1. Prato
6 novembre 2010
Discriminazioni. Politiche e
strumenti per il monitoraggio e
contrasto della discriminazione
razziale
Pietro Vulpiani
p.vulpiani@palazzochigi.it
2. 3 presupposti di partenza
DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA' – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali
Innumerevoli le esperienze discriminatorie del portatore di diversità
Ma la discriminazione è spesso implicita, occulta,
istituzionale, apparentemente neutra, non percepita
tale dalla stessa vittima
O non le vediamo o crediamo di vederle: sottostimiamo ma
evitiamo di sovrastimare
3. Può non sfociare nell’illegalità
La discriminazione
Designa un processo ed il suo risultato
Corrisponde ad una logica di differenziazione ma può
anche essere l’esito di una non differenziazione
E’ fondata su pregiudizi e/o ragioni politiche e socio-economiche
4. Garanzia di un accesso privilegiato alle
risorse e alle opportunità sociali per
la società d’accoglienza / un gruppo
sociale / una comunità maggioritaria
o egemone
I vantaggi della discriminazione
5. Fonte di
Drammi umani
Conflitti sociali
Svalutazione del capitale umano
Impatto sullo sviluppo
Segmentazione dei mercati
Segregazionismo
Carico sui servizi
Le perversità della discriminazione
6. Razza, razzismo, discriminazione etnica e razziale
Razza e origine etnica: due categorie
concettuali non oggettive ma
funzionali al contrasto
dell’intolleranza e discriminazione
fondate sulle diversità
7. XVIII secolo
• Collegando attributi biologici e naturali ad
attributi culturali emergono le prime
teorizzazioni del razzismo
Concetto di “razza”
9. Inserite in un impianto normativo e
operativo, razza ed etnia sono prive di
riferimenti a realtà biologica o genetica
e frutto di costruzioni sociali e storico-
culturali per esprimere la
rappresentazione o percezione
dell’alterità e definire i contorni sfumati
della diversità culturale
L’etnicizzazione delle differenze
10. Direttiva 2000/43/CE
del 29 giugno 2000, che attua il principio
della parità di trattamento fra le persone,
indipendentemente dalla razza
e dall’origine etnica
Considerazioni generali Punto 6
“L’Unione Europea respinge le teorie che tentano
di dimostrare l’esistenza di razze umane distinte.
L’uso del termine “razza” nella presente
direttiva non implica l’accettazione di siffatte
teorie”
11. Discriminazione su base etnica?
•Etnia (Vacher de Lapouge, 1896)
•Un uso neutro che ha incluso gruppi linguistici
e in senso lato caratteristiche comuni
(antropologiche, linguistiche, storico-politiche,
religiose) in una stessa nazionalità
•Caratteristiche soggettive e oggettive (dal
territorio al senso di appartenenza)
•Discriminazione in presenza o assenza di
marcatori etnici
12. Convivenza ed elementi situazionali
tra pregiudizi e condotte discriminatorie
• Relazioni storiche, politiche, economiche, culturali tra paese
d’origine e di destinazione
• Il peso dei media e l’impatto demografico (dal Marocco
all’Albania [piroscafo Vlora 11.000 albanesi, 1991]
all’emigrazione est europea e gli USA)
•Le caratteristiche culturali e socio-economiche
• le scelte politiche
•Ideologia dell’irriducibilità e non “assimilabilità” tra culture
13. • Razzismo in assenza di relazioni
• Razzismo in presenza di conflittualità
sociale
• Razzismo e competizione socio-
economica
14. Il nuovo razzismo favorisce…
e scaturisce da
Indifferenza
Retorica indulgenza o tolleranza
persuasiva
Riconoscimento dell’Utilità economica
scevra da valori etici di pan-umanità
Disumanizzazione
inferiorizzazione
Rifiuto
Annientamento
15. Razzismo e sessismo
In entrambi i casi c’è la tendenza a
naturalizzare la differenza … a valorizzare
le differenze come naturali e definite
… LA DIFFERENZA DI NATURA
16. Pierre Bordieu
Il discorso sociale maschile “legittima una
relazione di dominio iscrivendola in una
natura biologica che a sua volta è una
