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L’internazionalizzazione fiscale delle imprese italiane.Problematiche aperte ed ipotesi di studio.Prof. S. Mazzocchi – Benevento 11 maggio 2011.
L’internazionalizzazione delle imprese nell’ottica della “salvaguardia” civilistica dell’imprenditore e possibile vantaggio fiscale. La globalizzazione dei mercati, oggi e più che mai, richiede un approccio “innovativo” anche fiscalmente. La fiscalità internazionale non significa necessariamente elusione d’imposta o riduzione della tassazione.   Ipotesi “base” di studio
L’internazionalizzazione “fiscale” puo’ essere ottenuta anche in Italia ovvero tramite l’impiego di strumenti/veicoli esteri nazionalizzati. Dalla crisi “finanziaria”, sono sempre più frequenti le richieste di: ristrutturazioni aziendali con separazione delle attività in “good” e “bad”; passaggi generazionali “sicuri” ed “efficaci”; possibili “acquisizioni “ di vantaggi fiscali sicuri e normativamente “corretti”. Ipotesi “base” di studio
Perché un certo tipo di internazionalizzazione “fiscale” è sicura ed efficace ? L’internazionalizzazione fiscale risponde ai due criteri quando: la soluzione proposta non scade nell’evasione o nell’elusione ma al massimo nell’incertezza interpretativa; la soluzione proposta è supportata da elementi fiscali di vantaggio per l’imprenditore , in virtu’ dell’applicazione di normative fiscale straniere; la soluzione proposta è, eventualmente, supportata dal “vuoto” legislativo nazionale.  Sicurezza ed efficacia
Gli strumenti che possono essere impiegati nella internazionalizzazione delle imprese sono:  Trust di diritto interno; società estere acquistate e successivamente “nazionalizzate”.  Strumenti analizzati
TRUST I IPOTESI DI STUDIO
ART. 1, CO. 74-76, L. n. 296/2006  	Ha introdotto per la prima volta nell’ordinamento tributario nazionale disposizioni fiscali sistematiche in materia di TRUST interni. ART. 2, CO. 47-54, DL. n. 262/2006  	Reintroduzione Imposta di successione e donazione (conv. con modif. nella L. n. 286/2006) CIRCOLARE N. 48/E DEL 2007   	Trust. Disciplina Fiscale rilevante ai fini delle Imposte sui Redditi e delle Imposte Indirette CIRCOLARE N. 3/E DEL 2008  	Successioni, donazioni, atti a titolo gratuito e costituzione di vincoli di destinazione 	CIRCOLARE N. 61/E DEL 2010  Trust. Disciplina fiscale dei trust con elementi di estraneità al territorio ed ipotesi di utilizzo fittizio del trust stesso. Riferimenti normativi
Interventinormativi: Classificazionedei trust traisoggettipassivi IRES. Presunzione di residenza in Italia con riferimento ad alcunetipologie di trust esteri. Tassazione per trasparenza. Entrata in vigore: 1 gennaio 2007. Le novita’ dellaFinanziaria 2007
Ricomprensione del trust nell’ambito dei soggetti di cui all’articolo 73 TUIR. I trust sonoespressamentemenzionatinell’art. 73, comma 1, TUIR e possonoalternativamentequalificarsi come: enticommercialiresidenti;  enti non commercialiresidenti; soggetti non residenti;
Ricomprensione del trust nell’ambito dei soggetti di cui all’articolo 73 TUIR Raccordo necessario con la imputazione dei redditi ai beneficiari (rinvio). Novella legislativa: Non è chiaro se l’identificazione del trust quale soggetto passivo d’imposta operi indipendentemente dalle caratteristiche (soggettive) del trust ovvero: rimangono ferme le precedenti prese di posizione di prassi e dottrina?
L’art. 73 del TUIR prevede che:  “L’oggetto esclusivo o principale dell’ente residente è determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto” (comma 4);  “In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l’oggetto principale dell’ente residente è determinato in base all’attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti” (comma 5). L’Amministrazione finanziaria ha precisato che “La qualifica di ente non commerciale, impressa dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto, che consente all’ente di fruire della disciplina degli enti non commerciali su base dichiarativa, va verificata, pertanto, prendendo in esame l’attività effettivamente svolta” (Circolare 12 maggio 1998, n. 124). Commercialità del trust
Per l’individuazione della natura commerciale dell’attività svolta dall’ente occorre fare riferimento all’art. 55 del TUIR ove si dispone che “Per esercizio di imprese commerciali si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell’art. 2195 c.c. (…) Sono inoltre considerati redditi d’impresa: a) i redditi derivanti dall’esercizio di attività organizzate in forma d’impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell’art. 2195 c.c. (…)”. Nel caso di trust che detiene partecipazioni senza effettuare un’effettiva attività di direzione e coordinamento, l’Agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello resa in data 26 novembre 2003, ha indirettamente chiarito che tale trust deve qualificarsi alla stregua di un ente non commerciale. Si ricorda, inoltre, che nella risoluzione 18/2003, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che un’attività limitata alla mera intestazione di attività finanziarie e al godimento degli eventuali frutti da esse prodotti non originava un reddito riconducibile ad una attività commerciale. Commercialità del trust
La residenza del trust deve essere accertata sulla base dei seguenti parametri: Sede legale; Sede dell’amministrazione; Oggetto sociale. Nozione di residenza: Maggior parte del periodo d’imposta; Territorio dello Stato. Residenza del trust
L’art. 73, comma 3, del TUIR ha introdotto due situazioni in cui i trust esteri si presumono residenti in Italia. In particolare, soggiacciono a tale presunzione:  I trust istituiti in Paesi non whitelist (cfr. D.M. 4 settembre 1996, come emendato) in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust sia residente in Italia;  I trust, sempre istituiti nei detti Paesi, a favore dei quali, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente in Italia, sia stato apportato un immobile o diritti reali immobiliari, oppure ancora abbia apposto vincoli di destinazione (a favore del trust) su tali beni.   Mentre nel primo caso la lettera della norma prevede espressamente la possibilità di fornire la prova contraria, nel secondo caso, non essendo letteralmente richiamato tale inciso, si pone il dubbio che si tratti di una presunzione assoluta. Presunzioni di residenza
“Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Paesi diversi da quelli indicati nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.” Presunzione di residenza (I)
Le nuove disposizioni introducono una presunzione di residenza per alcune tipologie di trust, che trova applicazione ogni qualvolta: il trust sia istituito in uno Stato non incluso nella “whitelist”; almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti in Italia. Applicazione a trust e “istituti aventi analogo contenuto”. Presunzione di residenza (I)
“(…) i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Paesi diversi da quelli indicati nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996 (…)” Luogo di istituzione  Nessuna indicazione ulteriore; Alternative possibili; Analisi fattuale? Presunzione di residenza (I)
“(…) i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Paesi diversi da quelli indicati nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996 (…)” Nessuna indicazione circa il momento in cui devono essere verificati i presupposti applicativi della disposizione. Presunzione di residenza (I)
Residenza dei disponenti. Residenza dei beneficiari. Presunzione di residenza (I)
“Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli indicati nel citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprieta' di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi” Presunzione di residenza (II)
