Il 1° gennaio 2014 entra in vigore il Provvedimento della Banca d’Italia del 3 aprile 2013 sull’adeguata verifica della clientela. Per gli intermediari si rende necessario effettuare un check sulle procedure inerenti gli adempimenti antiriciclaggio e i questionari utilizzati nei rapporti con la clientela.
Il Provvedimento detta disposizioni di dettaglio che incidono su aspetti e fasi operative differenti – dai criteri per la profilazione della clientela alle modalità e tempistiche di aggiornamento del profilo, dalle fonti utilizzabili per la verifica dell’identità dei clienti e dei titolari effettivi, al riscontro attraverso banche dati di supporto, dalle modalità per l’identificazione a distanza in assenza di intermediari terzi ai rapporti tra società prodotto e collocatori – precisando e in alcuni casi integrando le disposizioni del D.Lgs. n. 231/2007.
A poco più di due mesi dell’entrata in vigore del Provvedimento, l’incontro offre la possibilità di realizzare un focus sulle principali questioni applicative individuate da professionisti del settore in fase di implementazione e recepimento delle nuove norme.
RELATORE: Avv. Roberto Pallante - Partner Studio Valentino & Partners - Avvocati Associati di Roma
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Webinar: Il Provvedimento della Banca d'Italia sull'adeguata verifica della clientela - Casi pratici e indicazioni operative
1. BENVENUTO AL WEBINAR
Provvedimento della Banca d’Italia
sull’adeguata verifica della clientela Casi pratici e indicazioni operative
mercoledì, 30 ottobre 2013
inizio ore 15:30 - termine ore 16:30
www.conformisinfinance.it
DISCLAIMER - Materiale riservato preparato come base di discussione per l’utilizzo esclusivo da parte del destinatario cui é indirizzato. Ogni utilizzo di questo documento al di fuori dell’ambito per cui e’ stato preparato e’
vietato.
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giovedì 31 ottobre 13
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2. - Webinar -
Provvedimento della Banca d’Italia
sull’adeguata verifica della clientela Casi pratici e indicazioni operative
Moderatore
Roberto Lovisetto
Partner at Conformis in Finance Srl
roberto.lovisetto@conformisinfinance.it
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3. - Webinar -
Provvedimento della Banca d’Italia
sull’adeguata verifica della clientela Casi pratici e indicazioni operative
Relatore
Avv. Roberto Pallante
Partner Studio Valentino & Partners avvocati associati di Roma
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4. - Webinar -
Provvedimento della Banca d’Italia
sull’adeguata verifica della clientela Casi pratici e indicazioni operative
Agenda
•
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•
•
•
Approccio basato sul rischio
Identificazione e verifica dell’identità
Controllo costante ne corso dei rapporti continuativi
Misure di verifica rafforzata
Identificazione diretta a distanza
Esecuzione da parte di terzi
Ancora sull’operatività tramite soggetti terzi
A&Q
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Provvedimento della Banca d’Italia
sull’adeguata verifica della clientela Casi pratici e indicazioni operative
Approccio
basato sul
rischio
•
•
Criteri di valutazione e metodologia di profilazione della clientela.
Per cosa rileva la definizione del livello di rischio? Per l’individuazione degli
adempimenti da porre in essere nelle diverse aree dell’adeguata verifica (cfr. Nota
6 del Provvedimento):
•
•
frequenza ordinaria di aggiornamento del profilo di rischio;
•
•
•
•
•
•
ambito delle informazioni su scopo e natura del rapporto o dell’operazione;
modalità di verifica dei dati identificativi ulteriori rispetto a quelle minimali
prescritte;
modalità e frequenza del controllo costante;
applicazione e disapplicazione di misure di verifica semplificata;
applicazione di misure di verifica rafforzata e determinazione di tali misure;
valutazioni in presenza di segnalazioni di operazioni sospette;
verifiche in caso di pep.