costruzione sociale naturalizzata” (Il
dominio maschile, Feltrinelli, 1998)
17. La costruzione delle identità
Entrare nei meccanismi oppositivi con cui la Cultura
costruisce e riproduce le identità di genere a partire da
una base biologica
“Donna non si nasce, si diventa”
Simon de Beauvoir
18. Società, cultura, corpi umani
Il corredo biologico è plasmato
socialmente. Società e cultura
dettano le regole sui corpi
Le differenze di genere come
RELAZIONI non Categorie definite
19. Il corpo come Soggetto e Oggetto
L’esigenza di naturalizzare le differenze per
giustificare rapporti sociali di potere Uomo-
Donna
Donna = Natura = Istinto = disumanizzazione
20. Esempi estremi di naturalizzazione /
oggettivizzazione
La donna bambola / trofeo
La donna silente / reclusa
La donna escissa
In un corpo soggetto e attore
21. Omosessualità al maschile e
concepita con giudizi offensivi
(deviato, invertito, frocio,
finocchio, recchione, checca)
Giudizio sociale sull’omosessualità,
immagini stereotipiche,
stigmatizzazioni, enfatizzazione
della differenza percepita o
neutralizzazione forzata della
differenza
22. In Italia si segnala solo uno studio
in cui si afferma che il 50% degli
uomini gay e 1/3 delle donne
lesbiche hanno vissuto molestie
verbali o attacchi personali alla loro
persona.
23. Discriminazione finché le categorie eterosessuale
/omosessuale saranno fondanti per la distinzione di
categorie sociali
24. •la carenza di dati e di servizi istituzionali per la loro
raccolta, si accompagna alla indisponibilità delle
vittime a denunciare alla polizia i crimini subiti
•la carenza di formazione da parte delle forze di
polizia su queste problematiche.
Oltre l’80% dei crimini non sono denunciati.
25. I pilastri della famiglia e della società (Levi Strauss)
Proibizione dell’incesto / obbligo esogamico
Instaurazione di una forma di unione riconosciuta
Ripartizione sessuale dei compiti
Valenza differenziale tra i sessi (Héritier)
26. Art. 3 della Costituzione
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e
l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
27. Art. 13 del Trattato di Amsterdam
Il Consiglio dell’Unione europea può prendere
tutti i provvedimenti più opportuni per
combattere le diverse forme di
discriminazione
per combattere le discriminazioni fondate sul
sesso, la razza o l’origine etnica, la
religione o le convinzioni personali, gli handicap,
l’età o le tendenze sessuali.
28. Fonti
Comunitarie
Piano normativo
Adozione della Direttiva del Consiglio
n. 2000/43/CE
del 29 giugno 2000, che attua il principio
della parità di trattamento fra le persone,
indipendentemente dalla razza
e dall’origine etnica
Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215
29. L’UNAR, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, nasce in
attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di
trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza
e dall’origine etnica”
E’ istituito con Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215
30. Fonti
Comunitarie
Piano normativo
Adozione della direttiva 2000/78/CE del
Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce
un quadro generale per la parita' di trattamento
in materia di occupazione e di condizioni di
lavoro
Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216
31. Fonti
Comunitarie
Il decreto N. 216/2003 reca le disposizioni relative all'attuazione
della parita' di trattamento fra le persone indipendentemente
dalla religione, dalle convinzioni personali, dagli handicap,
dall'eta' e dall'orientamento sessuale, per quanto concerne
l'occupazione e le condizioni di lavoro, disponendo le misure
necessarie affinche' tali fattori non siano causa di
discriminazione, in un'ottica che tenga conto anche del diverso
impatto che le stesse forme di discriminazione possono avere su
donne e uomini.