Il reddito del trust – residente o non residente – viene imputato “in ogni caso” ai beneficiari se questi sono individuati e piu’ specificatamente: si prescinde dal luogo di istituzione del trust (whitelist); I beneficiari devono essere individuati nominativamente o è sufficiente una indicazione per categorie? Imputazione in proporzione alle quote di partecipazione ovvero sulla base del rapporto tra la partecipazione ed il capitale/utili. La presunzione della partecipazione in parti uguali: opera in mancanza di previsioni sulla partecipazione: caso di un trust discrezionale; impossibilità di evitare l’imputazione del reddito mediante la dimostrazione dell’ammontare della distribuzione effettivamente ricevuta. L’imputazione del reddito ai beneficiari
Criterio di individuazione dei redditi del trust da imputare per trasparenza ai beneficiari:  trust residenti: applicabilità delle disposizioni relative al reddito degli enti commerciali e non commerciali residenti in Italia, nonché agli obblighi di tenuta delle scritture contabili previsti dall’art. 13, lett. b) e g), D.P.R. n. 600/73;  trust non residenti: applicabilità degli art. 151 e 153 del TUIR, che  prevedono che il reddito complessivo degli enti non residenti (commerciali e non commerciali) è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti dall’imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.  Conseguenze in tema di imputazione del reddito ai beneficiari (es. trust non residente con beneficiari individuati - il reddito da imputare ai beneficiari residenti sarebbe solo quello di fonte italiana? 		 segue…. L’imputazione del reddito ai beneficiari
Qualificazione della norma in materia di imputazione: norma in materia di soggettività passiva o norma di mera imputazione del reddito? Esempio di trust non residente con beneficiario residente: se norma di soggettività: imputazione del reddito worldwide; se norma di imputazione: imputazione dei soli redditi di fonte italiana; Esempio di trust residente con beneficiario non residente: se norma di soggettività: imputazione del solo reddito di fonte italiana;  se norma di imputazione: imputazione dei redditi worldwide. Obblighi procedurali in capo al trustee e ai beneficiari. L’imputazione del reddito ai beneficiari
“imputazione in proporzione alle quote di partecipazione”: quota individuata nell’atto di trust o in documenti successivi: Letterofwishes; Deedofvariation. partecipazione al capitale/reddito: caso dei beneficiari che hanno titolo unicamente sul patrimonio. L’imputazione del reddito ai beneficiari
Il reddito imputato ai beneficiari si considera reddito di capitale: art. 44, comma 1, lett. g-sexies) TUIR. La qualificazione prescinde dalla natura del reddito percepito da parte del trust. Modalità di tassazione: su tale fattispecie di reddito di capitale non è prevista un’imposizione sostitutiva e quindi la tassazione dovrebbe avvenire mediante l’applicazione delle aliquote progressive in dichiarazione dei redditi del beneficiario; non vi è nemmeno l’applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto prevista dall’art. 26, comma 5, DPR n. 600/73, in quanto non si verifica la materiale corresponsione del reddito dal parte del trustee (che di conseguenza non è tenuto ad agire nella veste di sostituto d’imposta) In caso di imputazione del reddito ai beneficiari, il reddito non è tassabile ai fini IRES in capo al trust. Beneficiari non residenti di un trust residente: punti aperti in materia di territorialità: nel caso  di trust residente in Italia, e fiscalmente trasparente, il reddito imputato ad un beneficiario individuato non residente non sarebbe soggetto a tassazione in Italia in quanto non è rinvenibile nell’art. 23 del T.U.I.R. una specifica regola di territorialità dei redditi imputati dal trust a soggetti non residenti; in particolare, non si potrebbe considerare la lett. a), che considera prodotti in Italia i redditi di capitale “corrisposti” da soggetti residenti nel territorio dello Stato, in quanto non vi è corresponsione del reddito. Piuttosto, sarebbe necessaria una previsione analoga a quella contenuta nella lettera g) ove si prevede la territorialità dei redditi di cui agli art. 5, 115, 116 del TUIR, imputabili a soci, associati o partecipanti non residenti La qualificazione del reddito per i beneficiari
Le distribuzioni da parte del trust Nessuna indicazione normativa circa la natura reddituale delle distribuzioni effettive ai beneficiari nel caso di trust trasparenti (e quindi nel caso di previa imputazione ai beneficiari). Nel caso di previa imputazione, la distribuzione può seguire proporzioni diverse dall’imputazione: problemi di raccordo e coordinamento tra disposizioni. Problema nel caso di distribuzioni eccedenti i redditi imputati nel caso di trust fiscalmente trasparenti. Nessuna disposizione regola le distribuzioni da parte di trust non fiscalmente trasparenti A tal proposito si possono avanzare differenti ipotesi, alcune già oggetto di discussione in dottrina e nella prassi prima dell’emanazione delle nuove norme. In particolare, tenendo conto delle diverse teorie, tali distribuzioni potrebbero rappresentare: utili da partecipazioni in un ente (la norma parla di quote di partecipazioni dei beneficiari tassati per trasparenza); rendita vitalizia o assegno periodico (lett. h, l, art. 50 del T.U.I.R.); provento da gestione collettiva (lett. g, art. 44 del T.U.I.R.); nessuna specifica fattispecie reddituale. E’ opportuno comunque distinguere tra distribuzioni di redditi generati dal trust fund e distribuzioni del capitale apportato nel trust fund da parte dei disponenti.
La residenza fiscale del TrustL’applicabilità dei regimi convenzionali contro le doppie imposizioni
Mancanza di contributi della dottrina; Mancanza di espliciti riferimenti convenzionali; Mancanza di riferimenti nel modello OCSE. Questioni preliminari
  Concorrenza fra tre diversi ordinamenti giuridici nelle:  categorie  reddituali; patrimonio trasferito in Trust.  Problematiche nell’approccio
Se un patrimonio in trust è posto in un Paese differente da quello in cui ha la residenza il trust e, contemporaneamente, uno o più beneficiari sono residenti in un terzo Stato ci sarà la concorrenza: ,[object Object]
 ove ha la residenza il trust;
 ove ha la residenza il beneficiario.Occorre, quindi, verificare quali tra le convenzioni potenzialmente applicabili possano risolvere tali conflitti.
L’ esame non sarà sulle singole convenzioni ma sul modello Ocse per evitare un analisi avente carattere speciale e perché al modello Ocse si ispirano la generalità delle convenzioni bilaterali.
Article 1 PERSONS COVERED “This Convention shallapplytopersonswho are residentsofone or bothof the ContractingStates.” Esso si applica alle persone che sono residenti in uno o entrambi gli Stati contraenti. Modello OCSE - Applicabilità
Article 3 GENERAL DEFINITIONS “For the purposesofthis Convention, unless the contextotherwiserequires: the term “person” includesanindividual, a company and anyother body ofpersons.” Questo articolo specifica che cosa significa persona cioè persona fisica, società e ogni altra associazione di persone “body ofpersons”. Modello OCSE – Definizioni generali
Article 4 RESIDENT “For  the purposesofthis Convention, the term “residentof a Contractin State” meansanypersonwho, under the lawsof the State, isliabletotaxbyreasonofhisdomicile, residence, placeof management or anyothercritterionof a similar nature, and alsoincludesthat State and anypoliticalsubdivision or local authority thereof. Thisterm, however, doesnot include anypersonwhoisliabletotax in that State in rispectonlyofincomefromsources in that State or capital situatedtherein.” E’ residente ogni persona a motivo del suo: ,[object Object]
 residenza;
 sede;
 direzione;
 ed ogni altro criterio di natura analoga. Modello OCSE – La residenza
considerarlo persona fisica, società o body ofpersons; assoggettarlo ad imposizione in uno degli Stati contraenti; considerarlo residente nello Stato contraente in cui è assoggettato ad imposizione.   Un Trust è quindi destinatario delle disposizioni della convenzione se è possibile:
Considerarlo persona fisica, società o body ofpersons Ai fini della convenzione il Trust deve essere considerato come “persona” ( Circ. 48/E par. 3.1.).-
B. Assoggettarlo ad imposizione in uno degli Stati contraenti 	Il riconoscimento del Trust quale soggetto passivo di imposta ex art. 73 D.P.R. n. 917/86 permette di estendere al Trust l’applicazione della Convenzione.
