI Avv. Giorgio Spedicato
  • 2. Managing Partner dello studio legale Monducci Perri Spedicato & Partners. Dottore di ricerca in Informatica giuridica e diritto dell’informatica. CHI SONO Docente di Diritto della Proprietà intellettuale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna (polo didattico di Ravenna). Lo Studio legale associato Monducci Perri Spedicato & Partners è una law boutique specializzata in proprietà intellettuale, diritto CHI È MPS delle nuove tecnologie e diritto dell’innovazione. Affianca chi fa dell’innovazione il proprio lavoro e il proprio impegno quotidiani, supportandolo nell’attività day by day e assistendolo nelle operazioni più complesse.
  • 3. TAG CLOUD DI QUESTA SESSIONE
  • 4. DIRITTO (D’AUTORE) E RIVOLUZIONE DIGITALE Evoluzione tecnologica ed evoluzione giuridica sono legate a doppio filo. Ciò è ancora più vero nell’ambito del diritto d’autore: es. avvento della stampa a caratteri mobili nascono le prime embrionali forme di diritto d’autore (privilegi) es. avvento delle tecnologie digitali e delle reti telematiche l’evoluzione normativa è ancora in corso…
  • 5. DALL’EVOLUZIONE DELLA TECNOLOGIA… Digitalizzazione delle opere… l’opera si dematerializza perde significato la distinzione tra originale e copia l’opera diviene manipolabile si moltiplicano le possibilità di convergenza tra opere di diversa natura (multimedialità)
  • 6. …ALL’EVOLUZIONE DEI CONCETTI GIURIDICI Il tradizionale diritto di riproduzione ha ora ad oggetto (art. 13 lda): «la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera» con la sola eccezione per «gli atti di riproduzione temporanea privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori e parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario, o un utilizzo legittimo di un’opera o di altri materiali»…
  • 7. …ALL’EVOLUZIONE DEI CONCETTI GIURIDICI Il diritto di comunicazione al pubblico incorpora ora (art. 16 lda): «la messa a disposizione del pubblico dell’opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente»
  • 8. (INTERMEZZO: ALCUNE FACILI EQUAZIONI) digitalizzazione = riproduzione scansione = riproduzione masterizzazione = riproduzione uploading = riproduzione + comunicazione sampling = riproduzione + modificazione downloading = riproduzione file sharing = riproduzione + (normalmente) comunicazione
  • 9. …ALL’EVOLUZIONE DEI CONCETTI GIURIDICI Il principio di esaurimento del diritto di distribuzione (art. 17 lda) è ora inapplicabile in caso di: «messa a disposizione del pubblico di opere in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, anche nel caso in cui sia consentita la realizzazione di copie dell’opera»
  • 10. TECNOLOGIA E DIRITTO D’AUTORE: UN’ANALISI S.W.O.T. S W La tecnologia abbatte i costi La tecnologia (almeno quella oggi diffusa sul di produzione e distribuzione mercato) non consente ancora di sfruttare appieno tutte le potenzialità offerte dalla titolarità dei diritti esclusivi La tecnologia consente di sfruttare La tecnologia mette a repentaglio i vecchi nuovi mercati e offre la possibilità modelli di business e moltiplica le possibilità di implementare nuovi modelli di violazione dei diritti esclusivi di business O T
  • 11. TECNOLOGIA E DIRITTO D’AUTORE: UN’ANALISI S.W.O.T. S W La tecnologia abbatte i costi La tecnologia (almeno quella oggi diffusa sul di produzione e distribuzione mercato) non consente ancora di sfruttare appieno tutte le potenzialità offerte dalla titolarità dei diritti esclusivi La tecnologia consente di sfruttare La tecnologia mette a repentaglio i vecchi nuovi mercati e offre la possibilità modelli di business e moltiplica le possibilità di implementare nuovi modelli di violazione dei diritti esclusivi di business O T
  • 12. FOCUS # 1 TITOLARI DEI DIRITTI [e/vs] UTILIZZATORI
  • 13. «LA RISPOSTA ALLA MACCHINA È NELLA MACCHINA» art. 102-quater lda Misure tecnologiche di protezione (MTP) sono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti. Misure anti-accesso anti-copia di controllo degli usi
  • 14. LA SPONDA DEL DIRITTO… art. 174-ter lda., 1 co. «Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti (…) è punito (…)» Non è dunque vietato di per sé eludere una MTP, ma solo eludere per porre in essere un utilizzo abusivo dell’opera