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Provvedimento della Banca d’Italia
sull’adeguata verifica della clientela Casi pratici e indicazioni operative
Approccio
basato sul
rischio
•
Ambito soggettivo della profilazione e
applicabilità di alcuni criteri a soggetti diversi
dal cliente.
•
•
Profilo del “cliente” e profilo del “contratto”.
La profilazione è delegabile?
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•
•
•
Identificazione (cliente/esecutore/titolare effettivo).
Verifica dell’identità (cliente/esecutore/titolare effettivo).
Fonti affidabili e indipendenti:
•
•
Identificazione
e verifica
•
dell’identità
documenti d’identità non scaduti:
atti pubblici, scritture private autenticate, certificati per la generazione di
firme digitali;
dichiarazioni della rappresentanza diplomatica e autorità consolare italiana;
•
•
•
archivi camerali, albi ed elenchi di soggetti autorizzati, atti costitutivi,
statuti, bilanci, prospetti, comunicazioni di partecipazioni rilevanti o
informazioni privilegiate;
siti web di autorità pubbliche.
Tempistica dell’identificazione e della verifica dell’identità e dilazioni nei rapporti
continuativi.
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Provvedimento della Banca d’Italia
sull’adeguata verifica della clientela Casi pratici e indicazioni operative
Controllo
costante nel corso
dei rapporti
continuativi
•
Finalità del controllo costante:
•
•
mantenere aggiornato il profilo di rischio;
individuare i presupposti per l’effettuazione
di specifici adempimenti: segnalazioni di
operazioni sospette, applicazione di misure
di verifica rafforzata, astensione
dall’esecuzione dell’operazione o dalla
prosecuzione del rapporto.
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sull’adeguata verifica della clientela Casi pratici e indicazioni operative
Controllo
costante nel corso
dei rapporti
continuativi
•
Contenuto del controllo costante:
•
esame della complessiva operatività del
cliente (monitoraggio operativo);
•
acquisizione di informazioni aggiornate
rispetto a quelle aquisite ai fini di
identificazione o per l’accertamento della
natura e scopo del rapporto (monitoraggio
informativo).
•
In cosa consiste il monitoraggio per i cliente
che hanno compiuto operazioni occasionali?
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Provvedimento della Banca d’Italia
sull’adeguata verifica della clientela Casi pratici e indicazioni operative
•
Misure di
verifica
rafforzata
La verifica rafforzata consiste nell’adozione di misure caratterizzate da
maggior profondità, estensione e frequenza nelle diverse aree
dell’adeguata verifica:
•
acquisizione di informazioni ulteriori rispetto ai dati identificativi
ordinariamente previsti (familiari, conviventi, soggetti in rapporti
d’affari);
•
•
acquisizione di informazioni ulteriori sull’esecutore e il titolare effettivo;
•
verifiche più incisive sulle informazioni acquisite in merito al cliente,
all’esecutore o al titolare effettivo;
•
•
indagini più approfondite sullo scopo e la natura del rapporto;
acquisizione di informazioni sulla natura e lo scopo delle operazioni
occasionali;
monitoraggio nel controllo continuo più intenso e frequente.
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sull’adeguata verifica della clientela Casi pratici e indicazioni operative
•
Identificazione
diretta a distanza
Nel caso in cui il cliente non sia fisicamente presente, qualora gli obblighi di
adeguata verifica non possano considerarsi assolti attraverso terzi o nelle
ipotesi previste, il destinatario è tenuto:
•
ad acquisire i dati identificativi e ad effettuare il riscontro su una copia di
un documento d’identità non scaduto acquisita tramite fax, a mezzo di
posta o in formato elettronico; nonché
•
ad effettuare un’ulteriore verifica dei dati acquisiti secondo una delle
seguenti modalità, in relazione al rischio specifico:
•
•
•
•
contatto telefonico su utenza fissa;
invio di comunicazioni a un domicilio fisico con ricevuta di ritorno;
richiesta di invio di documentazione controfirmata;
verifica su residenza, domicilio, attività svolta, tramite richieste di
informazioni ai competenti uffici o ovvero mediante incontri in loco,
effettuati avvalendosi di personale proprio o di terzi.
