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COMUNE DI CENTO
PROVINCIA DI FERRARA
Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
www.comune.cento.fe.it - comune.cento@cert.comune.cento.fe.it
Deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 29/07/2016
Oggetto: INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL SINDACO E DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA
COMUNALE - ANNO 2016. DETERMINAZIONI.
L’anno 2016, addì ventinove del mese di Luglio alle ore 11:15 ritualmente convocata
dal Sindaco, si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta Comunale, con l’intervento dei
componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti Assenti
1 TOSELLI FABRIZIO Sindaco Presente
2 MACCAFERRI SIMONE Vicesindaco Assente
3 BARBIERI MARIACRISTINA Assessore Presente
4 FORTINI MATTEO Assessore Presente
5 FERRARINI CINZIA Assessore Assente
6 BORGATTI GRAZIA Assessore Assente
3 3
Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Zuntini il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta, invita gli
intervenuti a deliberare e
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che in data 5 e 19 giugno 2016, si sono svolte le consultazioni elettorali per l’elezione diretta
del Sindaco e del Consiglio Comunale;
DATO ATTO della redazione del Verbale delle operazioni dell’ufficio Centrale a seguito del turno di
ballottaggio (domenica 19/06/2016) dal quale si rileva la proclamazione in data 21/06/2016 del candidato
Sindaco, Fabrizio Toselli;
DATO ATTO che il Sig, Fabrizio Toselli nella sua qualità di Sindaco in carica del Comune di Cento, con
proprio Decreto n. 1 in data 07/07/2016 ha nominato la Giunta Comunale ed il Vice Sindaco;
PRESO ATTO del Verbale del Consiglio Comunale n. 36 del 08/07/2016 ad oggetto: ‘Elezione del
Presidente dell’assemblea’ con cui si è provveduto ad eleggere il Presidente dell’Assemblea Consiliare;
RICHIAMATO l’articolo 82 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 (TUEL), e successive modifiche e
integrazioni, che individua, tra gli amministratori degli enti locali ai quali compete la corresponsione di una
indennità di funzione, il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale e i componenti degli organi esecutivi
(Assessori) dei comuni;
CONSIDERATO che l’importo dell’indennità di funzione viene determinato con apposito decreto del
Ministero dell’Interno, adottato di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
Economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, tenuto conto delle dimensioni
demografiche dell’Ente, delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie
degli enti rispetto al totale delle entrate, nonché dell’ammontare del bilancio di parte corrente (art. 82, comma
8 TUEL);
RICHIAMATO in merito il Decreto del Ministero dell’Interno n. 119, pubblicato sulla G.U. del 13/5/2000 di
approvazione del “Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell’indennità di funzione
e dei gettoni di presenza per gli Amministratori locali, a norma dell’articolo 23 della L.3 agosto n. 265”;
DATO ATTO che la determinazione delle citate indennità di funzione, nel rispetto dei criteri indicati nel citato
regolamento, compete alla Giunta Comunale;
PREMESSO che:
- con Deliberazione di Giunta comunale n. 149 del 7/6/2000 ad oggetto “Decreto del Ministero dell’Interno n.
119/2000. Determinazione dell’indennità mensile del Sindaco, del Vice Sindaco e degli Assessori” sono state
determinate le seguenti indennità mensili, al lordo delle ritenute di legge, per 12 mensilità:
- Indennità Sindaco € 3.741,73
- Indennità Vice Sindaco € 2.057,95
- Indennità Assessori € 1.683,78
- per quanto previsto dall’art. 1, lett. a) comma 54 Legge n. 266 del 23/12/2005 n. 266 (Legge Finanziaria
2006), che per esigenze di coordinamento della finanza pubblica ha imposto la rideterminazione in riduzione
nella misura del 10% rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 delle indennità di fun-
zione spettanti ai Sindaci, ai Presidenti delle Province e delle Regioni, ai Presidenti delle comunità montane,
ai Presidenti dei Consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecu-
tivi e degli uffici di presidenza dei Consigli dei citati enti, questo ente con deliberazione di Giunta Comunale
n. 59 dell’8/03/2006 ad oggetto ‘L. 266 23/12/2005 – INDENNITA’ AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI – RIDE-
TERMINAZIONE, ha provveduto alla riduzione prescritta rideterminando le indennità di funzione come segue:
- Indennità Sindaco € 3.741,73 - 10% = 3.367,56
- Indennità Vice Sindaco € 2.057,95 - 10% = 1.852,15
- Indennità Assessori € 1.683,78 - 10% = 1.515,40
- nel Comune di Cento, tali indennità, rideterminate in riduzione come previste dalla L. n. 266/2005, sono at-
tualmente stabilite dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 262 del 18/10/2007 ad oggetto INDENNITA’
SPETTANTI AL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI. CONFERMA, e sono determinate con riferimento alla
misura prevista per i Sindaci di comuni con popolazione compresa tra i 10.0001 e i 30.000 abitanti di cui alla
Tabella A allegata al D.M. n. 119/2000;
CONSIDERATO che il dato della popolazione residente, sulla base del quale il citato DM n. 119/2000
determina l’entità delle indennità in oggetto, deve essere rilevato con il criterio indicato dall’art. 156, comma
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento.