  • 15. LA SPONDA DEL DIRITTO… art. 71-quinquies lda., co. 2 e 3 «I titolari dei diritti sono tenuti ad adottare idonee soluzioni (…) per consentire l’esercizio delle eccezioni di cui agli articoli 55, 68, commi 1 e 2, 69, comma 2, 70, comma 1, 71-bis e 71-quater, su espressa richiesta dei beneficiari ed a condizione che i beneficiari stessi abbiano acquisito il possesso legittimo degli esemplari dell’opera o del materiale protetto, o vi abbiano avuto accesso legittimo ai fini del loro utilizzo, nel rispetto e nei limiti delle disposizioni di cui ai citati articoli (…). I titolari dei diritti non sono tenuti agli adempimenti di cui al comma 2 in relazione alle opere o ai materiali messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno vi possa avere accesso dal luogo o nel momento scelto individualmente, quando l’accesso avvenga sulla base di accordi contrattuali».
  • 16. LA SPONDA DEL DIRITTO… art. 71-sexies lda, co. 1 e 3: «È consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche (…). (…) La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle opere o ai materiali protetti messi a disposizione dei pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, quando l’opera è protetta dalle misure tecnologiche (…) ovvero quando l’accesso è consentito sulla base di accordi contrattuali»
  • 17. TUTTAVIA… La forte avversione dei consumatori per i «lucchetti digitali» e il fallimento delle politiche commerciali basate sui DRM in altri settori dell’industria culturale dovrebbero sconsigliare il mondo dell’editoria dal ripetere gli stessi errori… Il «trend» attuale conduce piuttosto nella direzione del SOCIAL DRM, basato su tecniche di watermarking
  • 18. FOCUS # 2 AUTORI [e/vs] EDITORI
  • 19. TRASFERIMENTO DEI DIRITTI ED EDITORIA DIGITALE art. 107 lda «I diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell’ingegno nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge, salva l’applicazione delle norme contenute in questo capo» art. 110 lda «La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto»
  • 20. TRASFERIMENTO DEI DIRITTI ED EDITORIA DIGITALE REGOLA # 1 Un trasferimento di diritti pattuito oralmente è pienamente valido…ma farlo per iscritto è sempre la soluzione migliore
  • 21. TRASFERIMENTO DEI DIRITTI ED EDITORIA DIGITALE art. 19 lda «I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti. L’esercizio di uno di essi non esclude l’esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti. Essi hanno per oggetto l’opera nel suo insieme ed in ciascuna delle sue parti» art. 119 lda, co. 1 e 5 Il contratto può avere per oggetto tutti i diritti di utilizzazione che spettano all’autore nel capo dell’edizione, o taluni di essi, con il contenuto e per la durata che sono determinati dalla legge vigente al momento del contratto. (…) L’alienazione di uno o più diritti di utilizzazione non implica, salvo patto contrario, il trasferimento di altri diritti di che non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito, anche se compresi, secondo le disposizioni del Titolo I, nella stessa categoria di facoltà esclusive.
  • 22. TRASFERIMENTO DEI DIRITTI ED EDITORIA DIGITALE REGOLA # 2 Less is more? Non quando si tratta di trasferire diritti di utilizzazione economica: è sempre meglio esplicitare in modo chiaro quali sono i diritti che vengono trasferiti, soprattutto quando ci si trova di fronte a fattispecie contrattuali atipiche, ovvero non espressamente disciplinate dalla legge
  • 23. TRASFERIMENTO DEI DIRITTI ED EDITORIA DIGITALE art. 19 lda, co. 3 «Non possono essere compresi i futuri diritti eventualmente attribuiti da leggi posteriori, che comportino una protezione del diritti di autore più larga nel suo contenuto o di maggiore durata» In caso di «vecchi» contratti di edizione, sottoscritti nell’era del solo analogico, i diritti di pubblicazione in formato elettronico non possono considerarsi come ricompresi tra quelli trasferiti dall’autore all’editore (v. querelle Penguin Books / Ian Fleming Publication)
  • 24. TRASFERIMENTO DEI DIRITTI ED EDITORIA DIGITALE art. 119 lda, co. 4 «Salvo pattuizione espressa, l’alienazione non si estende ai diritti di utilizzazione dipendenti dalle eventuali elaborazioni e trasformazioni di cui l’opera è suscettibile, compresi gli adattamenti alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla registrazione su apparecchi meccanici».