C. Considerarlo residente nello Stato contraente in cui è assoggettato a imposizione E’ residente ogni persona a motivo del suo: ,[object Object]
residenza;
sede;
direzione;
Residualmente, ogni altro criterio di natura analoga.- ,[object Object]
Non è idoneo attribuire la residenza al Trust in relazione ad un trasferimento di titolarità giuridica da parte di un disponente al Trust. Non è idoneo in relazione al guardiano che in un Trust è una figura eventuale e non necessaria per la sua esistenza. Non è idoneo in relazione al beneficiario, nel caso in cui, ad esempio, il trust stesso sia “opaco”. Problematiche
Due possibili soluzioni
Prima soluzione Rilevanza alla persona del trustee e, quindi, considerare residente un trust nello Stato di residenza del trustee.
Dando rilevanza all’ufficio del trustee è possibile “collegare” la residenza del trust con quella in cui vi è collocato il ” placeof management ofcontrol”.-
Placeof management ofcontrol Luogo ove vengono prese le  decisioni ed atti necessari per attuare lo scopo del trust.
Se per uno Stato un trust, in base alle caratteristiche dello stesso, è soggetto ad imposizione, la residenza “convenzionale” è nello Stato in cui è dislocato il “Placeof management ofcontrol”. Placeof management ofcontrol
Article 10 DIVIDENDS Dividendspaidby a company whichis a residentof a Contracting State to a residentof the otherContracting State maybetaxed in thatother State. Article 11 INTEREST 1.	Interest arising in a Contracting State and paidto a residentof the otherContracting State maybetaxed in thatother State. Regime convenzionale di alcune categorie reddituali
Normalmente sono tassati nello Stato ove è residente il percettore. Vi è possibilità di una ritenuta nello Stato della fonte a condizione che: “il percettore degli interessi e dividendi sia anche il BENEFICIAL OWNER”. 	Dividendi e interessi
E’ un termine utilizzato con significati diversi nel mondo anglosassone e nel modello Ocse. Il commentario afferma che il termine B. O. è da intendersi non in senso tecnico ma in modo ampio. Il commentario non dice che cos’è il B. O. ma che cosa non è: un intermediario o un agent. Beneficialowner
Il beneficialowner è: ,[object Object]
non coincide con il percettore del reddito, dovendosi ricercare chi ha l’effettivo beneficio economico e, quindi, a vantaggio di chi è corrisposto quel reddito.,[object Object]
Quando un trustee è considerato un beneficialowner? Dipende dai poteri del trustee.
Solo se ha ampi poteri è considerato un B.O.. Occorre verificarli attraverso l’analisi: ,[object Object]
letterofwishes;
influenza del disponente e del guardiano.,[object Object]
Si possono avere tre ipotesi: mantenere  la stessa qualificazione iniziale cioè il reddito mantiene la sua qualificazione, così come, percepita dal trust; riqualificare il reddito in base alle categorie previste dal trattato ed in base alle definizioni in esso contenute; classificare l’erogazione sempre nella categoria residuale degli altri redditi ex art. 21 e, quindi, il reddito prodotto dal trust sarebbe sempre considerato residuale.
La soluzione ideale è la terza, in linea con le riserve apposte all’art. 21 da Regno Unito e Irlanda.-
Un soggetto Ires si considera residente al verificarsi di almeno una di queste condizioni per la maggior parte del periodo d’imposta: 1)SEDE LEGALE NEL TERRITORIO DELLO STATO 2)SEDE DELL’AMMINISTRAZIONE NEL TERRITORIO DELLO STATO 3)OGGETTO PRINCIPALE DELL’ ATTIVITA’ SVOLTA NEL TERRITORIO DELLO STATO
In base alle caratteristiche intrinseche del trust, i criteri principali, come già ribadito in precedenza, sono: 1)SEDE DELL’AMMINISTRAZIONE NEL TERRITORIO DELLO STATO 2)L’OGGETTO PRINCIPALE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA NEL TERRITORIO DELLO STATO
Secondo un criterio di organizzazione si applica ai trust che si avvalgono di una struttura organizzativa ( dipendenti, locali, ecc. ). Se manca l’organizzazione, la sede coincide col domicilio del trustee. SEDE DELL’ AMMINISTRAZIONE NEL TERRITORIO DELLO STATO
L’ Amministrazione riferendosi alla localizzazione dei beni si allinea alle soluzioni comunemente accettate. Se il fondo in trust è costituito da: PATRIMONIO IMMOBILIARE: SE E’ SITUATO IN ITALIA, LA RESIDENZA E’ FACILMENTE INTUIBILE, SE E’ SITUATO IN PIU’ STATI VALE IL CRITERIO DELLA PREVALENZA. PATRIMONIO MOBILIARE O PATRIMONIO MISTO SARA’ IDENTIFICATO CON EFFETTIVA E CONCRETA ATTIVITA’ ESERCITATA. OGGETTO PRINCIPALE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA NEL TERRITORIO DELLO STATO
Il trust come “persona” Si ricorda che l’ Agenzia ha inquadrato il trust quale “persona” effettuando una scelta autonoma rispetto agli altri ordinamenti.
Ulteriore possibilità per determinare la residenza del trust. E’ NECESSARIOFARE RIFERIMENTO ALLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI.
DISPONENTE NON E’ NECESSARIO CHE ESSA ESISTA NELLO STESSO PERIODO DI IMPOSTA. HA VALORE SOLO NEL MOMENTO CHE AVVIENE L’ATTO DI DISPOSIZIONE PER LA SUA ISTANTANEITA’. QUINDI, UN TRUST ISTITUITO IN UN PAESE “NON WHITE LIST” NON E’ RESIDENTE IN ITALIA, FINCHE’, NON AVVENGA UN ATTO DI DISPOSIZIONE DA UN DISPONENTE FISCALMENTE RESIDENTE.  LA RESIDENZA DEL DISPONENTE E DEL BENEFICIARIO: DECORRENZA AI FINI DELL’ATTRAZIONE.
BENEFICIARIO LA NORMA SI APPLICA AI BENEFICIARI INDIVIDUATI. LA RESIDENZA FISCALE DEL BENEFICIARIO ATTRAE LA RESIDENZA ANCHE SE ESSA SI VERIFICA IN UN PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLA IN CUI IL DISPONENTE HA POSTO IN ESSERE L’ ATTO DI DISPOSIZIONE. NON E’ RILEVANTE L’AVVENUTA EROGAZIONE A FAVORE DEL BENEFICIARIO.