2, del D. Lgs. n. 267/2000, e cioè alla data del 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso,
come è stato affermato anche dalla Corte dei Conti (cfr. Sezione Autonomie, deliberazione n. 7/2010, e
Sezione Regionale Veneto, deliberazione n. 1/2014);
DATO ATTO che la popolazione residente nel Comune di Cento alla data del 31.12.2014 è di n. 35.837 abi-
tanti, come si rileva dal bilancio demografico ISTAT pubblicato anche sul sito istituzionale dell’Ente;
PRESO ATTO che la dimensione demografica dell’ente si attesta da alcuni anni nella fascia corrispondente
a quella da 30.001 a 50.000 abitanti di cui alla Tabella A) del D.M. 119/2000 e che, pertanto, si tratta di un
dato stabile nel tempo;
RITENUTO OPPORTUNO, visto che da diversi anni ormai ne sussistono le condizioni, di determinare le
indennità di funzione di cui all’oggetto in conformità all’avvenuto transito dell’ente nella classe demografica
superiore, ossia quella dai 30.001 ai 50.000 abitanti;
RILEVATO che la normativa in materia di indennità di funzione degli amministratori degli enti locali è
caratterizzata da circa un decennio, dal susseguirsi di interventi legislativi e di interpretazioni
giurisprudenziali, dottrinali e della Corte dei Conti, nelle sue varie articolazioni, che hanno determinato un
quadro complesso e spesso contraddittorio, che di seguito preme sinteticamente rappresentare per punti:
 la disciplina positiva vigente è costituita dalle già richiamate disposizioni di cui all’art. 82 del D. Lgs. n.
267/2000 e dal Decreto del Ministero dell’Interno n. 119/2000. Quest’ultimo, in particolare, ha individuato
un sistema costituito da una griglia di compensi tabellari differenziati prevalentemente in ragione delle di-
mensioni demografiche degli enti (articolo 1 e tabella “A”), i quali possono subire alcune maggiorazioni
nel caso in cui si verifichino i presupposti previsti dall’articolo 2;
 allo scopo di ridurre i c.d. costi della politica, il legislatore ha successivamente introdotto norme che han-
no progressivamente ridotto la misura delle indennità (art. 1, comma 54, legge 26.12.2005, n. 266), o ne
hanno impedito l’incremento (art. 61, comma 10, e art.76, comma 2, D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito
nella legge 06.08.2008, n.133);
 inoltre, l’art. 5, comma 7, del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito nella legge 30.07.2010, n. 122, rimarcan-
do la logica della costante riduzione dei costi della rappresentanza politica, ha previsto l’adozione di un
nuovo decreto ministeriale che avrebbe dovuto regolare ex novo la materia e rivedere, in diminuzione, gli
importi tabellari previsti dal D.M. n. 119/2000. La mancata emanazione del suddetto decreto ha però de-
terminato una sorta di regime transitorio, che ha ulteriormente accentuato i già rilevanti problemi di coor-
dinamento e di coerenza sistematica, derivanti dal sopra citato corpus normativo che si è andato stratifi-
cando nel tempo, talvolta in maniera disorganica;
 con l’intento di risolvere le delicate e complesse questioni interpretative venutesi a creare, sono interve-
nute numerose pronunce della Corte dei Conti, anch’esse tuttavia con esiti alquanto diversi. In un primo
momento, infatti, la Sezione delle Autonomie ha ritenuto (deliberazione n. 6/2010) che il D.L. 112/2008
avesse implicitamente abrogato, in applicazione del principio della successione delle leggi nel tempo, le
disposizioni di cui alla legge n. 266/2005, che avevano ridotto le indennità del 10%; nello stesso senso si
sono pronunciate anche alcune sezioni regionali di controllo (Toscana, parere n. 11/2007; Basilicata, pa-
rere n. 26/2008; Sardegna, parere n. 10/2008). Tale orientamento però, è stato in seguito rivisto sia dalle
Sezioni riunite in sede di controllo della stessa Corte dei Conti, le quali hanno ritenuto, con la delibera-
zione n. 1/contr/12 nelle adunanze del 14 e del 24 novembre 2011, che il taglio operato dall’art. 1, com -