  • 25. TRASFERIMENTO DEI DIRITTI ED EDITORIA DIGITALE REGOLA # 3 Se l’editore intende sfruttare economicamente l’opera anche in sue versioni «derivate» è opportuno che si riservi esplicitamente il diritto ad apportare modifiche all’opera e che si riservi altresì i c.d. «diritti secondari»
  • 26. TRASFERIMENTO DEI DIRITTI ED EDITORIA DIGITALE art. 122 lda, co. 1, 2, 3 e 4 «Il contratto di edizione può essere per edizione o a termine. Il contratto per edizione conferisce all’editore il diritto di eseguire una o più edizioni entro vent’anni dalla consegna del manoscritto completo. Nel contratto devono essere indicati il numero delle edizioni e il numero degli esemplari di ogni edizione. Possono tuttavia essere previste più ipotesi, sia nei riguardi del numero delle edizioni e del numero degli esemplari, sia nei riguardi del compenso relativo. Se mancano tali indicazioni si intende che il contratto ha per oggetto una sola edizione per il numero massimo di duemila esemplari».
  • 27. TRASFERIMENTO DEI DIRITTI ED EDITORIA DIGITALE REGOLA # 4 In caso di contratto «per edizione» specificare sempre il numero delle edizioni. La previsione relativa al numero di esemplari appare invece inapplicabile all’ipotesi di edizione esclusivamente elettronica dell’opera.
  • 28. TRASFERIMENTO DEI DIRITTI ED EDITORIA DIGITALE art. 122 lda, co. 5 «Il contratto di edizione a termine conferisce all’editore il diritto di eseguire quel numero di edizioni che stima necessario durante il termine, che non può eccedere venti anni, e per il numero minimo di esemplari per edizione, che deve essere indicato nel contratto, a pena di nullità del contratto medesimo».
  • 29. TRASFERIMENTO DEI DIRITTI ED EDITORIA DIGITALE REGOLA # 5 In caso di contratto «a termine» specificare sempre il numero di anni. La previsione relativa al numero di esemplari appare invece inapplicabile all’ipotesi di edizione esclusivamente elettronica dell’opera.
  • 30. CONCLUSIONE Ogni giorno un autore si sveglia e sa che dovrà negoziare bene il contratto con l’editore, o quest’ultimo riuscirà ad accaparrarsi tutto il valore della sua opera. Ogni giorno un editore si sveglia e sa che dovrà scrivere bene il contratto con l’autore, o non potrà sfruttare tutto il potenziale commerciale dell’opera. Ogni giorno un lettore si sveglia e acquista un ebook e sa che dovrà leggere bene il contratto di licenza, o rischierà di commettere una violazione del diritto d’autore. Ogni giorno, non importa che tu sia autore, editore o lettore. Impara a leggere, negoziare e scrivere bene i contratti!
  • 31. STUDIO LEGALE ASSOCIATO MILANO Via Larga, 6 20122 Milano GRAZIE DELL’ATTENZIONE! Tel. 02.89926248 Email: milano.desk@mpslaw.it BOLOGNA Avv. Giorgio Spedicato Via dell’Indipendenza, 36 40121 Bologna Tel. 051.7878043 Email: bologna.desk@mpslaw.it email: giorgio.spedicato@mpslaw.it IMOLA skype: giorgio.spedicato Via Garibaldi, 40 40026 Imola (Bo) Tel. 0542.30702 Email: imola.desk@mpslaw.it
  • 32. MONDUCCI PERRI SPEDICATO & PARTNERS www.mpslaw.it