Interpellanza n.28 indennità una tantum ex art. 45 comma 4 e 5 d.l. 189 2016 ss.mm. - modalità e tempistiche di istruttoria
1. Consiglio Regionale dell’Abruzzo
GRUPPO CONSILIARE “MOVIMENTO 5 STELLE”
L'Aquila, li 13/07/2017
Al Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo
Giuseppe Di Pangrazio
L’Aquila Sede
Interpellanza a firma del Consigliere SARA MARCOZZI
OGGETTO: Indennità una tantum ex art. 45, comma 4 e 5, D.L. 189/2016
ss.mm. - Modalità e tempistiche di istruttoria
PREMESSO CHE:
- Il D.L. 189/2016 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dal sisma del 24 agosto 2016) e successive modificazioni
prevede all'art. 45, comma 4, il Sostegno al reddito dei lavoratori.
In particolare, si istituiscono interventi straordinari a sostegno
dell'economia del cratere sismico, fra cui interventi “in favore dei
collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di
agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi
compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a
qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano
dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi sismici di cui
all’articolo 1, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti
e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni di cui agli
allegati 1 e 2, è riconosciuta, per l’anno 2016, nel limite di 134,8
milioni di euro per il medesimo anno, una indennità una tantum pari a
5.000 euro nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia
di aiuti di stato. All’onere di cui al presente comma, pari a 134,8
milioni di euro per l’anno 2016, si provvede ai sensi dell’articolo
52”;
- La competenza in merito al recepimento domande e all'istruzione
delle pratiche viene assegnata alle Regioni, come specificato al comma
2. Consiglio Regionale dell’Abruzzo
GRUPPO CONSILIARE “MOVIMENTO 5 STELLE”
5, dell’articolo 45, del D.L. 189/2016: “Le indennità di cui ai commi
1 e 4 sono autorizzate dalle Regioni interessate, nei limiti delle
risorse pari a 259,3 milioni di euro per l’anno 2016 (...)”.
Lo stesso D.L. 189/2016 assegna all’INPS il compito di riconoscere ed
erogare le predette somme. Nel secondo capoverso del comma 5,
dell’articolo 45 del predetto D.L. viene stabilito che “La
ripartizione delle risorse disponibili, le condizioni e i limiti
concernenti l’autorizzazione e l’erogazione delle prestazioni previste
nel presente articolo sono definiti con apposita convenzione da
stipulare tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il
Ministero dell’economia e delle finanze ed i Presidenti delle Regioni.
L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, fornendo i risultati dell’attività di monitoraggio al
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell’economia e delle finanze”;
- L'attività istruttoria Regionale è, pertanto, propedeutica
all'erogazione delle somme da parte dell'INPS.
RITENUTO CHE:
- La ratio logico-giuridica delle indennità previste ex art. 45, comma
4, D.L. 189/2016 è quella di integrare d'urgenza il reddito di tutte
quelle attività produttive, individuate dalla stessa norma, che hanno
subito danni oggettivi e ambientali a causa degli eventi sismici;
- In data odierna, nessuna pratica relativa a tali indennità pare
essere stata istruita e/o approvata dall'Organo regionale nonostante
siano ormai passati circa dieci mesi dall'inizio dello sciame sismico
e nonostante le relative domande, corredate da idonea documentazione,
siano nella disponibilità dei competenti Uffici Regionali dal 31 marzo
2017, termine ultimo di presentazione delle domande.
- Tale ritardo sta creando nocumento e difficoltà oggettive di tipo
economico in danno delle categorie destinatarie del contributo in
oggetto.
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GRUPPO CONSILIARE “MOVIMENTO 5 STELLE”
5, dell’articolo 45, del D.L. 189/2016: “Le indennità di cui ai commi
1 e 4 sono autorizzate dalle Regioni interessate, nei limiti delle
risorse pari a 259,3 milioni di euro per l’anno 2016 (...)”.
Lo stesso D.L. 189/2016 assegna all’INPS il compito di riconoscere ed
erogare le predette somme. Nel secondo capoverso del comma 5,
dell’articolo 45 del predetto D.L. viene stabilito che “La
ripartizione delle risorse disponibili, le condizioni e i limiti
concernenti l’autorizzazione e l’erogazione delle prestazioni previste
nel presente articolo sono definiti con apposita convenzione da
stipulare tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il
Ministero dell’economia e delle finanze ed i Presidenti delle Regioni.
L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, fornendo i risultati dell’attività di monitoraggio al
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell’economia e delle finanze”;
- L'attività istruttoria Regionale è, pertanto, propedeutica
all'erogazione delle somme da parte dell'INPS.
RITENUTO CHE:
- La ratio logico-giuridica delle indennità previste ex art. 45, comma
4, D.L. 189/2016 è quella di integrare d'urgenza il reddito di tutte
quelle attività produttive, individuate dalla stessa norma, che hanno
subito danni oggettivi e ambientali a causa degli eventi sismici;
- In data odierna, nessuna pratica relativa a tali indennità pare
essere stata istruita e/o approvata dall'Organo regionale nonostante
siano ormai passati circa dieci mesi dall'inizio dello sciame sismico
e nonostante le relative domande, corredate da idonea documentazione,
siano nella disponibilità dei competenti Uffici Regionali dal 31 marzo
2017, termine ultimo di presentazione delle domande.
- Tale ritardo sta creando nocumento e difficoltà oggettive di tipo
economico in danno delle categorie destinatarie del contributo in
oggetto.