ma 54, della legge n. 266/2005 dovesse ritenersi strutturale avente cioè un orizzonte temporale non limi-
tato al 2006; le stesse sezioni riunite hanno inoltre rilevato che la suddetta interpretazione era stata con-
divisa anche dal Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, e dal Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; da ultimo poi anche la
Sezione della Autonomie della Corte dei Conti si è espressa in tal senso in particolare con la deliberazio-
ne n. 24/2014;
DATO ATTO pertanto che il quadro normativo vigente deve essere ricostruito, conformemente a quanto
stabilito dalla citata deliberazione n. 1/2012 della Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, nel
senso che, da un lato, la disposizione di cui all’art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005, è tuttora vigente,
con la conseguenza che è preclusa la possibilità di riespandere i valori delle indennità ai livelli precedenti alla
riduzione da essa stabilita, e, dall’altro, non essendo ad oggi stato emanato il D.M. previsto dall’art. 5,
comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, deve ritenersi tuttora operante il
precedente meccanismo di determinazione dei compensi;
RITENUTO pertanto necessario applicare agli importi di cui al D.M. n. 119/2000 la riduzione del 10% come
previsto dalla L. 266/2005, posto che i criteri per la determinazione delle indennità di carica individuati dalla
deliberazione delle Sezioni Riunite n. 1/2012, non precludono l’applicazione del meccanismo tabellare,
articolato per scaglioni, previsto dal D.M. n. 119/2000. A tale conclusione perviene, infatti, la stessa Corte dei
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento.
Conti, Sezione delle autonomie, con la sopracitata deliberazione n. 24 del 15.09.2014 (per la Regione Emilia
Romagna la delibera n. 35/2015), la quale afferma che “la previsione di cui all’art. 1 comma 54 della legge
26 dicembre 2005, n. 266 non incide sul meccanismo tabellare per scaglioni previsto dal D.M. 119/2000,
ancora vigente, talché, nel caso in cui l’Ente transiti in diversa classe demografica l’indennità su cui operare
la riduzione del 10% dovrà essere determinata in conformità”. La stessa Corte dei Conti afferma inoltre, nella
citata delibera, che “Tale opzione interpretativa, d’altro canto, risulta coerente con le indicazioni fornite dal
Ministero dell’Interno che, in sede di prima applicazione dell’art. 1 comma 54 della Legge Finanziaria 2006,
ebbe a precisare che qualora fosse stato rilevato ai sensi dell’art. 156 TUEL un aumento della popolazione
dell’Ente locale da comportare, dal gennaio 2006, un adeguamento degli emolumenti agli importi tabellari
relativi alla classe demografica superiore, la riduzione del 10% andava applicata sugli importi aggiornati (cfr.
Ministero dell’Interno, circolare n. 5 del 28 giugno 2006).”
RAVVISATA quindi la necessità, alla luce di tutte le disposizioni di legge, delle interpretazioni e delle
considerazioni sopra riportate, di dover determinare le indennità di funzione del Sindaco e dei componenti
della Giunta comunale in conformità alla dimensione demografica dell’ente alla data del 31 dicembre 2014
ed alla conseguente categoria di cui alla tabella “A” allegata al D.M. n.119 del 04.04.2000, nell’importo
mensile di seguito indicato:
- Sindaco = € 3.460,26
- Vice Sindaco = € 1.960,24 (pari al 55% di quella del Sindaco)
- Assessore = € 1.603,83 (pari al 45% di quella del Sindaco)
RICHIAMATA inoltre, la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, n. 3 del 29.01.2015,
nella quale si afferma il seguente criterio di orientamento “Alla stregua della normativa vigente e delle
interpretazioni rese con pronunce di orientamento generale (cfr. deliberazione delle Sezioni riunite in sede di
controllo n. 1/2012; deliberazione della Sezione delle autonomie n. 24/SEZAUT/2014QMIG), gli enti,
ricorrendone i presupposti, possono operare le maggiorazioni previste dall’art. 2, lett a), b) e c) del d.m.