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Provvedimento della Banca d’Italia
sull’adeguata verifica della clientela Casi pratici e indicazioni operative
•
Soggetti terzi utilizzabili;
soggetti che possono effettuare tutte le fasi
dell’adeguata verifica (intermediari nazionali,
banche ed enti finanziari comunitari, banche
con sede in Paesi terzi equivalenti);
•
Esecuzione
da parte di terzi
•
soggetti che possono effettuare solo
l’identificazione del cliente, dell’esecutore e
del titolare effettivo e l’acquisizione di copia
dei documenti d’identità originali (intermediari
assicurativi operanti nei rami vita, mediatori
creditizi, agenti in attività finanziaria, promotori
finanziari).
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Provvedimento della Banca d’Italia
sull’adeguata verifica della clientela Casi pratici e indicazioni operative
•
Modalità: idonea attestazione rilasciata dal terzo
che abbia provveduto ad adempierli in proprio in
presenza del cliente in relazione a un rapporto
continuativo tuttora in essere.
Esecuzione • Requisiti dell’attestazione:
da parte di terzi • riconducibilità al terzo attestante (sottoscrizione
cartacea, flusso informatico di dati);
•
deve confermare il corretto adempimento degli
obblighi antiriciclaggio da parte dell’attestante, a
seconda dello specifico obbligo di adeguata
verifica cui essa è diretta.
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Provvedimento della Banca d’Italia
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•
Contenuto dell’attestazione:
•
Esecuzione •
da parte di terzi •
•
dati identificativi del cliente / esecutore / titolare effettivo;
indicazione delle tipologie di fonti utilizzate per
l’accertamento e la verifica dell’identità;
informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto o
dell’operazione occasionale.
Ai fini dell’identificazione l’attestazione può essere resa
attraverso:
•
•
la trasmissione di un bonifico con codice identificativo;
l’utilizzo di una carta di pagamento con codice
identificativo.
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Provvedimento della Banca d’Italia
sull’adeguata verifica della clientela Casi pratici e indicazioni operative
Ancora
sull’operatività
tramite soggetti
terzi
•
Obbligo di definire le fasi dell’adeguata verifica
demandate a terzi. Contenuto dell’accordo col
terzo:
•
•
•
dati e informazioni acquisite attraverso terzi;
modalità di trasmissione;
tempistica di trasmissione.
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•
Rapporti con clientela intermediata da altri destinatari. Rapporti tra
intermediario committente e intermediario controparte:
Ancora
•
sull’operatività
tramite soggetti
terzi
•
intermediario committente che agisce in nome proprio per
conto del cliente, quale controparte dell’altro destinatario (es:
intermediario committente gestore di portafogli o raccoglitore di
ordini): l’intermediario committente assume la posizione di
cliente dell’intermediario controparte e il cliente del primo
intermediario è titolare effettivo sub 1. Attenzione all’operatività
con società fiduciarie e imprese di assicurazione).
L’intermediario committente che agisce in nome e per conto del
cliente, assumendo una posizione di mera intermediazione tra il
proprio cliente e l’intermediario controparte (es: intermediario
controparte società prodotto): la relazione di clientela si
instaura tra l’investitore e l’intermediario controparte.
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Q&A
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I nostri Servizi
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Antiriciclaggio
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REDAZIONE/REVISIONE PROCEDURE
AZIENDALI
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RUOLO DI RESPONSABILE DELLA
FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO
•
FORMAZIONE A DISTANZA
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I nostri Partners
in ambito
Antiriciclaggio
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GRAZIE PER
L’ATTENZIONE
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