1. Proposta di legge recante: "Sospensione dei termini in materia di sanità".
Articolo 1
(Finalità)
1. La Regione Abruzzo garantisce la tutela del diritto alla salute dei cittadini, specie in quelle
realtà collocate in contesti territoriali prevalentemente montani, con una morfologia e
orografia dell'area che influiscono negativamente sulla mobilità della popolazione
residente contribuendo al fenomeno dell'isolamento socio-ambientale e della
marginalizzazione territoriale.
Articolo 2
(Sospensione dei termini dettati dalle disposizioni del regolamento di cui al Decreto
del Ministero della salute 2 aprile 2015, n. 70)
1. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo, in considerazione delle
peculiarità orografiche del bacino territoriale di riferimento dei Presidi Ospedalieri di
Popoli, Atessa, Guardiagrele, Ortona, Tagliacozzo, Sulmona, Atri e Penne e degli ultimi
eventi di calamità naturali che hanno colpito la Regione Abruzzo, al fine di garantire in
modo efficace la tutela del diritto alla salute della popolazione ivi residente, le disposizioni
contenute nei Decreti del Commissario ad Acta n. 55 e n. 79 del 2016, relative al
declassamento dei Presidi Ospedalieri di Popoli, Atessa, Guardiagrele, Ortona, Tagliacozzo,
Sulmona, Atri e Penne, non si applicano per l'intero periodo previsto dall'art. 17-bis., della
Legge 7 aprile 2017, n. 45 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 9 febbraio
2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici del 2016 e del 2017) e comunque per tutto il tempo necessario al superamento
dello stato di emergenza nei Comuni a seguito degli ultimi eventi calamitosi, nel rispetto
delle procedure previste dall’Accordo sul Piano di Rientro della Regione Abruzzo, firmato
tra il Ministero della Salute, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Presidente della
Regione Abruzzo in data 8 marzo 2007, recepito con D.G.R. n. 224 del 13 marzo 2007.
Articolo 3
(Disposizioni finanziarie)
2. 1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale sia per
l'esercizio in corso che per gli esercizi futuri, in quanto contiene esclusivamente norme
che disciplinano procedimenti.
Articolo 4
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della
stessa sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. E' fatto obbligo a chiunque di
osservarla e farla osservare come Legge della Regione Abruzzo.
Il Consigliere Regionale
Domenico Pettinari