119/2000”;
DATO ATTO che l’ente, con la sopracitata deliberazione di Giunta Comunale n. 262/2007 ha provveduto ad
applicare sia la maggiorazione del 3% prevista dalla lettera b) che quella del 2% prevista dalla lettera c) del
suddetto art. 2 del DM n. 119/2000 e che oggi il rispetto del presupposto di cui alla lettera b), consistente in
una percentuale di entrate proprie rispetto alle entrate correnti superiore alla media regionale per fasce
demografiche, risulta sussistere anche dall’ultimo conto del bilancio approvato, come risulta da certificazione
del Servizio Ragioneria, prot. 0037844/2016 agli atti dell’ufficio personale, mentre non permane il rispetto del
presupposto di cui alla lettera c);
RITENUTO pertanto, ricorrendone i presupposti, di applicare all’indennità di funzione sopra indicata la
suddetta maggiorazione del 3% e di procedere conseguentemente alla riduzione, definita ormai
univocamente come ‘strutturale’, del 10% ai sensi dell’art. 1, comma 54, della legge 26.12.2005, n. 266,
riduzione operata, ai sensi della circolare n. 5 del 28 giugno del 2006 del Ministero dell’Interno, sulla “misura
base del compenso che, come indicato nella circolare n. 5 del 2000, è costituita dagli importi indicati nella
tabella A del predetto decreto comprensivi delle maggiorazioni previste dall’art. 2 del medesimo decreto”
nell’importo mensile come di seguito rideterminato:
- Sindaco = € 3.460,26 + 3%= 3.564,07 - 10% = € 3.207,66
- Vice Sindaco, pari al 55% dell’indennità del Sindaco e quindi = € 3.207,66 x 55% = € 1.764,21
- Assessore pari al 45% dell’indennità del Sindaco e quindi = € 3.207,66 x 45% = € 1.443,45
DATO ATTO dell’ossequio dei principi di sana gestione finanziaria evidenziati nella citata deliberazione della
Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, n. 24/2014, in quanto con la presente rideterminazione non si
verifica alcun incremento della spesa;
DATO ATTO altresì che per espressa previsione normativa le indennità sopra determinate sono dimezzate
per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa (ultimo capoverso dell’art. 82 TUEL)
DATO ATTO che le risorse necessarie rimangono contenute negli stanziamenti delle Missioni/Programmi del
Bilancio di previsione 2016/2018, esercizio 2016 e, precisamente alla Missione 01 – Programma 01 - Titolo 1
- Macroaggregato 03 - CAP 98/0 - INDENNITA' AMMINISTRATORI E RIMBORSI;
RICHIAMATI
- lo Statuto Comunale
- Il Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000
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SU PROPOSTA dell’Assessore al Personale;
ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 267/2000;
Con voti favorevoli ed unanimi
DELIBERA
per le considerazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
1) di determinare le indennità di funzione come di seguito indicato, con decorrenza dal 21 giugno 2016 per la
misura mensile lorda dell’indennità di funzione del Sindaco, e dal 7/07/2016 per le indennità di funzione del
Vice Sindaco e degli Assessori Comunali, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e del D.M.
Interno 04.04.2000, n. 119, nonché delle ulteriori disposizioni di legge in materia, citate in premessa:
- Sindaco = € 3.460,26 + 3%= 3.564,07 - 10% = € 3.207,66
- Vice Sindaco = € 3.207,66 x 55% = € 1.764,21
- Assessore = € 3.207,66 x 45% = € 1.443,45
2) di dare atto che le predette indennità con il presente provvedimento vengono commisurate alla fascia
demografica dei Comuni da 30.001 a 50.000 abitanti, di cui alla tabella “A” allegata al D.M. n. 119/2000, e
che è stata applicata la riduzione del 10% prevista dall’art. 1, comma 54, della legge 26.12.2005,n. 266,
previo incremento del 3% di cui alla lettera b) dell’articolo 2 del D.M. n. 119/2000, il tutto nel rispetto della
ratio del contenimento della spesa pubblica come dettato dalla vigente normativa;
3) di dare atto che non sono state effettuate le maggiorazione previste dall’art. 2, lett. c) del D.M. Interno n.
119 del 04.04.2000, non ricorrendone i presupposti, come da comunicazione prot. 0037844/2016 del Settore
Finanziario;
4) di dare atto che le indennità di cui al precedente punto 1 sono ridotte del 50% in caso di lavoratori
dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa;
5) di dare mandato ai competenti dirigenti e uffici comunali di dare esecuzione al presente provvedimento;
Quindi, con separata ed unanime votazione
DELIBERA ALTRESI’
ravvisata l’urgenza del presente atto stante la necessità di provvedere alla sua esecuzione, di dichiarare il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D. Lgs. n. 267/2000.
Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.
Firma
Il Presidente
Fabrizio Toselli
Firma
Il Vice Segretario Generale
Dott. Mauro Zuntini
La presente deliberazione, alla data di sottoscrizione, viene pubblicata all’albo pretorio on
line del Comune www.comune.cento.fe.it per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi ai
sensi del D.Lgs. 267/2000 Art. 124 Comma 1, e diverrà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni
dalla stessa.