MENTRE LA LEGGE FINANZIARIA 2007, CON L’ ART. 73, COLLEGA I REQUISITI DI RESIDENZA AL MOMENTO DELLA ISTITUZIONE DEL TRUST, L’ AGENZIA CAMBIA ROTTA. PERCHE’ VI SIA PRESUNZIONE DI RESIDENZA, IL DISPONENTE DEVE ESSERE RESIDENTENEL MOMENTO IN CUI COMPIE L’ATTO DI DISPOSIZIONE, MENTRE I BENEFICIARI IN QUALUNQUE MOMENTO SUCCESSIVO. LEGGE						           CIRCOLARE Novità della circolare REQUISITO RESIDENZA DISPONENTE AL MOMENTO DELL’ATTO DI DISPOSIZIONE O X BENEFICIARIO IN QUALSIASI MOMENTO REQUISITI RESIDENZA DISPONENTE E BENEFICIARIO AL MOMENTO DELL’ISTITUZIONE
Le novità della Circolare n. 61/E del 27 dicembre 2010.-
Il Ministero ricorda che è di essenziale importanza per la valutazione dell’effettività del trust, la verifica “effettiva” del potere del trusteedi amministrare e disporre dei beni a lui effettivamente affidati dal disponente. Ne consegue che quest’ultimo non può riservare a sé stesso il potere né il controllo sui beni del trust in modo da precludere al trustee il pieno esercizio dei poteri dispositivi a lui spettanti in base al regolamento del trust o alla legge.
I redditi imputati ai beneficiari sono qualificati, ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del TUIR, come redditi di capitale. Il reddito imputato dal trust estero a beneficiari residenti,è imponibile in Italia in capo a questi ultimi quale reddito di capitale, a prescindere dalla circostanza che il trust sia o meno residente in Italia e che il reddito sia stato prodotto o meno nel territorio dello Stato. Imponibilita’
Nel caso di beneficiari non residenti di trust italiani trasparenti o misti, il reddito loro imputato èconsiderato prodotto in Italia ai sensi del principio generale sancito dall’articolo 23, lettera b), del TUIR.- Il Ministero ritiene che, in forza della specialità della norma, tale criterio prevalga su quello della corresponsione, previsto in linea generale dalla  lettera b), comma 1, dell’articolo 23. Conseguentemente, i redditi imputati da trust residenti a beneficiari non residenti, sono tassabili a prescindere dalla loro effettiva corresponsione. Imponibilita’
	Sono da ritenere inesistenti in quanto mere interposizioni le seguenti tipologie di trust: trust che il disponente (o il beneficiario) può far cessare liberamente in ogni momento, generalmente a proprio vantaggio o anche a vantaggio di terzi; trust in cui il disponente è titolare del potere di designare in qualsiasi momentosé stesso come beneficiario; trust in cui il disponente (o il beneficiario) risulti dotato “effettivamente” di poteri discrezionali nella gestione ed amministrazione del trust, e che il trustee non possa esercitarli senza il suo consenso; I “pregiudizi” del Fisco
trust in cui il disponente è titolare del potere di porre termine anticipatamente al trust, designando sé stesso e/o altri come beneficiari (cosiddetto “trust a termine”); trust in cui il beneficiario ha diritto di ricevere attribuzioni di patrimonio dal trustee; trust in cui è previsto che il trusteedebba tener conto delle indicazioni fornite dal disponente in relazione alla gestione del patrimonio e del reddito da questo generato; trust in cui il disponente può modificare, nel corso della vita del trust, i beneficiari; trust in cui il disponente ha la facoltà di attribuire redditi e beni del trust o concedere prestiti a soggetti dallo stesso individuati; ogni altra ipotesi in cui potere gestionale e dispositivo del trustee, così come individuato dal regolamento del trust o dalla legge, risulti in qualche modo limitato o anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari.
II IPOTESI DI STUDIO	 Trasferimento in Italia della Sede legale di una società estera comunitaria.
	Indice degli argomenti 1. Analisi preventiva; 2. Modalità di trasferimento; 3. Aspetti Civilistici; 4. Aspetti Fiscali.
Introduzione nel sistema italiano: -	Tassazione ridotta dei dividendi; -	Consolidato Fiscale nazionale; Semplificazione della struttura societaria e riduzione costi amministrativi; Inversione onere della prova per le società holding che detengono partecipazioni in società italiane; Inasprimento della tassazione delle società di comodo; 1. Analisi preventiva
Trasferimento in Italia di società residenti all’interno della Unione Europea; Società holding o Sub Holding. Premesse
2. Modalità di trasferimento della sede Trasferimento della sede dall’estero in Italia; Liquidazione con assegnazione ai soci degli assetsaziendali; Fusione per incorporazione internazionale; Costituzione di una società europea.-
Assenza di una normativa “ad hoc” che disciplini la fattispecie di trasferimento Vs. l’Italia; Principi generali dettati dalla L. n. 218 del 31 maggio 1995 (“Riforma del sistema di diritto Internazionale Privato”); 3. Aspetti Civilistici
Le società, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico o privato, anche se privo di natura associativa, sono disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione. Articolo 25, c. 1, Legge 218/95
Si applica, tuttavia la legge italiana se la sede dell’amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l’oggetto principale di tali enti. Articolo 25, c. 1, Legge 218/95
Le norme vigenti nello Stato di costituzione della società; Se il soggetto estero in Italia ha la sede amministrativa o l’oggetto principale, si applicano le norme italiane; Norme regolatrici delle società estere
I trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e le fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati. Il trasferimento della sede ha efficacia soltanto al duplice rispetto sia delle norme del Paese di provenienza sia di quelle del Paese di destinazione. Articolo 25, c. 3, Legge 218/95
Esempi LUX -ES DE -FR No Trasferimento Si Trasferimento Natura dissolutoria Operazione in continuità Si Perizia  No Perizia
Non sussiste alcuna normativa tributaria che disciplini il trasferimento della sede verso l’Italia; Lo Stato italiano si è preoccupato di disciplinare il trasferimento verso l’estero per motivi di cautela fiscale; Occorre fare riferimento alla normativa civilistica; 4. Aspetti fiscali
A.	Decorrenza del Trasferimento; B.	Primo periodo d’imposta; C.	Residenza fiscale in Italia; D.	Valore fiscale dei beni immessi nello Stato 	italiano; Principale aspetti fiscali

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Relazione convegno Prof. Stefano Mazzocchi

  • 1. L’internazionalizzazione fiscale delle imprese italiane.Problematiche aperte ed ipotesi di studio.Prof. S. Mazzocchi – Benevento 11 maggio 2011.