32. Istituzione della Consigliera Nazionale di Parità
per la promozione e il controllo dell’attuazione
dei principi di uguaglianza di opportunità e non
discriminazione per donne e uomini nel mondo
del lavoro
• Vigilanza contro le discriminazioni;
• Promozione della parità nei luoghi di lavoro
Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
“Codice delle Pari Opportunità”
33. Decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 196
in recepimento della direttiva europea n.2004/113, ha
introdotto il divieto di ogni discriminazione diretta e
indiretta fondata sul sesso nell'accesso e fornitura di
beni e servizi che sono a disposizione del pubblico e
che sono offerti al di fuori dell'area della vita privata e
familiare e delle transazioni ivi effettuate
34. Legge 1° marzo 2006, n. 67
"Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità
vittime di discriminazioni"
35. A long way to go
Siamo ancora in assenza di un dispositivo
normativo per il diritto civile e penale in grado di
intervenire concretamente per casi di omofobia e /o
discriminazione nel campo dell’orientamento
sessuale e dell’identità di genere o per il cosiddetto
hate speech
36. Le modifiche all’Art. 61 del C.P.
Seduta parlamentare del 16 ottobre 2009
Modifica all’art. 61 del Codice Penale e dichiarazione
di incostituzionalità della circostanza aggravante
comune del reato di odio e violenza determinato
dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere
37. Regione Toscana
La Legge della Regione Toscana (15
Novembre, 2004, n. 63)
Norme contro le discriminazioni per
orientamento sessuale ed identità di genere
38. Un paese di immigrazione
Diritti per tutti dopo il Decreto legislativo 9 luglio
2003, n. 215?
40. Decreto legislativo
n. 215/2003
Le novità
• Una nozione chiara e precisa
di discriminazione e molestie
• Un efficace procedimento
di tutela giurisdizionale
• L’estensione della legittimazione attiva
alle associazioni
• L’istituzione dell’Ufficio nazionale
antidiscriminazioni razziali
41. Nozioni
Discriminazione diretta
Si ha discriminazione diretta quando, a causa
della razza o dell’origine etnica, una persona
è trattata meno favorevolmente di quanto sia,
sia stata o sarebbe trattata un’altra persona,
in una situazione analoga
42. Nozioni
Discriminazione indiretta
Si ha discriminazione indiretta quando una
disposizione, un criterio, una prassi, un atto,
un patto o un comportamento,
pur apparentemente neutri, possano mettere
una persona di una determinata razza o etnia
in una posizione di particolare svantaggio
rispetto ad altre persone
43. Nozioni
Molestia
Si ha una molestia quando ricorre
un comportamento indesiderato,
posto in essere per motivi di razza
o di origine etnica, che abbia l’effetto
di violare la dignità di una persona
e di creare nei confronti della stessa
un clima intimidatorio, ostile,
degradante, umiliante ed offensivo
44. Le attività
dell’UNAR
• Prevenzione delle discriminazioni razziali
ed etniche
• Rimozione di comportamenti
ed atti discriminatori e dei loro effetti
• Promozione di progetti ed azioni positive
• Verifica e monitoraggio
dell’applicazione del principio di parità
di trattamento
45. Attività
di prevenzione
Obiettivi
• Accrescere la
consapevolezza
dell’opinione
pubblica sui temi
dell’integrazione
razziale
• Diffondere la
massima
conoscenza
possibile degli
strumenti di tutela
vigenti
Azioni
• Attività di
comunicazione
sui mass media
• Campagne di
educazione nelle
scuole
• Iniziative di
informazione nei
luoghi di lavoro
46. Attività
di rimozione
Obiettivi
In caso di atti o
comportamenti
discriminatori
contribuire
a sanare la
situazione con
la contestuale
rimozione degli
effetti
pregiudizievoli
già realizzatisi
Azioni
• Assistenza legale nei procedimenti
giurisdizionali o amministrativi,
accompagnando la vittima durante
l’iter intrapreso
• Ausilio di informazioni,
notizie od osservazioni,
scritte od orali,
nel corso di un giudizio
• Svolgimento di inchieste autonome
per la verifica dell’esistenza di
prassi
o condotte discriminatorie
• Svolgimento di attività
conciliativa informale
47. Tutela
Giurisdizionale
Chiunque si ritiene vittima
di una discriminazione può agire
dinanzi al giudice per far valere il diritto
alla parità di trattamento
L’azione si caratterizza per:
• assenza di qualsiasi formalità
(non è necessaria la presenza di un difensore)
48. Soggetti
legittimati
• dalla vittima direttamente
• dalle associazioni che operano nel
settore iscritte in un apposito
elenco approvato dal Dipartimento
per le Pari Opportunità e dal
Ministero del Lavoro
Il ricorso può essere proposto
50. Contact
center
NUMERO VERDE GRATUITO
800.90.10.10
Attivo dal 10 dicembre 2004
tutti i giorni, dalle ore 10 alle 20
disponibile in italiano, inglese,
francese,spagnolo, arabo, russo,
rumeno, cinese mandarino.