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integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento.
La presente copia è composta da n..... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del
D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale,
conservato presso questo Ente.
Cento, lì _____________ Il Pubblico Ufficiale _______________
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Indennità amministratori Comune di Cento

  • 1. COMUNE DI CENTO PROVINCIA DI FERRARA Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE) www.comune.cento.fe.it - comune.cento@cert.comune.cento.fe.it Deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 29/07/2016 Oggetto: INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL SINDACO E DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - ANNO 2016. DETERMINAZIONI. L’anno 2016, addì ventinove del mese di Luglio alle ore 11:15 ritualmente convocata dal Sindaco, si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta Comunale, con l’intervento dei componenti la Giunta Comunale. All’appello risultano presenti: Presenti Assenti 1 TOSELLI FABRIZIO Sindaco Presente 2 MACCAFERRI SIMONE Vicesindaco Assente 3 BARBIERI MARIACRISTINA Assessore Presente 4 FORTINI MATTEO Assessore Presente 5 FERRARINI CINZIA Assessore Assente 6 BORGATTI GRAZIA Assessore Assente 3 3 Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Zuntini il quale provvede alla redazione del presente verbale. Il Presidente, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare e Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento.
  • 2. LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO che in data 5 e 19 giugno 2016, si sono svolte le consultazioni elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale; DATO ATTO della redazione del Verbale delle operazioni dell’ufficio Centrale a seguito del turno di ballottaggio (domenica 19/06/2016) dal quale si rileva la proclamazione in data 21/06/2016 del candidato Sindaco, Fabrizio Toselli; DATO ATTO che il Sig, Fabrizio Toselli nella sua qualità di Sindaco in carica del Comune di Cento, con proprio Decreto n. 1 in data 07/07/2016 ha nominato la Giunta Comunale ed il Vice Sindaco; PRESO ATTO del Verbale del Consiglio Comunale n. 36 del 08/07/2016 ad oggetto: ‘Elezione del Presidente dell’assemblea’ con cui si è provveduto ad eleggere il Presidente dell’Assemblea Consiliare; RICHIAMATO l’articolo 82 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 (TUEL), e successive modifiche e integrazioni, che individua, tra gli amministratori degli enti locali ai quali compete la corresponsione di una indennità di funzione, il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale e i componenti degli organi esecutivi (Assessori) dei comuni; CONSIDERATO che l’importo dell’indennità di funzione viene determinato con apposito decreto del Ministero dell’Interno, adottato di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, tenuto conto delle dimensioni demografiche dell’Ente, delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie degli enti rispetto al totale delle entrate, nonché dell’ammontare del bilancio di parte corrente (art. 82, comma 8 TUEL); RICHIAMATO in merito il Decreto del Ministero dell’Interno n. 119, pubblicato sulla G.U. del 13/5/2000 di approvazione del “Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli Amministratori locali, a norma dell’articolo 23 della L.3 agosto n. 265”; DATO ATTO che la determinazione delle citate indennità di funzione, nel rispetto dei criteri indicati nel citato regolamento, compete alla Giunta Comunale; PREMESSO che: - con Deliberazione di Giunta comunale n. 149 del 7/6/2000 ad oggetto “Decreto del Ministero dell’Interno n. 119/2000. Determinazione dell’indennità mensile del Sindaco, del Vice Sindaco e degli Assessori” sono state determinate le seguenti indennità mensili, al lordo delle ritenute di legge, per 12 mensilità: - Indennità Sindaco € 3.741,73 - Indennità Vice Sindaco € 2.057,95 - Indennità Assessori € 1.683,78 - per quanto previsto dall’art. 1, lett. a) comma 54 Legge n. 266 del 23/12/2005 n. 266 (Legge Finanziaria 2006), che per esigenze di coordinamento della finanza pubblica ha imposto la rideterminazione in riduzione nella misura del 10% rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 delle indennità di fun- zione spettanti ai Sindaci, ai Presidenti delle Province e delle Regioni, ai Presidenti delle comunità montane, ai Presidenti dei Consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecu- tivi e degli uffici di presidenza dei Consigli dei citati enti, questo ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 dell’8/03/2006 ad oggetto ‘L. 266 23/12/2005 – INDENNITA’ AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI – RIDE- TERMINAZIONE, ha provveduto alla riduzione prescritta rideterminando le indennità di funzione come segue: - Indennità Sindaco € 3.741,73 - 10% = 3.367,56 - Indennità Vice Sindaco € 2.057,95 - 10% = 1.852,15 - Indennità Assessori € 1.683,78 - 10% = 1.515,40 - nel Comune di Cento, tali indennità, rideterminate in riduzione come previste dalla L. n. 266/2005, sono at- tualmente stabilite dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 262 del 18/10/2007 ad oggetto INDENNITA’ SPETTANTI AL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI. CONFERMA, e sono determinate con riferimento alla misura prevista per i Sindaci di comuni con popolazione compresa tra i 10.0001 e i 30.000 abitanti di cui alla Tabella A allegata al D.M. n. 119/2000; CONSIDERATO che il dato della popolazione residente, sulla base del quale il citato DM n. 119/2000 determina l’entità delle indennità in oggetto, deve essere rilevato con il criterio indicato dall’art. 156, comma Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento.