  • 2. L’internazionalizzazione delle imprese nell’ottica della “salvaguardia” civilistica dell’imprenditore e possibile vantaggio fiscale. La globalizzazione dei mercati, oggi e più che mai, richiede un approccio “innovativo” anche fiscalmente. La fiscalità internazionale non significa necessariamente elusione d’imposta o riduzione della tassazione. Ipotesi “base” di studio
  • 3. L’internazionalizzazione “fiscale” puo’ essere ottenuta anche in Italia ovvero tramite l’impiego di strumenti/veicoli esteri nazionalizzati. Dalla crisi “finanziaria”, sono sempre più frequenti le richieste di: ristrutturazioni aziendali con separazione delle attività in “good” e “bad”; passaggi generazionali “sicuri” ed “efficaci”; possibili “acquisizioni “ di vantaggi fiscali sicuri e normativamente “corretti”. Ipotesi “base” di studio
  • 4. Perché un certo tipo di internazionalizzazione “fiscale” è sicura ed efficace ? L’internazionalizzazione fiscale risponde ai due criteri quando: la soluzione proposta non scade nell’evasione o nell’elusione ma al massimo nell’incertezza interpretativa; la soluzione proposta è supportata da elementi fiscali di vantaggio per l’imprenditore , in virtu’ dell’applicazione di normative fiscale straniere; la soluzione proposta è, eventualmente, supportata dal “vuoto” legislativo nazionale. Sicurezza ed efficacia
  • 5. Gli strumenti che possono essere impiegati nella internazionalizzazione delle imprese sono: Trust di diritto interno; società estere acquistate e successivamente “nazionalizzate”. Strumenti analizzati
  • 6. TRUST I IPOTESI DI STUDIO
  • 7. ART. 1, CO. 74-76, L. n. 296/2006 Ha introdotto per la prima volta nell’ordinamento tributario nazionale disposizioni fiscali sistematiche in materia di TRUST interni. ART. 2, CO. 47-54, DL. n. 262/2006 Reintroduzione Imposta di successione e donazione (conv. con modif. nella L. n. 286/2006) CIRCOLARE N. 48/E DEL 2007 Trust. Disciplina Fiscale rilevante ai fini delle Imposte sui Redditi e delle Imposte Indirette CIRCOLARE N. 3/E DEL 2008 Successioni, donazioni, atti a titolo gratuito e costituzione di vincoli di destinazione CIRCOLARE N. 61/E DEL 2010 Trust. Disciplina fiscale dei trust con elementi di estraneità al territorio ed ipotesi di utilizzo fittizio del trust stesso. Riferimenti normativi
  • 8. Interventinormativi: Classificazionedei trust traisoggettipassivi IRES. Presunzione di residenza in Italia con riferimento ad alcunetipologie di trust esteri. Tassazione per trasparenza. Entrata in vigore: 1 gennaio 2007. Le novita’ dellaFinanziaria 2007
  • 9. Ricomprensione del trust nell’ambito dei soggetti di cui all’articolo 73 TUIR. I trust sonoespressamentemenzionatinell’art. 73, comma 1, TUIR e possonoalternativamentequalificarsi come: enticommercialiresidenti; enti non commercialiresidenti; soggetti non residenti;
  • 10. Ricomprensione del trust nell’ambito dei soggetti di cui all’articolo 73 TUIR Raccordo necessario con la imputazione dei redditi ai beneficiari (rinvio). Novella legislativa: Non è chiaro se l’identificazione del trust quale soggetto passivo d’imposta operi indipendentemente dalle caratteristiche (soggettive) del trust ovvero: rimangono ferme le precedenti prese di posizione di prassi e dottrina?
  • 11. L’art. 73 del TUIR prevede che: “L’oggetto esclusivo o principale dell’ente residente è determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto” (comma 4); “In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l’oggetto principale dell’ente residente è determinato in base all’attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti” (comma 5). L’Amministrazione finanziaria ha precisato che “La qualifica di ente non commerciale, impressa dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto, che consente all’ente di fruire della disciplina degli enti non commerciali su base dichiarativa, va verificata, pertanto, prendendo in esame l’attività effettivamente svolta” (Circolare 12 maggio 1998, n. 124). Commercialità del trust
  • 12. Per l’individuazione della natura commerciale dell’attività svolta dall’ente occorre fare riferimento all’art. 55 del TUIR ove si dispone che “Per esercizio di imprese commerciali si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell’art. 2195 c.c. (…) Sono inoltre considerati redditi d’impresa: a) i redditi derivanti dall’esercizio di attività organizzate in forma d’impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell’art. 2195 c.c. (…)”. Nel caso di trust che detiene partecipazioni senza effettuare un’effettiva attività di direzione e coordinamento, l’Agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello resa in data 26 novembre 2003, ha indirettamente chiarito che tale trust deve qualificarsi alla stregua di un ente non commerciale. Si ricorda, inoltre, che nella risoluzione 18/2003, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che un’attività limitata alla mera intestazione di attività finanziarie e al godimento degli eventuali frutti da esse prodotti non originava un reddito riconducibile ad una attività commerciale. Commercialità del trust
  • 13. La residenza del trust deve essere accertata sulla base dei seguenti parametri: Sede legale; Sede dell’amministrazione; Oggetto sociale. Nozione di residenza: Maggior parte del periodo d’imposta; Territorio dello Stato. Residenza del trust
  • 14. L’art. 73, comma 3, del TUIR ha introdotto due situazioni in cui i trust esteri si presumono residenti in Italia. In particolare, soggiacciono a tale presunzione: I trust istituiti in Paesi non whitelist (cfr. D.M. 4 settembre 1996, come emendato) in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust sia residente in Italia; I trust, sempre istituiti nei detti Paesi, a favore dei quali, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente in Italia, sia stato apportato un immobile o diritti reali immobiliari, oppure ancora abbia apposto vincoli di destinazione (a favore del trust) su tali beni. Mentre nel primo caso la lettera della norma prevede espressamente la possibilità di fornire la prova contraria, nel secondo caso, non essendo letteralmente richiamato tale inciso, si pone il dubbio che si tratti di una presunzione assoluta. Presunzioni di residenza
  • 15. “Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Paesi diversi da quelli indicati nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.” Presunzione di residenza (I)
  • 16. Le nuove disposizioni introducono una presunzione di residenza per alcune tipologie di trust, che trova applicazione ogni qualvolta: il trust sia istituito in uno Stato non incluso nella “whitelist”; almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti in Italia. Applicazione a trust e “istituti aventi analogo contenuto”. Presunzione di residenza (I)
  • 17. “(…) i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Paesi diversi da quelli indicati nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996 (…)” Luogo di istituzione Nessuna indicazione ulteriore; Alternative possibili; Analisi fattuale? Presunzione di residenza (I)
  • 18. “(…) i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Paesi diversi da quelli indicati nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996 (…)” Nessuna indicazione circa il momento in cui devono essere verificati i presupposti applicativi della disposizione. Presunzione di residenza (I)
  • 19. Residenza dei disponenti. Residenza dei beneficiari. Presunzione di residenza (I)
  • 20. “Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli indicati nel citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprieta' di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi” Presunzione di residenza (II)
  • 21. Il reddito del trust – residente o non residente – viene imputato “in ogni caso” ai beneficiari se questi sono individuati e piu’ specificatamente: si prescinde dal luogo di istituzione del trust (whitelist); I beneficiari devono essere individuati nominativamente o è sufficiente una indicazione per categorie? Imputazione in proporzione alle quote di partecipazione ovvero sulla base del rapporto tra la partecipazione ed il capitale/utili. La presunzione della partecipazione in parti uguali: opera in mancanza di previsioni sulla partecipazione: caso di un trust discrezionale; impossibilità di evitare l’imputazione del reddito mediante la dimostrazione dell’ammontare della distribuzione effettivamente ricevuta. L’imputazione del reddito ai beneficiari
  • 22. Criterio di individuazione dei redditi del trust da imputare per trasparenza ai beneficiari: trust residenti: applicabilità delle disposizioni relative al reddito degli enti commerciali e non commerciali residenti in Italia, nonché agli obblighi di tenuta delle scritture contabili previsti dall’art. 13, lett. b) e g), D.P.R. n. 600/73; trust non residenti: applicabilità degli art. 151 e 153 del TUIR, che prevedono che il reddito complessivo degli enti non residenti (commerciali e non commerciali) è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti dall’imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Conseguenze in tema di imputazione del reddito ai beneficiari (es. trust non residente con beneficiari individuati - il reddito da imputare ai beneficiari residenti sarebbe solo quello di fonte italiana? segue…. L’imputazione del reddito ai beneficiari
  • 23. Qualificazione della norma in materia di imputazione: norma in materia di soggettività passiva o norma di mera imputazione del reddito? Esempio di trust non residente con beneficiario residente: se norma di soggettività: imputazione del reddito worldwide; se norma di imputazione: imputazione dei soli redditi di fonte italiana; Esempio di trust residente con beneficiario non residente: se norma di soggettività: imputazione del solo reddito di fonte italiana; se norma di imputazione: imputazione dei redditi worldwide. Obblighi procedurali in capo al trustee e ai beneficiari. L’imputazione del reddito ai beneficiari
  • 24. “imputazione in proporzione alle quote di partecipazione”: quota individuata nell’atto di trust o in documenti successivi: Letterofwishes; Deedofvariation. partecipazione al capitale/reddito: caso dei beneficiari che hanno titolo unicamente sul patrimonio. L’imputazione del reddito ai beneficiari
  • 25. Il reddito imputato ai beneficiari si considera reddito di capitale: art. 44, comma 1, lett. g-sexies) TUIR. La qualificazione prescinde dalla natura del reddito percepito da parte del trust. Modalità di tassazione: su tale fattispecie di reddito di capitale non è prevista un’imposizione sostitutiva e quindi la tassazione dovrebbe avvenire mediante l’applicazione delle aliquote progressive in dichiarazione dei redditi del beneficiario; non vi è nemmeno l’applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto prevista dall’art. 26, comma 5, DPR n. 600/73, in quanto non si verifica la materiale corresponsione del reddito dal parte del trustee (che di conseguenza non è tenuto ad agire nella veste di sostituto d’imposta) In caso di imputazione del reddito ai beneficiari, il reddito non è tassabile ai fini IRES in capo al trust. Beneficiari non residenti di un trust residente: punti aperti in materia di territorialità: nel caso di trust residente in Italia, e fiscalmente trasparente, il reddito imputato ad un beneficiario individuato non residente non sarebbe soggetto a tassazione in Italia in quanto non è rinvenibile nell’art. 23 del T.U.I.R. una specifica regola di territorialità dei redditi imputati dal trust a soggetti non residenti; in particolare, non si potrebbe considerare la lett. a), che considera prodotti in Italia i redditi di capitale “corrisposti” da soggetti residenti nel territorio dello Stato, in quanto non vi è corresponsione del reddito. Piuttosto, sarebbe necessaria una previsione analoga a quella contenuta nella lettera g) ove si prevede la territorialità dei redditi di cui agli art. 5, 115, 116 del TUIR, imputabili a soci, associati o partecipanti non residenti La qualificazione del reddito per i beneficiari
  • 26. Le distribuzioni da parte del trust Nessuna indicazione normativa circa la natura reddituale delle distribuzioni effettive ai beneficiari nel caso di trust trasparenti (e quindi nel caso di previa imputazione ai beneficiari). Nel caso di previa imputazione, la distribuzione può seguire proporzioni diverse dall’imputazione: problemi di raccordo e coordinamento tra disposizioni. Problema nel caso di distribuzioni eccedenti i redditi imputati nel caso di trust fiscalmente trasparenti. Nessuna disposizione regola le distribuzioni da parte di trust non fiscalmente trasparenti A tal proposito si possono avanzare differenti ipotesi, alcune già oggetto di discussione in dottrina e nella prassi prima dell’emanazione delle nuove norme. In particolare, tenendo conto delle diverse teorie, tali distribuzioni potrebbero rappresentare: utili da partecipazioni in un ente (la norma parla di quote di partecipazioni dei beneficiari tassati per trasparenza); rendita vitalizia o assegno periodico (lett. h, l, art. 50 del T.U.I.R.); provento da gestione collettiva (lett. g, art. 44 del T.U.I.R.); nessuna specifica fattispecie reddituale. E’ opportuno comunque distinguere tra distribuzioni di redditi generati dal trust fund e distribuzioni del capitale apportato nel trust fund da parte dei disponenti.
  • 27. La residenza fiscale del TrustL’applicabilità dei regimi convenzionali contro le doppie imposizioni
  • 28. Mancanza di contributi della dottrina; Mancanza di espliciti riferimenti convenzionali; Mancanza di riferimenti nel modello OCSE. Questioni preliminari
  • 29. Concorrenza fra tre diversi ordinamenti giuridici nelle: categorie reddituali; patrimonio trasferito in Trust. Problematiche nell’approccio
  • 30.
  • 31. ove ha la residenza il trust;
  • 32. ove ha la residenza il beneficiario.Occorre, quindi, verificare quali tra le convenzioni potenzialmente applicabili possano risolvere tali conflitti.
  • 33. L’ esame non sarà sulle singole convenzioni ma sul modello Ocse per evitare un analisi avente carattere speciale e perché al modello Ocse si ispirano la generalità delle convenzioni bilaterali.
  • 34. Article 1 PERSONS COVERED “This Convention shallapplytopersonswho are residentsofone or bothof the ContractingStates.” Esso si applica alle persone che sono residenti in uno o entrambi gli Stati contraenti. Modello OCSE - Applicabilità
  • 35. Article 3 GENERAL DEFINITIONS “For the purposesofthis Convention, unless the contextotherwiserequires: the term “person” includesanindividual, a company and anyother body ofpersons.” Questo articolo specifica che cosa significa persona cioè persona fisica, società e ogni altra associazione di persone “body ofpersons”. Modello OCSE – Definizioni generali
  • 36.
  • 40. ed ogni altro criterio di natura analoga. Modello OCSE – La residenza
  • 41. considerarlo persona fisica, società o body ofpersons; assoggettarlo ad imposizione in uno degli Stati contraenti; considerarlo residente nello Stato contraente in cui è assoggettato ad imposizione. Un Trust è quindi destinatario delle disposizioni della convenzione se è possibile:
  • 42. Considerarlo persona fisica, società o body ofpersons Ai fini della convenzione il Trust deve essere considerato come “persona” ( Circ. 48/E par. 3.1.).-
  • 43. B. Assoggettarlo ad imposizione in uno degli Stati contraenti Il riconoscimento del Trust quale soggetto passivo di imposta ex art. 73 D.P.R. n. 917/86 permette di estendere al Trust l’applicazione della Convenzione.
  • 44.
  • 46. sede;
  • 48.
  • 49. Non è idoneo attribuire la residenza al Trust in relazione ad un trasferimento di titolarità giuridica da parte di un disponente al Trust. Non è idoneo in relazione al guardiano che in un Trust è una figura eventuale e non necessaria per la sua esistenza. Non è idoneo in relazione al beneficiario, nel caso in cui, ad esempio, il trust stesso sia “opaco”. Problematiche
  • 51. Prima soluzione Rilevanza alla persona del trustee e, quindi, considerare residente un trust nello Stato di residenza del trustee.
  • 52. Dando rilevanza all’ufficio del trustee è possibile “collegare” la residenza del trust con quella in cui vi è collocato il ” placeof management ofcontrol”.-
  • 53. Placeof management ofcontrol Luogo ove vengono prese le decisioni ed atti necessari per attuare lo scopo del trust.
  • 54. Se per uno Stato un trust, in base alle caratteristiche dello stesso, è soggetto ad imposizione, la residenza “convenzionale” è nello Stato in cui è dislocato il “Placeof management ofcontrol”. Placeof management ofcontrol
  • 55. Article 10 DIVIDENDS Dividendspaidby a company whichis a residentof a Contracting State to a residentof the otherContracting State maybetaxed in thatother State. Article 11 INTEREST 1. Interest arising in a Contracting State and paidto a residentof the otherContracting State maybetaxed in thatother State. Regime convenzionale di alcune categorie reddituali
  • 56. Normalmente sono tassati nello Stato ove è residente il percettore. Vi è possibilità di una ritenuta nello Stato della fonte a condizione che: “il percettore degli interessi e dividendi sia anche il BENEFICIAL OWNER”. Dividendi e interessi
  • 57. E’ un termine utilizzato con significati diversi nel mondo anglosassone e nel modello Ocse. Il commentario afferma che il termine B. O. è da intendersi non in senso tecnico ma in modo ampio. Il commentario non dice che cos’è il B. O. ma che cosa non è: un intermediario o un agent. Beneficialowner
  • 58.
  • 59.
  • 60. Quando un trustee è considerato un beneficialowner? Dipende dai poteri del trustee.
  • 61.
  • 63.
  • 64. Si possono avere tre ipotesi: mantenere la stessa qualificazione iniziale cioè il reddito mantiene la sua qualificazione, così come, percepita dal trust; riqualificare il reddito in base alle categorie previste dal trattato ed in base alle definizioni in esso contenute; classificare l’erogazione sempre nella categoria residuale degli altri redditi ex art. 21 e, quindi, il reddito prodotto dal trust sarebbe sempre considerato residuale.
  • 65. La soluzione ideale è la terza, in linea con le riserve apposte all’art. 21 da Regno Unito e Irlanda.-
  • 66. Un soggetto Ires si considera residente al verificarsi di almeno una di queste condizioni per la maggior parte del periodo d’imposta: 1)SEDE LEGALE NEL TERRITORIO DELLO STATO 2)SEDE DELL’AMMINISTRAZIONE NEL TERRITORIO DELLO STATO 3)OGGETTO PRINCIPALE DELL’ ATTIVITA’ SVOLTA NEL TERRITORIO DELLO STATO
  • 67. In base alle caratteristiche intrinseche del trust, i criteri principali, come già ribadito in precedenza, sono: 1)SEDE DELL’AMMINISTRAZIONE NEL TERRITORIO DELLO STATO 2)L’OGGETTO PRINCIPALE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA NEL TERRITORIO DELLO STATO
  • 68. Secondo un criterio di organizzazione si applica ai trust che si avvalgono di una struttura organizzativa ( dipendenti, locali, ecc. ). Se manca l’organizzazione, la sede coincide col domicilio del trustee. SEDE DELL’ AMMINISTRAZIONE NEL TERRITORIO DELLO STATO
  • 69. L’ Amministrazione riferendosi alla localizzazione dei beni si allinea alle soluzioni comunemente accettate. Se il fondo in trust è costituito da: PATRIMONIO IMMOBILIARE: SE E’ SITUATO IN ITALIA, LA RESIDENZA E’ FACILMENTE INTUIBILE, SE E’ SITUATO IN PIU’ STATI VALE IL CRITERIO DELLA PREVALENZA. PATRIMONIO MOBILIARE O PATRIMONIO MISTO SARA’ IDENTIFICATO CON EFFETTIVA E CONCRETA ATTIVITA’ ESERCITATA. OGGETTO PRINCIPALE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA NEL TERRITORIO DELLO STATO
  • 70. Il trust come “persona” Si ricorda che l’ Agenzia ha inquadrato il trust quale “persona” effettuando una scelta autonoma rispetto agli altri ordinamenti.
  • 71. Ulteriore possibilità per determinare la residenza del trust. E’ NECESSARIOFARE RIFERIMENTO ALLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI.
  • 72. DISPONENTE NON E’ NECESSARIO CHE ESSA ESISTA NELLO STESSO PERIODO DI IMPOSTA. HA VALORE SOLO NEL MOMENTO CHE AVVIENE L’ATTO DI DISPOSIZIONE PER LA SUA ISTANTANEITA’. QUINDI, UN TRUST ISTITUITO IN UN PAESE “NON WHITE LIST” NON E’ RESIDENTE IN ITALIA, FINCHE’, NON AVVENGA UN ATTO DI DISPOSIZIONE DA UN DISPONENTE FISCALMENTE RESIDENTE. LA RESIDENZA DEL DISPONENTE E DEL BENEFICIARIO: DECORRENZA AI FINI DELL’ATTRAZIONE.
  • 73. BENEFICIARIO LA NORMA SI APPLICA AI BENEFICIARI INDIVIDUATI. LA RESIDENZA FISCALE DEL BENEFICIARIO ATTRAE LA RESIDENZA ANCHE SE ESSA SI VERIFICA IN UN PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLA IN CUI IL DISPONENTE HA POSTO IN ESSERE L’ ATTO DI DISPOSIZIONE. NON E’ RILEVANTE L’AVVENUTA EROGAZIONE A FAVORE DEL BENEFICIARIO.
  • 74. MENTRE LA LEGGE FINANZIARIA 2007, CON L’ ART. 73, COLLEGA I REQUISITI DI RESIDENZA AL MOMENTO DELLA ISTITUZIONE DEL TRUST, L’ AGENZIA CAMBIA ROTTA. PERCHE’ VI SIA PRESUNZIONE DI RESIDENZA, IL DISPONENTE DEVE ESSERE RESIDENTENEL MOMENTO IN CUI COMPIE L’ATTO DI DISPOSIZIONE, MENTRE I BENEFICIARI IN QUALUNQUE MOMENTO SUCCESSIVO. LEGGE CIRCOLARE Novità della circolare REQUISITO RESIDENZA DISPONENTE AL MOMENTO DELL’ATTO DI DISPOSIZIONE O X BENEFICIARIO IN QUALSIASI MOMENTO REQUISITI RESIDENZA DISPONENTE E BENEFICIARIO AL MOMENTO DELL’ISTITUZIONE
  • 75. Le novità della Circolare n. 61/E del 27 dicembre 2010.-
  • 76. Il Ministero ricorda che è di essenziale importanza per la valutazione dell’effettività del trust, la verifica “effettiva” del potere del trusteedi amministrare e disporre dei beni a lui effettivamente affidati dal disponente. Ne consegue che quest’ultimo non può riservare a sé stesso il potere né il controllo sui beni del trust in modo da precludere al trustee il pieno esercizio dei poteri dispositivi a lui spettanti in base al regolamento del trust o alla legge.
  • 77. I redditi imputati ai beneficiari sono qualificati, ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del TUIR, come redditi di capitale. Il reddito imputato dal trust estero a beneficiari residenti,è imponibile in Italia in capo a questi ultimi quale reddito di capitale, a prescindere dalla circostanza che il trust sia o meno residente in Italia e che il reddito sia stato prodotto o meno nel territorio dello Stato. Imponibilita’
  • 78. Nel caso di beneficiari non residenti di trust italiani trasparenti o misti, il reddito loro imputato èconsiderato prodotto in Italia ai sensi del principio generale sancito dall’articolo 23, lettera b), del TUIR.- Il Ministero ritiene che, in forza della specialità della norma, tale criterio prevalga su quello della corresponsione, previsto in linea generale dalla lettera b), comma 1, dell’articolo 23. Conseguentemente, i redditi imputati da trust residenti a beneficiari non residenti, sono tassabili a prescindere dalla loro effettiva corresponsione. Imponibilita’
  • 79. Sono da ritenere inesistenti in quanto mere interposizioni le seguenti tipologie di trust: trust che il disponente (o il beneficiario) può far cessare liberamente in ogni momento, generalmente a proprio vantaggio o anche a vantaggio di terzi; trust in cui il disponente è titolare del potere di designare in qualsiasi momentosé stesso come beneficiario; trust in cui il disponente (o il beneficiario) risulti dotato “effettivamente” di poteri discrezionali nella gestione ed amministrazione del trust, e che il trustee non possa esercitarli senza il suo consenso; I “pregiudizi” del Fisco
  • 80. trust in cui il disponente è titolare del potere di porre termine anticipatamente al trust, designando sé stesso e/o altri come beneficiari (cosiddetto “trust a termine”); trust in cui il beneficiario ha diritto di ricevere attribuzioni di patrimonio dal trustee; trust in cui è previsto che il trusteedebba tener conto delle indicazioni fornite dal disponente in relazione alla gestione del patrimonio e del reddito da questo generato; trust in cui il disponente può modificare, nel corso della vita del trust, i beneficiari; trust in cui il disponente ha la facoltà di attribuire redditi e beni del trust o concedere prestiti a soggetti dallo stesso individuati; ogni altra ipotesi in cui potere gestionale e dispositivo del trustee, così come individuato dal regolamento del trust o dalla legge, risulti in qualche modo limitato o anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari.
  • 81. II IPOTESI DI STUDIO Trasferimento in Italia della Sede legale di una società estera comunitaria.
  • 82. Indice degli argomenti 1. Analisi preventiva; 2. Modalità di trasferimento; 3. Aspetti Civilistici; 4. Aspetti Fiscali.
  • 83. Introduzione nel sistema italiano: - Tassazione ridotta dei dividendi; - Consolidato Fiscale nazionale; Semplificazione della struttura societaria e riduzione costi amministrativi; Inversione onere della prova per le società holding che detengono partecipazioni in società italiane; Inasprimento della tassazione delle società di comodo; 1. Analisi preventiva
  • 84. Trasferimento in Italia di società residenti all’interno della Unione Europea; Società holding o Sub Holding. Premesse
  • 85. 2. Modalità di trasferimento della sede Trasferimento della sede dall’estero in Italia; Liquidazione con assegnazione ai soci degli assetsaziendali; Fusione per incorporazione internazionale; Costituzione di una società europea.-
  • 86. Assenza di una normativa “ad hoc” che disciplini la fattispecie di trasferimento Vs. l’Italia; Principi generali dettati dalla L. n. 218 del 31 maggio 1995 (“Riforma del sistema di diritto Internazionale Privato”); 3. Aspetti Civilistici
  • 87. Le società, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico o privato, anche se privo di natura associativa, sono disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione. Articolo 25, c. 1, Legge 218/95
  • 88. Si applica, tuttavia la legge italiana se la sede dell’amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l’oggetto principale di tali enti. Articolo 25, c. 1, Legge 218/95
  • 89. Le norme vigenti nello Stato di costituzione della società; Se il soggetto estero in Italia ha la sede amministrativa o l’oggetto principale, si applicano le norme italiane; Norme regolatrici delle società estere
  • 90. I trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e le fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati. Il trasferimento della sede ha efficacia soltanto al duplice rispetto sia delle norme del Paese di provenienza sia di quelle del Paese di destinazione. Articolo 25, c. 3, Legge 218/95
  • 91. Esempi LUX -ES DE -FR No Trasferimento Si Trasferimento Natura dissolutoria Operazione in continuità Si Perizia No Perizia
  • 92. Non sussiste alcuna normativa tributaria che disciplini il trasferimento della sede verso l’Italia; Lo Stato italiano si è preoccupato di disciplinare il trasferimento verso l’estero per motivi di cautela fiscale; Occorre fare riferimento alla normativa civilistica; 4. Aspetti fiscali
  • 93. A. Decorrenza del Trasferimento; B. Primo periodo d’imposta; C. Residenza fiscale in Italia; D. Valore fiscale dei beni immessi nello Stato italiano; Principale aspetti fiscali
  • 94. A. Decorrenza del trasferimento 01/01 Delib. trasfr. 18/05 Cancellazione ES 15/07 Iscrizione IT 01/09 RM 9/E - 2006
  • 95. B. Primo periodo d’imposta Cancellazione ES 15/07 31/12 01/01 Reddito tassato in Italia
  • 96. La società non si considera fiscalmente residente in Italia; Dichiara solo i redditi prodotti in Italia; Presenta la dichiarazione relativa a soggetti non residenti. Obblighi società trasferita
  • 97. B. Primo periodo d’imposta Cancellazione ES 01/06 31/12 01/01 Reddito tassato in Italia
  • 98. La società si considera fiscalmente residente in Italia; Dichiara i redditi ovunque prodotti nel periodo d’imposta che va dal 01/01 al 31/12; Presenta la dichiarazione relativa a soggetti residenti. Obblighi società trasferita
  • 99. B. Primo periodo d’imposta Estinzione 31/12 01/01 Reddito TAX IT Reddito TAX DE
  • 100. Si realizzeranno due autonomi periodi d’imposta; Necessità di presentare una dichiarazione nel Paese di partenza; Necessità di presentare una dichiarazione nel Paese di arrivo Trasferimenti con natura dissolutoria
  • 101. D. Valore fiscale dei beni immessi nello Stato IT Costo Storico Valore corrente Interpello non reso pubblico del 2002 Dottrina Prevalente Studio notariato
  • 102. Verificare se il paese di uscita prevede una Exittax ovvero una tassazione ad aliquota zero; Compilazione di apposito Taxreturnform; Difficoltà di individuare un valore corrente; Necessità di una Stima nel caso in cui non sia stata presentata alcuna dichiarazione; Adozione dei principi IAS da parte del soggetto estero che ha deciso di trasferirsi in Italia. Considerazioni sul V.N.
  • 103. Persona fisica tedesca che detiene una partecipazione e decide di trasferire la propria residenza in Italia; Costo di acquisto della partecipazione nella società tedesca; Valore teorico individuato dal fisco tedesco all’atto del trasferimento in Italia. R.M. 67 /E del 30/03/2007