Ma anche:
Hindi, urdu, tedesco, kurdo, Curmanci, Farsi,
turcmeno, aseri, dari, turco, pashtu, lingala,
kikongo, singole e punjabi
51. 2005 – 2009
25.000 chiamate
2.500 casi non pertinenti con istruttoria
1400 casi pertinenti
52.
53.
54. DIPARTIMENTO PER I DIRITTI E LE PARI OPPORTUNITA' - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali
55. Contact
center
Come funziona
• I LIVELLO: raccolta delle segnalazioni e
ricerca delle informazioni utili per una
soluzione in tempo reale del caso
• II LIVELLO: ove non disponibile una soluzione
in tempo reale, inoltro all’UNAR per la
risoluzione del caso con la supervisione
dell’expertise
Qualsiasi richiesta di assistenza si conclude
con una comunicazione finale all’utente
56. DIPARTIMENTO PER I DIRITTI E LE PARI OPPORTUNITA' - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali
1
accolto
2
trasmesso
I livello
3
assegnato
I livello
6
assegnato
funzionario
4
chiuso
Transizioni stati caso
L’operatore di
Contact Center
chiude il caso
L’operatore di I livello
chiude il caso
L’operatore di I livelllo
trasmette il caso al II
livello
L’operatore abilitato
all’inserimento trasmette
il caso al I livello
L’operatore di I livello
assegna il caso ad un
operatore Junior
L’operatore Junior reinvia il
caso al Contact Center per
anomalie nei dati
Il funzionario UNAR
trasmette il caso al
Magistrato del team
5
trasmesso
II livello
(Dir. UNAR)
Il dirigente UNAR
assegna il caso ad
un team funzionario/
magistrato
L’operatore Junior rilascia
il caso a lui assegnato
Il funzionario
rilascia il caso al
Dirigente
L’operatore Junior rilascia il
caso al contact center
7
assegnato
Magistrato
Il Magistrato
rimanda il caso al
funzionario UNAR
Il Dirigente
UNAR chiude il
caso
Il Magistrato
rilascia il caso
al Dirigente
Il dirigente
UNAR reinvia il
caso al I livello
L’operatore Contact Center,
antidiscriminazioni, Focal
Point inserisce i dati
dell’evento nel sistema.
Viene creato il “caso”.
60. Nord-Africa
Marocco 63,3
Tunisia 16,7
Egitto 16,7
Algeria 3,3
Totale Nord-Africa 100,0
Africa
Senegal 29,2
Costa D'avorio 15,4
Nigeria 15,4
Camerun 13,8
Altre Nazioni 26,2
Totale Africa 100,0
Europa Orientale
Romania 45,8
Albania 16,7
Polonia 9,7
Altre Nazioni 27,8
Tot. Europa Oriental 100,0
61. Rumeni
in crescita anche nelle discriminazioni subite
Countries Regular
presence
% Countries Regular
presence
%
Romania 555.997 15.1 Serbia-Montenegro 79.468 2.2
Morocco 387.031 10.5 Bangladesh 77.229 2.1
Albania 381.011 10.3 Perù 76.406 2.1
Ucraina 195.412 5.3 Egypt 73.747 2.1
China 186.522 5.1 Sri Lanka 69.919 2.0
Philippines 113.907 3.1 Ecuador 67.327 1.9
Moldova 98.149 2.7 Macedonia 65.880 1.8
Tunisia 94.861 2.6 Senegal 65.136 1.8
India 91.781 2.5 Pakistan 56.949 1.5
Poland 90.776 2.5 USA 50.820 1.4
Data: Estimates 31.12.2006 Ministry of Interior – Ministry of Foreign Affairs
62.
63.
64.
65.
66. Residenti in Italia da
27,3
9,4
41,3
22,0
0
10
20
30
40
50
fino a 5 anni da 6 a 10 anni da 11 a 15 anni oltre i 15 anni
68. Contesti di discriminazione dell’ambito “Vita
pubblica”
Spazi pubblici
47,1
Politica
41,2
Scritte xenofobe
11,8
Totale
100,0
69. OSTACOLI ALL’
INCORPORAZIONE
Un esito non scontato
FATTO DI
Vincoli e opportunità della
società di accoglienza,
politiche governative e
reazioni della società
civile
• Potenziale dei network
etnici e sociali
71. Variabili multiple entrano in gioco e rendono ancora più aspra
per la vittima, ma confusa per chi osserva, l’azione
discriminante
72. Quando il problema aumenta
complessità dei fenomeni discriminatori multipli
dell’ humus all’interno del quale prolificano
dei processi e delle rappresentazioni che esplicitano o rendono
implicita la discriminazione sia tra le vittime che tra gli attori
delle condotte e tra gli organismi di tutela
73. Le normative di promozione della parità di
trattamento definiscono gli individui con categorie
singole, affrontando in genere un caso di
discriminazione sulla base di un singolo ambito
della discriminazione e trascurando una
indivisibile combinazione tra ambiti.
74. La discriminazione multipla
è molto più articolata da cogliere, perché coinvolge sfere
personali della appartenenza di una persona, vissuti ed identità
che il soggetto stesso che ne subisce le conseguenze non riesce
chiaramente a comprendere
75. Anche il testimone della discriminazione osserva
Con consapevolezza o inconsapevolezza
con indolenza, indifferenza, condivisione o indignazione, a
seconda dei nostri livelli di sensibilità, etica, impegno culturale,
sociale o politico
Ma senza una corretta comprensione delle dinamiche e di tutti i
fattori da cui la discriminazione scaturisce
76. Partire dai Single-Ground per arrivare ai multiground
Intervenire sulle diverse sensibilità e velocità nazionali per
accelerare il cambiamento
L’estensione delle discriminazioni sulla base del codice
penale francese (Art. 225-1) a fattori come:
Origine, sesso, situazione familiare, apparenza fisica, nome,
stato di salute o di gravidanza, disabilità, caratteristiche
genetiche, costumi, orientamento sessuale, età, opinioni
politiche, attività sindacali, appartenenza o non appartenenza
(vera o supposta) ad un’etnia, una nazione, una razza o
religione determinata
77. Strumenti più collaudati in caso di
Discriminazione composta
Quando una persona vive una discriminazione sulla base di
due o più fattori allo stesso tempo e in cui un fattore si
aggiunge ad altri fattori – in altre parole un ambito si
combina con altri fattori di discriminazione
Discriminazione multipla
Che avviene su diversi ambiti della discriminazione operanti
separatamente
79. E frequentemente la condotta discriminante è
Una discriminazione intersezionale perché
Uno stesso individuo mescola al suo interno identità biologica
ed identità attribuite, definizioni del Sé e/o dell’Altro collettivi
che possono avere radici in rapporti di forza tra gruppi
coagulati attorno ad interessi specifici
80. Qual è il problema?
Sono una donna,
musulmana, di 18
anni, disabile.
Amo indossare il
velo. Ho problemi
in classe
Sono gay,
senegalese,
sieropositivo. Non
vogliono farmi
iscrivere in palestra
Ho 72 anni, sono Rom,
provengo dal Kosovo, ho il
Parkinson. Il medico non vuole
neppure visitarmi
Sono un operaio egiziano, disabile,
fervido credente. Faccio il netturbino e
sto per andare in pensione ma vengo
molestato quotidianamente da un collega
sindacalista
81. Giovani e stranieri: uomini e donne
Arresto di un giovane
spacciatore africano
Il ragazzo è uno studente
ghanese e attendeva la
campanella davanti la scuola
serale. Percosso dai vigili a
sangue, a notte fonda è stato
rilasciato. Sulla busta con gli
effetti personali c’era la
scritta “Di Emmanuel il
negro”
Prostituta peruviana
aggredita in Questura
Nell’adempimento di una
ordinanza municipale contro
la prostituzione, una
studentessa peruviana che
parlava con tre connazionali
viene prelevata a forza nel
centro della città.
Malmenata sporge querela
dopo una notte di
detenzione.
82. Dal caso emblematico al normale vissuto discriminatorio
In genere si coagulano elementi di appartenenza reali, ostentati
o percepiti tali, legati insieme per attribuire un senso sociale
plurale giudicato in linea o non in linea con un comportamento
o atteggiamento omologante.
83. Dinamiche di attribuzione culturale
La rappresentazione di sé e quella degli Altri sono
costruzioni culturali in costante ridefinizione, frutto di
esperienze storiche, politiche e sociali di incontro, spesso
funzionali al raggiungimento o al mantenimento di un potere
concreto o simbolico nei confronti di coloro verso i quali ci
si contrappone.
84. Alla ricerca di Senso
Nel discriminare, correlo arbitrariamente variabili che non
hanno nesso tra loro, legando indissolubilmente nella relazione
ipotesi di status economico, giuridico, sociale e culturale con
altri elementi come il genere, l’età, lo stato di salute,
l’orientamento sessuale, il colore della pelle, i lineamenti del
viso, il taglio di capelli, l’accento o lingua, credenze e religione
di riferimento, abbigliamento, eventuali deficit motori o mentali,
simboli esteriori o generica origine etnico-nazionale.
85. Semplificare il reale
L’arbitraria correlazione per stereotipi contribuisce ad un
processo di inferiorizzazione che mina alla base la relazione
interpersonale, che non sarà quindi fondata sulla reciprocità.
La condizione di subordinazione può essere percepita con
rassegnazione dalla vittima, che autolegittima l’attore della
condotta discriminatoria ad effettuare una disparità di trattamento
nei suoi confronti. In questo gioco al massacro, a volte lo stesso
discriminante non ha piena consapevolezza della illiceità non solo
normativa ma neanche etica del suo comportamento.
86. Il pregiudizio non facilita l’analisi, ma NON
aiuta anche la collaborazione multiground tra
ONG, Enti Locali, istituzioni nazionali,
media e influenza anche l’elaborazione
legislativa
87. Le persone con identità multiple non sono
adeguatamente protette dalla legislazione
vigente.
Le tante identità aumentano la vulnerabilità sociale
88. Un nuovo equilibrio
Un approccio multifattoriale e le difficoltà di un approccio olistico
Promuovere al contempo l’accesso al lavoro,
all’educazione, a beni e servizi
Aumentare la partecipazione attiva di tutti i key actors coinvolti
nei differenti fattori
89. Un arena multifattoriale
Creare forme di cooperazione trasversale tra istituzioni
impegnate per competenza in specifici ambiti e tra ONG
esplicitando i conflitti
Favorire un confronto diretto tra key actors , istituzioni e media
per il superamento di immagini stereotipe e nuovi strumenti
normativi e amministrativi di prevenzione e tutela
91. La Rete delle Antenne Territoriali Antidiscriminazioni
• Antenne locali per la comprensione degli ostacoli
all’inclusione sociale
• Supporto ed orientamento al cittadino straniero contro ogni
forma di discriminazione
• Rilevazione e monitoraggio di ogni discriminazione
• Attuale debolezza: eterogeneità di approcci, percezioni e
strategie di rilevazione dati
92. Potenzialità e limiti delle azioni di sistema su progetto
Esigenza di andare oltre il progetto, con un
approccio coordinato e sistematico ed una
procedura di rilevazione standardizzata ed un
intervento sostenibile
93. UNAR e territori
• Piattaforma informatica standardizzata per la gestione dei
casi di discriminazione
• Canalizzazione delle denuncie in un database centrale per il
monitoraggio nazionale dei casi di discriminazione
94. UNAR, Istituzioni nazionali,
locali e Associazionismo
Attivita’ mirate di formazione sulle normative e gli
strumenti antidiscriminazione, linguaggi comuni e
chiarezza delle problematiche
Rafforzamento istituzionale
Monitoraggio congiunto delle difficoltà di inclusione
sociale e dei casi di discriminazione razziale
Promozione di partenariati con il Terzo Settore, gli Enti Locali e le
parti sociali e datoriali per facilitare la rimozione delle condotte
discriminatorie e l’inserimento dei cittadini di origine straniera
95. Codice delle Pari Opportunità e discriminazione
Invio dall’UNAR di casi di presunta
discriminazione di genere alla Consigliera
Nazionale di Parità (istituita con D.Lgs.
198/2006)
Ricorso davanti al tribunale in funzione di
giudice del lavoro o al tribunale amministrativo
regionale territorialmente competente avverso
atti, patti o comportamenti discriminatori diretti
o indiretti di carattere collettivo.
96. Fattispecie di reato di rilevanza penale
comunicazione di notizia di reato all’A.G.
competente per territorio ai sensi
dell’art. 331 c.p.p., ogni qualvolta si
ravvisino nei casi sottoposti all’esame gli
estremi di fattispecie penalmente
rilevanti.
97. Fattispecie di reato e cooperazione interistituzionale
casi sottoposti a tutela penale nelle more della
legge 13 ottobre 1975 n.654, modificata dalla
legge 25 giugno 1993 n.205 (c.d. Legge
Mancino) e dalla legge 24 febbraio 2006 n.85.
Osservatorio per la Sicurezza contro gli Atti
Discriminatori (OSCAD) operativo presso il Ministero
dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza –
Direzione Centrale della Polizia Criminale (decreto 2
settembre 2010)
98. Altre sinergie
Prefetture, Consigli Territoriali per
l’Immigrazione, Comitati provinciali per
l’ordine e la sicurezza
E protocolli tra UNAR e regioni
99. Protocollo di intesa Regione Emilia/Romagna
Il Centro Regionale contro le discriminazioni
Primi Osservatori provinciali di Bologna, Modena, Parma,
Forli, Cesena, Rimini, Piacenza, Reggio Emilia, Ravenna,
Ferrara.
9 provincie
38 distretti sanitari
2010 199 Sportelli attivi
100. Protocolli in crescita
Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Sicilia,
Puglia,
Provincie di Grosseto, Pistoia, Messina,
Mantova, Comune di Roma
Prossimi accordi con Campania, Toscana,
Calabria, Lazio
101. Il coordinamento degli osservatori
sulla base di una standardizzazione
dei processi di rilevazione dei dati
102. Le proposte nel QSN
Le potenzialita’ del nuovo Quadro
Strategico Nazionale 2007-2013
Rete di osservatori
Processi di governance locali
Adeguamento delle competenze
Diffusione di strumenti di
monitoraggio e valutazione
103. Altre fonti istituzionali e informative
Raccordo dati, su piattaforma informatica parallela UNAR, da:
Media
Statistiche giudiziarie della Direzione Centrale della Polizia di
Prevenzione
DG statistica del Ministero di Giustizia (nota di rilevazione statistica
alle corti d’appello e alle procure)
Annuario Statistico Italiano Tavola 3.1.9 “Azioni penali nel campo
della discriminazione razziale”
104. Azioni di sistema
COORDINARSI PER POLITICHE COMUNI,
Ricordandoci che, oltre ogni STRATEGIA, ci
confrontiamo SEMPRE con Persone e NON con numeri
Elaborazione politiche e trasferibilità dei risultati
Identificare le criticità territoriali ed i gap conoscitivi
Evitare sistemi di classificazione e raccolta dati eterogenei
Eliminare OGNI duplicazione di sforzi
Impegnarsi nel locale permettendo una analisi delle dinamiche globali
105. Grazie
Pietro Vulpiani
Largo Chigi 19, Roma
+39 06 67792267
antidiscriminazioni@pariopportunita.gov.it
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p.vulpiani@palazzochigi.it