  • 3. 2, del D. Lgs. n. 267/2000, e cioè alla data del 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, come è stato affermato anche dalla Corte dei Conti (cfr. Sezione Autonomie, deliberazione n. 7/2010, e Sezione Regionale Veneto, deliberazione n. 1/2014); DATO ATTO che la popolazione residente nel Comune di Cento alla data del 31.12.2014 è di n. 35.837 abi- tanti, come si rileva dal bilancio demografico ISTAT pubblicato anche sul sito istituzionale dell’Ente; PRESO ATTO che la dimensione demografica dell’ente si attesta da alcuni anni nella fascia corrispondente a quella da 30.001 a 50.000 abitanti di cui alla Tabella A) del D.M. 119/2000 e che, pertanto, si tratta di un dato stabile nel tempo; RITENUTO OPPORTUNO, visto che da diversi anni ormai ne sussistono le condizioni, di determinare le indennità di funzione di cui all’oggetto in conformità all’avvenuto transito dell’ente nella classe demografica superiore, ossia quella dai 30.001 ai 50.000 abitanti; RILEVATO che la normativa in materia di indennità di funzione degli amministratori degli enti locali è caratterizzata da circa un decennio, dal susseguirsi di interventi legislativi e di interpretazioni giurisprudenziali, dottrinali e della Corte dei Conti, nelle sue varie articolazioni, che hanno determinato un quadro complesso e spesso contraddittorio, che di seguito preme sinteticamente rappresentare per punti:  la disciplina positiva vigente è costituita dalle già richiamate disposizioni di cui all’art. 82 del D. Lgs. n. 267/2000 e dal Decreto del Ministero dell’Interno n. 119/2000. Quest’ultimo, in particolare, ha individuato un sistema costituito da una griglia di compensi tabellari differenziati prevalentemente in ragione delle di- mensioni demografiche degli enti (articolo 1 e tabella “A”), i quali possono subire alcune maggiorazioni nel caso in cui si verifichino i presupposti previsti dall’articolo 2;  allo scopo di ridurre i c.d. costi della politica, il legislatore ha successivamente introdotto norme che han- no progressivamente ridotto la misura delle indennità (art. 1, comma 54, legge 26.12.2005, n. 266), o ne hanno impedito l’incremento (art. 61, comma 10, e art.76, comma 2, D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito nella legge 06.08.2008, n.133);  inoltre, l’art. 5, comma 7, del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito nella legge 30.07.2010, n. 122, rimarcan- do la logica della costante riduzione dei costi della rappresentanza politica, ha previsto l’adozione di un nuovo decreto ministeriale che avrebbe dovuto regolare ex novo la materia e rivedere, in diminuzione, gli importi tabellari previsti dal D.M. n. 119/2000. La mancata emanazione del suddetto decreto ha però de- terminato una sorta di regime transitorio, che ha ulteriormente accentuato i già rilevanti problemi di coor- dinamento e di coerenza sistematica, derivanti dal sopra citato corpus normativo che si è andato stratifi- cando nel tempo, talvolta in maniera disorganica;  con l’intento di risolvere le delicate e complesse questioni interpretative venutesi a creare, sono interve- nute numerose pronunce della Corte dei Conti, anch’esse tuttavia con esiti alquanto diversi. In un primo momento, infatti, la Sezione delle Autonomie ha ritenuto (deliberazione n. 6/2010) che il D.L. 112/2008 avesse implicitamente abrogato, in applicazione del principio della successione delle leggi nel tempo, le disposizioni di cui alla legge n. 266/2005, che avevano ridotto le indennità del 10%; nello stesso senso si sono pronunciate anche alcune sezioni regionali di controllo (Toscana, parere n. 11/2007; Basilicata, pa- rere n. 26/2008; Sardegna, parere n. 10/2008). Tale orientamento però, è stato in seguito rivisto sia dalle Sezioni riunite in sede di controllo della stessa Corte dei Conti, le quali hanno ritenuto, con la delibera- zione n. 1/contr/12 nelle adunanze del 14 e del 24 novembre 2011, che il taglio operato dall’art. 1, com - ma 54, della legge n. 266/2005 dovesse ritenersi strutturale avente cioè un orizzonte temporale non limi- tato al 2006; le stesse sezioni riunite hanno inoltre rilevato che la suddetta interpretazione era stata con- divisa anche dal Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, e dal Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; da ultimo poi anche la Sezione della Autonomie della Corte dei Conti si è espressa in tal senso in particolare con la deliberazio- ne n. 24/2014; DATO ATTO pertanto che il quadro normativo vigente deve essere ricostruito, conformemente a quanto stabilito dalla citata deliberazione n. 1/2012 della Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, nel senso che, da un lato, la disposizione di cui all’art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005, è tuttora vigente, con la conseguenza che è preclusa la possibilità di riespandere i valori delle indennità ai livelli precedenti alla riduzione da essa stabilita, e, dall’altro, non essendo ad oggi stato emanato il D.M. previsto dall’art. 5, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, deve ritenersi tuttora operante il precedente meccanismo di determinazione dei compensi; RITENUTO pertanto necessario applicare agli importi di cui al D.M. n. 119/2000 la riduzione del 10% come previsto dalla L. 266/2005, posto che i criteri per la determinazione delle indennità di carica individuati dalla deliberazione delle Sezioni Riunite n. 1/2012, non precludono l’applicazione del meccanismo tabellare, articolato per scaglioni, previsto dal D.M. n. 119/2000. A tale conclusione perviene, infatti, la stessa Corte dei Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento.
  • 4. Conti, Sezione delle autonomie, con la sopracitata deliberazione n. 24 del 15.09.2014 (per la Regione Emilia Romagna la delibera n. 35/2015), la quale afferma che “la previsione di cui all’art. 1 comma 54 della legge 26 dicembre 2005, n. 266 non incide sul meccanismo tabellare per scaglioni previsto dal D.M. 119/2000, ancora vigente, talché, nel caso in cui l’Ente transiti in diversa classe demografica l’indennità su cui operare la riduzione del 10% dovrà essere determinata in conformità”. La stessa Corte dei Conti afferma inoltre, nella citata delibera, che “Tale opzione interpretativa, d’altro canto, risulta coerente con le indicazioni fornite dal Ministero dell’Interno che, in sede di prima applicazione dell’art. 1 comma 54 della Legge Finanziaria 2006, ebbe a precisare che qualora fosse stato rilevato ai sensi dell’art. 156 TUEL un aumento della popolazione dell’Ente locale da comportare, dal gennaio 2006, un adeguamento degli emolumenti agli importi tabellari relativi alla classe demografica superiore, la riduzione del 10% andava applicata sugli importi aggiornati (cfr. Ministero dell’Interno, circolare n. 5 del 28 giugno 2006).” RAVVISATA quindi la necessità, alla luce di tutte le disposizioni di legge, delle interpretazioni e delle considerazioni sopra riportate, di dover determinare le indennità di funzione del Sindaco e dei componenti della Giunta comunale in conformità alla dimensione demografica dell’ente alla data del 31 dicembre 2014 ed alla conseguente categoria di cui alla tabella “A” allegata al D.M. n.119 del 04.04.2000, nell’importo mensile di seguito indicato: - Sindaco = € 3.460,26 - Vice Sindaco = € 1.960,24 (pari al 55% di quella del Sindaco) - Assessore = € 1.603,83 (pari al 45% di quella del Sindaco) RICHIAMATA inoltre, la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, n. 3 del 29.01.2015, nella quale si afferma il seguente criterio di orientamento “Alla stregua della normativa vigente e delle interpretazioni rese con pronunce di orientamento generale (cfr. deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 1/2012; deliberazione della Sezione delle autonomie n. 24/SEZAUT/2014QMIG), gli enti, ricorrendone i presupposti, possono operare le maggiorazioni previste dall’art. 2, lett a), b) e c) del d.m. 119/2000”; DATO ATTO che l’ente, con la sopracitata deliberazione di Giunta Comunale n. 262/2007 ha provveduto ad applicare sia la maggiorazione del 3% prevista dalla lettera b) che quella del 2% prevista dalla lettera c) del suddetto art. 2 del DM n. 119/2000 e che oggi il rispetto del presupposto di cui alla lettera b), consistente in una percentuale di entrate proprie rispetto alle entrate correnti superiore alla media regionale per fasce demografiche, risulta sussistere anche dall’ultimo conto del bilancio approvato, come risulta da certificazione del Servizio Ragioneria, prot. 0037844/2016 agli atti dell’ufficio personale, mentre non permane il rispetto del presupposto di cui alla lettera c); RITENUTO pertanto, ricorrendone i presupposti, di applicare all’indennità di funzione sopra indicata la suddetta maggiorazione del 3% e di procedere conseguentemente alla riduzione, definita ormai univocamente come ‘strutturale’, del 10% ai sensi dell’art. 1, comma 54, della legge 26.12.2005, n. 266, riduzione operata, ai sensi della circolare n. 5 del 28 giugno del 2006 del Ministero dell’Interno, sulla “misura base del compenso che, come indicato nella circolare n. 5 del 2000, è costituita dagli importi indicati nella tabella A del predetto decreto comprensivi delle maggiorazioni previste dall’art. 2 del medesimo decreto” nell’importo mensile come di seguito rideterminato: - Sindaco = € 3.460,26 + 3%= 3.564,07 - 10% = € 3.207,66 - Vice Sindaco, pari al 55% dell’indennità del Sindaco e quindi = € 3.207,66 x 55% = € 1.764,21 - Assessore pari al 45% dell’indennità del Sindaco e quindi = € 3.207,66 x 45% = € 1.443,45 DATO ATTO dell’ossequio dei principi di sana gestione finanziaria evidenziati nella citata deliberazione della Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, n. 24/2014, in quanto con la presente rideterminazione non si verifica alcun incremento della spesa; DATO ATTO altresì che per espressa previsione normativa le indennità sopra determinate sono dimezzate per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa (ultimo capoverso dell’art. 82 TUEL) DATO ATTO che le risorse necessarie rimangono contenute negli stanziamenti delle Missioni/Programmi del Bilancio di previsione 2016/2018, esercizio 2016 e, precisamente alla Missione 01 – Programma 01 - Titolo 1 - Macroaggregato 03 - CAP 98/0 - INDENNITA' AMMINISTRATORI E RIMBORSI; RICHIAMATI - lo Statuto Comunale - Il Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000 Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento.
  • 5. SU PROPOSTA dell’Assessore al Personale; ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 267/2000; Con voti favorevoli ed unanimi DELIBERA per le considerazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 1) di determinare le indennità di funzione come di seguito indicato, con decorrenza dal 21 giugno 2016 per la misura mensile lorda dell’indennità di funzione del Sindaco, e dal 7/07/2016 per le indennità di funzione del Vice Sindaco e degli Assessori Comunali, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e del D.M. Interno 04.04.2000, n. 119, nonché delle ulteriori disposizioni di legge in materia, citate in premessa: - Sindaco = € 3.460,26 + 3%= 3.564,07 - 10% = € 3.207,66 - Vice Sindaco = € 3.207,66 x 55% = € 1.764,21 - Assessore = € 3.207,66 x 45% = € 1.443,45 2) di dare atto che le predette indennità con il presente provvedimento vengono commisurate alla fascia demografica dei Comuni da 30.001 a 50.000 abitanti, di cui alla tabella “A” allegata al D.M. n. 119/2000, e che è stata applicata la riduzione del 10% prevista dall’art. 1, comma 54, della legge 26.12.2005,n. 266, previo incremento del 3% di cui alla lettera b) dell’articolo 2 del D.M. n. 119/2000, il tutto nel rispetto della ratio del contenimento della spesa pubblica come dettato dalla vigente normativa; 3) di dare atto che non sono state effettuate le maggiorazione previste dall’art. 2, lett. c) del D.M. Interno n. 119 del 04.04.2000, non ricorrendone i presupposti, come da comunicazione prot. 0037844/2016 del Settore Finanziario; 4) di dare atto che le indennità di cui al precedente punto 1 sono ridotte del 50% in caso di lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa; 5) di dare mandato ai competenti dirigenti e uffici comunali di dare esecuzione al presente provvedimento; Quindi, con separata ed unanime votazione DELIBERA ALTRESI’ ravvisata l’urgenza del presente atto stante la necessità di provvedere alla sua esecuzione, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D. Lgs. n. 267/2000. Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto. Firma Il Presidente Fabrizio Toselli Firma Il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Zuntini La presente deliberazione, alla data di sottoscrizione, viene pubblicata all’albo pretorio on line del Comune www.comune.cento.fe.it per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi del D.Lgs. 267/2000 Art. 124 Comma 1, e diverrà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla stessa. Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento.
  • 6. La presente copia è composta da n..... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, conservato presso questo Ente. Cento, lì _____________ Il Pubblico Ufficiale _______________ Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento.